LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 23 MARZO 2004
322a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA

(2742) Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra le parti del disegno di legge in titolo di pertinenza della 8a Commissione. Fa quindi presente che l'articolo 9 prevede l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 537 del 1993, come modificato dalla legge n. 724 del 1994, in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, al fine di risolvere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato della Comunità europea. Per le stesse finalità l'articolo 10, poi, modifica talune disposizioni della legge n. 109 del 1994, a seguito della violazione contestata, da parte della Commissione europea, degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia di appalti, relative rispettivamente a lavori, forniture, servizi e settori esclusi. La Commissione ha ritenuto infatti non corretto l'assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici dei lavori anche di quei contratti nei quali la componente "lavori", prevalente sotto il profilo economico, abbia carattere chiaramente accessorio. Tali lavori risulterebbero quindi sottratti alla pertinente disciplina comunitaria applicabile ai casi di appalto misto di lavori e servizi e di lavori e forniture. Dopo aver brevemente illustrato le direttive comunitarie di competenza della 8a Commissione per le quali il disegno di legge comunitario prevede la delega legislativa al Governo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CHIRILLI (FI) fa presente, per quanto riguarda l'articolo 9, che la relazione al disegno di legge comunitaria fa riferimento all'emanazione di una apposita norma interpretativa dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 537 del 1993, funzionale alla conclusione della procedura d'infrazione che ha motivato l'abrogazione di quest'ultimo articolo. Il fondamento della norma contenuta all'articolo 9 non risulta tuttavia compiutamente trasfuso nella formulazione dello stesso articolo per cui risulta necessario un chiarimento espresso. In merito all'articolo 10, fa poi presente la necessità di coordinare le direttive sugli appalti pubblici di recente emanazione con le modifiche introdotte dall'articolo 10 della legge Comunitaria.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) osserva che le modifiche introdotte dal comma 8 dell'articolo 10 aggiungono un ulteriore obbligo informativo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono chiarire nel bando di gara per il Project financing la circostanza che il promotore ha un diritto di prelazione in base al quale, nell'ambito della procedura negoziata di cui all'articolo 37 quater della legge n. 109 del 1994, potrà adeguare la propria offerta a quella migliore presentata dai concorrenti, risultando in tal caso aggiudicatario. La norma contenuta all'articolo 10 prevede inoltre che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano disciplinati gli effetti sulle procedure in corso non ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004, non contengano espressamente tale indicazione.

La senatrice DONATI (Verdi-U) dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Chirilli in merito all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria. Per quanto riguarda poi i commi 2 e 3 dell'articolo 10, ritiene opportuno specificare meglio i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti individuano l'oggetto principale dell'appalto, poiché la norma non fornisce un supporto adeguato alla decisione relativa alla tipologia di lavoro prevalente nel contesto dell'opera pubblica appaltata. Giudica altresì insufficiente la soluzione approntata dal comma 8 dell'articolo 10 per risolvere la procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea. Quest'ultima infatti aveva rilevato la sostanziale disparità di trattamento a cui sono soggetti i partecipanti alle gare di appalto, che non sono in grado di valutare l'opportunità di assumere la qualità di promotore e di conoscere la circostanza che al promotore è attribuito un diritto di prelazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.