LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2005
489ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) interviene nella discussione generale sull'atto del Governo in titolo rilevando preliminarmente che, nonostante le finalità di semplificazione e di velocizzazione dei procedimenti amministrativi connessi alle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, esso introduce nuove procedure che male si integrano con la normativa preesistente dettando una disciplina sempre più farraginosa e complessa. Nel merito del provvedimento rileva che l'articolo 4-bis, comma 1, che introduce norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti , contrasta con il principio di leale collaborazione previsto dal nuovo titolo V della Costituzione e recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003, poiché non prevede la facoltà, in capo alle Regioni, di avanzare la richiesta di interrompere o sospendere le procedure di istruttoria e di approvazione dei progetti relativi alle opere di propria competenza. La stessa preoccupazione è valida anche per il comma 2 del medesimo articolo che regola nel dettaglio la procedura di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo, prevedendo una disciplina che consente di superare il dissenso delle Regioni, attraverso il rimando alla procedura prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 190. A tale discutibile procedura si rimanda inoltre per superare il dissenso della Regione nell'ipotesi prevista dal comma 4, che attribuisce al soggetto aggiudicatore la facoltà di procedere alla localizzazione dell'opera ed alla valutazione di impatto ambientale sulla base del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione ed approvazione del progetto preliminare. Per quanto riguarda poi l'articolo 4-ter, relativo alla Conferenza dei servizi ed alla approvazione del progetto definitivo - che al comma 6 dispone la sospensione dei lavori da parte del CIPE qualora dopo la chiusura della Conferenza si accerti il mancato invito ai lavori di un soggetto interessato - ritiene che lo strumento ivi previsto per sanare il mancato invito sia insufficiente. Infatti, la previsione della mera possibilità di richiedere la sospensione dei lavori al CIPE, che potrebbe discrezionalmente non disporre in tal senso, significa comprimere ulteriormente le competenze degli enti territoriali nel caso di una loro eventuale esclusione, anche in considerazione del fatto che il CIPE delibera a maggioranza. Osserva poi che l'articolo 4-quater, ai commi 4 e 5, in materia di varianti, riduce alla metà i tempi di istruttoria delle varianti stesse approvate dal soggetto aggiudicatore, escludendo la Conferenza di servizi dal procedimento di approvazione che spetta invece al CIPE, organo che poi decide a maggioranza con il consenso delle Regioni. Riguardo poi al comma 1 dell'articolo 5-ter, concernente la società pubblica di progetto, fa presente che la norma non chiarisce a quale livello di approvazione del progetto sia possibile costituire l'apposita società. Manifesta inoltre perplessità sul comma 5 dello stesso articolo che prevede la possibilità di contribuire al finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture di carattere strategico da parte degli enti pubblici i quali possono impiegare i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito. Ritiene altresì necessario chiarire la disposizione del comma 7, la quale prevede che i soggetti interessati alla realizzazione di una infrastruttura possano contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o con specifiche forme di contribuzione alla spesa, tramite appositi accordi procedimentali. Per quanto riguarda poi l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che reca le correzioni al testo del decreto legislativo n. 190 del 2002, si sofferma in particolare sulla modifica prevista dal comma 4 che limita al cinque per cento del costo dell'opera le spese per le opere compensative, sottolineando che tale importo non è eccessivo se si tiene conto del fatto che spesso comprende i costi di mitigazione che risultano elevati a causa, talvolta, della cattiva qualità della progettazione. Il comma 5 del medesimo articolo andrebbe poi modificato poiché prevede l'adeguamento automatico e la variazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di ogni altro documento di pianificazione non compatibile, in conseguenza dell'approvazione del progetto preliminare, secondo la citata procedura prevista dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 190. La modifica proposta prevede inoltre, inspiegabilmente, l'esproprio automatico degli immobili su cui è localizzata l'opera, anche in mancanza dell'espressa menzione. Il comma 8 modifica, inoltre, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 190, eliminando il rinvio al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, alla legge n. 349 del 1986 ed alle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, privando pertanto le amministrazioni pubbliche della necessaria normativa di riferimento. Dichiara infine di condividere pienamente le osservazioni contenute nel parere della 7a Commissione permanente in ordine alle norme che disciplinano l’archeologia preventiva contenute nell’allegato tecnico del provvedimento in esame.

Il relatore, senatore CICOLANI (FI), ritiene condivisibile parte delle osservazioni formulate dalla senatrice Donati e si impegna sin d'ora a tenerne conto nello schema di parere che proporrà alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.