Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Stralciare l’articolo.
7.2
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini, Giovanelli
Sopprimere l’articolo.
7.3
Fabris, Crema
7.4
7.5
Marino, Muzio, Pagliarulo
7.6
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – 1. Il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o su proposta delle regioni attraverso il loro Presidente, di concerto con i Ministri dell’ambiente e dell’economia, stipula con le regioni proponenti e quelle interessate, intese di programma che prevedano la realizzazione di opere strategiche.
2. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espletata una specifica fase concertativa con le parti sociali per le ricadute occupazionali dirette e indirette, il Governo presenta appositi disegni di legge, riferiti alla singola opera strategica, che, anche in deroga alle norme esistenti, assicuri l’accelerazione dell’iter amministrativo, definisce le risorse necessarie all’investimento prevedendo la relativa copertura finanziaria. 3. Al CIPE sono demandati compiti di approvazione e di controllo per la realizzazione dell’opera».
7.7
«Art. 7. – 1. Al fine di procedere a una revisione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, legge-quadro sui lavori pubblici, il Governo è delegato ad approvare un decreto legislativo entro un anno dalla pubblicazione della presente legge allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
7.8
Sopprimere il comma 1.
7.9
Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo, Giovanelli, Falomi
7.10
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nelle more» fino alle parole: «lavori pubblici,».
7.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle more» fino alle parole: «la stessa» con le seguenti: «Allo scopo di adoperare la legge-quadro sui lavori pubblici».
7.12
Cicolani
Al comma 1, dopo le parole: «lavori pubblici» introdurre la seguente: «anche».
7.13
Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montalbano
Al comma 1, sopprimere le parole da: «allo scopo di adeguare» sino alle parole: «Costituzione».
7.14
Al comma 1, dopo le parole: «parte seconda della Costituzione,» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle opere pubbliche funzionali alla materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.15
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7.16/1
Al capoverso: «Art. 2.» comma 1 ultimo periodo sostituire la parola «50» con la seguente «30».
7.16/2
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) dopo le parole «concessionari di lavori» sostituire la parola «e» con le seguenti: «pubblici, ai concessionari di servizi pubblici».
7.16/3
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) sopprimere all’ultimo periodo le parole da: «ai predetti soggetti» fino alla fine della lettera.
7.16/4
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere la parola: «7».
7.16/5
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere la parola: «14».
7.16/6
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere la parola: «18».
7.16/7
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole: «19, commi 2 e 2-bis».
7.16/8
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole: «27».
7.16/9
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole: «33».
7.16/10
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) sostituire le parole: «1 milione di ECU» con le seguenti: «500.000 euro».
7.16/11
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) sopprimere all’ultimo periodo le parole da: «ai predetti soggetti» fino alla fine della lettera.
7.16/12
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «7».
7.16/13
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «14».
7.16/14
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere le parole: «19, commi 2 e 2-bis».
7.16/15
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «27».
7.16/16
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «32».
7.16/17
Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «33».
7.16/18
Al capoverso: «Art. 2.» sopprimere il comma 3.
7.16/19
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3, sopprimere il primo periodo.
7.16/20
Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 sostituire le parole da: «si applicano le sole disposizioni» a «14 giugno 1993» con le seguenti: «si applica la procedura di cui al comma 17, articolo 4 e le disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993».
7.16/21
Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, oltre all’art. 32 ’definizione delle controversie’,» .
7.16/22
Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «collaudi e vigilanza e».
7.16/23
Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «I concessionari di lavori pubblici devono inoltre essere qualificati in base all’articolo 8 della presente legge».
Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere la parola: «sole».
7.16/24
Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 sostituire le parole: «possono imporre» con la seguente: «impongono».
7.16/25
Fabris, Lauria, Veraldi
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «possono imporre» con la seguente: «impongono».
7.16/26
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 dopo le parole: «di affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, previo nulla osta dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici sui singoli subappaltatori,».
7.16/27
Al comma 3, secondo periodo dopo le parole «affidare a terzi» inserire le seguenti: «attraverso pubblico incanto o licitazione privata».
7.16/28
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 sostituire la parola: «invitare i candidati concessionari a» con le seguenti: «chiedere ai candidati concessionari di».
7.16/29
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, ove sussista,».
7.16/30
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 dopo le parole: «che essi intendono affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «prevedendo l’obbligo in capo al concessionario di segnalare all’Osservatorio dei Lavori Pubblici secondo la procedura di cui all’articolo 4 comma 17 i subappalti superiori a 150.000 euro».
7.16/31
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 dopo le parole: «di appaltare a terzi» aggiungere le seguenti: «, qualificati in base all’articolo 8 da non più di un anno, se richiesto dall’importo del lavoro subappaltato,».
7.16/32
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
7.16/33
Abrogare il comma 4.
7.16/34
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 4 sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «100.000».
7.16/35
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
7.16/36
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 4 sopprimere il penultimo periodo.
7.16/37
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole: «abilitanti all’attività edilizia o».
7.16/38
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole da: «o conseguenti agli obblighi» fino alle parole: «n.1150,».
7.16/39
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole : «o di quanto ad essi assimilabili».
7.16/40
Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole da: «per le singole opere» fino alla fine del periodo.
7.16/41
Al comma 6, primo periodo, eliminare la parola: «specificatamente».
7.16/42
Al comma 6, primo periodo, eliminare le parole: «non aventi carattere industriale o commerciale».
7.16
Il Relatore
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l’articolo 2 è sostituito come segue: «Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33; c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33;
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva CEE 93/37 del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della direttiva CEE 93/37, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando la norma della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19 commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), anche ai fini di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443, di procedere ad estensioni dei lavori oggetto delle convenzioni di concessione di lavori pubblici ovvero di infrastrutture adibite al servizio pubblico qualora queste non siano state assentite a mezzo di procedure di gara e tale possibilità di estensione non sia stata prevista nella medesima gara.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modificazioni, applicano le norme della presente legge limitatamente ai lavori superiori a 200.000 EURO e per quanto non espressamente previsto e regolato dal medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modificazioni; le norme del predetto decreto legislativo possono essere altresì applicate anche per gli affidamenti inferiori alla soglia di applicazione dello stesso. È abrogato l’art. 8 comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158. Agli stessi soggetti non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l ’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. 5. Le disposizioni della presente legge, non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. 6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c);».
7.17
Pellegrino, Forte, Danzi
Al comma 1, sostituire e la lettera a) con la seguente:
«a) all’articolo 2, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b)», sono aggiunte le parole: «e per il concessionario della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale»; al secondo periodo, le parole: « ai concessionari di lavori pubblici ed» sono soppresse; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «ai concessionari di lavori pubblici ed al concessionario della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993».
7.18
Al comma 1, lettera a) prima del numero 1 premettere il seguente punto:
«01. Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “per manutenzione di opere ed impianti si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed organizzative, incluse le azioni di supervisione e tutte le attività preliminari e strumentali di monitoraggio, programmazione, controllo tecnico e contabile, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto“. Al medesimo comma, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: “in tali casi il bando di gara deve indicare in modo distinto l’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture“».
7.19
Guasti
Al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:
«01) al comma 1, dopo la parola: “naturalistico“, inserire le seguenti: “nonché per i lavori di restauro e manutenzione sui Beni Culturali sottoposti alla normativa di Tutela“».
7.20
Al comma 1, lettera a) premettere il seguente numero:
«01) al comma 1, sostituire le parole: “50 per cento“ con le seguenti: “30 per cento“».
7.21
Al comma 1, lettera a), premettere al numero 1) il seguente:
«1.0) Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: “b-bis) ai soggetti privati per appalti di importo superiore a 150.000 Euro, limitatamente alle disposizioni in materia di qualificazione di cui all’art. 8 della presente legge“».
7.22
Brutti Paolo,, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
Al comma 1 sopprimere il numero 1) della lettera a).
7.23
All’articolo 7, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
7.24
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).
7.25
Pedrazzini
7.26
Menardi, Meduri, Ragno
7.27
Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera a).
7.28
Pedrini
Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici di cui al medesimo comma 2, lettera b)“, sono aggiunte le parole: “e per il concessionario della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale“; al secondo periodo, le parole: “Ai concessionari di lavori pubblici ed“ sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai concessionari di lavori pubblici ed al concessionario della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993“».
7.29
Montino, Brutti Paolo, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Gasbarri
«1) al comma 3 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le disposizioni della presente legge a esclusione degli articoli 7, 14, 16, 17, 18, 19 commi 2 e 2-bis, 23, 25, 26, 27, 32, 33».
7.30
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» inserire le seguenti: «primo periodo, dopo le parole: “fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b)“ sono inserite le seguenti: “e per il concessionario della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale“; al».
7.31
Al comma 1, lettera a) numero 1) sostituire le parole da: «si applicano le sole disposizioni» a: «14 giugno 1993» con le seguenti: «si applicano la procedura di cui al comma 17, articolo 4 e le disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993“.
7.32
Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «oltre all’articolo 32 “Definizione delle controversie“,».
7.33
Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere la parola: «sole».
Conseguentemente, dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «nonchè le altre disposizioni della presente legge in materia di lavori pubblici, ad eccezione degli articoli 7, 14, 19 commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33».
7.34
Al comma 1, lettera a) numero 1) sostituire le parole: «le sole disposizioni della presente legge» con le seguenti: «le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 2 e le norme».
7.35
Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «le sole disposizioni della presente legge» inserire le seguenti: «in materia di qualificazione delle imprese, nonchè».
7.36
Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «collaudi e vigilanza e».
7.37
Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e termini per concorrere,».
7.38
Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del periodo.
7.39
Montalbano, Brutti Paolo
Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «e dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554».
7.40
Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo
Al comma 1 lettera a) numero 1), dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «e dall’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999».
7.41
Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «14 giugno 1993» aggungere le seguenti: «I concessionari di lavori pubblici devono inoltre essere qualificati in base all’articolo 8 della presente legge».
7.42
All’articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
7.43
7.44
Al comma 1, lettera a) numero 2) sopprimere le parole da: «Le disposizioni della presente legge» fino alle seguenti: «ad essi assimilabile».
7.45
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, dopo la parola: «eseguiti» inserire le seguenti: «a seguito di apposita convenzione».
7.46
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, dopo la parola: «privati» inserire le seguenti: «titolati di concessione».
7.47
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «abilitanti all’attività edilizia o».
7.48
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «o conseguenti agli obblighi» fino alle parole: «n. 1150,».
7.49
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «o di quanto ad essi assimilabile».
7.50
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «per le singole opere» fino alla fine del periodo.
7.51
Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, dopo le parole da: «ad essi assimilabile; per» sopprimere le seguenti: «le singole».
7.52
Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo la parola da: «superiore» aggiungere la seguente: «o uguale».
7.53
Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «alla soglia comunitaria» con le seguenti: «a 100.000 euro».
7.54
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini
Al comma 1, allla lettera a), numero 2, capoverso 3-bis, aggiungere in fine: «; il lavoro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile o cedibile ad altri soggetti con contratti similari. Il concessionario affida a terzi gli appalti attraverso la procedura del pubblico incanto o licitazione privata».
7.55/1
Dopo la parola «sponsorizzazione» aggiungere le seguenti: «di importo inferiore a 100.000 euro».
7.55/2
Dopo le parole «ovvero ai contratti» aggiungere le seguenti: «sempre di importo inferiore a 100.000 euro».
7.55
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:
«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle dispoisizoni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I».
7.56
Asciutti
7.57
«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I».
7.58
«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non di applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed all’articolo 43 della legge 127 dicembre 1997, n. 449 ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».
7.59
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) Al comma 4, sostituire le parole: «sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazioni privata» con le seguenti: «possono appaltare a terzi con l’applicazione delle sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità, di bandi di gara e termini per concorrere secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993»;
e di conseguenza, al numero 1), sopprimere le parole da: «Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni» fino alla fine.
7.60
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
7.62
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
7.63
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Viserta Costantini, Montino, Iovene, Rotondo, Giovanelli, Gasbarri
Al comma 1, sopprimere il numero 3), della lettera a).
7.64
7.65
7.66
Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «Al comma 4» inserire le seguenti: «attraverso pubblico incanto o licitazione privata sono soppresse».
7.67
Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «amministrazioni aggiudicatrici» aggiungere la seguente: «non».
7.68
Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici» aggiungere le seguenti parole: «di opere pubbliche funzionali alle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.69
Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «possono imporre» con le seguenti: «impongono».
7.70
Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole: «con espressa previsione del contratto di concessione,».
7.71
Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «di affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, qualificati in base all’articolo 8 da non più di un anno, se richiesto dall’importo del lavoro subappaltato,».
7.72
Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
7.73
Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «30» con la seguente: «35».
7.74
Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da: «pur prevedendo la facoltà» fino alla fine del periodo.
7.75
Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da: «pur prevedendo» fino a: «tale percentuale».
7.76
Cicolani, Centaro, Bobbio, Chirilli, Guasti, Pasinato, Pessina, Scarabosio
Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «oggetto della concessione» sopprimere le parole: «pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale».
7.77
Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «pur prevedendo» con le seguenti: «prevedendo l’obbligo in capo al concessionario di segnalare all’Osservatorio dei lavori pubblici secondo la procedura di cui all’articolo 4 comma 17 i subappalti superiori a 150.000 euro e prevedendo».
7.78
Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «aumentare tale percentuale» aggiungere le seguenti: «che deve essere comunque espressa nel contratto di concessione».
7.79
Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da: «oppure invitare» fino alla fine del periodo.
7.80
Al comma 1, lettera a) numero 3) sostituire le parole «inviare i candidati concessionari a» con le seguenti: «chiedere ai candidati concessionari di».
7.81
Al comma 1, lettera a) numero 3) sopprimere le seguenti parole: «, ove sussista,».
7.82
Al comma 1, lettera a) numero 3) dopo le parole: «di affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, previo nulla osta dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici sui singoli subappaltatori,».
7.83
Al comma 1, lettera a) numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile o cedibile ad atri soggetti con contratti similari».
7.84
Al comma 1, letetra a) numero 3), aggiungere il seguente periodo: «in ogni caso il concessionario affida a terzi gli appalti attraverso la procedura del pubblico incanto e licitazione privata».
7.85
Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine, il seguente periodo: «I concessionaari di lavori pubblici sono tenuti ad affidare i lavori sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge».
7.86
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Peterlini, Michelini, Betta, Ruvolo, Salzano
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a), numero 1 e numero 3 non si applicano ai concessionari dei lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio per la realizzazione di lavori nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. In tali casi, i concessionari hanno l’obbligo di appalrare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori in oggetto della concessione. Tutti i lavori che il concessionario non esegue direttamente ovvero tramite imprese controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, devono essere appaltati con le procedure di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il comma 4-bis dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificaioni, è abrogato».
7.87
Cicolani, Chirilli, Guasti, Pasinato, Pessina, Scarabosio
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 4-bis) primo periodo della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, dopo le parole: «ai sensi della normativa vigente» si aggiunge: «purchè le convenzioni stesse già assentite, rinnovate e prorogate siano state affidate a seguito di procedura di gara»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2 lettera a), anche ai fini di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, di procedere ad estensione dei lavori oggetto delle convenzioni di concessione di lavori pubblici ovvero di infrastrutture adibite al servizio pubblico qualora queste non siano state assentite a mezzo di procedure di gara e tale possibilità di estensione non sia stata prevista nella medesima gara».
7.88
Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
«3-bis) Al comma 4-bis, primo periodo, aggiungere in fine: “fermo restando l’obblilgo di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione“».
7.89
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 3: 1) al comma 6, lettera l), le parole: “ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490“.
2) al comma 6, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici“».
7.90
7.91
7.92
Dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) all’articolo 3: 1) al comma 6, lettera l), le parole “ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti “ai sensi del titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 400“;
2) al comma 6, lettera l) sono aggiunge, in fine, le presenti parole “fatto salvo quanto specificamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici“;
a-ter) all’articolo 4, comma 16-bis, le parole “soprintendente per i beni ambientali ed architettonici avente sede nel capoluogo di regione“ sono sostituite dalle seguenti “soprintendente regionale“».
7.93
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all’articolo 3, comma 1, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: «garantendo l’accesso ai cittadini e alle associazioni».
7.94
«a-bis) all’articolo 3, comma 5, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: “garantendo la partecipazione dei cittadini e delle associazioni“».
7.95
«a-bis) all’articolo 3, comma 2, sopprimere le parole “previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici“».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: “sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici».
7.96
Crema
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.97
7.98
All’articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera b).
7.99
All’articolo 7, comma 1 sopprimere la lettera b).
7.100
7.101
Compagna, Forte
All’articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: Art. 4. - (Provveditorati alle opere di architettura moderna e contemporanea) – 1. Presso tutte le regioni viene istituito il Provveditorato alle opere di architettura moderna e contemporanea con il compito di salvaguardare il patrimonio d’arte, di storia e di cultura costituito dalle opere già realizzate nonché quelle in corso di realizzazione e quelle che le pubbliche amministrazioni intendono realizzare in futuro, che il presente articolo dichiara esulanti dalle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e, per esso, delle soprintendenze ai beni ambientali e architettonici provinciali e regionali facendole rientrare nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977. Il Provveditorato regionale avrà il duplice compito: a) di definire l’Albo delle opere già esistenti e in corso di realizzazione meritevoli di “tutela attiva“;
b) di dichiarare la particolare rilevanza architettonica, ambientale, sociale e tecnologica delle opere pubbliche e delle trasformazioni urbane che, nell’interesse della comunità regionale, devono essere realizzate con la procedura dei pubblici concorsi di idee e/o di progettazione nazionali o internazionali.
2. Il provveditorato esplica la sua attività attraverso un Comitato scientifico, formato da nove personalità del mondo culturale, artistico, accademico, professionale e imprenditoriale di fama nazionale scelti dalla giunta regionale. La costituzione del provveditorato e del comitato scientifico e del suo Presidente viene formalizzata con delibera della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. I componenti il Comitato scientifico durano in carico cinque anni e non possono essere riconfermati.
3. La delibera della Giunta regionale indicherà la sede del Provveditorato nonché il personale tecnico e amministrativo necessario all’espletamento dei compiti istituzionali. Con la stessa delibera di Giunta regionale saranno stabiliti i criteri di assunzione del personale di supporto nonché l’entità della dotazione finanziaria annuale per la copertura delle spese relative alla gestione della sede e relativi arredi e attrezzature, agli stipendi del personale di supporto, alle competenze dei componenti il Comitato scientifico e alle spese generali quali: trasferte, acquisto libri e riviste, pubblicazioni, pagamento consulenze, organizzazione di convegni, conferenze, mostre, eccetera. 4. Il Comitato scientifico, che potrà articolarsi in gruppi speciali di studio coordinati dal Presidente, acquisirà, con le metodologie che riterrà più idonee, per ciascuna delle opere meritevoli di tutela attiva e quindi di inserimento nell’Albo di cui al punto a) del comma 1, la documentazione icnografica, iconografica, fotografica e bibliografica che concorrerà alla formazione dell’Archivio dell’architettura moderna e contemporanea della regione, aperto alla pubblica consultazione secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato scientifico. 5. Le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale (comuni, provincie, ASL, Soprintendenze, IACP, comunità montane, eccetera) sono tenute a comunicare preventivamente al Presidente del Comitato scientifico, il programma annuale o pluriennale delle opere pubbliche e delle trasformazioni urbane che intendono realizzare. Il Comitato scientifico verificherà la sussistenza delle condizioni per l’adozione della procedura concorsuale propedeutica alla loro realizzazione e, in tal caso, ne darà comunicazione motivata al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, notificherà alla pubblica amministrazione interessata l’obbligo di adottare il concorso nazionale o internazionale di idee e/o di progettazione, secondo le norme di cui al Regolamento di attuazione del presente articolo. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’emissione del decreto di cui al comma precedente, potrà chiedere ulteriori elementi di giudizio al comitato scientifico e all’amministrazione interessata e, in caso di contrasti, rimetterà la decisione finale al Consiglio regionale. Le spese connesse con la procedura concorsuale (bandi, pubblicizzazione, commissioni giudicatrici, premi, mostre, eccetera) saranno a carico della Regione che le preleverà dal fondo speciale di cui al comma 9. Le opere per le quali, a giudizio del Comitato scientifico, non sussistono le condizioni per la procedura concorsuale, saranno progettate con i criteri di cui al comma 4 modificato dell’articolo 17 della legge n. 415 del 1998. 6. Entro 90 giorni dalla sua costituzione il Comitato scientifico sottoporrà all’approvazione del consiglio regionale il regolamento di attuazione del presente articolo con particolare riferimento alla Normativa sulla procedura concorsuale che, sulla base della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, dovrà precisare il bando tipo, i criteri di formazione delle Commissioni giudicatrici e il codice di comportamento delle stesse finalizzato a garantire il massimo della obiettività e della trasparenza dei giudizi attraverso meccanismi di rendicontazione, di controllo e di pubblicizzazione. 7. Le opere di architettura moderna e contemporanea comprese nell’Albo sono dichiarate «beni artistici e culturali della regione», ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941. Tali beni sono sottoposti a vincolo e a tutela attiva a carico della regione. La pubblicazione dell’Albo di cui al punto a) del comma 1 nel BUR esaurisce tutte le procedure di cui alla legge n. 1039 del 29 giugno 1939, recepita nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. 8. Le risorse economiche necessarie per il restauro e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei “beni artistici e culturali“, siano essi pubblici che privati, saranno a carico del fondo di cui al comma 9 e saranno erogate previa proposta motivata del Comitato scientifico. Il regolamento di cui al comma 6 stabilirà le procedure connesse con gli interventi di restauro. È fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di intervento, anche di sola manutenzione ordinaria, sulle opere comprese nell’Albo in assenza dell’approvazione del Comitato scientifico e del successivo decreto del Presidente della giunta regionale, pena il deferimento del trasgressore alla Magistratura per i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di abusi edilizi. Per l’attività di sorveglianza il Comitato scientifico si avvarrà, con modalità da concordare, delle attuali strutture anti-abusivismo operanti nei vari comuni ovvero, in assenza di queste, dei Carabinieri e della Polizia giudiziaria. 9. Il fondo speciale per l’espletamento delle attività del Provveditorato sarà costituito dalle quote delle giocate del super Enalotto che, per ogni regione, saranno con cordate tra Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle regioni».
7.102
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comma 17» con le seguenti: «4, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) possono rivolgersi all’autorità cittadini e associazioni che intendono denunciare violazioni della normativa sui lavori pubblici; al comma 17».
7.103
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 4», inserire le seguenti: «comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «particolarmente gravi; al medesimo articolo».
7.104
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 17», sopprimere le seguenti parole: «150.000 ecu», sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».
7.105
Al comma 1, lettere b), sopprimere le parole da: «150.000» a: «euro».
7.106
Montino, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo, Giovanelli, Iovene
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «150.000 ecu» con le seguenti: «300.000 euro»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori pubblici di importo compreso fra 150.000 e 300.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con scadenza semestrale».
7.107
All’articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «150.000 ecu» con le seguenti: «150.000 euro».
7.108
Viserta Costantini
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «5.000.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».
7.109
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «500.000 euro» con la seguente: «200.000 euro».
7.110
Al comma 1, lettera b), dopo la la parola: «seguenti», «sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «200.000».
7.111
Cicolani, Centaro, Chirilli, Guasti, Pasinato, Pessina, Scarabosio
Al comma 1, lettera b), al primo comma, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «150.000 euro».
7.112
Montalbano, Viserta Costantini, Brutti Paolo
Al comma 1, lettera b), dopo la cifra: «500.000 euro», abrogare da: «le parole», fino a: «sessanta giorni».
7.113
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trenta giorni», sopprimere le seguenti: «le parole: “trenta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni“».
7.114
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5000.000 euro», sopprimere le seguenti: «le parole: “quindici giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni“».
7.115
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sessanta giorni», sopprimere le seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le parole: «non dipenenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti».
7.116
Cicolani, Centaro
Al comma 1, lettera b), sopprimere il periodo da: «e sono aggiunte», fino a: «cadenza annuale».
7.117
Brutti Paolo, Falomi, Viserta Costantini
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e sono aggiunte, in fine,», sino a: «annuale».
7.118
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e sono aggiunte» fino ad: «annuale».
7.119
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «errori o».
7.120
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o errata interpretazione dei dati richiesti».
7.121
Al comma 1, lettera b), sopprimere l’ultimo periodo.
7.122
Cicolani, Chirilli
7.123
Montalbano, Viserta Costantini
7.124
7.125
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di importo compreso fra» sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «150.000».
7.126
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «realizzatori» aggiungere le seguenti: «, inclusi i concessionari di lavori pubblici».
7.127
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «esclusivamente note informative sintetiche» con le seguenti: «note informative contenenti almeno dati concernenti gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro».
7.128
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».
7.129
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «sintetiche».
7.130
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».
7.131
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «annuale» aggiungere le seguenti: «compilate sulla base di un formulario predisposto dall’Osservatorio stesso».
7.132
Al comma 1, lettera b), inserire, alla fine, le seguenti parole: «, tale informativa trova applicazione anche per gli affidamenti che traggono origine da accordi quadro».
7.133
Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «per i lavori sui beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, le Amministrazioni aggiudicatrici egli altri Enti aggiudicanti sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei LL.PP. note informative sintetiche con cadenza annuale per LL.PP. compresi fra 0 e 500.000 euro».
7.134
Menardi, Meduri, Ragno, Servello
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) all’articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente periodo: “È assicurata la contemporanea trasmissione dei dati alle sedi regionali e a quella centrale“;
b-ter) all’articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire la lettera c) con la seguente: “c) dà pareri e formula, anche su richiesta delle Amministrazioni interessate, proposte di modifica alla normativa vigente in materia di appalti“; b-quater) all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: “18-bis. Su ricorso delle Amministrazioni giudicatrici e dei contraenti privati, l’Autorità risolve le questioni controverse sottoposte al suo esame e relative all’osservanza della disciplina amministrativa e regolamentare in materia, con provvedimenti intesi ad assicurarne il rispetto, ivi inclusa la possibilità di cancellare l’aggiudicazione di un contratto e di imporre la riapertura o l’avvio di un procedimento di aggiudicazione. Le Autorità amministrative si conformano alle pronunce dell’Autorità. Scaduti i termini dell’impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa ovvero su concorde richiesta dei soggetti interessati resa anche preventivamente in sede di ammissione alla gara, alla determinazione dell’Autorità può essere assegnata efficacia vincolante. Rimane ferma, in ogni altro caso la tutela innanzi al giudice competente dei diritti e degli interessati delle parti. Nel rispetto del princìpio del contraddittorio, i procedimenti relativi ai controlli ed ai ricorsi di cui ai commi precedenti, sono disciplinati dall’Autorità con proprio regolamento».
7.135
Malan
Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 4, il comma 14, è sostituito dal seguente: “14. L’Osservatorio dei lavori pubblici, di cui al comma 10, lettera c) del presente articolo, per la propria attività si avvale esclusivamente degli Osservatori istituiti presso il Ministero delle infrastrutture per le opere rimaste di comptenza statale e presso ogni amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con specifici protocolli le modalità operative per le attività in capo agli Osservatori e il concorso per il sostegno agli oneri finanziari. Detti protocolli definiscono anche le modalità con cui l’Autorità si avvale delle unità specializzate di cui al comma 5 del presente articolo, nel rispetto della loro dipendenza esclusiva dalle Amministrazioni regionali a cui appartengono“».
7.136
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) Dopo l’articolo 4, comma 17, è aggiunto il seguente comma: “17-bis. Per gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di importo superiore a 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori e realizzatori, entro 30 giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, la specificazione di cui ai capitolati speciali adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 5, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati ovvero che fornisca dati non veritieri è sottoposto alle sanzioni previste dal comma 17“».
7.137
«b-bis) All’articolo 4, il comma 18, è sostituito dal seguente: “18. I dati di cui al comma 17 del presente articolo, nonchè tutti i dati previsti dalla presente legge e dai regolamenti di attuazione relativi ai lavori di interesse statale, regionale, provinciale, comunale, sono comunicati agli Osservatori istituiti ai sensi del comma 16, dell’articolo 7 della presente legge, che li trasmettono all’Osservatorio di cui al comma 10, lettera c) del presente articolo“».
7.138
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Non può essere nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, chi abbia ricoperto incarichi politici“».
7.139
«b-bis) all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: “50 per cento“, con le seguenti: 40 per cento“; al comma 5bis, dopo le parole: “dei lavori pubblici“, inserire le seguenti: “sono aperte al pubblico e“».
7.140
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis). Il comma 7-bis dell’articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 104 è abrogato».
7.141
Montino, Gasbarri, Brutti Paolo, Iovene, Rotondo, Giovanelli
«b-bis). All’articolo 7, al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il responsabile del procedimento deve essere, di norma, un tecnico. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individuare ulteriori figure professionali che possano svolgere la funzione di responsabile del procedimento“; al secondo periodo le parole: “i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157“ dono sostituite dalle seguenti: “i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità di cui al successivo articolo 17 commi 10, 11, 12 e 13“; dopo le parole: “a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) e f)“ sono inserite le seguenti: “o a società di servizi appositamente costituite“»
7.142
«b-bis). All’articolo 7, al comma 5, sostituire le parole: “dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157“ con le seguenti: “dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12 della presente legge“».
7.143
«b-bis). All’articolo 7, al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: “per i lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, i predetti compiti di supporto del responsabile del procedimento possono essere affidati con procedure e modalità previste dal decreto legislativo n. 157 del 1995 a soggetti in possesso dei medesimi requisiti necessari per la Direzione Tecnica delle imprese di cat. OS2“».
7.144
«b-bis) all’articolo 7, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “dandone notizia ai cittadini con gli opportuni mezzi“».
7.145
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “15-bis. Allo scopo di semplificare l’attività dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge obbligati alla trasmissione di informazioni inerenti l’intero processo per la realizzazione delle opere di loro competenza ad altri Organismi e Amministrazioni locali e centrali, sono istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rimaste di competenza statale e presso ogni Amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, appositi Osservatori. Agli Osservatori è demandato, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il compito di raccogliere e rendere disponibili, tramite sistemi informatici, tutte le informazioni sui lavori pubblici previste dalla presente legge e dalle altre leggi nazionali e regionali. L’Osservatorio istituito presso il Ministero delle Infrastrutture ha altresì il compito di coordinare le attività di interesse nazionale al fine dell’interscambio delle informazioni su tutto il territorio. Tutti gli Organismi e le Amministrazioni locali e centrali tenute a qualsiasi titolo alla raccolta di informazioni riguardanti lavori pubblici devono esclusivamente acquisirle presso i singoli Osservatori previa la definizione delle modalità operative e del concorso nel sosteno degli oneri finanziari“».
7.146
«b-bis) È soppresso il Consiglio superiore dei lavori pubblici».
7.147
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.148
Crema, De Paolis
7.149
7.150
Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) i seguenti commi:
«0.1) Al comma 1, dopo le parole: “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici“ inserire le seguenti: “e di lavori privati“. «0.2) Al comma 2, dopo le parole: “gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1“, aggiungere le seguenti: “e di lavori privati“».
7.151
Montalbano, Viserta, Brutti Paolo
Al comma 1, lettera c), prima del punto 1, inserire il seguenti:
«0.1) al comma 1, dopo le parole: “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici“ sono aggiunte le seguenti: “e di lavori privati».
7.152
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
7.153
7.154
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta, Falomi
7.155
Al comma 1, della lettera c), sopprimere il numero 1).
7.156
Al comma 1, della lettera c), numero 1), sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «100.000 euro».
7.157
Viserta Costantini, Montino, Montalbano, Gasbarri, Brutti Paolo, Iovene, Rotondo, Giovanelli
Al comma 1, della lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: «ed è aggiunto», fino a: «258.228 euro».
7.158
Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole:
«ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, siano a 258.228 euro“».
7.159
Bucciero
Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» fino al termine del periodo.
7.160
Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto, in fine,» fino al termine del periodo.
7.161
Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» fino a: «sino a 258.228 euro».
7.162
Al comma 1, sopprimere il periodo dalle parole: «ed è aggiunto» fino a: «sino a 258.228 euro».
7.163
Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro».
7.164
Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro».
7.165
Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire il periodo: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro» con il seguente: «Le regioni possono modificare i requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al presente comma per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè i requisiti del sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo sino a 258.228 euro».
7.166
Chirilli
7.167
Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «Attestazione SOA».
7.168
Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo la parola: «regioni» inserire le seguenti: «statuto ordinario».
7.169
Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo la parola: «regioni» inserire le seguenti: «sentito l’Osservatorio per i lavori pubblici».
7.170
Al comma 1, lettera c), numero 1) anteporre alla parola: «competenza» le seguenti: «loro esclusiva».
7.171
Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «258.228» con la seguente: «151.000».
7.172
Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «258.228» con la seguente: «175.000».
7.173
Al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali».
7.174
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
«1-bis). All’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» il seguente periodo: «e le associazioni maggiormente rappresentative del settore a cui aderiscono le società organismo di attestazione».
7.175
Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:
«2) al comma 4, lettera b), le parole da: “i soggetti accreditati nel settore della costruzioni“ fino alla fine della lettera sono soppresse».
7.176
Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo, Falomi
Al comma 1, lettera c), il numero 2) è soppresso.
7.177
Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera c).
7.178
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata, sopprimere le parole: «le modalità e».
7.179
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata, sopprimere le parole: «e i criteri».
7.180
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata, sopprimere le parole: «e di eventuale revoca».
7.181
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, alla parola: «nonché» anteporre le seguenti: «le modalità di controllo da parte dell’Autorità».
7.182
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere la parola: «soggettivi».
7.183
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere la parola: «finanziari».
7.184
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «e tecnici».
7.185
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata sostituire le parole da: «Lo svolgimento dell’attività di attestazione» fino a: «che in ogni caso con essi» con le seguenti: «Gli organismi di attestazione».
7.186
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «Lo svolgimento dell’attività» fino alla fine della lettera.
7.187
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole da: «Lo svolgimento dell’attività di attestazione» fino alle parole: «relativamente alla medesima impresa».
7.188
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole da: «lo svolgimento» fino a: «per gli organismi di attestazione».
7.189
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sostituire le parole: «può avere carattere non esclusivo» con le seguenti: «ha carattere esclusivo».
7.190
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sostituire le parole: «può avere» con la seguente: «ha».
7.191
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, dopo le parole: «organismi di attestazione» aggiungere le seguenti: «estesa anche ai soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, previa autorizzazione dell’Autorità».
7.192
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole da: «che in ogni caso» fino a: «qualificazione e».
7.193
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini
Al comma 1, lettera c), al numero 2, lettera b) richiamata, dopo le parole: «esecutori di lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «e di lavori pubblici».
7.194
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità».
7.195
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «sia i compiti di attestazione, sia».
7.196
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sostituire le parole da: «sia i compiti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «i compiti di attestazione».
7.197
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, dopo le parole: «alla medesima impresa» aggiungere le seguenti: «fino a due anni dalla cessazione dell’attività di attestazione».
7.198
Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, dopo le parole: «alla medesima impresa» aggiungere le seguenti: «e alle eventuali imprese collegate o da questa controllate».
7.199
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:
«2-bis) al comma 4, al termine della lettera d) è aggiunto il seguente periodo: “, per le imprese abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, i requisiti di adeguata attrezzatura tecnica sono rapportati alla cifra di affari in lavori eseguiti, per un valore percentuale ridotto alla metà rispetto a quello determinato per le altre categorie di imprese;“».
7.200
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) è inserito il seguente:
7.201
«2-bis) al comma 4, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) il sistema di qualificazione dei soggetti che intendano rendersi affidatari di contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), ed all’articolo 1 della legge n. 443 del 2001, comma 2 lettera f), basato su connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa riferita ad una pluralità di contesti operativi;“».
7.202
Pasinato
«2-bis) al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) i meccanismi premiali correlati al possesso, da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici, della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). Tali meccanismi premiali non possono, in ogni caso, tradursi in requisiti necessari per la qualificazione ai sensi del comma 3, né per l’ammissione alle singole procedure per l’affidamento di lavori pubblici. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e l’allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;“».
7.203
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
7.204
7.205
7.206
7.207
7.208
7.209
7.61
7.210
Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire la lettera g) ivi richiamata con la seguente:
«g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell’efficacia della qualificazione è di 3 anni, rinnovabile di ulteriori tre anni a semplice domanda dell’impresa previa verifica del mantenimento dei requisiti speciali già posseduti in fase di prima attestazione».
7.211
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sopprimere le parole: «le modalità di verifica della qualificazione».
7.212/1
Dopo le parole «la durata dell’efficacia della qualificazione relativa» aggiungere le seguenti: «ai lavori per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 e».
7.212
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell’efficacia della qualificazione» inserire le seguenti: «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di efficacia dello stesso»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenuta antecedentemente l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».
7.213
7.214
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell’efficacia della qualificazione SOA» inserire le seguenti: «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l’entrata in vigore ovvero nelle more di efficacia del regolamento di cui al comma 11-sexies»; inserire, in fine, il seguente periodo: «La durata delle attestazioni relative alla qualificazione alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l’entrata in vigore ovvero nelle more di efficacia del regolamento di cui al comma 11-sexies, è di tre anni, fatta salva la possibilità di verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».
7.215
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell’efficacia della qualificazione» sono inserite le parole: «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies, ovvero nelle more di efficacia dello stesso;».
7.216
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, le parole: «è di cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «è di due anni».
7.217
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «diciotto mesi».
7.218
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, 2º periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».
7.219
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sostituire le parole: «entro il terzo anno» con la seguente: «annualmente».
7.220
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, secondo periodo, sostituire le parole: «con verifica entro il terzo anno» con le seguenti: «con due verifiche ogni venti mesi».
7.221
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g), richiamata sopprimere le parole: «dei requisiti di ordine generale e».
7.222
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sopprimere le parole: «e dei requisiti di capacità».
7.223
Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata dopo le parole: «requisiti di capacità» aggiungere le seguenti: «tecnica e organizzativa».
7.224
Al comma 1, lettera c), numero 3), alla lettera g) richiamata sopprimere le parole: «da indicare nel regolamento».
7.225
Al comma 1 lettera c), numero 3 dopo le parole: «nel regolamento» aggiungere il seguente periodo: «la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non inferiore ai due quinti della stessa».
7.226
Al comma 1, alla lettera c), alla fine della lettera g) richiamata aggiungere il segunete periodo: «La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies, ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».
7.227
Al comma 1, lettera c), numero 3), nel testo della lettera g), aggiungere, al termine, il seguente periodo: «la disposizione che precede avrà efficacia per le sole qualificazioni rilasciate successivamente all’emanazione del Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».
7.228/1
Sostituire la parola: «facoltà» con la seguente: «obbligo».
7.228/2
Sopprimere le seguenti parole: «anche per effetto di cottimi e subaffittamenti».
7.228/3
Sopprimere in fine le seguenti parole: «, anche per effetto di cottimi e subaffittamenti».
7.228
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) Al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 di individuare quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzioni di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti“».
7.229
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente punto:
«3-bis) Al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 di individuare quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti“».
7.230
Al comma, alla lettera c), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:
«3-bis) Al comma 11-sexies è aggiunto in fine e di seguito il seguente periodo:
“È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, di individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, di individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo alla esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente eseguito dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e di subaffidamenti“».
7.231
All’articolo 7, comma 1, lettera c), dopo il numero 3, inserire il seguente:
«Al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine e di seguito, i seguenti periodi: “è facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 per lavori per cui è obbligatoria l’attestazione SOA, di verificare i certificati di esecuzione con buon esito di lavori nello specifico settore di riferimento dell’intervento appaltato, utilizzati per l’attestazione SOA, od in alternativa i certificati di esecuzione con buon esito nello specifico settore di riferimento dell’intervento appaltato posseduti dai restauratori qualificati secondo la vigente normativa presenti nell’impresa. Ai fini della comprova del requisito relativo esecuzione di lavori nello specifico settore di cui declaratoria della legge n. 490 del 1999, cui si riferisce l’intervento potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente eseguiti dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti».
7.231bis/1
Sostituire la parola: «ancorché» con le seguenti: «se non».
7.231bis/2
Sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
7.231bis
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
«3-bis) Dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente: 11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo».
7.232
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) le disposizioni di cui ai precedenti commi entreranno in vigore contestualmente alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109“».
7.233
«3-bis) all’articolo 8, comma 4, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agiungere il seguente periodo: “proporzionando quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 alla maggior durata dell’efficacia della qualificazione“».
7.234
Al comma 1, lettera c) aggiungere il seguente numero:
«3-bis) al comma 8 dopo le parole “i lavori pubblici“ aggiungere “e privati“».
7.235
«3-bis) Al comma 8 dopo le parole “i lavori pubblici“ aggiungere le seguenti “e privati“».
7.236
Al comma 1, lettera c) inserire il seguente numero:
«3-bis) L’entrata in vigore dell’obbligatorietà del possesso della certificazione di qualità o degli elementi del sistema di qualità previsti all’articolo 8, comma 3 lettera a) e b) della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni per gli appalti ricadenti nella classifica III, IV e V di cui all’articolo 3 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 è prorogata all’anno 2004».
7.237
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) all’articolo 10, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non possono altresì partecipare alla gara soggetti che siano, direttamente e/o indirettamente, controllati dalla stazione appaltante e/o ad essa collegati, secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile».
7.238
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la segunte:
«c-bis) all’articolo 10, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non possono altresì partecipare alla gara oggetti che siano, direttamente e/o indirettamente, controllati dalla stazione appaltante e/o ad essa collegati, secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile».
7.239
Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-b) all’articolo 10, il comma 1-quater, è sostituito dal seguente: “Nelle procedure per l’affidamento di lavori pubblici d’importo non superiore alla soglia indicata nell’articolo 8, comma 11-quinquies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedono all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, nonché ad un numero di ulteriori offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, qualora già non risultanti da corrispondente attestazione di qualificazione, e verificano d’ufficio, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’assenza delle cause di esclusione individuate dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 2. Nelle procedure di affidamenti di lavori pubblici d’importo superiore alla soglia indicata nell’articolo 8, comma 11-quinquies, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuati a norma del primo periodo del presente comma i concorrenti da assoggettare a verifica, provvedono d’ufficio a tale verifica, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche mediante accesso al casellario informatizzato di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. In entrambe le fattispecie disciplinate dai precedenti periodi, qualora la prova non sia acquisita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. I soggetti aggiudicatori provvedono altresì alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione».
7.240
Al comma 1, lettera d), premettere al numero 1) il seguente:
«01. dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis) Le imprese consorziate possono affidare l’esecuzione dei lavori al consorzio del quale fanno parte, senza che ciò costituisca cessione del contratto o subappalto. A tal fine le stesse imprese devono dichiarare, all’atto della presentazione dell’offerta, di voler affidare al consorzio i lavori eventualmente aggiudicati“».
7.241
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7.242
Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera d).
7.243
Montino, Iovene, Rotondo, Giovanelli, Gasbarri, Brutti Paolo
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
7.244
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «un consorzio stabile» con le seguenti: «due consorzi».
7.245
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «un consorzio stabile», aggiungere il seguente periodo: «è altresì vietata la partecipazione alla medesima gara come componente del consorzio stabile e contemporaneamente come partecipante all’associazione temporanea di imprese».
7.246
Al comma 1, lettera d), numero 1), alle parole: «consorzio stabile», aggiungere le seguenti: «o contemporaneamente a un consorzio stabile e ad una associazione temporanea di imprese ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis)».
7.247
Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente alle imprese che partecipano a gare per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.248
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) il comma 8 è così sostituito: “i benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano a far data dal 1º luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2005.»
7.249
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1, inserire il seguente:
«1-bis) il comma è così sostituito: “I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano a far data dal 1º luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2005“».
7.250
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: “I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 2004“».
Conseguentemente, all’onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziaro 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
7.251
Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera d).
7.252
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso 8-bis).
7.253
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «del consorzio stabile», inserire le seguenti: «nonché dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».
7.254
7.255
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «affidamento di lavori», aggiungere le seguenti: «relativi ad opere pubbliche funzionali alla materie di competenza esclusiva statale ai sensi dlel’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.256
Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «in ognuno degli anni del quinquennio».
Conseguentemente, al capoverso 8-ter, sostituire le parole: «è in ogni caso necessario che almeno una delle imprese consorziali già possieda tal qualificazione» con le seguenti: «e per la qualificazione di progettazione e costruzione nonché per il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che tali requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate».
7.257
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «nel quadriennio»).
7.258
Al comma 1, lettera d), numero 2) al capoverso 8-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «della somma stessa» con le seguenti: «pari al 20 per cento», e sopprimere l’ultimo periodo».
7.259
Al comma 1, lettera d), numero 2) nel capoverso 8-bis, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Tale percentuale è pari al 10 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 20 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio».
7.260
Al comma 1, lettera d), numero 2) al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».
7.261
Al comma 1, lettera d), numero 2) nel capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20», con la seguente: «15».
7.262
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «20 per cento».
7.263
Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire la parola: «15», con la seguente: «10».
7.264
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento».
7.265
Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire la parola: «10», con la seguente: «5».
7.266
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, dopo le parole: «terzo anno», inserire le seguenti: «all’8 per cento nel quarto anno».
7.267
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso 8-ter.
7.268
Cicolani, chirilli, Guasti, Pasinato, Pessina, Scarabosio
Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «il consorzio stabile», sono inserire le seguenti: «nonchè il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e il consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».
7.269
Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, dopo le parole: «Il consorzio stabile», inserire le seguenti: «nonchè dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».
7.270
Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, al secondo periodo, sopprimere le parole: «generale o».
7.271
Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, al secondo periodo, sopprimere le parole: «o specializzata».
7.272
Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, sopprimere il terzo periodo.
7.273
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, al terzo periodo, sostituire le parole da: «almeno una tra le imprese», fino alla fine del periodo con le seguenti: «tutte le imprese consorziate già siano in possesso di tale qualificazione».
7.274
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, nel terzo periodo, sostituire le parole: «una tra le», con le seguenti: «un terzo delle».
7.275
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, al terzo periodo, dopo le parole: «possieda tale qualificazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed un’altra con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VI» e alla fine del terzo periodo, è inserito il seguente: «Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonchè per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 5, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate».
7.276
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «possieda tale qualificazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed un’altra con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VI».
7.277
Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «della metà».
7.278
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
7.279
7.280
Al comma 1, la lettera e) è così sostituita:
«All’articolo 13: 1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1“;
2) al comma 4, tra le parole: “comma 1“ e le parole: “d) ed e)“ sono aggiunte le seguenti: “b), c)“; sono soppresse le parole: “I consorzi di cui all’articolo 10 comma 1 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara“; 3) al comma 7, tra la parola: “opere“ e le parole: “per le quali“ sono aggiunte le seguenti: “, appartenenti a categorie specializzate,“; le parole da: “e qualora“ fino a “esse“ sono sostituite dalle seguenti: “quelle tra tali opere spcializzate che, singolarmente, superano in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori e, congiuntamente, il 50 per cento del medesimo importo totale,“; dopo la parola: “affidatari“ sono aggiunte le seguenti: “, se muniti di qualificazione per categoria e classifica adeguate a tali opere specialistiche“; le parole: “in tali casi“ sono soppresse; le parole: “i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti“ sono sostituite con le seguenti: “I soggetti privi della predetta qualificazione“; in fine, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: “in ogni caso, i soggetti affidatari di cui ai due precedenti periodi possono subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie specialistiche aventi le caratteristiche qualitative e quantitative definite nel presente comma negli stessi limiti previsti per il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente“».
7.281
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «alla categoria prevalente ovvero».
7.282
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «ovvero alle categorie scorporate».
7.283
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «possono essere assunti», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,».
7.284
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da Imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1».
7.285
Al comma 1, lettera e), aggiungere, il seguente periodo: «Sopprimere il comma 7 dell’articolo 13».
7.286
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis. All’articolo 13, sostituire il comma 7 con il seguente: “7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere riferibili alle categorie di opere specialistiche o di opere generali, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, recanti nella propria declaratoria le attività elencate all’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, quelle che superano tale percentuale non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento di cui sopra“».
7.287
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, riferibili alle categorie di opere generali o specialistiche come specificate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e qualora una o più di tali opere superino altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari limitatamente quelle opere che singolarmente superano tale percentuale. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma“.».
7.288
«Il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere riferibili alle categorie di opere specialistiche o di opere generali, di cui all’allegato ’A’ al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recanti nella propria declaratoria le attività elencate all’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e qualora una o più di tali opere superino altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, quelle che superano tale percentuale non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento di cui sopra“.».
7.289
Al comma 1, lettera e), aggiungere, i seguenti periodi:
«All’articolo 13, comma 7, sostituire la parola: “ciascuna“ con le seguenti: “una o più“.
All’articolo 13, comma 7, alla fine dello stesso, aggiungere il seguente periodo: “Per le medesime speciali categorie di lavori, ove inferiori in valore al 15 per cento dell’importo totale dei lavori e quindi subappaltabili, l’Appaltatore non può suddividere artificiosamente l’importo di tali categorie indicate nel bando di gara e procedere all’affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti“».
7.290
«Al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una o più» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti».
7.291
Al comma 1, lettera e), aggiungere, il seguente periodo:
«Al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una o più».
7.292
7.293
Scarabosio
Al comma 1, alla lettera e), inserire il seguente periodo:
«All’articolo 13, al comma 7, nel primo periodo la parola “ciascuna“ è sostituita dalle seguenti: «una o più».
7.294
«Alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: “Per le medesime speciali categorie di lavori, ove inferiori in valore al 15 per cento dell’importo totale dei lavori e quindi subappaltabili, l’Appaltatore non può suddividere l’importo di tali categorie indicate nel bando di gara e procedere all’affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti».
7.295
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
7.296
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.
7.297
Montalbano, Montino, Rotondo, Gasbarri, Giovanelli, Brutti Paolo, Iovene, Viserta Costantini
7.298
Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).
7.299
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
7.300
Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire le parole: «di singolo importo superiore a 200.000 euro» con le seguenti: «di importo complessivo superiore a 50.000 euro».
7.301
Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «25.000».
7.302
Chirilli, Cicolani
Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire le parole: «superiore a 200.000 euro» con le seguenti: «superiore a 100.000 euro».
7.303
Al comma 1, lettera f), al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavori di importo inferiore ai 200.000 euro sono autorizzati previa presentazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi».
7.304
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis) al comma 2, dopo la parola: “studi“ inserire le seguenti: “di progetti preliminari“».
7.305
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
7.306
Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera f).
7.307
7.308
Al comma 1, lettera f), numero 2) capoverso 3 richiamato, dopo le parole: «un ordine di priorità» aggiungere le seguenti: «tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni categoria».
7.309
Al comma 1, lettera f), numero 2) capoverso 3 richiamato, dopo la parola: «priorità» aggiungere le seguenti: «tra le categorie di lavoratori».
7.310
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «di manutenzione».
7.311
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «di recupero del patrimonio esistente».
7.312
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «di completamento dei lavori già iniziati,».
7.313
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «i progetti esecutivi approvati,».
7.314
Montino, Gasbarri, Brutti Paolo, Iovene, Giovanelli, Rotondo
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 ivi richiamato, al secondo periodo sopprimere la parola: «esecutivi».
7.315
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole da: «nonché gli interventi» fino alla fine del periodo.
7.316
Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere la parola: «maggioritario» ed aggiungere le seguenti: «ovvero realizzabili attraverso permute o cessioni di diritti reali».
7.317
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
7.318
7.319
Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montalbano, Falomi
7.320
7.321
Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera f).
7.322
Al comma 1, lettera f) numero 3) sostituire le parole: «inferiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro».
Conseguentemente, sostituire le parole: «superiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «superiore a 50.000 euro».
7.323
Al comma 1, lettera f) numero 3) sostituire le parole: «inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «inferiore a 150.000 euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro».
7.324
Al comma 1, lettera f) sostituire al numero 3) le parole: «inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «inferiore a 250.000 euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 250.000 euro».
7.325
Montino, Brutti Paolo, Iovene, Rotondo, Gasbarri, Giovanelli
Al comma 1, lettera f) numero 3) sostituire le parole: «di importo inferiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «di importo inferiore a 500.000 euro».
7.326
Al comma 1, lettera f) numero 3) dopo le parole: «per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro» aggiungere le seguenti: «e limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,».
7.327
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
7.328
Montino, Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
7.329
7.330
7.331
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «è inserita la seguente: tecnica» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: tecnica, di avanzamento dei lavori e di spesa».
7.332
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All’articolo 16, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare“».
7.333
Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All’articolo 16, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa ovvero con qualifica equiparata, e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare“».
7.334
7.335
“3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare“».
7.336
Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All’articolo 16 sono aggiunti i seguenti commi:
“10. Nella Convenzione tra progettista/i e Committenza devono essere elencati gli elaborati che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, configurano il progetto perliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.
11. Gli incarichi fiduciari di cui al comma 5 dell’articolo 4 e al comma 4 dell’articolo 17 dovranno essere espletati attraverso la Progettazione integrale e coordinata, finalizzata al conseguimento di risultati di alto livello qualitativo, alla riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione nonché alla eliminazione degli imprevisti. Pertanto, nel caso che, nel rispetto del comma 5 dell’articolo 4, si ricorra alle prestazioni di liberi professionisti, le Pubbliche amministrazioni sono tenute alla formazione di gruppi di progettazione, coordinati da un architetto capo-gruppo e costituiti da architetti, ingegneri, geologi e geometri rispettivamente per le sezioni architettura, strutture, impianti, prospezioni geologiche e geotecniche, computi metrici, estimativi, elenchi prezzi e capitolati speciali di appalto. Nella Convenzione di cui al comma 10 saranno precisate le rispettive competenze professionali calcolate in base alla tariffe professionali vigenti senza alcuna decurtazione. Al capo-gruppo coordinatore spetterà un compenso aggiuntivo pari al 10 per cento del totale delle competenze professionali“».
7.337
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
7.338
Al comma 1, sopprimere la lettera h)
7.339
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) all’articolo 17 apportare le seguenti modifiche: “1) al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati»;
2) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sla compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico. 12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare“».
7.340
«h) all’articolo 17 sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Le prestazioni professionali di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle opere che, ai sensi dell’articolo 4 comma, possono essere realizzate attraverso le progettazioni degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni oppure con la procedura degli incarichi fiduciari a liberi professionisti, indipendentemente dall’importo dei lavori e delle relative competenze professionali.
L’affidamento di incarichi fiduciari ai liberi professionisti di cui all’articolo 17 lettere d), e), f), g) non è vincolato al rispetto di normative emanate in materia (leggi, circolari e regolamenti) ma, nella discrezionalità della pubblica amministrazione, terrà conto dei curriculum professionali e della opportunità di facilitare l’accesso all’attività anche dei giovani professionisti. L’affidamento di incarichi fiduciari terrà conto delle Normative europee che consentono solo agli ingegneri edili l’esercizio della professione nei campi propri dell’architetto“; all’articolo 17 al comma 6 la frase “iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali“ è sostituita dalle parole “abilitati all’esercizio della professione“; all’articolo 17 al comma 7 le parole “iscritti al relativo albo da almeno dieci anni“ sono sostituite dalle parole “abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni“; all’articolo 17 al comma 8 le parole “iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali“ sono sostituite dalle parole “abilitato all’esercizio della professione“; all’articolo 17 sono soppressi i commi 10, 11, 12 e 13».
7.341
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa indi“».
7.342
7.343
7.344/1
Sostituire le parole: «deciso di operare congiuntamente» con la seguente: «operato».
7.344
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «All’articolo 17» inserire le seguenti: «Al comma 1, della legge 11 febbraio 1994, numero 109, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g-bis). Da consorzi stabili di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), formati da non meno di tre consorziati che abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis della presente legge; ai consorzi stabili di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 indi“».
7.345
Al comma 1, aggiungere dopo la lettera h) la seguente:
«h-bis) All’articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) Da consorzi stabili di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), formati da non meno di tre consorziati che abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis della presente legge; ai consorzi stabili di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 indi“».
7.346
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «All’articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, dopo il punto g), aggiungere il seguente:
“g-bis: , ivi compresi in riferimento agli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa indi“».
7.347
Al comma 1, dopo la lettera h), dopo le parole: «All’articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: “g-bis) Iacp, comunque denominati.“».
7.348
Brutti Paolo, Iovene
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) All’articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, il punto “h) Iacp, comunque denominati“».
7.349
«h-bis) All’articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “Iacp, comunque denominati“».
7.350
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «All’articolo 17» inserire le seguenti: «al comma 4 sono soppresse le parole da: “in caso di carenza di organico“ fino a: “e certificati dal responsabile del procedimento“».
7.351
Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «All’articolo 17» inserire le seguenti: «al comma 4, della legge 11 febbraio 1994, numero 109, l’ultimo periodo è soppresso indi».
7.352
7.353
7.354
Al comma 1, alla lettera h) dopo le parole: «All’articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;“ e alla lettera b) sono sostituite le parole: “di ciascun professionista firmatario del progetto“ con le seguenti: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;“ e al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario“».
7.355
Forte, Eufemi
Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «All’articolo 17» inserire le seguenti: «I commi 6 e 8 sono così modificati: alla fine della lettera a) del comma 6 dopo le parole “Casse di Previdenza“ aggiungere le seguenti: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e Regolamenti vigenti“.
Alla fine della lettera b) del comma 6 dopo le parole “Cassa di Previdenza“ aggiungere le seguenti: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e Regolamenti vigenti“. Alla fine del comma 8 aggiungere le seguenti parole: “All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario“».
7.356
Al comma 1, lettera h) sopprimere il capoverso 10.
7.357
Al comma 1, lettera h), capoverso 10, sostituire le parole: «di incarichi di progettazione» con le seguenti: «dell’espletamento delle prestazioni previste al comma 1 del presente articolo».
Di conseguenza, al capoverso 11, sostituire le parole: «in alternativa alla procedura di pubblico incanto», con le seguenti: «nel pubblico incanto e nella licitazione privata».
7.357bis
Al comma 1, lettera h), capoversi 10, 11 e 12, dopo le parole: «di progettazione», inserire le seguenti: «ovvero della direzione lavori».
7.358
Al comma 1, lettera h) capoverso 10, dopo le parole: «di progettazione», aggiungere le seguenti: «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici».
Conseguentemente, alla medesima lettera, al capoverso 11, dopo le parole: «di progettazione», aggiungere le seguenti: «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici»; al capoverso 12, dopo le parole: «di progettazione», aggiungere le seguenti: «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici».
7.359
Al comma 1, lettera h), capoverso 10, sopprimere le parole: «pari o».
7.360
Al comma 1, lettera h), al capoverso 10, sopprimere le parole: «o superiore».
7.361
Al comma 1, lettera h), capoverso 10, sostituire le parole: «al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni» con le seguenti: «alla legge 1º marzo 2002, n. 39»; al capoverso 12, aggiungere dopo la parola: «appaltanti», le parole: «per il tramite del responsabile del procedimento».
7.362
Al comma 1, lettera h), al capoverso 10, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.
7.363
Al comma 1, lettera h), sopprimere il capoverso 11.
7.364
Montino, Rotondo, Gasbarri, Giovanelli, Brutti Paolo, Iovene
Al comma 1, lettera h), capoverso 11 ivi richiamato, sostituire le parole: «tra 100.000 euro e la soglia di applicazione» con le seguenti: «tra la soglia superiore a 100.000 e la soglia di applicazione».
7.365
Al comma 1, lettera h), capoverso 11, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «40.000».
7.366
Al comma 1, lettera h), capoverso 11, dopo le parole. «il regolamento disciplina», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.367
Al comma 1, lettera h), al capoverso 11, sopprimere le parole: «in alternativa alla procedura del pubblico incanto,».
7.368
Al comma 1, lettera h), al capoverso 11, sopprimere le parole: «sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e».
7.369
Al comma 1, lettera h), al capoverso 11, sopprimere le parole: «e del buon andamento».
7.370
Al comma 1, lettera h), capoverso 11, sopprimere le parole da: «con l’esigenza di garantire» fino alla fine del periodo.
7.371
Al comma 1, sopprimere il capoverso 12 della lettera h).
7.372
Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 12 con il seguente:
«12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra la soglia superiore a 40.000 euro fino a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), previa pubblicazione di un avviso di preinformazione a livello provinciale e previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare da rendere noto mediante avviso di postinformazione».
7.373
Al comma 1, lettera h), al capoverso 12, dopo le parole: «incarichi di progettazione», aggiungere le seguenti: «di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.374
Al comma 1, lettera h), capoverso 12, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «40.000».
7.375
Al comma 1, lettera h), capoverso 12, sostituire le parole: «lettere d), e), f) e g)» con le seguenti: «lettere d) ed e)».
7.376
Al comma 1, lettera h), al capoverso 12, sopprimere le parole: «dell’esperienza e».
7.377
Al comma 1, lettera h), al capoverso 12, sopprimere le parole da: «e con motivazione» fino alla fine del periodo.
7.378
Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«All’articolo 17, dopo il comma 12-bis inserire il seguente: “12-ter. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi“;».
7.379
Al comma 1 lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo:
«All’articolo 17, dopo il comma 12-bis, inserire il seguente: “12-ter. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto 4 aprile 2001 emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni“».
7.380
Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 17, dopo il comma 12-bis, inserire il seguente: “12-ter. Nei lavori pubblici si continua ad applicare quanto determinato nel decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 fino alla emanazione da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un nuovo decreto ai sensi dell’articolo 17 comma 14-bis della presente legge“.»
7.381
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«All’articolo 17, dopo il comma 12-bis, inserire il seguente: “12-ter. Per gli incarichi di progettazione relativi ai Beni culturali mobili e superfici decorate di Beni architettonici, i soggetti affidatari devono possedere i medesimi requisiti di qualificazione della Direzione tecnica di impresa cat: OS2 secondo la vigente normativa“».
7.382
Al comma, 1 dopo la lettera h) inserire il seguente periodo: «all’articolo 17, comma 13, dopo la parola: “appaltanti“ inserire le seguenti: “applicano la procedura del concorso di progettazione e“».
7.383
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) all’articolo 18 sostituire i commi 1 e 1-bis, con il seguente: 1. Lo 0,3 per cento del costo preventivato di un’opera è destinato alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione preposta alla realizzazione dell’opera. È fatto obbligo alla stessa amministrazione di regolamentare l’equa ripartizione del fondo tra i tecnici impegnati in attività di progettazione edilizia, da svolgere fuori dell’orario d’ufficio e dopo avere espletati i compiti d’istituto previsti dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego».
7.384
Al comma 1, premettere alla lettera i) la seguente:
«Oi) all’articolo 18, comma 1, dopo la parola: “superiore“ si sostituisce la parola: “all’1,5“ con la parola: “il 3“. Dopo la parola: «massimo» si sostituisce la parola: “dell’1,5“ con la parola: “il 3“. Dopo la parola: “collaboratori“ si aggiunge: “nonché responsabile della sicurezza in fase di esecuzione“».
7.385
Pellegrino
«h-bis. All’articolo 18, comma 1 dopo la parola: “criteri“ è aggiunto il seguente periodo: “Le amministrazioni provvederanno ad accantonare altresì una percentuale pari allo 0,5 per cento dell’importo degli incentivi di cui al presente comma, da destinare ai soggetti interessati quale copertura degli oneri riflessi“».
7.386
Montino, Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Brutti Paolo
«h-bis) all’articolo 18, comma 2-bis, al primo periodo le parole: “non superiore al 10 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al 15 per cento“».
7.387
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
7.388
Al comma 1, lettera i), numero 1), lettera b), al punto 1), premettere il seguente:
«01) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro».
Conseguentemente al numero 2, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «numeri 1) e 3)» e al numero 6) sostituire le parole: «e dopo le parole: “numero 1“, sono inserite le seguenti: “e numero 3)“» con le seguenti: «e le parole: “numero 1“ sono sostituite dalle seguenti: “numeri 01, 1, e 3“».
7.389
Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 1).
7.390
7.391
7.392
Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Falomi
7.393
Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera i).
7.394
Al comma 1, lettera i), numero 1, lettera b), sostituire i punti 1) e 2) con il seguente:
«1) Riguardino lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro la cui componente impiantistica o tecnologica sia non inferiore al cinquanta per cento dell’importo totale dell’opera e/o si tratti di tecnologie sperimentali o innovative tali da incidere sulla progettazione dell’intervento, nonché lavori di qualsiasi importo aventi a oggetto la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici. In tal caso l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente, qualificato ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, deve altresì dimostrare per la fase progettuale, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa previsti dall’articolo 66, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 o, in mancanza di tali requisiti, è tenuto a partecipare alla gara, per quanto riguarda la progettazione, associandosi con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge ll febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei predetti requisiti e che sono responsabili limitatamente alla progettazione medesima. Ai fini della redazione del progetto esecutivo si applica il primo periodo dell’articolo 17, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore deve dar conto di aver preliminarmente sentito il progettista incaricato del definitivo e quest’ultimo deve in ogni caso partecipare al contraddittorio dinanzi al responsabile del procedimento».
7.395
Al comma 1, lettera i) sostituire il numero 1) con il seguente:
«All’articolo 19, comma 1, lettera b), le parole da: “qualora“ fino a: “archeologici“ sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “in seguito a motivata decisione dell’ente appaltante“».
7.396
«1) Al comma 1, lettera b), le parole da: “qualora“ sino a: “archeologici“ sono sostituite dalle seguenti: “in seguito a motivata decisione dell’ente appaltante“».
7.397
Al comma 1, lettera i) numero 1), al capoverso b), al punto 1), sopprimere le parole: «impiantistica o».
7.398
Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 1), sopprimere le parole: «o tecnologica».
7.399
Al comma 1, lettera i) numero 1) sostituire al punto 1) le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento».
7.400/1
Sostituire la parola: «60» con la seguente: «75».
7.400
Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
7.401
Al comma 1, lettera i), il punto 2 della lettera b) è così sostituito: «riguardino lavori di manutenzione e restauro, anche dei Beni Culturali, e scavi archeologici».
7.402
Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 2), sopprimere la parola: «manutenzione».
7.403
Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 2), sopprimere la parola: «restauro».
7.404
Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 2), sopprimere le parole: «e scavi archeologici».
7.405
Al comma 1, lettera i), numero 1), lettera b), sopprimere il punto 3).
7.406
Al comma 1, lettera i), numero 1, alla lettera b), ivi richiamata sopprimere il punto 3).
7.407
Al comma 1, lettera i), al numero 1), alla lettera b) ivi richiamata sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) riguardino lavori di importo pari o superiore ai 25 miliardi di euro».
7.450
Al comma 1, lettera i), capoverso b), sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) riguardino lavori in cui la componente tecnologica risulti qualitativamente condizionante ed il cui importo sia superiore a dieci milioni di euro».
7.408
Al comma 1, lettera i) numero 1) sostituire al punto 3) le parole: «pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro».
7.409/1
Sostituire la parola: «10» con la seguente: «20».
7.409
Al comma 1, lettera i), numero 1), nel capoverso b) al punto 3) sostituire le parole: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» con le seguenti:
«a 10 milioni di euro».
7.410
Al comma 1 lettera i) numero 1, nel capoverso b) al punto 3) le parole: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» sono sostituite con: «a venti milioni di euro».
7.411/1
Sostituire la parola: «30» con la seguente: «40».
7.411
Al comma 1, lettera i) numero 1), aggiungere dopo le parole: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» le seguenti parole: «e la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 30 per cento del valore dell’opera».
7.412
Al comma 1, sopprimere il numero 2 della lettera i).
7.413
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
7.414
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere dalla parola: «L’appaltatore...» fino alla parola: «progettazione».
7.415
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «numeri 1)», inserire le seguenti: «, 2)».
7.416
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «numeri 1) e 3)», inserire le seguenti: «, nonché numero 2), limitatamente ai lavori di restauro».
7.417
Al comma 1, lettera i), capoverso 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 3)», aggiungere le seguenti: «nonché il concorrente che partecipa all’affidamento di una concessione di lavori pubblici».
7.418
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «e i requisiti richiesti al progettista».
7.419
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o».
7.420
Menardi
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole da: «deve possedere i requisiti» a: «in sede di offerta» con le seguenti: «deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, indicata in sede di offerta».
7.421
Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «del progetto esecutivo», aggiungere le seguenti: «, ovvero del progetto definitivo ed esecutivo in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici».
7.422
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «scelto tra almento cinque soggetti individuati in sede di offerta o eventualmente associato».
7.423
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «tra almento cinque soggetti individuati».
7.424
Cicolani, Chirilli, Guasti, Pasinato, Pessina, Scarabosio, Bobbio, Centaro
Al comma 1, lettera i), numero 1), comma 1-ter, sostituire le parole: «scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta» con le seguenti: «indicato in sede di offerta».
7.425
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «scelto tra almeno cinque soggetti individuati», sono sostituite con la seguente: «individuato».
7.426
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «cinque soggetti» con le seguenti: «sei soggetti».
7.427
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole. «o eventualmente associato».
7.428
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «di progettazione esecutiva», aggiungere le seguenti: «, ovvero di progettazione definitiva e esecutiva in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici».
7.429
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: «in conformità a quanto» fino alla fine del periodo.
7.430
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere il secondo periodo.
7.431
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le seguenti parole: «L’ammontare della spesa di progettazione non è soggetta a ribasso d’asta».
7.432
Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in materia di gare di progettazione», la frase: «l’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta», è eliminata.
7.433
Al comma 1, lettera i), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «l’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta».
7.434
Al comma 1, lettera i), numero 2) capoverso 1-ter, dopo le parole: «L’ammontare delle spese di progettazione» aggiungere le seguenti: «e l’appaltatore si impegna a destinare tale importo esclusivamente all’attività di progettazione dandone riscontro all’amministrazione appaltante».
7.435
Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dei ritardi e».
7.436
Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e degli oneri».
7.437
Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «a causa di carenze del progetto esecutivo».
7.438
Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «carenze del progetto esecutivo» aggiungere i seguenti periodi: «Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista a verificare specificamente la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, in particolare al fine di accertare l’unità progettuale nonché di verificarne la rispondenza alla qualità concettuale ed al fine di controllare la coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».
7.439
Al comma 1, lettera i), numero 2), alla fine del capoverso 1-ter, dopo le parole: «carenze del progetto esecutivo» aggiungere i seguenti periodi: «Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».
7.440
Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: «carenze del progetto esecutivo» e prima delle parole: «3) al comma 2» aggiungere i seguenti periodi: «Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista a verificare specificamente la conformità con il progetto esecutivo al progetto definitivo, in particolare al fine di accertare l’unità progettuale prescelta per il progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».
7.441
Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:
«1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, ed al regolamento di cui all’articolo 9, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di progettazione successiva al livello preliminare».
7.442
Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), alla fine del capoverso 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, ed al regolamento di cui all’articolo 8, comma 2».
7.443
Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati secondo le procedure del decreto-legge n. 157 del 1995, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall’appaltatore».
7.444
«1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 ed al regolamento di cui all’articolo 9, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di progettazione successiva al livello preliminare».
7.445
«1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti a diverse categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento dei lavori di restauro e manutenzioni di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento della progettazione successiva al livello preliminare».
7.446
Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: “1-quinquies. Per la realizzazione dei contratti di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, ricorrono all’affidamento unitario ad un contraente generale, le cui prestazioni si caratterizzano per la libertà di forme di cui tale soggetto beneficia nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto intercorrente con il soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio, per l’assunzione dell’obbligo di prestazione della speciale garanzia di cui al comma 7-bis del successivo articolo 30».
7.447
Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 3).
7.448
Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera i).
7.449
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).
7.451
Al comma 1, lettera i), al numero 3) sopprimere le parole «le parole: “Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati“ sono sostituite dalle seguenti: “Qualora necessario“; le parole: “, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili“ sono soppresse».
7.452
Al comma 1, lettera i), al numero 3) sopprimere le seguenti parole: «le parole: “Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati“ sono sostituite dalle seguenti: “Qualora necessario“; le parole: “, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili“ sono soppresse».
7.453
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «“Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati“, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora necessario“; le parole: “, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effetuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili“, sono soppresse».
7.454
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «“Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati“, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora necessario“».
7.455
Al comma 1, alla lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: «Qualora», fino a: «necessario».
7.456
Al comma 1, lettera i), al numero 3), dopo le parole: «Qualora necessario», aggiungere le seguenti: «per motivi di pubblico interesse».
7.457
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori.».
7.458
Al comma 1, alla lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «che comunque non può superare il 50 per cento».
7.459
Al comma 1, alla lettera i), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili».
7.460
Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «i soggetti aggiudicatori possono», aggiungere le seguenti: «pagare canoni, ovvero».
7.461
Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «possono cedere in», sopprimere le seguenti: «proprietà o».
7.462
Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «in proprietà», sopprimere le seguenti: «o diritto di godimento».
7.463
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «nella propria disponibilità o».
7.464
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «o allo scopo espropriati».
7.465
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «strumentale o».
7.466
Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «utilizzazione sia strumentale o», aggiungere la seguente: «strettamente».
7.467
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «o connessa».
7.468
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «nonchè beni immobili che non assolvono più a funzione di interesse pubblico».
7.469
Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «già indicati nel programma di cui all’articolo 14».
7.470
Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «di interesse pubblico, già indicati», aggiungere le seguenti: «in entrambi i casi».
7.471
Al comma 1, lettera i), numero 3), ultimo periodo, sopprimere le parole: «definitivo o».
7.472
Al comma 1, lettera i), numero 3), all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «o esecutiva».
7.473
Al comma 1, lettera i), numero 3), all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «quanto alle prestazioni progettuali».
7.474
Al comma 1, lettera i), numero 3), all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «alla revisione della progettazione e».
7.475
Al comma 1, lettera i), numero 3), all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «e al suo completamento da parte del concessionario».
7.476
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).
7.476bis
7.477
All’articolo 7, comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).
7.478
Al comma 1, sopprimere il numero 4) della lettera i).
7.479
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4),
7.480
All’articolo 7, comma 1, lettera i), sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) al comma 2-bis, alle parole: “La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni“ aggiungere le parole: “per le opere definite in quanto di interesse sovranazionale, necessarie di particolari tecnologie applicative e di rilevanti investimenti, l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni“».
7.481
Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: «assicurare il» con le seguenti: «contribuire al».
7.482
Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «investimenti del concessionario» aggiungere le seguenti parole: «nel caso in cui non si sia seguita la procedura di cui all’articolo 37-bis».
7.483
Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: «anche superiore a trenta anni» con le seguenti: «non superiore a quaranta anni».
7.484
Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: «anche superiore a trent’anni» con le seguenti: «anche fino a trentacinque anni».
7.485
Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «anche superiore a trenta anni», aggiungere le seguenti: «stabilita dall’amministrazione nel bando sulla base della natura delle opere oggetto della concessione e del rendimento derivante dal piano economico-finanziario approvato con il progetto preliminare».
7.486
Al comma 1, lettera i), numero 4), le parole: «tenendo conto ...condizioni del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «purchè l’esigenza sia verificata attraverso gli esiti del piano di fattibilità economico-finanziario asseverato».
7.487
Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «tenendo conto» aggiungere le seguenti: «dell’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera, che resta al concessionario,».
7.488
Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le parole: «del rendimento della concessione».
7.489
Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le parole: «della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori,».
7.490
Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le parole: «e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato».
7.491
Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato».
7.492
Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 5) con il seguente:
«5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: “2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
2-quater. Il contraente generale, il concessionario, ovvero le rispettive società operative o di progetto, di cui all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto“».
7.493
Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.
7.494
7.495
7.496
Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-ter, sopprimere le parole. «in quanto funzionali alla gestione dei servizi pubblici,».
7.497
Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del periodo».
7.498
Al comma 1, lettera i), numero 5), dopo le parole. «l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera», aggiungere le seguenti: «in tale caso il piano economico-finanziario dovrà esplicitare quanta parte del canone periodico pagata dall’amministrazione pubblica è destinata all’ammortamento dell’investimento iniziale e quanta parte è destinata a remunerare la gestione dell’opera e dei servizi ad essa connessi».
7.499
Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.
7.500
7.501
7.502
Al comma 1, lettera i), numero 5), sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:
«2-quater. Le associazione ambientaliste e i cittadini partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed all’approvazione dei progetti a cui hanno presentato osservazioni alla procedura di valutazione di impatto ambientale».
7.503
Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sopprimere le parole: «ovvero la società di progetto di cui all’articolo 37-quater,» e sostituire la parola: «partecipano» con la seguente: «partecipa».
7.504
Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, dopo la parola: «partecipano», aggiungere le seguenti: «su specifica richiesta della maggioranza degli aventi diritto di voto».
7.505
Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sopprimere le parole: «in ogni caso essi non hanno diritto di voto».
7.506
Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, dopo le parole: «in ogni caso essi», sopprimere la parola: «non».
7.507
Al comma 1, lettera i), dopo il numero 5), inserire il seguente capoverso:
«5-bis. al comma 3, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: “amministrazioni provinciali“, aggiungere le seguenti: “o agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati“».
7.508
Al comma 1, lettera i), dopo il numero 5), inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: “o IACP, comunque denominati“».
7.509
«5-bis. Al comma 3, aggiungere, in coda: “o IACP, comunque denominati“».
7.510
7.511
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).
7.512
Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 6) con il seguente:
«6) al comma 4, sopprimere le parole: “in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo».
7.513
Al comma 1, lettera i), numero 6), dopo le parole: «al comma 4», sopprimere le seguenti: «le parole: “in ogni caso“ sono sostituite dalle seguenti: “salvo il caso di cui al comma 5,“ e».
7.514
Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole: «e dopo le parole: “numero 1)“, sono inserite le seguenti: “numero 3)“».
7.515
Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del periodo».
7.516
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).
7.517
7.517bis/1
Anteporre alle parole: «di importo» le seguenti: «di cui al comma 1 lettera a)».
7.517bis
Al comma 1, lettera i), al numero 7) sopprimere le parole: «, di importo inferiore a 500.000 euro».
7.518
Al comma 1, lettera i), dopo il punto 7), introdurre il seguente:
«7-bis) al comma 5, dopo le parole: “scavi archeologici“, inserire le seguenti: “nonché, relativamente alle opere in sotterraneo, quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni“».
7.519
Al comma 1, lettera i), numero 7), sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «50.000».
7.520
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).
7.521
Al comma 1, lettera l), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1-ter“».
7.522
Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).
7.523
7.524
Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire la parola: «25.000.000» con la seguente: «1.000.000».
7.525
Al comma 1, lettera l), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis. dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. In caso di fallimento o risoluzione del contratto d’appalto, disposta dal soggetto appaltante per inadempimento dell’appaltatore, i lavori residui necessari per il completamento delle opere appaltate possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza ulteriori avvisi pubblici, con le imprese che avevano presentato offerta in sede di gara per l’appalto stesso. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, i contratti di cui al presente comma possono essere stipulati anche a misura e prevedere lavori in economia“».
7.526
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).
7.527/1
Sostituire la parola: «ecu» con la seguenti: «euro».
7.527/2
Dopo le parole: «A tal fine la pubblica amministrazione » inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».
7.527/3
Sopprimere le parole: «in particolare,».
7.527/4
Dopo le parole: «richiesta scritta ad integrare» inserire le seguenti: «entro quindici giorni».
7.527
Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente:
«Il comma 1-bis dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente: “1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, in particolare, giustificazioni fondate sull’economicità del provvedimento di costruzione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente per eseguire i lavori o sull’originalità del progetto, con esclusione di giustificazioni basate sulla deduzione di valori inferiori ai minimi stabiliti in via inderogabile da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il concorrente è chiamato con richiesta scritta ad integrare le giustificazioni ed all’esclusione potrà pervenirsi con provvedimento motivato da adottarsi all’esito di ulteriore verifica da espletarsi in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque“».
7.528
Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso il secondo periodo» fino a: «l’ammissibilità delle offerte» con le seguenti: «dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità e i termini di presentazione delle giustificazioni nonché indicare quelle ritenute necessarie per l’ammissibilità delle offerte. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione giustificazioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali“».
7.529
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo»; dopo le parole: «Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni,», aggiungere le seguenti: «i livelli minimi dei prezzi al di sotto dei quali le offerte saranno considerate non ammissibili,»; ed al secondo periodo sopprimere le parole: «il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed».
7.530
Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «al comma 1-bis», aggiungere le seguenti: «le parole: “a 5 milioni di ecu“ sono sostituite dalle seguenti: “al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP“».
7.531
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «il bando o la lettera di invito possono precisare» con le seguenti: «il bando precisa».
7.532
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole. «il bando o la lettera di invito possono precisare» con le seguenti: «la lettera di invito precisa».
7.533
Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «la lettera di invito» aggiungere le seguenti: «relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.534
Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «la lettera di invito» aggiungere le seguenti: «relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.535
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»; dopo la parola: «offerte» aggiungere le seguenti: «sono fatti salvi quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali».
7.536
Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «possono precisare» con la seguente: «precisano».
7.537
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché» e sostituire la parola: «quelle» con le seguenti: «le giustificazioni».
7.538
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte».
7.539
Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere il secondo periodo.
7.540
Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
«1-bis) All’articolo 21, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “Per i soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerta che eguaglia, o, in mancanza, più si avvicina per difetto o per eccesso alla media generale delle offerte ammesse con esclusione del 25 per cento arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso. In caso di equidistanza, l’aggiudizione viene effettuata a favore dell’offerta che più si avvicina alla media per eccesso. Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 7 l’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene comunque in favore dell’offerta che presenta il maggiore ribasso“».
7.541
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
7.542
7.543
7.544
7.545
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «L’aggiudicazione degli appalti» inserire le seguenti: «, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), nonché numero 2), limitatamente ai lavori di restauro,»
Conseguentemente, sopprimere le parole: «di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria» e aggiungere, in fine, le parole: «in sede di offerta».
7.546
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «L’aggiudicazione degli appalti» aggiungere le seguenti: «di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.547
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «pubblico incanto o».
7.548
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «o licitazione privata».
7.549
Al comma 1, lettera m), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «incanto o licitazione privata può» con le seguenti: «incanto o licitazione privata deve».
7.550
Al comma 1, lettera m), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a)» aggiungere le seguenti: «opportunamente ridefiniti dal regolamento».
7.551
Al comma 1, lettera m), al numero 2), al comma 1-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria» con le seguenti: «nel caso di appalti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) numero 1)».
7.552
Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore».
7.553
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «per la prevalenza della componente tecnologica o».
7.554
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,».
7.555
Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere la parola: «utilmente».
7.556
Al comma 1, lettera m), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza che queste alterino il progetto definitivo posto a base di gara, tanto da rendere necessarie ulteriori approvazioni, nulla osta, pareri ed approvazioni da parte degli enti terzi coinvolti».
7.557
Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2 è inserito il seguente:
«2-bis) Il comma 2 dell’articolo 21 è modificato come segue: “2. Laddove per l’aggiudicazione degli appalti si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e comunque nel caso di affidamento di concessioni, i soggetti aggiudicatori prendono in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare: a) nel caso di appalto: 1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) nel caso di concessioni: 1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata; 3) il tempo di esecuzione lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della concessione; 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza; 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare, anche in relazione ai requisiti di capacità organizzativa e tecnico realizzativa offerti dal concessionario“».
7.558/1
Sopprimere l’ultimo periodo.
7.558
Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DPS, è disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati“».
7.559
7.560
«2-bis) L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di importo da 0 a inferiore alla soglia comunitaria è disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione l’elenco dei prezzi delle lavorazioni forniture e servizi poste a base del progetto esecutivo, mediante presentazione delle giustificazioni e l’apprezzamento delle caratteristiche esperenziali delle imprese e/o del personale qualificato ai sensi della vigente normativa, presente al momento della presentazione dell’offerta in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente, con indicazione nel bando o lettera d’invito dei criteri di valutazione e pesentazione degli altri elementi valutativi secondo criteri predeterminati».
7.561
Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
«2-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, è disposta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati“».
7.562
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
7.563
7.564
Al comma 1, lettera n), prima delle parole: «all’articolo 23, comma 1-ter» inserire le seguenti:
«All’articolo 23, comma 1-bis) sono inserite in fine le parole: “Qualora nell’elenco di cui al suddetto comma 1-ter figurano meno di trenta concorrenti, la procedura può comunque aver luogo se i soggetti da inviare sono almeno cinque“».
7.565
Montino, Iovene, Gasbarri, Giovanelli, Rotondo, Brutti Paolo
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente, n-bis)» all’articolo 23:
«1) al comma 1-bis. le parole: “inferiore a 750.000 Ecu“ sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a 1.000.000 di euro“;
2) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare dei soggetti di cui al comma 1-ter, il regolamento, nel disciplinare le modalità di formazione degli elenchi delle imprese, dovrà attenersi al criterio della casualità e della effettiva rotazione nell’inoltro degli inviti e stabilirà altresì il principio del sorteggio anche per le domande presentate successivamente al mese di dicembre“».
7.566
Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e».
7.567
Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e deve essere corredata» fino alla fine del periodo.
7.568
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «e deve essere corredata» aggiungere le seguenti: «dal certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori e».
7.569
Al comma 1, lettera n), sostituire la seguente parola: «autocertificazione» con la seguente: «documentazione».
7.570
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34» aggiungere le seguenti: «e per quanto riguarda i lavori di restauro e di manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 11-sexies».
7.571
Al comma 1, lettera n), sopprimere l’ultimo periodo.
7.572
Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «a campione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su un campione pari al 25 per cento dei soggetti concorrenti».
7.573
Al comma 1, lettera n), sopprimere le seguneti parole: «e comunque sui soggetti aggiudicatari».
7.574
Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le imprese trasmettono annualmente all’Autorità l’elenco delle stazioni appaltanti cui hanno inviato le domande. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’Osservatorio dei lavori pubblici».
7.575
Al comma 1, sopprimere la lettera o).
7.576
Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 1.
7.577
Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera o).
7.578
Al comma 1, lettera o), numero 1) capoverso 0a), sostituire le parole: «non superiore a 100.000 euro» con le seguenti: «compreso tra 50.000 e 100.000 euro».
7.579
Al comma 1, lettera o) numero 1, all’alinea 0a) sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «25.000».
7.580
Al comma 1, lettera o) al numero 1) alla lettera 0a) ivi richiamata aggiungere, infine, le seguenti parole: «nei soli casi di motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».
7.581
Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera o).
7.582
Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: “ECU“ con la seguente: “euro“; alle lettere b) e c), la parola: “ECU“ è sostituita dalla seguente: “euro“.
7.583
Al comma 1, lettera o), numero 2), sostituire la parola: «100.000», con la seguente: «25.000».
7.584
Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 3.
7.585
7.586
Al comma 1, alla lettera o), numero 3), sostituire le parole: «lettere Oa e b)», con le seguenti: «lettere Oa), a) e b)», ed aggiungere in fine le altre: «L’affidamento di appalti di cui al comma q), lettera Oa), a) e b) avviene senza gara informale qualora per motivi tecnici i lavori possono essere affidati unicamente ad un soggetto determinato».
7.587/1
Al comma «7-bis» sostituire in fine le parole: «50 per cento» con le seguenti: «venti per cento».
7.587/2
Al comma «7-bis» sostituire in fine le parole: «50 per cento» con le seguenti: «trenta per cento».
7.587
Al comma 1, lettera o), dopo il numero 3), inserire i seguenti:
«3-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento d; appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare“».
«3-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventanti necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente od economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell’appalto principale“».
7.588
Al comma 1, lettera o), dopo il numero 3, inserire i seguenti:
«3-bis). Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare“».
7.589
All’articolo 7, comma 1, lettera o), dopo il punto 3) inserire il seguente:
5-bis), lettera a). L’affido di appalti di cui comma 1, lettera c), di qualsiasi importo avviene mediante trattativa privata secondo il disposto di valutazione di cui articolo 21, comma 8-bis, e secondo i commi 3 e 5 del presente articolo 24; lettera b): l’affido di appalti di cui comma 1, lettera c), di importo inferiore ai 40.000 euro, può essere affidato direttamente dalle stazioni appaltanti, a soggetti singoli o raggruppati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge, qualora ricorra la casistica di cui comma 1, lettera b), o da motivi attestati dal responsabile del procedimento e dal progettista finalizzati al buon esito del consuntivo scientifico di cui articolo 221 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, in relazione alle lavorazioni da affidare.
3-ter). Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«Articolo 7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle leggi in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto affidato mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente od economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell’appalto principale».
7.590
Al comma 1, alla lettera o), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
«3-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
“5-bis. L’affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Ai fini dell’individuazione dei soggetti qualificati è ammessa la consultazione dei dati informativi raccolti ed elaborati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici di cui all’articolo 4, comma 10, lettera c). Gli appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore ai 40.000 euro, possono essere affidati direttamente a soggetti singoli, raggruppati o consorziati. In questo caso comunque, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivare la scelta in relazione alle prestazioni da affidare“.».
7.591
Al comma 1, alla lettera o), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
«3-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
“7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e di manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che, a seguito di circostanze non prevedibili, siano diventati necessari all’intervento nel suo complesso, sempre che tali lavori non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 40 per cento dell’appalto principale“.».
7.592
Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:
«o-bis). 1) all’articolo 25, al comma 4, dopo le parole: “è invitato l’aggiudicatario iniziale“, sono inserite le seguenti: “, nel caso di appalto integrato è esclusa la partecipazione dell’aggiudicatario iniziale.“; 2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Nella ipotesi di appalto di progettazione ed esecuzione, la risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, non dà luogo al pagamento del 10 per cento dell’importo delle prestazioni e dei lavori non eseguiti“.».
7.593
Al comma 1, sopprimere lettera p).
7.594
Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 1) e 3).
7.595
Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 1 e 3.
7.596
Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).
7.597
7.598
7.599
Montino, Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo, Viserta, Falomi
7.600
7.601
7.602
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere le parole: «concedono ed».
7.603
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
7.604
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere le parole: «accertata dal responsabile del procedimento,».
7.605
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, primo periodo, sostituire la parola: «contrattuale» con la seguente: «complessivo».
7.606
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, dopo le parole: «per un valore pari al» sostituire la parola: «10» con la seguente: «5».
Conseguentemente, dopo le parole: «nel limite massimo del» sostituire: «10» con: «5».
7.607
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, primo periodo, sopprimere le parole: «che è gradualmente recuperata in corso d’opera».
7.608
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere il secondo periodo.
7.609
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere il terzo periodo.
7.610
Al comma 1, lettera p), al punto 1, al comma 01 ivi richiamato sostituire le parole: «con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata dall’appaltatore al subappaltatore nel limite massimo del 10 per cento dell’importo dei lavori subappaltati» con le seguenti: «... con le medesime modalità tale anticipazione è erogata dall’appaltatore al subappaltatore per un importo pari al 10 per cento del valore del subappalto».
7.611
Al comma 1, lettera p), capoverso 01, sostituire la frase: «Con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata dall’appaltatore al subappaltatore, nel limite messimo del 10 per cento dell’importo dei lavori subappalti.» con la seguente: «Con le medesime modalità detta anticipazione è erogata dall’appaltatore al subappaltatore, per un valore pari al 10 per cento dell’importo dei lavori subappaltati».
7.612
Padrazzini
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere la parola: «parzialmente» e sostituire le parole: «nel limite massimo del» con le seguenti: «per un valore pari al».
7.613
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, sopprimere: «parzialmente».
7.614
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, sostituire: «nel limite massimo» con: «nella misura».
7.615
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere il quarto periodo.
7.616
Al comma 1, lettera p), numero 1), dopo le parole: «difejussoria bancaria» aggiungere le seguenti: «o fidejussoria assicurativa».
7.617
Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, aggiungere i seguenti periodi: «Il richiedente l’anticipazione è tenuto a concedere all’amministrazione un ulteriore ribasso, sull’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, commisurato alla durata dei lavori ed al tasso “rendistato“ in vigore nel mese precedente quello in cui viene formalizzata la richiesta di anticipazione; il tutto calcolato secondo la seguente formula: ribasso per cento = (0,05 x rendistato\12 x numero di mesi di durata dei lavori) x 100. Le frazioni di mese saranno conteggiate per intero nel caso di periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso di richiesta relativa a cantieri già avviati, ma che non abbiano raggiunto il 50 per cento dei lavori previsti, il ribasso ulteriore sarà applicato alla quota di lavori restante, sulla quale verrà erogata l’anticipazione».
7.618
Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).
7.619
Al comma 1, sopprimere il numero 2), della lettera p).
7.620
Al comma 1, lettera p), numero 2), sopprimere le parole da: «inflazione reale» fino a: «categoria di lavoro da eseguire».
7.621
Viserta, Brutti Paolo, Montalbano, Falomi
Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).
7.622
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malbarba
7.623
7.624
7.625
7.626
Al comma 1, lettera p), numero 3), dopo la parola: «prevista», aggiungere le seguenti: «così come disciplinata dal regolamento e».
7.627
Al comma 1, lettera p), numero 3), sopprimere le parole: «ove ritenuto utile,».
7.628
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«p-bis) all’articolo 27 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis) Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi normativa vigente“».
7.629
7.630
«p-bis) all’articolo 27, è aggiunto il seguente comma: “3) Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’ufficio di direzione dei lavori dl direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi normativa vigente“».
7.631
7.632
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
7.633
7.634/1
Al capoverso: «q)» sopprimere il punto 1.
7.634/2
Al capoverso: «q)» punto 1, dopo le parole «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «con esclusione del ricorso ad incarichi extragiudiziali».
7.634/3
Al capoverso: «q)» punto 1, dopo le parole: «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «con compiti inerenti il tipo di lavori oggetto del collaudo».
7.634/4
Al capoverso: «q)» punto 1, sostituire la parola «5» con la seguente: «7».
7.634/5
Al capoverso: «q)» punto 2, comma «5-bis» sostituire le parole: «un soggetto» con le seguenti: «almeno due tecnici».
7.634
Al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
«q) all’articolo 28: 1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare“;
2) dopo il comma 5, inserire il seguente:
“5-bis) con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’organo di collaudo deve comprendere un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente“».
7.635
7.636
6.637
Al comma 1, la lettera q), dopo le parole: «Possono far parte delle commissioni di collaudo», aggiungere le seguenti: «i funzionari tecnici diplomati geometri nonché», e dopo le parole: «i funzionari amministrativi che abbiano», aggiungere la seguente: «entrambi».
7.638
Al comma 1, la lettera q), prima delle parole: «limitatamente ad un solo componente», inserire le seguenti: «i funzionari tecnici in possesso del diploma di geometra, nonché»; dopo le parole: «che abbiano», aggiungere la seguente: «entrambi».
7.639
Battaglia
Al comma 1, la lettera q), sostituire le parole: «limitatamente ad un solo componente» con le seguenti: «i funzionari tecnici in possesso del diploma di geometra, nonché»; dopo le parole: «che abbiano», aggiungere la seguente. «entrambi».
7.640
Fabris, Cremaa
Al comma 1, la lettera q), primo periodo, dopo le parole: «commissioni di collaudo», aggiungere le seguenti: «relativamente agli appalti di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e».
7.641
Al comma 1, lettera q), primo periodo, sopprimere le parole. «limitatamente ad un solo componente».
7.642
Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire le parole: «ad un solo componente» con le seguenti: «a due componenti».
7.643
Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire le parole: «funzionari amministrativi» con le seguenti: «dirigenti statali».
7.644
Fasolino
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «i funzionari amministrativi» aggiungere le seguenti: «o tecnici diplomati geometri».
7.645
Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire la parola: «5» con la seguente: «7».
7.646
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «con esclusione del ricorso ad incarichi extragiudiziali».
7.647
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «Con riferimento ai lavori di restauro e di manutenzione di beni mobili e delle superifici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’organo di collaudo deve comprendere un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente».
7.648
Al comma 1, lettera q), sopprimere l’ultimo periodo.
7.649
Al comma 1, lettera q), secondo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «anche di natura regolamentare».
7.650
Al comma 1, sopprimere la lettera r).
7.651
7.652
7.653
7.654
7.655
Al comma 1, lettera r), aggiungere il seguente punto:
«01. Al primo comma, lettera a), le parole: “superiori a 5 milioni di Ecu“ sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP“, alla lettera b), alla parola: “superiore“ sono anteposte le parole: “pari o“, e la parola: “Ecu“ è sostituita da “euro“; alla lettera c), la parola: “Ecu“ è sostituita da “euro“».
7.656
Al comma 1, alla lettera r), sostituire le parole: «devono essere» con le seguenti: «possono essere».
7.657
Al comma 1, alla lettera r), sopprimere le parole da: «il quale, in caso di mancata osservanza» fino alla fine del periodo.
7.658
Montino, Rotondo, Gasbarri, Giovanelli, Brutti PAolo, Iovene
Al comma 1, lettera r), al comma 2 ivi richiamato sopprimere le parolea: «il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione».
7.659
Al comma 1, alla lettera r), sopprimere le parole: «senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione».
7.660
Al comma 1, sopprimere la lettera s).
7.661
7.662
7.663
Al comma 1, lettera s), sopprimere il punto 1).
7.664
Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).
7.665
7.666
Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1.
7.667
7.668
7.669
Montalbano, Viserta, Brutti Paolo, Falomi, Iovene
7.670
7.671
Veraldi
7.672
Forte, Pellegrino, Danzi
Al comma 1, lettera s), capoverso 01-bis) sostituire: «750.000 euro» con: «150.000 euro».
7.673
Al comma 1, lettera s), numero 1) capoverso 1-bis) sostituire la parola: «750.000» con la seguente: «200.000».
7.674
Al comma 1, lettera s), al numero 1) al comma 1-bis) ivi richiamato dopo le parole: «750.000 euro» aggiungere le seguenti: «e qualora l’impresa concorrente disponga del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000».
7.675
Al comma 1, lettera s), comma 1) capoverso 1-bis) dopo le parole: «qualora un’impresa incorra in condotta» sopprimere le parole: «anche omissiva».
7.676
Al comma 1, lettera s), numero 1) sostituire le parole: «la segnalazione» con le seguenti: «il provvedimento successivo alla segnalazione».
7.677
Al comma 1, lettera s), numero 1) nel capoverso 1-bis) al secondo periodo dopo le parole: «la segnalazione» inserire la frase seguente: «nel caso di mancata opposizione da parte dell’impresa».
7.678
Al comma 1, lettera s), numero 1) al capoverso 1-bis) al secondo periodo dopo le parole: «, la segnalazione» è inserita la seguente frase: «nel caso di mancata opposizione da parte dell’impresa».
7.679
Alla lettera s), numero 1) dopo le parole: «la segnalazione comporta l’esclusione» inserire la parola: «immediata».
7.680
Al comma 1, lettera s) numero 1) capoverso 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «per sei mesi» con le seguenti: «per diciotto mesi».
7.681
Al comma 1, lettera s) al numero 1) capoverso 1-bis), secondo periodo, sostituire le parole: «per sei mesi» con le parole: «per dodici mesi», aggiungere alla fine del capoverso il seguente periodo: «L’esclusione dalle gare è resa pubblica dall’autorità tramite l’osservatorio dei lavori pubblici».
7.682
Al comma 1, lettera s), capoverso 1-bis) sostituire le parole: «per sei mesi» con le parole: «per dodici mesi».
7.683
Al comma 1, lettera s), numero 1) sostituire le parole: «decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta condotta» con le parole: «decorrenti dalla data di formale comunicazione all’impresa dell’accertamento».
7.684
Al comma 1, lettera s), numero 1), capoverso 1-bis) sopprimere l’ultimo periodo.
7.685
Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).
7.686
7.687
Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento“.».
7.688
7.689
7.690
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zanccan
Al comma 1, alla lettera s), numero 2), ovunque ricorrono le parole: «10 per cento» sostituire con le seguenti: «5 per cento».
7.691
Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Zanccan
Al comma 1, alla lettera s, numero 2 sostituire le parole: «superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento» con le parole: «superiore al 5 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 5 per cento».
7.692
Al comma 1, alla lettera s), numero 2), sostituire le parole: «di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il» con le seguenti: «di un punto e mezzo percentuale per ogni punto di ribasso superiore al».
7.693
Al comma 1, alla lettera s, numero 2 sostituire le parole: «superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento» con le parole: «superiore al 15 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 15 per cento».
7.694
Al comma 1, alla lettera s), numero 2), ovunque ricorrono le parole: «20 per cento» sostituire con le seguenti: «15 per cento».
7.695
Al punto 2) dopo le parole: «superiore al 20 per cento.» eliminare le parole da: «La cauzione definitiva...» alle parole: «ai contratti in corso;».
7.696
Al comma 1, alla lettera s), numero 2), sostituire le parole: «due punti percentuali» con le seguenti: «tre punti percentuali».
7.697
Al comma 1, lettera s), al numero 2) prima delle parole: «La cauzione definitiva è progressivamente svincolata...» premettere le seguenti: «Per le imprese che dispongano del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000».
7.698
Al comma 1, lettera s), numero 2) sopprimere le seguenti parole: «La cauzione definitiva è progressivamente svincolata...» sino alle parole: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso».
7.699
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimre le parole da: «La cauzione definitiva» fino a: «ai contratti in corso».
7.700
Al comma 1, alla lettera s), numero 2) sopprimere le parole da: «la cauzione definitiva è progressivamente svincolata» fino alle parole: «al 50 per cento dell’importo contrattuale».
7.701
Al comma 1, alla lettera s), al numero 2), dopo le parole: «la cauzione definitiva è» la parola: «progressivamente» è soppressa; dopo le parole: «al precedente periodo,» si aggiungono le parole: «previa dichiarazione del responsabile del procedimento»; dopo la parola: «garantito;» viene soppresso il periodo fino alla parola: «periodo».
7.702
Al comma 1, lettera s), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «o analogo documento».
7.703
Al comma 1, lettera s), numero 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 60 per cento».
7.704
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «Al raggiungimento dell’importo» fino a: «10 per cento di importo dei lavori eseguiti».
7.705
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «Al raggiungimento dell’importo» fino a: «ammontare garantito».
7.706
Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «svincolata in ragione del» sostituire la parola: «50» con la seguente: «30».
Conseguentemente, dopo le parole: «l’ammontare residuo, pari al» sostituire: «25» con: «45».
7.707
Al comma 1, lettera s), numero 2), al terzo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
7.708
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «successivamente si procede» fino alle parole: «di importo dei lavori eseguiti».
7.709
Al comma 1, lettera s), numero 2), al terzo periodo, sostituire le parole: «di un 5 per cento» con le seguenti: «di un 6 per cento».
7.710
Al comma 1, lettera s), numero 2), al terzo periodo, sostituire le parole: «ulteriore 10 per cento» con le seguenti: «ulteriore 12 per cento».
7.711
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti» fino alle parole: «predette percentuali di lavoro eseguito».
7.712
Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico» sopprimere le parole: «, senza necessità di benestare del committente».
7.713
Al comma 1, lettera s), numero 2), al quarto periodo, sopprimere le parole: «senza necessità di benestare del committente».
7.714
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole: «senza necessità di benestare del committente».
7.715
Al comma 1, lettera s), numero 2), al quarto periodo, sopprimere le parole da: «con la sola condizione» fino alla fine del periodo.
7.716
Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «preventiva consegna all’istituto garante» sopprimere le parole: «da parte dell’appaltatore o del concessionario».
7.717
Al comma 1, lettera s), numero 2), le parole: «o di analogo documento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dal committente».
7.718
Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «stati d’avanzamento lavori o di analogo documento» sopprimere le parole: «, in originale o copia autentica».
7.719
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere il quinto periodo.
7.720
Al comma 1, lettera s), numero 2), sostituire le parole: «L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente» con le parole: «Lo svincolo dell’ammontare residuo avviene in ottemperanza alla disciplina vigente».
7.721
Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere il sesto periodo.
7.722
Al comma 1, lettera s), numero 2) sopprimere le parole da: «Le disposizioni di cui» fino alle parole: «contratti in corso».
7.723
Al comma 1, lettera s), numero 2) sopprimere le parole: «le disposizioni di cui ai precedenti periodi di applicano anche ai contratti in corso».
7.724
Al comma 1, lettera s), numero 2) dopo le parole: «in corso» sopprimere le parole da: «al terzo periodo» fino alla fine del periodo.
7.725
Al comma 1, lettera s), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis. all’articolo 30, comma 4, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “In particolare la polizza indennitaria decennale, oltre ad assicurare tutte le parti essenziali dell’opera, considerando tali anche quelle soggette a perdita di funzionalità, dovrà prevedere espressamente per tutta la durata dei lavori l’intervento di un Organismo d’ispezione al fine della verifica della confornità dell’esecuzione dell’opera agli standard qualitativi e prestazionali previsti dai documenti progettuali e dalla normativa applicabile. Tale Organismo d’ispezione, accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 45004, dovrà operare in conformità alla norma UNI 10721 e verrà scelto e incaricato direttamente dalla Stazione appaltante contestualmente all’affidamento dei lavori».
7.726
Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).
7.727
Al comma 1, lettera s), il numero 3) è sostiuito dal seguente:
«Il comma 6 è sostituito dai seguenti: “6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori d’importo superiore a 210 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004; b) per i lavori d’importo inferiore a quello indicato alla lettera a), ma comunque superiore alla soglia comunitaria, la verifica è effettuata, in contraddittorio con i progettisti, dal responsabile del procedimento, che vi provvede con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante, ove il progetto sia stao redatto da professionisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongono di un sistema interno di controllo di qualità, oppure da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) per i lavori d’importo inferiore a quello indicato alla lettera b), la verifica è effettuata, in contraddittorio con i progettisti, dal responsabile del procedimento, che vi provvede con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Nel caso in cui la complessità pregettuale dell’intervento o la coerenza in organico di personale tecnico, circostanze da accertarsi a cura del responsabile del procedimento, non consentano di provvedere a norma del primo periodo della presente lettera c), l’attività di verifica deve essere affidata a soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; d) i soggetti esterni alla stazione committente affidatari dell’attività di verifica del progetto non possono aver espletato, direttamente o indirettamente, altri compiti riguardo al procedimento di programmazione e di progettazione dello stesso lavoro pubblico, né possono prendere parte, direttamenente o indirettamente, all’affidamento, esecuzione, direzione e collaudo del medesimo lavoro pubblico; e) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto e ne è responsabile deve essere munito di una polizza di responsabilità civile contrattuale per danni conseguenti alla predetta attività. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata da ciascuno dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere effidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».
7.728
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole: «nei termini con le modalità stabiliti dal regolamento,».
7.729
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole da: «la rispondenza degli elaboratori» fino a: «commi 1 e 2, e».
7.730
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole: «e la loro conformità alla normativa vigente».
7.731
Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «il Governo regola le modalità di verifica dei progetti» con le seguenti: «il Governo definisce in dettaglio le procedure di verifica degli elaborati progettuali».
7.732
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole: «attenendosi ai seguenti criteri»; sopprimere la lettera a); alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,»; sopprimere la lettera c).
7.733
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere la lettera a).
7.734
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, lettera a) sostiture la parola: «20» con la seguente: «10».
Conseguentemente, sostituire al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6; lettera b), la parola: «20» con la seguente: «10».
7.735
Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera a), sostituire le parole: «organismi di controllo» con la seguente: «soggetti».
7.736
Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera a), dopo le parole: «la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo» inserire la seguente: «preventivamente».
7.737
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, lettera a), dopo le parole: «UNI CEI EN» sostituire la parola: «45004», con la seguente: «45000».
7.738
Al comma 1, lettera s), capoverso 6, sopprimere la lettera b).
7.739
Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera b), sopprimere le parole: «ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere le parole: «gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante“ sono abrogate».
7.740
Al comma 1, lettera s), capoverso 6, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero da altri soggetti», fino alla fine del periodo.
7.741
Al comma 1, lettera s), numero 3), al comma 6 ivi richiamato, alla lettera b) sopprimere le parole: «, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento».
7.742
Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera-b), sopprimere le seguenti parole: «ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento».
7.743
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere la lettera c).
7.744
Al comma 3, lettera s), numero 3) alla lettera c), sopprimere all’inizio del periodo le parole: «in ogni caso».
7.745
Al comma 1, lettera s), numero 3) alla lettera c), sopprimere le parole: «per danni a terzi».
7.746
Al comma 1, lettera s), numero 3) sopprimere il capoverso 6-bis.
7.747
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «uffici tecnici delle stazioni appaltanti o».
7.748
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma».
7.749
7.750
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere le seguenti parole: «gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».
7.751
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere l’ultimo periodo.
7.752
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere le parole da: «gli incarichi» fino alla parola: «appaltante».
7.753
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis ivi richiamato, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Gli incarichi da verificare, singolarmente di ammontare non superiore a 200.000 euro, possono essere affidati, previa adeguata pubblicità, a soggetti che svolgono specificatamente attività di supporto al responsabile del procedimento».
7.754
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire dalle parole: «Gli incarichi» fino alla fine con le seguenti: «Il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori fino al collaudo finale. Nel caso di dipendenti della pubblica amministrazione, il costo di detta polizza è a carico dell’Amministrazione committente».
7.755
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «50.000».
7.756
Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sostituire le parole: «inferiore a 200.000» con le seguenti: «fino a 150.000».
7.757
Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 4).
7.758
Al comma 1, lettera s), numero 4), sopprimere le parole: «una volta istituito,».
7.759
Al comma 1, lettera s), numero 4), sostituire le parole: «75 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
7.760
Al comma 1, lettera s), numero 4), sostituire le parole: «75 milioni di euro» con le seguenti: «10.600.000 di euro».
7.761
Al comma 1, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
«s-bis) il comma 1 dell’articolo 31-bis è sostituito dal seguente: “1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, alla valutazione delle riserve iscritte provvede un apposito comitato tecnico individuato dai predetti soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), prima della stipula del contratto di appalto o concessione e formalizzato, nella sua composizione, in apposito articolo del relativo testo. Il comitato è formato da tre componenti in possesso di specifica idoneità, determinata dal regolamento unitamente ai criteri di remunerazione della relativa attività, designati rispettivamente, il primo dal soggetto committente, il secondo dall’impresa, appaltatrice o concessionaria, ed il terzo di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancata designazione da parte dell’impresa del componente di propria spettanza, decorsi quindici giorni dal momento in cui la comunicazione di quella operata dal committente risulti formalmente pervenuta all’impresa, alla designazione provvede il committente. Laddove nei quindici giorni dalla designazione del secondo componente non intervenga accordo sul nominativo del terzo, tutte le designazioni effettuate perdono di efficacia e si procede ad una nuova tornata di nomine. Laddove ciascuna parte abbia provveduto direttamente alla designazione di propria spettanza, le determinazioni del comitato tecnico, se assunte all’unanimità, sono impegnative per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e per le imprese, costituendo, a tutti gli effetti, raggiungimento dell’accordo bonario risolutivo delle pretese di cui alle riserve iscritte ai fini del presente articolo. In ogni diverso caso le suddette determinazioni hanno valore consultivo e non assumono carattere vincolante per le parti rappresentante. Il comitato cessa le sue funzioni con l’inizio dell’attività di collaudo finale delle opere. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni attuative e di raccordo con la restante disciplina in tema di risoluzione del contenzioso“».
7.762
Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
«s-bis) all’articolo 31-bis, il comma 1 è così sostituito: 1. per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) e b), in materia di appalti e concessioni, qualora, a seguito dell’eventuale iscrizione di riserve sui documenti contabili il cui importo quantificato dall’appaltatore sia pari o superiore al 20 per cento dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento, su richiesta dell’appaltatore, notificata all’Amministrazione nelle forme di rito, acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione proposta motivata di accordo bonario, sottoscritto dall’appaltatore. Il procedimento di cui sopra si conclude entro centoventi giorni, con provvedimento motivato dell’Amministrazione, dalla data della richiesta dell’appaltatore. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del disposto del successivo articolo 32. L’accordo bonario definito con il provvedimento dell’Amministrazione ha natura di transazione extra giudiziaria. La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. L’eventuale reiterazione del procedimento con gli stessi presupposti sopra indicati potrà avere ad oggetto riserve iscritte negli atti contabili relative a lavorazione e circostanze effettuate o realizzatesi successivamente alla domanda dell’appaltatore avanzata per il primo accordo bonario ed al provvedimento che lo definisce non si applicano gli articoli 82 e 83 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923. La presente norma si applica anche ai procedimenti in corso per le singole parti non ancora definite“».
7.763
Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 1).
7.764
Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).
7.765
7.766
Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere le parole: «di contratti o».
7.767
Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere le parole: «o capitolati».
7.768
Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del periodo.
7.769
Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 3).
7.770
Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «in contrasto con i precedenti commi».
7.771
Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:
«t-bis) tutti gli anni, all’interno della propria programmazione, le amministrazioni indicano quali opere devono essere realizzate con la finanza di progetto di cui all’articolo 37».
7.772
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
7.773
Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 1).
7.774
7.775
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse».
7.776
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «al comma 1, le parole: “Entro il 30 giugno di ogni anno“ sono soppresse».
7.777
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere il periodo: «al comma 1, le parole: “Entro il 30 giugno di ogni anno“ sono soppresse».
7.778
Al comma 1, lettera u), al numero 1), sopprimere le parole: «“Entro il 30 giugno di ogni anno“ sono soppresse».
7.779
Al comma 1, alla lettera u), dopo le parole: «al comma 1» sopprimere le parole: «“Entro il 30 giugno di ogni anno“ sono soppresse».
7.780
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «di lavori pubblici o».
7.781
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole: «“Entro il 30 giugno di ogni anno“ sono soppresse» con le seguenti: «Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno».
7.782
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: “il 30 giugno“ sono sostituite dalle seguenti: “il 30 maggio“».
7.783
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: “uno studio di inquadramento territoriale e ambientale“ sono soppresse».
7.784
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: “uno studio di fattibilità,“ sono soppresse».
7.785
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: “un progetto preliminare,“ sono soppresse».
7.786
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: “una bozza di convenzione“ sono soppresse».
7.787/1
Sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «luglio».
7.787/2
Sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «novembre».
7.787
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: «sono soppresse;» inserire le seguenti: «dopo le parole “promotori stessi“ inserire il seguente periodo: “Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre“».
7.788
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole da: «dopo le parole: “un piano economico-finanziario“» fino a: «legge 23 novembre 1939, n. 1966».
7.789
Menardi, Pedrizzi, Meduri, Ragno
Al comma 1, lettera u), numero 1), dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le seguenti: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 106 del 1993».
7.790
Al comma 1, lettera u), punto 1), dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le seguenti: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».
7.791
7.792
Ioannucci
Dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le parole: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 385 del 1993.
7.793
Danzi
7.794
Iervolino, Eufemi
Al comma 1, lettera u), numero 1 dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito o da società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1996», aggiungere le seguenti parole: «o da società di servizi da loro costituite ed iscritte all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993»,
7.795
Al comma 1, alla lettera u), punto 1), sopprimere le parole da: «dopo le parole: «garanzie offerte dal» fino a: «le attività di asseverazione».
7.796
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «chiarire ed».
7.797
All’articolo 7, lettera u), comma 1, numero 1), sostituire le parole: «per chiarire ed agevolare» con le parole: «per incentivare».
7.798
All’articolo 7, lettera u), numero 1), sostituire le parole: «per chiarire ed agevolare» con le parole: «per favorire adeguatamente».
7.799
Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «I soggetti pubblici e privati» con le parole: «Gli operatori interessati».
7.800
All’articolo 7, lettera u), dopo le parole: «I soggetti pubblici e privati» sostituire le parole: «possono presentare» con le seguenti: «hanno facoltà di presentare».
7.801
All’articolo 7, lettera u), comma 1, dopo le parole: «I soggetti pubblici e privati possono presentare» inserire le seguenti: «, qualora direttamente interessati».
7.802
Al comma 1, lettera u), numero 1) sopprimere le parole: «nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge» e dopo le parole: «Le amministrazioni possono adottare» inserire le seguenti: «previa verifica di prefattibilità e di pubblico interesse» e, al medesimo periodo, sostituire le parole: «ritenuti di pubblico interesse» con le seguenti: «presentati».
7.803
All’articolo 7, lettera u), comma 1, punto 1) dopo le parole: «nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge,» sostituire le parole: «proposte d’intervento» con le seguenti: «proposte adeguatamente dettagliate».
7.804
All’articolo 7, lettera u), comma 1, punto 1) dopo le parole: «nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge,» sostituire le parole: «proposte d’intervento» con le seguenti: «proposte progettuali d’intervento».
7.805
Al comma 1, alla lettera u), numero 1) dopo le parole: «relative alla realizzazione di opere» sopprimere le parole: «pubbliche o».
7.806
All’articolo 7, lettera u), comma 1, dopo le parole: «relative alla realizzazione di opere pubblicge o di pubblica utilità,» sostituire le parole: «studi di fattibilità» con le seguenti: «studi preliminari di fattibilità».
7.807
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), dopo le parole: «realizzazione di opeere pubbliche» sopprimere le parole: «o di pubblica utilità».
7.808
Al comma 1, lettera u), numero 1), dopo le parole: «di pubblica utilità» sopprimere la parola: «e» ed aggiungere le parole: «corredate di» e dopo le seguenti: «elaborati ai sensi della delibera CIPE del 30 giugno 1999».
7.809
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere lee parole: «e studi di fattibilità».
7.810
All’articolo 7, lettera u), comma 1, punto 1) dopo le parole: «relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità» sostituire le parole: «studi di fattibilità» con le seguenti: «indagini preliminari di fattibilità».
7.811
Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole da: «tale presentazione» fino a: «esame e valutazione».
7.812
Al comma 1, lettera u), al numero 1, sopprimere il periodo dalle parole: «Tale presentazione» fino a: «esame e valutazione».
7.813
Al comma 1, lettera u), numero 1, dopo le parole: «Tale presentazione non determina» sopprimere le parole: «, in capo alle amministrazioni,».
7.814
Al comma 1, lettera u), numero 1, dopo le parole: «in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame» sopprimere le parole: «e valutazione».
7.815
Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni possono adottare» con le parole: «Le amministrazioni possono inserire adeguatamente».
7.816
Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «possono includere» e la parole: «l’adozione non determina» con le parole: «l’inclusione non determina».
7.817
Al comma 1, lettera u), numero 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nell’ambito dei propri programmi».
7.818
Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «e gli studi ritenuti di pubblico interesse» con le parole: «e gli studi di fattibilità qualora valutati positivamente».
7.819
Al comma 1, lettera u), numero 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «le proposte di intervento e».
7.820
Al comma 1, lettera u), numero 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e gli studi ritenuti di pubblico interesse».
7.821
Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «alcun diritto del proponente» con le parole: «a favore dei soggetti promotori alcun diritto».
7.822
Al comma 1, lettera u), numero 1, sopprimere le parole: «al compenso per le prestazioni compiute o».
7.823
Al comma 1, lettera u), numero 1, dopo le parole: «alcun diritto del proponente al compenso» sopprimere le parole: «per le prestazioni compiute».
7.824
Al comma 1, lettera u), numero 1, in fine, sopprimere le parole: «o alla realizzazione degli interventi proposti».
7.825
Al comma 1, lettera u), numero 1, sopprimere la parola: «proposti».
7.826
Al comma 1, lettera u), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sopprimere le parole: “Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d’impegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario“».
7.827
Al comma 1, lettera u), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente: «Dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, potranno provvedere a pubblicizzare la propria volontà di realizzare con il sistema della scelta del promotore le opere pubbliche o di pubblico interesse qualora in possesso di uno studio di fattibilità, ovvero di un progetto preliminare, qualora intendessero raccogliere nuovi e originali progetti preliminari per soddisfare le medesime esigenze“».
7.828
Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 2.
7.829
Al comma 1, lettera u), numero 2, sopprimere il primo periodo.
7.830
Al comma 1, lettera u), numero 2, dopo le parole: «al comma 2,» inserire le seguenti: «le parole: “e gestionali“ sono soppresse;».
7.831
Al comma 1, lettera u), numero 2, dopo le parole: «al comma 2,» inserire le seguenti: «la parola: “finanziari“ è soppressa;».
7.832
Al comma 1, alla lettera u), numero 2), primo periodo, dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «la parola “organizzativi“ è soppressa;».
7.833
Al comma 1, lettera u), numero 2), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «la parola “tecnici“ è soppressa;».
7.834
Al comma 1, lettera u), numero 2), 1º periodo sopprimere dalle parole: «la realizzazione di lavori pubblici» fino alle parole: «n. 153».
7.835
Al comma 1, lettera u), numero 2), primo periodo sopprimere le parole: «pubblici o».
7.836
Al comma 1, lettera u), numero 2), primo periodo sopprimere le parole: «o di pubblica utilità».
7.837
Al comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere il secondo periodo.
7.838
Al comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere l’ultimo periodo
7.839
Alla lettera u), numero 2), sopprimere il secondo periodo.
7.840
Al comma 1 lettera u), numero 2), sopprimere il 2º periodo.
7.841
All’articolo 7, comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere le parole: «e promozione dello sviluppo economico».
7.842
Al comma 1, lettera u), numero 2), sostituire le parole: «dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono» con le seguenti: «perseguiti dalle fondazioni bancarie e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le stesse possono».
7.843
Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo: «le fondazioni bancarie e».
7.844
Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
7.845
Al comma 1, lettera u), al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
7.846
Al comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «... presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero...».
7.847
Al comma 1, lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «studi di fattibilità o».
7.848
All’art. 7, comma 1, lettera u), numero 2), sostituire le parole: «studi di fattibilità: «con le parole: «indagini preliminari».
7.849
Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «o proposte di intervento».
7.850
All’articolo 7, comma 1, lettera u), numero 2), sostituire le parole: «proposte di intervento» con le parole: «proposte progettuali».
7.851
All’articolo 7, comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere le parole: «, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1,».
7.852
Al comma 1, letteeraa u), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «di lavori pubblici di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, funzionali al proprio territorio».
7.853
Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «ferma restando la loro autonomia decisionale».
7.854
Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 3).
7.855
Al comma 1, lettera u), al punto 3), capoverso 2-bis sostituire le parole: «Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1» con le seguenti: «Con le stesse modalità e nei termini previsti per la pubblicazione delle variazioni al programma triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici»; al capoverso 2-ter ivi richiamato sostituire le parole: «Entro 15 giorni» con le seguenti: «Entro 30 giorni» e sopprimere la lettera c).
7.856
Al comma 1, alla lettera u), al numero 3), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un mese».
7.857
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «Entro venti giorni» con le parole: «Entro quindici giorni».
7.858
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «dalla avvenuta redazione dei programmi» con le parole: «dal completamento della programmazione».
7.859
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, in quanto suscettibili di gestione economica,».
7.860/1
Dopo la parola: «trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro 10 giorni dalla pubblicazione».
7.860
Al comma 1, lettera u), n. 3), capoverso 2-bis dopo le parole: «pubblicando un avviso indicativo», inserire le seguenti: «con le modalità di cui all’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e» Dopo il primo periodo inserire il seguente: «L’avviso è trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità».
7.861
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «indicativo».
7.862
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, primo periodo sostituire le parole: «mediante affissione» con le seguenti: «esposto mediante affissione per due mesi».
7.863
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, sopprimere le parole: «presso la propria sede».
7.864
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «per almeno sessanta giorni» con le parole: «per almeno trenta giorni».
7.865
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
7.866
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: «nonché pubblicando» fino alla fine del periodo.
7.867
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, a decorrere dalla sua istituzione,».
7.868
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «e, ove istituito, sul proprio sito informatico».
7.869
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
7.870
Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «hanno facoltà di pubblicare» con le parole: «devono inoltre pubblicare».
7.871
Al comma 1, lettera u), numero 3) capoverso 2-bis sostituire la parola: «facoltà» con la parola: «l’obbligo»; nonché le parole: «a differenti modalità» con le parole: «ad inserzioni sulla GURI e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale»; e la parola: «indicativa» va sostituita con le parole: «sulla GURI».
7.872
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-bis sostituire le parole: «decorsi tre mesi» con le parole: «decorsi due mesi».
7.873
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-bis al terzo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».
7.874
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».
7.875
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter dopo le parole: «giorni dalla ricezione della» va aggiunta la parola: «prima».
7.876
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter dopo le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici» aggiungere le seguenti parole: «di appalti di lavori relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione».
7.877
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera a).
7.878
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter lettera a) sostituire le parole: «alla nomina e comunicazione al promotore» con le parole: «alla comunicazion e al promotore».
7.879
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera b).
7.880
7.881
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter alla lettera b) sostituire le parole: «alla verifica della completezza dei documenti presentati» con le parole: «alla verifica della documentazione pervenuta».
7.882
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter alla lettera b) sopprimere la parola: «dettagliata».
7.883
Al comma 1, lettera u), numero 3, sopprimere la lettera c) del capoverso 2-ter.
7.884
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera c).
7.885
Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire le parole «a rendere nota la presentazione della proposta» con le parole: «a dare adeguata diffusione alla presentazione della proposta pervenuta».
7.886
Al comma 1, sopprimere le lettere v) e z).
7.887
Al comma 1, sopprimere la lettera v).
7.888
Al comma 1, lettera v) sopprimere le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno sono soppresse».
7.889
Al comma 1, alla lettera v) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».
7.890/1
Sopprimere il primo periodo.
7.890
Al comma 1, lettera v) le parole: «sei mesi» sono sostituire dalle seguenti: «quattro mesi».
Sopprimere le parole da: e deve valutare» fino alle parole: «presentazione della prima proposta» e dalle parole: «Qualora una delle proposte presentate» fino alla fine della lettera.
7.891
Al comma 1, lettera v) dopo le parole: «ricezione della proposta del» aggiungere la parola: «prima».
7.892
Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: «e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso relativo alla presentazione della prima proposta».
7.893
Al comma 1, alla lettera v), sopprimere le parole da: «e deve valutare» fino alla fine del periodo.
7.894
Al comma 1, alla lettera v), sopprimere le parole da: «le sole proposte eventualmente pervenute» fino alle seguenti: «alla proposta più conveniente».
7.895
Al comma 1, lettera v), sostituire le parole da: «le sole proposte eventualmente» fino alla fine della lettera v) stessa con le seguenti: «tutte le proposte pervenute entro il termine».
7.896
Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «pervenute entro» sostituire le parole «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».
Conseguentemente, dopo le parole: «proposte presentate nei» sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».
7.897
Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».
7.898
Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «alla presentazione della prima proposta» vanno aggiunte le seguenti: «scegliendo l’Attuatore sulla base della proposta più conveniente».
7.899
Al comma 1, lettera v), sopprimere i periodi da: «ove necessario, il responsabile» fino alla fine della lettera.
7.900
Al comma 1, lettera v), sopprimere il secondo periodo.
7.901
Al comma 1, lettera v), secondo periodo, sostituire le parole: «per iscritto» con le seguenti: «previa comunicazione formale».
7.902
Al comma 1, lettera v), al secondo periodo, sostituire la parola: «promotore» con la seguente: «proponente».
7.903
Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: «esame e».
7.904
Al comma 1, alla lettera v), sopprimere il terzo e il quarto periodo.
7.905
Al comma 1, lettera v), sopprimere il terzo e il quarto periodo.
7.906
Al comma 1, alla lettera v), sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «un mese».
7.907
Al comma 1, lettera v), sostituire la parola: «conveniente» con le seguenti: «rispondente all’interesse pubblico».
7.908
Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare» con le seguenti: «le amministrazioni aggiudicatrici invitano».
7.909
Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «devono invitare il primo proponente ad adeguare» inserire le seguenti: «entro trenta giorni».
7.910
Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «si passerà alla proposta più conveniente» con le seguenti: «si passerà alla proposta più rispondente all’interesse pubblico».
7.911
Al comma 1, sopprimere la lettera z).
7.912
Al comma 1 lettera z) è sostituita dal seguente:
«z) il contenuto dell’art. 37-quater è sostituito dal seguente: “Scelta dell’attuatore: 1. La scelta del progetto più conveniente viene eseguita utilizzando i criteri di valutazione di cui al precedente articolo.
2. Il Promotore del progetto prescelto sulla base del contenuto del comma precedente diviene Attuatore ed è tenuto alla realizzazione del progetto ancorché unico proponente. 3. Nel caso di presenza di tre o più proponenti l’aggiudicatario può scegliere le tre proposte migliori ed intraprendere con i rispettivi promotori una procedura negoziata per migliorare le proposte da essi presentate in una o più parti, anche ampliandone il contenuto. 4. Tale procedura si eseguirà attraverso la convocazione di riunioni cui dovranno partecipare collegialmente tutti gli interessati. Essi, alla scadenza del sessantesimo giorno in cui si sarà esaurito il confronto, sono autorizzati alla riproposizione di un nuovo progetto o di modificare quello precedentemente consegnato in una o più parti. La nuova proposta deve essere riasseverata. 5. Sulla base delle nuove proposte pervenute l’Aggiudicatario sceglierà il concessionario, secondo i principi fissati al comma 1, dichiarando l’interesse pubblico all’esecuzione del progetto. 6. Nel caso in cui il progetto prescelto non fosse in linea con la pianificazione urbanistica e paesistica vigente, l’aggiudicatario è impegnato alla formazione di un Accordo di Programma per procedere alle opportune varianti. 7. Il Promotore prescelto dovrà, prima della sottoscrizione della convenzione, provvedere alla dimostrazione dei propri requisiti anche modificando la compagine proponente e ha facoltà di cooptare altri soggetti. 8. Entro il termine fissato in convenzione l’attuatore dovrà presentare all’aggiudicatario i progetti definitivi, per l’approvazione. Tale autorizzazione consente, senza ulteriori formalità, l’esecuzione delle opere previste“».
7.913
Al comma 1, alla lettera z), sopprimere il numero 1).
7.914
Al comma 1, numero 1, lettera z), sostituire le parole: «tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter» con le parole: «due mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter».
7.915
Al comma 1, lettera z), al numero 1) sopprimere le parole: «alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: “, è altresì consentita la procedura di appalto-concorso».
7.916
Al comma 1, lettera z), sopprimere il punto 2).
7.917
Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 2).
7.918
Al comma 1, lettera z), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 5, al primo periodo le parole: “di una somma pari all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo“ sono sostituite dalle seguenti: “di una somma pari all’importo delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiore all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo“; al secondo periodo le parole: “la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente“ sono sostituite dalle seguenti: “al migliore offerente nella gara sarà rimborsata una somma pari al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e al secondo offerente tale somma sarà pari al 40 per cento“».
7.919
Al comma 1, lettera z), numero 2, sostituire le parole: «Nel caso in cui la gara sia esperita» con le parole: «Solo nel caso in cui la gara sia esperita».
7.920
Al comma 1, lettera z), numero 2, sostituire le parole: «lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto» con le parole: «lo stesso è tenuto a versare entro trenta giorni all’altro soggetto».
7.921
Al comma 1, lettera z), numero 2, dopo le parole: «il rimborso delle spese sostenute» sopprimere le parole: «e documentate».
7.922
Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 1).
7.923
Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 3).
7.924
Al comma 1, alla lettera z), sopprimere il numero 4).
7.925
Donati, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera aa).
7.926/1
Sopprimere il secondo periodo.
7.926/2
Sopprimere il terzo periodo.
7.926/3
Sopprimere il quarto periodo.
7.926/4
Sopprimere il quinto periodo.
7.926/5
Sopprimere il sesto periodo.
7.926/6
Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La società di progetto presta la garanzia globale di esecuzione di cui all’articolo 30, comma 7-bis. Fino all’attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all’articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l’ente concedente potrà esigere, all’atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l’importo del finanziamento pubblico previsto per l’esecuzione delle opere».
7.926
Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:
«aa) All’articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della Pubblica Amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla Pubblica Amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento».
7.927
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «Salvo diversa previsione del contratto di concessione,».
7.928
Al comma 1, alla lettera aa), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: «stessa» con la seguente: «concessione».
7.929
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «la quale presta la garanzia globale di esecuzione» con le parole: «la quale presta garanzia di esecuzione».
7.930
Al comma 1, lettera aa), al comma 1-ter sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino all’attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2 che sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e sostituita da una ulteriore garanzia fideiussoria della durata pari al periodo di gestione, e rinnovabile di anno in anno, del valore del 10% dell’importo residuo del costo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile; l’ente concedente potrà esigere, all’atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutti liberati».
7.931
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «Fino all’attuazione di tale garanzia» con le parole: «Fino all’escussione di tale garanzia».
7.932
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, laddove ritenuto opportuno» fino alla fine del periodo.
7.933
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: «, all’atto del subentro».
7.934
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere il terzo periodo.
7.935
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «nel suo complesso».
7.936
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere il quarto periodo.
7.937
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quarto periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando che» fino alla fine del periodo.
7.938
Pellgrino, Forte, Danzi
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quarto periodo, dopo le parole da: «sono tenuti a partecipare alla società», aggiungere le parole: «nel caso il socio subentrante non abbia le caratteristiche per mantenere in capo alla società di progetto le caratteristiche di qualificazione».
7.939
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «nei limiti del contratto di concessione».
7.940
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quarto periodo, sostituire le parole: «il buon adempimento degli obblighi» con le parole: «il completo rispetto degli obblighi».
7.941
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere il quinto periodo.
7.942
Pelllegrino, Forte, Danzi
Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quinto periodo, sopprimere la parola: «istituzionali».
7.943
Al comma 1, sopprimere la lettera bb).
7.944
7.945
7.946
Al comma 1, lettera bb), al capoverso 38-bis, al comma 1, sopprimere la parola: «trasporto».
7.947
Al comma 1, lettera bb), al capoverso 38-bis, al comma 1, sopprimere la parola: «viabilità».
7.948
Al comma 1, lettera bb), al capoverso 38-bis, al comma 1, sopprimere le parole: «e parcheggi».
7.949
Montino, Iovene, Rotondo, Gasbarri, Brutti Paolo, Giovanelli
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «viabilità e parcheggi» aggiungere: «nonchè dei servizi e strutture pubbliche, al fine di un miglioramento della qualità della vita, dei bisogni sociali e».
7.950
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, , dopo le parole: «viabilità e parcheggi» inserire le seguenti: «di iniziativa pubblica».
7.951
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, sostituire le parole; «tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente» con le seguenti parole: «per le quali sia verificata la necessità della realizzazione, previa la valutazione dei costi e dei benefici in termini di sostenibilità ambientale e di miglioramento della qualità dell’aria».
7.952
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, sostituire le parole: «nelle città» con le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».
7.953
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «nelle città» aggiungere le seguenti: «con almeno 3 milioni di abitanti».
7.954
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «l’approvazione dei progetti definitivi» inserire il seguente periodo: «, corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,».
7.955
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «progetti definitivi» aggiungere le seguenti: «, purchè corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,».
7.956
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «progetti definitivi» aggiungere le seguenti: «, corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale».
7.957
Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «comunale costituisce» aggiungere la seguente: «adozione di».
7.958
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «variante urbanistica a tutti gli effetti» con le seguenti: «adozione della variante urbanistica».
7.959
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «costituisce variante urbanistica» sopprimere le seguenti: «a tutti gli effetti».
7.960
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale».
7.961
Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione urgente dei parcheggi di cui al comma 1, i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 e alle previsioni del programma urbano dei parcheggi, destinare in tutto o in parte le strutture realizzate o da realizzarsi, rispetto alle quali non sia conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti di pertinenzialità con immobili esistenti.
1-ter. Per consentire la rapida realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico, i comuni possono adottare anche in deroga alla legge 24 marzo 1989, n. 122, le procedure di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies e 37-octies. 1-quater. Per i progetti degli interventi e delle opere volte alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico per i quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i comuni procedono all’approvazione tramite conferenza di servizi da concludersi entro trenta giorni. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, i visti e i nullaosta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall’articolo 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come aggiunto dall’articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall’articolo 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà. 1-quinquies. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché di lavori di manutenzione e ripristino connessi ai suddetti interventi e comunque finalizzati al miglioramento ambientale e della sicurezza stradale, i comuni possono procedere, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, tramite gare indette sulla base di progetti preliminari adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Fatta eccezione per i lavori di manutenzione e ripristino per i quali l’esecuzione può prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo e pertanto il contratto di appalto ha ad oggetto la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori, spetta ai partecipanti alla gara la presentazione del progetto definitivo ed all’aggiudicatario la presentazione del progetto esecutivo alla cui approvazione da parte dell’amministrazione appaltante è subordinata la esecuzione dei lavori oggetto del contratto. 1-sexies. Al personale dei comuni di cui al comma 1-octies, a cui sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l’utilizzo del segnale distintivo previsto dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono altresì attribuiti i poteri conferiti al personale di cui all’articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-sexies si applicano ai soli comuni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
7.962
Forte, Magri
Al comma 1, lettera bb), all’articolo 38-bis (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale), dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione urgente dei parcheggi di cui al comma 1 i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 e alle previsioni del programma urbano dei parcheggi, destinare in tutto o in parte le strutture realizzate e/o realizzande, rispetto alle quali non sia conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti di pertinenzialità con immobili esistenti.
1-ter. Per consentire la rapida realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico i comuni possono adottare anche in deroga alla legge 24 marzo 1989, n. 122, le procedure di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies e 37-octies. 1-quater. Per i progetti degli interventi e delle opere volte alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico per i quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i comuni procedono all’approvazione tramite conferenza di servizi da concludersi entro trenta giorni. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 come aggiunto dall’articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall’articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340. I cui termini sono ridotti alla metà. 1-quinquies. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nonché di lavori di manutenzione e ripristino connessi ai suddetti interventi e comunque finalizzati al miglioramento ambientale e della sicurezza stradale, i comuni possono procedere, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, tramite gare indette sulla base di progetti preliminari adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Fatta eccezione per i lavori di manutenzione e ripristino per i quali l’esecuzione può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo e pertanto il contratto di appalto ha ad oggetto la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori, spetta ai partecipanti alla gara la presentazione del progetto definitivo ed all’aggiudicatario la presentazione del progetto esecutivo alla cui approvazione da parte dell’amministrazione appaltante è subordinata la esecuzione dei lavori oggetto di contratto. 1-sexies. Al personale dei comuni di cui al comma 1-octies a cui sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l’utilizzo del segnale distintivo previsto dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono altresì attribuiti i poteri conferiti al personale di cui all’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-sexies si applicano ai soli comuni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
7.963
Sopprimere il comma 2.
7.964
7.965
7.966
Al comma 2, sostituire le parole: «entro la data del 30 giugno 2002» con le seguenti: «entro la data del 15 giugno 2002».
7.967
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7.968
Al comma 2, sostituire le parole: «si dà luogo all’avviso indicativo» con le seguenti: «si procede alla pubblicazione dell’avviso indicativo».
7.969
Al comma 2, nel secondo periodo sostituire la parola: «indicativo» con le parole: «da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani».
7.970
Al comma 2, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e non ancora istruite».
7.971
Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
7.972
Sopprimere i commi 3 e 4.
7.973
7.974
Sopprimere il comma 3.
7.975
7.976
7.977
7.978
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: “3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento, al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell’aggiudicatario l’amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore o cottimista contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile“.».
7.979
«3-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: “3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltante o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell’aggiudicatario, l’amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore che sia contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile“.».
7.980
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, è sostituito dal seguente: “3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltante o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell’aggiudicatario, l’amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore che sia contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile“.».
7.981
7.982
Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Falomi
Sopprimere il comma 4.
7.983
7.984
7.985
7.986
7.987
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«All’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “L’appaltatore, salvo che non intenda eseguire totalmente o parzialmente i lavori, non può suddividere artificiosamente una categoria di lavori unitariamente indicata nel bando di gara e procedere all’affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti“.».
7.988
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo si applicano» aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,».
7.989
Al comma 4, sostituire le parole da: «ai soli subappalti che siano singolarmente» fino a: «dell’importo del contratto» alla fine del penultimo periodo con le seguenti: «a tutti i subappalti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo».
7.990
Al comma 4, sopprimere le parole: «che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o» e le parole: «che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o» dopo la parola: «contratto» aggiungere le parole: «accertata dal responsabile del procedimento».
7.991
Al comma 4, sostituire in tutto il testo la parola: «2» con la seguente: «3».
7.992
Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: «o di importo superiore a 100.000 euro».
7.993
Al comma 4, sostituire in tutto il testo la parola: «100.000» con la seguente: «150.000».
7.994
Al comma 4, sopprimere le parole: «di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o».
7.995
Al comma 4, dopo le parole: «noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore» sostituire le parole: «al 2 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento».
7.996
Al comma 4, dopo le parole: «noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati» sopprimere le parole: «o di importo superiore a 100.000 euro».
7.997
Al comma 4, dopo le parole: «noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore» sostituire le parole: «a 100.000 euro» con le seguenti: «a 150.000 euro».
7.998
Al comma 4, sopprimere le parole da: «e per le quali, inoltre,» fino alla fine del periodo.
7.999
Al comma 4, dopo le parole: «del personale» sopprimere le parole: «relativamente al cantiere a cui si riferisce l’appalto».
7.1000
Al comma 4, sostituire le parole: «al cantiere» con le parole: «alle opere».
7.1001
Al comma 4, sostituire le parole: «al cantiere» con le parole: «a tutti i cantieri».
7.1002
Al comma 4, dopo le parole: «cui si riferisce l’appalto» aggiungere le seguenti: «e a quella direttamente impiegata dal fornitore nella produzione del ben oggetto della fornitura».
7.1003
Al comma 4, sostituire la parola: «50» con la parola: «60».
7.1004
Al comma 4, dopo le parole: «sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto.» aggiungere il seguente periodo: «Comunque le forniture con posa in opera di importo superiore all’importo di 100.000 euro devono essere affidate ad aziende qualificate.».
7.1005
Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
7.1006
7.1007
Al comma 4, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «prima dell’inizio delle prestazioni,».
7.1008
Al comma 4, sostituire le parole: «prima dell’inizio delle prestazioni» con le seguenti: «30 giorni prima dell’inizio delle prestazioni».
7.1009
Al comma 4, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «il nome del subaffidatario,».
7.1010
Al comma 4, sostituire le parole: «il nome del subaffidatario» con le seguenti: «la denominazione e illegale rappresentante del subsffidatario».
7.1011
Al comma 4, all’ultimo periodo, sopprimere la parola: «l’oggetto».
7.1012
Al comma 4, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «e l’importo del subcontratto».
7.1013
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente per i lavori riferibili alle categorie di opere specialistiche come specificate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, l’appaltatore, salvo che non intenda eseguire direttamente i lavori o parte di essi, non può suddividere una categoria di lavori subappaltabile, unitariamente indicata nel bando di gara, e procedere all’affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti».
7.1014
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente per le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali, l’appaltatore, salvo che non intenda eseguire direttamente i lavori o parte di essi, non può suddividere una categoria di lavori subappaltabile, unitariamente indicata nel bando di gara, e procedere all’affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti».
7.1015
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
«4-bis. In relazione alle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipare alle gare d’appalto attraverso la costituzione di general contractor, viene stabilito che esso debba rispondere ai seguenti requisiti: a) Il general contractor dovrà offrire garanzie economiche e capacità tecniche dirette in grado da assicurare la disponibilità dell’opera nei tempi e con i costi previsti dal contratto di appalto;
b) Il general contractor dovrà dimostrare di avere capacità dirette organizzative e realizative assumendo direttamente la realizzazione dei lavori riferiti alla categoria principale dell’appalto; c) Il general contractor è direttamente responsabile relativamente agli obblighi amministrativi e di applicazione dei contratti di lavoro, oltre che della realizzazione delle opere affidate ad altre imprese attraverso appalti o subappalti.
4-ter. Con lo scopo di semplificare le procedure e di assicurare la regolarità contrattuale e contributiva dei lavoratori assunti direttamente o attraverso appalti a subappalto, è reso obbligatorio, prevedendolo nei rispettivi capitolati, l’uso del «certificato unico di regolarità contributiva, realizzando una apposita intesa fra Inps, Inail, Cnce (Cassa Edile).
4-quater. Con lo scopo di determinare le condizioni che assicurino il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, i soggetti pubblici appaltanti devono applicare il criterio previsto dalla legge n. 327 del 2000 che esclude dalla valutazione delle offerte di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza nei cantieri previsti dalla stessa stazione appaltante nella pubblicazione del bando di gara. Il Governo è impegnato in tal senso definendo, prima dell’awio applicativo di questa legge, i relativi decreti applicativi».
7.1016
Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 12 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli affidamenti del contraente generale, salvo quanto segue: il contraente generale può sempre eseguire i lavori affidati direttamente ovvero mediante affidamento a soggetti terzi;
i terzi affidatari del contraente generale devono a lavoro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste dai precedenti commi; il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30 per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi».
7.1017
Dopo l’articolo 7, comma 4, è aggiunto il seguente:
«All’articolo 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, l’amministazione o ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore, che potrà avere luogo solo dopo che l’appaltatore avrà provveduto a fornire documentato riscontro dell’avvenuta corresponsione al subappaltatore o cottimista dell’imposto dei lavori dagli stessi eseguiti, oppure delle ragioni che rendono contrattualmente lecita la mancata corresponsione di tale importo».
7.1018
Morra
«4-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1995 n. 55, è sostituito dal seguente: Nel caso di subappalto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a comunicare, all’atto della presentazione dei certificati di pagamento, la parte dei lavori eseguiti direttamente dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione dei relativi importi e con motivata proposta di pagamento. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori degli stessi eseguiti, nel rispetto delle clausole di cui al subappalto con l’appaltatore principale; detto importo dovrà essere portato in detrazione sui certificati di pagamento emessi in relazione all’appalto principale».
7.1019
Sopprimere il comma 5.
7.1020
7.1021
7.1022
7.1023
Al comma 5 sopprimere il primo periodo.
7.1024
Al primo periodo, dopo le parole: «, il Governo» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari».
7.1025
Al comma 5, dopo le parole: «modificazioni, il Governo provvede» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge».
7.1026
Al comma 5, dopo le parole: «il Governo provvede ad adeguare» inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
7.1027
Al comma 5, sostituire le parole: «alle previsioni della presente legge» fino alla fine del periodo con le seguenti: «al titolo V della parte seconda della Costituzione»
7.1028
Al comma 5, sopprimere le parole da: «apportando altresì» fino alla fine del comma.
7.1029
Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge».
7.1030
Al comma 5, sostituire le parole: «del primo periodo» con le seguenti: «dei primi sei mesi».
7.1031
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
7.1032
Al comma 5, dopo le parole: «Il Governo provvede altresì» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge».
7.1033
Al comma 5, sostituire le parole: «e l’adeguata concorrenza» con le seguenti: «e il mantenimento della concorrenza».
7.1034/1
Sostituire le parole da: «contestualmente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle modifiche conseguentemente apportate al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».
7.1034
Al comma 5, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Le tariffe di cui all’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono adeguate proporzionalmente alla durata quinquennale della qualificazione. Le disposizioni introdotte dal presente articolo relative al sistema di qualificazione entrano in vigore contestualmente alla modifica del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».
7.1035/1
Sostituire le parole: «la possibilità per l’Autorità» con le seguenti: «l’obbligatorietà in capo alla Autorità».
7.1035
Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportare alla gravità delle violazioni compiute dalle SOA».
7.1036
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Kofler, Peterlini, Michelini, Betta, Ruvolo
Al comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 5, lettera c), dell’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prima delle parole: “, abilitati all’esercizio della professione“ sono inserite le seguenti: “ovvero del diploma di geometra,“».
7.1037
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole “le relazioni riservate“ aggiungere le seguenti: del responsabile del procedimento“;
b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Sono, altresì, sottratte al diritto di accesso le relazioni e proposte del responsabile del procedimento relative alla procedura di accordo bonario di cui all’articolo 31-bis della legge“».
7.1038
Piccioni
7.1039
«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: “scienze agrarie e forestali“ sono aggiunte le seguenti: “il diploma di geometra“».
7.1040
Pessina
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente: “2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo le lauree relative professioni tecniche competenti, secondo i relativi ordinamenti professionali, l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale“».
7.1041
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
7.1042
«5-bis. All’articolo 14-ter della legge n. 241/90, come sostituito e integrato dall’articolo 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 4-bis. In sede di assenso al progetto definitivo dell’opera o quando se ne verifichi la necessità, l’amministrazione preposta alla tutela dei beni archeologici, in caso di rinvenimento di beni dalla stessa tutelati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del rinvenimento assume le proprie determinazioni in ordine alla eventuale necessità di svolgere ulteriori scavi da eseguire nell’area direttamente interessata dall’esecuzione dell’opera. Ove vengano eseguiti gli ulteriori scavi la medesima amministrazione, entro e non oltre i successivi 30 giorni, assume le proprie determinazioni in ordine alla eventuale museizzazione del bene rinvenuto o ad altra destinazione dello stesso.
4-ter. Gli scavi di cui al comma 4-bis formano oggetto di un programma concordato, ai fini della materiale esecuzione, con il proponente l’opera per assicurarne la compatibilità con la conclusione dei lavori in corso. Per la realizzazione di tale programma in sede di assenso al progetto dell’opera, verrà stabilita la ripartizione dei carichi finanziari tra l’Amministrazione e il proponente l’opera».
7.1043
Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.
7.1044
Sopprimere il comma 6.
7.1045
Al comma 6, sopprimere le parole: «ed organizzativa».
7.1046
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. È abrogato l’articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537».
7.1047
Al comma 6, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «È abrogato l’articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537».
7.1048
Sopprimere il comma 7.
7.1049
Sopprimere il comma 8.
7.1050
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
«8-bis. Le misure previste al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) non si applicano alle concessioni già affidate alla data di entrata in vigore della presente legge».
7.1051
Sopprimere il comma 9.
7.1052
Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo».
7.1053
Al comma 9, sopprimere le parole: «anche nel campo della modellistica fisica delle opere».
7.1054
Al comma 9, sopprimere le parole: «relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle abitazioni».
7.1055
Al comma 9, sostituire le parole: «che riguardano la sicurezza statica delle abitazioni» con le seguenti: «concernenti le verifiche di sicurezza degli edifici».
7.1056
Al comma 9, sostituire le parole: «nelle costruzioni civili» con le seguenti: «nell’edilizia destinata a civile abitazione ed all’attività industriale».
7.1057
Sopprimere il comma 10.
7.1058
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: “3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento, al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell’aggiudicatario, l’amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatore e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore o cottimista che sia contrastante con la presente norma è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile“.».
7.1059
«10-bis. Il comma 3-bis dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: “3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento“.».
7.1060
«10-bis. All’articolo 103, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 dopo la parola: “stipulare“ sono aggiunte le seguenti: “per i lavori di importo superiore a 20.000 euro“; di seguito aggiungere il comma 10-ter: “All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente: “2. Le imprese individuali e le società di persone, in quanto non tenute alla redazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee, possono dimostrare i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al primo comma attraverso le risultanze del libro degli inventari; gli satti patrimoniali ed i conti economici ivi annotati devono essere riclassificati, in conformmità a quanto disposto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, su un apposito prospetto sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa».
7.0.1
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente articolo:
7.0.2
7.0.3
7.0.4
Tofani
2. La società Sviluppo Italia, a totale partecipazione pubblica diretta, è qualificata, con efficacia immediata, organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore».
7.0.5
2. Ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, e 17 marzo 1995, n. 157, rispettivamente negli allegati 3 e 7, dopo le parole: “Società Stretto di Messina (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998);“, sono inserite le seguenti: “Società Sviluppo Italia (decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1);“.».