LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005
481ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA
(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (FI), relatore, illustra il disegno di Legge comunitaria 2005 ricordando le disposizioni previste dalla legge cosiddetta "La Pergola", come modificata dalla legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Tale provvedimento ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze legislative, anche con particolare riferimento a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. L’articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 ha infatti ampliato il contenuto della relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge comunitaria, prevedendo che essa fornisca anche l’elenco delle direttive attuate in via amministrativa con regolamento e l'indicazione dei provvedimenti regionali attuativi di direttive comunitarie. L'articolo 1 del disegno di legge comunitaria delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato "A", relativo alle direttive per il cui recepimento non è previsto il parere parlamentare, e nell'allegato "B", relativo alle direttive per cui è necessario il parere delle competenti commissioni parlamentari. Le direttive di interesse della Commissione, tutte contenute nell'allegato "B", sono la direttiva 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e la direttiva 2004/54/CE, sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea. I decreti legislativi recanti l'attuazione delle predette direttive sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già emanati.
Si sofferma poi ad illustrare il contenuto particolare delle direttive da attuare. La direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari mira ad accrescere la sicurezza del trasporto aereo civile, introducendo un sistema armonizzato di norme e procedure per le ispezioni di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dell’Unione Europea. La direttiva 2004/54/CE, sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea, mira a garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti delle gallerie della rete stradale transeuropea, mediante la prevenzione di situazioni di rischio nonché mediante gli interventi di protezione necessari in caso di incidente. La direttiva è completata poi da un allegato sulle misure di sicurezza, un allegato sull'approvazione del progetto, sulla documentazione di sicurezza, sulla messa in esercizio di una galleria, sulle modifiche ed esercitazioni periodiche e da un allegato sulla segnaletica per le gallerie.
Dopo aver brevemente accennato alle parti della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 concernenti le materie di competenza della Commissione, propone quindi l'espressione di un parere favorevole..

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.