LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDI' 16 APRILE 2002
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO


Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola.


La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE
(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2002.

Il sottosegretario MAMMOLA, richiamando la seduta precedente, ricorda che è stato sottoposto al vaglio delle competenti istituzioni comunitarie sia il testo del decreto-legge n. 36 del 2002, sia gli emendamenti che ad esso sono stati presentati. Mentre per quanto concerne il testo non sono stati formulati rilievi critici da parte delle istituzioni comunitarie, per quanto concerne invece le ipotesi emendative attinenti alla definizione dei destinatari del recupero, alla durata del recupero stesso e alle procedure da seguire in caso di mancato pagamento, le stesse istituzioni hanno sconsigliato di procedere a correzioni ed integrazioni di un testo che appare già di per sé equilibrato. Pertanto, conferma il parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 ed anche sull'emendamento 3.1 alla luce delle indicazioni espresse dalle istituzioni comunitarie e invita i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti.

Il senatore CICOLANI, pur ritenendo comprensibile la posizione del Governo di fronte alle osservazioni formulate dalle istituzioni comunitarie, ritiene tuttavia che la Commissione debba procedere all'approfondimento di talune proposte emendative. Dichiara comunque di ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.11 ed aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.4 e 2.10.

Il senatore KOFLER, dopo aver dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.5, ritira l'emendamento 2.6.

Il senatore VERALDI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4.

Il sottosegretario MAMMOLA, preso atto che i senatori solo in parte hanno aderito alla sua proposta di ritirare gli emendamenti presentati, riformulando il precedente orientamento, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.4 e 2.10 sui quali mantiene i propri motivi di perplessità.

Il presidente GRILLO avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore Paolo BRUTTI e il senatore CICOLANI dichiarano di astenersi sull'emendamento 2.1, rispettivamente, a nome del gruppo dei DS-L'Ulivo e del gruppo Forza Italia.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Il senatore MENARDI, in ordine all'emendamento 2.4, pur comprendendo lo scopo della proposta, non ritiene condivisibile che si sottraggano al recupero del bonus fiscale numerose imprese.

Il senatore CICOLANI osserva che l'emendamento 2.4 è volto a riequilibrare il settore dell'autotrasporto e, pertanto, non appare giusto che chi non fa più parte di tale settore venga sottoposto al recupero del bonus fiscale.

Il presidente GRILLO ritiene utile distinguere la posizione delle imprese che hanno cessato l'attività da quelle che invece hanno proceduto alla vendita delle stesse.

Il senatore PEDRAZZINI evidenzia che sarebbe interessante verificare quante imprese hanno mutato ragione sociale o hanno cessato le proprie attività; infatti, il numero di esse potrebbe rivelarsi molto ampio e in questo modo si vanificherebbe il principale obiettivo perseguito dal decreto-legge.

Il senatore KOFLER, con riferimento ai possibili effetti elusivi che potrebbero essere innescati da quanto proposto nell'emendamento 2.4, ritiene utile l'inserimento di una data limite entro la quale deve essere avvenuta la cessazione dell'attività da parte dell'impresa.

La senatrice DONATI esprime la propria perplessità in ordine al contenuto dell'emendamento 2.4 che sarebbe opportuno votare per parti separate.

Il senatore CHIRILLI, relatore, ritiene che si renda necessaria una riformulazione del testo dell'emendamento 2.4.

Il presidente GRILLO propone quindi di accantonare l'emendamento 2.4, al fine di procedere ad una sua riformulazione.

Il senatore MENARDI ed il senatore PEDRAZZINI aggiungono la firma all'emendamento 2.5.

Il senatore KOFLER dichiara il voto favorevole del gruppo per le Autonomie sull'emendamento 2.5.

La senatrice DONATI esprime il voto contrario del gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 2.5 dal momento che ritiene inutile insistere sulla modifica di termini che non sembrano avere una valenza decisiva.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 risulta approvato.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono approvati quindi gli emendamenti 2.7 e 2.8.

La senatrice DONATI dichiara il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 2.9 perché volto ad introdurre una dilazione non condivisibile.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara il voto favorevole dei senatori dei democratici di sinistra sull'emendamento 2.9 poiché il principio della dilazione fu oggetto di negoziato da parte dei precedenti Governi di fronte alle istituzioni comunitarie.

Posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 2.9.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di aggiungere la propria firma sull'emendamento 2.10.

Il senatore CHIRILLI dichiara il voto favorevole del gruppo Forza Italia sull'emendamento 2.10.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.10.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.1.

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra l'emendamento 3.2, volto ad una modifica formale del testo dell'articolo 3: "dopo le parole: "ai sensi" inserire le seguenti: "dell'articolo 18" indi, dopo le parole: "n. 689" aggiungere le seguenti: "e successive modificazioni".

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 3.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4, precedentemente accantonato.

Il presidente GRILLO, poiché non sembra che si sia pervenuti ad una riformulazione del testo, propone di respingere l'emendamento sul quale sarà possibile un approfondimento nel corso dell'esame del decreto-legge in Aula.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 risulta respinto.

Il senatore GUASTI illustra quindi il seguente ordine del giorno:
"0/1268/1/8
GUASTI, GRILLO
"Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto"
impegna il Governo
a ricercare tutte le possibili soluzioni al fine di rendere meno traumatica per le imprese di autotrasporto la restituzione del bonus fiscale dichiarato illegittimo da parte della Corte di giustizia europea anche eventualmente mediante una forte rateizzazione della restituzione stessa ed al tempo stesso individuare forme alternative di sostegno alla categoria interessata compatibili con le norme europee".

Il relatore CHIRILLI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 e il sottosegretario MAMMOLA dichiara di accoglierlo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea alla conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2002 con gli emendamenti approvati, autorizzandolo nel contempo a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati
- e petizione n. 195 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2002.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS osserva preliminarmente che l'importanza del disegno di legge in esame dovrebbe imporre sia alla maggioranza che all'opposizione un atteggiamento costruttivo poiché il collegato infrastrutturale si pone l'obiettivo fondamentale del rilancio delle infrastrutture nel nostro Paese, in linea con il lavoro svolto nei mesi precedenti, a partire dalla legge obiettivo e dalla legge finanziaria. Proprio l'importanza del provvedimento in esame richiede che vi sia, da parte del Governo, la disponibilità ad affrontare una discussione seria ed approfondita sulle questioni emerse nel corso delle audizioni informali delle categorie interessate le quali hanno avanzato osservazioni puntuali ed orientate ad evitare che, il disegno di legge, una volta approvato, sortisca effetti contrari a quelli desiderati. L'articolato infatti, necessita di correzioni volte a eliminare alcuni limiti, a cominciare dal problema della sostenibilità finanziaria delle opere da realizzare. A tale proposito, è significativo che nella stessa delibera CIPE del 21 dicembre 2001 si preveda che gli oltre 200.000 miliardi di lire, destinati a tale obiettivo, saranno attivabili solo se disponibili. Senza una verifica del Governo sulle risorse effettive si corre il rischio di non adempiere alle tante promesse che sono state annunciate; non è un caso, del resto, che proprio in questi giorni il ministro Tremonti stia cercando di trovare meccanismi finanziari tali da risolvere proprio il problema della copertura finanziaria delle opere. Sempre su questo tema, ritiene criticabile l'orientamento manifestato dal Governo di poter reperire parte delle risorse necessarie attingendo ai fondi strutturali che sono già vincolati alla realizzazione di determinati obiettivi. Appare inoltre necessario specificare se le risorse che sono indicate nel collegato infrastrutturale siano aggiuntive o meno rispetto a quelle destinate in via ordinaria alla realizzazione delle opere. Alla luce delle considerazioni espresse un primo e significativo miglioramento dell'articolato sarebbe pertanto un recupero dello spirito della legge che era quello di procedere alla individuazione di poche opere strategiche di rilievo nazionale alla cui realizzazione destinare finanziamenti certi.
Oltre che su questo aspetto, sarebbe poi opportuno che il Ministro Lunardi, anziché rilasciare dichiarazioni in base alle quali l'Italia si troverebbe all'anno zero in tema di infrastrutture durante l'inaugurazione di opere evidentemente frutto del lavoro svolto nella passata legislatura, si impegnasse maggiormente su altri punti carenti del disegno di legge, come ad esempio la disciplina per la definizione del contenzioso di cui all'articolo 2; appare infatti irragionevole che le imprese possano accettare di definire transattivamente le controversie nel limite del venticinque per cento delle pretese di maggiori compensi al netto della rivalutazione monetaria, come pure risulta discutibile la previsione per la quale la definizione della domanda avvenga entro tre mesi della data di ricezione di ciascuna istanza.
Ma soprattutto in ordine alle numerose modifiche alla legge quadro sugli appalti pubblici, contenute nell'articolo 7, si concentrano le critiche più significative al disegno di legge in esame. Per quanto concerne, ad esempio, la posizione dei concessionari appaiono significative le deroghe rispetto alla disciplina dettata dalla stessa legge obiettivo: tali deroghe infatti possono tradursi in turbative del mercato oltre che generare incertezze in ordine alla congruità dei prezzi. In ordine poi al rapporto con le autonomie regionali, fa presente che molte parti dell'articolato potrebbero comportare situazioni di incertezza che potrebbero essere superate soltanto con la elaborazione di talune norme di carattere fondamentale di fonte statale. Con riferimento poi alle norme relative al sistema di qualificazione delle imprese, si corre il rischio di trasferire ulteriori competenze ad amministrazioni che poi non sono in grado di sostenerle ed abbassare la qualità delle attestazioni, rallentando così quello sforzo di trasparenza del settore perseguito negli ultimi anni. Rilievi critici possono altresì essere avanzati anche relativamente all'esenzione dei Comuni dalla redazione del piano triennale delle opere; ciò vanifica infatti lo sforzo di dare un quadro programmatorio trasparente anche a questi enti. Sul tema dell'accorpamento delle imprese nei consorzi sarebbe poi opportuna la previsione di adeguati sgravi fiscali al fine di favorire la crescita industriale delle imprese stesse, mentre, per quanto concerne il general contractor, sarebbe necessario stabilire che non si tratta soltanto di una figura organizzativa o di un intermediario finanziario, ma anche di un soggetto avente un'alta capacità industriale; come pure sarebbe necessario stabilire con certezza il grado di responsabilità rispetto agli obblighi assunti nei confronti delle imprese che partecipano all'appalto. Per quanto attiene poi al capitolo della finanza di progetto ritiene difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi, indicati dal relatore, di una maggiore trasparenza e di una giusta determinazione delle tariffe per le opere da realizzare nel meridione.
Dopo aver dichiarato che il Governo dovrebbe valutare la possibilità di stralciare l'articolo 10, si sofferma sull'articolo 14 sul quale, pur condividendone il contenuto, avanza alcune richieste di chiarimento in ordine all'esistenza e al funzionamento, presso il Ministero delle infrastrutture, della Direzione Generale che si occupa della circolazione stradale. Con riferimento poi all'articolo 17 che contiene un elenco di opere di interesse locale, invita il Governo ad approfondire la copertura finanziaria che, sulla base di quanto disposto dal comma 4, è conseguita mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture: tale previsione potrebbe pregiudicare il mantenimento di molte promesse fatte e di impegni assunti negli anni passati.
In conclusione, auspica che il Governo, voglia prendere in seria considerazione alcuni dei rilievi che sono stati esposti al fine di apportare all'articolato i miglioramenti che si rendono necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente GRILLO avverte che la Sottocommissione pareri è convocata domani, mercoledì 17 aprile 2002, alle ore 14,00, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1271 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, assegnato alla 1ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1268
al testo del decreto-legge
Art. 2

2.1
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte


Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche avvalendosi delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati provinciali dell'Albo nazionale degli Autotrasportatori, appositamente integrati, a questo solo scopo, da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa; in tal caso è riconosciuto ai predetti Comitati un compenso commisurato all'entità delle somme effettivamente recuperate, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".



2.2
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:

"anche tramite il supporto delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori o da appositi organismi da questi nominati; riconoscendo per tale attività un compenso da definire in via amministrativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, commisurato all'entità del recupero".


2.3
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte



Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "A tal fine" con le seguenti : "Al fine e con le modalità di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".


2.4
Brutti

Al comma 2, dopo la parola "successione.", aggiungere il seguente periodo: "Sono comunque escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori e, per la quota parte corrispondente, le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività a conseguenza di tale vendita. Sono altresì escluse, per la quota parte corrispondente, le imprese acquirenti rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, rimanendo il pagamento a carico delle imprese cedenti".




2.5
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte

Al comma 4, sostituire la parola: "trenta" con la parola: "sessanta".

2.6
Kofler

Al comma 4, sostituire la parola: "trenta" con la parola: "novanta".



2.7
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte


Al comma 6, sostituire la parola: "quindici" con la parola: "sessanta".


2.8
Kofler


Al comma 6, sostituire le parole: "entro quindici" con le seguenti: "entro sessanta".


2.9
Brutti



Al comma 7, sostituire le parole: "ventiquattro mesi" con le parole: "sessantasei mesi".



2.10
Kofler

Al comma 7, sostituire la parola: "ventiquattro" con la parola: "quarantotto".



2.11
Cicolani, Bianconi, Pessina, Forte


Al comma 7, sostituire la parola "ventiquattro" con la parola "trentasei".


Art. 3


3.1
Veraldi

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
"Art. 3
(Recupero)


1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'Autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture provvede, senza indugio, alla domanda di ingiunzione".



3.2
Il Relatore

All'articolo 3, dopo le parole: "ai sensi" inserire le seguenti: "dell'articolo 18" indi, dopo le parole: "n. 689" aggiungere le seguenti: "e successive modificazioni".