Malan
Il Senato,
visto l’articolo 12-bis (Proroga di termini in materia di allevamento di animali) della Legge 27 dicembre 2004, n. 306 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative;
considerato in particolare che tale disposizione ha impropriamente non differito o prorogato ma cancellato il termine in vigore dal 1º gennaio 2004 di divieto di ingozzamento forzato di anatre ed oche, contenuto nell’allegato al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti
impegna il Governo a considerare la possibilità, nell’emanazione di prossimi atti, di ripristinare i termini previsti dall’allegato originario del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
0/3294/2/1ª
Falcier, relatore
la legge di conversione definitiva del D.L. 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, contempla al suo interno l’incremento dei canoni di concessione demaniale marittima.
la portata dei commi 21, 22 e 23 dell’art. 32 di tale Decreto suscita forti preoccupazioni nel settore della ricettività turistica all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici), in quanto investe con effetti dirompenti l’intera categoria. mediante i suddetti commi, l’esecutivo dimostra chiaramente di voler procedere all’incremento dei canoni, con aumenti degli stessi anche del 300%, nonostante le tariffe siano già al limite della sostenibilità per le aziende del comparto. La gravità della questione lascia queste aziende in uno stato di agitazione permanente, potendo un simile intervento legislativo significare la definitiva cessazione delle stesse. tutto questo avviene in un contesto in cui il settore turistico viene indicato come una risorsa potenziale primaria del nostro Paese, ed è senza dubbio uno dei comparti trainanti dell’economia. Le imprese della ricettività all’aria aperta (camping e villaggi turistici) sono, infatti, 2.350 ed hanno una potenzialità in termini di capacità di circa 1.3 milioni di posti letto per giorno, per un giro d’affari valutato intorno ai 2.5. miliardi di euro per anno, mentre l’apporto economico del settore compreso l’indotto, è pari a 7.2 miliardi di euro con una incidenza del 9% sull’economia turistica nazionale, impiegando 43.000 addetti. delle 2.350 imprese operanti nel settore, la maggioranza, circa 1.200, con concessioni di rilevanti dimensioni, svolgono la propria attività in regime di concessione demaniale.
ritendendo, quindi, di: ribadire che nel corso di oltre un decennio ai canoni delle concessioni demaniali sono stati già globalmente applicati aumenti assolutamente consistenti.
ricordare che con la Manovra Finanziaria 2001 (ex art. 18 legge 23 dicembre 2000, n. 388) il Concessionario è stato reso soggetto passivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con una ulteriore pesante lievitazione dei costi aziendali e gestionali. far presente che le stagioni 2003 e 2004 si sono concluse con un notevole calo delle presenze collegabili all’attuale momento di grave congiuntura economica vissuto principalmente in ambito europeo.
accertato che: l’approvazione del suddetto articolo del decreto nella sua formulazione ha ripercussioni nefaste sul comparto, in quanto ulteriori accrescimenti dei costi non programmabili collocano gran parte delle imprese fuori mercato, generando gravi contraccolpi sul piano occupazionale;
l’articolo 5 comma due quinques dell’A.S. 3061 relativo alla conversione in legge del Decreto Legge 168/2004 relativo al contenimento della spesa pubblica, , prevede che sia differito al 30 ottobre 2004 il termine per l’adozione del regolamento relativo alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi; termine successivamente prorogato a fine dell’anno 2004; possono essere individuati altri strumenti, altri criteri ed altre modalità, diverse dall’aumento del 300% dei canoni, per garantire altrettante entrate allo Stato.
accertato inoltre che: da parte delle categorie di rappresentanza del settore vengono suggerite ipotesi di normativa che comportano: per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della Naviagazione e di specchi acquei assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo sia determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, con precisi parametri e con differenze fra alta, media e bassa valenza turistica;
il canone determinato sia congruamente ridotto qualora il titolare della concessione consenta l’accesso gratuito all’arenile o la gratutità dei servizi generali offerti alla clientela, sia nel caso di eventi che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetti di concessione (come nel caso di danni alle strutture), sia nel caso ancora in cui il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione del bene concesso, sia per concessioni per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse, nonché per concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche; i canoni siano periodicamente aggiornati, sentite le associazioni di categoria, sulla base degli indici determinati dall’Istat.
impegna il Governo: A predisporre con urgenza il provvedimento che permetta di definire criteri, modalità e procedure che, pur assicurando le stesse entrate allo Stato previste dalla Finanziaria 2004, abbiano ad evitare aumenti del 300% dei canoni demaniali marittimi;
Ad interpellare e concordare con le associazioni di categoria tali modalità e tali criteri sempre allo scopo di evitare l’aumento del 300% dei canoni ed assicurare il rispetto delle esigenze del settore, utilizzando la disponibilità più volte dimostrata dagli operatori turistici a tutela di un settore, quello turistico, indispensabile per lo sviluppo del Paese.
al testo del decreto-legge
Art. 1.
Bassanini
1.4
Vitali, Pasquini, Caddeo
Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti: «30 aprile 2005».
1.0.18
Villone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
(Norme in materia di dissesto degli enti locali)
2. All’art. 268-ter del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono aggiunti i seguenti commi:
5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell’articolo 268-bis la commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.
6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all’art. 268-bis gli interessi a qualsiasi titolo riconosciuti sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall’insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell’articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell’articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell’interno previsto dal comma 5 dell’articolo 268-bis. 7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis sono informati ai criteri che seguono:
a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;
b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento; c) ove sia dimostrato che l’ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis viene stabilito, su proposta dell’ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto al punto b; d) l’ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all’interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.
8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge».
1.0.17
(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)
“3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“. 2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.
3. Gli importi liquidati ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».
1.0.19 (già 1-quater.0.15)
Vitali
1.0.8
(Fondo nazionale ordinario investimenti)
1.0.12
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan
Sopprimere l’articolo.
1-ter.2
Sopprimere il comma 1.
1-ter.5
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ultimo periodo, dopo la parola: “enti“ è aggiunta la seguente: “pubblici“».
Conseguentemente al comma 2, capoverso 29, sopprimere gli ultimi due periodi.
1-ter.6
«1. Al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, primo periodo, sostituire le parole da: “e comunque“ fino alla fine del periodo con le seguenti: “comprese le misure volte all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10 e PM 2,5) di cui alla direttiva 1999/30/CE, nonché azioni positive per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in coerenza con il Protocollo di Kyoto, in aggiunta a quelle previste dalla legislazione vigente“».
1-ter.3
Al comma 2, capoverso 29, al primo periodo, dopo le parole: «gli interventi», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque riguardare il risanamento e il recupero dell’ambiente e la tutela dei beni culturali,».
1-ter.4
Al comma 2, capoverso 29, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
Scarabosio
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».
1-quater.2
1-quater.0.14
1-quater.0.19 (già 1.0.1)
1-quater.0.20 (già 1.0.15)
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
(Aliquote e tariffe)
1-quater.0.2
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».
1-quater.0.22 (già 1.0.3)
1-quater.0.23 (già 1.0.4)
(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)
1-quater.0.3
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
1-quater.0.5
(Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni)
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
1-quater.0.21 (già 1.0.6)
(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di comuni)
1-quater.0.4
a) al comma 24, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “commi da 5 a 7“ sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale“;
b) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
“25-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali“. 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77».
1-quater.0.32 (già 1.3)
Guasti
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. All’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), è inserita la seguente: “g) spese per la realizzazione di opere finanziate nell’ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativi decreti attuativi, nonché per gli interventi straordinari volti all’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per assicurare la funzionalità dell’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare e, in particolare, per gli interventi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2004, n. 164“».
1-quater.0.25 (già 1.0.2)
1-quater.0.26 (già 1.0.5)
(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)
“25-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle Unioni dei comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali“».
Di conseguenza all’articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad Unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale».
1-quater.0.6
(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 65 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
1-quater.0.24 (già 1.0.7)
1-quater.0.9
(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
1-quater.0.27 (già 1.0.10)
1-quater.0.8
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
1-quater.0.28 (già 1.0.9)
1-quater.0.13
(Imposta comunale sulla pubblicità)
“481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissione e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similiari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente scritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
1-quater.0.30 (già 1.0.14)
“481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100.000 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
1-quater.0.11
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
c) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
1-quater.0.29 (già 1.0.13)
1-quater.0.12
a) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:
(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)
b) All’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: “5-ter. Per manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità“. 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
1-quater.0.7
(Fondo nazionale ordinario Investimenti)
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
1-quater.0.10
1-quater.0.17 (già 1.0.11)
1-quater.0.18 (già 1.1)
«1-ter. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero degli interni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».
1-quater.0.16
(Addizionale comunale sul volo)
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 4 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
1-quater.0.31 (già 1.0.16)
Maritati, Fassone, Legnini
2.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
2.7
Dalla Chiesa, Cavallaro, Petrini, Battisti
2.3
2.5
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «all’esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l’individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico».
2.6
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «all’espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell’incarico».
2.2
Al comma 1, sostituire le parole da: «al compimento del settantaduesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla presa di possesso del successore».
Eufemi
(Convenzioni in materia di agevolazioni alle imprese artigiane)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approva le proposte» con le seguenti: «sottopone alle Camere un disegno di legge contenente le modifiche».
4.7
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «approva» con le seguenti: «presenta alle Camere».
4.1
Vitali, Chiusoli, Battafarano
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «detta data» con le seguenti: «data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente».
4.2
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all’adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subìto le suddette riduzioni.
1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento. 1-quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
4.3
«1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l’adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hano subìto le suddette riduzioni.
1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
4.4
«1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell’anno 2001.
1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
4.8
Carrara
«2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: “Per l’anno 2004“ aggiungere le seguenti: “e per l’anno 2005“; dopo la parola: “rideterminate,“ aggiungere la seguente: “rispettivamente,“; dopo le parole: “entro l’11 agosto 2004“ aggiungere le seguenti: “ed entro l’11 agosto 2005“;
b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l’anno 2006 di provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.“; c) all’articolo 6, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2006“;
d) all’articolo 6, comma 2, le parole: “per l’anno 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2006“; e) all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole: “periodo 2001-2004“ sono sostituite dalle seguenti: “periodo 2001-2005“.».
4.0.4
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
(Canoni demaniali marittimi)
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
4.0.5
2. Alle minori entrate di cui al comma 1, determinate nel limite massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
4.0.1
Stiffoni
4.0.2
Magnalbò, Bongiorno
4.0.6
Bastianoni, Petrini, Battisti
4.0.7
Maffioli
2. All’articolo 5, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004 convertito con la legge 191 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, dopo le parole: “d’intesa con le Regioni intressate“ inserire le seguenti: “sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative“».
4.0.3
Guasti, Scotti
(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)
4-bis.1
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 9, del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in quelli degli enti locali».
4-bis.3
Il Governo
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica anche alle opere di edilizia scolastica nei programmi di intervento degli enti locali».
4-bis.6 (già 4.5)
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e in quelli degli enti locali“».
Al comma 1 sostituire le parole: «in attuazione» con le seguenti: «ai sensi».
6.0.8
6.0.11
6.0.13
6.0.20 (già 6-nonies.0.4)
Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa
(Regolamento interno delle società cooperative)
6.0.2
6.0.6
6.0.15
(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)
6.0.1
6.0.7
6.0.10
6.0.14
6.0.17
Montagnino, Petrini, Battisti
6.0.20 (già 6-bis.0.1)
Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:
2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni“».
6.0.21 (già 1-quater.0.1)
Iovene, Baratella, Battafarano, Montalbano, Garraffa, Rotondo, Battaglia Giovanni, Stanisci, Pascarella, Flammia, Di Siena
(Reddito minimo d’inserimento)
6.0.12
“1-bis. È altresì data facoltà al personale dirigente, direttivo e di supporto tecnico-amministrativo appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di richiedere, previa apposita istanza all’Amministrazione di appartenenza, il trattenimento in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età. Il periodo di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né a pagamento dei contributi pensionistici e non rileva ai fini del trattamento economico“».
6.0.18
2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) articoli 196, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448; c) articolo 14, comma 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo. e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000».
6.0.19
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
6-bis.2
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
(Organizzazioni di produttori)
Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «o licenziati».
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente: “6-ter. Al fine di garantire la trasparenza e l’efficacia della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto, gli istituti bancari, di credito e postali devono comunicare tempetivamente i termini e le modalità di adempimento ai possessori dei titoli in oggetto“».
6-nonies.0.1
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
6-nonies.0.2
Rollandin, Thaler Ausserhofer
(Proroga per i programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi)
6-nonies.0.3
(Applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico)
6-nonies.0.5
6-nonies.0.6
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan
(Termini in materia di allevamento di animali)
6-nonies.0.7
6-nonies.0.8
6-nonies.0.9
al disegno di legge di conversione
x1.0.2 (già 4-bis.0.1)
(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all’interno degli edifici)
x1.0.3 (già 6.0.3)
x1.0.4 (già 6.0.9)
x1.0.5 (già 6.0.5)
x1.0.6 (già 6.0.16)
(Riordino della legislazione impiantistica e promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all’interno degli edifici)
Pastore, relatore
(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)
a) semplificazione mediante riassetto, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di: 1) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni anche nei casi di intervento di soggetti che non conoscono la lingua italiana e di soggetti privi dell’udito, muti o sordomuti;
2) redazione di atti pubblici in lingua straniera; 3) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell’infrazione; 4) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l’assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5); 5) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori; 6) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi; d) previsione che i controlli sugli atti notarili, previsti anche dal codice civile, in sede di deposito per l’esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti; e) revisione dell’ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal Presidente della corte d’Appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa Corte d’Appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque limitatamente alle infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta; 3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell’istituto della recidiva; 4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al Consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile; 5) previsione dell’obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell’esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai. 2) Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
(Disposizioni in materia di atti notarili)
2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene meno l’obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all’articolo 51, secondo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 4. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari. 5. L’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
–“Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la compilazione integrale dell’atto“.
6. L’articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente: –“Art. 48. – 1. È necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto“. 7. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente: “Art. 1. – 1. Nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell’autenticazione“. 8. Sono abrogati l’articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
9. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma:
“4-bis. Gli atti di cui al secondo comma, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare“. 10. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 9 anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.
11. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:
“Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa rinunzia della persona affetta da cecità“. 12. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale. “Art. 5-bis. – 1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale. 2. Con regolamento ministeriale sono adottate norme di attuazione del presente articolo“».
Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 3, 4 e 5», con le parole: «agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 bis».
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al Capo I», con le altre: «di cui ai Capi I e II».
14.200
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
(Norma generale di abrogazione)
2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:
a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione “codice“ ovvero “testo unico“;
b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti aventi forza di legge esclusi dall’abrogazione disposta dal primo comma; c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131; d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza regionale; e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie; f), che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, g) che stabiliscono entrate tributarie ed extra tributarie; h) che autorizzano la ratifica di trattati e di altri accordi internazionali; i) che recano una disciplina elettorale.
2-bis Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato provvede alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedimenti legislativi dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o interessi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello Stato, o infine, effetti negativi per il bilancio dello Stato e comunque per l’equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche. Sulla base dell’esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente informate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, propone al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ulteriore elenco di disposizioni legislative alle quali si applica il comma 2.
3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8. 4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il termine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell’articolo 117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere b) ed e), apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni. 6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l’aggiornamento e l’integrazione di codici e testi unici esistenti. 7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta gorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare. 8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e criteri di cui all’articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8, in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati, nuovi regolamenti ai sensi dell’articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni».