AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2005
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,15.


(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 che, pur intervenendo in una materia, quella del trasporto pubblico locale, che la Corte costituzionale ha espressamente ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni (con la sentenza n. 222 del 2005), propongono disposizioni riconducibili per la finalità perseguita di liberalizzazione del mercato, alla materia di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza"; parere contrario sull'emendamento 1.0.4 con il quale si prefigura un vincolo di destinazione per risorse finanziarie in una materia - quella del trasporto pubblico locale - di competenza residuale delle regioni, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul punto; parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3468) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull' immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra - atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3471) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo sul quale propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(427) BERGAMO. - Modifica dell' articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale
(965) CREMA. - Modifica dell' articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali
(1170) PASINATO. - Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime
(1779) CURTO. - Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali
(2280) CICOLANI. - Riordino della legislazione in materia portuale
(2559) MENARDI ed altri. - Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale
(2757) GRILLO ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale
(2761) VERALDI ed altri. - Nuove norme per l' ammodernamento del settore portuale
(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. - Riforma della normativa in materia portuale
(Parere alla 8a Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il relatore presidente FALCIER (FI), dopo aver richiamato l'illustrazione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto per i disegni di legge in titolo svolta nella precedente seduta e dopo aver approfondito i profili problematici che detto testo presenta, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:
- che sia riformulato l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 84 come novellata: l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, infatti, demanda alla legislazione concorrente di Stato e regioni la materia "porti e aeroporti civili", nell'ambito della quale, quindi, alle regioni spetta la potestà legislativa di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalle leggi dello Stato. Dalla formulazione della lettera b) citata sembrerebbe invece dedursi una limitazione della potestà legislativa regionale ai soli porti di competenza regionale e solo negli ambiti materiali (infrastrutture e pianificazione portuale, amministrazione delle aree demaniali marittime e regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, esclusi i servizi tecnico-nautici) specificamente indicati. Tale norma non sembra coerente con il riparto di funzioni delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, mentre superfluo appare il riferimento alla potestà regolamentare, che il comma sesto dell'articolo 117 della Costituzione direttamente attribuisce alle regioni per le materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
- che sia soppresso, all'articolo 5, comma 5, della legge n. 84, come novellato, il meccanismo di silenzio-assenso per l'approvazione del piano regolatore del porto da parte della regione; la mancata approvazione in termini preventivamente fissati potrebbe infatti trovare adeguata soluzione ricorrendo agli usuali poteri sostitutivi disciplinati dalla legislazione vigente (e segnatamente dalla legge n. 131 del 2003).

Propone, altresì, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:
- all'articolo 1, comma 1, il riferimento ai "porti di interesse statale" dovrebbe essere sostituito con quello, più conforme alla legislazione vigente, oltre che a successive disposizioni del medesimo testo unificato - quale ad esempio l'articolo 4, comma 1, lettera e) capoverso 8 - a "porti di rilievo nazionale", anche in coerenza con la legislazione vigente (articolo 104, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 112 del 1998);
- all'articolo 3, capoverso art. 4, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), dovrebbe essere integrata con il riferimento anche ai porti di rilevanza (rectius: di rilievo) nazionale, anche in coerenza con quanto già previsto dalla legislazione vigente e segnatamente dall'articolo 104, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 112 del 1998. Si segnala inoltre l'esigenza che sia valutata l'opportunità della permanenza in capo alle regioni di una competenza in materia di porti aventi rilevanza interregionale: pur nella consapevolezza che la legislazione vigente attribuisce alle regioni, tra le altre, anche le funzioni amministrative relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo interregionale (decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 105, comma 1, lettera e)), si segnala che le valutazioni concernenti ambiti territoriali ulteriori rispetto a quelli della singola regione trovano più opportuna sede in ambito nazionale, come peraltro è stabilito - tra l'altro - dal decreto legislativo n. 190 del 2002, emanato in attuazione della stessa legge n. 443 del 2001;
- per quanto concerne l'individuazione dei porti di competenza dello Stato (articolo 4, comma 1, lett. a) della legge n. 84 del 1994, come modificata dal testo unificato in esame), nei quali viene istituita apposita autorità portuale (art. 2 e art. 6, comma 8, della legge n. 84, come novellata), il testo unificato riconosce la necessità di un coinvolgimento delle regioni, richiedendo il raggiungimento dell'intesa sul DPCM con il quale vengono stabilite le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei porti di competenza statale (articolo 4, comma 7, della legge novellata), mentre nessun coinvolgimento è previsto per l'individuazione in concreto - sulla base delle caratteristiche definite dal DPCM - dei porti di competenza dello Stato, affidata al Piano generale dei trasporti e della logistica. Sembrerebbe quindi opportuno attribuire alle regioni un ruolo anche in questo ambito, assicurando così il rispetto del principio di leale collaborazione in un'attività destinata a incidere in misura rilevante su ambiti di competenza regionale, segnalando peraltro che per il passaggio nella categoria di porti di competenza dello Stato ovvero in quella delle regioni - sempre sulla base dei criteri di cui al citato DPCM - è prevista la previa intesa con la regione (con la novella all'articolo 6, comma 8 della legge n. 84). In sostanza sembrerebbe opportuno che anche per l'adozione dell'atto (periodico) nel quale si procede all'individuazione dei porti di competenza dello Stato in via generale si preveda un coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni;
- prevedere un parere delle competenti commissioni parlamentari sul DPCM di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 84, come novellata, anche in considerazione di quanto previsto dal vigente articolo 4, comma 5, della medesima legge;
- all'articolo 4, comma 7, l'intesa richiesta per l'adozione del DPCM che stabilisce le caratteristiche dei porti di competenza dello Stato dovrebbe essere più opportunamente prevista in Conferenza Stato-Regioni, anziché con le regioni interessate, trattandosi di un atto a carattere generale;
- all'articolo 5 non sembra trovare disciplina l'approvazione del piano regolatore dei porti che non siano sede di autorità portuali, ossia dei porti di competenza delle regioni;
- l'articolo 6, comma 1, della legge n. 84, individua direttamente alcuni porti di competenza dello Stato (coincidenti con quelli attualmente sede di autorità portuale, eccezion fatta per il porto di Savona, che non risulterebbe confermato), tuttavia tale individuazione è operata "nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM di cui all'articolo 4, comma 5 (rectius: comma 7)": tale inciso sembra prefigurare la possibilità che alla luce dei requisiti individuati dal DPCM alcuno dei porti in questione possa non rientrare più nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). A tale proposito, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di evitare l'individuazione, con atto legislativo, dei porti di competenza dello Stato, in cui è istituita l'autorità portuale, anche alla luce delle considerazioni già svolte in merito all'esigenza di riconoscere un ruolo alle regioni, nonché alla previsione di modificare con DPR l'elencazione dei porti stessa (in base al medesimo articolo 6, comma 8). Sembrerebbe infatti più opportuno demandare l'individuazione dei porti di competenza statale agli atti adottati sulla base del DPCM di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 84, come novellata, riformulando il comma 1 dell'articolo 6 come norma transitoria, volta a garantire lo status di porto di rilievo nazionale, sede di autorità portuale, a quei porti - ivi indicati - che già hanno tale qualificazione, fino all'adozione dell'atto di individuazione dei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- la novella all'articolo 6, comma 8, dovrebbe essere riformulata prevedendo l'intesa con la regione interessata, evitando di individuare nel suo presidente l'organo competente, invadendo così una sfera di autonomia regionale;
- con riferimento alla medesima novella, si segnala che il testo unificato all'esame non modifica il termine fissato dal comma 8;
- la novella all'articolo 6, comma 10, fa riferimento ai requisiti previsti nel comma 8, mentre dal complesso del testo unificato si dovrebbe ritenere che detti requisiti trovino espressione nel DPCM di cui all'articolo 4, comma 7;
- prevedere il coinvolgimento della regione interessata per le attività relative al demanio marittimo concernenti zone attualmente attribuite alla competenza amministrativa regionale.

Segnala infine l'opportunità di alcune correzioni formali al testo, di seguito indicate facendo riferimento agli articoli della legge n. 84 come modificati dal testo unificato in esame:
- all'articolo 4, comma 1, lettera b) il riferimento ai "principi generali" dovrebbe essere sostituito con quello ai "principi fondamentali", ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- nella medesima lettera b), parrebbe opportuno spostare l'inciso "laddove esistenti" dopo le seguenti "aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti ai sensi dell'articolo 14 della presente legge", alle quali sembra debba riferirsi;
- nell'articolo 4, comma 2, il riferimento all'"autorità portuale" dovrebbe essere sostituito con quello alla "autorità pubblica", trattandosi di porti di competenza regionale, nei quali non si prevede l'istituzione di un'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 2;
- nell'articolo 4, comma 6, il riferimento ai commi 3 e 4 deve essere sostituito con quello ai commi 4 e 5;
- nell'articolo 4, comma 7, il riferimento all'"entrata in vigore del presente comma" deve essere sostituito con quello all'"entrata in vigore della presente legge";
- nell'articolo 4, comma 3, del testo unificato, appare errato il richiamo all'articolo 5, comma 5, lettera b) ivi operato;
- nell'articolo 8, comma 2, del testo unificato, manca il riferimento all'articolo della legge n. 84 modificato, ossia all'articolo 9;
- nell'articolo 12 del testo unificato la novella va riferita all'articolo 15 della legge n. 84.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.


Nuovo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto ed il recepimento della direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/25/CE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (n. 497)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il nuovo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che i rilievi formulati nel corso dell'esame dell'originario testo dello schema in titolo non hanno dato luogo a modifiche del testo stesso; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, ribadendo i rilievi formulati con riferimento agli articoli 37 e 65, comma 1, lettera g) (ora lettera h)) lo scorso 5 aprile.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI (LP) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di natura costituzionale. Propone, pertanto, di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, il quale - a suo avviso - non suscita rilievi critici in termini di costituzionalità. Propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.