LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2006
533ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli" (n. 574)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO, facente funzioni di relatore, dopo aver ricordato che le finalità dello schema di decreto legislativo in titolo sono indirizzate all’incremento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, propone l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, previa la verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, è posta ai voti e quindi approvata.


Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile" (n. 577)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il relatore, senatore CHIRILLI (FI), ricorda brevemente i contenuti del provvedimento in titolo e propone l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore che risulta approvata.


Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente GRILLO avverte che, al termine della seduta, è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 3736, recante modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 583

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
esaminato, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione,
premesso che:
- con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
- col decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2005 n. 131, è stata data attuazione alla suddetta delega;
- le modifiche al codice della navigazione, apportate dal suddetto decreto legislativo, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005;
- lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265 consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel caso di specie il 21 giugno 2006, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi;
- il Governo, insediata una commissione di studio composta da autorevoli giuristi e sentiti anche gli operatori, pubblici e privati, interessati dai provvedimenti, ha ravvisato l’esigenza di apportare alcune modificazioni e integrazioni, nonché diversi correttivi tecnico-formali, al decreto legislativo n. 96 del 2005;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l’opportunità dell’inserimento, al secondo comma dell’articolo 690, in tema di recepimento degli Annessi ICAO, di una previsione che faccia riferimento anche ai manuali ed agli altri documenti ufficiali collegati agli Annessi, mantenendo salva la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio. Con particolare riguardo, a tale aspetto deve essere chiarito che la salvaguardia delle competenze - ove si propenda per il mantenimento - non può eccedere le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come definite dalla legge n. 930 del 1980 e successive modifiche, e non deve intaccare la responsabilità dell’ENAC nel regolare gli aspetti generali dei servizi antincendio anche al fine di armonizzarne gli intervnti nel contesto degli altri servizi aeroportuali;

- si valuti la necessità e la congruità della specificazione dei servizi di controllo del traffico aereo, prevista dall’articolo 691, primo comma, lett. a), avuto riguardo al rango della fonte normativa e alla possibile evoluzione della regolamentazione tecnica;

- in relazione all’articolo 691-bis preso atto che per la di fornitura dei servizi della navigazione aerea, sia stato individuato quale unico fornitore dei servizi la società ENAV s.p.a. (società interamente pubblica) appare però opportuno specificare, al secondo comma, quale sia l’ente preposto al rilascio delle licenze e delle certificazioni;

- con riferimento all’articolo 692, si prende atto della introduzione di ulteriori elementi definitori relativi alle nozioni di aerodromo ed aeroporto, si rileva tuttavia che è stata introdotta una definizione di aerodromo - derivata dall’Annesso XIV dell' ICAO - strumentale alla sola applicazione degli standard di sicurezza definiti dallo stesso Annesso, che mal si concilia con le materie contenute nel Capo I del Codice e non da ultima della determinazione amministrativa degli assetti demaniali. Tale definizione potrebbe peraltro mettere in discussione i principi, recentemente stabiliti anche sulla base di pronunzie del Consiglio di Stato, sulla strumentalità delle aerostazioni e più in generale dei beni demaniali al servizio del trasporto pubblico;

- l’attuale formulazione dell’articolo 693, terzo comma, in tema di assegnazione dei beni del demanio aeronautico, non è condivisibile, atteso che sembra escludere ogni potere decisionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’individuazione dei beni demaniali (già del demanio aeronautico e da destinare all’aviazione civile) strumentali al traffico aereo ed al suo sviluppo. Va inoltre chiarito il nesso di strumentalità con l'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, non chiaramente definita;

- la previsione di cui all’articolo 697, ultimo comma, secondo cui gli aerodromi militari aperti al traffico civile devono rispettare condizioni di sicurezza operativa non inferiori agli standard degli aerodromi civili non è, almeno nell’attuale formulazione, realizzabile e, in quanto foriera di diversi problemi operativi e di responsabilità, va espunta;

- vanno adeguatamente ponderati gli effetti dell’inclusione delle aviosuperfici nell’ambito degli aerodromi (articolo 701), nonché degli ultraleggeri nel novero degli aeromobili (articolo 743). In relazione alle aviosuperfici va anche affrontato il problema della destinazione urbanistica delle aree che spesso incide, in senso limitativo, sull’utilizzabilità aeronautica delle aree stesse;

- in tema di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, la previsione del differimento della stipula del contratto di programma non appare congrua e del tutto conforme al quadro normativo e convenzionale, anche nella parte in cui è accompagnata da una clausola di immediata decadenza della concessione. Vanno, altresì, evitate modifiche delle norme transitorie, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, che - come nel caso degli ultimi due periodi aggiunti alla detta disposizione - non siano in sintonia col processo di affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali nella loro complessità;

- in tema di compiti del gestore aeroportuale (articolo 705) va verificata la congruità del richiamo della specifica certificazione ai sensi del regolamento ENAC di attuazione dell’Annesso XIV dell'ICAO;

- con riguardo al collocamento di segnali, di cui all’articolo 712, primo e secondo comma, risulta preferibile attribuire al soggetto a cui spetta l'onere della collocazione anche quello della manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei segnali stessi;

- vanno meglio chiariti, all’articolo 718, gli ambiti e le competenze dell' ENAC nell’esercizio del potere di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in aeroporto;

- devono essere adeguatamente valutati gli effetti, anche economico-finanziari, dell’equiparazione degli aeromobili di Stato dei voli umanitari e di supporto alla pace (articolo 744, ultimo comma);

- occorre infine valutare l’opportunità dell'inserimento per legge di un regime sanzionatorio riguardante i gestori aeroportuali e gli operatori di handling anche per l’inosservanza delle prescrizioni operative.