Si fa riferimento al testo della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante: «Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d’impresa», rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 3 marzo 2006.
Al riguardo, si ribadisce quanto già più volte segnalato, da ultimo con le note n. 33221, n. 30724 e n. 32088 rispettivamente del 1º marzo 2006 e del 27 e 28 febbraio scorso.
Con l’occasione, si fa presente che qualora dal testo vengano stralciate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 dell’articolo 01 (Disposizioni in materia di previdenza agricola), comportanti oneri non coperti ed oggetto del rinvio alle Camere in parola, la clausola di copertura finanziaria dello stesso articolo potrà essere riformulata nei seguenti termini:
«17. All’onere derivante dai commi 1, 2 e 19 (numerazione vigente da verificare dopo lo stralcio) del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l’anno 2006, a 336 milioni di euro per l’anno 2007, a 369 milioni di euro per l’anno 2008 e a 167 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l’anno 2006, a 48 milioni di euro per l’anno 2007, a 54 milioni di euro per l’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2 (numerazione vigente da verificare dopo lo stralcio);
b) quanto a 262 milioni di euro per l’anno 2006, a 288 milioni di euro per l’anno 2007 e a 315 milioni di euro per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell’invaranza del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l’importo relativo al limite di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell’art. 1 della citata legge n. 266 del 2005 è rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per l’anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro».
Conseguentemente, va soppresso il comma 7 dell’articolo 1.
Si trasmette, inoltre, la scheda contenente il riepilogo degli oneri effettivi e la relativa copertura sulla base della ipotesi formulata da questo Dipartimento.