GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI


MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO 2004


56a Seduta


Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IMMUNITA' PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione alla sentenza del 27 febbraio 2003 emessa nei suoi confronti dal Tribunale civile di Milano nelle cause riunite R.G. 3529/97, 3530/97 e 6051/97

Il PRESIDENTE comunica che in data 12 febbraio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento alla sentenza del 27 febbraio 2003 n. 4250/2003 emessa nei suoi confronti dal Tribunale civile di Milano nelle cause riunite R.G. 3529/97, 3530/97 e 6051/97. Si tratta di una sentenza che definisce in primo grado la controversia civile attivata dalla signora Stefania Ariosto con tre diversi atti di citazione per risarcimento di danni nei confronti del deputato Cesare Previti, per fatti avvenuti nella prima metà del 1996.
La prima citazione riguarda un articolo pubblicato il 14 marzo 1996 sul quotidiano "Il Giorno". L'attrice individuava specifici punti dell'articolo nei quali riconosceva affermazioni del Previti, all'epoca senatore, giudicandole lesive del suo onore e della sua reputazione. Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano (prima sezione civile), il giudice monocratico ha in proposito ritenuto il carattere diffamatorio solo di talune delle espressioni contenute nell'intervista, giudicate "un'espressione allusiva, insinuante, sottintesa". Per le altre espressioni adoperate nell'intervista, il giudice monocratico di Milano ha dichiarato invece che "non può ritenersi illecito da parte dell'intervistato smentire, pur in modo colorito (...), i fatti che sono stati riferiti all'autorità giudiziaria dall'attrice" trattandosi di dichiarazioni con cui egli intende confutare l'impianto accusatorio prospettato dall'Ariosto, senza spingersi sino al punto di ledere la sua reputazione.
La seconda citazione riguarda un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" il 17 marzo 1996. L'attrice lamentava che le dichiarazioni rese dall'allora senatore mirassero a screditarla nella sua qualità di testimone in procedimenti penali a carico del Previti. Il giudice monocratico di Milano, con la medesima sentenza ritiene il carattere diffamatorio di parte delle espressioni contenute in questo articolo: mentre è stato giudicato lecito da parte dell'intervistato "sostenere che le accuse dell'Ariosto non siano vere, riferendo i fatti e le motivazioni su cui fonda le sue asserzioni" risulta, invece, ingiustamente lesiva della reputazione dell'attrice per un verso un'espressione usata da Previti per qualificarla e per altro verso l'accusa secondo cui la Ariosto avrebbe fornito gravi dichiarazioni accusatorie ottenendo in cambio il salvataggio dagli usurai mediante interventi di favore operati dagli inquirenti.
Il terzo evento giornalistico oggetto della sentenza concerne fatti che si sono verificati durante il mandato parlamentare del Previti come deputato, essendo stato eletto nella XIII legislatura (iniziata il 9 maggio 1996) nell'altro ramo del Parlamento, e pertanto su questa vicenda la Giunta delle immunità parlamentari del Senato non è competente a pronunciarsi.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il deputato PREVITI.

Gli pongono domande i senatori MANZIONE, CASTAGNETTI, ZICCONE ed il presidente CREMA.

Congedato il deputato Previti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.