AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 80 del 2005, provvedendo a dettare una riforma organica della vigente legge fallimentare. Si tratta di un intervento legislativo rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione; non suscitando tale schema alcun rilievo in termini di costituzionalità, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MALAN (FI), dopo aver richiamato i principi sanciti dalla Corte costituzionale, in particolare nella sua sentenza n. 428 del 2004, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull’emendamento 1.0.300, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di demandare a una ordinanza dirigenziale determinazioni quali quelle indicate nel comma 2, lettera b) della proposta in esame, ritenendosi preferibile che a operare in tal senso intervenga, semmai, una ordinanza del sindaco; si invita altresì a valutare l’esigenza di modificare il comma 8 del medesimo emendamento 1.0.300, che impone ai Comuni un vincolo di destinazione in merito ai proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento spettanti a tali enti territoriali;
- parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.38, 1.0.308 e 1.0.42, osservando tuttavia come tali proposte emendative intervengano su un ambito riconducibile alla materia “professioni”, che l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente, invitando pertanto a prevedere il coinvolgimento delle Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione ivi previsto;
- parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.65, 1.0.203 e 1.0.640, osservando tuttavia come appaia necessario un coordinamento di tali proposte, volte a devolvere in parte o integralmente allo Stato i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada ivi indicate, con la disposizione di cui all’articolo 208 del medesimo codice della strada, ai sensi del quale tali proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate dai rispettivi funzionari;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, che non presenta, a suo avviso, profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3625) ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni in materia di spettacolo
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (FI) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto - secondo quanto riferisce la relazione - in primo luogo a salvaguardare gli atti e gli effetti prodottisi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 164 del 2005, successivamente ritirato dal Governo: tale provvedimento d'urgenza aveva inteso conformare il procedimento di finanziamento dei progetti filmici di interesse culturale previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ai principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni dal decreto legislativo n. 28 del 2004 nella parte in cui non si prevedeva il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini del raggiungimento della previa intesa o dell'acquisizione del previo parere. I primi due commi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3625 provvedono quindi a fare salvi gli atti già adottati e sottoposti alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione della necessaria intesa, nonché i procedimenti pendenti, per i quali si prevede la medesima intesa: tale requisito procedurale è infatti garantito dal richiamo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 164 del 2005.
Il disegno di legge modifica, inoltre, il procedimento di erogazione dei contributi per il settore dello spettacolo dal vivo, introducendo anche in questo caso il requisito della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni: si tratta - secondo quanto emerge dalla formulazione utilizzata - di un'intesa "debole". Ritiene tale disposizione, recata dall'articolo 1, comma 3, compatibile con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e segnatamente con quanto sancito - proprio in relazione a disposizioni della legge n. 163 del 1985, cui la norma in commento si riferisce - dalla sentenza n. 255 del 2004: in tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiara la costituzionalità della legge dello Stato in materia di contributi allo spettacolo e di “Fondo unico per lo spettacolo” (FUS), segnalando la necessità di successive modifiche volte ad adeguarla al nuovo riparto delle materie, richiedendo in particolare che, almeno per i profili per i quali occorre necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale, si prevedano "procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni". L'intesa - seppur debole - di cui all'articolo 1, comma 3, risponde a suo avviso all'esigenza di garantire il rispetto del richiamato principio di leale collaborazione.
In conclusione, dopo aver sottolineato come il provvedimento in esame scongiuri il rischio di una mancata erogazione di contributi indispensabili alle attività cinematografiche di cui si tratta e dopo aver dichiarato di condividere l'iniziativa stessa, propone alla Sottocommissione, di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Interviene quindi il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) che sottolinea come l'iniziativa in esame assicuri una più efficace tutela dei finanziamenti statali all'attività cinematografica, in quanto l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 3625, nel fare i salvi i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso, consente la conservazione anche degli atti relativi ai procedimenti in corso ma intervenuti tra il 28 luglio (data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005) e il 17 agosto (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 164 del 2005), nonché degli atti successivi. Il disegno di legge in esame pertanto, oltre a sanare un vizio di costituzionalità nel senso indicato dalla Corte, garantisce che la salvaguardia degli atti sia garantita senza soluzione di continuità; dichiara in conclusione di condividere pienamente la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell' influenza aviaria
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI) , in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, dopo aver richiamato i pareri precedentemente resi sul medesimo disegno di legge, non rilevando profili problematici in merito al riparto di competenze tra Stato e regioni, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 550)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, che il Governo sottopone nuovamente al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, commi 45 e 46, della legge n. 243 del 2004, non intendendo conformarsi ad alcune condizioni contenute nel parere precedentemente già reso sull'atto del Governo n. 522. Illustra il contenuto dello schema di decreto e, richiamando i rilievi già formulati lo scorso 14 settembre sull'atto di Governo n. 522, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, ribadendo i rilievi a suo tempo formulati.

Concorda la Sottocommissione.

(3600) Deputato PECORELLA. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, soffermandosi in particolare sulle critiche e sui rilievi che sono stati da taluno formulati in merito alla iniziativa stessa. Non ritenendo fondati i rilievi di costituzionalità che sono stati avanzati, con riferimento in particolare alla violazione del principio di uguaglianza, ovvero a quella del diritto alla difesa, sottolinea come il disegno di legge in titolo si ispiri a esigenze di semplificazione del processo penale, evitando la prosecuzione di processi che abbiano avuto un esito assolutorio. Si sofferma in particolare sull'articolo 3, condividendo la scelta di prevedere l'archiviazione nei casi in cui gli indizi di colpevolezza non siano stati ritenuti sufficienti dalla Corte di cassazione con riferimento all'applicabilità di misure cautelari; ricorda, peraltro, che l'archiviazione non preclude la possibilità di riaprire il procedimento quando vi siano nuovi elementi. Dichiara di condividere anche la modifica all'articolo 533 del codice di procedura penale, di cui all'articolo 5, con la quale si stabilisce che la sentenza di condanna deve discendere dal riconoscimento, "al di là di ogni ragionevole dubbio", della colpevolezza dell'imputato; esprime particolare soddisfazione per l'introduzione nell'ordinamento italiano di tale principio, mutuato dal sistema processuale americano, in esito a un lungo e approfondito dibattito. Condivide inoltre l'estensione delle competenze della Corte di cassazione disposta dall'articolo 7, ritenendo che le attuali attribuzioni della Corte siano eccessivamente ridotte.
Conclude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul disegno di legge n. 3600.
Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge, proponendo di esprimere i seguenti pareri:
- parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 6.0.3, che propongono di introdurre ipotesi di riconferma o riforma di sentenze del giudice di primo o secondo grado, che sono a suo avviso incongrue e caratterizzate da incoerenza;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ha quindi la parola il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) il quale, al di là delle valutazioni nel merito delle scelte operate dal disegno di legge n. 3600, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Boscetto e segnala l'esigenza di valutare l'impatto che le disposizioni in esame sono destinate ad avere sui tempi dei processi, ai fini del rispetto dell'articolo 111 della Costituzione; segnala inoltre l'incongruenza a suo avviso rilevabile in merito all'articolo 9, comma 2, del disegno di legge in titolo, nel quale si prevede la conversione dell'appello proposto prima della data di entrata in vigore del medesimo disegno di legge, in ricorso per cassazione; ricorda, infatti, la sostanziale differenza tra i motivi per i quali può essere proposto l'appello e quelli per i quali, invece, è consentito il ricorso in cassazione.

Il relatore BOSCETTO (FI) ritiene impossibile compiere una valutazione in concreto riguardo l'eventuale incidenza del disegno di legge in titolo sui tempi del processo; non condivide poi le perplessità manifestate dall'intervento del senatore Battisti in merito all'articolo 9, segnalando, tra l'altro, che la medesima disposizione consente la presentazione di nuovi motivi di ricorso. Conclude ribadendo la propria proposta di parere favorevole sul testo.

Con la contrarietà del senatore BATTISTI (Mar-DL-U) e del senatore VITALI (DS-U), la Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.