FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006
313ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Contento e per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,40.


PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato CONTENTO risponde all’interrogazione n. 3-02320 presentata dal senatore Brunale.
Per quanto concerne la richiesta di informazioni circa la presentazione di garanzie fideiussorie da parte dei concessionari affidatari della attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, fa presente che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha rappresentato che l'articolo 20 della convenzione di concessione per la gestione del gioco, nell'indicare le tipologie di garanzie necessarie affinché i soggetti interessati possano ottenere la nominata concessione, dispone che gli stessi prestino specifiche garanzie allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti, sia a livello di predisposizione delle infrastrutture dedicate per il collegamento dei punti di accesso al sistema di elaborazione, sia per il tempestivo ed esatto versamento del Prelievo erariale unico (PREU) e del Canone di concessione, al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività e delle funzioni affidate. Al riguardo, detta Amministrazione ha fatto presente che tutti i soggetti concessionari hanno prestato adeguate garanzie fideiussorie, secondo le modalità previste dal citato articolo 20, comma 1, della convenzione di concessione.
Per quanto, più in particolare, attiene alla garanzia prevista al successivo comma 4 dell'articolo 20, fa presente che la convenzione citata prevede un aggiornamento nel termine di 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, da computarsi a partire dal 1° luglio 2005, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 20, cosicché l'ultimo giorno utile per l'aggiornamento della menzionata garanzia, sulla base dei nuovi criteri, cade il giorno 15 del mese di gennaio 2006: l’Amministrazione dei Monopoli ha, in proposito, già comunicato ai concessionari di predisporre quanto necessario all' aggiornamento.
Informa poi che, in relazione all'effettuazione dei versamenti del PREU e del canone di concessione, la stessa Amministrazione ha sottolineato la coesistenza di situazioni differenziate tra i concessionari, la maggior parte dei quali risulta essere in regola con i versamenti, verificandosi, tuttavia, temporanee situazioni di ritardo, imputabili a difficoltà obiettive nella raccolta del PREU per quei concessionari che, non avendo completato il collegamento di tutti gli apparecchi gestiti, installati presso esercizi, ha dovuto procedere alla contabilizzazione del PREU utilizzando, nei mesi scorsi, le regole relative al pagamento forfetario (che ingenerano contenziosi con gli operatori incaricati della raccolta).
In tali casi tuttavia - prosegue il sottosegretario - l'Amministrazione dei Monopoli, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto, per il momento, ed attesa la permanenza di idonea copertura fideiussoria, prioritaria l'esigenza di assicurare, nella maggior parte delle situazioni critiche emerse, il progressivo rientro delle somme non puntualmente liquidate.
Per quanto attiene, invece, all'esistenza di procedimenti amministrativi volti all'accertamento di eventuali inadempienze da parte dei concessionari o dell'esistenza delle condizioni di revoca delle concessioni, rileva che l’AAMS ha inteso valutare, in ciascuna singola situazione, una specifica azione amministrativa in grado di garantire la difesa effettiva degli interessi pubblici, vale a dire il consolidamento dell'offerta legale ed il controllo sostanziale del mercato. A tal fine, in tutti i casi nei quali si sia reso necessario, i relativi uffici hanno tempestivamente utilizzato gli strumenti previsti, all'articolo 17, dalla stessa convenzione di concessione. Essi hanno effettuato e stanno ancora effettuando numerose ispezioni - protraendole per tutto il tempo che si riterrà necessario - presso le sedi tecniche, amministrative e commerciali delle imprese concessionarie. Peraltro – osserva il Sottosegretario - lo strumento dell'ispezione si è dimostrato molto efficace ai fini del raggiungimento della puntuale e rapida definizione delle pendenze esistenti, nel rispetto dei richiamati obiettivi di difesa degli interessi pubblici e di controllo del mercato.
Per quanto concerne, infine, i dati amministrativi sugli apparecchi con vincite in denaro e sui collegamenti alla rete telematica, informa che l'AAMS ha fornito la situazione più recente in un apposito prospetto che mette a disposizione dei Commissari: i dati evidenziano come, in buona sostanza, il collegamento in rete degli apparecchi sia completo ed operativo.
Osserva inoltre che l’Amministrazione dei Monopoli, con comunicazione del 25 ottobre 2005 e con successive comunicazioni ed istruzioni operative, ha notificato ai concessionari che, a decorrere dal 1° novembre 2005, ciascun apparecchio installato presso esercizi e non ancora collegato alla rete telematica avrebbe dovuto essere rimosso e collocato in magazzino. Contestualmente, la predetta Amministrazione ha definito un programma di controlli mirati, di concerto con la Guardia di Finanza, ed ha richiesto l'installazione di apparecchiature di rete anche presso i magazzini dei concessionari, onde poter effettuare, con le specifiche previste per il collegamento telematico, controlli a campione sull'effettiva inattività degli apparecchi non installati.

Il senatore BRUNALE (DS-U) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Contento. Fa presente che già nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria per il 2006 egli aveva segnalato l’inosservanza da parte di un certo numero di concessionari affidatari della gestione telematica del gioco lecito delle condizioni previste nella convenzione di concessione: tale situazione è solo in parte riconducibile a difficoltà oggettive riscontrate dagli stessi nel collegamento in rete degli apparecchi e, per altro verso, ai disagi incontrati dai gestori degli apparecchi per il pagamento del PREU. A fronte di tale situazione, prende atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, nel senso della coesistenza di situazioni differenziate tra i concessionari, la maggior parte dei quali si asserisce essere in regola con i versamenti. A tale proposito, fa tuttavia presente che una quota parte dei concessionari ha tenuto comportamenti tali da giustificare addirittura una revoca della concessione medesima, e ciò non solamente in virtù di difficoltà oggettivamente riscontrabili, ma anche sulla base di precise scelte operative. Ritiene pertanto che l’Amministrazione dei Monopoli avrebbe dovuto operare con maggiore rigore nei confronti di situazioni di illegalità, pur riconoscendo alla stessa il lavoro svolto per il riordino del settore, in tal modo motivando la propria insoddisfazione rispetto agli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" (n. 579)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale e rinunciando il relatore a replicare, ha la parola il sottosegretario GAGLIARDI, che svolge il proprio intervento di replica soffermandosi, in particolare, sui rilievi formulati dal senatore Castellani nel corso del dibattito. Ritiene meritevole di attenzione l’esigenza di valutare gli eventuali profili di compatibilità tra i contenuti dello schema di decreto in esame e la nuova normativa sulla concorrenza bancaria definita dalla legge n. 262 del 2005 per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Il relatore GIRFATTI (FI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere testè illustrata dal relatore.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario, ritenendo che l’osservazione contenuta nella proposta di parere predisposta dal relatore, circa l’opportunità di chiarire eventuali profili di connessione tra la materia dell’autorizzazione delle modifiche statutarie conseguenti a operazioni di concentrazione tra banche a carattere regionale e la nuova normativa in tema di concorrenza bancaria recata dalla legge di tutela del risparmio, non sia sufficiente per poter formulare un giudizio favorevole sullo schema di decreto.
Richiama, infatti, talune delle osservazioni critiche già formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, la quale ha espresso parere negativo sullo schema di decreto in esame. In primo luogo, rileva che la legge n. 131 del 2003 aveva delegato il Governo ad effettuare una mera ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie affidate alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni e che, tuttavia, tali principi sono difficilmente individuabili nell’ambito di una normativa oggetto di incisive modifiche. Inoltre, giudica la definizione di banca regionale eccessivamente restrittiva, laddove fa riferimento alla localizzazione regionale dell’operatività, poiché in tal modo l’esistenza di anche un numero minimo di sportelli in un diverso ambito regionale determinerebbe l’esclusione della qualifica di regionalità, con una conseguente limitazione delle prerogative regionali in materia bancaria.
In secondo luogo, fa notare che il rinvio alla normativa secondaria di attuazione e, in particolare, ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze della definizione dei requisiti per la localizzazione regionale dell’operatività delle banche risulta di dubbia compatibilità con i limiti della delega legislativa.
In terzo luogo, osserva che la definizione di principio inderogabile dalla legislazione regionale del disposto dell’articolo 159 del Testo unico bancario appare incongrua, poiché in tal modo si estende a tutte le Regioni una normativa originariamente delineata solamente in relazione alle Regioni a Statuto speciale, elaborata oltretutto anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione.
In conclusione, ritiene lo schema di decreto di dubbia conformità rispetto alla delega legislativa e lesivo delle prerogative parlamentari e ribadisce il voto contrario sul parere formulato dal relatore.

Il senatore BRUNALE (DS-U) preannuncia a sua volta, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, condividendo i rilievi critici testé svolti dal senatore Castellani. Osserva inoltre come la definizione introdotta dallo schema di decreto di banca a carattere regionale non possa essere condivisa, poiché il criterio della localizzazione regionale dell’operatività mal si concilia con la normativa vigente in materia bancaria, ispirata ad un modello di banca universale e non specializzata. Peraltro, fa notare che l’adozione di tale criterio restrittivo implicherebbe la necessità per le banche regionali di mantenere nel tempo le caratteristiche richieste. Giudica pertanto lo schema di decreto complessivamente non condivisibile e scarsamente approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 579

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole richiamando le osservazioni già svolte in materia di disciplina delle banche regionali in sede di esame del disegno di legge n. 2544-B recante modifiche alla Parte II della Costituzione, laddove si era sottolineata l’esigenza di una accurata definizione della nozione e di individuare un coerente riparto di competenze tra legislazione statale e regionale.
La Commissione esprime pertanto apprezzamento per la precisa delimitazione dell’ambito di applicazione dello schema di decreto e per l’individuazione dei principi fondamentali che regolano la potestà legislativa concorrente delle Regioni; analogamente, valuta positivamente la riconduzione della qualifica di banca regionale a indici essenzialmente riferiti al collegamento tra banca e territorio regionale, sotto i profili dell’ubicazione delle strutture e della localizzazione dell’operatività.
La Commissione sottopone, peraltro, alla valutazione del Governo l’opportunità di chiarire eventuali profili di connessione tra la materia dell’autorizzazione delle modifiche statutarie conseguenti a operazioni di concentrazione tra banche a carattere regionale e la nuova normativa sulla concorrenza bancaria definita dalla recente legge n. 262 del 2005 per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.