AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005
488ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e Saporito e per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferendo sugli esiti della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa, comunica che, a partire dalla prossima settimana, l’ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato con l’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2944, recante modifica dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
A seguito della richiesta del senatore VITALI (DS-U), che sollecita il seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 1566 e connessi, per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla mancata protezione del professor Marco Biagi, avverte che l’argomento sarà inserito nel calendario dei lavori della prossima settimana o di quella successiva.


La Commissione prende atto.

Il senatore BASSANINI (DS-U), a nome del suo Gruppo, esprime perplessità sull’ipotesi di utilizzare la sede dell’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005 nella Commissione istruzione pubblica, per riproporre alcune disposizioni, in particolare in materia di pubblico impiego e dirigenza pubblica, dunque di competenza della Commissione affari costituzionali, che con il consenso del Governo sono state respinte dall’Assemblea del Senato durante la discussione di un altro provvedimento alcuni mesi fa.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che da parte del Governo sono stati riproposti in quella sede solo emendamenti sui quali il Senato si era pronunciato favorevolmente.

Il presidente PASTORE ricorda che al termine della seduta della Commissione proseguiranno i lavori della Sottocommissione per i pareri anche per esaminare, in sede consultiva, il citato disegno di legge n. 3276. In quella sede si potrà acquisire l'orientamento del Governo e comprendere la portata delle modificazioni che si intende riproporre, in materia di disciplina del pubblico impiego e della dirigenza pubblica.


IN SEDE CONSULTIVA


(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 , recante misure urgenti per fronteggiare l' emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, volto a definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi per il superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della Regione Campania. Il provvedimento prevede, in particolare, norme per l’accelerazione delle procedure in materia di riscossione delle somme derivanti dalla tassa sui rifiuti che alcuni comuni omettono di versare, con grave danno per le finanze dei comuni nei quali trovano sede gli impianti o gli enti incaricati della raccolta, a favore dei quali quella tariffa dovrebbe essere corrisposta.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.


IN SEDE REFERENTE

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE dichiara improponibili, in quanto estranei alla materia oggetto del decreto-legge, i seguenti emendamenti: 1.0.18; 1.0.17 e 1.0.19 (già 1-quater.0.15); 1-quater.0.14, 1-quater.0.19 (già 1.0.1) e 1-quater.0.20 (già 1.0.15); 1-quater.0.4, 1-quater.0.32 (già 1.3), 1-quater.0.25 (già 1.0.2) e 1-quater.0.26 (già 1.0.5), 1-quater.0.12, 1-quater.0.11 e 1-quater.0.29 (già 1.0.13); 1-quater.0.16 e 1-quater.0.31 (già 1.0.16); 3.0.1, 6.0.12, 6.0.18, 6-nonies.0.1, 6-nonies.0.2 e 6-nonies.0.5.
Avverte inoltre che saranno diversamente collocati, e riferiti al disegno di legge di conversione, gli emendamenti che prevedono il differimento dei termini disposti da leggi di delegazione.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.2, tendente a prorogare al 30 aprile 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. Osserva, in proposito, che sarebbe opportuno intervenire con una norma che stabilisca a regime un termine più ampio, in modo da tenere conto che gli enti locali possono definire i propri bilanci solo dopo aver acquisito gli effetti che derivano ogni anno dalla legge finanziaria.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, condivide l’esigenza prospettata dal senatore Bassanini e preannuncia l’intenzione di indicare un termine più ampio per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2005, attraverso una disposizione da inserire in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005 (A.S. 3276), che si trova attualmente in esame presso la 7ª Commissione permanente del Senato. Infatti, per assicurare la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 314 in esame non si dovrebbero apportare modifiche, in quanto l’approssimarsi del termine di scadenza non consentirebbe una ulteriore discussione presso l’altro ramo del Parlamento.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene di poter condividere l'opinione del rappresentante del Governo solo se effettivamente il decreto-legge n. 314 sarà definitivamente convertito in legge dal Senato. Tuttavia, ribadisce l’opinione che il disegno di legge in titolo rappresenti la sede più appropriata per prorogare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
Passa quindi a illustrare alcuni emendamenti aggiuntivi all’articolo 1. In particolare, essi recepiscono le istanze dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia volte a incentivare le unioni di comuni e a semplificare le procedure per la formazione dei bilanci da parte dei comuni minori. L’emendamento 1-quater.0.23 (già 1.0.4) prevede l’esclusione, dal Patto di stabilità interno, dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, in considerazione del fatto che gli effetti dei bilanci di quegli enti incidono solo in misura trascurabile sulle grandezze della finanza pubblica; la semplificazione, inoltre, favorirebbe l’effettivo monitoraggio ai fini del rispetto dello stesso Patto di stabilità. Analogo significato ha la proposta di cui all’emendamento 1-quater.0.26 (già 1.0.5), di escludere dal computo delle spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti, quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali.
Dà conto, quindi, dell’emendamento 1-quater.0.29 (già 1.0.13), tendente ad abrogare i commi 480 e 481 della legge finanziaria per il 2005 che introducono alcune agevolazioni fiscali per la propaganda elettorale, ma la cui applicazione potrebbe inopportunamente estendersi anche ad altri soggetti, con conseguenti rischi di degrado dell’ambiente urbano.

Il senatore VITALI (DS-U), rinuncia a illustrare i propri emendamenti e chiede chiarimenti al Governo sulla notizia in base alla quale le norme che secondo il sottosegretario Ventucci dovevano essere inserite come modificazioni al decreto-legge n. 7 del 2005 ora all’esame della 7ª Commissione permanente per la conversione in legge, verrebbero invece recepite da un ulteriore, apposito decreto-legge che sarà proposto dal Ministro dell’interno.

Il sottosegretario D’ALI’ informa che il Governo condivide l’esigenza prospettata dal senatore Bassanini, di prorogare il termine per la formazione dei bilanci preventivi degli enti locali. E’ intenzione del Ministro dell’interno, che ne discuterà oggi stesso con il responsabile del Ministero dell’economia, di proporre l’emanazione di un decreto-legge che disponga in tal senso.

Il senatore IOVENE (DS-U) illustra l’emendamento 6.0.21 (già 1-quater.0.1), tendente a prorogare il termine per l’impiego delle somme assegnate ai comuni per l’erogazione del reddito minimo di inserimento, considerato che i ritardi burocratici nell’espletamento delle procedure non dovrebbero riflettersi negativamente sulle famiglie beneficiarie. Sottolinea che a seguito di alcune iniziative da parte dei comuni interessati alla proroga, i rappresentanti del Ministero del lavoro hanno assunto l’impegno di favorire il completamento della fase di sperimentazione del reddito minimo di inserimento.

Il sottosegretario VENTUCCI, dopo aver ricordato che analoga proroga fu già disposta l’anno scorso, fa presente che l’emendamento 6.0.20 (6-bis.0.1) presentato dal Governo, che ha lo stesso oggetto di quello ora illustrato dal senatore Iovene, sarà ritirato e la stessa disposizione sarà proposta come modifica al decreto-legge n. 7 del 2005 citato.
Pertanto, invita a ritirare l’emendamento 6.0.21.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 6.0.17, di tenore analogo all’emendamento 6.0.21, tendente a prevedere che l’attuazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento sia prorogata senza termine con il solo limite degli stanziamenti già previsti, anche per evitare che a causa di ritardi burocratici, si determinino disparità nel trattamento dei comuni che non hanno potuto concludere le procedure.

Il senatore MALAN (FI) e il relatore FALCIER (FI) presentano e illustrano rispettivamente gli ordini del giorno 0/3294/1/1ª e 0/3294/2/1ª, pubblicati in allegato al presente resoconto, che previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo vengono posti in votazione e sono accolti.

Il relatore FALCIER (FI) ritira tutti gli emendamenti da lui presentati. Inoltre, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti, al fine di favorire la definitiva conversione in legge del decreto-legge. Preannuncia, in caso contrario, un parere contrario.

Il sottosegretario VENTUCCI, ribadendo le motivazioni già espresse, si pronuncia in modo conforme al relatore. Conseguentemente, ritira gli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore BASSANINI (DS-U) apprezza l’impegno annunciato dal Governo, di stabilire una proroga del termine per la formazione dei bilanci degli enti locai in un apposito provvedimento d’urgenza e di recepire alcune delle più importanti proposte avanzate dalla sua parte politica quali modifiche al decreto-legge n. 7 del 2005, già citato.
Pertanto, ritira gli emendamenti presentati a sua firma, riservandosi di proporli nuovamente in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea, qualora il Governo non dia seguito all’impegno assunto.

Il senatore VITALI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bassanini e ritira tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore STIFFONI (LP) ritira gli emendamenti presentati a sua firma.

Il senatore BOSCETTO (FI) appone la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Scarabosio e li ritira.

Il senatore SCOTTI (FI) ritira l’emendamento 4.0.3.

Il senatore BONGIORNO (AN) ritira gli emendamenti presentati a sua firma.

Il senatore IOVENE (DS-U), accogliendo l’invito del relatore e in considerazione dell’impegno annunciato dai rappresentanti del Governo, ritira l’emendamento 6.0.21, riservandosi di ripresentarlo se necessario in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 6.0.17, apprezzando le assicurazioni fornite dal Governo, nel senso di provvedere attraverso altri strumenti legislativi. Si riserva tuttavia di ripresentare la proposta in Assemblea, se necessario.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) ritira gli emendamenti presentati a sua firma. Si riserva, in particolare, di riproporre il contenuto dell’emendamento 6-nonies.0.3 in sede di esame del decreto-legge n. 7 del 2005, presso la 7ª Commissione permanente, per sottolineare l’urgenza di prorogare l’attuale disciplina delle case da gioco soggette a controllo pubblico, in conformità alla direttiva 2001/97/CE.

Gli emendamenti rimanenti sono dichiarati decaduti, uno a uno per l’assenza dei rispettivi proponenti.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conferisce al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.




(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Riprende l’esame degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in allegato ai resoconti della seduta pomeridiana del 2 febbraio e della seduta pomeridiana dell’8 febbraio.

Il presidente PASTORE (FI) dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, sul testo e sugli emendamenti.

Su proposta del sottosegretario SAPORITO, la Commissione conviene di accantonare l’esame degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 nonché di quelli riferiti all’articolo 4 e di quelli aggiuntivi alla medesima disposizione.

Dopo il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.2 e 2.1 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sull’emendamento 3.1, che la Commissione ha già approvato nella seduta del 15 febbraio. Si riserva pertanto di formulare, per la discussione del disegno di legge in Assemblea, un emendamento che tenga conto delle motivazioni del parere contrario - peraltro non univoche alla stregua dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione - espresso dalla Commissione bilancio.
Condividendo le osservazioni svolte dal senatore BASSANINI (DS-U), il quale ritiene particolarmente significativo il criterio direttivo che richiama la razionalizzazione e la semplificazione dei sistemi di controllo nella gestione e nei rendiconti degli uffici all’estero, si riserva inoltre di presentare un emendamento tendente a recepire la specifica condizione indicata dalla Commissione bilancio, ma senza sopprimere le lettere c) e h) del comma 1 dell’articolo 3, bensì riformulando le rispettive disposizioni, con emendamenti da proporre in Assemblea, in modo da precisarne i limiti riguardo ai possibili effetti finanziari.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento 5.7 e contrario su tutte le altre proposte .

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia in senso conforme.

Gli emendamenti identici 5.1 e 5.8, posti congiuntamente in votazione, sono respinti. L’emendamento 5.9 è dichiarato decaduto per l’assenza dei proponenti.

Intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 5.2, il senatore BASSANINI (DS-U) manifesta la propria delusione poiché nei fatti vengono smentite le impegnative dichiarazioni rese dal ministro Baccini dinanzi alla Commissione, nella seduta pomeridiana del 9 febbraio. A suo avviso, infatti, le disposizioni dell’articolo 5 riguardano una materia estranea alla semplificazione e al riassetto normativo e comportano un ulteriore ridimensionamento del ruolo del Ministro della funzione pubblica. A suo avviso, è corretto prevedere che l’attività amministrativa sia coordinata in modo da assicurare la coerenza nell’attuazione del programma di governo, ma ciò dovrebbe realizzarsi attraverso un coordinamento dei Ministri e non con una elusione delle loro prerogative da parte della Presidenza del Consiglio, che delega il Ministro per l’attuazione del programma di Governo.
In ogni caso, poiché non si intende accettare la soppressione dell’articolo, da lui proposta in via principale, auspica che le disposizioni dell’articolo 5 siano corrette approvando gli emendamenti che tendono a rafforzare la connessione fra l’attività di programmazione strategica delle singole amministrazioni e il programma di Governo, senza penalizzare il ruolo e la funzione propri dei Ministri.

Il sottosegretario SAPORITO, apprezzando le considerazioni svolte dal senatore Bassanini, a nome del Governo si riserva di svolgere una riflessione più approfondita sulle proposte di modifica dell’articolo 5, prima della discussione in Assemblea.

Il senatore BASSANINI (DS-U) prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.2, 5.4, 5.3, 5.5 e 5.6, mentre gli emendamenti 5.10, 5.12, 5.13 e 5.14 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti. L’emendamento 5.7 è accolto. Infine, l’emendamento 5.11 è dichiarato decaduto per l’assenza dei proponenti.

Si procede alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 6.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, riformula l’emendamento 6.0.1 in un testo, pubblicato in allegato al presente resoconto, e lo illustra (6.0.1 testo 2).

Previo parere favorevole del sottosegretario SAPORITO, l’emendamento 6.0.1 (testo 2) è accolto.

L’emendamento 7.100, presentato dal relatore al fine di recepire la specifica condizione indicata dalla Commissione bilancio e pubblicato in allegato al presente resoconto, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti ed è accolto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, invita il senatore Boscetto a ritirare l’emendamento 9.11, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario. Sugli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e sugli identici emendamenti 9.8 e 9.13 si rimette alla Commissione, mentre esprime un parere contrario sulle rimanenti proposte.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore, rimettendosi alla Commissione sugli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.13.

Il senatore BOSCETTO (FI) ritira l’emendamento 9.11.

Il senatore BASSANINI (DS-U), preannunciando un voto favorevole a nome del suo Gruppo sull’emendamento 9.1, sottolinea la necessità di sottrarre la valutazione dei dirigenti dall’ambito di competenza del Ministro per l’attuazione del programma di Governo. Infatti, a suo avviso, mentre la sfera del controllo strategico può essere ricondotta alle prerogative della Presidenza del Consiglio, in modo da garantire la coerenza dell’attività amministrativa, sarebbe inopportuno prevedere una valutazione del livello di efficienza e di professionalità dei dirigenti senza tenere conto delle competenze dei Ministri.
Pertanto, auspica che il Governo, analogamente a quanto preannunciato con riferimento all’articolo 5, svolga una riflessione sulle disposizioni dell’articolo 9.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, mentre l’emendamento 9.12 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Con separate votazioni sono poi accolti gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e gli identici 9.8 e 9.13. Gli emendamenti identici 9.9 e 9.14 posti congiuntamente in votazione sono respinti, come pure gli emendamenti 9.10 e 9.15, anch’essi identici.

Il senatore BOSCETTO (FI) ritira l’emendamento 11.0.2, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con riserva di ripresentarlo per la discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ritira l’emendamento 11.0.3, su cui pure la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario.
Dà quindi conto di una riformulazione dell’emendamento 11.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al presente resoconto, sulla quale il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Tale proposta, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (DS-U), è posta in votazione e accolta.

Il presidente PASTORE (FI) illustra l’emendamento 12.100, pubblicato in allegato al presente resoconto, conseguente alla riformulazione dell’emendamento 6.0.1. Sull’emendamento 12.1 esprime parere contrario.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia favorevolmente sull’emendamento 12.100 e in senso contrario sull’emendamento 12.1.

L’emendamento 12.1 decade per l’assenza dei proponenti, mentre l’emendamento 12.100, messo ai voti, è accolto.

Il presidente PASTORE (FI) presenta e illustra gli emendamenti 14.100 e 14.200, pubblicati in allegato al presente resoconto, tendenti a recepire le specifiche condizioni indicate dalla Commissione bilancio. Tali emendamenti, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, con distinte votazioni sono accolti.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, presenta e illustra una riformulazione dell’emendamento 15.0.1, pubblicata in allegato al presente resoconto (15.0.1 testo 2). Su sua proposta, la Commissione conviene di accantonarne l’esame, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PASTORE avverte che la seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 16,20.


ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294
0/3294/1/1ª

Malan

        Il Senato,

            visto l’articolo 12-bis (Proroga di termini in materia di allevamento di animali) della Legge 27 dicembre 2004, n. 306 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative;

            considerato in particolare che tale disposizione ha impropriamente non differito o prorogato ma cancellato il termine in vigore dal 1º gennaio 2004 di divieto di ingozzamento forzato di anatre ed oche, contenuto nell’allegato al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

        impegna il Governo
            a considerare la possibilità, nell’emanazione di prossimi atti, di ripristinare i termini previsti dall’allegato originario del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

 

0/3294/2/1ª

Falcier, relatore

        Il Senato,

            la legge di conversione definitiva del D.L. 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, contempla al suo interno l’incremento dei canoni di concessione demaniale marittima.

            la portata dei commi 21, 22 e 23 dell’art. 32 di tale Decreto suscita forti preoccupazioni nel settore della ricettività turistica all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici), in quanto investe con effetti dirompenti l’intera categoria.
            mediante i suddetti commi, l’esecutivo dimostra chiaramente di voler procedere all’incremento dei canoni, con aumenti degli stessi anche del 300%, nonostante le tariffe siano già al limite della sostenibilità per le aziende del comparto. La gravità della questione lascia queste aziende in uno stato di agitazione permanente, potendo un simile intervento legislativo significare la definitiva cessazione delle stesse.
            tutto questo avviene in un contesto in cui il settore turistico viene indicato come una risorsa potenziale primaria del nostro Paese, ed è senza dubbio uno dei comparti trainanti dell’economia. Le imprese della ricettività all’aria aperta (camping e villaggi turistici) sono, infatti, 2.350 ed hanno una potenzialità in termini di capacità di circa 1.3 milioni di posti letto per giorno, per un giro d’affari valutato intorno ai 2.5. miliardi di euro per anno, mentre l’apporto economico del settore compreso l’indotto, è pari a 7.2 miliardi di euro con una incidenza del 9% sull’economia turistica nazionale, impiegando 43.000 addetti.
            delle 2.350 imprese operanti nel settore, la maggioranza, circa 1.200, con concessioni di rilevanti dimensioni, svolgono la propria attività in regime di concessione demaniale.

        ritendendo, quindi, di:
            ribadire che nel corso di oltre un decennio ai canoni delle concessioni demaniali sono stati già globalmente applicati aumenti assolutamente consistenti.

            ricordare che con la Manovra Finanziaria 2001 (ex art. 18 legge 23 dicembre 2000, n. 388) il Concessionario è stato reso soggetto passivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con una ulteriore pesante lievitazione dei costi aziendali e gestionali.
            far presente che le stagioni 2003 e 2004 si sono concluse con un notevole calo delle presenze collegabili all’attuale momento di grave congiuntura economica vissuto principalmente in ambito europeo.

        accertato che:
            l’approvazione del suddetto articolo del decreto nella sua formulazione ha ripercussioni nefaste sul comparto, in quanto ulteriori accrescimenti dei costi non programmabili collocano gran parte delle imprese fuori mercato, generando gravi contraccolpi sul piano occupazionale;

            l’articolo 5 comma due quinques dell’A.S. 3061 relativo alla conversione in legge del Decreto Legge 168/2004 relativo al contenimento della spesa pubblica, , prevede che sia differito al 30 ottobre 2004 il termine per l’adozione del regolamento relativo alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi; termine successivamente prorogato a fine dell’anno 2004;
            possono essere individuati altri strumenti, altri criteri ed altre modalità, diverse dall’aumento del 300% dei canoni, per garantire altrettante entrate allo Stato.

        accertato inoltre che:
            da parte delle categorie di rappresentanza del settore vengono suggerite ipotesi di normativa che comportano:
                per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della Naviagazione e di specchi acquei assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo sia determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, con precisi parametri e con differenze fra alta, media e bassa valenza turistica;

                il canone determinato sia congruamente ridotto qualora il titolare della concessione consenta l’accesso gratuito all’arenile o la gratutità dei servizi generali offerti alla clientela, sia nel caso di eventi che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetti di concessione (come nel caso di danni alle strutture), sia nel caso ancora in cui il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione del bene concesso, sia per concessioni per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse, nonché per concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche;
                i canoni siano periodicamente aggiornati, sentite le associazioni di categoria, sulla base degli indici determinati dall’Istat.

        impegna il Governo:
            A predisporre con urgenza il provvedimento che permetta di definire criteri, modalità e procedure che, pur assicurando le stesse entrate allo Stato previste dalla Finanziaria 2004, abbiano ad evitare aumenti del 300% dei canoni demaniali marittimi;

            Ad interpellare e concordare con le associazioni di categoria tali modalità e tali criteri sempre allo scopo di evitare l’aumento del 300% dei canoni ed assicurare il rispetto delle esigenze del settore, utilizzando la disponibilità più volte dimostrata dagli operatori turistici a tutela di un settore, quello turistico, indispensabile per lo sviluppo del Paese.

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294

al testo del decreto-legge


Art. 1.

1.2

Bassanini

1.4

Vitali, Pasquini, Caddeo

        Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti: «30 aprile 2005».

 

1.0.18

Villone

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dissesto degli enti locali)


        1. Al comma 3 dell’articolo 268-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell’interno, su richiesta dell’ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali una ulteriore proroga“.

        2. All’art. 268-ter del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

        5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell’articolo 268-bis la commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

        6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all’art. 268-bis gli interessi a qualsiasi titolo riconosciuti sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall’insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell’articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell’articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell’interno previsto dal comma 5 dell’articolo 268-bis.
        7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell’articolo 268-
bis sono informati ai criteri che seguono:

            a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

            b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;
            
c) ove sia dimostrato che l’ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis viene stabilito, su proposta dell’ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto al punto b;
            
d) l’ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all’interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.

        8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge».

 

1.0.17

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)


        1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

        “3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“.
        2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

        3. Gli importi liquidati ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

 

1.0.19 (già 1-quater.0.15)

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)


        1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

        “3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio“.
        2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

        3. Gli importi liquidati ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

 

1.0.8

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Fondo nazionale ordinario investimenti)


        1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».
        
Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell’1,2 per cento».

 

1.0.12

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei concessionari della riscossione dell’ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere».

 


Art. 1-ter.
1-ter.1

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 

1-ter.2

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan

        Sopprimere il comma 1.

 

1-ter.5

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ultimo periodo, dopo la parola: “enti“ è aggiunta la seguente: “pubblici“».

        Conseguentemente al comma 2, capoverso 29, sopprimere gli ultimi due periodi.

 

1-ter.6

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, primo periodo, sostituire le parole da: “e comunque“ fino alla fine del periodo con le seguenti: “comprese le misure volte all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10 e PM 2,5) di cui alla direttiva 1999/30/CE, nonché azioni positive per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in coerenza con il Protocollo di Kyoto, in aggiunta a quelle previste dalla legislazione vigente“».

 

1-ter.3

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan

        Al comma 2, capoverso 29, al primo periodo, dopo le parole: «gli interventi», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque riguardare il risanamento e il recupero dell’ambiente e la tutela dei beni culturali,».

 

1-ter.4

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, De Petris, Martone, Zancan

        Al comma 2, capoverso 29, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

 


Art. 1-quater.
1-quater.1

Scarabosio

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».

 

1-quater.2

Bassanini

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».

 

1-quater.0.14

Vitali

1-quater.0.19 (già 1.0.1)

Scarabosio

1-quater.0.20 (già 1.0.15)

Bassanini

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Aliquote e tariffe)


        1. All’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l’esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l’esercizio precedente».

 

1-quater.0.2

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

1-quater.0.22 (già 1.0.3)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007».

 

1-quater.0.23 (già 1.0.4)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)


        1. Ai commi 21 e 22 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: “Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007“».
        
Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

 

1-quater.0.3

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

        1. Ai commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: “Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

1-quater.0.5

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni)


        1. Per l’anno 2005, il contributo di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.21 (già 1.0.6)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di comuni)


        1. “Per l’anno 2005, il contributo di cui all’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro“».
        
Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

 

1-quater.0.4

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

        1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 24, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “commi da 5 a 7“ sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale“;

            b) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

        “25-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali“.
        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
            
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
            
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77».

 

1-quater.0.32 (già 1.3)

Guasti

        Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. All’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
            “
g) spese per la realizzazione di opere finanziate nell’ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativi decreti attuativi, nonché per gli interventi straordinari volti all’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per assicurare la funzionalità dell’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare e, in particolare, per gli interventi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2004, n. 164“».

 

1-quater.0.25 (già 1.0.2)

Scarabosio

1-quater.0.26 (già 1.0.5)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate
con trasferimenti statali o regionali)


        1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

        “25-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle Unioni dei comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali“».

        Di conseguenza all’articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad Unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale».

 

1-quater.0.6

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)


        1. Per l’anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 65 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.24 (già 1.0.7)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)


        1. Per l’anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».
        
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

 

1-quater.0.9

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)


        1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1º gennaio 2006.

    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.27 (già 1.0.10)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)


        1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1º gennaio 2006».

 

1-quater.0.8

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2006.

    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.28 (già 1.0.9)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2006».

 

1-quater.0.13

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)


        1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

        “481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissione e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similiari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente scritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

 

1-quater.0.30 (già 1.0.14)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-...

(Imposta comunale sulla pubblicità)


        1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

        “481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100.000 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

 

1-quater.0.11

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)


        1. I commi 480 e 481 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            c) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.29 (già 1.0.13)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)


        1. I commi 480 e 481 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

 

1-quater.0.12

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)


        1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:


“Art. 20-bis.

(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)


        I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni“.

            b) All’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
        “5-
ter. Per manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità“.
    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
            
a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.7

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Fondo nazionale ordinario Investimenti)


        1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.10

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

        1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

 

1-quater.0.17 (già 1.0.11)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

 

1-quater.0.18 (già 1.1)

Scarabosio

        Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero degli interni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

 

1-quater.0.16

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Addizionale comunale sul volo)


        1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell’addizionale comunale sul volo per l’anno 2004, a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato, per l’anno 2005, un contributo di 4 milioni di euro una tantum da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all’anno 2005.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 4 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

 

1-quater.0.31 (già 1.0.16)

Bassanini

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Addizionale comunale sul volo)


        1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell’addizionale comunale sul volo per l’anno 2004, a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro una tantum da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all’anno 2004».

 


Art. 2.
2.1

Maritati, Fassone, Legnini

2.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

2.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Petrini, Battisti

        Sopprimere l’articolo.

 

2.3

Maritati, Fassone, Legnini

2.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «all’esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l’individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico».

 

2.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «all’espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell’incarico».

 

2.2

Maritati, Fassone, Legnini

        Al comma 1, sostituire le parole da: «al compimento del settantaduesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla presa di possesso del successore».

 


Art. 3.
3.0.1

Eufemi

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

(Convenzioni in materia di agevolazioni alle imprese artigiane)


        1. Le convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 possono essere prorogate, con atti integrativi alle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata».

 


Art. 4.
4.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approva le proposte» con le seguenti: «sottopone alle Camere un disegno di legge contenente le modifiche».

 

4.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «approva» con le seguenti: «presenta alle Camere».

 

4.1

Vitali, Chiusoli, Battafarano

        Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «detta data» con le seguenti: «data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente».

 

4.2

Vitali, Chiusoli, Battafarano

        Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all’adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subìto le suddette riduzioni.

        1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.
        1-
quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

4.3

Vitali, Chiusoli, Battafarano

        Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l’adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hano subìto le suddette riduzioni.

        1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

4.4

Vitali, Chiusoli, Battafarano

        Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell’anno 2001.

        1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

4.8

Carrara

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            
a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: “Per l’anno 2004“ aggiungere le seguenti: “e per l’anno 2005“; dopo la parola: “rideterminate,“ aggiungere la seguente: “rispettivamente,“; dopo le parole: “entro l’11 agosto 2004“ aggiungere le seguenti: “ed entro l’11 agosto 2005“;

            b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        “3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l’anno 2006 di provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell’anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.“;
            
c) all’articolo 6, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2006“;

            d) all’articolo 6, comma 2, le parole: “per l’anno 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2006“;
            
e) all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole: “periodo 2001-2004“ sono sostituite dalle seguenti: “periodo 2001-2005“.».

 

4.0.4

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)


        1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato al 15 dicembre 2005.

        2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

4.0.5

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)


        1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato al 15 luglio 2005.

        2. Alle minori entrate di cui al comma 1, determinate nel limite massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

 

4.0.1

Stiffoni

4.0.2

Magnalbò, Bongiorno

4.0.6

Bastianoni, Petrini, Battisti

4.0.7

Maffioli

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)


        1. Il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1º gennaio 2004.

            2. All’articolo 5, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004 convertito con la legge 191 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, dopo le parole: “d’intesa con le Regioni intressate“ inserire le seguenti: “sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative“».

 

4.0.3

Guasti, Scotti

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)


        1. Il termine di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1º gennaio 2006».

 


Art. 4-bis.
4-bis.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 

4-bis.1

Scarabosio

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell’articolo 9, del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in quelli degli enti locali».

 

4-bis.3

Il Governo

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica anche alle opere di edilizia scolastica nei programmi di intervento degli enti locali».

 

4-bis.6 (già 4.5)

Vitali

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e in quelli degli enti locali“».

 


Art. 5.
5.1

Falcier, relatore

        Al comma 1 sostituire le parole: «in attuazione» con le seguenti: «ai sensi».

 


Art. 6.
6.0.4

Maffioli

6.0.8

Stiffoni

6.0.11

Magnalbò, Bongiorno

6.0.13

Bastianoni, Petrini, Battisti

6.0.20 (già 6-nonies.0.4)

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)


        1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2005».

 

6.0.2

Maffioli

6.0.6

Stiffoni

6.0.15

Bastianoni, Petrini, Battisti

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)


        1. All’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante: “Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissini di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203“ al primo periodo le parole: “entro, 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto“».

 

6.0.1

Maffioli

6.0.7

Stiffoni

6.0.10

Magnalbò, Bongiorno

6.0.14

Bastianoni, Petrini, Battisti

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)


        1. Il termine ultimo di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, è prorogato alla scadenza del ventiquattresimo mese dall’entrata in vigore del medesimo decreto n. 44».

 

6.0.17

Montagnino, Petrini, Battisti

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

        1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti“, sono sostituite dalle seguenti: “il limite degli stanziamenti già previsti“».

 

6.0.20 (già 6-bis.0.1)

Il Governo

        Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:


        «Art. 6-ter.

        1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“.

        2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni“».

 

6.0.21 (già 1-quater.0.1)

Iovene, Baratella, Battafarano, Montalbano, Garraffa, Rotondo, Battaglia Giovanni, Stanisci, Pascarella, Flammia, Di Siena

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-quinquies.

(Reddito minimo d’inserimento)


        1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“».

 

6.0.12

Eufemi

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

        All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        “1-bis. È altresì data facoltà al personale dirigente, direttivo e di supporto tecnico-amministrativo appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di richiedere, previa apposita istanza all’Amministrazione di appartenenza, il trattenimento in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età. Il periodo di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né a pagamento dei contributi pensionistici e non rileva ai fini del trattamento economico“».

 

6.0.18

Bastianoni, Petrini, Battisti

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

        1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all’ente.

        2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
        3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza delle seguenti disposizioni:

            a) articoli 196, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
            
c) articolo 14, comma 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo. e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
            
d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
            
e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000».

 

6.0.19

Il Governo

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:


        «Art. 6-bis.

        1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, le parole: “30 aprile 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“».

 


Art. 6-bis.
6-bis.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 

6-bis.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Al comma 1 sopprimere la lettera b).

 


Art. 6-ter.
6-ter.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 6-sexies.
6-sexies.0.1

Magnalbò, Bongiorno

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-sexies-bis.

(Organizzazioni di produttori)


        1. All’articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: “Entro il 31 dicembre 2004“, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2005“».

 


Art. 6-septies.
6-septies.1

Falcier, relatore

        Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «o licenziati».

 


Art. 6-octies.
6-octies.1

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 


Art. 6-nonies.
6-nonies.1

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
        “6-
ter. Al fine di garantire la trasparenza e l’efficacia della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto, gli istituti bancari, di credito e postali devono comunicare tempetivamente i termini e le modalità di adempimento ai possessori dei titoli in oggetto“».

 

6-nonies.0.1

Scarabosio

        Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-nonies-bis.

        1. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: “al fine di“ a: “suddette anagrafi“ sono sostituite dalle seguenti: “Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione ad essicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. Il Ministro degli interni sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) organizza le relative attività strumentali“; dopo le parole: “alla riscossione“ aggiungere le seguenti: “riservato nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere e disciplina con apposito decreto le modalità per l’effettuazione di suddetti servizi“».

 

6-nonies.0.2

Rollandin, Thaler Ausserhofer

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-nonies-bis.

(Proroga per i programmi aziendali o mutamenti proprietari
e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale
dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi)


        1. Nel limite di spesa di un milione e cinquentomila euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e limitatamente a casi di cessazione di attività, riorganizzazione o riconversione di imprese aventi sede operativa nella regione Valle d’Aosta e operanti nel settore turistico alberghiero, è riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, in deroga a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1993 e successive modifiche. Per i lavoratori di aziende già beneficiarie di trattamenti straordinari di integrazione al reddito tali trattamenti possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi nel caso di programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è integrato di un milione e cinquecentomila euro per l’anno 2005. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennal 2004-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utlizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il MInistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

6-nonies.0.3

Rollandin, Thaler Ausserhofer

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-nonies-bis.

(Applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
per le case da gioco soggette a controllo pubblico)


        1. L’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è differita al 15 gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il detto dell’articolo 3 paragrafo 6 della direttiva 2001/97/CE».

 

6-nonies.0.5

Vitali

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-decies.

        1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l’attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali».

 

6-nonies.0.6

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)


        1. L’articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato».

 

6-nonies.0.7

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)


        1. Al numero 19, quinto periodo, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2004» con le seguenti: «dal 1º aprile 2005».

 

6-nonies.0.8

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)


        1. Al numero 22, sesto capoverso, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: “entro il 31 dicembre 2010“ sono sostrituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005“».

 

6-nonies.0.9

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)


        1. Al numero 22, settimo capoverso, dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: “a partire dal 1º gennaio 2013“ sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal 1º gennaio 2008“».

 

 



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294

al disegno di legge di conversione


x1.0.1 (già 4-bis.5)

Magnalbò, Bongiorno

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:


«Art. 1-bis.

        1. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306 di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, è differito di sei mesi».

 

 

x1.0.2 (già 4-bis.0.1)

Magnalbò, Bongiorno

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


Art. 4-ter.

(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all’interno degli edifici)


        1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 30 giugno 2005».

 

x1.0.3 (già 6.0.3)

Maffioli

x1.0.4 (già 6.0.9)

Magnalbò, Bongiorno

x1.0.5 (già 6.0.5)

Stiffoni

x1.0.6 (già 6.0.16)

Bastianoni, Petrini, Battisti

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 6-bis.

(Riordino della legislazione impiantistica e promozione di un sistema
di verifiche della sicurezza degli impianti all’interno degli edifici)


        1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1º giugno 2005».

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186
Art. 6.
6.0.1 (testo 2)

Pastore, relatore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


Art. 6-bis.

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato
e degli archivi notarili)


        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) semplificazione mediante riassetto, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:
                1) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni anche nei casi di intervento di soggetti che non conoscono la lingua italiana e di soggetti privi dell’udito, muti o sordomuti;

                2) redazione di atti pubblici in lingua straniera;
                3) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell’infrazione;
                4) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l’assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera
e), numero 5);
                5) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;
                6) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

            b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

            c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
            
d) previsione che i controlli sugli atti notarili, previsti anche dal codice civile, in sede di deposito per l’esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;
            
e) revisione dell’ordinamento disciplinare, mediante:

                1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal Presidente della corte d’Appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa Corte d’Appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque limitatamente alle infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio della funzione notarile;

                2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta;
                3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell’istituto della recidiva;
                4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al Consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile;
                5) previsione dell’obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell’esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.
                2) Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

 


Art. 7.
7.100

Pastore, relatore

        Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 


Art. 11.
11.0.1 (testo 2)

Pastore, relatore

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di atti notarili)


        1. L’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell’articolo 72 della medesima legge.

        2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene meno l’obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all’articolo 51, secondo comma, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
        4. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.
        5. L’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

    –“Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.

        2. Il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la compilazione integrale dell’atto“.

        6. L’articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal seguente:
    –“Art. 48. –
1. È necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto“.
        7. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:
        “Art. 1. –
1. Nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell’autenticazione“.
        8. Sono abrogati l’articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

        9. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma:

        “4-bis. Gli atti di cui al secondo comma, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare“.
        10. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 9 anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

        11. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

        “Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa rinunzia della persona affetta da cecità“.
        12. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.
        “Art. 5-
bis. – 1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.
        
2. Con regolamento ministeriale sono adottate norme di attuazione del presente articolo“».

 


Art. 12.
12.100

Pastore, relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 3, 4 e 5», con le parole: «agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 bis».

 


Art. 14.
14.100

Pastore, relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al Capo I», con le altre: «di cui ai Capi I e II».

 

14.200

Pastore, relatore

        Aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 


Art. 15.
15.0.1 (testo 2)

Pastore, relatore

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:


Art. 15-bis.

(Norma generale di abrogazione)


        1. Le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970 sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2010, ad eccezione di quelle indicate nel comma 2.

        2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:

            a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione “codice“ ovvero “testo unico“;

            b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti aventi forza di legge esclusi dall’abrogazione disposta dal primo comma;
            
c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131;
            
d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza regionale;
            
e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie;
            
f), che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale,
            
g) che stabiliscono entrate tributarie ed extra tributarie;
            
h) che autorizzano la ratifica di trattati e di altri accordi internazionali;
            
i) che recano una disciplina elettorale.

        2-bis Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato provvede alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedimenti legislativi dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o interessi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello Stato, o infine, effetti negativi per il bilancio dello Stato e comunque per l’equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche. Sulla base dell’esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente informate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, propone al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ulteriore elenco di disposizioni legislative alle quali si applica il comma 2.

        3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.
        4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
        5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il termine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell’articolo 117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere
b) ed e), apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni.
        6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l’aggiornamento e l’integrazione di codici e testi unici esistenti.
        7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta gorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
        8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e criteri di cui all’articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8, in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati, nuovi regolamenti ai sensi dell’articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni».

 

 

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