AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005
533ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e per l'interno Saponara.

La seduta inizia alle ore 14,50.


IN SEDE REFERENTE

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il presidente PASTORE dichiara improponibili, in quanto estranei alle materie del provvedimento in esame, i seguenti emendamenti: 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 3.0.14, 4.0.1, 4.0.4, 4.0.2, 4.0.6, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.7, 7.6, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.1, 7.0.2, 9.0.1, 11.0.3, 14.0.6, 14.0.10, 14.0.18, 14.0.69, 14.0.60, 14.0.16, 14.0.23, 14.0.24, 14.0.29, 14.0.49, 14.0.32, 14.0.68, 14.0.33, 14.0.34, 14.0.35, 14.0.36, 14.0.38, 14.0.41, 14.0.55, 14.0.51, 14.0.52, 14.0.53, 14.0.54, 14.0.57, 14.0.58, 14.0.59, 14.0.71, 14.0.72, 14.0.74, 14.0.76, 14.0.77 e x1.0.1.

In considerazione del fatto che la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere sugli emendamenti in esame, il PRESIDENTE osserva che l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, nonché eventuali votazioni delle singole proposte, potrebbero essere contraddetti dalla pronuncia della 5a Commissione: pertanto auspica che in caso di perplessità rilevanti del relatore e del Governo, motivate dall’incertezza della copertura finanziaria, i proponenti vogliano rinunciare, in questa fase, ai propri emendamenti, restando comunque aperta la possibilità di esaminarli in Assemblea.

Dopo gli interventi dei senatori BOSCETTO (FI), VILLONE (DS-U) e BASSANINI (DS-U), del relatore FALCIER (FI) e del sottosegretario VENTUCCI, la Commissione conviene di procedere comunque nell'esame, e di portarlo possibilmente a termine, in considerazione del fatto che la discussione del disegno di legge in Assemblea inizierà nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, tendenti a modificare la norma di cui all'articolo 6, comma 4, che sospende l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per gli atleti dilettanti. In particolare, l'emendamento 6.4, sopprimendo la disposizione del decreto-legge, mantiene l'obbligo per le società di stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per i tesserati. L'emendamento 6.5 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, stabilisca le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) illustra l'emendamento 7.0.3.

Il senatore MENARDI (AN) sottolinea la rilevanza della norma di cui all'emendamento 14.0.12, che autorizza il comune di Limone Piemonte a contrarre indebitamento comunque entro il limite di spesa di 250.000 euro in deroga alle limitazioni previste dalla legge finanziaria del 2005, al fine della realizzazione di alcune opere previste dal piano degli interventi "Piemonte 2006".

I senatori SCARABOSIO (FI) e SALERNO (AN) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.0.12.

Il senatore MASCIONI (DS-U) illustra l'emendamento 1.4, volto a incrementare fino a 45 milioni di euro negli anni 2005 e 2006 il contributo straordinario assegnato all'Università "Carlo Bo" di Urbino al fine di coprire una parte più consistente del debito che quella istituzione ha accumulato e in attesa che si perfezioni la procedura che porterà alla statalizzazione dell'ateneo.

Il relatore FALCIER (FI) invita a ritirare, preannunciando altrimenti un parere contrario, gli emendamenti 1.4 e 1.6, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.0.6.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.0.6 e invita a ritirare l'emendamento 1.6, preannunciando la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo. Invita quindi il presentatore a ritirare anche l'emendamento 1.4.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.4, posto in votazione, è respinto, così come l’emendamento 1.5, fatto proprio dal senatore MASCIONI (DS-U) in assenza del proponente, mentre è accolto l'emendamento 1.1.

Il senatore BASSANINI (DS-U), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.6.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.6, che risulta accolto, con l’intesa di collocarlo quale disposizione aggiuntiva al disegno di legge di conversione.

Il relatore FALCIER (FI) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono respinti, mentre l'emendamento 2.0.1 è ritirato.

Il relatore FALCIER (FI) esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.3. Si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.11 e 3.2, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.16, 3.0.15, 3.0.13 e 3.0.11. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.10, 3.0.8, 3.0.3, 3.0.9 e 3.0.10, mentre sui rimanenti emendamenti all'articolo 3, nonché su quelli tendenti a inserire nuovi articoli dopo l'articolo 3, si rimette al Governo.

Il sottosegretario SAPORITO invita il Presidente a collocare più opportunamente gli emendamenti 3.0.8, 3.0.3, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.7 fra gli articoli aggiuntivi all'articolo 14. Esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.6 e si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.1 e 3.2, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.6, 3.0.12, 3.0.15, 3.0.11 e 3.0.5. Invita, quindi, i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.3, 3.10, 3.4, 3.5, 3.0.16, 3.0.2, 3.0.13 e 3.0.4.

Con separate votazioni, gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 sono respinti.

Il senatore SCARABOSIO (FI) accogliendo l'invito del rappresentante del Governo ritira l’emendamento 3.3. Il senatore VILLONE (DS-U) ritira l'emendamento 3.10.

L'emendamento 3.11, messo ai voti, non è accolto.

Il senatore EUFEMI (UDC) ribadisce le motivazioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento 3.4, tendente a consentire il trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti che prestano servizio presso le scuole elementari statali pur essendo dipendenti dalle amministrazioni comunali. Ricorda che la questione attende una soluzione da lungo tempo e sottolinea che l'accoglimento della proposta emendativa non comporta maggiori oneri per lo stato.
Tuttavia, in considerazione della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (DS-U) viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.6, che risulta accolto. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5.

Il presidente PASTORE, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo, dispone che gli emendamenti 3.0.8, 3.0.3, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.7 siano esaminati quali articoli aggiuntivi all'articolo 14 e intanto accantonati.

L'emendamento 3.0.6 è posto in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 3.0.16 viene ritirato dal senatore SCARABOSIO (FI). L'emendamento 3.0.12 è respinto.

Il senatore EUFEMI (UDC), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.0.2, riservandosi di presentarlo di nuovo per la discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.15 e 3.0.13.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 3.0.11.

Il sottosegretario VENTUCCI ribadisce il parere contrario del Governo su tale emendamento, osservando che potrebbero determinarsi discriminazioni nei confronti del personale che opera in altri territori disagiati come, ad esempio, le isole minori.

Anche il senatore VILLONE (DS-U) ricorda il disagio connesso alla prestazione del servizio nelle isole minori.

L'emendamento 3.0.11 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore MALAN (FI), ritira gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.4.

Il senatore VILLONE (DS ) osserva che la norma di cui all'emendamento 4.1 non tiene conto del fatto che i provvedimenti giudiziari o di autotutela che dispongono l'ammissione alle prove o la ripetizione della valutazione da parte della commissione, potrebbero essere superati dal giudizio di secondo grado. L'emendamento, dunque, finirebbe per neutralizzare ope legis il secondo grado di giudizio, in danno degli altri candidati, soprattutto nel caso di concorsi a numero chiuso.

Il senatore D'ONOFRIO (UDC), proponente l’emendamento, ritiene che i dubbi sollevati dal senatore Villone non abbiano fondamento. Si tratta comunque, infatti, di candidati che sono stati ammessi alle prove d'esame e le hanno superate, anche in forza di provvedimenti giudiziari o di autotutela.

Il relatore FALCIER (FI) ricorda che analoga norma è stata adottata recentemente con riguardo ai direttori didattici.

Il sottosegretario VENTUCCI invita il proponente a considerare l'opportunità di riformulare l'emendamento 4.1, specificando che si tratta comunque di candidati in possesso di titoli per partecipare al concorso la cui verifica non sia suscettibile di ulteriore gravame.

Il senatore D'ONOFRIO (UDC), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 4.1 in un nuovo testo (4.1 testo 2), in cui si precisa che si tratta di candidati in possesso dei titoli di partecipazione al concorso.

Il senatore VILLONE (DS-U) conferma le sue riserve, condivise anche dal senatore ROLLANDIN (Aut), sulla proposta in esame: nonostante l’integrazione formulata dal proponente, infatti, l’emendamento sarebbe superfluo, se comunque vi siano tutte le condizioni di successo nel concorso, ovvero di assai dubbia legittimità, se tale successo fosse garantito, come egli ritiene, da una misura generale di sanatoria preventiva e successiva, che in particolare elide ogni possibile valutazione in sede giurisdizionale contro una decisione già assunta, ma non definitiva o addirittura intrinsecamente provvisoria come quelle cautelari.

Il senatore D'ONOFRIO (UDC) nega che vi sia nell’emendamento un simile proposito ed esclude che vi siano gli effetti paventati dal senatore Villone: si tratta invece, a suo avviso, di una misura di tutela per situazioni che nella sostanza meritano riconoscimento, senza lesione di interessi diversi o contrapposti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3523

al testo del decreto-legge

Art. 1.


1.4

Mascioni, Bassanini, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro nell’anno 2005 e di 15 milioni di euro nell’anno 2006» con le seguenti: «20 milioni di euro nell’anno 2005 e di 25 milioni di euro nell’anno 2006».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All’onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005 ed a 25 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, per l’importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell’anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell’anno 2006 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché, per l’importo di 33 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 15,5 milioni di euro per l’anno 2005 e di 17,5 milioni di euro per l’anno 2006 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1.5

Modica

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «20 milioni», ovunque compaiano.

Conseguentemente, nel comma 5 del medesimo articolo, sostituire le parole: «10,5 milioni» con le seguenti: «15,5 milioni» e le parole: «7,5 milioni» con le seguenti: «12,5 milioni».

1.1

Falcier, relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla presente disposizione» con le seguenti: «ai sensi del comma 1».

1.6

Modica, Mascioni, Bassanini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decorrenza dal primo gennaio 2007, l’Università “Carlo Bo“ di Urbino è trasformata in università statale. Nel rispetto dell’autonomia delle università, tenendo conto della storia e delle particolari caratteristiche dell’ateneo, l’Università di Urbino è autorizzata a mantenere in vigore, anche in deroga alle disposizioni di legge riguardanti le università statali, le norme statutarie e regolamentari autonome attualmente vigenti».

1.0.1

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l’apporto annuo ordinario per la gestione dell’attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali».

1.0.2

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, lettera a) le parole: “il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione“ sono sostituite dalle seguenti: “il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione“ e al comma 2, le parole: “lettere b) e c)“ sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e c)“».

1.0.4

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

All’articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole: “e gli altri scelti“ sono sostituite dalle seguenti: “un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, e l’altro scelto“».

1.0.5

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “30 settembre 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“».

1.0.6

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

All’articolo 2, comma 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: “dodici“ è sostituita dalla seguente: “ventiquattro“».


Art. 2.

2.1

Bevilacqua

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Proroga del Consiglio universitario nazionale). – 1. In attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale, salvo quanto previsto al comma 2, resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai membri eletti in rappresentanza degli studenti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari designa tra i suoi componenti otto nuovi rappresentanti, che restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005».

2.2

Valditara

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. In attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale, salvo quanto previsto al comma 2, resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai membri eletti in rappresentanza degli studenti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari designa tra i suoi componenti otto nuovi rappresentanti, che restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005».

2.3

Il Governo

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005».

2.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Strumenti didattici innovativi nelle università)


1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l’acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:

a) la somma di 2,5 milioni di euro nell’anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

b) la somma di 10 milioni di euro nell’anno 2005 destinata all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dei contributi universitari;

c) la somma di 2,5 milioni di euro nell’anno 2005 destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c) si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2005, di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».


Art. 3.

3.7

Acciarini, D’Andrea, Franco Vittoria, Pagano, Soliani, Modica, Tessitore, Monticone, Villone

Al comma 1, dopo le parole: «legge 4 giugno 2004, n. 143» inserire le seguenti: «che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005,».

3.8

Acciarini, Franco Vittoria, Monticone, Pagano, Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: «35.000 unità» e «5.000 unità» rispettivamente con le parole: «50.000 unità» e« 10.000 unità».

3.9

Acciarini, Soliani, Franco Vittoria, D’Andrea, Pagano, Modica, Monticone, Tessitore, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: «35.000 unità» e «5.000 unità» rispettivamente con le parole: «40.000 unità» e «7.000 unità».

3.3

Tredese, De Rigo, Sambin, Scarabosio

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da assegnare nei limiti del 50 per cento delle assunzioni con priorità alle Regioni che hanno un rapporto studenti/docenti inferiore alla media nazionale e fino al raggiungimento della stessa. Il rispetto del rapporto studenti/docenti sull’intero territorio nazionale deve essere comunque raggiunto impegnando nella stessa misura le successive assunzioni previste dal piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008».

3.10

Acciarini, Franco Vittoria, Monticone, Pagano, Soliani, Modica, Tessitore, D’Andrea, Villone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le nomine a tempo indeterminato di cui al presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno comunque decorrenza sia giuridica che economica dal 1º settembre 2005».

3.11

Acciarini, Soliani, Franco Vittoria, D’Andrea, Pagano, Modica, Monticone, Tessitore, Villone

Al comma 4, sostituire la parola: «obbligatoria» con le seguenti parole: «secondo modalità da definirsi in sede contrattuale».

3.4

Eufemi, Maffioli, Tarolli, Zanoletti

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2005, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestato presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all’atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

Il trasferimento per personale di cui all’articolo 1, avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell’assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

3.6

Magnalbò, Bongiorno

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

3.1

Bevilacqua

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il 25 per cento dei posti di accesso all’insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale e imputabili all’anno di riferimento, è assegnato ai corsi di laurea specialistica e ai corsi accademici di 2º livello».

3.2

Bevilacqua

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La lettera h) del punto B3 della Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è soppressa».

3.5

Favaro, Chirilli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 204, n. 143, sostituire le parole: “di cui all’art. 1 comma 6-bis, del decreto-legge 27 ottobre 20002, n. 240, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 20002, n. 306, entro la data in vigore della medesima legge n. 306“ con le parole: “di 360 giorni entro la data di entrata in vigore della presente legge“».

3.0.8

Salerno

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:


«Art. 3-bis.

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a due almi, né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma 6 cessano, in ogni caso, dalla data di insediamento del nuovo Governo“».

3.0.3

Fasolino

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Mobilità della dirigenza)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l’esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle funzioni di direttore amministrativo di ateneo, direttore generale di comune oltre i 250.000 abitanti o di provincia, direttore di livello generale presso enti pubblici non economici, agenzie o regioni per un periodo non superiore ai due anni“».

3.0.9

Salerno

3.0.17

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Mobilità della dirigenza)


1. All’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le Amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l’esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 nr. 108, nelle funzioni di Direttore Amministrativo di Ateneo, Direttore Generale di Comune oltre i 250 mila abitanti o di Provincia, Direttore di livello Generale presso Enti Pubblici non economici o Regioni per un periodo non superiore a due anni“».

3.0.10

Salerno

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:


«Art. 3-bis.

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “direzioni generali“ sono aggiunte le seguenti: “presso Ammminsitrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici ed agenzie,“».

3.0.7

Salerno

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

1. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: “pari almeno a“, sostituire la parola: “cinque“ con la seguente: “tre“».

3.0.6

Bevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Assunzione immediata in ruolo di tutti gli incaricati a copertura totale delle attuali presidenze vacanti o disponibili)


1. L’immissione in ruolo di tutti gli incaricati comporta la frequenza a posteriori di un corso di formazione di 300 ore organizzato su base regionale. La conferma in ruolo avviene dopo un anno di ruolo straordinario, previo superamento di una prova finale d’idoneità, ripetibile per due volte in caso di primo esito negativo.

2. Il provvedimento non comporta nuovi oneri finanziari per lo Stato e inficia la possibilità di un nuovo concorso ordinario tenuto conto che i pensionamenti del prossimo quadriennio eccederanno di centinaia di unità il novero degli immessi in ruolo».

3.0.16

Asciutti, Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Concorso riservato per dirigente scolastico)


1. Gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, anche se privi del requisito di un anno di incarico di presidenza, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, così come rideterminate ai sensi dell’articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

2. Fermi restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale, di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni, previste dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come ridefinite ai sensi del precedente comma 1, e fimo ad esaurimento delle graduatorie stesse e, per la parte residua, all’indizione del corso-concorso di cui all’articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43».

3.0.12

Asciutti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi interuniversitari e tra istituti

di istruzione secondaria di secondo grado)


1. All’art. 8-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tale divieto non si applica ai consorzi interuniversitari ed a quelli costituiti tra gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado“».

3.0.2

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall’Amministrazione entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del decreto-legge n. 140. Essi vengono fatti salvi perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto».

3.0.15

Pedrizzi, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell’INPDAP

delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza

dei dipendenti dello Stato)


1. In relazione all’effettiva assunzione da parte dell’INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali, all’estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del TFR di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 335/95 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto istituto è incrementata fino ad un massimo di 1.000 unità.

2. Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni.

3. All’esito del procedimento di mobilità saranno assunte lle conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.

4. A tal fine l’INPDAP comunicherà i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle Amministrazioni di provenienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica».

3.0.14

Pedrizzi, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

1. I pensionati già dipendenti che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche INPDAP, sono iscritti alla gestione unitaria autonoma di cui all’art. 1, comma 245, della legge 23/12/1996, n. 662. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

2. Il contributo obbligatorio pari al 0,2 per cento dell’importo mensile della pensione, al netto delle ritenute di legge, graverà sul trattamento pensionistico e verrà versato a favore della predetta gestione unitaria autonoma.

3. I dipendenti degli enti e delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, che risultano iscritti, ai fini pensionistici, presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP, confluiscono nella gestione unitaria di cui all’art. 1, comma 245, della legge 662/1996. Possono, altresì, chiederne la iscrizione coloro che risultino collocati a riposo».

3.0.13

Pedrizzi, Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell’INPDAP

delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza

dei dipendenti dello Stato)


1. Al fine di assicurare l’espletamento da parte dell’INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell’art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all’INPDAP in applicazione dell’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All’esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

3.0.11

Favaro, Ferrara, Rollandin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Servizio prestato nelle scuole elementari di montagna)


1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto b.3), dopo la lettera h) è inserita la seguente:

h-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, è valutato in misura doppia;“».

3.0.5

Magnalbò, Bongiorno, Fasolino, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Gestione del personale in disponibilità)


1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: “il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali“, sono aggiunte le seguenti: “fatte salve, ai fini della programmazione degli ingressi e della gestione del personale in disponibilità, le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell’articolo 17, comma 75 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

3.0.4

Firrarello, Fasolino, Malan

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)


L’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si interpreta nel senso che è comunque fatta salva l’anzianità maturata esclusivamente nel ruolo cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio ai fini delle procedure concorsuali e delle procedure di promozione per merito comparativo».


Art. 4.

4.2

Falcier, relatore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 4, comma 3, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

4.1

D’Onofrio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione o il titolo per il quale concorrono, nonché l’idoneità nei concorsi ai quali partecipano, i candidati che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giudiziari o di autotutela».

4.1 (testo 2)

D’Onofrio

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione o il titolo per il quale concorrono, nonché l’idoneità nei concorsi ai quali partecipano, i candidati che, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giudiziari o di autotutela».

4.3

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. All’articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. All’articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 le parole: “con almeno tre prove scritte sulla materie professionali e di istituto“ sono soppresse, mentre le parole: “delle carriere speciali“ dello stesso comma sono così sostituite: “nella carriera tecnica geometri. Gli effetti economici dell’inquadramento decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269“».

Conseguentemente la rubrica dell’articolo 4 è così integrata «nonché dell’Agenzia del territorio».

4.0.1

Stiffoni

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione

al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche

ed amministrative-REA)


1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti ed oneri a carico delle imprese, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande d’iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4.0.4

Magnalbò

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

5 giugno 2001, n. 328)


1. L’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 è così sostituito:

“1. Sono di spettanza della professione d’ingegnere le attività contemplate dagli articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, nonchè da ogni altra vigente disposizione nazionale e comunitaria.

In tal ambito, in via esemplificativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:

a) per il settore “ingegneria civile, edile e ambientale“:

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo studio di fattibilità, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, per la costruzione, il restauro, il consolidamento, il recupero e la gestione di opere edili e civili, strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, discariche e impianti di trattamento rifiuti, di opere geotecniche, idrauliche e di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio. Appartengono al medesimo settore le predette attività relative alla parte impiantistica e strutturale di complessi edilizi e singoli beni vincolati da specifiche leggi di tutela e salvaguardia, nonché la parte architettonica dei medesimi complessi e beni per gli ingegneri con laurea in edile-architettura riconosciuta a livello europeo;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la gestione di sistemi di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, paesaggistica, urbana e delle modalità; i rilevamenti topografici e di parametri ambientali;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione delle attività di estrazione, trasformazione e trasporto dei materiali e di qualsiasi attività di modificazione dell’ambiente e del territorio, sfruttamento delle risorse naturali; l’analisi, le indagini, lo studio, la redazione di perizie e relazioni geotecniche;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione della parte edile di sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività, compresa la protezione da inquinamento acustico;

b) per il settore “ingegneria industriale“:

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione di macchine, di apparati, di impianti industriali e di impianti di servizio alle opere di ingegneria civile, edile ed ambientali, occorrenti per:

produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

estrazione, preparazione, trasformazione e lavorazione di materiali e sostanze di qualsiasi tipo e con qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia per la produzione di beni;

utilizzazione diretta o indiretta di macchine, impianti e apparati di qualsiasi tipo destinati a residenza, ad usi di interesse pubblico e privato, a servizi e ad attività produttive e commerciali;

sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per la tutela e per l’utilizzazione delle risorse ambientali;

diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione;

sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione“:

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di apparati ed impianti elettronici, di telecomunicazione, di automazione, di elaborazione e di trasmissione dati occorrenti per:

produzione, conversione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, eolica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

automazione di processi industriali di qualsiasi tipo e di impianti tecnologici a servizio di insediamenti ed edifici civili;

impianti e reti di telecomunicazione, di trasmissione di dati e di immagini via cavo e via etere;

impianti di telerilevamento e di elaborazione di immagini e di dati ambientali;

sistemi per la gestione e la diagnostica locale e a distanza di macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione di soggetti umani e animali;

sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

2. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:

a) per il settore “ingegneria civile, edile ed ambientale“:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore “ingegneria industriale“:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l’uso di metedologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione“:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l’uso di metologie standardizzate, quale la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi e componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

4.0.2

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)


“1. All’articolo 23, sono aggiunti i seguenti commi:

5. Il consenso può essere validamente manifestato in forma orale, fermo restando che la sua documentazione può essere fornita da parte del titolare del trattamento mediante ogni strumento idoneo.

6. Resta in ogni caso fermo il diritto ad effettuare il trattamento dei dati qualora esso sia finalizzato ad accertare se l’interessato intende manifestare il suo consenso all’utilizzo dei dati stessi per le finalità dichiarate dal Titolare del trattamento.

2. All’articolo 24, sono aggiunte le seguenti lettere:

l) è effettuato per comunicazione commerciale tra imprese, enti pubblici economici, enti, associazioni;

m) è effettuato nell’ambito di un rapporto contrattuale esistente tra le parti al fine di proporre aggiornamenti, modifiche, integrazioni o servizi integrativi rispetto a quanto previsto dal contratto stesso.

3. All’articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

5. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nei registri pubblici e negli albi professionali, per effettuare l’accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell’articolo 23 del presente Decreto.

4. All’articolo 129 è aggiunto il seguente comma:

3. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti negli elenchi di abbonati, per effettuare l’accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell’articolo 23 del presente decreto.

5. All’articolo 177 aggiunto il seguente comma:

6. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nelle liste anagrafiche dello stato civile e nelle liste elettorali, per effettuare l’accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell’articolo 23 del presente Decreto.

4.0.5

Rollandin, Thaler, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Modifiche L. 39/1989)


All’articolo 2, comma 3, lettera e) della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

– al primo periodo dopo le parole: “dodici mesi continuativi» aggiungere le seguenti: «, seguito da apposita verifica abilitante,»;

– dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

“Gli oneri per l’espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica“;

– nell’ultimo periodo dopo le parole: “dell’esame“ aggiungere le seguenti: “, della verifica“».

4.0.6

Stanisci

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Surroga dei Consiglieri comunali e provinciali)


1. Al comma 4 dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La delibera relativa alla surroga o sostituzione di consiglieri incompatibili, ai sensi all’art. 64 predetto decreto legislativo, nel caso in cui siano nominati assessori della giunta comunale o provinciale, è un atto dovuto del Consiglio: La votazione sulla delibera di surroga o sostituzione di consiglieri incompatibili non può impedire il funzionamento o l’insediamento del consiglio, ed impedire la nomina del consigliere subentrante“».

4.0.7

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 non si applicano all’Autorità di cui all’articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riguardo alle somme di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della medesima legge. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.3

Magnalbò, Fabbri, Barelli, Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 132 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)


«1. L’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si interpreta nel senso che è comunque fatta salva l’anzianità maturata esclusivamente nel ruolo cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio ai fini delle procedure concorsuali e delle procedure di valutazione comparativa“».


Art. 5.

5.12

Fabris

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 5. – (Requisiti per la guida dei ciclomotori). – 1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. A decorrere dai 1º settembre 2005, l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano titolari di patente di guida. Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano muniti di patente di guida conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater“;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

“1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida, nonché coloro ai quali la patente sia stata revocata, ritirata o sospesa nei casi previsti dal Codice della Strada e per tutto il periodo di revoca, ritiro o sospensione della patente. I titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.»;

c) al comma 12, le parole: “lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale“ sono sostituite dalle seguenti: “lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale“;

d) al comma 13-bis, le parole: “Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto“ sono sostituite dalle seguenti: “I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti“.

2. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di cui all’articolo 116 del Codice della Strada è soggetto a rinnovo decennale previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater».

5.7

Ciccanti

5.19

Stiffoni

5.21

Cicolani

5.27

Veraldi

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “La targa è personale“, sono aggiunte le seguenti: “ed associata ad un solo veicolo“».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell’articolo 5, con la seguente: «Disposizioni in in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori».

5.5

Stiffoni

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma l, lettera c), dell’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “autovetture, purchè la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni a impartire al figlio sedicenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo, a nome del figlio, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri il rilascio dell’autorizzazione per l’esercitazione alla guida;“».

5.10

Malan, Ognibene

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. 1. All’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile œ992. n. 285, e successive modificazioni, al comma 1, lettera c), dopo le parole “motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc“, sono aggiunte seguenti “e autovetture di potenza non superiore a 45 kW“».

5.21

Tomassini, Scarabosio

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1º ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siamo titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione di cui all’art. 142 comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore».

5.11

Fabris

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º ottobre 2005» con le seguenti: «A decorrere dal 1º settembre».

5.2

Guasti

5.6

Stiffoni

5.23

Petrini, Battisti

5.32

Magnalbò

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: «patente di guida», inserire le seguenti: «coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore».

5.9

Ciccanti

5.17

Stiffoni, Franco Paolo

5.33

Cicolani

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il disposto dell’ultima parte del comma 1-ter dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dalla conversione del presente decreto-legge, si applica anche ai maggiorenni che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori durante il periodo di vigenza del decreto-legge stesso, che devono frequentare il corso di formazione entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del certificato».

5.25

Veraldi

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 1-quater», con le seguenti: «e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 11-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dal comma 1-ter dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a partire dal 1º luglio 2005. I maggiorenni che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori successivamente a tale data sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dal medesimo comma 1-ter entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del certificato».

5.8

Ciccanti

5.18

Stiffoni, Franco Paolo

5.26

Veraldi

5.31

Cicolani

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis».

5.22

Tomassini, Scarabosio

Al comma 1, lettera b), capoverso 8, il comma 1-quater, è sostituito dal seguente:

«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data dell’1/1/2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale».

5.1

Guasti

5.3

Stiffoni

5.20

Magnalbò

5.24

Petrini, Battisti

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data dell’1/1/2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di base».

5.13

Fabris

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: «Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida», inserire le seguenti: «, nonché coloro ai quali la patente sia stata revocata, ritirata o sospesa nei casi previsti dal Codice della Strada e per tutto il periodo di revoca, ritiro o sospensione della patente;».

5.100 (già 1.2)

Ciccanti

5.200 (già 1.3)

Stiffoni, Franco Paolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il disposto del comma 1-ter dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come previsto all’articolo 5, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e integrato con la presente legge di conversione, si applica anche ai maggiorenni che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori durante il periodo di vigenza del decreto-legge stesso, che devono frequentare il corso di formazione entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del certificato».

5.4

Stiffoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo la parola: “chiunque“ sono inserite le seguenti: “al di fuori dei centri abitati“;

b) al comma 8, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 573. Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 286.“».

5.14

Fabris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di cui all’articolo 116 del Codice della Strada è soggetto a rinnovo decennale, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 120 del Codice della Strada, fisici e psichici di cui al comma 1-quater.».

5.15

Fabris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di cui all’articolo 116 del Codice della Strada è soggetto a rinnovo decennale, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.».

5.0.5

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


Art. 5-bis.

(Modifiche al codice della strada)


1. L’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). – 1. Nei centri abitati i comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell’articolo 54 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 6, commi 1 e 2;

b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;

c) emanare le direttive per l’adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.

2. I comuni possono inoltre:

a) con delibera della giunta comunale:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l’area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all’articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l’esercizio e riducendo l’inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;

7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

8) stabilire, conformemente, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell’articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

b) con ordinanza dirigenziale:

9) adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere c) e d);

10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;

11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall’ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di parking valet, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;

12) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte ad uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizie, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto o economico-produttive;

13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;

14) prevedere l’installazione di dissuasori per l’accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;

15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;

16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelle di competenza della giunta.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’articolo 6, commi l e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell’ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d’urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione all’ente proprietario e la facoltà di quest’ultimo di formulare le proprie osservazioni.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.

6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l’ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).

7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all’allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevali o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.

9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all’uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all’interno dei parcheggi in strutture o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga, l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’articolo 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l’importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell’articolo 2756 del codice civile.

11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l’autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l’ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all’interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e privare, residenti nel territorio del comune (mobility manager di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.

13. I comuni possono prevedere l’installazione e l’esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell’accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l’installazione, la rilevazione, l’utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell’impianto, le caratteristiche e i criteri per l’omologazione degli impianti stessi.

14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.

15. Nell’ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia.

17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l’articolo 6, comma 15, eccetto l’ultimo periodo.

18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell’articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.

21. Ferma restando l’applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell’ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all’articolo 157, comma 8.

22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all’accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l’eventuale sanzione prevista dall’articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall’articolo 196, comma 1.

23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all’interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.

24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l’omesso pagamento della tariffa viene effettuato nelle 24 ore feriali successive all’ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».

5.0.6

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice della strada)


1. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è agggiunto il seguente:

“Art. 12-bis(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). – 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di ’ausiliari del traffico’.

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessoie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l’esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle strade con sosta limitata o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede l’ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L’attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio. anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12.“.

3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. All’articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e).“. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l’UPI e l’ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l’attuazione di tale norma. A decorrere dal 1º gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall’articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53».

5.0.4

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Modifiche al Titolo II del codice della strada)


1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32 comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3, 23 comma 11 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all’articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000“».

5.0.1

Fabris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

01. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 annni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini della dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di ciu all’articolo 1, comma, lettere a) e b) del decreto 31 gennaio 2003. Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto legislativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all’accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il Decreto legislativo dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

a) dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell’impianto elettrico;

b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza“».

5.0.3

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della strada)


1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all’interno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individuabile, dovrà contenere l’immagine di un’auto stilizzata all’interno di un triangolo rosso, con la dicitura «Attenti alla guida» come segnale di pericolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma l confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l’indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.

6. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.

7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro della salute sospende l’autorizzazione all’immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.

8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1 del presente articolo».

5.0.2

Villone

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

(Fermo amministrativo dei ciclomotori)


1. All’articolo 214, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora il fermo amministrativo abbia ad oggetto un ciclomotore, l’organo di polizia che procede al fermo può in ogni caso disporre la rimozione ed il trasporto in apposito deposito in cui sia custodito per la durata del fermo medesimo a spese del proprietario“».

5.0.7

Guasti, Scotti, Scarabosio, Tredese, De Rigo, Sambin

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

1. All’articolo 345 del regolamento recante norme di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “chiaro ed accertabile“ sono inserite le seguenti: “con attestazione documentale“.

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. È fatto obbligo di visibilità agli agenti rilevatori, e le apparecchiature ed i mezzi di accertamento non devono essere nascosti“.

2. Il comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

1. La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e, quando è possibile, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta“.

3. All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

01. In casi eccezionali, straordinari, adeguatamente motivati e nell’ambito esclusivo di autostrade o strade di alto scorrimento, la violazione può non essere immediatamente contestata“;

b) al primo periodo del comma 1, le parole: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata“, sono sostituite dalle seguenti: “In tal caso“».


Art. 6.

6.3

Falcier, relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, è abrogato».

6.4

Pizzinato, Modica, vitali

Sopprimere il comma 4.

6.5

Pizzinato, Modica, Vitali

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2-bis, dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle poliltiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanarsi a decorrere dal 1º agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica. A tal fine, le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto minsiteriale 17 dicembre 2004, sono abrogate“».

6.1

De Paoli, Asciutti, Scalera, Delogu

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4. Dal 1º gennaio 2007, il comma 2-bis dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dall’articolo 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sarà così modificato:

“2-bis. Per tutti gli atleti ed i dirigenti che praticano l’attività sportiva dilettantistica viene disposta obbligatoriamente una copertura assicurativa. Ogni federazione sportiva è libera di scegliersi, nell’ambito delle proprie disponibilità ed i propri indirizzi l’assicurazione considerata più idonea e conveniente“».

6.0.1

Barelli, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)


1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

“18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina“;

b) dopo il comma 18-bis, è aggiunto il seguente:

“18-bis. Alle Federazioni sportiv,e alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni“.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad un milione di euro per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


Art. 7.

7.3

Montagnino, Pizzinato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 luglio 2005» con le seguenti: «15 settembre 2005».

7.5

Iovene

Al comma 1, sostituire le parole: «15 luglio» con le seguenti: «31 luglio».

7.4

Montagnino, Pizzinato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ubicate nei territori di Riesi e Sommantino (Caltanissetta) che abbiano usufruito dell’interno straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, è concessa, con decorrenza dal 1º ottobre 2004, in deroga alla vigente normativa, e anche in assenza dell’accordo in sede governativa previsto dall’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una proroga del trattamento per un periodo di 12 mesi.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, si provvede, entro il limite di 6 milioni di euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1

Montagnino, Pizzinato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria con pagamento diretto ai lavoratori, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale e di altre indennità o sussidi connessi allo stato di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori non ostano i provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica».

7.2

Montagnino, Pizzinato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall’ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, di mobilità, di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori».

7.6

Azzollini, Centaro, Specchia, Nessa, Curto, Semeraro, Nocco, Meleleo, Bongiorno, Chirilli

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “luglio e agosto“ sono sostituite dalle seguenti: “luglio e agosto, settembre e ottobre“».

7.0.3

Rollandin, Thaler, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 7-bis.

1. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, i soggetti che hanno chiesto e ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall’Istituto assicuratore ai sensi dell’articolo 9, commi 5, 6 e 7, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre a un eventuale reddito di natura pensionistica, di un reddito proprio assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore a euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.

2. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto al comma precedente, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, valutati in 6 milioni di euro per l’anno 2005 e in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro, per l’anno 2005, e 15 milioni di euro, per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n.328 del 2000, come determinato dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 2 milioni di euro, per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole per euro 10 milioni e dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e politiche agricole per euro 5 milioni.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge 468/78.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.4

Azzollini, Tofani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 7-bis.

1. I benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché all’art. 1, comma 1, della legge 271 del 1993 e all’art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, si applicano ai lavoratori marittimi csposti all’amianto.

2. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.1

Malan

7.0.2

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 7-bis.

(Agevolazioni fiscali per l’utilizzo del biodiesel)


1. Al comma 6 dell’articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504 e successive modificazioni le parole: “nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate“ sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate“.

2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 41,3 milioni di euro, si provvede fino a concorrenza dell’importo stesso, mediante corrispondente incremento delle aliquote di accisa sui carburanti di origine fossile, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


Art. 8.

8.1

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-quater è sostituito dai seguenti:

“3-quater. All’articolo 165 del codice di procedura civile, primo comma, dopo le parole ’il proprio fascicolo contenente l’originale‘ sono aggiunte le seguenti: ‘o la copia’“;

“3-quinquies. All’articolo 474 del codice di procedura civile, sostituito dal comma 3, lettera e), n. 1, del presente articolo, al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate di cui al n. 3 del secondo comma, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma.’“;

“3-sexies. All’articolo 631 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’udienza in cui si procede alla vendita con incanto, ai sensi dell’articolo 581 o dell’articolo 591bis“;

“3-septies. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

“Art 161-bis. – (Divieto di rinvio dell’incanto dopo la prestazione della cauzione da parte di terzi offerenti). – Prestata la cauzione ai sensi dell’articolo 580 del codice, il rinvio dell’incanto può essere disposto solo con il consenso dei creditori e di tutti gli offerenti. In ogni altro caso alla data fissata si procede comunque all’incanto.“;

“3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c- ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis, 3-ter, lettera a), 3-quater e 3-quinquies, entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente a tale data.»;

“3-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), 3-ter), lettere b), c), d) e) ed f), 3-sexies e 3-septies, entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Tuttavia, se alla stessa data è già stata ordinata la vendita, essa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore, salva in ogni caso l’applicazione del quarto comma dell’articolo 631 del codice di procedura civile e dell’articolo 161-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1º gennaio 2006.“».

8.2

Il Governo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: “e non sono trascorsi venti anni dalla“, sono inserite le seguenti: “trascrizione della“;

b) al quarto comma, dopo le parole: “notificato e trascritto, nei confronti del donatario, sono inserite le seguenti: “e dei suoi aventi causa“.

2-ter. All’articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituito dal comma 3, lettera e), n. 25, dell’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso“ sono soppresse».


Art. 9.

9.1

Falcier, relatore

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del decreto» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto».

9.3

Stanisci

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «per un ulteriore mandato di due anni» con le seguenti: «per un ulteriore mandato di quattro anni o fino al compimento di 75 anni, previa domanda di riconferma e valutazione».

9.2

Pastore

Al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «due» con l’altra: «quattro».

9.0.2

Il Governo

Dopo l’articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis. - (Modifica del comma 6 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. Il comma 6 dell’articolo 13 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

“6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)“.

“Art. 9-ter. - (Modifica del comma 2 dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2102). – 1. Al comma 2 dell’articolo 14 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115, dopo la parola: ‘civile’ sono aggiunte le seguenti: ‘, senza tener conto degli interessi,’“;

“Art. 9-quater. - (Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. L’articolo 15 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituto dal seguente:

‘Art. 15 (R). Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato.

1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda, della ricevuta di versamento e se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa’“.

“Art. 9-quinquies. - (Modifica dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. Il comma 1 dell’articolo 248 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

‘1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese“.

“Art. 9-sexies. - (Modifica all’articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. L’articolo 150 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

“Art. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). – 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengono a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende“.

“Art. 9-septies. - (Modifica all’articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. L’articolo 151 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

“Art. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). – 1. Se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all’avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L’elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentati dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l’avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.».

“Art. 9-octies. - (Modifica all’articolo 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. L’articolo 154 (L) del testo unico al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

“Art. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). – 1 decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all’articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 150, comma quattro, senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l’avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo».

“Art. 9-novies. - (Modifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 112 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

‘d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento, e comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92’.

“Art. 9-diecies. - (Modifica all’articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. Il comma 1 dell’articolo 113 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

“1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensico, entro venti giorni dalla notizia avuta si sensi dell’articolo 97“».

9.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 9-bis.

1. Dopo l’articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 2645-ter. - (Trascrizione di atti di destinazione). – Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».


Art. 10.

10.3

Villone

Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2005» con le altre: «30 settembre 2005» e le cifre: «200» e «40» rispettivamente con: «300» e «60».

10.2

Falcier, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo» inserire le seguenti: «, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005,».

10.1

Magnalbò

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 3, dell’articolo 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito con il seguente:

“3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già messi entro la data 30 settembre 2005 o a fronte di contratti di programma il cui funzionamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

10.0.2

Falcier, relatore

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:


«Art. 10-bis.

1. All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole “una sola volta“ sono soppresse».


Art. 11.

11.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

11.1

Stiffoni

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2005», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle discariche ex 2 A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali rimane in vigore il termine di conferimento fino al 16 luglio 2005».

11.0.2

Favaro, Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Disposizione in materia di finanza locale)


All’Art. 204, comma 2, del TU.EE.LL, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “i dipendenti dell’Amministrazione pubblica“, aggiungere le seguenti: “dai Consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici)“».

11.0.5

Crinò, Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Disposizione per garantire la funzionalità delle amministrazioni

ad ordinamento particolare)


1. Per le amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono estese ai soggetti estranei ai ruoli delle amministrazioni dello Stato che, prima dell’entrata in vigore di tale legge, siano già appartenuti agli stessi ed abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui al predetto articolo 19, comma 11».

11.0.4

Crinò, Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Disposizione per garantire la funzionalità delle amministrazioni

ad ordinamento particolare)


1. Per le amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i limiti del 10 per cento e dell’8 per cento, previsti all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono elevati, rispettivamente, al 15 per cento ed al 12 per cento».

11.0.6

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Modificazioni alla legge 29 luglio 2003, n. 229)


1. All’articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: “dodici mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “quindici mesi“».

11.0.1

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

1. All’articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, alla fine del comma due dopo le parole: “al profilo di vigile del fuoco“, aggiungere le seguenti: “con esclusione di quello relativo ai limiti di età“».

11.0.7

Rollandin, Thaler, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Gestione delle acque)


1. La deroga di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

2. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Per i comuni montani l’adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all’azienda speciale, all’ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Il ritiro dell’adesione avviene previo preavviso di sei mesi all’Autorità d’ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l’Autorità d’ambito esercita funzioni di coordinamento e controllo, sulla base di una convenzione di servizio.

b) all’articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4-bis“».

11.0.3

Salerno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli)


1. L’articolo 3, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, non si applica alle organizzazioni di produttori del settore dell’olio d’oliva».


Art. 12.

12.1

Villone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati con effetto dal 1º luglio 2005».

12.2

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. In relazione alla specifica professionalità acquisita per almeno ventiquattro mesi in materia di servizio civile, il personale in servizio presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto nel limite di cinque unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

12.0.1

Fabris, Filippelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni speciali di cui all’art. 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, aggiunto dall’art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si interpretano, con effetto dalla loro entrata in vigore, nel senso che quando l’Ufficiale più anziano dei Corpi in esso indicati si trovi in posizione di soprannumero all’organico del proprio ruolo in quanto impiegato ai sensi della legge n. 801/77 presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza, il grado di Tenente Generale o grado corrispondente è conferito al Maggiore Generale o grado corrispondente che segua immediatamente nel ruolo il predetto Ufficiale, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di Maggiore Generale o grado corrispondente ed al quale sia conferita la carica di Capo del Corpo.

2. Per l’avanzamento dell’Ufficiale impiegato presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza si applicano le speciali disposizioni previste per la particolare posizione d’impiego».


Art. 13.

13.1

Pastore

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La tabella 2 di cui al nono comma dell’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dall’allegata tabella con le decorrenze ivi indicate.

23-ter. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a euro 1.495.750 per l’anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

        Organico

        nel 2007

        Ambasciatore
25
        28
        Ministro Plenipotenziario
        208
        208
        Consigliere di Ambasciata
        242
        242
        Consigliere di Legazione
        270
        270
        Segretario di Legazione
        387
        387
        Totale. . .
        1.132
        1.135

13.2

Scarabosio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi».

Conseguentemente, il titolo dell’articolo è così modificato: «Disposizioni per il personale della carriera diplomatica e per i dirigenti statali».

13.3

Scarabosio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari all’entrata in vigore della presente legge di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, esclusivamente presso cui sono conferiti gli incarichi».

Conseguentemente, il titolo dell’articolo è così modificato: «Disposizioni per il personale della carriera diplomatica e per i dirigenti statali».

13.0.1

Piccioni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 13-bis.

(Istituzione di un ruolo ad esaurimento dei direttori e direttori di sezione di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454)


1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l’articolo 9, comma 4, è sostituito dai seguenti:

“4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all’allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti provvisoriamente nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l’anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole.

4-bis. Entro 60 giorni dall’approvazione delle tabelle di inquadramento, è data opzione, ai direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all’allegato I, di essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei direttori di istituto e i direttori di sezione con il mantenimento della propria qualifica ad personam.

4-ter. I direttori di istituto e i direttori di sezione che non siano avvalsi dell’opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3.

4-quater. I direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all’allegato I che si siano avvalsi dell’opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono inclusi fra il personale dirigente civile non contrattualizzato dello Stato Ad essi spetta lo stato giuridico ed ogni disposizione applicabile ai professori universitari».

13.0.2

Boscetto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia)


1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2005.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.n 350.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio».

13.0.3

Boscetto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti il personale

dell’amministrazione civile dell’interno)


1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compititi attribuiti al personale dell’amministrazione divile dell’interno appartenente al c mparto Ministeri, connessi all’applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro pe ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recate dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio».

13.0.4

Boscetto

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 13.

(Proroga di norme concernenti la funzionalità dei servizi

della pubblica amministrazione)


1. Fino al 31 dicembre 2005 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 147, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».


Art. 14.

14.5

Villone

14.6

Vitali

14.12

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti, Zancan, De Zulueta

Sopprimere il comma 1.

14.4

Viserta, Brutti Paolo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, è sostituito dal seguente:

2. Il comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti nei porti finanziatri, anche paraizlmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione ei cassa“».

14.3

Viserta, Brutti Paolo

Al comma 2 dopo le parole: «... della legge 1º agosto 2002, n. 166...» aggiungere le seguenti: «e per l’attuazione delle leggi nn. 413 del 1998, 488 del 1999 e 388 del 2000,»; e dopo le parole: «... per l’anno 2005» aggiungere le seguenti: «per l’anno 2006 e per l’anno 2007».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il limite di cui al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applica alla gestione di cassa derivante dalle spese in conto capitale delle Autorità portuali per gli anni 2005, 2006, 2007».

14.7

Vitali

Al comma 2, dopo le parole: «legge 1º agosto 2002, n. 166» inserire le seguenti: «e per l’atuazione delle leggi 30 novembre 1998, n. 413, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388».

14.13

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti, Zancan, De Zulueta

Al comma 2, primo periodo, dop le parle: «n. 166», inserire le seguenti: «, della legge 30 novembre 1988, n. 413, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire la parola: «60.000.000» con la seguente: «80.000.000».

14.8

Vitali

Al comma 2, dopo le parole: «spese di investimento» inserire le seguenti: «anche se provenienti da fonti diverse, già definite dagli strumenti di programmazione delle Autorità portuali,».

14.9

Vitali

Al comma 2, dopo le parole: «non concorrono, per l’anno 2005» inserire le seguenti: «2006 e 2007».

14.11

Grillo

Al comma 2, dopo le parole: «30/12/2004, n. 311» aggiungere le seguenti: «non concorrono altresì alla determinazione del limite di incremento di cui al predetto comma 57 le spese della Autorità portuali conseguenti ad obblighi contrattuali e quelle necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, relativamente agli anni 2006 e 2007 si provvede nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.1

Fabris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci delle Autorità Portuali per il proseguimento del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui agli articoli 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 e successive leggi di rifinanziamento, nonchè le spese concernenti la gestione di cassa delle medesime Autorità nei limiti di quelle relative ad investimenti in infrastrutture portuali, non sono soggetti al limite di incremento di cui al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311».

14.2

Fabris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti nei porti finanziati, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa».

14.10

Vitali

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Il limite di cui al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica alla gestione di cassa derivante dalle spese in conto capitale delle Autorità Portuali».

14.0.4

Petrini, Coviello, Mancino, Castellani

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi agroalimentari e di organizzazione dell’Ispettorato centrale repressione frodi)


1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle frodi e alle falsificazioni nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, nonché incrementare l’efficacia dei controlli svolti dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) gli importi delle sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono aumentati, negli importi minimo e massimo indicati per ciascuna infrazione del 50 per cento per le contestazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2006;

b) l’Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1º gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri “Amministrazione centrale“ e “Riepilogo nazionale“, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. A relativi oneri, pari a euro 360.000,00 a decorrere dall’anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di razionalizzare l’attività di analisi svolta dall’Ispettorato centrale repressione frodi e contenere la spesa per il funzionamento dei laboratori, le sezioni distaccate dei Laboratori di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2004, n. 294, sono soppresse a decorrere dal 1º gennaio 2006».

14.0.2

Ronconi

14.0.3

Bongiorno, Magnalbò

14.0.41

Piatti, Murineddu, Vicini, Basso, Flammia

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell’Ispettorato

centrale repressione frodi)


1. Al fine di incrementare l’efficacia dell’azione di controllo svolta dall’ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1º gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri “Amministrazione centrale“ e “Riepilogo nazionale“, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall’anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Ispettorato centrale repressione frodi».

14.0.5

Vizzini, Scarabosio, Ognibene

14.0.7

Malan, Ognibene

14.0.8

Stiffoni

14.0.15

Ognibene

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell’Ispettorato

centrale repressione frodi)


1. Al fine di incrementare l’efficacia dell’azione di controllo svolta dall’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1º gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri “Amministrazione centrale“ e “Riepilogo nazionale“, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall’anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Ispettorato centrale repressione frodi».

14.0.6

Salerno

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. L’articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è sostituito dal seguente:

–“Art. 30. – 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Autorità Regionale per la Protezione dell’ambiente competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l’assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico“».

14.0.10

Maffioli

14.0.18

Il Governo

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti“, inserire le seguenti: “ad eccezione di quelli costituiti dopo l’anno 1999“».

14.0.11

Maffioli

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f-quater), è aggiunta la seguente:

f-quinquies) spese connesse agli interventi di costruzione di residenze sanitarie assistite e/o case di riposo per anziani non autosufficienti e alla realizzazione di nuove strutture scolastiche a favore dell’infanzia“».

14.0.9

Centaro, Scarabosio

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel primo periodo dopo le parole: “di diritto privato“ aggiungere le seguenti: “, delle autorità portuali istituite ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994 a decorrere dall’anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall’anno 2003“».

14.0.100

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)


1. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopprimere le parole: “Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,“».

14.0.69

Rollandin, Thaler, Andreotti, Michelini, Cossiga, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge n. 311 del 2004)


1. Al comma 345, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, al primo periodo, dopo le parole: “in ragione della loro attività, e“ vengono soppresse le seguenti: “relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese“».

Conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sull’alcool etilico di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 10.000.000 di euro.

14.0.12

Menardi, Scarabosio, Salerno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi Piemonte 2006, ai sensi dell’articolo 21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il Comune di Limone Piemonte è autorizzato per l’anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25% dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000 in deroga a quanto previsto con il comma 44 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al relativo onere pari ad euro 250.000 per l’anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità revisionale di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.13

Il Governo

Dopo l’articolo inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Rafforzamento dell’attività di semplificazione e di monitoraggio)


1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di trenta unità.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 1367 come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 2 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

14.0.14

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


Art. 14-bis.

(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)


1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica“ sono sostituite dalle seguenti: “l’ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica“;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’Ispettorato stesso si avvale di cinque funzionari, tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell’economia e delle finanze, e funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’interno, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applica l’articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.“;

c) al terzo periodo, dopo le parole: “buon andamento“ sono aggiunte le seguenti: “, l’efficacia dell’attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,“».

14.0.17

Salerno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Al Comitato spetta inoltre: di assicurare il collegamento con l’International Fund for Agricultural Development (IFAD), l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il World Food Programme (WFP), il World Trade Organization (WTO) e con gli altri analoghi istituti internazionali; di studiare, formulare e realizzare progetti e programmi operativi relativi ai settori di interesse degli enti di riferimento e degli enti internazionali predetti; di informare il Governo italiano delle attività, dei progetti e dei programmi operativi alla cui realizzazione provvedono la FAO e gli altri enti internazionali e sulle iniziative da questi adottate attraverso contributi finanziari erogati dal Governo italiano; di pianificare e realizzare la promozione e la comunicazione istituzionale di tutte le attività di cui al presente art. 1, allo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle iniziative ed i programmi in corso. Il Comitato è finanziato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato e ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative così come previsto dal successivo art. 7“;

b) all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

“I membri del Comitato di cui al successivo art. 3, i membri della Giunta di cui al successivo art. 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui al successivo art. 6 durano in carica cinque anni“;

c) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il segretario generale, di cui all’art. 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui all’art. 3“;

d) all’articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Il segretario generale, di cui all’art. 6 è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente“;

e) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 – Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con l’Alto Commissariato per l’alimentazione. Nell’ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

Il regolamento è sottoposto all’esame del Comitato che lo rimette all’approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello del tesoro (ex legge 6 agosto 1954, n. 718).

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell’economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma li legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato.

L’onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma precedente farà carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».

14.0.40

Stiffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1, n. 10), la parola: “maggioritario“ è sostituita dalle seguenti: “superiore al 50 per cento».

14.0.39

Stiffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1, n. 1), dopo le parole: “azienda soggetti a vigilanza“ sono inserire le seguenti: “in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».

14.0.60

Magnalbò, Bongiorno

14.0.16

Pontone, Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 19 agosto 2000 n. 267)


1. Al decreto legislativo 19 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 271, comma 1, dopo le parole: “e sue federazioni“ sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI)“;

b) All’articolo 271, comma 2, dopo le parole: “e sue federazioni“ sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’Associazione nazionale dei difensori civici italiani (ANDCI)“».

14.0.23

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni per i piccoli comuni)


1. All’articolo 271, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: “Anci,“ è aggiunta la parola: “Anpci“, seguita dalla virgola.

2. All’articolo 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: “Anci,“ è aggiunta la parola: “Anpci“, seguita dall virgola.

3. All’articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: “L’Anci“ sono aggiunte la virgola e la parola “L’Anpci“».

14.0.24

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Rieleggibilità del sindaco dei piccoli comuni)


1. All’articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

“4. I commi 2 e 3 non si appllicano ai comuni con meno di 5.000 abitanti“».

14.0.19

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione Cipe del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

14.0.27

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 20 luglio 2005».

14.0.20

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio, storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso presso l’Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri“».

14.0.25

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni per la funzionalità dell’Autorità

per l’energia elettrica e il gas)


1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all’Autorità per l’energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese regolate ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004.

2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennaie 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionaie di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.21

Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: “quattro anni“ sono sostituite dalle parole: “dodici mesi“».

14.0.22

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero

delle politiche agricole e forestali)


1. Nell’ambito dei posti di funzioni dirigenziali di prima fascia del Ministro delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell’agricoltura di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella Tabella A allegata al decreto medesimo.

2. Al fine di assicurere l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, l’onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell’incarico presso l’amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti».

14.0.29

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed

amministrative-REA)


1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti ed oneri a carico delle imprese, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l’attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d’ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l’omissione della presentazione delle domande dliscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonchè di copia integrale o parziale di ogni atto per iI quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle lmprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l’espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni iegisiative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l’integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati».

14.0.28

Eufemi

14.0.48

Montino, Vitali

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

La lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è sostituita dalla seguente:

a) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell’Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo“».

14.0.30

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell’accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l’ordine di merito.

5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.

6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal primo gennaio 2006, ai procuratori dello Stata che alla data del primo gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio“.

2. L’ultimo comma dell’articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente:

“I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall’Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall’Avvocato Distrettuale“.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 8.500 per l’anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

14.0.31

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Al comma 9 dell’articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: “modificazioni“, è aggiunto il seguente periodo: “Per quanto attiene il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario provvede ad acquisire dalle competenti amministrazioni i pareri previsti dalla medesima normativa in relazione all’oggetto dell’intervento. Detti pareri, obbligatori, devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque all’esecuzione dell’opera“».

14.0.26

Boscetto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Riordino del settore dei gas di petrolio liquefatti (GPL))


1. All’articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239 le parole: “dodici mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi“».

14.0.49

Pedrazzini, Pirovano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Razionalizzazione dei termini)


1. All’articolo 1 comma 29 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono soppresse le parole da: “entro trenta giorni“ fino a: “del mercato“».

14.0.32

Tarolli, Stiffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatico o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/92».

14.0.68

Rollandin, Thaler, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis Le regioni e le province autonome, nei cui territori sono compresi quelli alpini, possono autorizzare con propri provvedimenti il prelievo selettivo di specie autoctone non appartenenti alle specie cacciabili di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente allo status di conservazione, densità, consistenza e dinamica delle popolazioni e previo parere favorevole dell’INFS“».

14.0.33

Tarolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

“In presenza di piani di prelievo solettivi distinti per sesso e per classi d’età, i termini di cui al comma 1, per la sola caccia di selezione agli ungulati, possono essere modificati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano“».

14.0.34

Tarolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. L’articolo 1, comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379, è sostituito dal seguente:

“Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge“».

14.0.35

Tarolli

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 1, comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379 sono soppresse in fine, le seguenti parole: “entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge“».

14.0.36

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni si pronunciano sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell’autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell’impresa interessata.

3. Le metodologie da utilizzare per l’effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio 1996, n. 392».

14.0.38

Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 60, comma 1, n. 12) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “rispettivamente in“ sono sostituite dalle parole: “in ogni“».

14.0.41

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Ai fini del primo comma si intende per amministratore esclusivamente il soggetto titolato alla rappresentanza esterna dell’ente o società“».

14.0.42

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-duodecies, primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2007“ sono soppresse;

b) al comma 6-quaterdecies, primo periodo, le parole: “per l’anno 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2007“; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; dall’anno 2008 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468“».

14.0.45

Salerno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale)


1. L’AGEA, quale ente responsabile del coordinamento, dello sviluppo e della gestione del SIAN ai sensi dell’articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legisaltivo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di assicurare l’attuazione dei servizi di pubblico interesse di cui all’articolo 14, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituisce una figura soggettiva di diritto privato alla quale affidare i Servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

2. Tale figura soggettiva deve essere costituita nella forma di società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria. Il socio privato dovrà essere scelto, per un periodo non superiore a dieci anni, mediante l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni».

14.0.37

Boscetto, Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Allo scopo di garantire l’esecuzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIA, di cui al decreto legisaltivo n. 173 del 1998 ed al decreto legisaltivo n. 99 del 2004, viene costituita, a cura dell’AGEA, una apposita società di capitali, a maggioranza pubblica, scegliendo il soggetto privato partecipante tramite una procedura di pubblica evidenza ai sensi della normativa vigente».

14.0.73

Vicini, Basso

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:


«Art. 14-bis.

(Ottimizazione dei servizi del SIAN)


1. Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, garantisce gli obiettivi di semplificazione amministrativa di cui al Capo III del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, mediante la realizzazione e l’ottimizzazione dei servizi di cooperazione e interscambio dati previsti agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale scopo viene costituito, ad opera dell’Agea, un apposito soggetto sotto forma di società a maggioranza pubblica. L’Agea, nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici, attua la procedura di appalto per la scelta del socio privato».

14.0.55

Boscetto, Scarabosio

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)


1. All’articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora le opere di cui all’articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione ell’assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del comune, dove è ubicato il fabbricato, l’emission di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell’impianto, dietro veramento, all’avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale e subordinatamente alla dichiarazione di idoneità del progetto da parte dei competenti uffici“».

14.0.51

Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: dopo “tali parcheggi“ aggiungere “od autorimesse“; dopo “possono essere realizzati,“ aggiungere: “senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini“, e dopo “ad uso esclusivo dei residenti, anche“ aggiungere “sul suolo“».

14.0.52

Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “Tali parcheggi“ aggiungere le seguenti: “od autorimese“».

14.0.53

Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “possono essere realizzati,“ aggiungere le seguenti: “senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini“».

14.0.54

Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “ad uso esclusivo dei residenti, anche“ aggiungere le seguenti: “sul suolo“».

14.0.57

Pedrini, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti il recuperio edilizio))


1. All’articolo 1, comma 5 – ultimo periodo – della legge n. 449 del 1997 si eliminano le seguenti parole: “e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori“».

14.0.58

Pedrini, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)


All’Articolo 1, comma 5 – ultimo periodo – della legge 449/97 si sostituiscono le parole: «tre anni» con le parole: “cinque anni“».

14.0.59

Pedrini, Rollandin, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer, Tomassini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Qualità delle acque destinate al consumo umano)


1. All’Articolo 16, comma 1 del decreto-legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 le parole: “tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “sei anni“.

2. All’articolo 16, comma 2 decreto-legislativo 2 febbraio 2001, le parole: “31 marzo 2002“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2006“.

3. La riapertura dei termini per la propozione dell’istanza di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi precedenti rende improcedibile l’applicazione delle sanzioni».

14.0.62

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Al comma 1, “vicedirigenza“ del decreto-legislativo 165/2001 dopo le parole: “un’apposita“ e prima della parola “area“ aggiunge la parola: “separato“».

14.0.65

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è così modificato:

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti d’indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto».

14.0.63

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: “direzioni generali“, inserire: “presso amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici ed agenzie,“».

14.0.66

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: “pari almeno a“, la parola: “cinque“ è sostituita dalla parola: “tre“».

14.0.67

Bergamo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Adeguamento della sezione antinquinamento del magistrato alle acque di Venezia (SAMA))


1. La Sezione Antinquinamento del Magistrato alle acque, di seguito denominata «SAMA» o «Sezione», è una sezione a competenza statale istituita dal D.P.R. 1186/73 presso il Magistrato alle acque di Venezia per l’attuazione delle competenze in materia di controllo e tutela delle acque della città di Venezia e della sua laguna dall’inquinamento. Oltre alle funzioni che gli sono istituzionalmente attribuite dalle leggi speciali per Venezia, SAMA può esercitare funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico, anche ricevendone contributi.

2. Tali contributi, ivi compresi gli importi versati dai titolari degli scarichi all’interno della conterminazione lagunare relativi alle spese sostenute per l’esercizio dell’attività di controllo, vengono versati su apposito capitolo di contabilità speciale intestato alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle acque – SAMA e possono essere utilizzati in economia, fino al limite dell’importo di 200.000 euro con l’esclusione dell’IVA, per assicurare la gestione e il funzionamento della Sezione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indìce, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia per la copertura di una nuova posizione di direttore della Sezione. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea in chimica o equipollenti. Costituirà titolo preferenziale l’appartenenza ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’aver già maturato specifiche esperienze nella gestione di laboratori di analisi ambienlali e nella trattazione di problematiche legate all’inquinamento delle acque. Il direttore della Sezione è responsabile dell’attuazione delle competenze attribuite al Magistrato alle acque in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall’inquinamento nonché di tutte le altre attività e funzioni di cui al precedente comma di fronte al presidente del Magistrato alle acque. Il direttore della Sezione, limitatamente alle attività per il controllo dell’inquinamento connesse al servizio di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge funzioni di ufficiale di Polizia Giudiziaria. In deroga alle vigenti disposizioni, su proposta del presidente del Magistrato alle acque, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indice, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un concorso per la copertura di due posizioni di perito chimico vacanti previste dal D.P.R. 1186/73, di interesse della sezione. Il personale operante presso la Sezione, anche non facente parte dei ruoli dell’Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, può svolgere, a seguito dell’espletamento di opportuni corsi di formazione e nomina da parte del presidente del Magistrato alle acque, funzioni di agente di Polizia Giudiziaria.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 200.000 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti».

14.0.70

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Attività del CNSAS)


All’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:

“1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. ll CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460“».

14.0.71

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

Al comma 3 dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla lettera e-bis) il numero “30“ è sostituito dal numero “90“».

14.0.72

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001 convertito dalla legge n. 463 del 2001, successivamente modificato dall’articolo 14, comma 1, dal decreto-legge n. 266 del 2004 convertito dalla legge n. 306 del 2004, è prorogato al 31 dicembre 2006».

14.0.50

Pedrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4)


1. All’articolo 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: “Ai comuni al di sotto di 3000 abitanti che realizzino siti internet (WEB SITE) viene riconosciuto un contributo pari all’80 per cento delle spese sostenute fino una cifra massima di 6.000 euro“.».

14.0.74

Bevilacqua

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per la professione di dottore agronomo

e dottore forestale)


1. In attesa di assicurare un adeguato sbocco professionale ai laureati nella classe 40 - “Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali“, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato gli esami di Stato per l’iscrizione nella Sezione B – Settore “zoonomo“ dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali hanno titolo per essesre iscritti nella Sezione B-Settore “gronomo e forestale“ del medesimo albo.

2. In attesa di assicurare un adeguato sbocco professionale ai laureati nella classe 40 - “Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali“, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già iscritti nella Sezione B-Settore “zoonomo“ dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali confluiscono nella Sezione B – Settore “agronomo e forestale“ del medesimo albo. Ad essi spena il titolo professionale di “agronomo e forestale“».

14.0.75

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Personale dell’Agenzia per la protezione

dell’ambiente e per i servizi tecnici)


1. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché avuto riguardo alla elevata professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali, in via eccezionale ai fini del primo inquadramento nel comparto degli Enti pubblici di ricerca, il personale trasferito all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002. n. 207, e quello ivi giunto alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non inquadrato in via definitiva nel comparto degli Enti pubblici di ricerca ed appartenente alle ex q.f. dalla VII alla IX o ad esse equiparate, in possesso del diploma di laurea, è inquadrato, mediante apposite procedure selettive nei livelli III o II del profilo professionale di tecnologo dell’ordinamento del comparto degli enti pubblici di ricerca, se in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per l’accesso del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e nel limite di n. 30 posti per il II livello del profilo professionale stesso. Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale inquadrato al III o al II livello del profilo professionale di tecnologo. sarà attribuita la posizione economica corrispondente alla temporizzazione del trattamento economico fondamentale in godimento all’atto dell’inquadramento.

3. Il personale di cui al comma 1, non in possesso del diploma di laurea, appartenente alle ex q.f. IX ed VIII – VII o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli IV e V dei profili professionali Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) o di Funzionario Amministrativo (FA); quello appartenente alle ex q.f. VI e V – IV – III o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli professionali VI – VII – VIII del comparto degli EPR dei profili professionali CTER, Collaboratore amministrativo (CA), Operatore Tecnico professionale (OTP) e Operatore amministrativo (OA). Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 Gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono, per il personale proveniente dal Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali dal 6 ottobre 2002 e per il personale giunto in APAT per mobilità dalla data del trasferimento, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione delle procedure di inquadramento.

5. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 3 sono coperte finanziariamente con risorse del bilancio dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici».

14.0.76

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

(Norme per la sicurezza degli impianti)


1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2006. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

14.0.77

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Al fine di superare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato adadottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE».

14.0.78

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. All’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell’articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998“.

La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all’entrata in vigore della presente legge».

14.0.200

Falcier, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 14-bis.

1. Ai fini di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip SpA in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle Amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della Consip SpA della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all’articolo 23, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Per la copertura finanziaria dei fabbisogni conseguenti alla suddetta proroga si fa riferimento al limite dell’ordinario stanziamento di bilancio».


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3523

al disegno di legge

Art. 1.


x1.0.1

Scarabosio, Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)


1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1º gennaio 2006, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell’imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

b) concentrazione in un unica obbligazione fiscale ed in un’unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi e canoni;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione ed armonizzazione della disciplina autorizzatoria o concessoria contenuta nella normativa vigente, atta a consentire, regolare e attuare l’esercizio dell’attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell’assoggettamento al nuovo tributo di aree aperte al pubblico con impianti destinati all’effettuazione della pubblicità esterna;

e) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per i canoni e i tributi soppressi; soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell’impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;

j) determinazione forfetaria della tassa per l’occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili

k) previsione di una tariffa massima anche forfetaria, per la concessione all’utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell’occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

l) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

m) revisione e armonizzazione della normativa in tema di pubbliche affissioni;

n) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega;

o) revisione di una disciplina transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni e i soggetti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446;

p) rideterminazione dei requisiti comprovanti l’idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa delle società proposte alla gestione delle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle attività propedeutiche e complementari.

2) Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3) Per i due anni successivi alla data di scadenza dell’esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».