AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2005
219ª seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.


(2276-A) NIEDDU ed altri. - Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione
(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; si sofferma in particolare sull'emendamento 1.101 osservando come l'intesa con gli enti locali ivi prevista deve ritenersi evidentemente richiesta nei soli casi in cui gli enti locali siano coinvolti nelle iniziative e manifestazioni di cui si tratta, ad esempio in quanto i pellegrinaggi in questione riguardino il loro territorio, ovvero perché chiamati a partecipare al reperimento di risorse per le medesime iniziative. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.101 con l'osservazione ora formulata, nonché un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.


(3131-A) PONTONE ed altri - Istituzione della Festa nazionale dei nonni
(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; dà conto, in primo luogo, dell'emendamento del relatore 1.101, con il quale si propone di spostare al 2 ottobre la data in cui ricorre la festa istituita dal disegno di legge in titolo.

Secondo quanto riferito dal presidente FALCIER (FI), la modifica è volta a consentire che le istituzioni scolastiche possano essere coinvolte attraverso apposite iniziative, come evidenziato dal relatore all'Aula nel corso della relazione svolta in Assemblea lo scorso 10 febbraio.

Il relatore STIFFONI (LP) si sofferma quindi sull'emendamento 1.100, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno invitare a una sua riformulazione che escluda l'insorgere di un obbligo a promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni in capo agli enti territoriali, prevedendo che gli enti territoriali stessi possano promuoverle ove ritengano di farlo, nell'esercizio delle proprie competenze.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI per manifestare la propria adesione a tale osservazione.

Il relatore STIFFONI (LP) conclude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per i lavori del Genio militare" (n. 445)
(Osservazioni alle Commissioni 4ª e 8ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BONGIORNO (AN) ricorda che la materia dei lavori pubblici ha trovato organica disciplina nella legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109, in attuazione della quale è stato emanato il regolamento, previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554: tale regolamento reca la disciplina secondaria applicabile a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, ad eccezione del Ministero della difesa. La legge quadro, infatti, riconoscendo la specificità dell'attività svolta dal Genio militare e la particolare struttura gerarchica dell'amministrazione della difesa ha demandato a un apposito regolamento di delegificazione, previsto dall'articolo 3, comma 7-bis, della medesima legge n. 109 del 1994, la disciplina delle attività del Genio militare in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare, in armonia con le disposizioni della legge quadro.
Lo schema di decreto all'esame è adottato in attuazione di tale previsione normativa, nonché in attuazione dell'articolo 4-quater della legge n. 269 del 1999, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 180 del 1999. Sullo schema di decreto in esame la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole; è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono state recepite nello schema all'esame.
Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.


(Doc. XXII, n. 5-bis) CARELLA ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione 8 maggio 2002 recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno"
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il documento in titolo; esso propone di prorogare fino alla conclusione della XIV legislatura il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel Comune di San Gregorio Magno, attualmente fissato al prossimo 25 marzo.
Conclude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.


(2742-B) Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore MAGNALBO' (AN) ricorda che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al disegno di legge in titolo; dopo aver richiamato il parere precedentemente reso a quella Commissione durante l'esame in sede referente, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.
Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti, che in larga parte ripropongono proposte emendative già formulate nella precedente fase dell'iter; propone di esprimere su di essi, per quanto di competenza, un parere non ostativo; con l'occasione, richiamando il parere precedentemente formulato sugli emendamenti presentati durante l'esame in sede referente, ritiene utile segnalare nuovamente l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento 25.1, dovendo il comma 3 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 25-bis, introdotti da quella proposta emendativa, essere integrati con il richiamo dei principi e criteri direttivi recati dal successivo comma 4 dei rispettivi articoli 25 e 25-bis anche per l'esercizio delle deleghe ivi conferite per l'emanazione di decreti legislativi correttivi e integrativi.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.


(3247) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si provvede a dettare una disciplina di maggiore rigore per i casi di recidiva, graduando l'aggravamento delle pene che ne consegue. Dopo aver ricordato il contenuto dell'articolo 1, volto a riconoscere una specifica attenuante alla persona che abbia commesso il fatto avendo compiuto 70 anni di età, sempre che non si trovi in una situazione di recidiva, si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 2 con il quale vengono disciplinate le circostanze attenuanti generiche: si sofferma in particolare sul secondo comma del novellato articolo 62-bis del codice penale, che preclude l'applicazione di disposizioni favorevoli al reo in particolari casi di recidiva. Vengono inoltre previsti aggravamenti delle pene determinati dagli articoli 416-bis e 418 primo comma del codice penale. Dopo avere illustrato l'articolo 3, che individua ipotesi di esclusione del giudizio di comparazione, si sofferma sull’articolo 4 che sostituisce il vigente articolo 99 del codice penale: con la novella in questione si delinea una nuova disciplina della recidiva, prevedendo un diverso ambito di applicazione che ha a riferimento la condanna per un delitto non colposo, anziché quella per un reato, nonché aggravamenti di pena, in particolare per i casi di recidiva specifica infraquinquennale.
Dopo aver riferito sul contenuto dell’articolo 5, si sofferma sulle disposizioni in tema di prescrizione del reato di cui all’articolo 6 del disegno di legge n. 3247: si prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Osserva come, in applicazione di tale nuova disciplina, per alcuni reati la prescrizione è destinata a operare dopo un tempo inferiore a quello stabilito dalla disciplina vigente; segnala che, tuttavia, gli stessi reati potranno prescriversi in un tempo anche più lungo di quello previsto dalle disposizioni vigenti in ragione dell’eventuale recidiva del condannato. Sottolinea che mentre nelle disposizioni vigenti del codice penale la prescrizione del reato opera in forza di un dato oggettivo, con la novella all’articolo 157 del codice penale, di cui all'articolo 6, essa sarà determinata anche in funzione di una condizione soggettiva, quale è la recidiva. Ritiene che tale scelta legislativa, pur potendo suscitare a prima lettura qualche perplessità anche per la sua carica innovativa, non sia in contrasto con i principi costituzionali.
Dopo aver illustrato gli articoli 7, 8 e 9 si sofferma sull’articolo 10 che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni in esame; a tale riguardo segnala che tale disposizione deve intendersi come riferita “anche” ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa in esame e ai procedimenti e processi pendenti a tale data, oltre che evidentemente a quelli ad essa successivi. Ricorda, infine, il rilievo emerso nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento in merito alla automatica applicazione dell’aumento di pena in tema di recidiva; in merito a tale previsione si paventava un contrasto con il principio di cui all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione a norma del quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, nella misura in cui impedirebbe al giudice di valutare anche altri elementi nel comminare in concreto la pena. A tale proposito ricorda che il principio sancito dall’articolo 27, terzo comma della Costituzione riferisce la funzione rieducativa della pena alla fase della concreta esecuzione della pena stessa e inerisce al trattamento penitenziario che ne concreta l’esecuzione, più che al tipo di pena prevista, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In conclusione, tale rilievo non è a suo avviso condivisibile, poiché la disposizione di cui si tratta condiziona l’operato del giudice in casi limitati e in misura non irragionevole.
Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere sul loro complesso, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.


(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri - Modifiche al codice di procedura civile
(763) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi
(836) COSTA - Modifica degli articoli 591- bis e 591-ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato ed emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il testo unificato in titolo, con il quale si propongono numerose modifiche a varie disposizioni del codice di procedura civile che, a suo avviso, non suscitano alcun rilievo critico né in termini di costituzionalità, né in termini di congruità. Propone pertanto di esprimere su di esso un parere non ostativo. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti e propone di esprimere sul loro complesso, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.


La seduta termina alle ore 15,05.