Fabris, Crema
Sopprimere l’articolo.
10.2
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
10.3
Sopprimere il comma 1.
10.4
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
10.5
Pellegrino, Forte, Danzi
10.6
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 2 dell’articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere in fine: “al fine della determinazione dell’avvio dei lavori è necessario che i progetti siano corredati da una valutazione dei costi finanziari e dei benefici trasportisti ed ambientali; è facoltà inoltre dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni locali interessate presentare progetti diversi da quelli TAV; in apposita conferenza indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si valutano i progetti presentati al fine di scegliere quello che propone un miglior rapporto costi benefici».
10.7
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
10.8
Al comma 1, prima della parola: «proseguono» premettere la seguente: «non».
10.9
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
10.10
Al comma 1, sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».
10.11
Al comma 1, sopprimere le parole: «il 7 agosto 1991 e».
10.12
Al comma 1, sopprimere le parole: «e il 16 marzo 1992».
10.13
Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni».
10.14
Al comma 1, sopprimere le parole: «ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all’articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni».
10.15
Al comma 1, sostituire le parole: «ed i» con le seguenti: «con esclusione dei».
10.16
Al comma 1, dopo la parola: «instaurati» aggiungere la seguente: «direttamente».
10.17
Al comma 1, dopo le parole: «instaurati dalla TAV Spa», inserire le seguenti: «, ove non sciolti alla data di entrata in vigore del comma 2 dell’articolo 131 di cui sopra,».
10.18
Al comma 1, sostituire le parole: «pertinenti le» con le seguenti: «con esclusione delle».
10.19
Al comma 1, sostituire le parole: «le opere» con le seguenti: «le sole opere concluse».
10.20
Alla fine del comma 1, e dopo il primo periodo del comma 2, aggiungere le parole: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 4».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire «1.808.000» con «904.000» e corrispondentemente ridurre i successivi importi.
10.21
Conseguentemente, al comma 4, sostituire «1.808.000» con «1.202.000» e corrispondentemente ridurre i successivi importi.
10.22
Conseguentemente, al comma 4, sostituire «2.583.000» con «1.937.250» e corrispondentemente ridurre i successivi importi.
10.23
Conseguentemente, al comma 4, sostituire «2.583.000» con «1.291.500» e corrispondentemente ridurre i successivi importi.
10.24
Al comma 1, aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Ferrovie dello Stato S.p.A., rete Ferroviaria Italiana S.p.A., TAV S.p.A. danno esecuzione alle disposizioni del presente comma con esonero da ogni tipo di loro responsabilità connessa con la norma abrogata e con l’esecuzione del presente comma».
10.25
Pedrazzini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I concessionari sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109».
10.26
Sopprimere il comma 2.
10.27
10.28
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta
10.29
Al comma 2 sopprimere il primo periodo.
10.30
Al comma 2, dopo le parole: «conseguentemente prosegue» inserire: «da parte delle Regioni».
10.31
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
10.32
10.33
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
10.34
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nelle more della piena e definitiva assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione o in gestione commissariale governativa, è vietato procedere alla dismissione, alla chiusura o alla sospensione dell’esercizio di ulteriori tratte ferroviarie, sia a scartamento ordinario che ridotto. Le tratte ferroviarie già chiuse all’esercizio o sospese, e ancora provviste dell’armamento, non potranno essere smantellate, e dovranno essere oggetto di una manutenzione minima allo scopo di impedirne il degrado e l’abusiva occupazione. I responsabili delle gestioni governative provvisorie sono tenuti a valutare, d’intesa con le regioni, le possibilità di ripristinare un servizio minimo ordinario, con sistemi d’esercizio economici, sulle tratte recentemente chiuse, ovvero di esercitare periodicamente servizi a carattere turistico o promozionale».
10.35
Al comma 3 sopprimere il primo periodo fino alle parole: «dicembre 2000».
10.36
Al comma 3 sopprimere le parole da: «Il periodo transitorio di affidamento» fino alla fine del comma.
10.37
Al comma 3, sopprimere le parole da: «Il periodo transitorio» fino a: «è prorogabile per un biennio».
10.38
Cicolani
Al comma 3 le parole: «alle suddette società» sono abrogate.
10.39
Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «, da parte delle regioni, della gestione dei servizi» aggiungere la parola: «anche».
10.40
Al comma 3 sostituire la parola: «biennio» con: «anno».
10.41
Al comma 3 dopo le parole: «è prorogabile per un biennio» sopprimere le parole: «ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
10.42
Al comma 3 sopprimere le parole da: «ad esso si applicano» fino alle parole: «n. 488».
10.43
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «; ad esso si applicano» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «Quanto disposto dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica al trasporto pubblico locale».
10.44
Al comma 3, dopo le parole: «ad esso si applicano» inserire le seguenti: «non cumulativamente».
10.45
Pedrazzini, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. Sono esenti da imposte e tasse tutte le operazioni connesse al conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome, di beni patrimoniali a società di capitali e fondazioni da esse costituite e a prevalente capitale pubblico nel campo delle infrastrutture e del patrimonio pubblico“».
Conseguentemente, dopo il comma 4 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10.46
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2001/14/CE del 26 febbraio 2001, articolo 2, lettera b), per “richiedenti“ si intendono anche le regioni, in quanto soggetti interessati ad acquisire: a) la capacità di infrastruttura ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di interesse locale e regionale;
b) l’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II della medesima direttiva 2001/14/CE a favore delle imprese ferroviarie affidatarie del servizio pubblico.
3-ter. Alle regioni è attribuita la competenza esclusiva per l’attuazione della direttiva comunitaria 2001/14/CE relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario locale e regionale».
10.47
Caruso Antonino, Ragno, Meduri, Battaglia Antonio
«3-bis. Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2001/14/CE, articolo 2, lettera b), per “richiedenti“ si intendono anche le regioni, in quanto soggetti interessati ad acquisire: a) la capacità di infrastruttura ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di interesse locale e regionale;
b) l’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II della medesima direttiva comunitaria a favore delle imprese ferroviarie affidatarie del servizio pubblico.
3-ter. Spetta alle regioni la competenza per l’attuazione della direttiva comunitaria 2001/14/CE relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario locale e regionale».
10.48
Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
«3-ter. Il materiale rotabile di cui Trenitalia spa, o altro soggetto giuridico in caso di ristrutturazione del gruppo FS, ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, ai sensi della legge n. 210 del 1985, e successive modificazioni, e integrazioni, mantiene la condizione giuridica prevista dall’articolo 828, secondo comma, codice civile, propria del patrimonio indisponibile e come tale non può essere sottratto alla sua destinazione di servizio pubblico. In virtù di quanto disposto al comma 1, Trenitalia spa, o altro soggetto di cui al comma 1, deve rendere disponibile il materiale rotabile in esercizio sulle linee di trasporto locale e regionale per garantire lo svolgimento, quando tale materiale sia dichiarato infungibile dalle singole regioni titolari delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale e regionale».
10.49
Lauro
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le società di capitali costituite a seguito del riassetto organizzativo di cui al comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, devono completare il processo avviato con la scelta dei soci privati entro il 31 dicembre 2002. Ove completato tale processo, gli enti pubblici committenti i servizi gestiti da tali società possono prorogare i termini di cui al comma 3 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono cumulabili con quelli previsti dal presente comma».
10.50
Sopprimere il comma 4.
10.51
Al comma 4, sostituire la cifra: «1.808.000» con la seguente: «1.508.000».
10.52
Al comma 4, sostituire la cifra: «2.583.000» con la seguente: «2.383.000».
10.53
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sono inseriti i seguenti: “2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma precedente sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 dicembre 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell’opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al cinque per cento dell’investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L’erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli Accordi di programma di cui al precedente comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione delle opere“.
4-ter. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è abrogato.
4-quater. Le regioni per l’esercizio delle competenze tecnico-amministrative relative alle funzioni loro delegate ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri. 4-quinquies. Gli oneri relativi alle convenzioni di cui al comma precedente trovano copertura nell’ambito delle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in misura non superiore all’1 per cento delle risorse stesse».
10.54
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Il materiale rotabile di cui Trenitalia spa, o altro soggetto giuridico in caso di ristrutturazione del gruppo FS, ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, ai sensi della legge n. 210 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, mantiene la condizione giuridica prevista dall’articolo 828, secondo comma, del codice civile, propria del patrimonio indisponibile e come tale non può essere sottratto alla sua destinazione di servizio pubblico.
4-ter. In virtù di quanto disposto dal comma precedente, deve essere reso disponibile il materiale rotabile in esercizio sulle linee di trasporto locale e regionale per garantirne lo svolgimento, quando tale materiale sia dichiarato infungibile dalle singole regioni titolari delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale regionale».
10.55
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 14/2001, articolo 2, lettera b), per “richiedenti“ si intendono anche le regioni, in quanto soggetti interessati ad acquisire: a) la capacità di infrastruttura ferroviaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di interesse locale regionale;
b) l’accesso ai servizi sulla linea elencati nell’allegato II della medesima direttiva comunitaria a favore delle imprese ferroviarie affidatarie del servizio pubblico. Spetta alle regioni la competenza esclusiva per l’attuazione della direttiva comunitaria n. 14/2001 relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario locale regionale».
10.56
«4-bis. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 8, 12 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie attribuite alle regioni per investimenti sulla rete ferroviaria oggetto di servizi ferroviari regionali locali, contemplate sia negli Accordi di programma stipulati a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sia nelle intese istituzionali di programma stipulate tra governi nazionale e regionale, sono trasferiti alle regioni».
10.57
«4-bis. Le risorse previste dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate a valere sul capitolo 1219, Unità previsionale di base 2.1.2.1 e sul capitolo 1270, Unità previsionale di base 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l’anno 2002».
10.58
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali relative all’ex Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, è modificata come è indicato di seguito: – Dirigenti I fascia: 20;
– Dirigenti II fascia:153; – Totale qualifica dirigenziali: 173».
Tit.1
Sostituire la rubrica: «(Disposizioni in materia di ferrovie)» con la seguente: «(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)».
Tit.2
10.0.1
Gruosso, Coviello, D’Andrea, Di Siena
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
10.0.2
(Interventi sulla tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto)
12.2
12.3
Al comma 1, dopo le parole: «Per la» aggiungere la seguente: «sola».
12.4
Al comma 1, sopprimere le parole: «progettazione e».
12.5
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, primo periodo, alla parola: «progettazione» premettere le seguenti: «valutazione dell’impatto ambientale».
12.6
Al comma 1, sopprimere le parole: «e realizzazione».
12.7
Al comma 1, sostituire la parola: «realizzazione» con le seguenti: «lo studio».
12.8
Al comma 1, dopo le parole: «delle opere» aggiungere la seguente: «ferroviarie».
12.9
Al comma 1, prima della parola: «strategiche» premettere la seguente: «nazionali».
12.10
Al comma 1, sopprimere la parola: «strategiche».
12.11
Al comma 1, sostituire le parole: «delle opere strategiche» con le seguenti: «dei soli interventi».
12.12
Al comma 1, sopprimere le parole: «di preminente interesse nazionale».
12.13
Al comma 1, sopprimere la parola: «preminente».
12.14
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interesse nazionale» inserire le seguenti: «ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e della promozione del trasporto di persone e merci su ferro».
12.15
Al comma 1, dopo le parole: «preminente interesse» sopprimere la parola: «nazionale».
12.16
Al comma 1, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «ambientale».
12.17
Al comma 1, sostituire le parole da: «individuate» a: «(CIPE)» con le parole: «approvate ai sensi del comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,».
12.18
Al comma 1, sostituire la parola: «individuate» con la seguente: «riportate».
12.19
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individuate» inserire le seguenti: «nel rispetto delle attribuzioini costituzionali delle regioni e degli enti locali».
12.20
Al comma 1, dopo la parola: «individuate» aggiungere le seguenti: «ogni dieci anni».
12.21
Al comma 1, sostituire la parola: «apposito» con la seguente: «un».
12.22
Al comma 1, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «elenco».
12.23
Al comma 1, sostituire le parole: «approvato dal» con le seguenti: «a cui dovrà essere data autorizzazione da parte del».
12.24
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «programma approvato» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».
12.25
Al comma 1, sopprimere le parole: «approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)».
12.26
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dal Comitato» fino a: «CIPE» con le seguenti: «d’intesa tra i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti e dei beni ed attività culturali».
12.27
Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato interministeriale per la programmazioine economica (CIPE)» con le seguenti: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.28
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «(CIPE)» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
12.29
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «(CIPE)» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere vicolante delle competenti Commissioni parlamentari».
12.30
Al comma 1, dopo la parola: «(CIPE)» sono inserite le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
12.31
Al comma 1, sopprimere le parole: «per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché».
12.32
Al comma 1, sostituire la parola: «attività» con la seguente: «operazioni».
12.33
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività di» inserire le seguenti: «potenziamento dei controlli di legalità,».
12.34
Al comma 1, sopprimere le parole: «istruttoria e».
12.35
Al comma 1, sopprimere le parole: «e monitoraggio».
12.36
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «monitoraggio» inserire le seguenti: «dell’impatto ambientale».
12.37
Al comma 1, dopo le parole: «e monitoraggio» aggiungere la seguente: «ambientale».
12.38
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sulle stesse» con le seguenti: «sugli interventi a sostegno della mobilità sostenibile».
12.39
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche».
12.40
Al comma 1, dopo le parole: «monitoraggio sulle stesse» aggiungere le seguenti: «Per la realizzazione di parcheggi, di infrastrutture di trasporto rapido di massa ed ogni altra opera direttamente finalizzata alla mobilità sostenibile di cui ai Piani Urbani di Mobilità».
12.41
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche».
12.42
Al comma 1, dopo le parole: «e monitoraggio sulle stesse, nonchè» aggiungere le seguenti parole: «per opere di cui alla legge n. 211 del 1992 e».
12.43
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio sulle stesse» aggiungere le seguenti: «per la realizzazione di parcheggi, di infrastrutture di trasporto rapido di massa ed ogni altra opera direttamente finalizzata alla mobilità sostenibile di cui ai Piani Urbani di Mobilità».
12.44
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «opere di captazione» fino a: «trasporti» con le seguenti parole: «interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, e per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366».
12.45
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell’approvvigionamento» con le seguenti: «alla manutenzione della rete esistente del sistema».
12.46
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e per le opere di sviluppo della mobilità sostenibile nell’ambito dei piani urbani di mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340».
12.47
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e per le opere di sviluppo della mobilità sostenibile di cui ai piani urbani di mobilità previsti dall’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340,».
12.48
Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
12.49
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «193.900.000 euro» fino a: «109.400.000 euro» con le seguenti: «180.000.000 euro per l’anno 2002, di 180.000.000 euro per l’anno 2003 e di 100.000.000 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 13.900.000 euro per l’anno 2002, 10.400.000 euro per l’anno 2003 e 9.400.000 euro per l’anno 2004 quale concorso dello Stato per il rimborso di mutui derivanti dall’attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica».
12.50
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «193.900.000 euro» fino a: «149.400.000 euro» con le seguenti: «180.000.000 euro per l’anno 2002, di 180.000.000 euro per l’anno 2003 e di 140.000.000 euro».
12.51
Al comma 1, sostituire la cifra: «193.900.000» con la seguente: «150.900.000».
12.52
Al comma 1, sostituire la cifra: «160.400.000» con la seguente: «120.400.000».
12.53
Al comma 1, sostituire la cifra: «109.400.000» con la seguente: «89.400.000».
12.54
12.55
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per almeno il trenta per cento, al Mezzogiorno», con le seguenti: «trentacinque per cento alle regioni dell’obiettivo 1, di cui al regolamento CEE 1260/99».
12.56
Al comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
12.57
Montino, Iovene, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo, Giovanelli, Viserta Costantini, Montalbano, Falomi
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il 30 per cento» con le seguenti: «il 40 per cento».
12.58
Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «comunitari e privati allo scopo disponibili» inserire le seguenti: «e sono destinate per almeno i due terzi dell’importo complessivo alla realizzazione di opere finalizzate all’aumento dell’offerta del trasporto su ferro e del trasporto pubblico locale, di interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, nonchè all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per il trasporto pubblico locale e per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366».
12.59
Donati, turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sono destinate per almeno i due terzi dell’importo complessivo alla realizzazione di opere finalizzate all’aumento dell’offerta del trasporto su ferro e del trasporto pubblico locale, di interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, nonchè all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per il trasporto pubblico locale e per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366».
12.60
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e sono destinate per almeno i due terzi dell’importo complessivo alla realizzazione di opere finalizzate all’aumento dell’offerta del trasporto su ferro e del trasporto pubblico locale di interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, nonchè all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale per il trasporto pubblico locale e per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366».
12.61
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Regione o le Regioni interessate e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
12.62
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Regione o le Regioni interessate e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
12.63
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini
Al comma 1, ove ricorrono le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere: «, d’intesa con le Regioni interessate,».
12.64
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
12.65
Donati, Turroni, Boco, Carella, cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono individuati», aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
12.66
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono individuati i soggetti», inserire la seguente: «pubblici».
12.67
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè per l’effettuazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 45/2001/CE».
12.68
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
12.69
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «delle infrastrutture» fino a: «interventi» con le seguenti: «dell’ambiente e della tutela del territorio per la valutazione dell’impatto ambientale delle opere».
12.70
Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «interventi» inserire le seguenti: «di monitoraggio e riduzione dell’impatto ambientale delle opere».
12.71
Montalbano, Viserta Costantini, Brutti Paolo
Al comma 1, aggiungere in fine: Le Regioni interessate partecipano all’attività di vigilanza sulle opere di competenza inserite nel programma, assicurano l’impegno necessario al raggiungimento dell’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 383 e promuovono ogni iniziativa volta al rispetto dei termini ed accelerazioni degli interventi».
12.72
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Gli interventi e le risorse disponibili per gli scopi del comma 1 sono destinati in particolare per: a) incrementare e rendere più efficiente la rete ferroviaria nazionale, aumentando il numero di passeggeri e il volume delle merci viaggianti su ferrovia;
b) dotare i comuni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, di una idonea rete di piste ciclabili; c) progettare e realizzare linee metropolitane, reti tranviarie e di filobus ed altri sistemi di trasporto pubblico a trazione elettrica; d) progettare e realizzare parcheggi sotterranei ed altre infrastrutture dedicate al ricovero degli autoveicoli.
1-ter. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1-bis, quando interessano i comuni di cui alla lettera b) del comma medesimo, sono comunque considerati di preminente interesse nazionale ai fini dell’inserimento nel programma di cui al comma 1».
12.73
«1-bis. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui al comma 1 sono impegnate in misura non inferiore al settanta per cento, a partire dall’anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione delle concentrazioni nell’aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, in particolare per: e) incrementare e rendere più efficiente la rete ferroviaria nazionale, aumentando il numero di passeggeri e il volume delle merci viaggianti su ferrovia;
f) dotare i comuni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, di una idonea rete di piste ciclabili; g) progettare e realizzare linee metropolitane, reti tranviarie e di filobus ed altri sistemi di trasporto pubblico a trazione elettrica; h) progettare e realizzare parcheggi sotterranei ed altre infrastrutture dedicate al ricovero degli autoveicoli.
12.74
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui al comma 1 sono impegnate in misura non inferiore al settanta per cento, a partire dall’anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione delle concentrazioni nell’aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio».
12.75
12.76
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «settore dei trasporti» inserire le seguenti: «pubblici su ferro, nel settore dei trasporti ad elevata efficienza ambientale, nel campo dell’intermodalità, nonchè per gli interventi».
12.77
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo
Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: «160.400.000 euro» con le seguenti: «130.400.000 euro» e le parole: «109.400.000 euro» con le seguenti: «69.400.000 euro».
12.78
Al comma 2, dopo le parole: «30 milioni di euro per l’anno» aggiungere: «2002, ulteriori 40 milioni di euro per l’anno».
Conseguentemente sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 223.900.000 euro per l’anno 2002, 424.300.000 euro per l’anno 2003 e 573.700.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quanto a 193.900.000 euro per l’anno 2002, a 384.300.000 euro per l’anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall’anno 2004, e al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a 30.000.000 euro per l’anno 2002, a 40.000.000 per l’anno 2003 e a 40.000.000 per l’anno 2004».
12.79
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «cinquanta per cento».
12.80
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano Viserta Costantini
Al comma 2, sostituire «10 per cento» con: «40 per cento».
12.81
Al comma 2, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «trenta per cento».
12.82
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «trenta per cento».
12.83
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «il 10 per cento» con le seguenti: «il 30 per cento».
12.84
Al comma 2, sostituire: «10 per cento» con: «20 per cento».
12.85
Al comma 2, sopprimere le parole: «non convenzionale e».
12.86
Al comma 2, sostituire la parola: «basso», con: «minimo».
12.87
Sopprimere il comma 3.
12.88
Al comma 3, sostituire il capoverso 1, con il seguente:
«1. Le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale devono essere sottoposte a valutazione ambientale strategica (VAS), secondo i principi ed i criteri di cui alla direttiva 42/2001/CE. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio costituisce l’autorità competente ad istruire la procedura e a rilasciare il parere di VAS. Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la localizzazione delle opere è decisa d’intesa con le regioni interessate, e la realizzazione delle opere è subordinata ad esito favorevole della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Restano ferme le competenze costituzionali in materia di autorizzazioni e concessioni, edilizia, urbanistica e politica energetica. L’individuzione delle opere strategiche è operata di concerto fra i Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, dei beni ed attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
12.89
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere il primo periodo.
12.90
Al comma 3, capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della manutenzione, tutela e valorizzazione di monumenti, edifici e manufatti di valore storico artistico ed aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico e culturale, anche al fine di incentivare lo sviluppo socio-economico, il Governo individua gli interventi prioritari sulla base delle proposte formulate dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
12.91
Montino, Iovene, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo, Giovanelli
Al comma 3, capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, sentiti i comuni interessati e nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture di carattere nazionale pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese».
12.92
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «Il Governo» con le seguenti: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e trasporti e dei beni ed attività culturali».
12.93
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo», inserire le seguenti: «al fine di dotare il Paese di una rete infrastrutturale efficiente ed ambientalmente sostenibile».
12.94
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «dei vincoli di tutela dei valori ambientali, naturali, artistici e paesaggistici, avendo a riferimento il Piano generale trasporti e gli altri strumenti di programmazione territoriale, nonché nel rispetto».
12.95
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «attribuzioni» con le seguenti: «funzioni e competenze».
12.96
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «costituzionali» con le seguenti: «e competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione».
12.97
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: «Regioni» con le seguenti: «degli enti locali, delle regioni e delle province autonome».
12.98
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «delle Regioni», inserire le seguenti: «e dei poteri garantiti dalla normativa vigente a comuni e province».
12.99
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «le infrastrutture» con le seguenti: «tra i piani di programmazione esistenti le opere infrastrutturali».
12.100
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e gli insediamenti produttivi e strategici e».
12.101
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «individua», inserire le seguenti: «ogni anno».
10.102
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere ovunque le parole: «e gli insediamenti produttivi e strategici e».
12.103
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e gli insediamenti produttivi strategici e».
12.104
Al comma 3, al capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «interesse nazionale», aggiungere le seguenti: «e con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo e di risanamento idrogeologico del territorio».
12.105
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «per la modernizzazione», fino alla fine del primo periodo con le seguenti: «per garantire la messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico ed idrogeologico».
12.106
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «modernizzazione del paese», inserire le seguenti: «anche attraverso interventi finalizzati alle sistemazioni idrauliche ed alle manutenzioni volte a ridurre i rischi di straripamento, dando priorità alle casse di espansione e alla delocalizzazione degli insediamenti posti in zone golenali».
12.107
Al comma 3, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «sviluppo», inserire la seguente: «sostenibile».
12.108
Al comma 3, capoverso 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Il Governo individua le infrastrutture strategiche da realizzare all’interno di quelle previste dal piano generale dei trasporti (PGT)».
12.109
Al comma 3, capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’individuazione è operata nell’elenco delle opere contenuto nel piano generale dei trasporti e della logistica (PGT), opportunamente integrato con le opere idriche ed i sistemi di collettamento e depurazione delle acque, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati».
12.110
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della necessità di garantire in materia di opere pubbliche le prerogative della pubblica amministrazione, la partecipazione degli enti locali interessati e delle autorità preposte ai vincoli a tutela dell’ambiente e del territorio».
12.111
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «L’individuazione» aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture interregionali».
12.112
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «L’individuazione», aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture».
12.113
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è operata» con le seguenti: «avviene secondo modalità e programmi che garantiscono il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela ambientale e lavori pubblici ed è effettuata».
12.114
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a mezzo di» con le seguenti: «in modo da garantire la salvaguardia ambientale delle aree interessate dalle infrastrutture ed il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso».
12.115
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «a mezzo di un programma», inserire le seguenti: «poliennale contenente gli interventi il cui avvio e fissato nell’anno cui si riferisce il DPEF».
12.116
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo la parola: «programma», inserire le seguenti: «che garantisce il rispetto del protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, che impegna gli Stati membri dell’Unione europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra ed è».
12.117
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo la parola: «predisposto», aggiungere le seguenti: «anche al fine della riduzione dei rischi da calamità naturale sul territorio».
12.118
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «d’intesa» con la seguente: «di concerto».
12.119
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministri competenti», inserire le seguenti: «i comuni, le amministrazioni preposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999».
12.120
Al comma 3, capoverso 1, al secondo periodo, dopo le parole: «e le regioni o province autonome interessate», inserire le seguenti: «, previo parere dei comuni interessati».
12.121
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «province autonome interessate» inserire le seguenti: «contenente opere previste dal Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT)».
12.122
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «previo parere» con le seguenti: «previa valutazione ambientale strategica (VAS) operata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dopo aver acquisito il parere».
12.123
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari e».
12.124
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti i comuni interessati».
12.125
Al comma 3, capoverso 1, secondo periodo, dopo la parola: «indicazione» inserire le seguenti: «dell’obbligo di acquisire la pronuncia di valutazione d’impatto ambientale anche sul progetto preliminare nonchè, per le singole opere, la previsione puntuale».
12.126
Al comma 3, capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’individuazione è effettuata sulla base dell’elenco di opere contenuto nel piano generale dei trasporti e della logistica (PGT), dando priorità a quelle che trasferiscono merci e passeggeri dalla rete viaria e autostradale a quella ferroviaria e marittima».
12.127
Al comma 3, capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’individuazione degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale è definita d’intesa con i comuni interessati, previo parere delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».
12.128
Al comma 3, capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L’individuazione degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale è definita con i comuni interessati».
12.129
Montino, Iovine, Rotondo, Gasbarri, Paolo Brutti, Giovanelli
Al comma 3, capoverso 1, al secondo periodo, dopo le parole: «con l’indicazione dei relativi stanziamenti» inserire le seguenti: «L’individuazione di infrastrutture e degli insediamenti di cui alla presente legge ricadenti in un unico territorio comunale o in un ambito ristretto è predisposta anche d’intesa con il comune o comuni interessati».
12.130
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere il terzo periodo.
12.131
Al comma 3, capoverso 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «Il programma si basa prioritariamente sulle opere inserite nel Piano generale dei trasporti (PGT)».
12.132
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «Ferma restando la necessità di dare priorità agli interventi di salvaguardia del territorio».
12.133
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati».
12.134
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire la parola: «infrastrutture» con le seguenti: «opere previste dagli strumenti di programmazione dei trasporti già esistenti».
12.135
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «infrastrutture» inserire le seguenti: «già contenute nel Piano generale dei trasporti (PGT)».
12.136
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e gli insediamenti strategici».
12.137
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «e gli insediamenti strategici» con le seguenti: «i monumenti ed i beni culturali di assoluto interesse che necessitano un intervento conservativo».
12.138
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire la parola: «strategici» con le seguenti: «da riqualificare o riconvertire per un minor impatto ambientale».
12.139
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «fra quelli proposti dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e dei beni ed attività culturali e dalle regioni».
12.140
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «fra quelle a minor impatto ambientale sul territorio ed il paesaggio».
12.141
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Governo» con le seguenti: «I Ministri delle infrastrutture e trasporti, ambiente e tutela del territorio e beni ed attività culturali».
12.142
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «previa intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, dei beni ed attività culturali e delle regioni».
12.143
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire la parola: «procede» con le seguenti: «conferisce priorità, sentiti i soggetti di cui al presente comma, ai progetti ambientalmente sostenibili e, tra essi, ».
12.144
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «escludendo quei progetti aventi un prevedibile e rilevante impatto sull’ambiente e».
12.145
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire la parola: «secondo» con le seguenti: «attraverso criteri di minimizzazione dell’impatto delle opere sull’ambiente ed anche di».
12.146
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «secondo» inserire le seguenti: «il criterio di dare priorità alla realizzazione di opere che riducono il traffico merci e passeggeri su gomma per».
12.147
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire la parola: «finalità» con le seguenti: «un ordine di priorità che favorisce la realizzazione di interventi meno impattanti sull’ambiente ed il paesaggio e in base a».
12.148
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «finalità» inserire le seguenti: «di salvaguardia ambientale e».
12.149
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «socio-economico» con la seguente: «ambientale».
12.150
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «socio-economico» inserire la seguente: «ambientale».
12.151
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «fra le aree del territorio nazionale» con le seguenti: «e di salvaguardia del territorio».
12.152
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e di riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto».
12.153
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e di riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto».
12.154
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «fra le aree del territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «di riequilibrio modale».
12.155
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e con particolare riferimento alle esigenze di difesa del suolo e di risanamento idrogeologico del territorio».
12.156
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «assumendo come priorità le opere destinate a colmare il gap infrastrutturale del Mezzogiorno».
12.157
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, alla parola: «nonchè» premettere le seguenti: «di riduzione del rischio idrogeologico».
12.158
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo.
12.159
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «secondo finalità di riduzione del rischio sismico ed».
12.160
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «a fini» inserire le seguenti: «di garanzia dell’integrità del territorio naturale e».
12.161
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire la parola: «strategica» con le seguenti: «del territorio».
12.162
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: «strategica» inserire le seguenti: «delle aree protette e delle aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 recante il testo unico delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali».
12.163
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: «dell’approvvigionamento energetico del Paese» con le seguenti: «delle infrastrutture».
12.164
Il Relatore
Al comma 3, dopo le parole: «dell’approvvigionamento energetico del Paese» aggiungere il seguente periodo: «Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509».
12.165
Al comma 3, dopo le parole: «dell’approvvigionamento energetico del Paese» aggiungere le seguenti: «e per l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell’ambiente».
12.166
Cicolani, Chirilli, Guasti, Pasinato, Pessina, Scarabosio
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «dell’approvvigionamento energetico del Paese» inserire le seguenti: «nonchè della necessità di potenziare il trasporto su ferro e marittimo».
12.167
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «e di contenimento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del territorio dal rischio sismico ed idrogeologico».
12.168
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «e di contenimento» fino a: «del Paese» con le seguenti: «dell’incidenza dell’inquinamento elettromagnetico».
12.169
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese» aggiungere il periodo: «nonchè di riduzione delle emissioni in atmosfera per il conseguimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto e la riduzione dell’inquinamento derivante dai trasporti, in particolare per quanto riguarda le emissioni di micropolveri».
12.170
Al comma 3, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso la promozione di impianti che ricavano energia dalle fonti rinnovabili».
12.171
Al comma 3, capoverso 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente: «Si intendono strategiche le infrastrutture per l’intermodalità e gli interventi a sostegno della riduzione del traffico di merci e passeggeri su strada a favore della rete ferroviaria e del cabotaggio».
12.172
Al comma 3, capoverso 1, al quarto periodo, dopo le parole: «Il programma» inserire: «è varato in coerenza con il».
12.173
Al comma 3, capoverso 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti» con le seguenti: «Il programma deve essere coerente con gli indirizzi e le priorità stabilite dal Piano generale dei trasporti».
12.174
Al comma 3, capoverso 1, quarto periodo, sostituire le parole: «tiene conto del» con le seguenti: «deve essere coerente con gli indirizzi e le priorità stabilite dal».
12.175
Al comma 3, capoverso 1 al quarto periodo, sostituire le parole: «tiene conto del» con le seguenti: «deve essere coerente con gli indirizzi e le priorità stabilite dal».
12.176
Al comma 3, capoverso 1, quarto periodo, dopo le parole: «tiene conto» inserire le seguenti: «dell’impatto ambientale delle opere e».
12.177
Cicolani, Lauro
Al comma 3, capoverso 1, quarto periodo, dopo le parole: «Piano generale dei trasporti», inserire il periodo: «“Autostrade del mare“, anche ipotizzando un sistema di affidamento in concessione per la realizzazione e lo sfruttamento economico».
12.178
Al comma 3, capoverso 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede l’adozione della valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 42/2001/CE».
12.179
Al comma 3, capoverso 1, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo privilegia le opere che assicurano la salvaguardia dell’ambiente, il trasporto ferroviario e le vie del mare, la riduzione del consumo energetico e la promozione delle fonti rinnovabili».
12.180
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.
12.181
Brutti Paolo Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo: «L’inserimento nel programma infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso».
12.182
Al comma 3, capoverso 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Tutte le opere comprese nel programma sono sottoposte a valutazione ambientale strategica da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio».
12.183
Al comma 3, capoverso 1, quinto periodo, sostituire la parola: «costituisce» con le seguenti: «comporta la valutazione ambientale strategica e».
12.184
Al comma 3, capoverso 1, quinto periodo, sopprimere la parola: «automatica».
Conseguentemente, dopo le parole: «dello stesso» inserire le seguenti: «qualora non vi si oppongano, entro sessanta giorni dalla definizione del programma, almeno una regione, provincia, comune o amministrazione preposta al vincolo territorialmente competenti».
12.185
Al comma 3, capoverso 1, dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Il Governo deve motivare l’inserimento delle opere nel programma ed esporre nello stesso la prevedibile incidenza delle stesse sull’assetto ambientale e paesaggistico dei territori interessati».
12.186
Al comma 3, capoverso 1, sesto periodo dopo le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.» aggiungere le seguenti: «Tale programma deve essere commisurato agli stanziamenti effettivamente disponibili per l’anno 2002.».
12.187
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere il settimo periodo.
12.188
Al comma 3, capoverso 1, sopprimere il settimo periodo dalle parole: «in sede di prima applicazione» fino a: «31 dicembre 2001».
12.189
Al comma 3, capoverso 1, settimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
12.190
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: «previsti dal programma» inserire le seguenti: «finalizzati al miglioramento della manutenzione della rete idrica».
12.191
Brutti Paolo, Giovanelli, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
Al comma 3, capoverso 1, ottavo periodo, sopprimere la parola: «automaticamente».
12.192
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: «inseriti» aggiungere le seguenti: «previa intesa con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e delle amministrazioni interessate».
12.193
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: «idrici e ambientali» inserire le seguenti: «qualora prevedano opere per la riduzione del rischio idrogeologico».
12.194
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai fini della individuazione» con le seguenti: «della realizzazione di sistemi di collettamento e depurazione delle acque, della definizione».
12.195
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: «priorità» aggiungere le seguenti: «per la riduzione del rischio idrogeologico ed il miglioramento della qualità delle acque».
12.196
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: «armonizzazione» inserire le seguenti: «qualora ciò non comporti un danneggiamento dell’integrità naturale delle acque pubbliche».
12.197
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: «accordi stessi» inserire le seguenti: «previa valutazione positiva d’impatto ambientale».
12.198
Al comma 3, capoverso 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per garantire la manutenzione della rete idrica, la salvaguardia dell’integrità delle acque e la messa in sicurezza del territorio».
12.199
Al comma 3, capoverso 1, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: «Il programma entra in vigore dopo l’espressione del parere favorevole da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro il 28 febbraio di ogni anno. Il Governo tiene conto delle osservazioni proposte in sede di parere parlamentare e deve integrare il Programma con le eventuali condizioni contenute nel parere favorevole».
12.199-bis/1
Dopo le parole: «convertito in legge....,», aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,».
12.199-bis/2
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
Dopo le parole: «convertito in legge....,» aggiungere le seguenti. «alla quale non possono essere comunque trasferiti i beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato,».
12.199-bis/3
Fabris, Lauria, Veraldi
Dopo le parole: «convertito in legge ....» aggiungere le seguenti: «alla quale non possono essere comunque trasferiti beni demaniali e i beni dei quali sia stato riconosciuto il valore storico e artistico del decreto legislativo n. 490 del 1999».
12.199-bis/4
Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via prioritaria le opere strategiche individuate nel Documento di Programmazione economica e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001».
12.199-bis/5
Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via esclusiva infrastrutture pubbliche o infrastrutture private di interesse pubblico».
12.199-bis/7
Sostituire le parole da: «finanzia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma».
12.199-bis/8
Sostituire le parole da: «o investimenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «È soppressa la lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 8».
12.199-bis/9
12.199-bis/10
Dopo le parole: «presente comma» sopprimere: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico» e aggiungere le seguenti: «È in ogni caso escluso qualsiasi intervento della società Infrastrutture relativamente a beni riconosciuti come monumenti nazionali, beni di interesse archeologico, e ogni altro bene individuato ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».
12.199-bis/11
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli investimenti non possono riguardare attività non direttamente interessate alla realizzazione di opere pubbliche».
12.199-bis/13
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture Spa per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L’accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, “Fondo speciale“ dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
12.199-bis/14
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il registro telematico delle garanzie, nel quale devono essere obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla società Infrastrutture Spa per la realizzazione delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche nonché degli investimenti per lo sviluppo economico. L’accesso gratuito per la consultazione del registro telematico delle garanzie è consentito a soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente, “Fondo speciale“ dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
12.199-bis/15
Fabris, D’Amico, Giaretta, Castellani
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutte le garanzie finanziarie concesse a qualsiasi titolo dalla Infrastrutture Spa per la realizzazione di opere pubbliche sono obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, in un registro telematico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina con proprio decreto, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le modalità di istituzione e di accesso al registro telematico delle garanzie, prevedendo espressamente la sua libera consultabilità nelle forme e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.».
12.199-bis/15-bis
Cicolani, Chirilli
Dopo la parola: «suddette» aggiungere le seguenti: «Alla società Infrastrutture Spa non possono essere trasferiti i beni patrimoniali inalienabili. Sono inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, i beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche».
12.199-bis/16 Respinto
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni demaniali individuati dall’articolo 822 del codice civile nonché beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».
12.199-bis/17
Brutti Paolo!, Montalbano, Viserta Costantini, Falomi
12.199-bis/18
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie eventualmente prestate dalla Infrastrutture Spa sui beni trasferiti dalla Patrimonio dello Stato Spa devono riguardare l’esecuzione di opere infrastrutturali che insistono nella Regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia».
12.199-bis/19
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La società, per lo svolgimento delle proprie finalità, non può comunque concedere garanzie sui beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 né utilizzare proventi derivanti dall’alienazione degli stessi».
12.199-bis/20
12.199-bis/21
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato Spa., rimangono inalienabili i beni di cui all’articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ai sensi dell’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società “Patrimonio dello Stato Spa“, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione».
12.199-bis/22
«Al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato Spa, rimangono inalienabili i beni di cui all’articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali fino a quando ne sussista l’uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere ai sensi dell’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo 490/1999 – T.U. dei Beni CC.AA., è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’intesa con il Ministero dell’ambiente e del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società “Patrimonio dello Stato Spa“, l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione».
12.199-bis/23
Dopo le parole: «strettamente connessi alle infrastrutture di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «Nel caso di trasferimento alla società Patrimonio dello Stato Spa di diritti pieni o parziali sui beni immobili, rimane comunque ferma la assoluta inalienabilità dei beni riconosciuti come monumenti nazionali, dei beni di interesse archeologico, degli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, dei beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, e di ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valori artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali è effettuato sentiti gli enti locali interessati e di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, che dovranno preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso.
Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. l’elenco dei beni dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere interpellata anche nel caso di procedure di sdemanializzazione. Tutti i soggetti pubblici hanno diritto di prelazione sull’eventuale alienazione» e sopprimere, in fine: «e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».
12.199-bis/24
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, aggiungere il seguente:
“12-ter. La società Infrastrutture Spa predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti commissioni parlamentati per l’espressione del relativo parere“.».
12.199-bis/25
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, aggiungere il seguente:
“12-ter. La società Infrastrutture Spa predispone annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui finanziamenti concessi, sulle garanzie prestate nonché sugli interventi realizzati. La relazione è presentata al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali provvedono a trasmettere la relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del relativo parere“.».
12.199-bis/26
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 12-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono inserite le seguenti parole: “La società Infrastrutture Spa presenta annualmente una relazione sugli interventi realizzati ai Ministeri dell’economia e finanze e delle infrastrutture e trasporti, che provvedono a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari“».
12.199-bis
Al comma 3, numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società finanziaria per azioni denominata “Infrastrutture Spa“ di cui all’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge ............., finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma o investimenti per lo sviluppo economico strettamente connessi alle infrastrutture suddette».
12.199-bis (Nuovo testo)
Al comma 3, numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società finanziaria per azioni denominata “Infrastrutture Spa“ di cui all’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».
12.199-bis/01
Turroni, Donati, Brutti Paolo, Fabris, Montalbano
Sopprimere le parole: «in via prioritaria» indi sopprimere le parole da: «e gli investimenti» fino alla fine del periodo.
12.200
12.201
Al comma 4, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
«1-bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è subordinata all’esito positivo della procedura di VIA e della procedura di VAS di cui alla direttiva 42/2001/CE».
12.202
Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: «deve contenere» inserire le seguenti: «la motivazione dell’inserimento di ciascuna opera e, in particolare, anche».
12.203
Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere la lettera a).
12.204
Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) criteri seguiti per l’inserimento nel programma».
12.205
Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere la lettera b).
12.206
Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo».
12.207
Al comma 4, sopprimere la lettera c).
12.208
Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere la lettera c).
12.209
Al comma 4, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) valutazione del probabile impatto sull’ambiente, il paesaggio ed il territorio interessati».
12.210
Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere la lettera d).
12.211
Al comma 4, lettera d) aggiungere le seguenti parole: «e valutazione degli effetti da essi già prodotti sul territorio».
12.212
Al comma 4, capoverso 1-bis) dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) studio di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale.
12.213
Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere la lettera e).
12.214
Veraldi
Al comma 4, capoverso 1-bis, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «con indicazione dei riferimenti normativi precisi di ciascuna fonte di finanziamento e dell’esercizio finanziario di derivazione».
12.215
Al comma 4, capoverso 1-bis) ivi aggiungere infine la seguente lettera: «e-bis) stima dei costi e degli impatti ambientali previsti per ciascun intervento e per l’insieme del programma».
12.216
Al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) pareri delle regioni, province, comuni e amministrazioni interessate».
12.217
«4-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è competente per la valutazione ambientale strategica sulle opere programmate».
12.218
Sopprimere il comma 5.
12.219
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) attribuzione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del compito di esperire la procedura ordinaria di VIA sulle opere strategiche, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia di localizzazione delle stesse e di provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari».
12.220
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «attribuzione» inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto delle competenze costituzionali delle autonomie».
12.221
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: «CIPE» fino a: «interessate» con le seguenti: «soggetto competente per legge, nel rispetto delle attribuzioni di cui al Titolo V della Costituzione».
12.222
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «attribuzione al CIPE» con le seguenti: «conferimento al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni e gli enti locali, sentito il».
12.223
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «al CIPE, integrato dai» con le seguenti: «Al Ministro delle infrastrutture e dei rapporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa dei».
12.224
Al comma 5, al comma 2 richiamato, lettera c) al primo periodo, dopo le parole: «dai presidenti delle regioni» aggiungere le seguenti: «, delle province».
12.225
Al comma 5, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «da un rappresentante dell’ANCI e dell’UPI».
12.226
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: «autonome».
12.227
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «province autonome interessate» inserire le seguenti: «sentiti i comuni e le amministrazioni competenti».
12.228
Al comma 5, alla lettera c), ivi richiamata, primo periodo, dopo le parole: «province autonome interessate» inserire le seguenti: «sentiti i comuni interessati,».
12.229
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «del compito» inserire le seguenti: «sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni e dai soggetti pubblici competenti in via ordinaria».
12.230
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «proposte dei promotori» inserire le seguenti: «che devono essere complete dello studio di impatto ambientale e di una sintesi degli effetti delle opere sul territorio ai sensi della direttiva 42/2001/CE».
12.231
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «di approvare il progetto preliminare e definitivo».
12.232
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «di approvare» inserire le seguenti: «previo parere sull’impatto ambientale da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.233
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «preliminare e definitivo» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni competenti».
12.234
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «vigilare» inserire le seguenti: «avvalendosi dei soggetti pubblici competenti in via ordinaria».
12.235
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «esecuzione» inserire le seguenti: «e conformità».
12.236
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «progetti approvati» inserire le seguenti: «garantendo l’inchiesta pubblica e la partecipazione dei cittadini delle comunità interessate».
12.237
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari».
12.238
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: «adottando» fino a: «necessari» con le seguenti: «adottando, sentiti i comuni interessati per gli atti di propria competenza, i provvedimenti concessori necessari».
12.239
Al comma 5, sostituire le parole: «adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari» con le parole: «adottando, sentiti i Comuni interessati per gli atti di propria competenza, i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari».
12.240
Al comma 5, sostituire le parole: «adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari» con le seguenti: «adottando, sentiti i Comuni interessati per gli atti di propria competenza, i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari».
12.241
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «adottando» inserire le seguenti: «d’intesa con le amministrazioni competenti».
12.242
Al comma 5, dopo le parole: «approvati, adottando» inserire: «sentiti i comuni interessati per gli atti di loro competenza,».
12.243
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «adottando» inserire le seguenti: «previo parere delle amministrazioni competenti».
12.244
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: «concessori».
12.245
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «ed autorizzatori necessari».
12.246
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «autorizzatori necessari» inserire le seguenti: «d’intesa con le amministrazioni competenti in via ordinaria».
12.247
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: «comprensivi» fino a: «dell’opera».
12.248
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: «comprensivi» fino a: «dell’opera» con le seguenti: «nel rispetto delle competenze costituzionali in materia di localizzazione».
12.249
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «dell’opera» inserire le seguenti: «previo parere favorevole della regione».
12.250
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: «e, ove prevista,» fino alla fine del periodo».
12.251
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: «VIA» con le seguenti: «valutazione d’impatto ambientale sul progetto definitivo».
12.252
Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le segeunti: «sul progetto pleliminare e su quello definitivo».
12.253
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: «istruita» con le seguenti: «nel rispetto delle indicazioni fornite, secondo la procedura ordinaria,».
12.254
Al comma 5, alla lettera c) ivi richiamata, primo periodo, sostituire le parole: «istruita dal competente Ministero» con le parole: «secondo le ordinarie normative in vigore».
12.255
Al comma 5, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «competente Ministero» con le seguenti: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle indicazioni di quest’ultimo».
12.256
Al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che per le opere per le quali è necessaria la VIA regionale, che viene adottata dalla regione competente».
12.257
Al comma 5, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sulle opere di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è competente per la procedura di valutazione ambientale strategica».
12.258
Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
12.259
Al comma 5, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «È in ogni caso fatta salva la necessità di VIA sul progetto definitivo».
12.260
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, alle parole: «Il Ministro delle infrastrutture» premettere le seguenti: «D’intesa con i soggetti costituzionalmente competenti,».
12.261
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: «Il Ministro» fino a: «trasporti» con le seguenti: «L’amministrazione competente».
12.262
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni nazionali e locali competenti».
12.263
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con le regioni interessate».
12.264
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: «cura» con le seguenti: «raccoglie dai soggetti competenti in via ordinaria».
12.265
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: «formula» con le seguenti: «riceve dalle amministrazioni competenti».
12.266
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «attività del CIPE» inserire le seguenti: «con particolare riferimento allo svolgimento di approfondite analisi sull’impatto ambientale dei progetti, secondo i princìpi di cui alla direttiva 42/2001/CE».
12.267
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: «avvalendosi» inserire le seguenti: «di esperti in materia ambientale, delle regioni o».
12.268
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: «eventualmente» inserire le seguenti: «ai fini di una più completa indagine relativa agli effetti delle opere sul territorio».
12.269
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e di commissari straordinari» fino a: «n. 135».
12.270
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «richiesta al Ministero» inserire le seguenti: «dei beni ed attività culturali per garantire la salvaguardia dei beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 490/99 e al Ministero».
12.271
Al termine del comma 5, sopprimere le parole: «, con oneri a proprio carico».
12.272
Al comma 5, dopo le parole: «con oneri a proprio carico» aggiungere le parole: «per le opere destinate alla difesa militare di competenza del Genio militare, si avvale, inoltre della collaborazione tecnica del Ministero della difesa».
12.273
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al caso di opere che interessano zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 e zone a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267».
12.274
Forte, Magri
Alla fine del comma 5 dopo le parole: «con oneri a proprio carico» aggiungere il seguente periodo: «Per realizzazione di infrastrutture pubbliche o private, di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale inserite nel programma di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, i soggetti promotori o attuatori possono avvalersi della procedura e delle modalità di approvazione del progetto preliminare e/o definitivo prevista al comma 2 dell’articolo 1, lettera c) della stessa legge 21 dicembre 2001, n. 443 anche qualora analoghe procedure siano state avviate a livello locale sulla base della relativa normativa regionale».
12.275
Menardi, Meduri, Ragno
Al comma 5, capoverso c, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per realizzazione di infrastrutture pubbliche o private, di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale inserite nel programma di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, i soggetti promotori o attuatori possono avvalersi della procedura e delle modalità di approvazione del progetto preliminare o definitivo prevista al comma 2 dell’articolo 1, lettera c) della stessa legge 21 dicembre 2001, n. 443 anche qualora analoghe procedure siano state avviate a livello locale sulla base della relativa normativa regionale».
12.276
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis) Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera: “1-bis) previsione dell’obbligo, per i concessionari non in possesso di adeguata qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto della concessione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, di servirsi, per la realizzazione degli stessi, di apposito soggetto imprenditoriale qualificato come contraente generale, ai sensi della precedente lettera f), scelto secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per gli affidamenti del concessionario, obbligo valevole anche per le concessioni di lavori pubblici e per le concessioni di infrastrutture adibite al pubblico servizio,le cui convezioni siano già state assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate, estese o prorogate, ai sensi della normativa vigente, non applicandosi al contraente generale, in tali circostanze, l’obbligo dell’anticipazione temporale del finanziamento per la realizzazione dell’opera“».
12.277
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono abrogati».
12.278
Sopprimere il comma 6.
12.279
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini, Giovanelli
12.280
Sostituire il comma 6 con il seguente: «Il comma 4 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 è abrogato».
12.281
Al comma 6, sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
«3-bis. In alternativa alle procedure di cui al comma 2, la procedura di VIA può essere svolta interamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, qualora lo richieda almeno un comune interessato dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche».
12.282
Al comma 6, capovero 3-bis, sopprimere il primo periodo.
12.283
Al comma 6, capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «In alternativa alle procedure di cui al comma 2, qualora una regione o il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio lo richiedano, per la valutazione d’impatto ambientale, l’approvazione dei progetti e dei provvedimenti autorizzatori e concessori necessari, si applica la normativa ordinaria, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali».
12.284
Al comma 6, capoverso 3-bis, nel primo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di cui al comma 4».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
12.285
Al comma 6, capoverso 3-bis primo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 4, e previa valutazione ambientale strategica adottata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.286
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica adottate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.287
Al comma 6, capoverso 3-bis al primo periodo, dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti: «dopo aver acquisito il parere positivo e vincolante di valutazione ambientale strategica dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.288
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «può essere disposta» inserire: «per motivate esigenze di necessità e urgenza, convenute con le regioni e le province autonome interessate».
12.289
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «Presidente» fino a: «interessate» con le seguenti: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i Ministri, le Regioni e gli enti locali interessati».
12.290
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo la parola: «deliberazione» inserire le seguenti: «all’unanimità».
12.291
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «autonome interessate», inserire le seguenti: «dai sindaci e dai presidenti delle province, dalle amministrazioni preposte al rispetto del vincolo paesaggistico, naturalistico, storico, artistico, architettonico e archeologico, nonché dai rappresentanti delle aree protette interessate».
12.292
Al comma 6, capoverso 3-bis ivi richiamato, primo periodo, dopo le parole: «o delle province autonome interessate», aggiungere le seguenti: «, sentiti i comuni interessati,».
12.293
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa con».
12.294
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».
12.295
Al comma 6, capoverso 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previo parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.296
Al comma 6, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È fatto comunque obbligo di acquisire parere favorevole di VIA da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.297
Al comma 6, capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
12.298
Montino, Iovene, Rotondo, Gasbarri, Paolo Brutti, Giovanelli
Al comma 6, capoverso 3-bis ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.
12.299
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sulle opere di cui al presente comma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è competente per la VIA, mentre i poteri autorizzatori e concessori necessari sono attribuiti secondo le competenze sancite dal Titolo V della Costituzione».
12.300
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «predetto decreto», inserire le seguenti: «previo parere favorevole vincolante delle regioni e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.301
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo la parola: «dichiarate», inserire le seguenti: «di concerto con le amministrazioni competenti in via ordinaria».
12.302
Paolo Brutti, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «sono dichiarate» inserire le seguenti: «previa istruttoria del Ministero dell’ambiente».
12.303
Al comma 6, capoverso 3-bis ivi richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «la compatibilità ambientale e».
12.304
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «la compatibilità ambientale e».
12.305
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «ambientale e», inserire le seguenti: «su proposta della regione».
12.306
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo la parola: «ambientale», inserire le seguenti: «sulla base delle indicazioni vincolanti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio».
12.307
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «e la localizzazione urbanistica».
12.308
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «localizzazione urbanistica dell’intervento», inserire le seguenti: «previo assenso delle regioni e degli enti locali interessati, a maggioranza».
12.309
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo.
12.310
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «nonché la pubblica utilità dell’opera», aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati per gli atti di propria competenza».
12.311
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «nonché la pubblica utilità dell’opera», sono aggiunte le seguenti: «sentiti i comuni interessati per gli atti di propria competenza».
12.312
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: «lo stesso decreto», fino alla fine del comma.
12.313
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «altro permesso,».
12.314
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: «autorizzazione».
12.315
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «o approvazione».
12.316
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «comunque denominati» con le seguenti: «salvo quelli di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, del Ministero dei beni ed attività culturali, delle regioni e degli enti locali,».
12.317
Al comma 6, capoverso 3-bis, ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «autorizzazione o approvazione comunque denominati», inserire le seguenti: «, ad eccezione della VIA,».
12.318
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «comunque denominati,», inserire le seguenti: «fatte salve le autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, ai sensi del testo unico dei beni CC.AA.».
12.319
Al comma 6, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e consente» fino alla fine del comma.
12.320
Al comma 6, capoverso 3-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli interventi opere che interessano le aree individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 39 o aventi sensibile impatto sull’ambiente».
12.321
Al comma 6, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma di cui al presente articolo deve comprendere la valutazione ambientale strategica degli interventi».
12.322
Sopprimere il comma 7.
12.323
Al comma 7, sostituire le parole: «siano già conformi a» con le seguenti: «prevedano procedure diverse rispetto».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «anche disponendo», fino alla fine del comma.
12.324
Al comma 7, sopprimere la parola: «a)».
12.325
Al comma 7, sopprimere la parola: «b)».
12.326
Al comma 7, sopprimere la parola: «c)».
12.327
Al comma 7, sopprimere le parole: «e d)».
12.328/1
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della programmazione territoriale e della normativa urbanistica vigente».
12.328
Al comma 7, dopo le parole: «eventuali categorie aggiuntive», aggiungere le seguenti: «e differenti presupposti urbanistici».
12.329
12.330/1
Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la possibilità per le regioni di assoggettare a concessione edilizia o a autorizzazione edilizia determinati interventi tra quelli individuati nel comma 6».
12.330
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il periodo da: “Le regioni a statuto ordinario“ fino a: “ad autorizzazione edilizia“, è sostituito dal seguente: “Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al comma precedente».
12.331
12.332
«7-bis. La disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, non si applica agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97».
12.332-bis
«7-bis. Al primo comma dell’articolo 3 del Titolo I del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, dopo le parole: “Cassa depositi e prestiti“ sono aggiunte le seguenti: “e delle società di cui detiene il controllo diretto o indiretto“».
12.333
Sopprimere il comma 8.
12.334
12.335
Al comma 8, sostituire la cifra: «2.000.000» con la seguente: «1.700.000».
12.336
Al comma 8, sostituire la cifra: «4.500.000» con la seguente: «4.400.000».
12.337
Al comma 8, sostituire la cifra: «5.000.000» con la seguente: «4.500.000».
12.338
Sopprimere il comma 9.
12.339
12.340
Al comma 9, sostituire la cifra: «2.000.000» con la seguente: «1.700.000».
12.341
Al comma 9, sostituire la cifra: «4.500.000» con la seguente: «4.200.000».
12.342
Al comma 9, sostituire la cifra: «5.000.000» con la seguente: «4.500.000».
12.343
Sopprimere il comma 10.
12.344
12.345
12.346
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Alla fine del comma 10, aggiungere le seguenti parole: «Riconosciuto lo straordinario valore ambientale delle aree attraversate dall’autostrada la realizzazione dovrà prevedere in appositi spazi monumenti equestri ed altre opere di abbellimento che ricordino i proponenti l’opera».
12.347
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Per gli interventi di cui al precedente comma si deve comunque procedere secondo la Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori».
12.348
Sopprimere il comma 11.
12.0.1
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
(Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443)
12.0.2
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
2. All’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, la parola: “attraverso“ è sostituita dalla seguente: “a seguito di“. 3. All’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: “delle società dalle stesse controllate“ sono aggiunte le seguenti: “o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali“. 4. Il terzo capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a), è soppresso. 5. Dopo il quarto capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a), sono aggiunti i seguenti periodi: “Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente siano, indipendentemente da che ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica“. 6. All’articolo 18, comma 2, lettera a), le parole: “strumentali funzionali all’effettuazione“ sono sostituire dalle seguenti: “essenziali per l’effettuazione“».
12.0.3
2. All’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, la parola: “attraverso“ è sostituita dalla seguente: “a seguito di“. 3. All’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: “delle società dalle stesse controllate“ sono aggiunte le seguenti: “o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali“. 4. All’articolo 18, comma 2, lettera a), sopprimere il terzo capoverso. 5. All’all’articolo 18, comma 2, lettera a), al quarto capoverso aggiungere i seguenti periodi: “Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica“. 6. All’articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole: “strumentali funzionali all’effettuazione“ con le seguenti: “essenziali per l’effettuazione“».
12.0.4
2. All’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, la parola: “attraverso“ è sostituita dalla seguente: “a seguito di“. 3. All’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: “delle società dalle stesse controllate“ sono aggiunte le seguenti: “o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali“. 4. Il terzo capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a), è soppresso. 5. Dopo il quarto capoverso dell’all’articolo 18, comma 2, lettera a), sono aggiunti i seguenti periodi: “Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica“. 6. All’articolo 18, comma 2, lettera e), le parole: “strumentali funzionali all’effettuazione“ sono sostituite dalle seguenti: “essenziali per l’effettuazione“».
12.0.5
12.0.6
(Proroga e differimento dei termini e riapertura della delega in materia di espropriazione di pubblica utilità ed edilizia)
2-a) Il Governo, entro il 31 dicembre 2002 dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, così come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, e n. 2 dell’allegato 3 alla medesima legge. b) Nell’attuazione della delega di cui al punto a), il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e successive modificazioni e dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni».
17.2
17.3
Sopprimere il comma 1 ed il comma 2.
17.4
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità a livello locale è autorizzata la spesa di 22.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 4.500.000 euro per l’anno 2004 per il finanziamento delle iniziative previste nel decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio “mobilità sostenibile nelle aree urbane“ del 27 marzo 1998.
2. La spesa di cui al precedente comma finanzia prioritariamente gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio “mobilità sostenibile nelle aree urbane“ del 27 marzo 1998».
17.5
«1. Con decreto del Ministro della infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione e cofinanziamento di programmi volti a migliorare la viabilità di particolari realtà territoriali.».
17.6
«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione e cofinanziamento di programmi volti a migliorare la viabilità di particolari realtà territoriali.».
17.7
«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto conla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione e cofinanziamento di programmi volti a migliorare la compatibilità ambientale di particolari sistemi di viabilità territoriali.».
17.8
Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine» fino a: «indicati» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Conferenza unificata di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione e cofinanziamento di programmi volti a migliorare la viabilità di particolari realtà territoriali».
17.9
Al comma 1, dopo la parola: «miglioramento» inserire le seguenti: «della compatibilità ambientale e della sicurezza».
17.10
Al comma 1, sostituire la parola: «miglioramento» con le seguenti: «sostenibilità ambientale e paesaggistica».
17.11
Al comma 1, sostituire la parola: «viabilità» con le seguenti: «sostenibilità dei flussi di traffico e trasporto».
17.12
Al comma 1, dopo le parole: «realtà territoriali» inserire le seguenti: «sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
17.13
Al comma 1, dopo le parole: «finanziari indicati» inserire le seguenti: «e previa positiva valutazione di impatto ambientale degli interventi stessi».
17.14
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17.15
Montalbano, Cirami, Vallone, Ruvolo
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
17.16
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.17
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «per la progettazione» aggiungere le seguenti: «e per la predisposizione dello studio di impatto ambientale».
17.18
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «del prolungamento» fino a: «Valcosa» con le seguenti: «di interventi per la messa in sicurezza antisismica di infrastrutture di propria competenza».
17.19
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «Valcosa» inserire le seguenti: «nonchè per la realizzazione di opere per la minimizzazione dell’impatto ambientale».
17.20
Al comma 1, lettera a) sostituire: «2.000.000» con: «1.550.000».
17.21
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.22
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinato alla attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi parchi o riserve nazionali».
17.23
Eufemi, Gubetti
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«aa) 1. Per la dichiarazione del completamento della tangenziale di Torino, dichiarata infrastruttura strategica, riferito al tratto Settimo-Santhena, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro a favore della provincia di Torino, a decorrere dal 2004. Per la relativa progettazione sono stanziati a favore della medesima provincia 7 milioni di euro, a valere sull’esercizio 2003.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
17.24
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17.25
17.26
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 1 Aurelia sul tratto tra i comuni di Lavagna e Chiavari è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare al comune di Lavagna e alla provincia di Genova;».
17.27
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.28
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «messa in sicurezza» fino a: «Orzinuovi» con le seguenti: «anche infrastrutturali necessarie al risanamento di aree ambientalmente degradate».
17.29
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «sicurezza» inserire le seguenti: «e la riduzione dell’impatto ambientale».
17.30
Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: «... euro 3.000.000,00 ...» con la cifra: «... euro 2.500.000,00 ...».
17.31
Al comma 1, lettera b), sostituire: «3.000.000» con: «2.550.000».
17.32
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinato alla attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi parchi o riserve nazionali».
17.33
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.34
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17.35
17.36
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) per la progettazione e realizzazione di opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio».
17.37
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.38
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «sicurezza» inserire le seguenti: «la riduzione dell’impatto ambientale».
17.39
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «miglioramento» inserire le seguenti: «paesaggistico-ambientale».
17.40
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «viabilità» con le seguenti: «sostenibilità ambientale».
17.41
Al comma 1, lettera c), sostituire: «3.000.000» con: «2.700.000».
Conseguentemente, al punto 1), sostituire: «1.180.000» con: «1.080.000» ed al punto 2), sostituire: «1.820.000» con: «1.620.000».
17.42
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «n. 36 e n. 38», inserire le seguenti: «nonché dei tratti di ferrovia».
17.43
Provera, Pedrazzini
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo» con le seguenti: «alla provincia di Sondrio».
17.44
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «previa convenzione», fino a: «regione Lombardia».
17.45
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con l’Anas e».
17.46
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e la regione Lombardia».
17.47
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) provincia di Lecco: 1.180.000 per la riduzione dell’impatto ambientale della strada statale n. 36 e della strada provinciale n. 72».
17.48
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) provincia di Sondrio: 1.820.000 per la riduzione dell’impatto ambientale della strada statale n. 38».
17.49
Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «1.820.000» fino alla parola: «Rogolo» con le seguenti: «455.000 euro a ciascuno dei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellina e Rogolo per la messa in sicurezza da parte di ciascuno dei tratti di strada statale n. 38 attraversante il proprio territorio».
17.50
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.51
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinata all’attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi parchi o riserve nazionali».
17.52
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17.53
Al comma 1, la lettera d), è abrogata.
17.54
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) per la progettazione di una bretella di collegamento fra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115 all’altezza dei tratti intersecati dal torrente Magazzolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare all’ANAS».
17.55
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «progettazione», aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.56
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342» con le seguenti: «di interventi per la messa in sicurezza e la riduzione dell’impatto ambientale».
17.57
Al comma 1, lettera d), sostituire: «2.000.000» con: «1.660.000».
17.58
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.59
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinata all’attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi parchi o riserve nazionali».
17.60
Donati, Turroni, Boco, Carella, Co0rtiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
17.61
17.62
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «progettazione», aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.63
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del Ponte al», con le seguenti: «di interventi per la salvaguardia e valorizzazione del».
Conseguentemente, sopprimere le parole da: «e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè».
17.64
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «il Comune di Arsiè», fino a: «opere pubbliche», con le seguenti: «alla provincia».
17.65
Al comma 1, lettera e), sostituire la cifra: «1.500.000», con la seguente: «1.050.000».
17.66
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «anche relativamente alla progettazione».
17.67
Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».
17.68
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «alla progettazione», aggiungere le seguenti: «e dello studio di impatto ambientale».
17.69
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «al Provveditorato regionale alle opere pubbliche», con le seguenti: «alla Regione».
17.70
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «al Provveditorato regionale alle opere pubbliche», con le seguenti: «alla Provincia».
17.71
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.72
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinato alla attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi Parchi o Riserve nazionali».
17.73
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
17.74
Al comma 1, la lettera f), è abrogata.
17.75
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «progettazione», aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.76
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «sicurezza», inserire le seguenti: «e la riduzione dell’impatto ambientale».
17.77
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «viaria», con le seguenti: «ferroviaria nonchè del sistema stradale».
17.78
Al comma 1, lettera f), sostituire la cifra: «1.500.000», con la seguente: «1.250.000».
17.79
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.80
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinata alla attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi Parchi o Riserve nazionali».
17.81
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
17.82
Il comma 1, lettera g) è abrogato.
17.83
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «progettazione», aggiungere le seguente: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.84
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera g), sostituire: «4.000.000», con: «3.000.000».
17.85
Al comma 1, lettera g), sostituire: «e 4.000.000», con: «e 3.500.000».
17.86
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.87
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinata alla attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi parchi o riserve nazionali».
17.88
Gaburro, Tredese, Chincarini, Forte
Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«gg) 1. Per la realizzazione di contenitori prefigurati per schemi automatici avanzati di gestione e distribuzione di beni e prodotti, nell’ambito dell’Interporto quadrante Europa di Verona e dei relativi collegamenti viari, è autorizzata la spesa di Euro 2.000.000 (duemilioni/00) per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare a favore del Consorzio Zai di Verona ente pubblico economico partecipato dalla Provincia, Comune, CCIAA di Verona e istituito con decreto-legge 24 aprile 1948, n. 579. Per la relativa progettazione sono stanziati a favore del medesimo consorzio 500.000 euro a valere sull’esercizio finanziario 2003.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
17.89
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
17.90
17.91
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.92
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «realizzazione» inserire le seguenti: «di tratti ferroviari e».
17.93
Al comma 1, lettera h), sostituire: «3.000.000» con: «2.100.000».
17.94
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «provincia di Lecce» aggiungere le seguenti: «secondo i limiti e le finalità di seguito elencati: 1) Messa in sicurezza ex strada statale 174 nel tratto Nardò, Galatone Euro 1.180.000; 2) Cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e raccordo con lo svincolo della statale 101 euro 1.820.000».
17.95
Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.96
Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinato alla attestazione del Ministero dell’ambiente che la strada prevista non interessi Parchi o Riserve nazionali».
17.97
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
17.98
Cirami, Vallone, Ruvolo
17.99
Nocco
All’articolo 17, comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «per la progettazione», fino a: «Salotto», con le seguenti: «per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell’area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura, e Matera, e in particolare riferimento per la circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato.».
17.100
Al comma 1 lettera i), dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e per la realizzazione dello studio di impatto ambientale».
17.101
Al comma 1, lettera i) sostituire, ovunque ricorra, «2.000.000» con: «1.500.000» e: «2.500.000» con: «2.000.000».
17.102
Al comma 1, alla fine del comma, lettera i) aggiungere: «per interventi di progettazione e realizzazione della strada statale 29 nell’abitato di Imperia è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare al Comune di Imperia».
Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: «23.000.000» con la seguente: «26.000.000».
17.103
Al comma 1, lettera i) aggiungere, in fine, le parole: «Tale finanziamento è assegnato solo qualora l’opera non interessi zone tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
17.104
Al comma 1, lettera i) aggiungere, in fine, le parole: «L’assegnazione del finanziamento è subordinata alla attestazione del Ministero dell’Ambiente che la strada prevista non interessi Parchi o Riserve nazionali».
17.2000/1
Alla lettera i-duodevigenti), aggiungere la seguente:
«i-undevigenti) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli-strada statale 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Consegentemente, alla lettera i-quattordecim), sostituire la cifra: «20.000.000» con la seguente: «1.650.000» e alla lettera i-quindecim), sostituire la cifra: «1.250.000» con la seguente: «1.000.000».
17.2000
All’articolo 17, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
«i-bis) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore Teresino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
i-ter) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l’anno 2002, 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e 2.500.000 di euro per l’anno 2004, da assegnare al comune di Galatina; i-quater) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare all’ANAS; i-quinquies) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-CassandrinoS. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli; i-sexties) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina; i-septies) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del comune di Romano d’Ezzelino-Vicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Romano d’Ezzelino; i-octies) per l’adeguamento dell’ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova; i-nonies) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Liguria; i-decies) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglioramento dell’inserimento ambientale relativi all’ex strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo fra Terminillo e Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Lazio; i-undecim) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte; i-duodecim) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n.l18 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare all’ANAS; i-tredecim) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Perugia; i-quattuordecim) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant’Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel Comune di Faenza, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna; i-quindecim) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il km 21+400 ed il km 21+800 e tra il km 20+700 e il km 21+0, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.250.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza; i-sedecim) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Como; i-septemdecim) per la realizzazione dell’asse viario a valle dell’abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto; i-duodeviginti) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara»;
al comma 4, dopo le parole: «commi 1», aggiungere le seguenti: «dalla lettera a) alla lettera i-ter)», e sostituire rispettivamente le cifre: «23.000. 000», «5.500.000» e «6.000.000» con le seguenti: «26.000.000», «9.000.000» e «10.000.000»; dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 dalla lettera i-quater) alla lettera i-duodeviginti), determinati in 22.325.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
17.105
Veraldi, Filippelli
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire le seguenti lettere:
«i-bis) per lavori riguardanti il sottopasso ferroviario del Comune di Falerna è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 da assegnare al Comune di Falerna;
i-ter) per la progettazione e la realizzazione della viabilità alternativa alla strada statale 18 nel Comune di Falerna è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da assegnare al Comune di Falerna; i-quater) per il completamento del primo lotto della Trasversale delle Serre Gagliato – Chiaravalle Centrale è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da assegnare all’ANAS; i-quinquies) per la realizzazione della strada Bivio Lenza – strada statale 106, “Strada del Petilino“, è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 da assegnare alla provincia di Crotone; i-sexies) per l’ampliamento ed il miglioramento della strada statale 19 Pratora – Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «33.100.000 di euro per l’anno 2002, 15.000.000 di euro per l’anno 2003 e 13.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.106/1
Guasti
Aggiungere al punto i-bis, in fine, le parole: «la somma è assegnata al comune di Romano D’Ezzelino-VI-».
Aggiungere, in fine, nel punto i-quinquies, in fine, le parole: «la somma è assegnata alla regione Veneto».
17.106
Pasinato
All’articolo 17, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:
«i-bis) per lavori di sistemazione della strada statale 141 Cadorna è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per il 2002;
i-ter) per opere di connessione alla variante strada statale 47 di Bassano del Grappa è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per il 2002; i-quater) per il completamento della superstrada strada statale 47, tratto in valle del Brenta è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per il 2002; i-quinquies) per il miglioramento della viabilità strada statale 349 di accesso all’altopiano di Asiago (VI) è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per il 2002».
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000» con le seguenti: «30.000.000».
17.107
Filippelli, Veraldi, Fabris
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
i-bis) per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro corsie della ex strada statale n. 106 (E 90) dal tratto Squillace-Simeri Crichi-Passo Vecchio al tratto Gabella-Mandoatoriccio-Amendolara, è autorizzata la spesa di 2.000.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare all’ANAS;
i-ter) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina -Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli - strada statale 106; Torre Melissa - Melissa - S. Nicola - Pallagorio - Verzino; Strongoli - Casabona - Pallagorio; strada statale 107 - Rocca di Neto - Belvedere - Verzino; Crotone - Cutro - Roccabernarda - Mesica - Petilia; Botricello - Belcastro - Petronà; Sellia Marina - Sellia Superiore - Marcedusa - Taverna; Strada 2 Mari - Tiriolo - Gimigliano - Catanzaro; Tiriolo - S. Pietro Apostolo - Serrastretta - Cicala - Carlopoli; Sorbo S. Basile - Taverna - Sersale - Andali - Petronà - Belcastro - Mesoraca; strada statale 107 - S. Severina - Scandale - S. Mauro; strada statale 106 - Cropani - Sersale - Marcedusa; strada statale 107 - Cotronei - Roccabernarda - Petilia; Isola di Capo Rizzuto; Crotone - Capocolonna - Isola di Capo Rizzuto; strada statale 106 - Cutro - S. Mauro; Svincolo strada statale 106 - Cirò Marina e Cavalcaferrovia Cirò Marina;
è autorizzata la spesa di 250.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alle Province di Crotone e di Catanzaro e all’ANAS per i collegamenti strada statale 106 - Cirò Marina. i-quater) per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento del molo focaneo, del porto turistico-peschereccio di Cirò Marina è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro da assegnare al Comune di Cirò Marina per l’anno 2002;
i-quinquies) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di completamento del porto turistico-peschereccio di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro da assegnare ai Comuni di Isola di Capo Rizzuto e Crotone per l’anno 2002; i-sexies) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di prolungamento delle piste dell’Aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro da assegnare alla Società di gestione dell’Aeroporto per l’anno 2002; i-septies) per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento, di collegamento con la ferrovia e con le Industrie di Crotone e Cutro, e di messa in sicurezza del Porto Commerciale di Crotone è autorizzata la spesa di 25.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare al Consorzio per l’industrializzazione di Crotone.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «2.321.000.000 di euro».
17.108
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina - Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli - strada statale 106;
Torre Melissa - Melissa - S. Nicola - Pallagorio - Verzino; Strongoli - Casabona - Pallagorio; strada statale 107 - Rocca di Neto - Belvedere - Verzino; Crotone - Cutro - Roccabernarda - Mesica - Petilia; Botricello - Belcastro - Petronà; Sellia Marina - Sellia Superiore - Marcedusa - Taverna; strada 2 Mari - Tiriolo - Gimigliano - Catanzaro; Tiriolo - S. Pietro Apostolo - Serrastretta - Cicala - Carlopoli; Sorbo S. Basile - Taverna - Sersale - Andali - Petronà - Belcastro - Mesoraca; strada statale 107 - S. Severina - Scandale - S. Mauro; strada statale 106 - Cropani - Sersale - Marcedusa; strada statale 107 - Cotronei - Roccabernarda - Petilia; Isola di Capo Rizzuto; Crotone - Capocolonna - Isola di Capo Rizzuto; strada statale 106 - Cutro - S. Mauro; Svincolo strada statale 106 - Cirò Marina e Cavalcaferrovia Cirò Marina;
è autorizzata la spesa di 250.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alle Province di Crotone e di Catanzaro e all’ANAS per i collegamenti strada statale 106 - Cirò Marina.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «273.000.000 di euro».
17.109
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) per la conclusione della progettazione e realizzazione dei primi interventi della variante Aurelia tra Albissola e Savona è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Savona».
17.110
Menardi, Sambin
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«i-bis) per la progettazione preliminare della strada di collegamento tra Alba (CN) e Cairo Montenotte (SV) è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro, da assegnare al Comune di Alba (CN)».
17.111
Chiusoli, Viserta Costantini
All’articolo 17, comma 1 aggiungere la seguente lettera:
«i-bis) per la realizzazione della variante all’ex strada statale 65 della Futa per l’attraversamento dell’abitato di Rastignano (Bologna), già prevista nell’ambito degli accordi relativi al quadruplicamento veloce della linea ferroviaria Milano-Bologna-Firenze con copertura finanziaria dell’opera da parte di TAV SpA ed ANAS, la provincia di Bologna e gli enti locali interessati sono autorizzati ad attribuire a TAV la realizzazione dell’opera, previo accordo di programma con i soggetti interessati già sottoscrittori dei precedenti atti convenzionali. Le somme iscritte nel bilancio ANAS per la realizzazione dell’opera sono trasferite a TAV. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro da assegnare a TAV per l’adeguamento progettuale delle opere».
Conseguentemente al comma 4 aggiungere, in fine: «All’onere derivante dall’attuazione della lettera i-bis) del comma 1, determinato in 5.000.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
17.112
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) al fine di accelerare la realizzazione della variante all’ex strada statale 65 della Futa per l’attraversamento dell’abitato di Rastignano (Bologna), già prevista nell’ambito degli acordi relativi al quadruplicamento veloce della linea ferroviaria Milano-Bologna-Firenze con copertura finanziaria dell’opera da parte di TAV SpA ed ANAS, la Provincia di Bologna e gli enti locali interessati sono autorizzati ad attribuire, previo accordo di programma con i soggetti interessati già sottoscrittori dei precedenti atti convenzionali, a TAV la realizzazione dell’opera. Le somme iscritte nel bilancio ANAS per la realizzazione dell’opera sono trasferite a TAV. È altresì autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2002 da assegnare a TAV per l’adeguamento progettuale delle opere».
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «26.000.000 di euro».
17.113
«i-bis) per interventi di messa in sicurezza della strada statale 45 nel Comune di Bargagli è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare al Comune di Bargagli».
Conseguentemente al comma 4 sostituire la cifra: «23.000.000» con la seguente: «24.500.000».
17.114
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell’incrocio Strada Almisanese con Via Casette sulla strada statale 500 e per la realizzazione della corsia di immissione e della terza corsia nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 145.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.145.000 di euro per l’anno 2002».
17.115
Al comma 1, dopola lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza degli incroci della strada provinciale n. 31 “Val di Chiampo“ nei comuni di Arzignano, Montorso, Zermeghedo e Montebello è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «24.500.000 di euro per l’anno 2002».
17.116
Al comma 1 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione sulla strada statale “Marosticana“ Vicenza-Bassano del cavalcavia di attraversamento della linea ferroviaria Vicenza-Schio in località Povolaro è autorizzata la spesa di 4.000.000 milioni di euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «27.000.000 di euro per l’anno 2002».
17.117
Al comma 1 dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) per la realizzazione sulla strada statale n. 610 “Selice Montanara“ della Variante Selice nel tratto Ponte Rosso-Nuova strada statale 16 Frazione di Lavezzola è autorizzata la spesa di 15.235.478,52 euro per l’anno 2002 da attribuirsi alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: “23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «38.235.478,52 di euro per l’anno 2002».
17.118
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della variante ex 670 “Selice Montanara“ dall’innesto con la strada statale n. 16 a Lavezzola in località Ponte Rosso, 1º e 2º lotto nei comuni di Conselice e Alfonsine è autorizzata la spesa complessiva di 15.000.000 di euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «38.000.000 di euro per l’anno 2002».
17.119
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza sulla strada provinciale “Grimana“ nel tratto tra Grisignano di Zocco e Camisano Vicentino dell’incrocio in località Mancamento è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.600.000 di euro per l’anno 2002».
17.120
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 500 “di Lonigo“ nel comune di Lonigo e del tratto della stessa in località Rotonda è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.300.000 di euro per l’anno 2002».
17.121
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 “Valsugana“ in variante all’abitato di Pove del Grappa nel comune di Vicenza è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l’anno 2002 da attribuire all’ANAS».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «46.000.000 di euro per l’anno 2002».
17.122
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 “Valsugana“ in variante all’abitato di Solagna nel comune di Vicenza è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l’anno 2002 da attribuire all’ANAS».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «46.000.000 di euro per l’anno 2002».
17.123
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 “Valsugana“ in variante all’abitato di S. Nazario è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l’anno 2002 da attribuire all’ANAS».
17.124
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 “Valsugana“ in variante all’abitato di Carpanè ne comune di Vicenza è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l’anno 2002 da attribuire all’ANAS».
17.125
«i-bis) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell’incrocio Via Bonioli, Via Marona, Collegamento strada statale 500 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 260.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.260.000 di euro per l’anno 2002».
17.126
«i-bis) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell’incrocio Via Fiume, Via Trieste sulla strada statale 500 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.050.000 di euro per l’anno 2002».
17.127
«i-bis) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell’incrocio Via S. Francesco, Via Fiume sulla strada statale 500 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
17.128
«i-bis) per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell’incrocio Via Dovaro, Via del Lavoro, Via Raguia, collegamento autostrada A4 nel comune di Lonigo si autorizza la spesa di 200.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.200.000 di euro per l’anno 2002».
17.129
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento della strada statale n. 247 “Riviera Berica“ nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina tra il Km 21+400 ed il Km 21+800 e tra il Km 20+700 e il Km 21+0 per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale stessa e le strade provinciali “Berico Euganea“ e “Dorsale dei Berici“ è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Vicenza».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «24.250.000 di euro per l’anno 2002».
17.130
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione del nuovo collegamento tra la strada provinciale n. 8 “Naviglio Sud“ e la strada provinciale n. 8 “Naviglio Nord“, 1º, 2º e 3º lotto nel comune di Bagnacavallo è autorizzata la spesa di 3.100.000 euro per l’anno 2002, 3.100.000 euro per l’anno 2003 e 3.100.000 per l’anno 2004 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «26.100.000 di euro per l’anno 2002, 8.600.000 per l’anno 2003 e 9.100.000 di euro per l’anno 2004».
17.131
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della rotatoria per riorganizzare la vialità d’accesso al casello autostradale A14 di Faenza e per la realizzazione del nuovo innesto lungo la strada provinciale n. 8 “Naviglio“ a servizio del nuovo comparto produttivo nel comune di Faenza è autorizzata la spesa di 5.200.000 euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «28.200.000 di euro per l’anno 2002».
17.132
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di nuovo manufatto di scavalcamento sul fiume Senio e per la realizzazione di una rotatoria di collegamento tra la strada provinciale n. 7 “S. Silvestro Felisio“ e la strada provinciale di Solarolo, 4º lotto, nei comuni di Solarolo e Faenza è autorizzata la spesa di 3.900.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «26.900.000 di euro per l’anno 2002».
17.133
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale della strada provinciale n. 7 “S. Silvestro Felisio“ nel tratto dal fiume Senio allo scavalco sulla A14 compresa la messa in sicurezza della strada pronciale n. 55 “Ponte Sant’Andrea“ ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, 5º lotto nel comune di Faenza è autorizzata la spesa di 2.100.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «25.100.000 di euro per l’anno 2002».
17.134
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione del restante tratto della strada tra gli abitati di Barbiano in comune di Cotignola e Ponte Felisio, lotto n. 6 è autorizzata la spesa di 2.600.000 di euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «25.600.000 di euro per l’anno 2002».
17.135
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento dalla progressiva Km 0+700 alla progressiva 2+800 con la razionalizzazione dell’incrocio doppio tra questa e la strada provinciale n. 118 “Dismano“ in località Osteria e la canalizzazione tra la strada provinciale n. 101 “Standiana“ e la strada provinciale n. 102 “Petrosa“ in località Campiano, 1º lotto nel comune di Ravenna è autorizzata la spesa di 3.100.00 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «26.100.000 di euro per l’anno 2002».
17.136
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza dalla progressiva 2+800 alla progressiva 3+500, 2º lotto nel comune di Ravenna è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2002 da attribuire alla provincia di Ravenna».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002» con le seguenti: «23.800.000 di euro per l’anno 2002».
17.137
Bastianoni, Fabris
«i-bis) per la realizzazione della strada mare-monti da Porto San Giorgio ad Amandola è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro in ragione d’anno per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Ancona».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «63.000.000 di euro per l’anno 2002, 45.500.000 per l’anno 2003 e 46.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.138
«i-bis) per il completamento della strada nel comune di Massa Fermana è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro in ragione d’anno per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da assegnare al comune di Massa Fermana».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «24.800.000 di euro per l’anno 2002, 7.300.000 per l’anno 2003 e 7.800.000 di euro per l’anno 2004».
17.139
«i-bis) per la realizzazione del collegamento viario Val Tenna-Val D’ete è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in ragione d’anno per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Ascoli Piceno».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «38.000.000 di euro per l’anno 2002, 20.500.000 per l’anno 2003 e 21.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.140
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della variante alla strada statale 16, tratto comune di Civitanonova Marche, come previsto nel PIT della regione Marche e nel PTC della provincia di Macerata, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Macerata;
per la progettazione e la realizzazione della variante alla strada statale 16 nei comuni di Fermo e Porto San Giorgio, tratto collegamento strada provinciale Capodarchese-Valdete nei pressi del palazzo dello Sport, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, ad assegnare alla provincia di Ascoli Piceno; per la realizzazione di opere per il miglioramento dalla viabilità in comune di Porto San’Elpidio connesse con la realizzazione del casello autostradale, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, ad assegnare al comune di Porto Sant’Elpidio; per la realizzazione di opere per il miglioramento dalla viabilità nel comune di Porto San Giorgio, nel tratto strada statale 16 a Sud ed area Nord di Marina Palmense in corrispondenza del casello autostradale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro, da assegnare alla provincia di Ascoli Piceno».
17.141
Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della variante alla strada statale 16, tratto comune di Civitanova Marche, come previsto nel PIT della regione Marche e nel PTC della provincia di Macerata, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Macerata».
17.142
«i-bis) per la sistemazione della strada provinciale Mezzina compresa la bretella di collegamento con il casello autostradale di Civitanova Marche è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da assegnare alla provincia di Macerata».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «53.000.000 di euro per l’anno 2002, 35.500.000 di euro per l’anno 2003 e 36.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.143
Cavallaro, Fabris
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della variante della strada statale n. 361 in Osimo (Ancona) è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l’anno 2002, di 1.000.000 euro per l’anno 2003 e di 1.000.000 euro per l’anno 2004 da destinare alla provincia di Ancona».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «24.000.000 di euro per l’anno 2002, 6.500.000 di euro per l’anno 2003 e 7.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.144
«i-bis) per la progettazione e la completa realizzazione dell’opera “Traforo del passo del Cornello“ tra le regioni Marche ed Umbria già inserita nel piano decennale ANAS 1982-1992 è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l’anno 2002, di euro 30.000.000 per l’anno 2003, di euro 25.000.000 per l’anno 2004, da destinare congiuntarnente alla Comunità Montana di San Severino Marche (Macerata) ed alla Provincia di Macerata».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «53.000.000 di euro per l’anno 2002, 35.500.000 di euro per l’anno 2003 e 31.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.145
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della trasversale Val di Chienti-Valle del Potenza da Tolentino a San Severino Marche (Macerata) è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l’anno 2002, di euro 20.000.000 per l’anno 2003, di euro 20.000.000 per l’anno 2004 da destinare alla provincia di Macerata».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «43.000.000 di euro per l’anno 2002, 25.500.000 di euro per l’anno 2003 e 26.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.146
Montalbano, Vallone, Fabris, Cirami, Ruvolo
«i-bis) per la progettazione della bretella di collegarnento fra la strada statale n. 118 e la strada statale n.. 115 in corrispondenza dei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2002, da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «24.500.000 di euro per l’anno 2002, 7.000.000 di euro per l’anno 2003 e 7.500.000 di euro per l’anno 2004».
17.147
Al comma 1, dopo il capoverso i), aggiungere la seguente lettera:
«i-bis) per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo, già approvato dall’ANAS e dagli enti preposti, per l’ammodernamento della strada statale n. 523 Passo Cento Croci, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella, è autorizzata la spesa di 5.400.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (Parma ovest) in convenzione con la Provincia di Parma».
Conseguentemente, al comma 4, si modifica la cifra di 23.000.000 di euro con nuova cifra di 28.400.000 di euro.
17.148
«i-bis) per lo studio di fattibilità e la progettazione di una galleria e delle tratte di collegamento sulla strada statale n. 63, nel tratto compreso tra gli abitati di Collagna (Reggio Emilia) e di Fivizzano (Massa Carrara), è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, da attribuire alle province di Reggio Emilia e Massa Carrara».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le cifre: «23.000.000», «5.500.000» e «6.000.000» rispettivamente con: «28.000.000» «10.500.000» e «11.000.000».
17.149
«i-bis) per il completamento della progettazione e la completa realizzazione del lotto funzionale della strada statale n. 77 da Bivio Sfercia a Maddalena di Muccia (Macerata, è autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per l’anno 2002, di euro 12.000.000 per l’anno 2003, di euro 12.000.000 per l’anno 2004 da destinare all’ANAS compartimento Marche».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «35.000.000 di euro per l’anno 2002, 17.500.000 di euro per l’anno 2003 e 18.000.000 di euro per l’anno 2004».
17.150
«i-bis) per la progettazione e realizzazione dei primi interventi di allargamento e messa in sicurezza della statale n. 225 - Fontanabuona è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Genova».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire la cifra «23.000.000» con la seguente «26.000.000».
17.151
Menardi
«i-bis) per la progettazione e realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda strada statale n. 20, seconda canna, per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente, è autorizzata la spesa di 2 milioni e mezzo di euro per l’anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e di 50 milioni di euro per l’anno 2004, da attribuire all’ANAS».
17.152
«i-bis: – per il completamento delle opere della strada a scorrimento veloce “Savuto-Due Mari“ da località Borboruso (nei comuni di Soveria Mannelli e Decollatura) fino alla stazione delle F.d.C. di Serrastretta-Carlopoli è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, da assegnare alla provincia di Catanzaro;
– per l’ammodernamento della strada statale n. 114 Bovalino-Bagnara e la realizzazione della galleria “Zillastro“, è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per l’anno 2002. – per l’ammodernamento e l’ampliamento della strada provinciale Croce-Colla (ex strada statale n. 19) nel comune di Soveria Mannelli è autorizzata la spesa di 500.000 Euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento e l’ammodernamento delle strade provinciali località Scaglioni - innesto croce di Colla (ex strada statale n. 19) ed innesto strada statale n. 19 dal chilometro 322 fino a località Borboruso è autorizzata la spesa di 450.000 euro – per l’anno 2002 – da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per la realizzazione di opere di salvaguardia della costa del comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 – da assegnare all’amministrazione comunale di Falerna; – per l’ampliamento ed ammodernamento della strada provinciale Gimigliano – Tiriolo (strada provinciale n. 40) è autorizzata la spesa di 500.000 euro – per l’anno 2002 – da assegnare alla provincia di Catanzaro; - per l’ampliamento della strada provinciale 35 innesto provinciale «Gagliano - strada statale n. 109» – Santuario Madonna di Porto è autorizzata la spesa – per l’anno 2002 – di 250.000 euro da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento della strada comunale “Cuoco-Marella“ (abbazia cistercense Santa Maria di Corazzo) – in occasione celebrazioni 8º centenario morte Gioacchino da Fiore – è autorizzata la spesa di 250.000 euro – per l’anno 2002 – da assegnare al comune di Carlopoli (Catanzaro); – per il completamento, l’adeguamento, risanamento delle strade provinciali 31 e 32 Taverna-Ruggiolino è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 – da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento della strada provinciale 26 – Cafarda-Orazia-Bivio diga fiume passante-strada stale 179 Villaggio Racise, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 – da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per il risanamento ed adeguamento delle strade provinciali 17 e 18 (rispettivamente Siano-Sant’Anna-strada statale n. 109-bis per Cava – svincolo per Cava e Catanzaro-Siano – strada statale n. 109-bis – traversa interna Siano) è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento della strada provinciale 149 Cardinale-Satriano-Soverato è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’adeguamento e sistemazione della strada provinciale 18 Siano-Pontegrande è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento ed adeguamento della strada provinciale Martirano Lombardo-San Mango d’Aquino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per il completamento della strada provinciale 60 Platania-Panetti-Mercuri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per i lavori di regimazione acque al sottovia ferroviario alla strada provinciale 99 Gizzeria Lido-Fiume Bagni è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2002 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento ed adeguamento della strada provinciale 20 innesto strada statale n. 109 nei pressi di Sersale-Buturo è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 da assegnare alla provincia di Catanzaro; – per l’ampliamento della strada provinciale 38 San Pietro Apostolo-scalo ferroviario omonimo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 da assegnare alla provincia di Catanzaro».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «37.850.000 di euro per l’anno 2002, 11.000.000 di euro per l’anno 2003 e 10.250.000 di euro per l’anno 2004».
17.153
Iovene
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione, compreso lo studio e gli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale, della strada statale n. 182 di completamento trasversale denominata “delle Serre“ nel tratto tra Serra San Bruno (Vibo Valentia) e Tropea (Vibo Valentia), è autorizzata la spesa di 7.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le cifre: «23.000.000», «5.500.000» e «6.000.000» rispettivamente con le seguenti: «30.000.000», «12.500.000» e «13.000.000».
17.154
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione, compreso lo studio e gli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale, e l’ammodernamento della strada statale n. 522 nel tratto tra Pizzo (Vibo Valentia) e Nicotera (Vibo Valentia), è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le cifre: «23.000.000», «5.500.000» e «6.000.000» rispettivamente con le seguenti: «31.000.000», «13.500.000» e «14.000.000».
17.155
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento, di collegamento con la ferrovia e con le industrie di Crotone e Cutro, di messa in sicurezza del porto commerciale di Crotone è autorizzata la spesa di 25.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare al Consorzio per l’industrializzazione di Crotone».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «48.000.000 di euro».
17.156
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di completamento del porto turistico-peschereccio di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro da assegnare ai comuni di Isola di Capo Rizzuto e Crotone per l’anno 2002».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «33.000.000 di euro».
17.157
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di prolungamento delle piste dell’aeroporto S. Anna di Isola di Capo Rizzuto è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro da assegnare alla società di gestione dell’aeroporto per l’anno 2000».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «28.000.000 di euro».
17.158
«i-bis) per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento del molo focaneo, del porto turistico-peschereccio di Cirò Marina è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro da assegnare al comune di Cirò Marina per l’anno 2002».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «31.000.000 di euro».
17.159
«i-bis) per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro corsie della ex strada statale n. 106 (E 90) dal tratto Squillace-Simeri Crichi-Passo Vecchio al tratto Gabella-Mandatoriccio-Amendolara, è autorizzata la spesa di 2.000.000.000 di euro per l’anno 2002 da assegnare all’ANAS».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «2.023.000.000 di euro».
17.160
Ragno, Cicolani
«i-bis) per la progettazione e per la realizzazione della messa in sicurezza della galleria ferroviaria dei Peloritani sulla nuova tratta Palermo-Messina, consistente in una terza discenderia di accesso e delle relative opere accessorie è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, di 5.000 euro, da attribuire alle Ferrovie dello Stato».
17.161
Bongiorno
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione del completamento della strada di collegamento veloce denominata Asse del Belice, tratto Rampinzeri di Santa Ninfa-Poggioreale, in provincia di Trapani, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 da assegnare al Provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Sicilia». Corrispondentemente, al comma 4 integrare l’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 dell’importo di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
17.162
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione delle rampe di raccordo ed adeguamento e svincolo per Calatafimi del cavalcavia esistente al chilometro 55+750 dell’autostrada A29 Palermo-Marzara del Vallo, è autorizzata la spesa di 1.200.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004». Conseguentemente, al comma 4, aggiungere le somme di 1.200.00 di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, a quelle già previste per la relativa copertura finanziaria.
17.163
Izzo
«i-bis) al fine del completamento della strada del fondo valle Isclero, nel tratto compreso tra i comuni S. Salvatore Telesino e Paolisi, in provincia di Benevento, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell’Amministrazione provinciale di Benevento, di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004». Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modifiche: «sostituire le parole: “23.000.000“ con: “24.500.000“;
sostituire le parole: “5.500.000“ con: “7.000.000“; sostituire le parole: “6.00.000“ con: “8.500.000“».
17.164
«i-bis) in attuazione dell’accordo di programma quadro viabilità per la realizzazione del nuovo itinerario della strada statale n. 658 Potenza-Melfi è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004». Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine: «All’onere derivante dall’attuazione della lettera i-bis) del comma 1, determinato in 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
17.165
«i-bis) per interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della strada statale n. 18 è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le cifre: «23.000.000», «5.500.000» e «6.000.000» rispettivamente con: «28.000.000», «10.500.000» e «11.000.000».
17.166
«i-bis) per l’ammodernamento della strada statale 653 “Fondovalle del Sinni“ è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le cifre: «23.000.000», «5.500.000» e «6.000.000» rispettivamente con: «28.000.000», «10.500.000» e «11.000.000».
17.167
«i-bis) per l’ammodernamento della strada statale n. 598 Fondovalle agri è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le cifre: «23.000.000», «5.500.000» e «6.000.000» rispettivamente con: «28.000.000», «10.500.000» e «11.000.000».
17.168
D’Andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena
«i-bis) per l’adeguamento della ex-strada statale 175 Matera-Metaponto, ai fini dello sviluppo economico del distretto industriale e turistico dell’area metapontina, è autorizzata la spesa di 10.330.000 euro per l’anno 2002, 15.500.000 euro per l’anno 2003 e 10.330.000 euro per l’anno 2004, da assegnare alla provincia di Matera». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004» con le seguenti: «33.330.00 di euro per l’anno 2002, 16.000.000 di euro per l’anno 2003 e 16.330.000 di euro per l’anno 2004».
17.169
Meduri
«i-bis) per la progettazione della direttissima Gallico-Gambarie, in sostituzione della strada statale 184 e per la progettazione del 3º e 4º lotto, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2001, da attribuire all’ANAS».
17.170
Zappacosta
«i-bis) per la progettazione e realizzazione di opere di adeguamento e messa in sicurezza della strada di “bonifica Madonna del Buon Consiglio“, collegante le strade statali n. 81 “Piceno Aprutina“ e la n. 5 “Raccordo Tiburtina“, e della strada di “bonifica Fondo Valle Dentalo“, ambedue in territorio della provincia di Chieti, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di 1.000.000 di euro per ognuna delle due arterie, per un totale di 2.000.000 di euro complessivi, da assegnare alla provincia di Chieti». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro» con le seguenti: «25.000.000 di euro».
17.171
Coletti
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della bretella di collegamento porto di Ortona-casello autostradale di Ortona è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2002 e di 10 milioni di euro per l’anno 2003, da assegnare alla provincia di Chieti. All’onere derivante dall’attuazione della lettera i-bis), valutato in 10.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede per gli anni 2002-2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso dicastero».
17.172
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento Lanciano-Val di Sangro è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2002 e di 5 milioni di euro per l’anno 2003, da assegnare alla provincia di Chieti. All’onere derivante dall’attuazione della lettera i-bis), valutato in 10.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 5.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede per gli anni 2002-2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso dicastero».
17.173
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione della strada statale 17 e 17-ter, strada di fondovalle prevista nel vigente PRG della città de L’Aquila per il collegamento delle frazioni di Grignano e Sant’Elia, con relativi svincoli, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2002 e 1 milione di euro per l’anno 2003, da assegnare al comune dell’Aquila». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 di euro per l’anno 2003» con le parole: «25.000.00 di euro per l’anno 2002 e 6.500.000 di euro per l’anno 2003».
17.174
Dato
Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«i-bis) per il completamento e l’ammodernamento della strada statale 87, che collega il Basso Molise a Campobasso, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002 e 2.000.000 di euro per l’anno 2003 da assegnare alla provincia di Campobasso ed ai comuni di Campobasso, Casacalenda, Bonefro, Larino, Matrice, Provvidenti e Ripabottoni».
17.175
«i-bis) per la progettazione e la realizzazione dei lavori di sistemazione e miglioramento dell’inserimento ambientale relativi alla ex strada statale 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo fra Terminillo e Leonessa è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla regione Lazio».
17.176
Barelli, Cicolani
Dopo la lettera i), inserire la seguente:
«i-bis) per la realizzazione di interventi relativi alla metropolitana di Roma, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 2.582.285 a decorrere dal 2002, euro 2.582.284 a decorrere dal 2003 ed euro 5.164.569 a decorrere dal 2004, quale contributo dello Stato a fronte degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Roma è autorizzato ad effettuare. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 2.582.285 per il 2002, a euro 5.164.569 per il 2003 e a euro 10.329.138 a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
17.177
17.178
Tofani
Dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:
«i-bis) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, nella provincia di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5.000.000.000 di euro da assegnare alla regione Lazio».
17.179
Delogu
«1-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla legge 21 dicembre 2001, n. 448, è destinata a favore della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la somma di 8.000.000 di euro per l’acquisto, la ristrutturazione e l’ampliamento, fino al completamento della specifica filiera produttiva, da parte della provincia di Oristano, dello stabilimento industriale dell’ex “Continental Sarda Conserve Alimentari srl“, sito in località S. Lucia di Zeddiani».
17.180
«1-bis. A valere sulle risorse di cui all’articolo 73, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, è destinata a favore della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la somma di 8.000.000 di euro per l’acquisto, la ristrutturazione e l’ampliamento, fino al completamento della specifica filiera produttiva, da parte della provincia di Oristano, dello stabilimento industriale dell’ex “Continental Sarda Conserve Alimentari srl“, sito in località S. Lucia di Zeddiani».
17.181
«1-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, è destinata a favore della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2002 e 2003, la somma di 8.000.000 di euro per l’acquisto, la ristrutturazione e l’ampliamento, fino al completamento della specifica filiera produttiva, da parte della provincia di Oristano, dello stabilimento industriale dell’ex “Continental Sarda Conserve Alimentari srl“, sito in località S. Lucia di Zeddiani».
17.182
17.183
Al comma 2, dopo le parole: «alla progettazione», aggiungere le seguenti: «e alla predisposizione degli studi di impatto ambientale».
17.184
Al comma 2, sopprimere le parole: «ed esecuzione».
17.185
Al comma 2, dopo le parole: «lavori pubblici», aggiungere le seguenti: «e valutazione d’impatto ambientale».
17.186
Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in difformità», fino alla fine del comma.
17.187
Al comma 2, sostituire le parole: «anche in difformità alla», con le seguenti: «nel rispetto della».
17.188
Al comma 2, sostituire le parole: «anche in difformità», con le seguenti: «purchè non in difformità».
17.189
Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.
17.190
Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati».
17.191
Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero agli», con le seguenti: «previo inserimento negli».
17.192
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la progettazione e la costruzione del tunnel via Sansovino-viale San Marco a Venezia-Mestre, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro nel 2002, 3.000.000 di euro nel 2003 e 3.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi al comune di Venezia».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «, valutato», fino a: «per l’anno 2004», con le seguenti: «e del comma 2-bis».
17.193
«2-bis. Per la progettazione e la realizzazione del sottopasso via Sansovino-viale San Marco a Venezia-Mestre, è autorizzata la spesa di 500.000 di euro nel 2002, 2.500.000 euro nel 2003 e 2.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi al comune di Venezia».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «, valutato», fino a: «per l’anno 2004», con le seguenti: «e del comma 2-bis».
17.194
«2-bis. Per l’adeguamento della strada provinciale 38 nel tratto tra il ponte sul Marzengo e la strada statale 245 a Trivignano, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2003, da attribuirsi alla provincia di Venezia».
17.195
«2-bis. Per la sistemazione e la semaforizzazione della strada provinciale 61 all’incrocio con la strada statale 14 in San Stino di Livenza, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro nel 2004, da attribuirsi alla provincia di Venezia».
17.196
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini del restauro scientifico di edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, da destinare ad interventi di restauro conservativo delle chiese rupestri».
17.197
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare ad interventi di restauro conservativo delle chiese rupestri».
17.198
Peruzzotti, Boldi, Vanzo, Pedrazzini
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare il miglioramento del servizio ferroviario, è attribuita alla Società Ferrovie dello Stato, la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Mornago in provincia di Varese e la somma di 2.000.000 di euro, per l’anno 2002, per il potenziamento della stazione di Tortona.
3-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-bis, pari complessivamente a 4.000.000 di euro per l’anno 2002, a 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 2.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3-quater. È autorizzata la spesa di 1.500.000 euro, per l’anno 2002, da assegnare alla regione Veneto per la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione delle rive del fiume Brenta, in località Camposanmartino, secondo il progetto redatto dalla medesima regione Veneto previo accordo con il comune di Camposanmartino. Le tipologie di intervento riguardano in particolare il consolidamento della curva “Comare“, l’attraversamento pedonale del fiume, la valorizzazione naturalistica con la realizzazione di un percorso pedonale sulla riva sinistra. 3-quinquies. La regione Veneto è autorizzata a procedere alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori di cui al comma 3-quater sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all’articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati. 3-sexies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-quater, valutato in 1.500.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
17.1000
Al comma 4, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «pari a».
17.0.1
Chirilli, Costa, Cicolani
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 6.500.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
17.0.2
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato in 6.500.000 di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastruffure e dei trasporti».
17.0.3
Costa, Chirilli, Cicolani
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato in 1.500.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
17.0.4
Pirovano, Pedrazzini
(Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nella provincia di Bergamo)
2. Il Comune di Caravaggio, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all’articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati sulla base della normativa vigente, è autorizzato a procedere all’affidamento della realizzazione e gestione del centro anziani di cui al comma 1, applicando le procedure della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della citata legge n. 109 del 1994, per quanto compatibili con il presente articolo, ovvero le procedure di cui all’articolo 19, comma 2, della medesima legge n. 109 del 1994. 3. Ai fini del comma 1, il comune di Caravaggio stabilisce la data per la presentazione delle relative proposte da parte dei soggetti promotori, nonché la data per la valutazione della fattibilità delle proposte presentate. 4. Il bando di gara per l’affidamento della concessione deve comunque prevedere la costituzione di un’apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico, tra il comune di Caravaggio, il soggetto aggiudicatario ed eventuali altri soggetti finanziatori, per la realizzazione e gestione del centro anziani di cui al comma 1 e delle eventuali opere di pubblica utilità ad esso connesse. 5. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definito ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni. 6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
17.0.5
Danieli Paolo
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle predette somme tra le finalità previste. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
17.0.6
Sambin
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato in 500.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
17.0.7
Manfredi
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
17.0.8
Pedrini
17.0.9
25.2
25.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 25. – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cimiteri di nuova costruzione devono essere collocati alla distanza di almeno 250 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. È vietato costruire intorno agli stessi nuovi edifici entro il raggio di 250 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale».
25.4
25.5
Al comma 1, alla lettera a), al secondo periodo, dopo le parole: «nuovi edifici» aggiungere le seguenti: «e ampliare quelli preesistenti».
25.6
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto,».
25.7
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge».
25.8
Al comma 1, alla lettera a), alla fine del capoverso, sostituire le parole: «salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge» con le seguenti: «salvo il caso di cimiteri di urne».
25.9
Al comma 1, alla lettera a), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Chi contravviene al divieto di cui al presente comma è punito con l’ammenda di 1.000 euro e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la costruzione, o parte di essa, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza».
25.10
25.11
Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il prefetto, qualora abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere l’ampliamento dei cimiteri a distanza minore di 200 metri dai centri abitati, purché non si oltrepassi il limite di 100 metri».
25.12
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole da: «Il consiglio comunale» fino a: «50 metri» con le seguenti: «Il consiglio comunale può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo conforme parere dell’unità sanitaria locale competente, quando non si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l’ampiezza della zona di rispetto di un cimitero delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati la zona non risulti inferiore a cento metri,».
25.13
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «Il consiglio comunale può approvare» con le seguenti: «Il prefetto, può permettere».
25.14
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «la costruzione di nuovi cimiteri o» e sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «dei cimiteri».
25.15
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole da: «a 200 metri dal centro abitato» fino a: «di 50 metri» con le seguenti: «a 100 metri dai centri abitari nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni,».
25.16
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «di 50 metri» con le seguenti: «di 100 metri».
25.17
Al comma 1, lettera b), al primo capoverso, sostituire le parole: «50 metri» con le seguenti: «100 metri».
25.18
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «anche alternativamente» con la seguente: «entrambe».
25.19
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «per particolari condizioni locali» aggiungere le seguenti: «adeguatamente motivate».
25.20
Al comma 1, lettera b), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) l’impianto cimiteriale sia separato dalle abitazioni e dalle strade pubbliche da barriere antirumore».
25.21
Al comma 1, lettera b), al primo capoverso, sostituire le parole: «centro urbano» con le seguenti: «centro abitato», sostituire le parole: «intervento urbanistico» con le seguenti: «piano urbanistico», dopo le parole: «il consiglio comunale può» inserire le seguenti: «contestualmente» e inserire prima delle parole: «attrezzature sportive» le seguenti: «impianti e».
25.22
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera b) sopprimere le parole da: «strade pubbliche» fino a: «ai sensi della legislazione vigente, o».
25.23
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera b) sostituire le parole: «strade pubbliche almeno di livello comunale» con le seguenti: «strade statali».
25.24
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera b) sopprimere le parole: «o dislivelli naturali rilevanti,».
25.25
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera b) sopprimere le parole: «da ponti o».
25.26
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera b) sopprimere le parole: «o da impianti ferroviari».
25.27
Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero si sia in presenza di particolari condizioni orografiche, idrogeologiche o naturali che comunque devono consentire la normale decomposizione dei cadaveri».
25.28
Al comma 1, lettera b), dopo il punto b) aggiungere il seguente:
«b-bis) Siano demoliti gli edifici esistenti all’interno del nuovo limite adottato».
25.29
«b-bis) Nell’intera fascia di rispetto sia realizzato una cortina di alberi e cespugli atta a creare, mediante un bosco urbano una barriera verde».
25.30
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
25.31
Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il consiglio comanale può altresì, in conformità alle procedure e alle condizioni previste al comma 4 del presente articolo, derogare alle distanze in esso previste, qualora ravvisa la necessità di realizzare opere di interesse pubblico e verifica l’impossibilità di collocarle in altre zone del territorio comunale, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area e nel rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali».
25.32
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «per dare esecuzione» fino a: «di nuovi edifici».
25.33
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «o all’attuazione di un intervento urbanistico».
25.34
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, sostituire la parola: «urbanistico» con le seguenti: «di pubblica utilità».
25.35
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, dopo le parole: «ragioni igienico-sanitarie» aggiungere le seguenti: «e sussistano gravi e giustificati motivi,».
25.36
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, lettera b), dopo le parole: «ragioni igienico-sanitarie» inserire le seguenti: «e in presenza di esigenze pubbliche adeguatamente motivate,».
25.37
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, dopo le parole: «ragioni igienico-sanitarie» aggiungere le seguenti: «e in presenza di esigenze pubbliche adeguatamente motivate,».
25.38
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, alle parole: «consiglio comunale» premettere le seguenti: «Prefetto, su motivata richiesta del».
25.39
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, dopo le parole: «il consiglio comunale» aggiungere le seguenti: «con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica,».
25.40
Al comma 1, lettera b), al secondo capoverso, dopo le parole: «la riduzione della zona di rispetto» aggiungere le seguenti: «con il limite inderogabile di 100 metri dai centri abitati e».
25.41
Al comma 1, alla lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area,» con le seguenti: «fatta eccezione per i casi in cui detta area ricada sotto la tutela storico-artistica, paesaggistica, ambientale, architettonica e urbanistica ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,».
25.42
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, dopo le parole: «di pregio dell’area,» aggiungere le seguenti: «nonché dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali».
25.43
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole da: «autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti» fino a: «si applica con identica procedura anche».
25.44
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «l’ampliamento di edifici preesistenti o».
25.45
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole da: «o la costruzione di nuovi edifici» fino alla fine del capoverso.
25.46
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «o la costruzione di nuovi edifici».
25.47
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
25.48
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La riduzione di cui al periodo precedente si applica, con identica procedura, esclusivamente per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici».
25.49
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere la parola: «parchi,».
25.50
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «giardini e annessi,».
25.51
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «parcheggi pubblici e privati».
25.52
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, dopo le parole: «parcheggi pubblici» sopprimere le parole: «e privati».
25.53
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, in fine, sopprimere le parole: «attrezzature sportive,».
25.54
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «locali tecnici».
25.55
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, sopprimere le parole: «e serre».
25.56
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli interventi edilizi realizzati all’interno dell’area a seguito della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, per un periodo di dieci anni dalla delibera di riduzione, sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione in misura pari al doppio di quelli vigenti nel comune all’atto del rilascio della relativa concessione edilizia».
25.57
Al comma 1, alla lettera b), al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La riduzione di cui al presente comma non si applica alle aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
25.58
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «Al fine dell’acquisizione» fino a: «espresso favorevolmente».
25.59
Al comma 1, alla lettera b), al terzo capoverso, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «centoventi giorni».
25.60
Al comma 1, alla lettera b), al terzo capoverso, sostituire le parole: «due mesi dalla richiesta» con le seguenti: «quattro mesi dal ricevimento della richiesta».
25.61
Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «dalla richiesta» con le seguenti: «dal ricevimento della richiesta».
25.62
Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, sostituire la parola: «favorevolmente» con la seguente: «negativamente».
25.63
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «All’interno della zona di rispetto» fino alla fine del periodo».
25.64
Bettoni Brandani, Brutti Paolo
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sopprimere dalle parole: «All’interno» fino a: «legge 5 agosto 1978, n. 457».
25.65
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, dopo le parole: «All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti», inserire le seguenti: «, e comunque oltre il limite di 50 metri».
25.66
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sopprimere le parole: «interventi di recupero ovvero».
25.67
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sopprimere le parole da: «ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso,».
25.68
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sostituire le parole: «interventi funzionali all’utilizzo» con le seguenti: «interventi di consolidamento e di messa in sicurezza».
25.69
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sopprimere le parole: «l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e».
25.70
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento».
25.71
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sopprimere le parole: «e i cambi di destinazione d’uso».
25.72
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, dopo le parole: «previsti dalle lettere», sopprimere: «a)».
25.73
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, dopo e parole: «previsti dalle lettere», sopprimere: «b».
25.74
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, dopo le parole: «previsti dalle lettere», sopprimere: «c».
25.75
Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, dopo le parole: «previsti dalle lettere», sopprimere le parole: «e d)».
25.76
«1-bis. sono confermate le deroghe concesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge».
25.77
25.78
Alla fine dell’articolo, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Nel comma 3 dell’articolo 338, le parole: «fino a lire 200.000», sono sotituite con le seguenti: «fino ad euro 50.000».
26.2
26.3
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
26.4
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
26.5
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le parole da: “a maggioranza“» fino alla fine della lettera».
26.6
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
26.7
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con una doppia votazione,».
26.8
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «regolarmente» con la seguente: «validamente».
26.9
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra».
26.10
Al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
26.11
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, sopprimere le parole da: “ovvero deve indicare“» fino alla fine del periodo.
26.12
26.13
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) alla lettera g), sopprimere le parole da: “Le plusvalenze realizzate“ fino alla fine del periodo».
26.14
«b) alla lettera g), sostituire le parole: “novanta giorni dall’assemblea ordinaria regolarmente costituita“ con le seguenti: “centoventi giorni, con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell’assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra“».
26.15
«b) alla lettera g), sostituire le parole: “150 alloggi“ con le seguenti: “200 alloggi“».
26.16
«b) alla lettera g), sostituire le parole: “più di un terzo“ con le seguenti: “più della metà“».
26.17
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per le cooperative a proprietà indivisa» con le seguenti: «L’alienazione, considerate anche le abitazioni».
26.18
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, al terzo periodo, sostituire le parole: “almeno cinque anni“ con le seguenti: “almeno tre anni“».
27.1
27.2
Al comma 1, sostituire le parole: «che abbiano i requisiti di» con le seguenti: «in possesso dei».
27.3
Al comma 1, sopprimere le parole: «di reddito».
27.4
Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
27.5
Alla fine del comma 1, sostituire il punto con una «virgola» ed aggiungere le seguenti parole: «riportato all’attualità attraverso l’applicazione del saggio sociale di sconto».
27.6
«1-bis. Il comma 10, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è così sostituito: “Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione del 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massino del 40 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione“.
1-ter. La lettera a) del comma 12, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 è così sostituito: “pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 15 per cento del presso di cessione“. 1-quater. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, viene aggiunto il comma 28 così formulato: “Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari, che non posseggono requisiti per mantenere l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma che occupano ancora l’alloggio, possono chiedere l’acquisto dell’alloggio all’Ente stesso. Nessuna delle riduzioni previste dalla normativa vigente si applica agli assegnatari di cui al comma 1-bis e 1-quater del presente articolo“».
27.7
«1-bis. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, aggiungere: “Le regioni approvano i nuovi piani di vendita che gli enti preposti presentano entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge“;
b) il comma 10 è così sostituito: “Il prezzo di cessione degli alloggi è pari al valore di mercato stimato dall’Ufficio tecnico erariale con abbattimento dell’1 per cento per ogni anno di occupazione da parte dell’assegnatario richiedente“».
Tit. 27.1
Alla rubrica, sostituire la parola: «Disposizioni» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 27 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560».
27.0.1
Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:
(Dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
2. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 77.470.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’UPB di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
28.2
28.3
Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «non trasferiti alle regioni» con le seguenti: «per i quali non è ancora stata avviata la formalizzazione della cessione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dei fabbricati relativi all’espletamento delle funzioni trasferite alle regioni stesse ai sensi del decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 112,».
28.4
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «alle regioni» aggiungere le seguenti: «in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,».
28.5
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «inclusi gli alloggi di pertinenza,».
28.6
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto della normativa» aggiungere la seguente: «vigente».
28.7
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «tutela storica» aggiungere la seguente: «architettonica».
28.8
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «beni culturali» aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».
28.9
Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «tempestivi ed efficaci» con le seguenti: «i necessari».
28.10
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «adeguamento funzionale delle strutture» sopprimere la seguente: «centrali».
28.11
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «delle strutture centrali» sopprimere le seguenti: «decentrate e periferiche».
28.12
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «inclusa la mobilità del personale,».
28.13
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «il cantieramento e».
28.14
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e la realizzazione».
28.15
Al comma 1, al primo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «ed internazionale».
28.16
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «il predetto conferimento degli immobili in uso governativo non si applica nei casi in cui sia già stata avviata la procedura di cessione, alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, dei fabbricati relativi all’espletamento delle funzioni trasferite alle regioni stesse in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
28.17
28.18
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «e delle foresterie».
28.19
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
28.20
Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».
28.21
Al comma 2, dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «con decreto da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,».
28.22
Al comma 2, sopprimere le parole: «della Polizia di Stato,».
28.23
Al comma 2, sopprimere le parole: «dell’Arma dei carabinieri,».
28.24
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Corpo della guardia di finanza,».
28.25
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Corpo delle capitanerie di porto,».
28.26
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Corpo forestale dello Stato,».
28.27
Al comma 2, sopprimere le parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
28.28
Al comma 3, sostituire le parole: «l’amministrazione» con le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
28.29
Al comma 4, sostituire le parole: «5.000.000 di euro» con le seguenti: «4.000.000 di euro», conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «5.000.000 di euro» con le seguenti: «4.000.000 di euro».
28.30
Al comma 4, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «8.000.000 di euro», conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «15.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».
28.31
Al comma 4, sostituire le parole: «15.000.000 di euro» con le seguenti: «12.000.000 di euro», conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «30.000.000 di euro» con le seguenti: «27.000.000 di euro».
28.32
Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
28.33
Al comma 5, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».
28.34
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «sul suo coordinamento ed integrazione interforze».
28.35
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
28.36
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
28.37
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
28.38
Al comma 5, sopprimere la lettera d).
28.39
Al comma 5, sopprimere la lettera e).
28.40
Al comma 5, sopprimere la lettera f).
28.41
Al comma 5, sopprimere la lettera g).
28.42
Al comma 5, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dei beni e attività culturali e dell’ambiente e della tutela del territorio».
28.43
Al comma 6, sostituire la parola: «funzionario» con le seguenti: «dirigente pubblico».
28.44
Al comma 6, sostituire la parola: «funzionario» con le seguenti: «direttore generale».
28.1000
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato di cui al comma 5».
28.45
Il comma 7, è sostituito dal seguente:
«7. I ministri competenti, sentito il Comitato di cui al comma 5, presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 nella quale viene fornito l’elenco dettagliato delle opere realizzate e di quelle in corso di realizzazione comprensivo degli oneri a tal fine sostenuti e delle eventuali spese necessarie per il completamento delle opere contenute nel programma e non ancora avviate».
28.46
Al comma 7, dopo la parola: «annualmente» aggiungere le seguenti: «entro il 30 aprile di ciascun anno,».
28.47
Al comma 7, dopo la parola: «Parlamento» aggiungere le seguenti: «per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti,».
28.48
Al comma 7, alla parola: «relazione» premettere la seguente: «dettagliata».
28.49
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contenente altresì un elenco dettagliato delle spese sostenute per la loro realizzazione».
28.50
Al comma 8, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «comma 2».
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «un anno».
29.2
Forlani, Danzi, Forte, Pellegrino
Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».
29.3
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Possono usufruire di tale proroga anche quegli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antededenti l’entrata in vigore della presente legge».
29.4
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono usufruire di tale proroga anche quegli impianti la cui vita tecnica nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore della presente legge».
29.5
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Turrone, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «in unica soluzione».
29.6
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Turroni, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «in unica soluzione» con le seguenti: «con due rate semestrali».
29.7
29.8
Pessina
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e finanziati».
29.9
Al comma 4, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il contributo è liquidato nel limite massimo del 40 per cento dell’ammontare complessivo della spesa. Per gli anni successivi la percentuale della spesa ammessa a contributo è determinata sulla base degli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza. In ogni caso i contributi sono liquidati in un’unica soluzione».
29.10
Cavallaro
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
29.11
Magnalbò
Al comma 4, sostituire le parole: «al 40 per cento» con le seguenti: «all’80 per cento».
29.12
Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
29.13
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell’economia e delle finanze,».
29.14
Al comma 5, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» aggiungere le seguenti periodo: «Nella ripartizione delle risorse devono essere privilegiati quegli impianti a fune, il cui bacino di utenza sia puramente locale, che procedono al rinnovo per adeguamento tecnologico. Il contributo dovrà essere non inferiore all’80 per cento della spesa complessiva necessaria allo stesso adeguamento tecnologico.».
29.15
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
29.16
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Lo Stato trasferisce alla regione Marche entro l’anno 2002 la somma di euro 4.000.000 allo scopo di intervenire per gli adeguamenti, le manutenzioni straordinarie, le messe a norma e le ristrutturazioni funzionali degli impianti a fune siti nei territori dei comuni marchigiani colpiti dal sisma del 26 settembre 1997. All’onere derivante dal presente comma, valutato in euro 4.000.000 per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
30.2
30.3
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «preliminare» con la seguente: «definitiva».
30.4
30.5
Al comma 2, al capoverso, sostituire le parole «270 giorni» con le seguenti: «240 giorni».
30.6
Al comma 2 sostituire la parola: «definitiva» con la seguente: «esecutiva».
30.7
Montino, Iovene, Rotondo, Gasparri, Brutti Paolo, Giovanelli
Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «; contestualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il suddetto periodo autorizza e trasferisce le somme necessarie per la realizzazione del progetto definitivo».
30.8
Al comma 3, paragrafo 2-bis, sostituire la parola: «definitiva» con la seguente: «esecutiva».
30.9
Doo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, nonché per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2002 e di 20 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.
4-ter. All’onere di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base 7.1.3.3 “Fondo speciale di parte corrente“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
30.10
Al comma 5, dopo le parole: «con delibere del CIPE», aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».
30.11
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti d’impegno quindicennale di 35 milioni di euro nell’anno 2002, di 35 milioni di euro nell’anno 2003, di 35 milioni di euro nell’anno 2004.
5-ter. Conseguentemente all’articolo 12, comma 1 sostituire la parola “193.900.000“ con la seguente “158.900.000“, la parola “160.400.000“ con la seguente “125.400.000“ e la parola “109.400.000“ con la seguente “74.400.000“ e all’articolo 12, comma 11 sostituire la parola “193.900.000“ con la seguente “158.900.000“, la parola “384.300.000“ con la seguente “349.400.000“ e la parola “533.700.000“ con la seguente “498.700.000“».
30.12
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l’attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’U.P.B. di parte capitale – Fondo speciale – dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-ter. Gli interventi di cui al comma 5-bis, nell’ambito dei Piani Urbani della Mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di progetti mirati a:
a) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporti collettivi innovativi;
b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l’applicazione di road e area pricing; c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2; d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane; e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all’interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l’obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015; f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all’articolo 2, del decreto interministeriale del 21 aprile 1999; g) attuare progetti relativi a:
1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;
2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità, al trasporto e alla distribuzione delle merci nelle aree urbane; 3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.
5-quater. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con il Presidente della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter».
Tit.30.1
Alla rubrica, alla parola: «Disposizioni» premettere le seguenti: «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante».
30.0.1
All’articolo 30, aggiungere il seguente articolo:
(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di fondo speciale dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
30.0.2
2. Conseguentemente all’articolo 12, comma 1 sostituire la parola “193.900.000“ con la seguente “163.900.000“, la parola “160.400.000“ con la seguente “130.400.000“ e la parola “109.400.000“ con la seguente “79.400.000“ e all’articolo 12, comma 11 sostituire la parola “193.900.000“ con la seguente “163.900.000“, la parola “384.300.000“ con la seguente “354.300.000“ e la parola “533.700.000“ con la seguente “503.700.000“. 3. Una quota non inferiore di dieci per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al precedente comma 1 dovrà essere destinata dalle Regioni alla esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologia e di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale a basso impatto».
30.0.3
Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:
(Interventi in materia di trasporto merci in ambito urbano)
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
30.0.4
Kofler
Aggiungere, in fine, il seguente ulteriore articolo:
(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)
2. All’articolo 6, comma 6 sono soppresse le seguenti parole: «o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo» 3. Dopo l’articolo 6, comma 6 è inserito il seguente ulteriore comma:
“6-bis. Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione nel ruolo i conducenti dipendenti dell’impresa titolare dell’autorizzazione della licenza“.».
30.0.5
(Modifiche all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, confluito poi nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570)
“1-bis Sono altresì esclusi dalle funzioni di presidente di Uffilcio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario gli appartenenti al personale viaggiante dipendente delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, onde evitare che durante il periodo delle operazioni elettorali risulti difficoltoso lo svolgimento della normale attività di esercizio delle imprese di cui al presente comma“».
30.0.6
(Modifiche all ’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)
“1-bis. Sono altresì esclusi dalle funzioni di Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, gli appartenenti al personale viaggiante dipendente delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, allo scopo di evitare che durante il periodo delle operazioni elettorali risulti difficoltoso lo svolgimento della normale attività di esercizio delle imprese di cui al presente comma».
30.0.7
“1-bis. Sono altresì esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario gli appartenenti al personale viaggiante dipendente delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, onde evitare che durante il periodo delle operazioni elettorali risulti difficoltoso lo svolgimento della normale attività di esercizio delle imprese di cui al presente comma“».
30.0.8
(Modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)
“1-bis. Sono altresì esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario gli appartenenti al personale viaggiante dipendente delle imprese esercenti servizio di trasporto pubblico regionale e locale, onde evitare che durante il periodo delle operazioni elettorali risulti difficoltoso lo svolgimento della normale attività di esercizio delle imprese di cui al presente comma“».
30.0.9
Dopo le parole: «normativa antisismica;» inserire le seguenti: «a tal fine non si applicano le disposizioni del punto C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996».
31.2
31.3
Al comma 1, le parole da: «previsto» fino a: «n. 383» sono sostituite dalle seguenti: «al piano regolatore generale».
31.4
Al comma 1, dopo le parole: «18 aprile 1994, n. 383» aggiungere le seguenti: «e con riferimento in via prioritaria alla riqualificazione dell’esistente».
31.5
Al comma 1, dopo le parole: «relative a fabbricati» aggiungere le seguenti: «esistenti e da riqualificare o da recuperare».
31.6
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «pertinenze e opere accessorie».
31.7
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o da destinare,».
31.8
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi)».
31.9
Al comma 1, sostituire le parole: «comprese quelle» con le seguenti: «ad esclusione di quelle».
31.10
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare».
31.11
Al comma 1, sostituire le parole: «equiparate alle opere destinate alla difesa militare.» con le seguenti: «sottoposte alla disciplina urbanistica vigente in materia di opere pubbliche statali.».
31.12
Al comma 1, dopo le parole: «sono equiparate» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della normativa e delle competenze in tema di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.».
31.13
Al comma 1, dopo le parole: «sono equiparate» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela storica, artistica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.».
31.14
All’articolo 31, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
31.15
Al comma 1, in fine, sostituire la parola: «vincolate.» con le seguenti: «sottoposte a vincolo storico, artistico, paesaggistico, ambientale e architettonico.».
31.16
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.».
31.17
Chincarini, Moro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sui bacini dei laghi di Garda, Iseo, Como, Ceresio e Maggiore nonché sul Sistema idroviario padano-veneto, a richiesta delle regioni interessate, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, garantisce il coordinamento delle operazioni di soccorso della vita umana, secondo le modalità fissate con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, utilizzando a tal fine le proprie risorse umane, strumentali ed organizzative, nonché, in analogia al disposto dell’articolo 70 del Codice della navigazione, quelle localmente disponibili. Le regioni interessate forniscono, in regime di comodato, le infrastrutture logistiche necessarie».
31.18
Sopprimere i commi 2 e 3.
31.19
Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «3.150 unità» con le seguenti: «3.000 unità».
31.20
Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.921 unità» con le seguenti: «2.800 unità».
31.21
Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «2.685 unità» con le seguenti: «2.500 unità».
31.22
Bergamo
Al comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire una dislocazione sul territorio delle sedi di servizio dell’Arma dei carabinieri rispondente alla necessità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, il Ministero degli interni è autorizzato ad incrementare gli stanziamenti, entro i limiti di spesa di cui al comma 3-ter, per stipulare con i comuni o altri soggetti pubblici e privati contratti di locazione di immobili da destinare a sedi di servizio dell’Arma dei carabinieri.
3-ter. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2002. 3-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
31.23
«3-bis. Al fine di consentire una dislocazione delle sedi di servizio dell’Arma dei carabinieri pienamente rispondente alla necessità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, negli anni 2004 e 2005, mutui quindicennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato nei limiti di euro 3.000.000 annui a decorrere dall’anno 2004 e per euro 6.000.000 annui a partire dal 2005 per il completamento del programma straordinario di interventi per le nuove sedi di servizio e/o per la ristrutturazione delle sedi esistenti dell’Arma dei carabinieri.
3-ter. All’onere derivante dal precedente comma 3-bis, pari a 3.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 e a euro 6.000.000 annui a decorrere dall’anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
31.24
«3-bis. È autorizzata la spesa complessiva di euro 3.000.000 per il completamento del programma straordinario di interventi per le nuove sedi di servizio dell’Arma dei carabinieri.
3-ter. A tal fine, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è incrementata di euro 3.000.000 a decorrere dall’anno 2002 fino al 2009. 3-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Tit.31.1
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in materia di sostituzione di militari di leva del corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa.».
31.0.1
Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) facilitare la possibilità di incontro tra domanda e offerta di lavori, semplificandone le relative procedure;
b) identificare un organismo nazionale, rappresentativo di tutte le parti sociali, accreditato a realizzare gli scopi cui al precedente punto; c) riordinare e ridefinire l’attuale normativa in materia di collocamento della gente di mare.».
32.2
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Al comma 32 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: a) le parole: “43 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento“;
b) sopprimere le parole da: “L’efficacia“ fino alla fine del comma.
02. All’onere di cui al comma 01, lettera a), entro il limite di 15,5 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’UPB di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.3
b) sopprimere le parole da: “L’efficacia“ fino alla fine del comma; c) le parole: “per l’anno 2002,“ sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2002, 2003 e 2004,“.
02. All’onere di cui al comma 01, entro il limite di 15,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’UPB di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.4
«01. All’articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “43 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento“.
01-bis. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, entro il limite di 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base 7.1.3.3 “Fondo speciale di parte corrente“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.5
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al comma 32 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “43 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento“».
Conseguentemente, all’onere derivante, valutato in 45.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 90.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32.6
Eufemi, Lauro
«01. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di dettagliati studi di settore, un programma di interventi specifici di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali esclusivamente funzionali allo sviluppo del programma comunemente denominato “autostrade del mare“.
02. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali di 5 milioni di euro per l’anno 2002 e di 10 milioni di euro per l’anno 2003. 03. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2002 e 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Conseguentemente, all’articolo 12, comma 1, le parole: «160.400.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.400.000 di euro» e al comma 11, le parole: «384.400.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «374.400.000 di euro».
All’articolo 15, commi 1 e 3, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro».
32.7
«1-bis. All’articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “43 per cento“ sono sostituite con le seguenti: “80 per cento“ e sono soppresse le seguenti parole: “ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio“.
1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del precedente comma, pari a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede quanto a 34 milioni di euro, relativi alle navi di proprietà di imprese che hanno in vigore convenzioni con lo Stato, mediante utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato dalla riduzione, per minori costi per oneri contributivi, dell’importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni medesime e quanto a 16 milioni di euro, relativi alle restanti navi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
32.8
«1-bis. All’articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “43 per cento“ sono sostituite con le seguenti: “80 per cento“.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
32.9
32.10
«1-bis. I benefici di cui all’articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono estesi dal 43 per cento all’80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l’intero anno, attività di cabotaggio».
32.11
Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della normativa europea sulla tutela della concorrenza e al fine di ridurre i maggiori oneri sopportati dalle imprese armatoriali italiane a seguito della liberalizzazione del settore introdotta con il regolamento 3577/92/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992,».
32.14 (Nuovo testo)
All’articolo 32, comma 2, dopo le parole: «è autorizzato un» aggiungere la seguente: «ulteriore», e sostituire le parole da: «quale concorso» fino alla fine del comma con le seguenti: «per le finalità di cui all’articolo 2 della legge 7 marzo 2002, n. 51».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del comma precedente».
32.12
Al comma 2, dopo le parole: «a favore delle imprese armatoriali» inserire le seguenti: «nonchè delle imprese di autotrasporto aderenti alle rispettive associazioni più rappresentative che abbiano stipulato con le imprese armatoriali appositi protocolli di intesa per lo sviluppo del cabotaggio marittimo.
32.13
Al comma 2, dopo le parole: «delle imprese armatoriali» aggiungere le seguenti: «italiane per navi».
32.15
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per l’intero anno».
32.16
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», inserire le seguenti: «ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio».
32.17
Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522.».
32.18
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono escluse dal beneficio di cui al presente comma le navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno convenzioni o contratti di servizio con lo Stato».
32.19
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro un mese», con le seguenti: «entro sessanta giorni».
32.20
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
32.21
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali benefici sono concessi alle imprese datoriali che applicano correttamente i contratti di settore, le tabelle d’armamento, i turni di lavoro, il rispetto dell’orario di lavoro senza ricorrere a straordinari se non nei limiti richiesti da situazioni di emergenza».
32.22
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I contributi per la formazione professionale della gente di mare di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.
2-ter. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base 7.1.3.3 “Fondo speciale di parte corrente“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.23
«2-bis. I contributi per la formazione professionale della Gente di mare di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 674 e dalla legge 28 dicembre 1999 n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.
2-ter. All’onere di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002 – 2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente “fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
32.24
«2-bis. Al fine di accelerare l’eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell’ambiente marino, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall’anno 2002; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.25
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di accelerare l’eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell’ambiente marino, di cui all’articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 6,70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002; al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
32.26
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti Zancan
«2-bis. Al fine di accelerare l’eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell’ambiente marino, di cui all’articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 6,70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002; al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’U.P.B. di conto capitale – Fondo speciale – dello Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
32.27
«2-bis. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 51 del 2001 le parole: “lire 5 milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 5.000».
32.28
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «se si osservano i» con le seguenti: «nel rispetto dei».
32.29
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
32.30
All’articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comma 1-bis».
32.31
«4-bis. I contributi per la formazione professionale della Gente di mare di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 674 e dalla legge 28 dicembre 1999 n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.
2-ter. All’onere di cui al comma 4-bis, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente – Fondo speciale – dello Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.32
All’articolo 32 dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 318 del Codice della Navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al precedente comma, sono soggetti a riconoscimento da parte delle Amministrazioni competenti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324“.
5-ter. All’articolo 319 del Codice della Navigazione, comma 1, dopo le parole «navigazione marittima o interna» sono aggiunte le seguenti “e nei porti nazionali“ e al comma 2 dopo le parole “l’Autorità consolare“ aggiungere “o la Capitaneria di Porto“.
32.33
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone Ripamonti Zancan
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione delle vigenti agevolazioni contributive a favore di imprese armatrici e assegnazioni di benefici ad alcune imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio)»
32.0.1
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:
“Art. 319. - (Assunzione di personale straniero). – 1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna, e nei porti nazionali, ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l’autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l’assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole ’e di primo ufficiale di coperta’ sono soppresse;
b) all’articolo 7, comma 1, le parole ’e di primo ufficiale di coperta’ sono soppresse;“»
32.0.2
(Istituti per tecnici dei trasporti)
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzerà, qualora ne ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dagli istituti, le strutture tecniche e organizzative necessarie ad impartire l’addestramento previsto dalla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, e successivi emendamenti. 3. In caso di superamento dei corsi e delle attività addestrative di cui al comma 1, i suddetti istituti saranno legittimati a rilasciare la relativa certificazione, così come previsto dalla convenzione STCW. Tali istituti saranno altresì legittimati a condurre gli esami e a rilasciare le certificazioni anche per i titoli superiori. 4. La frequenza alle attività addestrative gestite dagli istituti sarà consentita anche ai marittimi per i quali la convenzione STCW preveda la relativa certificazione, anche nel caso in cui non siano studenti degli istituti stessi. Gli istituti provvederanno, in caso di superamento dei corsi, a rilasciare la relativa certificazione. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulerà con gli istituti tecnici dei trasporti, nonché con le Regioni e con enti pubblici e privati, convenzioni per l’espletamento delle attività addestrative richieste dalla convenzione STCW, nei limiti di bilancio del Ministero stesso.
32.0.3
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzerà, qualora ne ricorrano le condizioni, le strutture tecniche ed organizzative necessarie ad impartire l’addestramento previsto dalla Convenzione STCW entro trenta giorni dalla richiesta presentata dagli Istituti. 3. In caso di superamento dei corsi e delle attività addestrative di cui sopra i suddetti Istituti saranno legittimati a rilasciare la relativa certificazione, così come previsto dalla Convenzione internazionale STCW ratificata dalla legge 21 novembre 1985, n. 739 e successivi emendamenti. Tali Istituti saranno altresì legittimati a condurre gli esami e a rilasciare le certificazioni anche per i titoli superiori. 4. La frequenza alle attività addestrative gestite dagli Istituti sarà consentita anche a quei marittimi, per i quali la suddetta Convenzione STCW preveda la relativa certificazione, anche nel caso in cui non siano studenti degli Istituti stessi. Gli Istituti provvederanno, in caso di superamento dei corsi, a rilasciare la relativa certificazione. 5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti stipulerà, con gli Istituti tecnici dei trasporti, nonché con Enti pubblici e privati, convenzioni per l’espletamento delle attività addestrative richieste dalla Convenzione STCW, nei limiti di bilancio del Ministero stesso.».
32.0.4
a) all’articolo 1, comma 5, da dopo le parole: “e nei limiti di“ fino alla fine del periodo è sostituito con le seguenti: “quattro viaggi mensili se osservano i criteri di cui al successivo articolo 2 comma 1, comma a).“»
32.0.5
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali di 5 milioni di euro per l’anno 2002 e di 10 milioni di euro per l’anno 2003. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2002 e 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Conseguentemente:
All’articolo 12, comma 1, la cifra: «160.400.000 euro» è sostituita con la cifra: «15.400.000 euro» e al comma 11 la cifra «384.400.000». All’articolo 15, comma 1 e comma 3, la cifra: «20 milioni di euro» è sostituita con la cifra: «15 milioni di euro».
32.0.6
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
(Contributi per incentivare il trasporto delle merci per vie navigabili fluviali o lacuali)
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascun degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
32.0.7
(Disposizioni a favore del trasporto delle merci per vie navigabili fluviali o lacuali)
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascun degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «un anno».
33.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè per migliorare la sicurezza nel trasporto marittimo delle merci pericolose».
33.3
Al comma 2, eliminare le parole: «determinazione e».
33.4
Al comma 2, eliminare le parole da: «tenendo altresì conto», fino alla fine del periodo.
33.5
«4-bis. Il comma 1, dell’articolo 408 del Regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente: 1. La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 mila nel rispetto della pertinente normativa internazionale.».
33.0.1/1
Chirilli
Al comma 1, sostituire la parola: «pontine» con la seguente: «Tremiti», la parola: «Lazio» con la seguente: «Puglia», la parola: «Caremar» con la seguente: «Adriatica», la parola: «Roma» con la seguente: «Bari», la parola: «Tirrenia» con la seguente: «Adriatica», le parole: «non inferiori al 51 per cento. Il rimanente 49 per cento alla regione Lazio» con le seguenti: «non superiore al 49 per cento, il rimanente alla regione Puglia». Al comma 2, sostituire la parola: «Caremar» con la seguente: «Adriatica» e la parola: «Tirrenia» con la parola: «Adriatica».
33.0.1
Barelli, Cicolani, Pedrizzi
Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:
2. La società di navigazione regionale di cui al comma 1 rileverà dalla società Caremar di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonchè il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l’anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della società Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione regionale».
33.0.2
Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
34.2
Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».
34.3
Corrado, Pedrazzini
«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali previste dall’articolo 117 e 188 della Costituzione come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a liberalizzare, nei porti italiani, il servizio di rimorchio autorizzando le Regioni interessate a rilasciare le concessioni per consentire l’accesso di più operatori nello svolgimento del servizio di rimorchio medesimo. Il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta».
34.4
Carella, Donati, Turroni, Boco, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture portuali» inserire le seguenti: «nonché di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati».
34.5
Al comma 2 sopprimere le parole da: «di cui all’articolo» fino alle parole «e di quelle».
34.6
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di quelle individuate» fino a «n. 426».
34.7
Al comma 2, dopo le parole: «n. 413» sostituire le parole: «e di quelle» con le seguenti: «nonchè per la prosecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree».
34.8
Al comma 2, dopo le parole: «sono autorizzati», aggiungere la seguente: «rispettivamente» nonché sostituire le parole: «34.000.000» con le seguenti: «di 10.000.000 di euro e 24.000.000», nonché sostituire la parola: «64.000.000» con le seguenti: «20.000.000 di euro e 44.000.000».
34.9
Fabris
Al comma 2, sopprimere le parole da: «, quale concorso» fino alla fine del comma.
34.10
Al comma 2, sopprimere dalle parole da: «quale concorso» fino alla fine del comma.
34.11
Al comma 2, sostituire le parole da: «, quale concorso» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le suddette risorse sono ripartite e assegnate ai soggetti attuatori di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, a copertura degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti attuatori sono autorizzati ad effettuare».
34.12
Al comma 2, sostituire le parole da: «, quale concorso dello Stato agli» con le seguenti parole: «a copertura degli».
34.13
Al comma 2, sostituire le parole: «quale concorso dello Stato agli oneri» con «a copertura degli oneri».
34.14
Al comma 2, sostituire le parole: «che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.» con «contratti dalle Autorità portuali e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del predetto programma.».
34.15
Al comma 2, sostituire le parole da: «che i soggetti» fino alla fine del comma con: «; dette risorse sono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
34.16
Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento del concorso dello Stato di cui al presente comma resta finalizzato alla realizzazione di strutture intermoodali per il miglioramento dell’interscambio merci tra ferrovia e cabotaggio marittimo».
34.17
«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84, viene modificata come segue: manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; qualora le entrate delle Autorità Portuali non consentano alle stesse di far fronte alle spese occorrenti per le suddette manutenzioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa convenzione, riconosce alle stesse Autorità portuali un contributo annuale utilizzando i fondi all’uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione.
2-ter. All’onere di cui al comma 2-bis, valutato in 17.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
34.18
«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2003 nei porti sedi di Autorità Portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui la capo I Titolo V della legge 9.2.1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 28 febraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni affluiscono ai bilanci delle rispettive Autorità portuali.
2-ter. All’onere di cui al comma 2-bis, valutato in 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
34.19
«2-bis. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all’articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 54.000.000 euro a decorrere dall’anno 2003, di 54.000.000 euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere, valutato in 54.000.000 euro a decorrere dall’anno 2003 e in 108.000.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito della unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
34.20
«2-bis. All’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984 n.720 è aggiunto il comma “1-bis. Le Autorità portuali, istituite ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, possono effettuare operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera ogni qual volta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con fondi pubblici del Bilancio dello Stato, destinati a finanziare opere di infrastruttura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla predetta contabilità infruttifera.“».
34.21
«2-bis. Le realizzazioni di nuove opere e nuovi impianti portuali fruiscono della non imponibilità IVA di cui all’articolo 9, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Al relativo onere, valutato in 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
34.22
«2-bis. Qualora dall’applicazione dell’articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, come interpretato dall’articolo 6 della legge 16 marzo 2001, n. 88, residuino economie rispetto alla spesa massima stanziata di 10.329.138 euro, le stesse sono utilizzate anche successivamente all’anno 2001 per incrementare lo stanziamento stabilito dal comma 61 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che è destinato ad investimenti nei porti sedi di Autorità portuale».
34.23
«2-bis. I canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle Autorità portuali, in considerazione della loro natura giuridica di Enti pubblici non economici ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’IVA. Conseguentemente, all’onere derivante, valutato in 10.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
34.24
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan, Donati
34.25
Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».
34.26
Al comma 3, sostituire la parola: «particolari».
34.27
Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «sensibili ai sensi della normativa vigente in materia».
34.28
«4-bis. Il porto di Oristano è classificato ai fini dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II».
34.29
34.1000
34.30
34.31
Grillotti
Il comma 5 è soppresso.
34.32
34.33
Manzione
34.34
34.35/1
Sostituire le parole: «ad esclusione del demanio marittimo e lacuale,» con le seguenti: «con eccezione delle zone interessate da pericolo di inondazione nonché dell’intero demanio marittimo e lacuale,».
34.35/2
Sostituire le parole: «tutte le aree demaniali» con le seguenti: «unicamente alle aree demaniali individuate con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,» e dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.».
34.35/3
Dopo le parole: «aree demaniali» inserire le seguenti: «definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio e».
34.35/4
Dopo le parole: «le aree demaniali» inserire le seguenti: «sulle quali non siano stati previsti, dall’autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza, e».
34.35/5
Sostituire le parole: «destinate all’esercizio della funzione pubblica» con le seguenti: «più destinate, in base ad un atto dell’autorità amministrativa competente, all’esercizio della funzione pubblica».
34.35/6
Dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «e che abbiano perso le caratteristiche fisiche proprie di demanio,».
34.35/7
Al primo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «, e purchè non siano poste in aree tutelate ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».
34.35/8
Dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «, escluse tutte le aree che ricadono nell’ambito dei bacini idrografici,».
34.35/9
Dopo le parole: «demanio marittimo» inserire la seguente: «, fluviale».
34.35/10
Dopo le parole: «demanio marittimo» inserire la seguente: «, aeronautico».
34.35/11
Sostituire le parole: «e comunque ad esclusione del» con le seguenti: «fatta eccezione per le aree individuate dai piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché, al».
34.35/12
Al primo periodo, sostituire le parole: «e comunque ad esclusione» con le seguenti: «ad eccezione delle aree a rischio idrogeologico elevato per l’incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale individuate dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché».
34.35/13
Sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» ed al medesimo periodo aggiungere le seguenti: «Sono esclusi dall’applicazione del presente comma l’intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.».
34.35/14
Al primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» ed al medesimo periodo aggiungere le seguenti: «Il presente comma non si applica al demanio idrico, forestale e marittimo».
34.35/15
Al primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» ed aggiungere al medesimo periodo le seguenti: «Dall’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177 sono escluse tutte le aree a elevato rischio idrogeologico nonché il demanio idrico, forestale e marittimo».
34.35/16
Sostituire le parole: «e lacuale» con le seguenti: «, lacuale e delle aree sottoposte a vincolo da leggi nazionali o regionali».
34.35/17
Dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «nonché delle aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d’importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971,».
34.35/18
Dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «e dei territori inclusi nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,».
34.35/19
Dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «nonché le aree demaniali ricadenti nelle aree di pertinenza fluviale».
34.35/20
Alle parole: «su cui siano state eseguite» premettere le seguenti: «utilizzate entro i limiti segnati e con le modalità fissate dall’atto di concessione e dalla legge nonché».
34.35/21
Dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «da enti pubblici».
34.35/22
Al primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «dagli enti territoriali».
34.35/23
Dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «per conto delle regioni».
34.35/24
Dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «dalle aziende sanitarie locali».
34.35/25
Dopo le parole: «regolare concessione» inserire le seguenti: «demaniale nonché».
34.35/26
Dopo le parole: «ed edilizia» inserire le seguenti: «nonché di autorizzazione paesaggistica».
34.35/27
Dopo le parole: «opere di urbanizzazione» inserire le seguenti: «primarie e secondarie».
34.35/28
Sostituire le parole: «31 dicembre 1991» con le seguenti: «31 dicembre 1990».
34.35/29
Dopo le parole: «31 dicembre 1991» inserire le seguenti: «Spetta all’autorità amministrativa dichiarare cessata la destinazione del bene pubblico all’esercizio della funzione pubblica con atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale».
34.35/30
Dopo le parole: «31 dicembre 1991» inserire le seguenti: «Sono inoltre escluse dal trasferimento di cui al presente comma le aree demaniali individuate dai piani stralcio ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».
34.35/31
Dopo le parole: «31 dicembre 1991» inserire le seguenti: «La cessazione della destinazione del bene demaniale all’esercizio della funzione pubblica deve essere dichiarata dall’Agenzia del demanio previa concertazione con l’autorità amministrativa competente con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale».
34.35/32
Dopo le parole: «31 dicembre 1991» inserire le seguenti: «Quando vi siano opere realizzate nelle aree demaniali che ricadono nell’ambito di pertinenza fluviale, il trasferimento delle stesse può avvenire solo con parere favorevole delle autorità idrauliche le quali si pronunciano relativamente alla destinazione dell’esercizio della funzione pubblica o di interesse pubblico delle aree medesime.»
34.35/33
Dopo le parole: «31 dicembre 1991» inserire il seguente periodo: «La regolarità della concessione urbanistico-edilizia presuppone che siano stati emanati i pareri e le autorizzazioni da parte di enti ed autorità preposti alla tutela ambientale comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro provvedimento di assenso da parte delle competenti Autorità di bacino o di Ambito o di Distretto idraulico anche a seguito di pregresse richieste di sanatoria o di accertamento di conformità edilizia».
34.35/34
Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «L’assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 oltre ad escludere il trasferimento dell’area demaniale obbliga il concessionario alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dello stesso.».
34.35/35
Al primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «I vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nonché l’applicazione degli articoli 14, 32 e 33 della legge 18 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni permangono nelle aree demaniali anche dopo la cessione ai privati delle aree stesse».
34.35/36
Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le aree demaniali di cui al periodo precedente possono essere trasferite solo dopo la preventiva valutazione dell’interesse nazionale su tali aree da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali».
34.35/37
Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il trasferimento dei beni demaniali al patrimonio dei comuni avviene solo dopo la predisposizione da parte delle autorità di bacino di specifici piani di zona nei quali vengono indicate le aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che non possono essere oggetto di trasferimento».
34.35/38
Al secondo periodo, sopprimere le parole: «in deroga ad ogni normativa vigente».
34.35/39
Sopprimere le parole: «possessori delle aree medesime».
34.35/40
Al secondo periodo, sostituire la parola: «possessori» con le seguenti: «, in possesso di regolare concessione demaniale ottenuta anteriormente al 31 dicembre 1990,».
34.35/41
Dopo le parole: «nei casi in cui» aggiungere le seguenti: «previo motivato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri» indi sopprimere le parole: «con motivata delibera dell’amministrazione comunale».
34.35/42
Sostituire le parole: «con motivata delibera dell’amministrazione comunale» con le seguenti: «con provvedimento dei Ministero dell’ambiente» indi al secondo periodo, sostituire le parole: «il comune» con le seguenti: «il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
34.35/43
Al secondo periodo, sostituire le parole: «con motivata delibera dell’amministrazione comunale» con le seguenti: «il Consiglio comunale, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità di Bacino competente per il demanio fluviale, con motivata delibera,».
34.35/44
Sostituire le parole: «con motivata delibera dell’amministrazione» con le seguenti: «con provvedimento del Ministero dell’ambiente» indi al secondo periodo, sostituire le parole: «il comune» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali».
34.35/45
Alle parole: «con motivata delibera dell’amministrazione comunale» sostituire le seguenti: «in seguito a motivato provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali».
34.35/46
Al secondo periodo, dopo le parole: «motivata delibera» sostituire le parole: «dell’amministrazione comunale, si» con le seguenti: «, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’autorità di bacino competente in relazione al demanio fluviale,».
34.35/47
Sostituire le parole: «dell’amministrazione comunale» con le seguenti: «della regione competente».
34.35/48
Dopo le parole: «con motivata delibera» aggiungere le seguenti: «del Consiglio dei ministri, valutato l’interesse nazionale al mantenimento delle demanialità dei beni» indi sopprimere le seguenti: «dell’amministrazione comunale».
34.35/49
Al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
Conseguentemente al terzo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
34.35/50
Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La vendita delle aree di cui al presente comma può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell’esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nella stessa area, di manufatti abusivamente eseguiti.».
34.35/51
Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le aree soggette al trasferimento appartengano al demanio forestale, la delibera che dichiara cessato il pubblico interesse sulle aree medesime deve essere adottata previo parer vincolante dell’Ente parco competente.».
34.35/52
Sostituire le parole: «si esprime il Comune» con le seguenti «decide la Regione competente sentito il Comune previo parere del Ministero per i beni e le attività culturali».
34.35/53
Sostituire le parole: «di trasferimento» con le seguenti «della base d’asta» indi, dopo la fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «l’aggiudicazione avviene a seguito di asta pubblica».
34.35/54
Sopprimere le parole da: «con riferimento» fino a «ovvero» indi sopprimere le parole da: «per le aree» fino alla fine del periodo.
34.35/55
Dopo le parole: «caratteristiche originarie» sopprimere la seguente: «non».
34.35/56
Sopprimere il quinto periodo.
34.35/57
Sopprimere il sesto periodo.
34.35/58
Sostituire le parole da: «su cui siano state» fino alla fine del periodo con le seguenti: «destinate all’attività agricola e sulle quali non siano stati eseguiti manufatti.»
34.35/59
Dopo le parole: «l’acquisto delle aree» inserire la seguente: «non».
34.35/60
Aggiungere in fine le seguenti parole: «L’acquisto delle aree non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici».
34.35/61
Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica alle aree incluse nei piani di delocalizzazione delle Autorità di bacino.».
34.35/62
Al sesto periodo, inserire in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per le aree date in concessione su cui sorgono edifici destinati ad attività commerciali, terziarie e pubblici servizi od esercizi.»
34.35
Scarabosio
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni tutte le aree demaniali non destinate all’esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su cui sono state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere d’urbanizzazione e costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1991. I comuni sono autorizzati ad alienare dette aree, in deroga ad ogni normativa vigente, a trattativa privata, previa domanda, ai privati possessori delle aree medesime esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell’amministrazione comunale, si dichiari cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere depositate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all’approvazione della delibera. Il prezzo di trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati è determinato dall’agenzia del demanio del luogo ove è situata l’area con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese d’urbanizzazione per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere d’interesse privato. Il prezzo dovrà essere versato contestualmente all’atto di trasferimento. L’acquisto delle aree fa venir meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione delle aree stesse. Dalla data di presentazione della domanda d’acquisto sono sospesi i procedimenti d’ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati».
34.36
«5. Sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni tutte le aree demaniali non destinate all’esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo su cui sono state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere d’urbanizzazione e costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1991. I comuni sono autorizzati ad allineare dette aree, in deroga ad ogni normativa vigente, a trattativa privata, previa domanda, ai privati possessori delle aree medesime. Il prezzo di trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati è determinato dall’agenzia del demanio del luogo ove è situata l’area con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, non tenendo conto del valore di quanto edificato. Il prezzo dovrà essere versato contestualmente all’atto di trasferimento. L’acquisto fa venir meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione delle aree stesse. Dalla data di presentazione della domanda di acquisto sono sospesi i procedimenti d’ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati».
34.37/1
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad esclusione dell’articolo 6».
34.37/2
Al comma 5, sostituire le parole: «limitatamente alle aree demaniali» con le seguenti: «unicamente alle aree demaniali individuate con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,» e dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Lo schema di regolamento di cui al presnte comma è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.».
34.37/3
Al comma 5, dopo le parole: «limitatamente alle aree demaniali» inserire le seguenti: «sulle quali non siano stati previsti, dall’autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza, e».
34.37/4
Al comma 5, dopo le parole: «aree demaniali» inserire le seguenti: «definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio e».
34.37/5
Al comma 5, sostituire le parole: «destinate all’esercizio della funzione pubblica» con le seguenti: «più destinate, in base ad un atto dell’autorità amministrativa competente, all’esercizio della funzione pubblica».
34.37/6
Al comma 5, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «e che abbiano perso le caratteristiche fisiche proprie di demanio,».
34.37/7
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «, e purché non siano poste in aree tutelate ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».
34.37/8
Al comma 5, sostituire le parole: «e comunque ad esclusione del» con le seguenti: «fatta eccezione alle aree individuate dai piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al».
34.37/9
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e comunque ad esclusione» con le seguenti: «ad eccezione delle aree a rischio idrogeologico elevato per l’incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale individuate dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267,».
34.37/10
Al comma 5, sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale» ed al medesimo periodo aggiungere le seguenti: «Sono esclusi dall’applicazione del presente comma l’intero demanio marittimo, lacuale e fluviale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.».
34.37/11
Al comma 5, dopo le parole: «demanio marittimo» inserire la seguente: «, aeronautico».
34.37/12
Al comma 5, dopo le parole: «e fluviale» inserire le seguenti: «nonché delle aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d’importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971,».
34.37/13
Al comma 5, alle parole: «su cui siano state eseguite» premettere le seguenti: «utilizzate entro i limiti segnati e con le modalità fissate dall’atto di concessione e dalla legge nonché».
34.37/14
Al comma 5, sostituire le parole da: «su cui siano state» fino alla fine del periodo con le seguenti: «destinate all’attività agricola e sulle quali non siano stati eseguiti manufatti.».
34.37/15
Al comma 5, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «da enti pubblici».
34.37/16
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «dagli enti territoriali».
34.37/17
Al comma 5, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «per conto delle regioni».
34.37/18
Al comma 5, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «dalle aziende sanitarie locali».
34.37/19
Al comma 5, dopo le parole: «regolare concessione» inserire le seguenti: «demaniale nonché».
34.37/20
Al comma 5, dopo le parole: «ed edilizia» inserire le seguenti: «nonché di autorizzazione paesaggistica».
34.37/21
Al comma 5, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» inserire le seguenti: «primarie e secondarie».
34.37/22
Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicemrbe 1990» con le seguenti: «31 dicembre 1983».
34.37/23
Al comma 5, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Spetta all’autorità amministrativa dichiarare cessata la destinazione del bene pubblico all’esercizio della funzione pubblica con atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale».
34.37/24
Al comma 5, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «La cessazione della destinazione del bene demaniale all’esercizio della funzione pubblica deve essere dichiarata dall’Agenzia del demanio previa concertazione con l’autorità amministrativa competente con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.».
34.37/25
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «L’assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 oltre ad escludere il trasferimento dell’area demaniale obbliga il concessionario alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dello stesso.».
34.37/26
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «I vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nonché l’applicazione degli articoli 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni permangono nelle aree demaniali anche dopo la cessione ai privati delle aree stesse».
34.37/27
Sopprimere dalle parole: «dopo il comma 5 è inserito il seguente» fino alla fine dell’emendamento.
34.37/28
Sopprimere il comma 6 aggiuntivo, da: «Sono trasferiti», fino a «urbanizzazione primaria».
34.37/29
Al comma 6 sostituire la parola: «senza» con le seguenti: «non interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e comunque ad».
34.37/30
Al comma 6 sostituire la parola: «senza» con le seguenti: «non comprese nelle aree a elevato rischio idrogeologico non sottoposte a vincolo da leggi nazionali o regionali e comunque ad».
34.37/31
Al comma 6, sostituire la parola: «senza» con le seguenti: «non sottoposte a vincolo da leggi nazionali o regionali nonché ad».
34.37/32
Al comma 6, sostituire la parola: «senza» con la parola: «con».
34.37/33
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione del» con le seguenti: «e comunque ad esclusione».
34.37/34
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione del» con le seguenti: «eccetto le aree a rischio idrogeologico elevato per l’incolumità delle persone e del patrimonio ambientale e culturale individuate dai piani straordinari di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267, il».
34.37/35
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «fatta eccezione alle aree individuate dai piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al».
34.37/36
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «con eccezione delle zone interessate da pericolo di inondazione nonché dell’intero demanio marittimo, lacuale e fluviale».
34.37/37
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «escluse tutte le aree che ricadono nell’ambito dei bacini idrografici, e il».
34.37/38
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «che non siano poste in aree tutelate ai sensi del testo unico recato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ad esclusione».
34.37/39
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio, nonché ad esclusione».
34.37/40
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «sulle quali non siano stati previsti, dall’autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza, e ad esclusione».
34.37/41
Al comma 6, sostituire le parole: « senza esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale» con le seguenti: «ad eccezione dell’intero demanio marittimo e idrico».
34.37/42
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale» con le seguenti: «ad esclusione del demanio marittimo e idrico».
34.37/43
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale» con le seguenti: «di cui al precedente comma».
34.37/44
Al comma 6, sostituire le parole: «senza esclusione» con le seguenti: «con esclusione».
34.37/45
Al comma 6, sopprimere la parola: «marittimo».
34.37/46
Al comma 6, sopprimere la parola: «lacuale».
34.37/47
Al comma 6, sopprimere le parole: «e fluviale».
34.37/48
Aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per le aree date in concessione su cui sorgono le imprese di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001».
34.37/49
Aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per le aree date in concessione su cui sorgono pubblici esercizi».
34.37/50
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «I vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nonché l’applicazione degli articoli 14,32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni permangono nelle aree demaniali anche dopo la cessione ai privati delle aree stesse».
34.37
Magnalbò, Bongiorno, Menardi, Grillotti
«5. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l’intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all’esercizio della funzione pubblica secondo la valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia, e comunque ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Il prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato».
«6. Sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni le aree demaniali, senza esclusione del demanio marittimo lacuale e fluviale, nelle quali, in virtù di procedimenti legittimi di approvazione dei progetti e della indizione e conduzione degli appalti e dei lavori, i comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione primaria».
34.38
«1. I frustoli residuali di terreno di proprietà dello Stato derivanti dalla realizzazione di strade o altre opere pubbliche, utilizzati dai proprietari delle aree confinanti, con concessione demaniale in essere possono essere alienate a trattativa privata agli utilizzatori.
2. L’alienazione è possibile solo nel caso che le aree oggetto abbiano perduto i requisiti di demanialità e non abbiano più interesse dal punto di vista idraulico o di demanio pubblico, né interesse storico artistico, previa sdemanializzazione. 3. L’alienazione è inoltre possibile solo nel caso che le aree siano prive di edificazione o risultino edificate con porzioni di fabbricato che non costituiscono unità immobiliare completa e comunque dotate di regolare licenza o concessione edilizia ad esclusione di quelle condonate. 4. Per il passaggio del demanio dello Stato al patrimonio disponibile, l’Ufficio del territorio è competente a procedere direttamente alla sdemanializzazione. 5. La valutazioni di interesse storico artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione alienante: decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene non può essere alienato. 6. Nel caso che la utilizzazione sia relativa ad area non edificata, il prezzo per l’acquisto sarà quello di mercato determinato dall’Ufficio del territorio, in misura non inferiore al valore del suolo ricavato in base ai dati riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare del Ministero dell’economia e delle finanze. 7. Il prezzo per la cessione, nel caso che i frustoli di terreno siano stati utilizzati per la realizzazione di edifici, sarà quello valutato dall’Ufficio del territorio in misura pari al maggior prezzo tra il valore di mercato della porzione di fabbricato su suolo demaniale, di proprietà dello Stato per accessione, detratti i costi di costruzione dei manufatti sostenuti dai soggetti che richiedono l’acquisto, ed il valore del solo suolo ricavato in base ai dati riportati nell’osservatorio del mercato immobiliare del Ministero dell’economia e delle finanze».
34.39
«5. In considerazione dell’eccezionale urgenza di accertare la consistenza e le caratteristiche dei beni che costituiscono il demanio idrico, il Ministero dell’ambiente, procede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’inventario dei beni stessi, mediante la costituzione di una banca dati. Al fine della raccolta delle informazioni relative al demanio, la definizione delle operazioni attuative dell’inventario è concordata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per la rilevazione dei dati catastali con il Ministero dell’economia e delle finanze. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 5 milioni di euro per l’anno 2002, 10 milioni di euro per l’anno 2003 e 15 milioni di euro per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
34.40
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «5 febbraio 1992, n. 177» inserire le seguenti: «, escluso l’articolo 4,».
34.41
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «5 febbraio 1992, n. 177» inserire le seguenti: «, ad eccezione dell’articolo 6,».
34.42
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «il trasferimento di beni demaniali» inserire le seguenti: «ad esclusione dei beni appartenenti al demanio necessario».
34.43
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «al patrimonio» sopprimere la parola: «disponibile».
34.44
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «nel rispetto delle competenze assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 ottobre 2001, n. 3».
34.45
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «unicamente alle aree demaniali individuate con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,», e dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».
34.46
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «esclusivamente alle aree demaniali individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge,».
34.47
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «alla regione Molise,».
34.48
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «ai territori ricadenti nella provincia di Frosinone».
34.49
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «nell’ambito territoriale delle province di Potenza e Campobasso».
34.50
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «solamente alle aree del comune di Macerata».
34.51
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «per l’intero territorio nazionale» con le seguenti: «all’intera superficie della regione Basilicata».
34.52
D’Amico
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l’intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione dell’articolo 6 della stessa legge e comunque».
34.53
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «limitatamente alle aree demaniali» inserire le seguenti: «definite dalle autorità competenti non soggette ad alcuna situazione di pericolosità derivante dalle caratteristiche e condizioni idrogeologiche del territorio».
34.54
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «limitatamente alle aree demaniali» inserire le seguenti: «non interessate da interventi di delocalizzazione degli insediamenti da parte dell’autorità di bacino, e».
34.55
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «limitatamente alle aree demaniali» inserire le seguenti: «sulle quali non siano stati previsti, dall’autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza, e».
34.56
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «destinate all’esercizio della funzione pubblica» con le seguenti: «più destinate, in base ad un atto dell’autorità amministrativa competente, all’esercizio della funzione pubblica».
34.57
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «e per le aree appartenenti al demanio idrico unicamente quelle non interessate da rischio idrogeologico, anche moderato,».
34.58
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «e che abbiano perso le caratteristiche fisiche proprie di demanio,».
34.59
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «, nonché esenti da rischi idraulici, rischi da frana e valanga,».
34.60
34.61
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti: «, escluse tutte le aree che ricadono nell’ambito dei bacini idrografici,».
34.62
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» ed al medesimo periodo aggiungere le seguenti: «Sono esclusi dall’applicazione del presente comma l’intero demanio marittimo e lacuale nonché tutte le aree interessate da programmi di rilocalizzazione sulle quali insistono attività produttive e abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate individuate dai piani stralcio di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267».
34.63
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» ed aggiungere al medesimo periodo le seguenti: «Dall’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177 sono escluse tutte le aree a elevato rischio idrogeologico nonché il demanio idrico, forestale e marittimo».
34.64
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» ed al medesimo periodo aggiungere le seguenti: «Il presente comma non si applica al demanio idrico, forestale e marittimo».
34.65
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e comunque ad esclusione del» con le seguenti: «fatta eccezione alle aree individuate dai piani paesistici di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al».
34.66
34.67
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «con eccezione delle zone interessate da pericolo di inondazione nonché dell’intero demanio marittimo e lacuale,».
34.68
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «ad eccezione dei corsi d’acqua di fondo valle,».
34.69
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione» inserire le seguenti: «dei bacini montani,».
34.70
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione» inserire le seguenti: «delle aree demaniali relative ai torrenti di alta valle,».
34.71
Al comma 5, sostituire le parole: «marittimo a lacuale» con le seguenti: «marittimo, fluviale e lacuale».
34.72
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «demanio marittimo» inserire la seguente: «, fluviale».
34.73
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «demanio marittimo» inserire la seguente: «, aeronautico».
34.74
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «demanio marittimo» inserire la seguente: «, stradale».
34.75
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e lacuale» con le seguenti: «, lacuale e delle aree sottoposte a vincolo da leggi nazionali o regionali».
34.76/1
Sostituire le parole: «fatte salve le superfici delimitate dai» con le seguenti: «con particolare riferimento alle aree su cui insistono».
34.76/2
S;ostituire le parole: «fatte salve le» con le seguenti: «anche ove su tali terreni insistano».
34.76/3
Sostituire le parole: «fatte salve» con le seguenti: «ivi comprese».
34.76/4
Sostituire le parole: «fatte salve le» con le seguenti: «soprattutto in riferimento agli abusi commessi dalle».
34.76/5
Sostituire le parole: «fatte salve le» con le seguenti: «con particolare riferimento alle».
34.76/6
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «floro vivaistiche».
34.76/7
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «editoriali».
34.76/8
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «radiofoniche».
34.76/9
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «esercenti il cabotaggio».
34.76/10
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «armatoriali».
34.76/11
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «naval meccaniche».
34.76/12
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «idrauliche».
34.76/13
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «elettriche».
34.76/14
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «di bonifica dei siti inquinati».
34.76/15
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «ambientali».
34.76/16
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «aeree».
34.76/17
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «dello spettacolo».
34.76/18
Sostituire le parole: «di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «di pubblica utilità».
34.76/19
Sostituire le parole: «imprese di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «società sportive dilettantistiche».
34.76/20
Sostituire le parole: «imprese di cui all’articolo 7 della legge 135 del 2001» con le seguenti: «associazioni ambientalistiche».
34.76/21
Sostituire le parole: «imprese di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «organizzazioni senza fini di lucro».
34.76/22
Sostituire le parole: «imprese di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001» con le seguenti: «associazione per la protezione degli animali».
34.76
Al comma 5, dopo la parola: «lacuale» aggiungere le seguenti: «fatte salve le imprese di cui all’articolo 7 della legge n. 135 del 2001».
34.77
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «demanio marittimo e lacuale» inserire le seguenti: «nonché dei beni demaniali localizzati nelle isole maggiori».
34.78
Al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «marittimo e lacuale» aggiungere le seguenti: «e delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico».
34.79
Al comma 5, dopo le parole: «marittimo e lacuale» aggiungere le seguenti: «e delle zone ricadenti in Parchi regionali o nazionali».
34.80
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «e dei territori inclusi nei piani di risanamento delle acque dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,».
34.81
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «e delle zone assoggettate a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche indicate dai piani di bacino ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici».
34.82
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «nonchè delle aree del demanio forestale ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali dello Stato, nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale e nelle zone umide d’importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971,».
34.83
Dopo le parole: «marittimo e lacuale,» inserire: «anche delle aree sottoposte a vincoli di tutela per i beni paesaggistici ed ambientali di cui alle leggi n. 1497 del 1939, n. 1089 del 1939, del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni nella legge n. 431 del 1985 e la conseguente applicazione degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni,».
34.84/1
Sostituire le parole: «fatte salve le» con le seguenti: «soprattutto in riferimento alle».
34.84/2
34.84
Lauro, Borea, Izzo, Nocco, Ragno
Al comma 5, dopo la parola: «lacuale,» aggiungere le seguenti: «fatte salve le superfici delimitate dai manufatti sovrastanti».
34.85
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione del demanio marittimo e lacuale» inserire le seguenti: «delle spiagge, delle galene e degli argini dei fiumi».
34.86
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e lacuale» inserire le seguenti: «nonchè le aree demaniali ricadenti nelle aree di pertinenza fluviale».
34.87
Al comma 5, primo periodo, alle parole: «su cui siamo state eseguite» premettere le seguenti: «utilizzate entro i limiti segnati e con le modalità fissate dall’atto di concessione e dalla legge nonchè».
34.88
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «su cui siano state» fino alla fine con le seguenti: «destinate all’attività agricola e sulle quali non siano stati eseguiti manufatti.».
34.89
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «da enti pubblici».
34.90
34.91
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «per conto delle regioni».
34.92
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «dai comuni».
34.93
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «a cura delle Province».
34.94
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «eseguite» aggiungere le seguenti: «delle aziende sanitarie locali».
34.95
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «regolare concessione» inserire le seguenti: «demaniale nonchè».
34.96
Al comma 5 dopo le parole: «regolare concessione urbanistica ed edilizia» aggiungere le seguenti parole: «e delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».
34.97
Al comma 5 dopo le parole: «regolare concessione urbanistica ed edilizia» aggiungere le seguenti parole: «e, ove necessari, dei nulla osta paesaggistico e/o archeologico,».
34.98
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ed edilizia» inserire le seguenti: «nonchè di autorizzazione paesaggistica».
34.99
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «opere di urbanizzazione» inserire le seguenti: «primarie e secondarie».
34.100
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di costruzione» inserire le seguenti: «in regola con il pagamento degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione,».
34.101/1
Sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con: «31 dicembre 1985».
34.101
Lauro, Izzo, Gentile, Nocco, Ragno
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in epoca anteriore al 31 dicembre 1990».
34.102
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le seguenti: «31 dicembre 1983».
34.103
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «e sulle quali non sia stato apportato alcun mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per cui è stata fatta la concessione».
34.104
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Spetta all’autorità amministrativa dichiarare cessata la destinazione del bene pubblico all’esercizio della funzione pubblica con atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale».
34.105
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «L’Agenzia del demanio è autorizzata ad eseguire la cessione delle aree demaniali ai comuni a trattativa privata.».
34.106
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire il seguente periodo: «La regolarità della concessione urbanistico-edilizia presuppone che siano stati emanati pareri e le autorizzazioni da parte di enti ed autorità preposti alla tutela ambientale comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro provvedimento di assenso da parte delle competenti Autorità di bacino o di Ambito o di Distretto idraulico anche a seguito di pregresse richieste di sanatoria o di accertamento di conformità edilizia».
34.107
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Il trasferimento delle aree demaniali ai comuni può avvenire solo in seguito all’accertamento, da parte dell’autorità competente di vigilanza, sulla osservanza delle norme e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.».
34.108
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Vengono altresì escluse dall’applicazione del presente comma tutte le aree demaniali in cui interventi antropici abbiano modificato, anche in minima parte, lo stato originario dei luoghi».
34.109
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Sono inoltre escluse dal trasferimento di cui al presente comma le aree demaniali individuate dai piani stralcio ai sensi dell’articolo 1 comma 5 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.».
34.110
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «La cessazione della destinazione del bene demaniale all’esercizio della funzione pubblica deve essere dichiarata dall’Agenzia del demanio previa concertazione con l’autorità amministrativa competente con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.».
34.111
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguenti parole: «L’assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 oltre ad escludere il trasferimento dell’area demaniale obbliga il concessionario alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dello stesso.».
34.112
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vincoli di tutela per i beni paesaggistici, ambientali ed architettonici di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 nonché l’applicazione degli articoli 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni permangono nelle aree demaniali anche dopo la cessione ai privati delle aree stesse».
34.113
Al comma 5, alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Il trasferimento dei beni demaniali al patrimonio dei comuni avviene solo dopo la predisposizione da parte delle autorità di bacino di specifici piani di zona nei quali vengono indicate le aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che non possono essere oggetto di trasferimento».
34.114
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1990» inserire le seguenti: «Quando vi siano opere realizzate nelle aree demaniali che ricadono nell’ambito di pertinenza fluviale, il trasferimento delle stesse può avvenire solo con parere favorevole delle autorità idrauliche le quali si pronunciano relativamente alla destinazione dell’esercizio della funzione pubblica o di interesse pubblico delle aree medesime.».
34.115
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ai privati» sopprimere la seguente: «possessori».
34.116
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «possessori» con le seguenti: «, in possesso di regolare concessione demaniale ottenuta anteriormente al 31 dicembre 1990,».
34.117
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ai privati possessori» con le seguenti: «ai concessionari».
34.118
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «nei casi in cui» aggiungere le seguenti: «solo previo parere vincolante del Ministero dell’ambiente».
34.119
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «con motivata delibera dell’amministrazione comunale» con le seguenti: «il Consiglio comunale, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità di Bacino competente per il demanio fluviale, con motivata delibera,».
34.120
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «motivata delibera» sostituire le parole: «dell’amministrazione comunale, si» con le seguenti: «, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’autorità di bacino competente in relazione al demanio fluviale,».
34.121
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «dell’amministrazione comunale» con le seguenti: «del Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale».
34.122
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell’amministrazione comunale» aggiungere le seguenti: «e dopo aver acquisito il parere favorevole del Distretto idraulico».
34.123
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
34.124
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La vendita delle aree di cui al presente comma può avvenire solo dopo la verifica, effettuata dal sindaco, sulla regolarità dell’esecuzione delle opere con particolare riferimento alla presenza, nella stessa area, di manufatti abusivamente eseguiti.».
34.125
Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le aree soggette al trasferimento appartengano al demanio forestale, la delibera che dichiara cessato il pubblico interesse sulle aree medesime deve essere adottata previo parere vincolante dell’Ente parco competente.».
34.126
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «sulle quali» inserire le seguenti: «, previo parere dell’Autorità di bacino ove costituita,».
34.127
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «si esprime il comune» con le seguenti: «il comune, dopo avere acquisito il parere dell’Agenzia del demanio, si esprime».
34.128
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «si esprime il comune» con le seguenti: «il Consiglio comunale, dopo avere acquisito il parere dell’Autorità amministrativa competente, si esprime».
34.129
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «il comune» con le seguenti: «il Consiglio comunale».
34.130
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «, previo parere per le aree appartenenti al demanio forestale, del Ministero delle politiche agricole e forestali,».
34.131
Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «possessori delle aree medesime».
34.132
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «possessori delle aree medesime» con le seguenti: «in possesso di regolare concessione demaniale ottenuta anteriormente al 31 dicembre 1990».
34.133
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «privati possessori» con le seguenti: «concessionari».
34.134
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «è determinato» inserire le seguenti: «dall’Ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia».
34.135
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «secondo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nella misura del doppio del valore di mercato, tenendo conto del valore di quanto edificato».
34.136
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «secondo le procedure» fino a: «successive modificazioni» con le seguenti: «in base al valore di mercato detratte le spese di urbanizzazione».
34.137/1
Sostituire le parole: «per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità» con le seguenti: «secondo le procedure» indi, sostituire le parole fino alla fine del comma con la seguente: «ovvero» e sopprimere le parole: «su cui siano state eseguite opere di interesse privato».
34.137
Moro, Pedrazzini
Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole da: «, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità» fino alla fine del comma.
34.138
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «di pubblica utilità» con la seguente: «pubbliche».
34.139
Al comma 5, quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il mancato pagamento del prezzo dà diritto all’amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto e produce la caducazione dell’effetto del trasferimento delle aree di cui al presente comma».
34.140
Al comma 5, quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ove l’atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell’ufficio tecnico erariale, il trasferimento non ha luogo».
34.141
Al comma 5, quarto ultimo periodo, aggiungere infine il seguente: «il prezzo dovrà essere versato in un’unica rata ovvero, a scelta dell’acquirente, in due rate annuali uguali maggiorate del tasso di interesse corrente».
34.142
Al comma 5, quarto periodo, aggiungere infine il seguente: «Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro un mese dalla determinazione del prezzo dell’ufficio tecnico erariale».
34.143
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «Ai beni demaniali oggetto di procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, anche se non motivati, non si applicano le disposizioni di cui al presente comma.».
34.144
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «L’acquisto delle aree non fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo».
34.145
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «L’acquisto delle aree non ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici».
34.146
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica alle aree incluse nei piani di delocalizzazione delle Autorità di bacino.».
34.147
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma hanno efficacia sino al 31 dicembre 2003».
34.148
Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere infine il seguente: «I comuni possono autorizzare ad alienare a domanda, ai concessionari, le aree di cui al presente comma, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di concessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione».
34.149
Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere infine il seguente: «Il prezzo di vendita delle aree deve essere versato al momento della stipula dell’atto di compravendita».
34.150
Nella rubrica sostituire le parole: «trasferimento di beni demaniali» con le seguenti: «condono in aree demaniali».
34.151
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire che le infrastrutture portuali possano soddisfare in via prioritaria le esigenze sociali e turistiche fondamentali per la movimentazione marittima e per l’economia delle popolazioni interessate, con particolare riguardo ai collegamenti con le Isole, i Comuni sul cui territorio insistono le suddette infrastrutture non possono adottare particolari provvedimenti concernenti la circolazione nei rispettivi centri abitati che impediscano od ostacolino l’accesso e l’utilizzo di tali infrastrutture, salvi caso di forza maggiore o di pubblica calamità».
34.152
Aggiungere il seguente comma:
«5-bis. Quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 1, dell’articolo 10 della legge 26 marzo 2001, n. 88, va interpretato nel senso che esso riguarda le sole concessioni demaniali marittime per l’esercizio e la gestione di stabilimenti balneari non ricadenti entro i limiti delle circoscrizioni territoriali dalle Autorità portuali».
34.153
Alla fine aggiungere il seguente comma:
«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2001, n. 88, dopo le parole: “al comma 1“ sono aggiunte le seguenti: “lettera a), rilasciate in ambiti demaniali non ricadenti entro i limiti delle circoscrizioni delle Autorità Portuali».
34.154
«5-bis. Al comma 7 dell’articolo 28 della legge 84/94 e successive modificazioni le parole: “Fino all’anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1“ sono sostituite con le parole: “Fino al 31 dicembre 2001“. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio“».
34.155
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, sostituire le parole da: «determinando il prezzo» fino alla fine con le seguenti: «determinando il prezzo con riguardo sia alla valutazione del terreno, sia al valore di quanto edificato».
34.156
«5-bis. All’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sostituire le parole: «non tenendo conto» con le seguenti: «tenendo conto».
34.157
«5-bis. L’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 177 è abrogato. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del citato articolo».
34.158
«5-bis. L’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 177 è soppresso».
34.159
«5-bis. All’articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sopprimere il secondo periodo».
34.160
«5-bis. All’articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e“».
34.161
«5-bis. All’articolo 6, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione delle aree“».
34.162
«5-bis. All’articolo 6, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “e fa venire meno“ fino alla fine del periodo».
34.163
«5-bis. All’articolo 5, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sostituire le parole: “cinque anni“ con le seguenti: “dieci anni“».
34.164
«5-bis. All’articolo 7, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, dopo la parola: “idraulica“ inserire le seguenti: “nonchè idrogeologica“».
34.0.1/1
Sostituire le parole: «Dopo l’articolo 34 inserire il seguente» con le seguenti: «Il comma 5 dell’articolo 34 è sostituito dal seguente:».
34.0.1/2
Alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «ambientale e paesaggistico».
34.0.1
Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:
(Delega al Governo per la verifica della sussistenza della funzione pubblica dei beni demaniali)
a) garantire la verifica periodica con intervalli non superiori ai 30 anni;
b) garantire la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale; c) trasferire i beni non ritenuti di pubblica funzione ai Comuni facultando questi ultimi ad alienarli a privati solo in mancanza di destinabilità ad uso pubblico o sociale».
«01. Per la prosecuzione degli interventi relativi al completamento e al riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, così come previsti dall’articolo 9, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all’articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2002.».
Conseguentemente, all’articolo 12:
al comma 1, sostituire le parole: «193.900.000», «160.400.000» e «109.400.000» rispettivamente con le seguenti: «183.900.000», «140.400.000» e «79.400.000»; al comma 11, sostituire le parole: «193.900.000», «384.300.000» e «533.700.000» rispettivamente con le seguenti: «183.900.000», «364.300.000» e «503.700.000».
35.2
«1-bis. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7045 dell’unità previsionale di base 2.2.1.4 “Trasporto intermodale“ del centro di responsabilità amministrativa “Trasporti terrestri“ dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l’anno 2002».
35.3
«1-bis. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7045 dell’unità revisionale di base 2.2.1.4 “Trasporto intermodale“ del centro di responsabilità amministrativa “Trasporti terrestri“ dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno 2001, non impegnate entro il 31 dicembre 2001, possono essere impegnate entro l’anno 2002».
35.4
35.5
35.6
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57 aggiungere il seguente articolo: 24-bis. - (Finanziamento di strutture intermodali). – 1. Per il finanziamento di centri merci finalizzati alla distribuzione in ambito urbano, di piattaforme logistiche multimodali e di terminali intermodali, nonché quelli dedicati al transito ed allo stoccaggio, per un periodo non superiore a 10 giomi, delle merci pericolose, sono autorizzati limiti di impegno pari a 1.000.000 di euro per il 2002, 1.000.000 di euro per il 2003 e 1.000.000 di euro per il 2004».
Conseguentemente all’articolo 12, comma 1 sostituire la parola: «193.900.000» con la seguente: «192.900.000», la parola: «160.400.000» con la seguente: «159.400.000» e la parola: «109.400.000» con la seguente: «108.400.000» e all’articolo 12, comma 11 sostituire la parola: «193.900.000» con la seguente: «192.900.000», la parola: «384.300.000» con la seguente: «383.300.000» e la parola: «533.700.000» con la seguente: «532.700.000».
35.7
Compagna, Forte
«2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57 dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i terminali intermodali, i centri merci, e le piattaforme logistiche ubicate all’interno degli interporti, nodi ferroviari e stradali del Sistema nazionale integrato dei trasporti».
35.8
Marano
«2. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i terminali intermodali, i centri merci, e le piattaforme logistiche ubicate all’interno degli interporti, nodi ferroviari e stradali del Sistema nazionale integrato dei trasporti».
35.9
«2. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento le strutture previste all’interno degli interporti, facenti parte del SNIT (Sistema nazionale integrato dei trasporti)».
35.10
35.11
«2. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “e-bis) finanziare uno studio per la definizione di infrastrutture funzionalmente correlate al sistema degli interporti, necessarie ad incrementare la logistica e il trasporto intermodale nei distretti industriali;“».
35.12
«2-bis. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: “e-bis) sono ammessi al finanziamento, nell’ambito dei terminali ferroviari degli interporti, gli interventi per il trasporto, la sosta e lo stoccaggio di merci pericolose“».
35.13
«2-bis. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;“».
35.14
«2. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell’intermodalità, nonché i terminali intermodali degli interporti dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose“».
35.15
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
«e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell’intermodalità, nonché i terminali intermodali degli interporti dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose“».
35.16
«e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento le piattaforme logistiche, purché multimodali, i terminali intermodali nonché quelli indicati al transito e allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose;».
35.17
«al comma 1, dell’articolo 24 dello legge 5 marzo 2001, n. 57, ivi modificato, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere al finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell’intermodalità».
35.18
«2. Al comma 1, dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell’intermodalità».
35.19
Sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell’intermodalità».
35.20
35.21
Al comma 2, al comma 1 richiamato dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, ivi modificato, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche purché funzionalmente correlate al sistema degli interporti».
35.22
«e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche purché funzionalmente correlate al sistema degli interporti;».
35.23
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
35.24
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche purché funzionalmente correlate al sistema degli interporti;“.».
35.25
«e) portare a compimento in modo funzionale gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, qualora se ne ravvisi la necessità, inserire negli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche purché funzionalmente correlate al sistema degli interporti;».
35.26
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «i centri merci».
35.27
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «i centri merci,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «solo dopo il completamento degli interporti già individuati ed ammessi al finanziamento, altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell’intermodalità».
35.28/1
Dopo le parole: «generali e» sopprimere le parole da: «e le parole “e» fino alle seguenti: «al finanziamento».
35.28
Al comma 2, sopprimere le parole: «i magazzini generali e» e le parole «e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento» ed infine sostituire le parole: «compresi quelle» con la seguente: «purché».
35.29
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «i magazzini generali e».
35.30
Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «stazionamento» con la seguente: «stoccaggio».
35.31
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «interporti» aggiungere le seguenti: «centri intermodali».
35.32
«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: “e-bis) prevedere l’elaborazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di uno studio di fattibilità per infrastrutture funzionalmente correlate al sistema degli interporti necessarie ad incrementare la logistica ed il trasporto intermodale nei distretti industriali;“.».
35.33
«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: “f-bis) inserire un finanziamento per studi di fattibilità relativi a infrastrutture funzionalmente correlate e connesse al sistema degli interporti di cui si riscontri la necessità per incrementare la logistica ed il trasporto intermodale nei distretti industriali; al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull’UPB di conto capitale cap. 9001 – Fondo speciale – dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;“».
35.34
«2-bis. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: “f-bis) finanziare uno studio per la definizione di infrastrutture funzionalmente correlate al sistema degli interporti necessarie ad incrementare la logistica ed il trasporto intermodale nei distretti industriali;“».
35.35
35.36
Al comma 4, sono aggiungi i seguenti commi:
«4-bis. Al fine di migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale della distribuzione delle merci in ambito urbano è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo dell’ammontare di 80 milioni di euro. Detto fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi, presentati da parte dei comuni, per la riorganizzazione del servizio di trasporto merci in ambito urbano. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle insfrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della prsente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al presente comma.
4-ter. All’onere deerivante dal’attuazione del precedente comma, pari a 80 milioni di euro per ciascun anno del trriennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Sopprimere l’articolo 36.
36.2
36.3
Al comma 2, sopprimere la parola: «particolare».
36.4
Al comma 2, dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «entro un anno».
36.5
Al comma 2, dopo le parole: «condizioni di concorrenzialità» aggiungere le seguenti: «rivolte al miglioramento della qualità».
36.6
Al comma 2, dopo le parole: «condizioni di concorrenzialità» aggiungere le seguenti: «finalizzate ad aumentare l’economicità».
36.7
Al comma 2, dopo le parole: «dei servizi stessi» aggiungere le seguenti: «in modo da renderli quantitativamente e qualitativamente adatti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini,».
36.8
Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «dal 1º gennaio 2004 le società che dovranno effettuare il servizio di trasporto passeggeri notturno dovranno essere scelte con procedura concorsuale».
36.9
Al comma 2, aggiungere, in fine: «Nei bandi di gara devono essere previste clausole sociali a tutela dei lavoratori e dell’occupazione; tali criteri devono essere preventivamente oggetto di contrattazione sindacale».
36.10
Al comma 3, sostituire le parole da: «Fino alla definitiva individuazione» fino a: «e comunque non oltre il» con le seguenti: «Fino al».
36.11
Al comma 3, sopprimere le parole: «e tenuto conto degli attuali assetti del mercato».
36.12
Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di ristrutturazione del gruppo FS, il materiale rotabile di cui la società Trenitalia spa o altro soggetto giuridico ha piena disponibilità, secondo il regime civilistico della proprietà privata ai sensi della legge 17 maggio 1985, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, mantiene la condizione giuridica prevista dall’articolo 828, comma 2 del codice civile, propria del patrimonio indisponibile e come tale non può essere sottratto alla sua destinazione di servizio pubblico.
3-ter. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-bis, la società Trenitalia spa o altro soggetto giuridico, è tenuta a rendere disponibile il materiale rotabile in esercizio sulle linee di trasporto locale e regionale per garantirne lo svolgimento, quando tale materiale sia dichiarato infungibile dalle singole Regioni titolari delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale e regionale. 3-quater. L’assegnazione del materiale rotabile, per tipologia e quantità, dovrà essere effettuata prendendo a riferimento l’utilizzazione prevista dall’orario ufficiale in vigore alla data di pubblicazione della presente legge».
36.13
«3-bis. Per le finalità di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un decreto contenente i criteri per la individuazione dei servizi sostitutivi ed integrativi su gomma della rete ferroviaria nazionale, nonché a definire le modalità procedurali per i relativi affidamenti, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità, in base a procedure concorsuali di gara conformi a quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.
3-ter. Le regioni provvedono a definire, d’intesa con la società Trenitalia spa, i servizi sostitutivi ed integrativi eventualmente necessari per il completamento della rete ferroviaria regionale e locale, per la cui aggiudicazione si devono seguire le stesse procedure previste dalle rispettive leggi regionali per i trasporti pubblici locali».
36.14
Al comma 4, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
36.15
Al comma 4, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «tre mesi».
36.16
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per l’erogazione della concessa contribuzione pubblica» inserire il seguente periodo: «In attesa del nuovo regolamento di cui al presente articolo sono abrogate tutte le tasse e le imposte previste per il trasporto merci su ferrovia».
Conseguentemente all’onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per l’anno 2002, 100.000.00 milioni euro per l’anno 2003 e 80.000.000 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
36.17
«4-bis. Alle imprese ferroviarie che si impegnano con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e realizzino treni completi o misti di trasporto sia combinato accompagnato o non accompagnato ovvero di merci pericolose sia di merci ordinarie è riconosciuto un contributo a parziale ripiano dello squilibrio di esercizio commisurato ai treni-chilometro effettuati nel territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell’ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell’unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativo “Tesoro“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, nei limiti della disponibilità dei fondi stessi.
4-ter. Per l’anno 2002, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 4, l’erogazione dei fondi di cui al comma 4-bis è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli impegni e delle risultanze rivenienti dagli appositi accordi con le aziende ferroviarie».
36.18
«4-bis. Alle aziende ferroviarie che si impegnano con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e realizzino treni completi o misti di trasporto sia combinato accompagnato o non accompagnato ovvero di merci pericolose sia di merci ordinarie è riconosciuto un contributo commisurato ai carri-chilometro effettuati nel territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell’ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell’unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativo “Tesoro“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, nei limiti della disponibilità dei Fondi stessi.
36.19
«4-bis. Alle imprese ferroviarie che si impegnano contrattualmente, per un triennio, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa del settore a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento il diritto di percepire il contributo decadrà automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal Regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose RID. Il contributo di cui al presente comma è diminuito del 50 per cento per le imprese che, nell’ambito dell’impegno triennale contrattato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si impegnano anche ad acquistare e a gestire per lo stesso triennio strutture terrestri strumentali allo sviluppo del traffico combinato in oggetto. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2002, 80 milioni di euro per l’anno 2003 e 90 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
36.20
«4-bis. Alle imprese ferroviarie che si impegnano contrattualmente, per un triennio, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa del settore a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento il diritto di percepire il contributo decadrà automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal Regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose RID. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2002, 80 milioni di euro per l’anno 2003 e 90 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
36.21
«4-bis. Alle imprese ferroviarie che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa del settore a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzionale dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento il diritto di percepire il contributo decadrà automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche i carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento Internazionale per il trasporto di merci pericolose RID. Il contributo di cui sopra diminuito del 50 per cento per le imprese che, nell’ambito dell’impegno triennale contratto con il Ministero di cui sopra, non si impegnano anche ad acquistare e/o gestire per lo stesso triennio strutture terrestri strumentali allo sviluppo del traffico combinato in oggetto». e al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Almeno il 30 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria del precedente comma 4-bis».
36.21 (Nuovo testo)
«4-bis. Alle imprese ferroviarie che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa del settore a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzionale dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento il diritto di percepire il contributo decadrà automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). Il contributo di cui sopra è diminuito del 50 per cento per le imprese che, nell’ambito dell’impegno triennale contratto con il Ministero delle infrastrutture e dei tasporti, non si impegnano anche ad acquistare o gestire per lo stesso triennio strutture terrestri strumentali allo sviluppo del traffico combinato in oggetto. La misura del contributo viene stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 5». e al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Almeno il 30 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria del precedente comma 4-bis».
36.22
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell’ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell’unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose».
36.23
«4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell’ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell’unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID».
36.24
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 4 è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione».
36.25
Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. È istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato “Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti“, per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 di euro per l’anno 2002, di 5.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
5-bis. In particolare alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose è riconosciuto un contributo a fondo perduto in misura non inferiore al 20 per cento del costo sostenuto per l’acquisizione di carri ferroviari speciali per l’effettuazione dei servizi di trasporto combinato accompagnato “autostrada viaggiante“. 5-ter. All’onere derivante dall’applicazione del precedente comma, pari a 14.500.000 euro per l’anno 2002, 19.500.000 euro per l’anno 2003 e 32.500.000 per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
36.26
Al comma 5 sostituire le parole: «Fondo da ripartire» fino alle parole: «contribuzione al trasporto merci» con le seguenti: «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti».
36.27
Al comma 5, sopprimere le parole: «e gli operatori di settore».
36.28
Al comma 5 sostituire le parole: «in relazione alla contribuzione al trasporto merci» con le seguenti: «che incentivano il trasporto merci per ferrovia».
36.29
Al comma 5 dopo le parole: «contribuzione al trasporto merci» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti».
36.30
Al comma 5, in fine, dopo la parole: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,».
36.31
«5-bis. Per rimuovere la congestione stradale dovuta all’autotrasporto merci: a) a partire dal 1º marzo 2002 è costituito a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il riequilibrio modale al fine di agevolare il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia e al mare, attraverso intese tra le imprese ferroviarie e le imprese di autotrasporto in conto terzi, e le imprese marittime;
b) il funzionamento del fondo di cui alla lettera a) è disciplinato da specifico provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) la dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
5-ter. All’onere di cui al comma 5-bis, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
36.32
«5-bis. Per il medesimo triennio 2002/2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 5, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, viene finalizzata al rilascio di un contributo per i treni/chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie, che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato per la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali».
36.33
36.34
36.35
Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
36.36
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
36.37
Al comma 7, dopo le parole: «Le infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «che non rivestono ruoli strategici nei collegamenti con l’estero».
36.38
Al comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.
36.39
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. L’articolo 145, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è abrogato.
Le infrastrutture ferroviarie per i quali risultino stipulati Accordi nei termini e modalità di cui all’articolo 8, comma 6-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni, previa integrazione degli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e ratificati con D.P.C.M. del 16 novembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 8. 7-ter. Al fine di provvedere al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle stesse nell’ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, è autorizzata per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 la spesa di 42 milioni di euro. 7-quater. All’erogazione in favore delle regioni interessate per la successiva realizzazione degli interventi di potenziamento si provvede sulla base di appositi Accordi di Programma da stipularsi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni. 7-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-ter si provvede mediante riduzione di pari importo, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, dello stanziamento previsto sul capitolo 7122 del Ministero dell’Economia e delle Finanze U.P.B. 3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato recato ai sensi dell’articolo 2, comma 14 della legge n. 662/96 e successive modifiche ed integrazione a titolo di apporto al capitolo sociale di FS SpA».
36.1000
Al comma 8, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «comma 5».
36.0.1
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:
(Istituzione dell’Agenzia per la promozione della logistica)
a) previsione dello svolgimento da parte dell’Agenzia di azioni di marketing territoriale;
b) assegnazione all’Agenzia dei compiti di assistenza al cliente/investitore nelle pratiche burocratiche necessarie ad iniziare un’attività di logistica; c) previsione che l’Agenzia provveda alla costruzione di sistemi di relazioni in grado di mettere l’investitore a contatto con tutti i soggetti che possono essere interessati alla sua iniziativa; d) svolgimento da parte dell’Agenzia delle funzioni e dei compiti inerenti all’assistenza ad investitori italiani in infrastrutture logistiche all’estero, in collaborazione con il Ministero del Commercio Estero e con la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero».
36.0.2
(Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose)
2. Agli utenti delle modalità di trasporto ferroviario e marittimo è concesso un contributo a carico dello Stato per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2002. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di concessione del contributo di cui al presente comma. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
36.0.3
Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:
(Interventi tratta ferroviaria Battipaglia-Lagonegro)
2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
37.2
Al comma 1 premettere le parole: «Allo scopo di sviluppare un efficiente sistema informativo finalizzato alla gestione del punteggio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,».
37.3
Al comma 1 premettere le parole: «Ai fini del potenziamento del sistema informatico e informativo sugli abusi edilizi».
37.4
Al comma 1 premettere le parole: «Al fine di potenziare il sistema informativo con priorità per il monitoraggio del trasporto di merci pericolose,».
37.5
Al comma 1 dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «sentito il Ministro per l’innovazione e le tecnologie».
37.6
Al comma 1 dopo le parole: «può stipulare» inserire le seguenti: «, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dai prestatori di lavoro».
37.7
Al comma 1 sopprimere le parole: «di prestazione d’opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti».
37.8
Al comma 1 sopprimere le parole: «o contratti di collaborazione a tempo determinato».
37.9
Al comma 1 sostituire le parole: «contratti di collaborazione a tempo determinato» con le seguenti: «contratti di collaborazione coordinate e continuative».
37.10
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «assumendo prioritariamente i giovani che abbiano frequentato corsi di formazioni regionali».
37.11
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle assunzioni di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione».
37.12
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «Nell’ambito dei contratti di lavoro di cui al presente comma possono essere altresì stipulati contratti a contenuto formativo».
37.13
Al comma 2 sostituire le parole: «Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi autorizzati» con le seguenti: «Al fine di introdurre innovazioni tecnologiche nelle metodologie operative e nelle procedure gestionali, funzionali allo sviluppo dei sistemi informativi, in particolare quelli finalizzati alla lotta all’abusivismo».
37.14
Al comma 2 dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento al sistema informativo finalizzato alla sicurezza stradale e marittima».
37.15
Cicolani, Pianetta
Al comma 2 dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «nonchè per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia».
37.16
Pianetta
Al comma 2 dopo le parole: «dei trasporti» inserire le seguenti: «nonchè per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia,».
37.17
«2-bis. Fra i progetti di rilevanza esterna è sviluppato prioritariamente il sistema cartografico per la lotta all’abusivismo».
37.18
Al comma 4 sostituire le parole: «È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l’accesso,» con le seguenti: «I soggetti pubblici e privati possono accedere, su richiesta» e alla fine del priodo aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
37.19
Al comma 4, primo periodo dopo le parole:«a titolo oneroso» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,».
37.20
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «alle procedure elaborative».
37.21
Al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «agli strumenti di analisi dei risultati».
37.22
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Chiunque provvede all’accesso o alla consultazione alle banche dati di cui al presente comma è obbligato al rispetto della legislazione vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o sensibili».
37.23
Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole: «con il Ministro dell’economia e delle finanze e».
37.24
Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole: «e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie».
37.25
Al comma 4 sostituire le parole: tre mesi» con le seguenti: «due mesi».
37.26
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «e statistici» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento al sistema informativo finalizzato alla sicurezza stradale e marittima».
37.27
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «e statistici» inserire le seguenti: «con priorità al potenziamento del sistema informativo per il monitoraggio del trasporto di merci pericolose,».
37.28
Al comma 4, terzo periodo sopprimere le parole: «dalla formazione e».
37.29
Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riferimento al potenziamento del sistema informatico e informativo sugli abusi edilizi».
37.30
Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «intervenendo prioritariamente sullo sviluppo un efficiente sistema informativo finalizzato alla gestione del punteggio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,».
37.31
«4-bis. Per il completamento nell’intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del sistema di controllo del traffico marittimo V.T.S. (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l’avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 157 del 1995, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e successive modificazioni».
38.2
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «di costruzione e».
38.3
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «e di manutenzione straordinaria».
38.4
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «e di manutenzione straordinaria» aggiungere le seguenti: «e ordinaria».
38.5
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «strade».
38.6
Al comma 1, dopo la parola: «strade» aggiungere: «piste ciclabili».
38.7
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «autostrade».
38.8
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «strade ferrate».
38.9
Al comma 1, primo periodo dopo la parola: «strade ferrate» aggiungere le seguenti: «metropolitane».
38.10
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «aerodromi».
38.11
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «acquedotti».
38.12
Al comma 1, dopo la parola: «acquedotti» aggiungere la seguente: «elettrodotti».
38.13
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «porti».
38.14
Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: «interporti».
38.15
Al comma 1, primo periodo dopo la parola: «interporti» aggiungere le seguenti: «nonché tutte le infrastrutture di cui all’articolo 35, comma 2, lettera e)».
38.16
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «, allo Stato».
38.17
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «, alle regioni a statuto ordinario».
38.18
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «agli enti locali».
38.19
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria».
38.20
Al comma 1, dopo le parole: «struttura societaria» aggiungere le seguenti: «nonché a società concessionarie».
38.21
Al comma 1, sopprimere le parole: «i lavori di trincea o comunque».
38.22
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «del sottosuolo,» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelli progettati dalla società Rocksoil S.p.A.,».
38.23
Al comma 1, dopo le parole: «scavo del sottosuolo» aggiungere le seguenti: «purché previste dai piani e dai programmi degli enti proprietari».
38.24
Al comma 1, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».
38.25
Al comma 1 dopo le parole: «devono comprendere» inserire le seguenti: «gallerie e cunicoli per i pubblici servizi, o,».
38.26
Al comma 1, sopprimere le parole: «cavedi multiservizi o, comunque».
38.27
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione».
38.28
Al comma 1, sopprimere le parole: «o comunque cavidotti».
38.29
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «di adeguata dimensione».
38.30
38.31
Al comma 1, sostituire le parole: «conformi alle nuove tecniche UNI e CEI pertinenti» con le seguenti: «opportunamente dimensionati dal progettista».
38.32
Al comma 1, sopprimere le parole: «telecomunicazioni e di altre».
38.33
Al comma 1, sopprimere le parole: «e di altre infrastrutture digitali».
38.34
Al comma 1, dopo le parole: «di altre infrastrutture digitali,» aggiungere: «nonché di altri cavi relativi ai servizi a rete».
38.35
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «di sicurezza e».
38.36
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «e di tutela dell’ambiente».
38.37
Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «e della salute pubblica».
38.38
Al comma 1, dopo le parole: «della salute pubblica» aggiungere il seguente periodo: «Le predette reti di cavidotti devono essere previste dai piani e dai programmi degli enti proprietari».
38.39
Al comma 1, primo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «esclusivamente nei casi in cui, con motivata decisione, si sia espressa favorevolmente la Conferenza di servizi convocata per l’approvazione del progetto.».
38.40
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I predetti cavidotti o cavedi multiservizi devono consentire anche l’interramento di cavi elettrici che determinano l’emissione di onde elettromagnetiche.».
38.41
38.42
38.43
Al comma 1, sopprimere la parola: «civili».
38.44
Al comma 1, sostituire la parola: «civili» con la seguente: «industriali».
38.45
Al comma 1, sopprimere le parole: «a sviluppo verticale».
38.46
Al comma 1, sostituire le parole: «sviluppo verticale» con le seguenti: «tipologia lineare».
38.47
Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «a sviluppo verticale» inserire le seguenti: «e negli immobili soggetti a recupero e a ristrutturazione,».
38.48
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione».
38.49
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle reti esistenti o a quelle previste dai piani e dai programmi degli enti proprietari delle infrastrutture di cui al presente comma».
38.50
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori di cui al presente comma interessino tratti o segmenti di infrastrutture, l’ente proprietario o il soggetto concedente prevede la realizzazione dei cavedi o dei cavidotti predetti sulla base di un programma relativo all’intero patrimonio infrastrutturale di propria competenza».
38.51
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni locali e gli altri enti pubblici che hanno realizzato i cavidotti e i cavedi prevedono e garantiscono la possibilità di allaccio ai medesimi dei singoli immobili».
38.52
«1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1 gli enti compresi all’interno delle aree di parco nazionale e regionale perimetrate ai sensi della legge n. 394 del 1991».
38.53
«1-bis. I cavidotti di cui al comma 1 non possono attraversare aree tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999».
38.54
«1-bis. Non sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 1 gli enti territorialmente competenti e i soggetti proprietari delle infrastrutture che utilizzano tecnologie satellitari».
38.55
38.56
38.57
Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le parole: «con esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria».
38.58
Al comma 2, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le parole: «limitatamente alle strade».
38.59
Al comma 2, sopprimere le parole da: «realizzazione di beni immobili» fino a «nonché alle».
38.60
Al comma 2 le parole «di beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «da infrastrutture ed edifici».
38.61
Al comma 2, dopo le parole: «di beni immobili» aggiungere le parole: «con esclusione delle dighe».
38.62
Al comma 2, sopprimere le parole: «alle aziende speciali».
38.63
Al comma 2, sopprimere le parole: «e consorzi».
38.64
Al comma 2, dopo le parole: «e consorzi» aggiungere le seguenti: «e da società per azioni costituite fra i predetti enti».
38.65
Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché alle società» fino alla fine del comma.
38.66
38.67
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan, Zancan
38.68
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le aziende dei pubblici servizi compresi gli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza ai sensi della normativa vigente sostengono l’onere per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture da realizzare e realizzate senza che i soggetti proprietari sopportino alcun costo. I soggetti proprietari del suolo e sottosuolo possono diversificare il contributo occorrente per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di dette infrastrutture in base alla quantità e qualità dei cavi e servizi collocati e da collocare all’interno delle infrastrutture medesime».
38.69
Al comma 3, sopprimere le parole: «anche economici e finanziari».
38.70
Al comma 3, sopprimere le parole: «e sostenendo le spese di ordinaria e straaordinaria manutenzione».
38.71
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle spese di ripristino e di messa in funzione di cavidotti realizzati in epoche precedenti all’accesso».
38.72
38.73
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
38.74
Al comma 4, sopprimere le parole: «sino al limite della capacità di contenimento,».
38.75
Al comma 4, sopprimere le parole: «con modalità eque e non discriminatorie,».
38.76
Al comma 4, sostituire le parole: «con modalità eque e non discriminatorie» con le seguenti: «alle stesse condizioni».
38.77
Al comma 4 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
38.78
Al comma 4 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
38.79
Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «aggiuntive».
38.80
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
38.81
Al comma 4 sopprimere il terzo periodo.
38.82
Al comma 4 sopprimere le parole: «Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri oggiuntivi a carico dei soggetti proprietari».
38.83
38.84
Al comma 5 sopprimere le parole: «anche in condivisione».
38.85
38.85-bis
Il Governo
«5-bis). Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l’accesso alla rete dell’università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonchè all’organismo gestore della stessa».
38.88
38.89
Al comma 7 sopprimere la parola: «non» indi aggiungere alla fine del comma le seguenti: «secondo le modalità dei propri statuti».
38.90
38.91
Al comma 8, al capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni».
38.92
Al comma 8, al capoverso 7-bis, dopo le parole: «alle regioni» aggiungere le seguenti: «che con il medesimo atto definiscono il corrispettivo da richiedere ai titolari di licenza di telecomunicazione».
38.93
38.94/1
Sopprimere le parole da: «non necessita di» fino alla fine del comma.
38.94/2
Sostituire le parole: «ivi incluse» con la seguente: «escluse».
38.94
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Per i progetti già approvati e per quelli che saranno approvati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’adeguamento progettuale alle disposizioni del presente articolo è facoltativo, non necessita di approvazione o autorizzazioni in qualsiasi modo denominate, ivi incluse quelle di carattere urbanistico ed edilizio, e può essere apportato a tutti gli effetti in corso d’opera.».
38.95
Al comma 9 sopprimere la parola: «non» indi dopo le parole: «si applicano» aggiungere: «anche».
38.96
Al comma 9 sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «del 31 dicembre 2001».
38.97
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che siano iniziati i lavori di realizzazione».
38.0.1/1
Al comma 1, premettere il seguente numero:
«01 Le reti ed i servizi di comunicazione elettronica con esclusione del sistema radiotelevisivo».
38.0.1/2
38.0.1/3
Falomi
Al comma 1, dopo la parola: «entro», aggiungere le parole: «e non oltre».
38.0.1/4
Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «cinque».
38.0.1/5
Al comma 1, sostituire la parola: «mesi» con la parola: «trimestri».
38.0.1/6
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore» con leparole: «dall’approvazione».
38.0.1/7
Al comma 1, sostituire le parole: «dalla entrata in vigore» con le parole: «dalla esecutività».
38.0.1/8
Al comma 1, sostituire le parole: «della presente» con le parole: «del presente».
38.0.1/9
Al comma 1, sostituire la parola: «legge» con la parola: «provvedimento».
38.0.1/10
Al comma 1, sostituire la parola: «uno» con la parola: «cinque».
38.0.1/11
Al comma 1, sopprimere la parola: «o più».
38.0.1/12
Al comma 1, sostituire le parole: «per il» con le parole: «per un organico».
38.0.1/13
Al comma 1, sostituire le parole: «per il» con le parole: «per un unitario».
38.0.1/14
Al comma 1, sopprimere le parole: «il riassetto delle disposizioni vigenti e».
38.0.1/15
Al comma 1, sostituire la parola: «riassetto» con la parola: «riordino».
38.0.1/16
Al comma 1, sostituire la parola: «riassetto» con la parola: «riordinamento».
38.0.1/17
Al comma 1, sostituire la parola: «riassetto» con la parola: «revisione».
38.0.1/18
Al comma 1, sostituire la parola: «riassetto» con la parola: «riforma».
38.0.1/19
Al comma 1, sostituire le parole: «e l’adeguamento» con la parola: «conseguenti».
38.0.1/20
Al comma 1, sostituire le parole: «e l’adeguamento alle» con le parole: «derivanti dal recepimento delle».
38.0.1/21
Al comma 1, dopo le parole: «disposizioni vigenti», aggiungere le parole: «ad esclusione di quelle riguardanti l’emittenza radiofonica e televisiva».
38.0.1/22
Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la parola: «direttive».
38.0.1/23
Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni comunitarie» con le parole: «direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE,».
38.0.1/24
Al comma 1, sostituire la parola: «comunitarie» con la parola: «del Parlamento europeo».
38.0.1/25
Al comma 1, sostituire la parola: «comunitarie» con le parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio».
38.0.1/26
Al comma 1, sostituire la parola: «comunitarie» con le parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea».
38.0.1/27
Al comma 1, sopprimere le parole: «approvate entro il termine di esercizio della delega».
38.0.1/28
Al comma 1, sostituire le parole: «entro» con le parole: «entro un mese dal».
38.0.1/29
Al comma 1, sopprimere il punto 1.
38.0.1/30
Al comma 1, punto 1, sostituire la parola: «l’Istituzione» con le parole: «l’organizzazione».
38.0.1/31
Al comma 1, punto 1, sostituire le parole: «l’Istituzione» con le parole: «la costituzione».
38.0.1/32
Al comma 1, punto 1, sostituire le parole: «l’Istituzione» con le parole: «la definizione».
38.0.1/33
Al comma 1, punto 1, sostituire la parola: «quadro» con la parola: «sistema».
38.0.1/34
Al comma 1, punto 1, sostituire la parola: «normativo» con la parola: «legislativo».
38.0.1/35
Al comma 1, punto 1, sostituire la parola: «comune» con la parola: «unitario».
38.0.1/36
Al comma 1, punto 1, sostituire la parola: «comune» con la parola: «armonizzato».
38.0.1/37
Al comma 1, punto 1, sostituire le parole: «per le» con le parole: «per la disciplina delle».
38.0.1/38
Al comma 1, punto 1, sostituire le parole: «ed i» con le parole: «e dei».
38.0.1/39
Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere le parole: «e delle risorse correlate».
38.0.1/40
Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere le parole: «e dei servizi correlati».
38.0.1/41
Falomi, Fabris, Lauria, Veraldi
Al comma 1, punto 1, dopo le parole «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per reti di comunicazione elettronica si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di istradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari , le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali . Sono escluse da questa definizione le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.».
38.0.1/42
Al comma 1, punto 1, dopo le parole «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per servizi di comunicazione elettronica si intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissioni di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, con l’esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Sono altresì esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo uno della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.».
38.0.1/43
Al comma 1, sopprimere il punto 2.
38.0.1/44
Al comma 1, punto 2, sostituire le parole: «le autorizzazioni» con le parole: «il regime autorizzatorio».
38.0.1/45
Al comma 1, punto 2, sostituire le parole: «per le» con le parole: «per la fornitura di».
38.0.1/46
Al comma 1, numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione del sistema radiotelevisivo».
38.0.1/47
Al comma 1, punto 2, dopo le parole «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per reti di comunicazione elettronica si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di istradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali. Sono escluse da questa definizione le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.».
38.0.1/48
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega , per servizi di comunicazione elettronica si intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissioni di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, con l’esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Sono altresì esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo uno della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.».
38.0.1/49
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, il regime di autorizzazione deve disciplinare in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.».
38.0.1/50
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, l’autorizzazione deve riguardare tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno.».
38.0.1/51
Al comma 1, punto 2, dopo le parole «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, l’autorizzazione non riguarda i sistemi di accesso condizionato e la libera prestazione di servizi protetti basati su tali sistemi».
38.0.1/52
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, è opportuno ricorrere al sistema autorizzatorio meno oneroso possibile.».
38.0.1/53
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, il regime di autorizzazione deve contemplare tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica, limitando le procedure obbligatorie alla sola notifica.
38.0.1/54
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, le autorizzazioni devono indicare in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese.».
38.0.1/55
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, fatti salvi criteri e procedure disposti dalla legislazione vigente per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, la procedura di assegnazione di frequenze radio deve essere comunque obbiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata.».
38.0.1/56
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, le condizioni di autorizzazione per reti e servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico devono essere meno severe e meno numerose di quelle previste per reti e servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.».
38.0.1/57
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, qualora la richiesta di frequenze radio per una determinata gamma di servizi super l’offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l’assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l’uso di risorse limitate.».
38.0.1/58
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, in caso di inosservanza delle condizioni previste dall’autorizzazione , le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni.».
38.0.1/59
Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunicazione elettronica» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per autorizzazione si intende il quadro normativo che garantisce i diritti alla fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici si servizi e di reti di comunicazione elettronica.
38.0.1/60
Al comma 1, sopprimere il punto 3.
38.0.1/61
Al comma 1, punto 3, sostituire le parole: «l’accesso» con le parole: «l’armonizzazione della disciplina riguardante l’accesso».
38.0.1/62
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti: «con i relativi diritti e obblighi per gli operatori e per le imprese».
38.0.1/63
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti: «con riferimento alle reti utilizzate per l’offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico».
38.0.1/64
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti: «relativi ad accordi tra prestatori di servizi».
38.0.1/65
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione delle reti non pubbliche».
38.0.1/66
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «in condizioni di trasparenza dei termini e delle condizioni con particolare riferimento ai prezzi».
38.0.1/67
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «garantendo interfacce tecniche aperte e trasparenti al fine di garantire l’interoperabilità».
38.0.1/68
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «con la garanzia di un corretto equilibrio tra i diritti dei proprietari delle infrastrutture e quelli di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse tecniche essenziali per la fornitura di servizi concorrenti.».
38.0.1/69
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio».
38.0.1/70
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «con esclusione della disciplina dell’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali».
38.0.1/71
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere le seguenti parole: «secondo criteri di obiettività, trasparenza, proporzionalità, e non discriminazione.».
38.0.1/72
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per “ accesso“ si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l’altro: l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l’accesso ai servizi di rete virtuale;».
38.0.1/73
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per “risorse correlate“ si intendono le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad una servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi.».
38.0.1/74
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente delega, per “interconnessione“ si intende il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa.».
38.0.1/75
Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «alle medesime» aggiungere il seguente periodo: «con esclusione della disciplina relativa ai servizi di fornitori di contenuti quali l’offerta di vendita di un pacchetto di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi.».
38.0.1/76
Al comma 1, sopprimere il punto 4.
38.0.1/77
Al comma 1, punto 4, sostituire la parola: «il» con le parole: «disciplina del».
38.0.1/78
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «inteso come fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzi sostenibili».
38.0.1/79
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «e la relativa garanzia di un equo compenso per il costo netto specifico sostenuto dalle imprese designate alla fornitura di tale servizio.».
38.0.1/80
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con la distinzione tra obblighi da imporre a tutte le imprese che forniscono al pubblico servizi di telefonia fissa e obblighi da imporre unicamente ad imprese dotate di significativo potere di mercato.».
38.0.1/81
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con la garanzia della disponibilità per gli utenti finali di un adeguato livello qualitativo del servizio a prescindere dalla ubicazione dei medesimi.».
38.0.1/82
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con la garanzia di specifiche misure a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.».
38.0.1/83
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con la garanzia di specifiche misure a favore delle persone anziane.».
38.0.1/84
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con la garanzia di specifiche misure a favore dei disabili.».
38.0.1/85
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «e la relativa previsione di misure particolari a favore di persone che si trovano in condizione di disagio sociale.».
38.0.1/86
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con esclusione della rete digitale dei servizi integrati (ISDN).».
38.0.1/87
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «che include il collegamento alla rete telefonica fissa per consentire l’accesso ad Internet.».
38.0.1/88
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con l’obbligo per le imprese designate di fornire tale servizio assicurando l’installazione e la manutenzione della rete di comunicazione elettronica.».
38.0.1/89
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con la previsione di tariffe destinate a rispondere alle esigenze di utenti a basso reddito.».
38.0.1/90
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «prevedendo la possibilità di chiamare gratuitamente i numeri di emergenza,».
38.0.1/91
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «e la messa a disposizione di utenti non vedenti , ipovedenti o con disabilità nella dizione di tecnologie specifiche.».
38.0.1/92
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «e l’obbligo per gli operatori che forniscono tale servizio di assicurare l’integrità della rete, la sua qualità e continuità.».
38.0.1/93
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «e il meccanismo di ripartizione dei costi tra le imprese che lo forniscono, sulla base dei principi della trasparenza, della minima distorsione del mercato, della proporzionalità e della non discriminazione.».
38.0.1/94
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «e il relativo obbligo di riesame periodico al fine di modificarne o ridefinirne la portata.».
38.0.1/95
Al comma 1, punto 4, dopo la parola: «universale» aggiungere le parole: «con tariffe che rispecchino le condizioni della domanda e dei costi.».
38.0.1/96
Al comma 1, sopprimere il punto 5.
38.0.1/97
Sopprimere l’intero comma 2.
38.0.1/98
38.0.1/99
Al comma 2, sopprimere il punto 1.
38.0.1/100
Al numero 1, sopprimere la lettera b).
38.0.1/101
Al punto 1, lettera b), dopo le parole: «delle radiofrequenze» aggiungere le seguenti parole: «, ad esclusione di quelle utilizzate per la diffusione circolare di programmi radiotelevisivi o assegnate mediante gara,».
38.0.1/102
Al punto 1, lettera b), dopo le parole: «della concorrenza» aggiungere: «e del pluralismo.».
38.0.1/103
Al numero 1, sopprimere la lettera c).
38.0.1/104
Al numero 1, sopprimere la lettera f).
38.0.1/105
Al punto 1, sopprimere la lettera f).
38.0.1/106
Al punto 1, lettera f), dopo le parole: «nelle comunicazioni» aggiungere le parole: «, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio,».
38.0.1/107
Veraldi, Fabris, Lauria
Al punto 1, lettera f), dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» inserire le seguenti: «, con previsione anche di interventi di carattere strutturale in analogia alle disposizioni legislative già adottate in altri settori di pubblica utilità».
38.0.1/108
Al punto 1, lettera f), sostituire le parole: «e garanzia sull’attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni;» con le seguenti parole: «, garanzia e regolamentazione di cui alla legge 249/97,».
38.0.1/109
Al punto 1, lettera f), sopprimere le parole: «di regolamentazione».
38.0.1/110
Al punto 1, lettera f), sostituire le parole: «di regolamentazione» con la parola: «generali».
38.0.1/111
Al punto 1, lettera f), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «ferme restando le competenze vigenti in materia di parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione delle frequenze; di assegnazione delle frequenze; di sicurezza delle telecomunicazioni; di standard per i decodificatori; di tenuta del registro degli operatori di comunicazione; di definizione di criteri obbiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture della comunicazione; di relazioni e controversie tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione elettronica.».
38.0.1/112
Al comma 2, sopprimere il punto 2.
38.0.1/113
Al comma 2, sopprimere il capoverso 3.
38.0.1/114
Al comma 2, capoverso 3, dopo la parola: «Depenalizzazione» aggiungere le seguenti parole: «,ad eccezione delle fattispecie riguardanti la materia radiotelevisiva,».
38.0.1/115
Al comma 2, capoverso 3, dopo le parole: «1973, n. 156» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui sia compromessa la tutela della salute umana e dell’ambiente, e comunque fatte salve le ipotesi più gravi di reato».
38.0.1/116
Al comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «di importo non inferiore a» con le seguenti parole: «pari almeno al triplo di».
38.0.1/117
Al comma 2, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «di importo non inferiore a» con le seguenti: «pari almeno al doppio di».
38.0.1/118
Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera a).
38.0.1/119
Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera b).
38.0.1/120
Al comma 2, capoverso 3, sopprimere la lettera c).
38.0.1/121
Al comma 2, capoverso 3, sopprimere la lettera d).
38.0.1
Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:
(Riassetto in materia di telecomunicazioni)
1. l’istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
2. le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 3. l’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l’interconnessione alle medesime; 4. il servizio universale; 5. i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell’esercizio della delega ci si atterrà ai seguenti principi direttivi: 1. Adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di TLC, secondo i seguenti criteri: a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
b) utilizzazione efficiente dello spettro radio, anche attraverso l’attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d’uso delle radiofrequenze, previa notifica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza; c) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai princìpi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; d) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi; regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; e) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; f) affidamento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull’attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni; g) disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; h) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.
2. Previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell’applicazione della procedura prevista dall’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
3. Depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall’articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:
a) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) fissazione delle sanzioni amministrative da irrogare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti; c) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti; d) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro; e) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili».
38.0.1 (nuovo testo)
1. l’istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Ai fini della presente delega, per servizi di comunicazione elettronica si intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissioni di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, con l’esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Sono altresì esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo uno della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.;
b) utilizzazione efficiente dello spettro radio ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l’attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d’uso delle radiofrequenze, previa notifica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza; c) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai princìpi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; d) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi; regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; e) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; f) affidamento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull’attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni; g) disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; h) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.
2. Previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell’applicazione della procedura prevista dall’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
38.0.1/1000
Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti».
38.0.1/2000
Al comma 2, punto 1, lettera b), dopo le parole: «spettro radio» inserire le seguenti: «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva».
38.0.1/3000
Al comma 2, punto 3, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» aggiungere le seguenti: «escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva».
39.3
39.4
Al comma 1 sopprimere la parola: «temporanea».
39.5
Al comma 1 sostituire le parole: «una sola volta per ulteriori tre anni» con le seguenti: «due volte per ulteriori quattro anni».
39.6
Al comma 1 sostituire le parole: «una sola volta per ulteriori tre anni» con le seguenti: «al massimo per ulteriori sei anni».
39.7
Al comma 1 sopprimere le parole: «una sola volta».
39.8
Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».
39.9
Al comma 1, sostituire le parole: «per ulteriori tre anni» con le parole: «per ulteriori quattro anni».
39.10
39.11
Al comma 2 sopprimere le parole: «di riparazione dei danni e».
39.12
Al comma 2 sopprimere le parole: «e di ricostruzione».
39.13
Al comma 2 sopprimere le parole: «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile».
39.14
39.15
Al comma 3 sopprimere le parole: «anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione».
39.16
Al comma 3 sopprimere le parole: «a fondazioni o».
39.17
Al comma 3 sopprimere le parole: «a fondazioni».
39.18
Al comma 3 sopprimere le parole: «o a società».
39.19
Al comma 3 dopo le parole: «a partecipazione» aggiungere la seguente: «maggioritaria».
39.20
Al comma 3 sopprimere le parole: «a pubblici servizi o».
39.21
Al comma 3 sopprimere le parole: «o a scopi di pubblica utilità».
39.22
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «in caso di modifica della destinazione l’alienante è tenuto alla restituzione del contributo».
39.23
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «per un periodo di almeno vent’anni».
39.24
Morra
Dopo il comma 3 aggiungere:
«4. Per gli interventi di cui alla legge 32/1992 e relativi ai Comuni della Provincia di Foggia è attribuito un contributo pari a e 1.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, provvede, ai sensi della legge 32/1992 e successive, alla ripartizione dei contributi sopracitati a favore dei Comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980/81.
5. All’onere derivante dall’attuazione di cui al comma 1, pari 1.000.000 di e per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, utilizzando allo scopo parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di cui al comma 5.
39.25
All’articolo 39, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati nelle Province di Ascoli Piceno e Macerata dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale di cui all’articolo 8, della legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 – 2003 – 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 – 2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 28 dicembre 2001, n. 448, tabella B) – voce: “operazioni di rilevamento danni crisi sismica 1997 (Ascoli Piceno e Macerata)“. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
39.26
«3-bis. Per l’anno 2002 una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 488, destinate al rifinanziamento dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 30 giugno 1998, è riservata al sostegno dei territori delle Regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997. Le risorse vengono assegnate alle Regioni Marche e Umbria tramite delibera CIPE e ripartite secondo percentuali stabilite con apposita intesa fra le Regioni interessate. Per gli anni 2003-2006 tali somme saranno progressivamente ridotte fino ad assorbimento nei finanziamenti ordinari destinati alle due Regioni».
39.1000
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non da diritto ad alcun indennizzo».
39.0.1 (Nuovo testo)
Boldi, Brignone, Monti, Agoni, Corrado, Pedrazzini
Dopo l’articolo 39 inserire il seguente:
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000)
a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;
b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) versano l’ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.
3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002, 2003, 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
39.0.2
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
(Ulteriori disposizioni interpretative in merito ai beneficiari degli interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000)
39.0.3
Piccioni
39.0.4
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
(Ulteriori disposizioni per garantire la prosecuzione degli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968)
2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 27 gennaio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo 1’ultimazione dei lavori, con ordinanza del Sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dall’1º gennaio 1986 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate».
39.0.5
Montalbano
2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 27 gennaio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l’ultimazione dei lavori, con ordinanza del Sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dall’1 gennaio 1986 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate. 4. Agli oneri occorrenti derivanti dall’attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità di cui al comma 1».
39.0.6
Dopo l’articolo 39 aggiungere il seguente articolo:
(Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968)
2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto legge 27 febbraio 1968, numero 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968 numero 241, è disposto, dopo l’ultimazione dei lavori, con ordinanza del Sindaco. 3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1º gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate. L’onere a carico dello Stato non può superare il limite massimo di 3 milioni di euro. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, non superiore a 3 milioni di euro per l’anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero».
39.0.7
(Verifica dello stato dei processi di ricostruzione e di bonifica ambientale nelle aree interessate da sismi e da alluvioni dall’anno 1968)
2. Le Commissioni riunite, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dei lavori di cui al comma 1, trasmettono alle Camere una o più proposte di risoluzione contenenti le osservazioni e le indicazioni relative al completamento della ricostruzione e della bonifica ambientale ovvero la presa d’atto dell’avvenuta completa ricostruzione e della avvenuta bonifica ambientale».
39.0.8
Coviello, D’Andrea, Ayala, Gruosso, Di Siena
(Norme per la riforma dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia)
2. Le azioni della società di cui al comma 1 sono trasferite senza oneri alle regioni Basilicata, Campania e Puglia, con una ripartizione che assume come riferimento la titolarità delle risorse idriche e le opere di captazione, accumulo e trasferimento tra bacini interconnessi di acque ad uso plurimo gestite dall’Ente».
Sopprimere l’intero articolo.
40.1-bis
40.2
40.3
Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente lettera: «ao) Al comma 1, sopprimere le parole: “della provincia e“».
40.4
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera: «0a) Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “La costituzione delle società per azioni di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni: a) il capitale sociale deve essere superiore ad euro 516.000; b) la partecipazione di azionisti privati non deve essere inferiore al 20 per cento del capitale sociale“».
40.5
40.6
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «dopo il comma 1 è ineserito il seguente:
1-bis. Dalla procedura di evidenza pubblica sono escluse le imprese di costruzioni».
40.7
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l’azionista privato» aggiungere le seguenti: «purché non faccia parte del consiglio di amministrazione della società».
40.8
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere le parole: «e regolamentari».
40.9
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis sopprimere le parole: «in materia di lavori pubblici».
40.10
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lavori pubblici» sostituire le parole: «può eseguire» con le seguenti: «non può comunque eseguire».
40.11
Al comma 1, alla lettera a), capoverso 1-bis dopo le parole: «nei limiti della propria qualificazione.» aggiungere le seguenti: «, purché sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di progetti definitivi regolarmente approvati e già menzionati all’interno dell’oggetto sociale della società di trasformazione urbana».
40.12
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis aggiungere, in fine, le parole: «, purché sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di progetti definitivi regolarmente approvati e già menzionati all’interno dell’oggetto sociale della società di trasformazione urbana».
40.13
Al comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «partecipando alla gara per l’aggiudicazione dei lavori».
40.14
40.15
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «degli immobili» aggiungere le seguenti: «e delle aree».
40.16
Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: «alla trasformazione».
40.17
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere le parole: «e alla commercializzazione».
40.18
Al comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere l’ultimo periodo.
40.19
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: «Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune» con le seguenti: «Le acquisizioni possono avvenire solo consensualmente».
40.20
Al comma 1, lettera b), numero 2, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
40.21
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere le parole: «consensualmente o».
40.22
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere le parole: «o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune».
40.23
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del comune» con le seguenti: «della società di trasformazione urbana».
40.24
Al comma 1, sopprimere lettera c).
40.25
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli immobili» aggiungere le seguenti: «e le aree».
40.26
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole: «anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche».
40.27
Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere il terzo periodo.
40.28
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: «possono essere conferiti alle società anche a titolo di concessione» con le seguenti: «non possono essere conferiti alle società».
40.29
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azione di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione che prevede a pena di nullità: a) l’oggetto del contratto, la sua durata e le eventuali condizioni di proroga o rinnovo; b) le condizioni di riscatto, di risoluzione o di decadenza a favore degli enti locali; c) le eventuali modalità e condizioni di indennizzo a favore della società; d) le obbligazioni di ciascuna parte; e) l’ammontare della partecipazione finanziaria, le condizioni degli apporti in e) l’ammontare della partecipazione finanziaria, le condizioni degli apporti in natura e i casi nei quali gli enti locali debbano anticipare i fondi necessari al finanziamento dell’operazione o provvedere al rimborso delle spese sostenute; f) le modalità di remunerazione della società o il costo del suo intervento: se la remunerazione dell’intervento è a carico degli enti locali, il suo ammontare è liberamente negoziato tra le parti; g) le penalità da comminare alla società in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione; h) le modalità del controllo tecnico, contabile e finanziario da parte degli enti locali“».
40.30
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
“4-bis. La società deve fornire ogni anno un rendiconto finanziario contenente: a) il bilancio di previsione delle attività oggetto del contratto dal quale risulti, con riferimento alle entrate e alle uscite, lo stato di quanto già realizzato, le previsioni delle opere da realizzare e i residui di bilancio; b) il piano di tesoreria che renda evidenti le entrate e le uscite.
4-ter. L’insieme dei documenti di cui al comma 2 è soggetto all’esame degli organi consiliari degli enti locali partecipanti e i rappresentanti degli enti locali nella società possono chiedere l’esibizione di tutti i documenti contabili necessari alla verifica dei bilanci“».
40.31
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
“4-bis. La risoluzione del contratto di concessione di cui al comma 2 per la sopravvenuta sottoposizione della società alle procedure del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, comporta la restituzione gratuita dei beni oggetto di concessione al concedente“».
40.32
“4-bis. Presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, è costituito l’Ufficio studi delle società di trasformazione urbana il quale provvede alla sistematica raccolta di informazioni sull’attività delle società di trasformazione urbana e cura la pubblicazione di un bollettino periodico“».
40.33
“4-bis. La conclusione del contratto tra gli enti locali e la società per azioni di trasformazione urbana non è subordinata all’espletamento di procedure di evidenza pubblica“».
40.34
“4-bis. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società per azioni di trasformazione urbana si applicano le disposizioni in materia di società per azioni“».
40.0.1
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
(Sviluppo Italia SpA)
2. Ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, e 17 marzo 1995, n. 157, rispettivamente negli allegati 3 e 7, dopo le parole: “Società Stretto di Messina (Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998);“, sono inserire le seguenti: “Società Sviluppo Italia (Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1);“».
40.0.2
2. Sostituire all’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, la parola: “attraverso“ con: “a seguito di“. 3. Aggiungere all’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole: “delle società dalle stesse controllate“ la seguente frase: “o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimonial i“. 4. Sopprimere il terzo capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a). 5. Aggiungere dopo il quarto capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a), i seguenti periodi: “Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica“. 6. All’articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole: “strumentali funzionali all’effettuazione“ con le seguenti: “essenziali per l’effettuazione“».
40.0.3
41.2
Al comma 1, sostituire le parole: «occorrenti per l’attuazione» con le parole: «conseguenti all’attuazione».
42.2
42.3
Al comma 1, dopo la parola: «disposizioni» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle previste all’articolo 7».
42.4
Al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».
42.5
Al comma 1, sopprimere le parole: «compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione».
42.6
Al comma 1, sopprimere le parole: «e norme di attuazione».
42.7
Al comma 1, sopprimere le parole da: «per le parti in cui» fino alla fine del comma.
42.8
Al comma 1, sostituire le parole: «anche con» con la parola: «con».
42.9
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle norme di cui all’articolo 2 della presente legge».
42.10
«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 15 e 25».
42.0.1
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:
2. Sostituire, all’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, la parola “attraverso“ con “a seguito di“. 3. Aggiungere all’articolo 18, comma 2, lettera a), secondo capoverso, dopo le parole “dalle società dalle stesse controllate“ la seguente frase “o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.“. 4. Sopprimere il terzo capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a). 5. Aggiungere dopo il quarto capoverso dell’articolo 18, comma 2, lettera a) i seguenti periodi “Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 6. All’articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole: “strumentali funzionali all’effettuazione“ con le seguenti: “essenziali per l’effettuazione“».
Al comma 1, lettera a), capoverso 2 richiamato, lettera c, la parola: «ecu» è sostituita dalla parola: «euro».
Coord.2
Al comma 1, lettera a), capoverso 3 richiamato, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «del 31 dicembre 2001».
Coord.3
Al comma 1, lettera a), capoverso 5 richiamato, le parole: «o di quanto ad esse assimilabile» sono sostituite dalle seguenti: «o di quanto agli interventi assimilabile».
Coord.4
Alla lettera u), comma 1, richiamato, le parole: «da loro costituire» sono sostituite dalle seguenti: «dall’istituto di credito stesso costituite». La modifica si intende inoltre inserita prima delle parole: «o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966».