AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2005
253ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1838) BASILE ed altri. - Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente riconducibili a interventi a tutela di diritti fondamentali della persona, a norme generali sull'istruzione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, nonché a principi fondamentali nelle materie istruzione e tutela della salute, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione dei decreti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.
Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1838, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.10, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.11, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione dei decreti ivi previsti, che incidono in ambiti riconducibili a materia di legislazione concorrente quali la tutela della salute, la tutela del lavoro, l'istruzione;
- parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.12, osservando tuttavia come appaia preferibile una riformulazione del comma 2 di dette proposte che eviti il preciso riferimento alla potestà legislativa integrativa e attuativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, potendo, nelle materie oggetto della disciplina in esame, venire in rilievo un intreccio di competenze primarie, concorrenti e attuative delle medesime autonomie speciali alla luce dei rispettivi statuti;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente: "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento" (n. 530)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VALDITARA (AN) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo dà attuazione a una delle deleghe conferitegli dalla legge n. 53 del 2003 che prevede una nuova articolazione del sistema educativo di istruzione e formazione, intervenendo, in particolare, nel settore della formazione iniziale ai fini del reclutamento del personale docente della scuola. Segnala che le disposizioni dello schema in esame sono prevalentemente riconducibili alla definizione di norme generali sull'istruzione e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere n) e m), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a principi fondamentali in materia di istruzione. Ricorda inoltre che la Conferenza unificata aveva espresso la mancata intesa con esclusivo riferimento a una disposizione che il Governo ha espunto dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame delle Camere e che ha espresso parere negativo sul complesso dello schema stesso. Non rilevando profili problematici di costituzionalità propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI il quale, in merito all'articolo 4, comma 8, ritiene utile compiere una riflessione sulla compatibilità della frequenza di corsi a pagamento quale ineludibile requisito per l'accesso all'impiego di docente nel sistema scolastico; segnala inoltre che il mancato coinvolgimento delle Regioni nella gestione del personale docente, disciplinata dall'articolo 5 dello schema in esame, potrebbe essere considerato in contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto alle Regioni la competenza in merito alla gestione della rete scolastica.

Il relatore VALDITARA (AN) ricorda che la legislazione vigente già richiede, quale titolo abilitante all'insegnamento, la frequenza delle scuole di specializzazione il cui costo è a carico degli aspiranti docenti, non diversamente da quanto accade peraltro per la frequenza dei corsi universitari al cui esito si conseguono titoli di studio che consentono l'accesso a concorsi pubblici; quanto alla gestione della rete scolastica, ricorda che le competenze regionali in materia sono garantite dagli articoli 27 e 28 dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 353. Ribadisce, in conclusione, la propria proposta di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione, con il dissenso del senatore VILLONE (DS-U), concorda con la proposta del relatore.


Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VALDITARA (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, unitamente a quello appena esaminato, dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 53 del 2003; in particolare, l'atto n. 535 disciplina il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Anche in questo caso, le disposizioni in esame sono prevalentemente riconducibili alla definizione di norme generali sull'istruzione e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere n) e m), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a principi fondamentali in materia di istruzione. Ricorda che la Conferenza unificata, a maggioranza, ha espresso parere negativo sul complesso dello schema di decreto legislativo in titolo. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione, con il dissenso del senatore VILLONE (DS-U), concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.