AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2005
254ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.


(1296-B-BIS) Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, derivante dallo stralcio dal disegno di legge di modifica dell'ordinamento giudiziario, con il quale viene abrogata la disposizione di legge che consente ai magistrati di trattenersi in servizio sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Il disegno di legge n. 1296-B-bis provvede, inoltre, a disciplinare - a titolo quindi di norma transitoria - la situazione di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo disegno di legge, si fossero già avvalsi della facoltà di cui si tratta, consentendo loro di continuare a prestare servizio fino al settantacinquesimo anno di età. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare la congruità della disposizione di cui al comma 2 in base alla quale la possibilità di permanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età per i magistrati che alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame si fossero già avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 503 del 1992, è connessa al prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni. Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore STIFFONI (LP) chiede se siano stati presentati emendamenti volti a prevedere lo svolgimento di test psico-attitudinali per i magistrati che chiedono il trattenimento in servizio, come sarebbe a suo avviso auspicabile.

Il relatore BOSCETTO (FI) comunica che non vi sono emendamenti in tal senso; sottolinea, peraltro come la possibilità per i magistrati di continuare a prestare servizio anche in età avanzata discenda dalla natura altamente intellettuale del lavoro prestato.

La Sottocommissione, quindi, concorda con le proposte di parere formulate dal relatore.

(3470) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale non presenta a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.


(3545) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d' Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull' asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita a suo avviso rilievi di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3546) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, il quale non presenta a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3190) AGONI ed altri. - Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne
(3240) ROLLANDIN ed altri. - Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte
(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo; dette proposte non presentano, a suo avviso, profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII n. bis, n. 28) TOFANI ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 6, della deliberazione del 23 marzo 2005, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche""
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il documento in titolo, con il quale si propone di prorogare il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", attualmente fissato al 30 novembre 2005, fino alla conclusione della XIV legislatura. Non essendovi alcun rilievo di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3603) Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, con il quale si prevede di attribuire ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie un indennizzo ulteriore rispetto a quello già riconosciuto loro dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Sottolinea come le disposizioni in esame siano prevalentemente riconducibili alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché alla materia "ordinamento civile e penale", che l'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed l) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo - a mente del quale i soggetti danneggiati che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 210 del 1992 aventi in corso contenziosi giudiziali in qualsiasi stato e grado del giudizio debbano rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio per accedere agli ulteriori benefici previsti dal disegno di legge stesso - sia posta in stretta connessione con quanto sancito dall'articolo 1, comma 1, ultimo periodo del medesimo disegno di legge che fa salvo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. Ritiene, inoltre, utile invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di disciplinare il requisito della convivenza previsto per i congiunti o i familiari che prestano al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa in termini omogenei per le varie fattispecie considerate.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.