LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDI' 18 GIUGNO 2003
218ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO


Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi e Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

I senatori FALOMI e DONATI lamentano il fatto che l'articolo 3 sia stato approvato in loro assenza con la conseguenza di non aver potuto adeguatamente illustrare gli emendamenti da loro presentati e ad esso riferiti.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 3 è stato approvato con un'unica modifica che ha imposto di dover votare gli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 3, precedenti alla modifica stessa. Ricorda comunque che per gli articoli 1 e 4, secondo gli accordi presi, gli emendamenti dei senatori Falomi e Donati sono stati accantonati e votati in loro presenza in altra seduta.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti e dei subemendamenti all'articolo 5.

Il senatore FALOMI illustra gli emendamenti al primo comma dell'articolo 5 presentati dal suo Gruppo, intesi a chiarire maggiormente il concetto di pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva che costituisce lo strumento per la realizzazione della libertà di espressione costituzionalmente sancita. Tali emendamenti mirano inoltre a rendere più stringente la definizione di posizione dominante allo scopo di rendere più forte il divieto di abuso della stessa.

Il senatore Paolo BRUTTI procede ad illustrare più ampiamente l'emendamento 5.6.

La senatrice DONATI illustra l'emendamento 5.42, il cui scopo è quello di inserire all'interno del disegno di legge in esame il principio per cui il concessionario pubblico ha l'obbligo di garantire l'accesso ad una serie di contenuti proposti dalle Onlus e da società impegnate nel volontariato. Illustra, inoltre, i subemendamenti 5.7/1, 5.7/5, 5.7/8 e 5.7/9 che riprendono la questione, affrontata in sede di comitato ristretto, relativa alla licenza per le attività di operatore di rete allo scopo di rendere più trasparente il rilascio delle autorizzazioni stesse attraverso una chiara procedura concorsuale.

La senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti 5.1, 5.41 e 5.72, in materia di competenza regionale concorrente, di previsione di provvidenze alle emittenti locali analoghe a quelle erogate nel settore dell'editoria e di tutela dei prestatori di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore radiotelevisivo.

Il senatore CAMBURSANO illustra gli emendamenti 5.24, 5.25 e 5.26, proposti dal Gruppo della Margherita.

Il PRESIDENTE interviene per comunicare che il Governo propone la riformulazione dell'emendamento 5.7 nel testo seguente, anche ai fini di tenere conto dei subemendamenti ad esso riferiti:
5.7 (Nuovo testo)
Il Governo

«Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni".
Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b) continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete"».

Il senatore CHIRILLI illustra l'emendamento 5.43.

Sul punto interviene il ministro GASPARRI il quale propone di sostituire sia l'emendamento 5.43 che l'emendamento 5.44 del senatore Menardi con il seguente nuovo testo:

5.43 (Nuovo testo)
Il Governo
«Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) I fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti"».

I senatori CHIRILLI e MENARDI pertanto ritirano i propri emendamenti 5.43 e 5.44 e sottoscrivono la riformulazione dell'emendamento 5.43 proposta dal Governo.

I senatori FALOMI e Paolo BRUTTI chiedono allora chiarimenti al ministro Gasparri sulle finalità del predetto emendamento.

Il ministro GASPARRI chiarisce quindi che il principio sottostante alla nuova formulazione dell'emendamento è quello di non escludere nessun operatore del settore dalla negoziazione dei diritti relativi a contenuti televisivi.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti ad eccezione degli emendamenti 5.7 (Nuovo testo) e 5.16, nonché sugli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21 su cui quindi esprime parere favorevole. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 5.43 (Nuovo testo) e sugli emendamenti 5.47 e 5.48, nonché sugli emendamenti 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53 e 5.54. Si rimette, infine, al parere del Governo per quanto riguarda gli emendamenti 5.55, 5.57 e 5.63.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del Relatore sui subemendamenti ed emendamenti esaminati. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.55, 5.57 e 5.63 a condizione che agli stessi vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002".

I PRESENTATORI si dichiarano favorevoli alla modifica proposta dal rappresentante del Governo.

Si passa, di seguito, alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti ad essi riferiti.

Posti ai voti separatamente, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 sono respinti.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto sull'emendamento 5.6, ribadisce l'importanza dell'accoglimento dello stesso, al fine di ampliare la tutela offerta dal disegno di legge rispetto alle società quotate in borsa.

Il PRESIDENTE ripete sul punto che le tutele contenute nel disegno di legge risulterebbero semmai ridotte in caso di approvazione dell'emendamento 5.6.

Posto ai voti, l'emendamento 5.6 è respinto.

La senatrice DONATI, in dichiarazione di voto favorevole, manifesta il proprio apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento 5.7 da parte del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 5.7 (Nuovo testo), è approvato. Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 5.7/1, 5.7/2, 5.7/3, 5.7/4, 5.7/5, 5.7/6, 5.7/7, 5.7/8 e 5.7/9.

Posti ai voti separatamente, gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.17 sono respinti. Posto ai voti, l'emendamento 5.16 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21 sono approvati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41 e 5.42, sono respinti.

L'emendamento 5.43 (Nuovo testo), posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 5.45 e 5.46, posti separatamente ai voti, sono poi respinti.

Con un'unica votazione sono approvati, poiché di identico contenuto, i subemendamenti 5.47/1, 5.47/2 e 5.48/1. Posti congiuntamente ai voti, perché identici, gli emendamenti 5.47 e 5.48 sono approvati nel testo modificato.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53 e 5.54, sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, poichè di identico contenuto, gli emendamenti 5.55, 5.57 e 5.63, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo, sono approvati. Gli emendamenti 5.56 e 5.58, posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 5.59, 5.61 e 5.62 sono respinti. E' quindi respinto l'emendamento 5.60.

Infine, gli emendamenti 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76 e 5.77, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 con le modifiche apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, 18 giugno 2003, alle ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.