FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006
311ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI


Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 16.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" (n. 579)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GIRFATTI (FI), il quale osserva che il contenuto dello schema trae origine dalla distinzione operata dalla riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione nel definire le competenze legislative tra Stato e Regioni ordinarie tra la materia relativa a “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario” riservata alla competenza esclusiva dello Stato e la materia “casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale” attribuita alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nell’impostazione della riforma costituzionale, pertanto, risulta che l’attribuzione alle Regioni di potestà legislative sulle banche regionali assume carattere di eccezione rispetto alla regola generale rappresentata dalla riserva allo Stato per le competenze concernenti il settore del risparmio e dei mercati finanziari.
A seguito dell’approvazione della riforma costituzionale con legge costituzionale n. 3 del 2001, si è evidenziata la necessità di procedere all’introduzione di norme di rango legislativo che attuassero le nuove disposizioni di principio di rango costituzionale.
In sostanza, prosegue l'oratore, il provvedimento in titolo riguarda un duplice ordine di interventi: in primo luogo, tende all’individuazione dei principi fondamentali vigenti nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente e, in secondo luogo, mira ad individuare con precisione gli ambiti normativi che non sono riguardati dalla legislazione delegata e che, quindi, rientrano esclusivamente nella potestà legislativa statale.
Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’ambito di applicazione dello schema di decreto, l'oratore fa riferimento alle disposizioni generali contenute nel Capo I dello schema, che si compone di due articoli. Passa quindi a commentare dettagliatamente l’articolo 1, concernente l'ambito di applicazione, e l' articolo 2, riferito alla nozione di banche a carattere regionale. In particolare, i tratti distintivi di dette banche a carattere regionale consistono nella sussistenza di un forte collegamento tra la banca e il territorio regionale e sono riconnessi all’ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa Regione, nonché alla localizzazione regionale dell’operatività. A tale ultimo proposito, fa presente che l’individuazione dei requisiti per ritenere sussistente tale localizzazione regionale dell’operatività è affidata alla regolamentazione secondaria della Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, sulla base di criteri che tengano conto delle caratteristiche dell’attività della banca e l’effettivo legame con il territorio regionale, individuati con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
Per quanto concerne, invece, il caso di banche appartenenti a gruppi bancari, l'oratore precisa che esse possono qualificarsi come banche a carattere regionale qualora anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino il medesimo carattere regionale: in tal modo, si evita l’instaurarsi di un regime giuridico differenziato tra capogruppo e singole componenti del gruppo bancario.
Il relatore commenta poi analiticamente i contenuti dell'articolo 3 dando conto delle disposizioni da esso recate. Conclude consegnando alla Presidenza il testo del proprio intervento, riservandosi di proporre alla Commissione un parere in base alle risultanze del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che è stato deferito in sede deliberante il disegno di legge n. 2768-2786-3139-3292-3316-B, in materia di accompagnatore militare, già approvato dalla Commissione e modificato dalla Camera dei deputati. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani con la discussione dello stesso.

Conviene la Commissione.

Avverte inoltre che la Commissione sarà chiamata ad esaminare, congiuntamente alla Commissione Industria, il disegno di legge n. 3731, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2006 recante, tra l'altro, norme di modifica della legge di tutela del risparmio.

Prende atto la Commissione.

In ragione anche delle modifiche all'ordine del giorno testè illustrate il PRESIDENTE avverte che nella prossima settimana la Commissione concentrerà la propria attenzione sui disegni di legge in sede deliberante, o di conversione di decreti-legge ovvero su atti del Governo in sede consultiva.


INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2768-2786-3139-3292-3316-B.


PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Il senatore BRUNALE (DS-U) sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02320.

Il presidente PEDRIZZI avverte di aver già sollecitato la risposta.

Il sottosegretario CONTENTO dichiara la propria disponibilità a rispondere nelle prossime sedute all'interrogazione sollecitata.


MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, inizierà alle ore 15,30.


La seduta termina alle ore 16,20.