LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2005
492ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira alla conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante – tra le altre - disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, volte ad assicurare la funzionalità di tale settore, con particolare riferimento alle dighe e all’efficienza dei relativi apparati amministrativi.
In particolare, l’articolo 1 detta disposizioni urgenti relative all’ente Registro Italiano Dighe (RID), che svolge l’attività di vigilanza e controllo nel sistema delle dighe, anche con riferimento alla gestione delle fasi di emergenza idraulica ed idrica ai fini della pubblica incolumità. Il comma 1 permette infatti al RID di dotarsi temporaneamente delle professionalità necessarie per i delicati compiti istituzionali da svolgere, in attesa del completamento delle procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica. La norma in esame permetterà al RID di adottare misure urgenti e necessarie al riordino della propria struttura organizzativa attraverso l’impiego di personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibili. Gli oneri relativi sono posti a carico dello stesso Ente. Il comma 2 prevede poi ai fini dell’assunzione dei mutui per la messa in sicurezza delle dighe, l’esclusione dal limite incrementale delle spese del 4,5 per cento, stabilito dall’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), poiché tale misura restrittiva è contrastante con le finalità di sicurezza pubblica perseguite dal RID. Il comma 3 stabilisce il trattamento economico del Presidente del RID. Sempre con riferimento al settore delle infrastrutture, l’articolo 2 detta disposizioni per migliorare l’efficienza economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004, quali organi decentrati del Ministero. In particolare dispone l’applicazione delle norme di cui alla legge n. 908 del 1960 per la gestione economico-finanziaria di tali strutture decentrate. Tale disposizione non importa nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L’articolo 3 rimedia ad un errore materiale contenuto nel testo del decreto legislativo n. 139 del 2005, relativo alle competenze degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che a causa di tale errore non contiene la disposizione con cui il Governo si era adeguato ai rilievi della Commissione europea, secondo cui la riserva ai Centri di assistenza fiscale del compito di assistere i contribuenti nella compilazione del modello 730 violerebbe il trattato dell’Unione Europea. L’articolo 4 reca disposizioni per l’incremento dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall’obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999, con particolare riferimento ai Comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti. La norma prevede l’erogazione in favore di tali Comuni - che dal 1° luglio 2004 hanno avviato iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili - di un contributo complessivo di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 da ripartire proporzionalmente tra le amministrazioni comunali interessate. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati certificati dai Comuni interessati. Al beneficio non sono ammessi Comuni che abbiano già goduto di analogo trattamento. L’articolo 5 dispone agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, prevedendo che il comma 7 dell’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività di impresa, ai sensi dell’articolo 55 del Testo unico per le imposte sui redditi. L’articolo 6 reca una norma interpretativa con cui si precisa che l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale. L’articolo 7 regola infine l’entrata in vigore del decreto-legge.
Conclusa l’illustrazione del provvedimento, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì, 20 settembre 2005, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.