AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005
268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(Doc. XXII, n. 27-bis) Paolo FRANCO ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale"
(Parere alla 4ª Commissione su emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra l'emendamento 1.1 riferito al documento in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, i quali non suscitano - a suo giudizio - rilievi di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.113 e 1.0.300, osservando tuttavia come la previsione secondo cui la designazione e la scelta dei presidenti delle Autorità portuali è riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non appare conforme agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, che richiede un coinvolgimento "forte" della regione in detto procedimento; secondo quest'ultima, infatti, è necessaria «una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto» di nomina, quale «forma di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione», dovendosi escludere ogni «possibilità di declassamento dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante»; pur affermando la possibilità di prevedere "meccanismi idonei a superare" (...) "lo stallo determinato dal mancato raggiungimento dell’intesa", la Corte costituzionale ha ribadito che deve trattarsi di meccanismi che non declassino l’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - alla luce di tale principio - di una disposizione con la quale si degradava l’intesa con la regione richiesta per la nomina dell'Autorità portuale al rango di mero parere non vincolante (sentenza n. 378 del 2005);
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE" (n. 563)
(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2004; propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:
- l'articolo 4, comma 1, lettera a), contiene un riferimento a specifici prodotti, laddove, invece, l'articolo 6 paragrafo 8 della direttiva 2000/13/CE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/89/CE, cui dà attuazione il provvedimento in titolo, è volto ad avere applicazione per la generalità dei prodotti;
- l'articolo 11 dovrebbe essere inteso nel senso che è comunque vietata la vendita dei prodotti non conformi alla direttiva 2003/89/CE, conformemente a quanto sancito dall'articolo 2 di quella direttiva.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si novellano varie disposizioni del codice penale in materia di reati di opinione, prevedendo, in particolare, una diminuzione delle pene conseguenti alle fattispecie considerate, le quali vengono nel contempo parzialmente ridefinite. Dopo avere riferito in dettaglio sulle singole disposizioni di cui si compone il disegno di legge n. 3538, si sofferma sul suo articolo 14, che stabilisce un principio di carattere generale, inserendo un nuovo comma nell'articolo 2 del codice penale, che - come è noto - regola la successione di leggi penali. Ricorda che la disciplina oggetto del provvedimento in esame è senza dubbio riconducibile alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento penale, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione; in conclusione, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare la congruità dell'articolo 6, che novellando l'articolo 299 del codice penale sancisce un'attenuazione della pena dalla reclusione da sei mesi a tre anni, alla semplice ammenda da 100 a 1.000 euro; propone inoltre di invitare la Commissione di merito a valutare attentamente la novella recata dall'articolo 14 a un principio generale del codice penale, osservando comunque che sarebbe preferibile eliminare da detta disposizione la parola "immediatamente". Ritiene inoltre di dovere invitare la Commissione di merito a valutare la congruità dell'articolo 15, che fa riferimento a violazioni depenalizzate dal disegno di legge in esame, laddove le disposizioni che lo compongono prevedono comunque una sanzione penale per ciascuna delle fattispecie regolate.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, i quali - a suo giudizio - non suscitano rilievi critici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, su di essi, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(3449) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo, il quale a suo avviso non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3646) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita - a suo giudizio - rilievi di costituzionalità; propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 566)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, e propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se sia opportuno escludere - come fa il provvedimento in titolo - il personale delle segreterie dei Sottosegretari e quello del Servizio del controllo interno dal contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.