AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2005
481ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE



La seduta inizia alle ore 14,45.


SULL'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il presidente PASTORE ricorda che l'indagine conoscitiva concernente il voto degli italiani all'estero sta assumendo un interesse politico e istituzionale considerevole. Le questioni inerenti al nuovo istituto elettorale (la circoscrizione Estero, con il voto per corrispondenza), note alla Commissione quale presupposto stesso della procedura informativa, si sono definite con aspetti anche più problematici, sia nelle audizioni svolte in Senato sia, soprattutto, in occasione dei sopralluoghi compiuti in alcune delle ripartizioni extraeuropee di quella circoscrizione elettorale (Nord America e Australia), come testimoniano le relazioni pubblicate dopo ciascuna missione.
Rileva, quindi, che da più parti viene segnalato il caso particolarmente critico dell'America meridionale, dove la sperimentazione del voto per corrispondenza nelle elezioni dei Comites locali e nei referendum abrogativi del 2003, avrebbe dimostrato gli inconvenienti più gravi.
Propone dunque di svolgere una missione in Argentina e in Brasile, presso le comunità italiane più consistenti. Il sopralluogo potrebbe essere programmato per i giorni dal 5 al 13 aprile, subito dopo le elezioni regionali: con una intensa successione di incontri, sarebbe possibile acquisire informazioni importanti e avere uno scambio di opinioni direttamente con gli esponenti, istituzionali e non, delle comunità di Buenos Aires e di San Paolo del Brasile, le più rilevanti del Sud America.
Tale programma consentirebbe alla Commissione di garantire comunque, per quanto di competenza, la continuità dell'attività parlamentare, in particolare con l'esame tempestivo di eventuali provvedimenti d'urgenza.

La Commissione consente con la proposta del Presidente, che si riserva quindi di sottoporla al Presidente del Senato, per la prescritta autorizzazione.

IN SEDE CONSULTIVA
(3285) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell' Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l' erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell' IVA sulle offerte a fini umanitari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 315, recante misure per garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché per sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte a fini solidaristici effettuati tramite mezzi telefonici.
Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3285) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell' Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l' erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell' IVA sulle offerte a fini umanitari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (UDC), richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'originario testo del decreto n. 315. Esse riguardano una specificazione della norma di copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia all'iniziativa HTIC (Heavily Indebted Poor Countries) e la previsione in via generale dell'esenzione IVA, per tutti gli addebiti effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004, dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali.

Su richiesta di chiarimenti del senatore STIFFONI (LP), precisa che l'estensione in via generale dell'esenzione IVA non implica la necessità di una autorizzazione ogni volta che si determini la necessità di aiuti, dal momento che la norma si riferisce al fondo, disciplinato dalla legge, per gli aiuti a popolazioni in stato di bisogno.
Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.


IN SEDE REFERENTE
(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente PASTORE (FI) informa che, diversamente da quanto preannunciato, il ministro Baccini non potrà intervenire nella seduta odierna, perché impegnato presso la sede del Consiglio dei ministri per la definizione di provvedimenti di sua competenza. Il Ministro gli ha personalmente assicurato, comunque, che sarà presente in una delle prossime sedute.

La Commissione prende atto.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 2 febbraio nonché dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra alcune proposte di modifica dell'emendamento 4.18, che sostituisce l'articolo 4, recante delega per il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, con l'inclusione di alcune delle misure che il Governo aveva previsto di inserire nell'annunciato provvedimento sulla competitività.
In particolare, il subemendamento 4.18/1 tende a comprendere anche la materia fiscale e previdenziale. Il subemendamento 4.18/3 prevede la semplificazione e il riassetto della disciplina del rilascio autorizzatorio per le attività di impresa rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché la determinazione dei principi fondamentali e l'individuazione dei livelli minimi essenziali di semplificazione per le attività di impresa riferite a materie di legislazione concorrente. Tale norma si rivolge in sostanza al legislatore delegato affinché provveda alla semplificazione delle procedure anche nel caso in cui sia previsto il ricorso all'autocertificazione, dal momento che spesso le imprese esitano a ricorrere a quello strumento nell'incertezza sull'esito della procedura.
Il subemendamento 4.18/2 stabilisce che il Comitato per la semplificazione coordini l'attuazione della delega che fornisce il supporto tecnico alle amministrazioni di settore. Prevede anche un procedimento rafforzato per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo.
Dà conto, quindi, dei subemendamenti 4.19/3, 4.19/4, 4.19/5 e 4.19/6, tendenti a esplicitare i limiti della regola generale stabilita dall'emendamento 4.19, presentato dal senatore Malan, che l'attività di impresa di regola non è soggetta ad atti autorizzatori da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, a suo avviso, vanno tenute ferme le norme in materia di incolumità pubblica, di tutela del lavoro e di sicurezza dei lavoratori e di tutela del risparmio, di regolazione della concorrenza e del mercato.
Illustra poi alcune proposte di modifica dell'emendamento 4.0.2, tendenti a escludere la deroga al divieto di atti autorizzatori della pubblica amministrazione, quando non ricorrano congiuntamente le ipotesi di giustificata necessità e di assenza di valide alternative. Con riguardo alla medesima disposizione, sottolinea l'opportunità di precisare che la delega riguarda le norme di principio e i livelli essenziali di semplificazione, quando si tratta di materie comprese fra le competenze legislative concorrenti, al fine di evitare possibili contenziosi costituzionali.
Infine, sottolinea la validità dei subemendamenti 4.0.3/1, tendente a esplicitare il ruolo del Ministro per la funzione pubblica, e 4.0.3/2, che precisa il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali, e anche sindacali, maggiormente rappresentative nel perseguimento della semplificazione amministrativa. Inoltre, a suo avviso, non è congruo il termine "concertazione", utilizzato al comma 3 dell'emendamento 4.0.3.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, valuta positivamente la proposta contenuta nel subemendamento 4.18/3, illustrata dal senatore Bassanini.
Per quanto concerne la proposta di cui al subemendamento 4.0.2/3, sottolinea che l'emendamento 4.18 da lui presentato, alla lettera a), n. 2, già prevede la generale abrogazione delle disposizioni relative a procedimenti autorizzatori stabilendo, inoltre, che ogni eventuale deroga sia determinata espressamente con norma successiva all'esercizio della delega ovvero da una normativa regionale.

Il senatore MAGNALBO' (AN) illustra il subemendamento 4.0.1/2, tendente a escludere l'applicazione delle norme di liberalizzazione e semplificazione in materia di tabacchi lavorati, gioco del lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse, nonché di vendita di valori bollati.

Il senatore BASSANINI (DS-U) si rammarica di non poter illustrare i subemendamenti all'emendamento 5.9 alla presenza del Ministro. Essi, sostanzialmente, tendono a stralciare quelle disposizioni, in considerazione del fatto che appaiono estranee alla materia della semplificazione. Sebbene egli giudichi legittimo il coordinamento dell'attività amministrativa ai fini del controllo dell'attuazione del programma di Governo, ritiene che non si dovrebbe eludere il ruolo dei responsabili politici delle singole amministrazioni, i Ministri, poiché altrimenti si determinerebbero difficoltà nel funzionamento del sistema, com'è stato dimostrato dall'esperienza che ha visto protagonista il Ministro Tremonti, in occasione dell'emanazione del decreto-legge cosiddetto "tagliaspese".

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra l'emendamento 6.0.1, recante delega per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato, con particolare riguardo al procedimento disciplinare, e degli archivi notarili, disciplinati da una legge del 1913. Osserva che la disposizione va considerata congiuntamente con l'emendamento 11.0.1, che reca norme in materia di atti notarili, con effetto immediato ai fini della semplificazione e del superamento di procedure divenute obsolete o di significato non chiaro.
Sottolinea che le norme contenute negli emendamenti 6.0.1 e 11.0.1 formano oggetto di un apposito disegno di legge all'esame della Commissione giustizia del Senato (Atto Senato 1596), sul quale si è già formato un ampio consenso. Tuttavia, ha ritenuto opportuno presentare quelle proposte emendative, nel presupposto che il disegno di legge di semplificazione è una occasione per accelerare l'entrata in vigore di norme particolarmente urgenti. Nel rispetto delle competenze della Commissione giustizia, ha comunque richiesto un parere su quelle disposizioni.

Il senatore BOSCETTO (FI) illustra l'emendamento 9.11, rammentando la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo, in modo da rendere più incisiva l'azione di raccordo svolta dal Ministro per l'attuazione del programma verso gli altri colleghi di Governo e garantire così la coerenza fra la programmazione politico-istituzionale, quella economico-finanziaria e quella amministrativo-gestionale.
Dà conto quindi dell'emendamento 11.0.2, tendente a escludere l'obbligo di denuncia di inizio attività per l'installazione dei depositi di gas da petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, in considerazione dei costi e degli impegni che ricadono sull'azienda in base alla disciplina vigente.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra l'emendamento 11.0.3 tendente a esonerare i soggetti passivi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione ICI, quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche.
Si riserva poi di illustrare l'emendamento 15.0.1 (norma generale di abrogazione) in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 4.
4.18/1

Bassanini

        All’emendamento 4.18, al comma 1, sopprimere le parole: «a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, e».

 

4.18/4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, dopo le parole: «a esclusione di quelli», inserire le seguenti: «relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro, nonché di quelli».

 

4.18/5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «liberalizzazione» con la seguente: «semplificazione».

 

4.18/6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «ipotesi» sopprimere le parole: «tassative» e dalle parole: «in deroga al principio» fino alla fine del periodo.

 

4.18/7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

 

4.18/8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

 

4.18/9

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «autoregolazione o di deregolazione» con la seguente: «semplificazione» e le parole: «e l’accrescimento di» con le seguenti: «la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema in generale, la tutela e sicurezza del lavoro, nonché la».

 

4.18/10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

 

4.18/11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

 

4.18/3

Bassanini

        All’emendamento 4.18 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 provvedono, altresì:
            
a) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione esclusiva dello Stato, alla semplificazione e al riassetto della disciplina del rilascio dell’atto autorizzatorio, secondo i criteri direttivi indicati nel presente articolo;

            b) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione concorrente, alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina del rilascio degli atti autorizzatori e individuazione dei livelli minimi essenziali di semplificazione, secondo i criteri di cui all’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo quelli indicati nella presente legge e secondo i principi generali della disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
            1-
ter. Le Regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa».

        Conseguentemente sopprimere il comma 3.

 

4.18/12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e di riassetto della regolazione» e: «, regionale e locale».

 

4.18/13

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.18 sopprimere il comma 3.

 

4.18/2

Bassanini

        All’emendamento 4.18, inserire dopo il comma 3, i seguenti:

        «3-bis. Il Comitato per la semplificazione coordina, nell’ambito del Governo, l’attuazione della delega di cui al presente articolo, sulla base degli schemi di individuazione e di riassetto predisposti dalle singole amministrazioni competenti e fornisce, ove necessario, supporto tecnico alle amministrazioni di settore.

        3-ter. Una volta predisposto lo schema o gli schemi di decreto legislativo, si prosegue applicando il procedimento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

 

4.18

Pastore, relatore

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa statale, di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            
a) liberalizzazione dell’attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell’attività, da attuarsi mediante:
                1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell’impatto regolatorio di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l’attività d’impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati da parte di amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali in deroga al principio generale di cui all’articolo 20, comma 1, della presente legge, e determinazione dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure stesse, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall’impresa, sulla base del presupposto che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

                2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria e previsione che ogni eventuale deroga sia stabilita da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale;

            b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), numero 1), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
                1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

                2) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;
                3) determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiarazioni sostitutive, loro verifica e relativo regime sanzionatorio;
                4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
                5) individuazione di forme particolari di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
                6) applicazione del principio generale secondo cui l’impresa deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perseguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica degli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell’unica amministrazione con cui l’impresa interagisce;
                7) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli strumenti previsti dall’articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione preventiva che di monitoraggio successivo all’esercizio della delega legislativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplificazione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell’attività di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle imprese un quadro completo della regolazione statale e regionale per ciascuna attività;
                8) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

            c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
        2. Il Governo e le regioni, previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:
            
a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività di impresa;

            b) favorire l’armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività d’impresa;
            
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;
            
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
            
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l’aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all’articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.

        3. Nelle materie a legislazione concorrente gli accordi o le intese Stato-Regioni di cui al comma 2, possono prevedere i medesimi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa.

        4. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1».

 

4.19/3

Bassanini

        All’emendamento 4.19, al comma 1, premettere le parole: «Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4-bis».

 

4.19/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.19 sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente al comma 1-bis, sopprimere le parole: «In attuazione del principio di cui al comma precedente,».

 

4.19/4

Bassanini

        All’emendamento 4.19, al comma 1-bis, dopo le parole: «della salute» inserire le seguenti: «della incolumità».

 

4.19/5

Bassanini

        All’emendamento 4.19, al comma 1-bis, dopo le parole: «di urbanistica» inserire le seguenti: «di tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori».

 

4.19/6

Bassanini

        All’emendamento 4.19, al comma 1-bis, dopo le parole: «di urbanistica» inserire le seguenti: «di tutela del risparmio, di regolazione della concorrenza e del mercato».

 

4.19/2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.19 sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.

 

4.19

Malan

        Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. L’attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni.

        1-bis. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbanistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso, comunque denominati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente corredata, tramite autocertificazione, delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.
        A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti.
        1-
ter. La presentazione della denuncia d’inizio d’attività, corredata come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente, fermi restando l’esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo e di autotutela delle autorità amministrative, l’immediato esercizio dell’attività oggetto della medesima denuncia d’inizio attività.
        1-
quater. L’esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali.
        1-
quinquies. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la necessità dell’emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali».

 

4.2/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.2 sopprimere le parole da: «eventualmente» fino alla fine.

 

4.2

Pastore, relatore

        Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure stesse, a fini di tutela della concorrenza, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall’impresa».

 

4.9/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.9, sostituire la parola: «generalizzato» con le seguenti: «, nei casi tassativi indicati dalla legge», nonché sostituire le parole: «dell’attività di impresa» con le seguenti: «di alcune attività di impresa, che non abbiano profili di criticità ambientale».

 

4.9

Stiffon, Maffioli, Malan

4.12

Magnalbò, Bongiorno

4.40

Bastianoni, Battisti, Petrini

        Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «d) ricorso generalizzato all’autocertificazione e al principio del silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori previsti per l’esercizio dell’attività di impresa».

 

4.0.1/3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.0.1 sopprimere i commi 1, 4 e 5.

        Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «In attuazione del principio di cui al comma precedente,»

 

4.0.1/2

Magnalbò, Bongiorno

        All’emendamento 4.0.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di perseguire le finalità di tutela della salute e della sicurezza pubblica di cui al precedente comma, le norme in materia di liberalizzazione e semplificazione di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti di rilascio di concessioni e autorizzazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – in materia di tabacchi lavorati, gioco del lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse e di autorizzazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate per la vendita dei valori bollati».

 

4.0.1/6

Battisti

        All’emendamento 4.0.1 sopprimere i commi 4 e 5.

 

4.0.1/4

Battisti

        All’emendamento 4.0.1 sopprimere il comma 4.

 

4.0.1/7

Battisti

        All’emendamento 4.0.1 al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «ferme restando le autorizzazioni, licenze, concessioni e gli atti di autorizzazione comunque denominati previsti a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica e del lavoro, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, del territorio, ivi comprese quelle previste in materia di urbanistica».

 

4.0.1/5

Battisti

        All’emendamento 4.0.1 sopprimere il comma 5.

 

4.0.1

Pastore, relatore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Liberalizzazione delle attività di impresa e principio generale
di autocertificazione)


        1. L’attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni.

        2. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbanistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso, comunque denominati, per i quali non sia previsto alcun contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi nell’esperimento di esami a ciò specificamente destinati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente corredata, tramite autocertificazione, dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti.
        3. La presentazione della denuncia d’inizio d’attività, corredata come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente, fermi restando l’esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo e di autotutela delle autorità amministrative, l’immediato esercizio dell’attività oggetto della medesima denuncia d’inizio attività.
        4. L’esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali.
        5. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la necessità dell’emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali. Essa costituisce inoltre principio fondamentale delle leggi previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e si applica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibile con i relativi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

 

4.0.2/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.0.2 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5, secondo periodo, e 6.

 

4.0.2/2

Bassanini

        All’emendamento 4.0.2, al comma 2, sopprimere la lettera c).

 

4.0.2/3

Bassanini

        All’emendamento 4.0.2, al comma 2, lettera c), dopo la parola: «che» inserire le parole: «, ove non ricorrano i presupposti indicati dalle precedenti lettere a) e b)», e sopprimere la parola: «comunque».

 

4.0.2

Malan

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Riassetto normativo degli adempimenti aministrativi delle imprese)


        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui all’articolo 4, comma 1, siano necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali.

        2. Ogni deroga al principio generale di cui all’articolo 4, comma 1, da individuare nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

            a) che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione, ovvero che essa sia imposta dalla normativa comunitaria;

            b) che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;
            
c) che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.

        3. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, le modalità di determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiarazioni sostitutive delle imprese, la loro verifica e il relativo regime sanzionatorio. Per le materie di legislazione esclusiva dello Stato, tale disciplina è demandata, ove possibile, a regolamenti di delegificazione e di semplificazione. Per le materie di legislazione concorrente, tale disciplina e i suoi contenuti sono semplificati e indicati, ove possibile, tra i princìpi fondamentali della materia.

        4. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, provvedono, contestualmente, alla ricognizione della disciplina statale, legislativa e regolamentare, vigente in ciascun settore di attività di impresa. I decreti di riassetto possono raggruppare in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni anche le disposizioni regolamentari relative al medesimo settore omogeneo. La normativa previgente non contenuta o richiamata nei medesimi decreti legislativi è automaticamente abrogata al momento della loro entrata in vigore.
        5. Nelle materie a legislazione concorrente, gli accordi o le intese Stato-Regioni di cui all’articolo 4, comma 2, possono prevedere i medesimi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa esclusiva.
        6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre ai princìpi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai seguenti princìpi:

            a) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

            b) individuazione di forme particolari di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
            
c) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;
            
d) applicazione del principio generale secondo cui l’impresa deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perseguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica degli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell’unica amministrazione con cui l’impresa interagisce;
            
e) delegificazione, ove possibile e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività di impresa, secondo i criteri dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, determinando in ogni caso livelli minimi di semplificazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale e garantendo il loro rispetto, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2;
            
f) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli strumenti previsti dall’articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione preventiva che di monitoraggio successivo all’esercizio della delega legislativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplificazione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell’attività di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle imprese un quadro completo della regolazione statale e regionale per ciascuna attività;
            
g) previsione della possibilità di emanare decreti legislativi correttivi entro un anno successivo all’esercizio della delega, sulla base di un’attività di monitoraggio e delle indicazioni fornite dagli operatori ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera h)».

 

4.0.3/1

Bassanini

        All’emendamento 4.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «da un Ministro da lui delegato» con le seguenti: «dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato».

 

4.0.3/2

Bassanini

        All’emendamento 4.0.3, al comma 3, sostituire le parole: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali» con le seguenti: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».

 

4.0.3/3

Bassanini

        All’emendamento 4.0.3, al comma 3, sostituire le parole: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali» con le seguenti: «tenuto conto delle proposte delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».

 

4.0.3

Malan

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Comitato consultivo per la semplificazione
e per la qualità della regolazione)


        1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un “Comitato consultivo per la semplificazione e per la qualità della regolazione“ (di questo denominato “Comitato“), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato e dotato di un adeguato supporto tecnico.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio sono individuati componenti del Comitato di cui al comma 1. Con lo stesso decreto può essere prevista la creazione di un’adeguata struttura di supporto tecnico all’attività del Comitato a composizione multidisciplinare. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle organizzazioni imprenditoriali.
        3. Il Comitato, in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali, definisce un programma pluriennale di attività, da aggiornare annaulmente sulla base dei risultati raggiunti, con gli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione.
        4. Il Comitato per la semplificazione svolge, altresì, le seguenti funzioni:

            a) esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove necessario, di supporto operativo delle altre amministrazioni dello Stato per la predisposizione dei singoli atti di semplificazione e riassetto;

            b) assicura, in collaborazione con le amministrazioni di settore, la conclusione della fase di sperimentazione e la definitiva messa a regime dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) di cui all’art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
            
c) stabilisce forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, momenti di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
            
d) può chiedere un approfondimento dell’esame delle iniziative normative del Governo nel caso le proposte non appaiano necessarie o giustificate nel rapporto tra costi e benefici;
            
e) collabora, anche fornendo il proprio supporto operativo, con il Ministro delle attività produttive e con le Regioni per assicurare la effettiva realizzazione del registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all’articolo 16 della legge n. 229 del 2003 e ne coordina i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto di cui agli articoli successivi;
            
f) effettua, con le opportune modalità di verifica di impatto e di consultazione, il monitoraggio successivo dell’efficacia delle semplificazioni introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi».

 

4.0.5/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 4.0.5, al comma 1 sostituire le parole da: «Il Governo» fino a: «individuare» con le seguenti: «Nell’ambito del procedimento di semplificazione degli adempimenti amministrativi di talune imprese di cui all’articolo precedente, possono essere previste, nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione di riferimento,», nonché le parole: «a carico» con le seguenti: «a favore».

        Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.

 

4.0.5

Fasolino

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Semplificazioni amministrative per imprese eco-certificate)


        Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a individuare misure di agevolazione e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni 14001 o registrate secondo il Regolamento comunitario 761/2001 (emas).

        Il decreto legislativo di cui al comma 1 sarà uniformato ai seguenti princìpi direttivi:
        Nel campo delle acque:

            –  accorpare in unico iter autorizzativo le domande per l’esecuzione di trivellazione e scavi e quella per l’emungimento dai pozzi;

            –  prevedere che le periodicità dei controlli ambientali sia concordata con l’ente di controllo nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);
            –  introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizzazioni per gli scarichi;
            –  ridurre gli importi relativi ai canoni di fognatura-depurazione delle acque reflue e al canone annuo regionale per l’uso dell’acqua pubblica.

        Nel campo dei rifiuti:
            –  ridurre le garanzie finanziarie per i soggetti attivi nel settore del trattamento dei rifiuti;

            –  prevedere una procedura di semplice comunicazione contenente le informazioni necessarie alla Regione-Commissariato di Governo per il deposito dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), per quantitativi anche superiori a quelli indicati per il deposito temporaneo, secondo criteri tecnici di fattibilità e solo nel caso sia previsto, da parte del detentore dei rifiuti, uno specifico programma di sicurezza e controllo, come da procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);
            –  ridurre le tariffe per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
            –  prevedere che la periodicità dei controlli ambientali sia concordata con l’ente di controllo nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA);
            –  introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizzazioni per l’esercizio degli impianti o per la reiscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

        Nel campo dell’inquinamento atmosferico, esentare le aziende dagli accertamenti relativi alla regolarità dei controlli sui nuovi impianti e sui dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, riconoscendo a tali imprese la possibilità di effettuare gli autocontrolli alle emissioni conformemente al proprio Sistema di Gestione Ambientale.

        Nel campo dell’inquinamento acustico, prevedere l’esclusione dall’obbligo di presentare il Piano di risanamento acustico dell’impresa.
        Nel campo della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, consentire al gestore la possibilità di allegare alla notifica e ai rapporti di sicurezza la certificazione Iso 14001 o quanto predisposto in base al regolamento Emas.
        Nel campo della Valutazione dell’Impatto Ambientale, escludere dalla procedura di VIA i progetti di modifica degli impianti di competenza regionale».

 


Art. 7.
7.0.1/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 7.0.1 sopprimere le parole: «le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e».

 

7.0.1

Fasolino

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 7-bis.

(Rifiuti e imballaggi)


        All’articolo 11, comma 3 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “e di smaltimento dei rifiuti“ eliminare le parole: “nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d),e g);“».

 


Art. 11.
11.0.2/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 11.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «è considerata» fino a: «articolo 6» con le seguenti: «sono considerati interventi subordinati a permesso di costruire, previa positiva valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 10».

 

11.0.2

Boscetto

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Semplificazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica per l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3)


        1. Ai fini urbanistici ed edilizi, l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3 è considerata attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni».

 


Art. 15.
15.0.1/2

Battisti

        All’emendamento 15.0.1, sostituire i commi da 1 a 3, con i seguenti:

        «1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante l’elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con l’esclusione dei codici, dei testi unici, degli atti di recepimento del diritto comunitario, nonché delle norme che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale.

        2. L’elenco contenuto nel decreto legislativo di cui al comma 1 è composto da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1º gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

            a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione “codice“;

            b) ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione “testo unico“;
        
c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1º gennaio 1970.

        3. L’elenco di cui al comma 1 è suddiviso per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell’articolo 117 della Costituzione»

 

15.0.1/1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        All’emendamento 15.0.1, al comma 1 sostituire le parole da: «anteriormente» fino alla fine con le seguenti: «successivamente al 15 giugno 2001 sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2006».

        Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

 

15.0.1/3

Bassanini

        All’emendamento 15.0.1, al comma 4, dopo le parole: «Al Presidente del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «ovvero a un Ministro da lui espressamente delegato».

 

15.0.1/4

Bassanini

        All’emendamento 15.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato provvederà altresì alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedimenti legislativi, dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o interessi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello Stato. Sulla base dell’esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente informate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, proporrà al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ulteriore elenco di provvedimenti legislativi ai quali si applicherà il disposto del precedente comma 2».

 

15.0.1/5

Bassanini

        All’emendamento 15.0.1, al comma 6, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «, entro gli stessi limiti».

 

15.0.1/6

Bassanini

        All’emendamento 15.0.1, al comma 7, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

 

15.0.1

Pastore, relatore

        Dopo l’articolo aggiungere il seguente:


Art. 15-bis.

(Norma generale di abrogazione)


        1. Le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970 sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2010, ad eccezione di quelle indicate nel comma 2.

        2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:

            a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione «codice» ovvero «testo unico»;

            b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti aventi forza di legge esclusi dall’abrogazione disposta dal primo comma;
            
c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131;
            
d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza regionale;
            
e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie;
            
f), che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale.

        3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.

        4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
        5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il termine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell’articolo 117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere
b) ed e), apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni.
        6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l’aggiornamento e l’integrazione di codici e testi unici esistenti.
        7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta gorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
        8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e criteri di cui all’articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8, in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati, nuovi regolamenti ai sensi dell’articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.