LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2005
518ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.


La seduta inizia alle ore 8,45.


IN SEDE REFERENTE
(826) PASQUINI ed altri. - Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada
(2363) FABRIS e DENTAMARO. - Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
(2575) MAGNALBO' ed altri. - Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
(2963) CAMBER. - Modifica dell' articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRAZZINI(LP), relatore, prosegue nell'espressione del parere sulle proposte emendative presentate al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi 7.0.1 e 7.0.2 e parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Con riferimento all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2 e parere contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.0.1. Per quanto riguarda poi l'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.4, 10.6, 10.7, 10.10 e parere favorevole sugli emendamenti 10.2, 10.3, 10.5, 10.8 e 10.9. Formula inoltre parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3. Esprime infine parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, incluso l'emendamento aggiuntivo 11.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963


Art. 7

7.0.1
Fabris

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
"Articolo 7-bis
(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti numeri:
1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185;
2-bis) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185".
7.0.2
Fabris

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
"Articolo 7-bis
(Definizioni autocaravan)

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente".


Art. 8

8.1
Donati

Sopprimere l'articolo.

8.2
Donati

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Articolo 8-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 142 (Limiti di velocità) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limiti fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentono, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 km/h.»".

8.0.1
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Articolo 8-bis
(Modifiche all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzioni. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato.»
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: "12 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "al medesimo Ministero" con le seguenti: "al Ministero degli affari esteri".

Art. 9

9.1
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 4, dopo le parole: "invalido civile" aggiungere le seguenti: "con impedimento permanente alla deambulazione".

9.2
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 5, dopo le parole: "invalido civile" aggiungere le seguenti: "con impedimento permanente alla deambulazione".

9.3
Fabris

Dopo l'articolo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si estendono anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. E' fatto obbligo, in conformità di quanto previsto dall'articolo 185, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di disporre lungo le strade e le autostrade, come nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan. La mancata realizzazioni di tali impianti, ove prevista in progetti esecutivi, è sanzionata con un'ammenda da euro 300 e euro 1.000.".

9.0.1
Fabris

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
"Articolo 9-bis
(Circolazione degli autocaravan)

1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".


Art. 10

10.1
Fabris

Al comma 1, sostituire le parole: "possono provvedere" con "provvedono".
10.2
Donati

Al comma 1, dopo la parola: "autocaravan" inserire le seguenti: "riservate ai soggetti portatori di handicap".

10.3
Donati

Sopprimere il comma 3.

10.4
Donati

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire la sosta degli autocaravan per i soggetti portatori di handicap".

10.5
Donati

Al comma 3, dopo la parola: "parcheggi" inserire le seguenti: "riservati ai soggetti portatori di handicap".

10.6
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3, dopo la parola: "consentire" aggiungere le seguenti: ", previa apposita regolamentazione,".

10.7
Fabris

Al comma 3, sopprimere le parole: "anche prolungata".

10.8
Donati

Al comma 4, dopo la parola: "di linea" inserire le seguenti: "o a chiamata".

10.9
Donati

Al comma 4, dopo la parola: "di linea" inserire le seguenti: "e non".

10.10
Fabris

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le amministrazioni comunali non possono installare nelle aree adibite alla sosta degli autoveicoli qualsiasi strumento dissuasore della circolazione e della sosta per gli autocaravan, salva l'ipotesi in cui non sussistano ostacoli in altezza o strettoie della strada.
4-ter. Le aree di cui al comma 1 devono essere facilmente individuabili a mezzo di apposita segnaletica stradale devono considerarsi opere di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente e sono realizzate entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4-quater. Tutti i campeggi di nuova costruzione devono essere dotati di apposite aree per la sosta e il rimessaggio degli autocaravan.
4-quinquies. Le Regioni, in quanto delegate allo sviluppo del turismo in generale e di quello itinerante in particolare, disciplinano la sosta temporanea degli autoveicoli e dei rimorchi in aree appositamente individuate dai Comuni o dalla Comunità Montane.".

10.0.1
Fabris

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
"10-bis
(Sanzioni amministrative)

1. Al comma 6 dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida.»".

10.0.2
Donati

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Articolo 10-bis
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86»".

10.0.3
Magnalbò, Salvi

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente articolo:
"Articolo 10-bis
(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Articolo 17-bis
(Esenzione per i veicoli di costruzione superiore ai venticinque anni)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli la cui data di fabbricazione sia superiore ai venticinque anni.
2. Per i veicoli di cui al comma 1, la tassa di trasferimento di proprietà è di euro cinquanta.
3. Il contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2001 e fino alla entrata in vigore della presente legge, relativo al mancato pagamento della tassa di circolazione da parte dei mezzi di età compresa tra i venti e i trent'anni, può essere estinto mediante il pagamento di una somma pari al 10% dell'ammontare complessivo.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63 della legge 21/11/2000, n. 342.

Art. 11

11.1
Magnalbò. Salvi

Sopprimere l'articolo.
11.2
Camber

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti".

11.0.1
Montalbano

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
"Art. 11-bis
(Modifiche alle legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121)

All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»".