LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005
496ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente relatore GRILLO (FI) riformula l'emendamento 6.0.1 (testo 2) in un nuovo emendamento 6.0.1 (testo 3), che illustra dettagliatamente alla Commissione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sui restanti emendamenti.

Il presidente relatore GRILLO (FI) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22.

Esprime quindi parere favorevole sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MARTINAT esprime parere conforme a quello del Relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente GRILLO (FI) rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani, alle ore otto e trenta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta inizia alle ore 21.


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3587

al testo del decreto-legge

Art. 6.


6.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è soppresso;

b) al comma 1-quater dopo le parole: “fondo speciale di importo pari“, le seguenti parole: “alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del “sono sostituite dalla seguente “al“;

c) al comma 1-quinquies le parole: “La riscossione delle entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis“ sono sostituite da “Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’autorizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;

d) al comma 3 lettera d) la parola: “30“ è sostituita dalla seguente: “60“;

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi reali e/o figurativi e/o corrispettivi di servizio a valoridi mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c);

d-ter) L’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affidare a società partecipate i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato.

2. È abrogato l’articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

6.0.1 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è soppresso;

b) al comma 1-quater dopo le parole: “fondo speciale di importo pari“, le seguenti parole: “alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis del “sono sostituite dalla seguente “al“;

c) al comma 1-quinquies le parole: “La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS spa ai sensi del comma 1-bis“ sono sostituite da “Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 al cui riscossione;

d) al comma 3 lettera d) la parola: “30“ è sostituita dalla seguente: “60“;

e) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera d-bis):

d-bis) le modalità per l’assoggettamento a pedaggi figurativi e/o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonchè le modalità per la determinazione per il corrispettivo di concessione; tale corrispettivo andrà a compensazione delle risorse di cui alla precedente lettera c); a tal fine l’ANAS spa, può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggio reale e/o figurativo e/o corrispettivi di servizio a valore di mercato.

2. È abrogato l’articolo 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

6.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua maggiori entrate pari a quarantacinque milioni di euro. Dette maggiori entrate sono destinate, quanto a quindici milioni di euro, all’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e, quanto a trenta milioni di euro, al funzionamento ed allo sviluppo del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, l’assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l’ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».

6.0.3

Il Governo

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Procedure di evidenza pubblica in caso di istanze per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, è soggetto all’obbligo della gara ad evidenza pubblica.

2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 è sostituito dal seguente:

“Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione a spese del richiedente mediante:

a) affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto;

b) affissione nell’albo della capitaneria di porto nella cui giurisdizione è situato il bene richiesto;

c) inserzione nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea“.

3. Rimangono ferme le previgenti disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come modificato da ultimo a seguito dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per i procedimenti in relazione ai quali siano già stati rilasciati provvedimenti ai sensi dell’articolo 38 del codice della navigazione ovvero per i procedimenti che risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.4

Il Governo

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di coadiutore notarile)


1. Il secondo comma dell’articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, aggiunto dall’articolo unico della legge 1983, n. 179, è sostituito dal seguente:

“I dirigenti dell’Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di osservatore, di cui almeno 10 nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d’ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89“.

2. L’articolo 45, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

“Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il Presidente del Consiglio notarile ovvero il consiglio, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio“.

3. Il secondo comma dell’articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 179 è abrogato».

6.0.5

Il Governo

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: “tra dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti“ sono sostituite dalle seguenti: “tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni“».

6.0.6

Demasi, Collino

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 1, comma 6)


1. All’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Consiglio di Amministrazione della SIMEST SpA è composto da undici membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina sette membri dello stesso, compreso il Presidente: sei su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di cui due designati, rispettivamente, da Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e delle Finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281“.

2. All’entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST S.p.A. e viene adeguato lo statuto della società».

6.0.7

Pedrini, Rollandin, Chirilli

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “Tali parcheggi“ aggiungere “od autorimesse“; dopo “possono essere realizzati,“ aggiungere “senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini“, e dopo “ad uso esclusivo dei residenti, anche“ aggiungere “sul suolo“».

6.0.8

Pedrini, Rollandin

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “Tali parcheggi“ aggiungere le seguenti: “od autorimesse“».

6.0.9

Pedrini, Rollandin

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “possono essere realizzati,“ aggiungere le seguenti: “senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini“».

6.0.10

Pedrini, Rollandin

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)


1. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “ad uso esclusivo dei residenti, anche,“ aggiungere le seguenti: “sul suolo“».

6.0.11

Pedrini, Rollandin

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)


1. All’articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Qualora le opere di cui all’articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell’assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del Comune, dove è ubicato il fabbricato, l’emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell’impianto, dietro versamento, all’avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale e subordinamente alla dichiarazione di idoenità del progetto da parte dei competenti uffici“».

6.0.12

Pedrini, Rollandin

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)


1. All’articolo 1, al comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eliminare le seguenti parole: “e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori“».

6.0.13

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente.


«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 1º agosto 2002, n. 1667 recante “Disposizioni in materia di infrastutture e trasporti“)


1. All’articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Sono esclusi dall’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia »Mo.s.e.« e l’attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manuntenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l’ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l’elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l’elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443“».

6.0.14

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente.


«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale“)


1. All’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il comma 5 e sostituito dal seguente:

“5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato o l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera, il Ministro dispone nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati“».

6.0.15

Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, De Zulueta, Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, “Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale“)


Al comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole da: “ove ritenga“, fino a: “sull’ambiente“ sono sostituite con le seguenti: “, nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il tracciato e l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5 per cento anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera».

6.0.16

Cicolani

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia del Fondo Immobli Pubblici)


All’articolo 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326“ sono sostituite dalle seguenti: “viene aperto presso la tesoreria centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del tesoro provvede alle attività connesse al pagamento delle somme di cui al primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per l’importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti“».

6.0.17

Cicolani, Guasti

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

All’articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis dopo le parole: “tutte le disposizioni“ sono aggiunte le parole: “ancorchè previste da leggi speciali, previo l’esperimento delle procedure di cui all’articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche“».

6.0.18

Cicolani

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. Sono elevati a rango di impianti portuali si rilevanza europea i seguenti porti: Genova, La Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Cagliari, Taranto, Ravenna, Venezia, Trieste.

Per tali impianti, quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 84 del 1994 non viene applicato in quanto di competenza diretta dello Stato e quindi la designazione e la scelta dei Presidenti delle relative Autorità Portuali viene riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Relativamente a detti porti il Presidente deve essere persona di massima e comprovata qualificazione in materia portuale e di trasporti ed è nominato per un mandato di quattro anni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, previo parere delle commissioni parlamentari. Egli può essere confermato una sola volta; salvo il disposto dell’articolo 7, comma 4-bis, le sue funzioni sono prorogate fino a rinnovo del mandato o a nomina del successore».

6.0.19

Tunis, Forte

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

(Interventi in favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione)


1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione dì impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall’interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto dì cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni“.

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell’ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del decreto-1egge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell’accordo dì programma ivi indicato.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.20

Eufemi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. All’articolo 29, comma 9, secondo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole “un rappresentante del Ministero“, sono aggiunte le seguenti: “il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato a tutti gli effetti al diploma di laurea specialistica o magistrale,“.

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all’uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data dello maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto;

5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.

6. Ai fini dell’applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):

a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta;

7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. In via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – operatore qualificato sui beni culturali».

6.0.21

Eufemi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che cade nell’anno 2011.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria e provvedendo altresì al reperimento delle necessarie risorse finanziarie».

6.0.22

Eufemi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:


«Art. 6-bis.

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del Codice civile“».