Bassanini
All’emendamento 4.18, al comma 1, sopprimere le parole: «a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, e».
4.18/4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
All’emendamento 4.18, al comma 1, dopo le parole: «a esclusione di quelli», inserire le seguenti: «relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro, nonché di quelli».
4.18/5
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «liberalizzazione» con la seguente: «semplificazione».
4.18/6
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «ipotesi» sopprimere le parole: «tassative» e dalle parole: «in deroga al principio» fino alla fine del periodo.
4.18/7
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
4.18/8
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
4.18/9
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «autoregolazione o di deregolazione» con la seguente: «semplificazione» e le parole: «e l’accrescimento di» con le seguenti: «la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema in generale, la tutela e sicurezza del lavoro, nonché la».
4.18/10
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
4.18/11
All’emendamento 4.18, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).
4.18/3
All’emendamento 4.18 dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 provvedono, altresì: a) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione esclusiva dello Stato, alla semplificazione e al riassetto della disciplina del rilascio dell’atto autorizzatorio, secondo i criteri direttivi indicati nel presente articolo;
b) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione concorrente, alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina del rilascio degli atti autorizzatori e individuazione dei livelli minimi essenziali di semplificazione, secondo i criteri di cui all’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo quelli indicati nella presente legge e secondo i principi generali della disciplina del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 1-ter. Le Regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa».
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
4.18/12
All’emendamento 4.18, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e di riassetto della regolazione» e: «, regionale e locale».
4.18/13
All’emendamento 4.18 sopprimere il comma 3.
4.18/2
All’emendamento 4.18, inserire dopo il comma 3, i seguenti:
«3-bis. Il Comitato per la semplificazione coordina, nell’ambito del Governo, l’attuazione della delega di cui al presente articolo, sulla base degli schemi di individuazione e di riassetto predisposti dalle singole amministrazioni competenti e fornisce, ove necessario, supporto tecnico alle amministrazioni di settore.
3-ter. Una volta predisposto lo schema o gli schemi di decreto legislativo, si prosegue applicando il procedimento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131».
4.18
Pastore, relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa statale, di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) liberalizzazione dell’attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell’attività, da attuarsi mediante: 1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell’impatto regolatorio di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l’attività d’impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati da parte di amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali in deroga al principio generale di cui all’articolo 20, comma 1, della presente legge, e determinazione dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure stesse, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall’impresa, sulla base del presupposto che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;
2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria e previsione che ogni eventuale deroga sia stabilita da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale;
b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), numero 1), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate: 1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale; 3) determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiarazioni sostitutive, loro verifica e relativo regime sanzionatorio; 4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi; 5) individuazione di forme particolari di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; 6) applicazione del principio generale secondo cui l’impresa deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perseguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica degli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell’unica amministrazione con cui l’impresa interagisce; 7) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli strumenti previsti dall’articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione preventiva che di monitoraggio successivo all’esercizio della delega legislativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplificazione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell’attività di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle imprese un quadro completo della regolazione statale e regionale per ciascuna attività; 8) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. 2. Il Governo e le regioni, previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di: a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività di impresa;
b) favorire l’armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività d’impresa; c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali; d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l’aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all’articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.
3. Nelle materie a legislazione concorrente gli accordi o le intese Stato-Regioni di cui al comma 2, possono prevedere i medesimi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa.
4. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1».
4.19/3
All’emendamento 4.19, al comma 1, premettere le parole: «Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4-bis».
4.19/1
All’emendamento 4.19 sopprimere il comma 1.
Conseguentemente al comma 1-bis, sopprimere le parole: «In attuazione del principio di cui al comma precedente,».
4.19/4
All’emendamento 4.19, al comma 1-bis, dopo le parole: «della salute» inserire le seguenti: «della incolumità».
4.19/5
All’emendamento 4.19, al comma 1-bis, dopo le parole: «di urbanistica» inserire le seguenti: «di tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori».
4.19/6
All’emendamento 4.19, al comma 1-bis, dopo le parole: «di urbanistica» inserire le seguenti: «di tutela del risparmio, di regolazione della concorrenza e del mercato».
4.19/2
All’emendamento 4.19 sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.
4.19
Malan
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. L’attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pubbliche amministrazioni.
1-bis. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbanistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso, comunque denominati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente corredata, tramite autocertificazione, delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti. 1-ter. La presentazione della denuncia d’inizio d’attività, corredata come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente, fermi restando l’esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo e di autotutela delle autorità amministrative, l’immediato esercizio dell’attività oggetto della medesima denuncia d’inizio attività. 1-quater. L’esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali. 1-quinquies. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la necessità dell’emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali».
4.2/1
All’emendamento 4.2 sopprimere le parole da: «eventualmente» fino alla fine.
4.2
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure stesse, a fini di tutela della concorrenza, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall’impresa».
4.9/1
All’emendamento 4.9, sostituire la parola: «generalizzato» con le seguenti: «, nei casi tassativi indicati dalla legge», nonché sostituire le parole: «dell’attività di impresa» con le seguenti: «di alcune attività di impresa, che non abbiano profili di criticità ambientale».
4.9
Stiffon, Maffioli, Malan
4.12
Magnalbò, Bongiorno
4.40
Bastianoni, Battisti, Petrini
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) ricorso generalizzato all’autocertificazione e al principio del silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori previsti per l’esercizio dell’attività di impresa».
4.0.1/3
All’emendamento 4.0.1 sopprimere i commi 1, 4 e 5.
Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «In attuazione del principio di cui al comma precedente,»
4.0.1/2
All’emendamento 4.0.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di perseguire le finalità di tutela della salute e della sicurezza pubblica di cui al precedente comma, le norme in materia di liberalizzazione e semplificazione di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti di rilascio di concessioni e autorizzazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – in materia di tabacchi lavorati, gioco del lotto, lotterie, concorsi pronostici e scommesse e di autorizzazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate per la vendita dei valori bollati».
4.0.1/6
Battisti
All’emendamento 4.0.1 sopprimere i commi 4 e 5.
4.0.1/4
All’emendamento 4.0.1 sopprimere il comma 4.
4.0.1/7
All’emendamento 4.0.1 al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «ferme restando le autorizzazioni, licenze, concessioni e gli atti di autorizzazione comunque denominati previsti a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica e del lavoro, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, del territorio, ivi comprese quelle previste in materia di urbanistica».
4.0.1/5
All’emendamento 4.0.1 sopprimere il comma 5.
4.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
(Liberalizzazione delle attività di impresa e principio generale di autocertificazione)
2. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’amministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbanistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso, comunque denominati, per i quali non sia previsto alcun contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi nell’esperimento di esami a ciò specificamente destinati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente corredata, tramite autocertificazione, dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti. 3. La presentazione della denuncia d’inizio d’attività, corredata come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente, fermi restando l’esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo e di autotutela delle autorità amministrative, l’immediato esercizio dell’attività oggetto della medesima denuncia d’inizio attività. 4. L’esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali. 5. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la necessità dell’emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali. Essa costituisce inoltre principio fondamentale delle leggi previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e si applica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibile con i relativi statuti speciali e le relative norme di attuazione».
4.0.2/1
All’emendamento 4.0.2 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5, secondo periodo, e 6.
4.0.2/2
All’emendamento 4.0.2, al comma 2, sopprimere la lettera c).
4.0.2/3
All’emendamento 4.0.2, al comma 2, lettera c), dopo la parola: «che» inserire le parole: «, ove non ricorrano i presupposti indicati dalle precedenti lettere a) e b)», e sopprimere la parola: «comunque».
4.0.2
(Riassetto normativo degli adempimenti aministrativi delle imprese)
2. Ogni deroga al principio generale di cui all’articolo 4, comma 1, da individuare nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:
a) che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione, ovvero che essa sia imposta dalla normativa comunitaria;
b) che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale; c) che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.
3. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, le modalità di determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiarazioni sostitutive delle imprese, la loro verifica e il relativo regime sanzionatorio. Per le materie di legislazione esclusiva dello Stato, tale disciplina è demandata, ove possibile, a regolamenti di delegificazione e di semplificazione. Per le materie di legislazione concorrente, tale disciplina e i suoi contenuti sono semplificati e indicati, ove possibile, tra i princìpi fondamentali della materia.
4. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, provvedono, contestualmente, alla ricognizione della disciplina statale, legislativa e regolamentare, vigente in ciascun settore di attività di impresa. I decreti di riassetto possono raggruppare in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni anche le disposizioni regolamentari relative al medesimo settore omogeneo. La normativa previgente non contenuta o richiamata nei medesimi decreti legislativi è automaticamente abrogata al momento della loro entrata in vigore. 5. Nelle materie a legislazione concorrente, gli accordi o le intese Stato-Regioni di cui all’articolo 4, comma 2, possono prevedere i medesimi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro competenza normativa esclusiva. 6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre ai princìpi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai seguenti princìpi:
a) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) individuazione di forme particolari di semplificazione degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane; c) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale; d) applicazione del principio generale secondo cui l’impresa deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perseguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica degli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell’unica amministrazione con cui l’impresa interagisce; e) delegificazione, ove possibile e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività di impresa, secondo i criteri dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, determinando in ogni caso livelli minimi di semplificazione delle procedure amministrative validi su tutto il territorio nazionale e garantendo il loro rispetto, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2; f) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli strumenti previsti dall’articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione preventiva che di monitoraggio successivo all’esercizio della delega legislativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplificazione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell’attività di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle imprese un quadro completo della regolazione statale e regionale per ciascuna attività; g) previsione della possibilità di emanare decreti legislativi correttivi entro un anno successivo all’esercizio della delega, sulla base di un’attività di monitoraggio e delle indicazioni fornite dagli operatori ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera h)».
4.0.3/1
All’emendamento 4.0.3, al comma 1, sostituire le parole: «da un Ministro da lui delegato» con le seguenti: «dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato».
4.0.3/2
All’emendamento 4.0.3, al comma 3, sostituire le parole: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali» con le seguenti: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».
4.0.3/3
All’emendamento 4.0.3, al comma 3, sostituire le parole: «in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali» con le seguenti: «tenuto conto delle proposte delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative».
4.0.3
(Comitato consultivo per la semplificazione e per la qualità della regolazione)
2. Con decreto del Presidente del Consiglio sono individuati componenti del Comitato di cui al comma 1. Con lo stesso decreto può essere prevista la creazione di un’adeguata struttura di supporto tecnico all’attività del Comitato a composizione multidisciplinare. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle organizzazioni imprenditoriali. 3. Il Comitato, in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali, definisce un programma pluriennale di attività, da aggiornare annaulmente sulla base dei risultati raggiunti, con gli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione. 4. Il Comitato per la semplificazione svolge, altresì, le seguenti funzioni:
a) esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove necessario, di supporto operativo delle altre amministrazioni dello Stato per la predisposizione dei singoli atti di semplificazione e riassetto;
b) assicura, in collaborazione con le amministrazioni di settore, la conclusione della fase di sperimentazione e la definitiva messa a regime dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) di cui all’art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50; c) stabilisce forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, momenti di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229; d) può chiedere un approfondimento dell’esame delle iniziative normative del Governo nel caso le proposte non appaiano necessarie o giustificate nel rapporto tra costi e benefici; e) collabora, anche fornendo il proprio supporto operativo, con il Ministro delle attività produttive e con le Regioni per assicurare la effettiva realizzazione del registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all’articolo 16 della legge n. 229 del 2003 e ne coordina i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto di cui agli articoli successivi; f) effettua, con le opportune modalità di verifica di impatto e di consultazione, il monitoraggio successivo dell’efficacia delle semplificazioni introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi».
4.0.5/1
All’emendamento 4.0.5, al comma 1 sostituire le parole da: «Il Governo» fino a: «individuare» con le seguenti: «Nell’ambito del procedimento di semplificazione degli adempimenti amministrativi di talune imprese di cui all’articolo precedente, possono essere previste, nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione di riferimento,», nonché le parole: «a carico» con le seguenti: «a favore».
Conseguentemente, sopprimere il secondo comma.
4.0.5
Fasolino
(Semplificazioni amministrative per imprese eco-certificate)
Il decreto legislativo di cui al comma 1 sarà uniformato ai seguenti princìpi direttivi: Nel campo delle acque:
– accorpare in unico iter autorizzativo le domande per l’esecuzione di trivellazione e scavi e quella per l’emungimento dai pozzi;
– prevedere che le periodicità dei controlli ambientali sia concordata con l’ente di controllo nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA); – introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizzazioni per gli scarichi; – ridurre gli importi relativi ai canoni di fognatura-depurazione delle acque reflue e al canone annuo regionale per l’uso dell’acqua pubblica.
Nel campo dei rifiuti: – ridurre le garanzie finanziarie per i soggetti attivi nel settore del trattamento dei rifiuti;
– prevedere una procedura di semplice comunicazione contenente le informazioni necessarie alla Regione-Commissariato di Governo per il deposito dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), per quantitativi anche superiori a quelli indicati per il deposito temporaneo, secondo criteri tecnici di fattibilità e solo nel caso sia previsto, da parte del detentore dei rifiuti, uno specifico programma di sicurezza e controllo, come da procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA); – ridurre le tariffe per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; – prevedere che la periodicità dei controlli ambientali sia concordata con l’ente di controllo nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA); – introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizzazioni per l’esercizio degli impianti o per la reiscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Nel campo dell’inquinamento atmosferico, esentare le aziende dagli accertamenti relativi alla regolarità dei controlli sui nuovi impianti e sui dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, riconoscendo a tali imprese la possibilità di effettuare gli autocontrolli alle emissioni conformemente al proprio Sistema di Gestione Ambientale.
Nel campo dell’inquinamento acustico, prevedere l’esclusione dall’obbligo di presentare il Piano di risanamento acustico dell’impresa. Nel campo della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, consentire al gestore la possibilità di allegare alla notifica e ai rapporti di sicurezza la certificazione Iso 14001 o quanto predisposto in base al regolamento Emas. Nel campo della Valutazione dell’Impatto Ambientale, escludere dalla procedura di VIA i progetti di modifica degli impianti di competenza regionale».
All’emendamento 7.0.1 sopprimere le parole: «le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e».
7.0.1
(Rifiuti e imballaggi)
All’emendamento 11.0.2, al comma 1, sostituire le parole da: «è considerata» fino a: «articolo 6» con le seguenti: «sono considerati interventi subordinati a permesso di costruire, previa positiva valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 10».
11.0.2
Boscetto
(Semplificazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica per l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3)
All’emendamento 15.0.1, sostituire i commi da 1 a 3, con i seguenti:
«1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante l’elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con l’esclusione dei codici, dei testi unici, degli atti di recepimento del diritto comunitario, nonché delle norme che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale.
2. L’elenco contenuto nel decreto legislativo di cui al comma 1 è composto da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1º gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:
a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione “codice“;
b) ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione “testo unico“; c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1º gennaio 1970.
3. L’elenco di cui al comma 1 è suddiviso per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell’articolo 117 della Costituzione»
15.0.1/1
All’emendamento 15.0.1, al comma 1 sostituire le parole da: «anteriormente» fino alla fine con le seguenti: «successivamente al 15 giugno 2001 sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2006».
Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
15.0.1/3
All’emendamento 15.0.1, al comma 4, dopo le parole: «Al Presidente del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «ovvero a un Ministro da lui espressamente delegato».
15.0.1/4
All’emendamento 15.0.1, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato provvederà altresì alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedimenti legislativi, dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o interessi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello Stato. Sulla base dell’esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente informate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, proporrà al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ulteriore elenco di provvedimenti legislativi ai quali si applicherà il disposto del precedente comma 2».
15.0.1/5
All’emendamento 15.0.1, al comma 6, dopo la parola: «modalità» inserire le seguenti: «, entro gli stessi limiti».
15.0.1/6
All’emendamento 15.0.1, al comma 7, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».
15.0.1
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
(Norma generale di abrogazione)
2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:
a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione «codice» ovvero «testo unico»;
b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti aventi forza di legge esclusi dall’abrogazione disposta dal primo comma; c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131; d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza regionale; e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie; f), che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale.
3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.
4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il termine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell’articolo 117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere b) ed e), apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni. 6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l’aggiornamento e l’integrazione di codici e testi unici esistenti. 7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta gorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare. 8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e criteri di cui all’articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8, in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati, nuovi regolamenti ai sensi dell’articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.