LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDI' 26 GIUGNO 2003
227a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 18 del disegno di legge n. 2175 e dei connessi emendamenti.

La senatrice DONATI illustra gli emendamenti presentanti dal suo gruppo. L'emendamento 18.2 introduce la separazione contabile tra i ricavi provenienti dal canone e quelli derivanti da pubblicità e da altre attività finanziate dal mercato. L'emendamento 18.4 anticipa al mese di ottobre il termine entro cui effettuare la stima degli introiti da canone sulla base della quale redigere il bilancio preventivo. L'emendamento 18.5 attribuisce al CIPE il potere di deliberare l'importo del canone. Tale competenza in capo al Ministro delle comunicazioni non risulta coerente con il sistema vigente per la determinazione degli incrementi tariffari. Nell'illustrare l'emendamento 18.7 chiede chiarimenti al Governo sulla ratio dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 18 ed esprime forti perplessità sulla disposizione ivi contenuta che prevede la ripartizione del gettito del canone sulla base dell'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

Il senatore FALOMI sottoscrive l'emendamento 18.7 e ne ribadisce le finalità: la modifica proposta mira ad eliminare dal testo la pericolosa questione della ripartizione del gettito del canone. La previsione del terzo comma, ultimo periodo, dell'articolo 18 introduce infatti una disarticolazione molto grave del servizio pubblico radiotelevisivo. Sulla questione, il dibattito è aperto e contrastato anche in seno alla stessa maggioranza e riguarda altresì il trasferimento di RAI 2 a Milano, trasferimento che avviene, sotto il ricatto della Lega Nord, per ragioni politiche al di fuori di qualunque piano imprenditoriale.

La senatrice DENTAMARO dichiara di sottoscrivere l'emendamento 18.7 e procede ad illustrare l'emendamento 18.1 che individua un modello per la gestione della contabilità separata da parte della società concessionaria, al fine di consentire una verifica trasparente sull'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le attività di servizio pubblico.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di sottoscrivere a sua volta l'emendamento 18.7 ed esprime perplessità nel rilevare il contrasto tra le disposizioni che prevedono che la RAI S.p.A. debba operare, in tutto e per tutto, come un soggetto privato e quella che prescrive al Consiglio di amministrazione le modalità di ripartizione del gettito del canone. Concorda poi con le finalità dell'emendamento 18.5 della senatrice Donati poiché ritiene opportuno ricondurre il canone televisivo all'interno di quel sistema per la determinazione degli incrementi tariffari in cui il CIPE ha un ruolo preminente.

Il senatore CAMBURSANO dichiara di sottoscrivere l'emendamento 18.7 e procede alla illustrazione dell'emendamento 18.9 che prevede l'esenzione dal pagamento del canone televisivo per le famiglie meno abbienti.

Il senatore PEDRAZZINI illustra brevemente gli emendamenti 18.14 e 18.15, volti a razionalizzare la procedura di riscossione del canone.

Il presidente GRILLO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18 sottolineando che il meccanismo proposto da tale articolo risulta più completo e trasparente di quello proposto dagli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, sugli emendamenti, il medesimo parere del relatore rilevando la necessità di mantenere l'ultimo periodo del comma 3 come norma di razionalizzazione del settore finanziario della concessionaria pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175
Art. 18
18.1
Dentamaro, Fabris, Filippelli
        Sostituire l’articolo 18 con il seguente:
    –«Art. 18. – 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato in concessione alla RAI – Radiotelevisione ltaliana Spa. La RAI gestisce con criteri di efficienza e buona gestione le risorse derivanti dal canone e dall’offerta pubblicitaria.
        2. La RAI adotta una separazione contabile con elevato livello di dettaglio, secondo criteri deterrninati dall’Autorità sulla base dello schema di cui all’allegato A, con la finalità di evidenziare l’utilizzo effettivo dei proventi derivanti dal canone e dalla pubblicità, nonchè da altre entrate. La contabilità presentata dalla RAI, riconciliata con il bilancio, è verificata da un auditor indipendente e pubblicata annualmente.
        3. Alla RAI è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali nel rispetto dei lirniti a tutela della concorrenza, connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonchè altre attività comunque connesse all’oggetto sociale, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
        4. La RAI si organizza internamente per conseguire i migliori risultati gestionali e di prestazione del servizio pubblico.
        5. La RAI può costituire società, anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell’industria cinematografica, dell’audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttamento del marchio. Il consiglio di amministrazione della RAI nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivarnente, la quota del 49 per cento».
Allegato A
RAI – Radiotelevisione Italiana
Schema di report economico per la separazione contabile
 

        Ricavi
        (A)
        Costi
        (B)
        Capitale
        (costo del)
        (C)
        Totale
        (B*C)
        % marg =
        (A*C)/B*C
        Volumi
        Ric. unit.
        medio per
        ora di
        trasmissione
        Costo unit.
        medio per
        ora di
        trasmissione
        Ricavi
        Ricavi da pubblicità
        Ricavi da telepromozioni
        Ricavi da canone
        Ricavi da altre entrate
        Costi
        Costi della produzione
        di cui costi per servizio pubblico
        di cui costi per appalti esterni
        Costi per acquisizione pubblicità
        Costi contributi erario per versamento canone
 
18.2
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «Art. 18. - (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) – 1. Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità nell’acquisizione e nell’uso delle risorse finanziarie, la società concessionaria, predispone il bilancio di esercizio indicando in contabilità separata i ricavi provenienti dal canone e quelli provenienti dalla pubblicità e dalle altre attività finanziate dal mercato.
 
18.3
Pedrazzini, Moro
        Al comma 1, sopprimere le parole: «coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 889 e successive modificazioni».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
        «Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. A decorrere dal 1º gennaio del 2006 il canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa, di cui all’articolo 17 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono aboliti. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati».
 
18.4
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, viene stabilito con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle comunicazioni, l’ammontare del “canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo“ per l’anno successivo, sentita l’Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni, in modo da consentire alla società concessionaria del Servizio Pubblico di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio Pubblico, ed alla Fondazione che la gestisce, di tracciarne le direttive. A tal fine la società concessionaria del Servizio pubblico presenta annualmente entro il 31 marzo, alla Fondazione, ed alla Autorità garante e Commissione di Vigilanza, un trasparente e dettagliato bilancio delle proprie attività, con la separazione dei dati contabili relativi alle spese per il servizio pubblico finanziate dal canone, e quelle di altro carattere finanziate da attività commerciali e dalla pubblicità, nonché analoghi dati separati di bilancio, relativamente alle attività della società che gestisce gli impianti di trasmissione delle reti, sotto il controllo della società concessionaria, e delle altre società consociate, con separazione delle spese sostenute per la trasmissione del servizio pubblico, di quelle per l’accesso di altri fornitori di contenuti, e delle altre attività. Il bilancio della societa’concessionaria, viene presentato sulla base di uno schema contabile approvato dall’Autorità delle telecomunicazioni, ed è soggetto a controllo e verifica da parte di una società di revisione scelta dall’Autorità stessa».
 
18.5
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3 sostituire le parole da: «novembre» fino a: «canone di abbonamento» con le seguenti: «ottobre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle comunicazioni, il CIPE con propria delibera stabilisce, in base a quanto previsto dal contratto di servizio, l’ammontare del “canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo“».
 
18.6
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3 sostituire le parole da: «novembre» fino a: «canone di abbonamento» con le seguenti: «ottobre di ciascun anno, viene stabilito, ai sensi della normativa vigente, l’ammontare del “canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo“».
 
18.7
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.
 
18.8
Fabris, Filippelli
        Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la fornitura del servizio pubblico generale ai cittadini meno abbienti, sono esentati dal pagamento del canone le famiglie il cui reddito complessivo, per l’anno 2003, non supera 15 mila euro aggiornato, ogni cinque anni, dall’Autorità sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti, secondo criteri di calcolo che tengano conto del reddito minimo vitale».
 
18.9
Manzione, Cambursano, Baio Dossi, Dato, D’Andrea, Veraldi, Scalera
        Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la fornitura del servizio pubblico generale ai cittadini meno abbienti, sono esentati dal pagamento del canone le famiglie il cui reddito complessivo, per l’anno 2003, non superi 15 mila euro aggiornato, ogni cinque anni, dall’Autorità sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti, secondo criteri di calcolo che tengano conto del reddito minino vitale».
 
18.10
Rocco, Nessa, Greco
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Fermo il disposto di cui all’articolo 7 comma 9 della presente legge, gli enti pubblici territoriali che deliberino nuovi investimenti nell’ambito di contratti di servizio, convenzioni ed altri accordi raggiunti con la concessionaria del servizio pubblico generate radiotelevisivo, ivi compresi eventuali contratti con le sue sedi regionali e provinciali, sono tenuti a disporre investimenti a favore delle emittenti radiotelevisive locali operanti sul territorio, in base ai dati di ascolto minuto medio rilevati dall’Auditel, in misura non inferiore al doppio degli investimenti sulla concessionaria del servizio pubblico».
 
18.11
Pellegrino, Menardi
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. È fatto obbligo ai contribuenti di indicare nel modello Unico per la dichiarazione dei redditi il presupposto d’imposta per il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, costituito dalla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, specificando il numero di abbonamento».
 
18.12
Pedrazzini, Moro
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis La società concessionaria è tenuta a devolvere una quota del gettito del canone adeguata al finanziamento ed allo sviluppo del servizio radiotelevisivo regionale».
 
18.13
Pedrazzini, Moro
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. A partire dal 1º gennaio 2004, l’importo dovuto a titolo di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo relativo all’anno 2004 e successivi, dovrà essere devoluto, in misura proporzionale al gettito complessivo annuo imputabile al canone RAI, ai centri di produzione di Milano, Torino e Napoli, e ripartito in relazione alle capacità produttive ai singoli centri di produzione regionali, sulla base dei risultati documentati riferiti all’esercizio precedente».
 
18.14
Pedrazzini, Moro
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. La riscossione del canone di abbonamento deve avvenire nel rispetto dei diritti dell’utente favorendo la corretta informazione degli abbonati sulle modalità di dismissione del canone».
 
18.15
Pedrazzini, Moro
        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Salvo il caso di subentro del coniuge sopravvissuto nella titolarità del contratto, in caso di decesso dell’utente, l’abbonamento si estingue automaticamente senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso i competenti uffici del comune di residenza».