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BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 MARZO 2006
843ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Conte e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.


La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(3798) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore FASOLINO (FI), facente funzione di relatore, illustra il provvedimento in esame che, all’articolo 1, prevede un programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego. L’articolo 2 introduce, invece, una deroga alla limitazione dei pagamenti del registro italiano dighe (RID) finalizzata a consentire gli interventi per far fronte alle condizioni di rischio derivanti dalle grandi dighe fuori esercizio. L’articolo 3 prevede un incremento dei limiti di stanziamento a favore dell’ANAS S.p.A., mentre l’articolo 4, al comma 1, disciplina la destinazione di disponibilità finanziarie in conto residui e, al comma 2, un finanziamento di 10 milioni di euro per il Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee. L’articolo 5 dispone norme riguardanti le assunzioni presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato mentre l’articolo 6, infine, disciplina l’utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso. Si sofferma, quindi, sui profili di natura finanziaria del provvedimento. Relativamente a questi aspetti, nel rinviare alla Nota di lettura del Servizio del bilancio per maggiori dettagli, richiama di seguito alcune questioni di carattere più saliente. In merito all’articolo 1 del provvedimento, segnala che, sotto il profilo della quantificazione indicata nella relazione tecnica, occorre chiarire le ipotesi in base alle quali si ritiene congrua la stima di 100-150 trattamenti ulteriori di mobilità quale effetto incentivante delle disposizioni in esame, rispetto al limite numerico massimo di 3.000 soggetti beneficiari ivi previsto. Andrebbe, infine, dimostrata, in relazione al comma 2, la sostenibilità a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio delle attività (finalizzate al reimpiego dei lavoratori) svolte dagli enti pubblici coinvolti nel programma sperimentale per il sostegno al reddito.
Circa la clausola di copertura di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, la relazione tecnica, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale sulla copertura di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, afferma che la copertura relativa al 2008 dovrebbe corrispondere a quella necessaria a regime, valutata in termini di onere medio complessivo annuo. Al riguardo, tuttavia, come indicato dal Servizio del bilancio, si segnala che la parificazione dell’onere a regime deve essere assoggettata al valore massimo che si presume sia raggiunto nel periodo di efficacia della norma (che dovrebbe essere pari a 19,5, anziché a 15,6 milioni di euro e viene, inoltre, mantenuto per un intero quinquennio), non al valore medio adottato nella relazione tecnica, che non appare pertanto ispirato a criteri di sufficiente prudenzialità. In rapporto alla clausola di salvaguardia appaiono poi opportuni chiarimenti sia in ordine all’effettiva possibilità di variare a tale fine gli interventi posti a carico del Fondo per l’occupazione, nel caso di eccedenze di spesa rispetto alle previsioni (considerata la natura del Fondo e le sue modalità di finanziamento triennale mediante la legge finanziaria), sia in ordine agli altri elementi (il monitoraggio da parte dell'INPS finalizzato all'eventuale adozione dei provvedimenti e delle misure correttive di cui alla legge n. 468 del 1978), che sembrano partire da un presupposto interpretativo erroneo della legge di contabilità.
L’articolo 2 reca la deroga, in favore del Registro italiano dighe (RID) - nel limite di 50 milioni di euro, relativamente alle occorrenze di cui al decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 in materia di messa in sicurezza delle dighe -, al limite massimo stabilito dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la crescita delle spese delle amministrazioni pubbliche di cui all’allegato 1 della legge finanziaria per il 2005, per il triennio 2005/2007. Analogamente, l’articolo 3 incrementa il limite massimo dei pagamenti previsto, dalla legge finanziaria per il 2006, per spese d’investimento effettuabili da ANAS S.p.a., portandoli da 1.700 a 1.913 milioni di euro. In entrambi i casi, viene operata una “neutralizzazione” dei conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica relativi all’indebitamento netto e al fabbisogno, in parte mediante riduzione del limite massimo dei pagamenti complessivi previsti, per il 2006, dall’articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005, per il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT), in parte attraverso la rideterminazione della percentuale dei pagamenti per investimenti fissi lordi da parte di ciascun Ministero prevista, per il 2006, dall’articolo 1, comma 34 della medesima legge n. 266 , in misura pari al 95 per cento dell’importo erogato nel 2004.
Tale compensazione, tuttavia, come rilevato dal Servizio del bilancio, pone una serie di problemi sia sul piano della praticabilità della copertura mediante compensazione a valere sul limite dei pagamenti del FIT e dei Ministeri, sia, soprattutto, sul piano metodologico, dove si riscontra una notevolissima innovazione rispetto alla prassi. Poiché infatti è già la seconda volta quest’anno che il Governo estende a saldi diversi dalla competenza finanziaria l’obbligo di copertura, iniziando a dilatare così il metodo della contemporanea osservanza dei tre saldi al di là della mera sessione di bilancio (anche se per il decreto in questione gli oneri sono coperti solo in riferimento alla contabilità economica e a quella di tesoreria, ma non in termini di competenza finanziaria), ove si volesse dare carattere sistematico a tale obbligo di copertura, si porrebbero numerosi e delicati risvolti, almeno sul piano meramente operativo, che devono essere attentamente valutati e per la cui approfondita disamina si ritiene opportuno rinviare alle considerazioni del Servizio del bilancio.
L’articolo 4 stabilisce, al comma 1, che una quota delle disponibilità iscritte in bilancio in conto residui, riconducibili all’articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, concernente interventi nel settore del trasporto aereo (rifinanziata in Tabella D della legge finanziaria per il 2006), pari a 170 milioni di euro, sia riversata all’entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinata, per 70 milioni, ad integrazione del Fondo di riserva per le leggi permanenti di spesa e, per 100 milioni di euro, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, a valere dei fondi di riserva per l’adeguamento dei capitoli destinati al finanziamento dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi. Al riguardo, come evidenziato dal Servizio del bilancio, occorre anzitutto acquisire garanzia circa l’effettiva disponibilità di tali risorse in quanto non impegnate e, inoltre, circa il fatto le risorse disponibili in conto residui possano essere destinate, per l’importo di 170 milioni di euro, alle finalità previste dall’articolo 4, senza per questo pregiudicare l’attuazione degli interventi per i quali le stesse erano state originariamente iscritte in bilancio. Andrebbero poi richiesti puntuali chiarimenti circa il coerente riutilizzo di risorse originariamente riferibili a stanziamenti in conto capitale (tabella D) per finalità invece di parte corrente, considerato che sia la destinazione al Fondo di riserva di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, che il fondo per i consumi intermedi del Ministero della Difesa, configurano entrambe stanziamenti di tale natura e che tale forma di copertura appare in contrasto con le vigenti norme contabili.
Il comma 2 dell’articolo 4 dispone la conservazione in bilancio di 10 milioni di euro iscritti nel conto residui in corrispondenza al capitolo recante gli stanziamenti relativi all’autorizzazione di spesa destinata al Fondo interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2005, autorizzandone il riversamento in entrata per il 2006 e la destinazione ai lavori di realizzazione del “Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee”. In merito, occorre acquisire conferma che tale riassegnazione di somme sia compatibile, da un lato, con le vigenti norme contabili di cui all’articolo 36, secondo comma, del regio decreto n 2440 del 1923 (trattandosi di residui impropri in conto capitale, per il cui utilizzo occorre una riduzione della relativa autorizzazione di spesa), dall’altro, che rivesta neutralità rispetto ai limiti di riassegnazione di entrate al bilancio dello Stato di cui all’articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005.
Richiama poi l’articolo 5, che dispone l’incremento di 4 unità del numero massimo dei contratti a tempo determinato stipulabili dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 287 del 1990, nonché l’autorizzazione di 8 assunzioni a tempo indeterminato, e di un numero massimo di 6 unità in posizione di comando, per sole professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l’Autorità. In merito, pur considerando che le assunzioni sarebbero comunque subordinate all’effettiva disponibilità di risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), sarebbe opportuna una specifica quantificazione dei relativi oneri.
L’articolo 6, sostituendo il comma 2 dell’articolo 59 della legge n. 144 del 1999, eleva da 3 miliardi di lire a 3 milioni di euro a decorrere dal 2006 l’entità dell’onere posto a carico del Fondo per l’occupazione per l’implementazione di misure organizzative volte alla repressione del lavoro non regolare e sommerso. Al riguardo, atteso che la norma è stata riformulata, durante l’esame in prima lettura, in termini di previsione di spesa anche in relazione agli oneri decorrenti dal 2006 (mentre la versione originaria prevedeva un tetto di spesa) in modo da renderla coerente con la natura degli oneri relativi agli anni 1999-2005, andrebbero forniti elementi di valutazione circa la congruità della stima dell’onere, andrebbe inoltre valutata l’opportunità di inserire un’apposita clausola di salvaguardia, trattandosi appunto di una semplice previsione di spesa. Segnala, poi che, per un refuso, al secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del disegno di legge in esame, il rinvio ivi indicato andrebbe riferito, anziché al comma 1, al primo periodo del medesimo comma 9.

Il presidente AZZOLLINI chiede anzitutto se vi siano Gruppi che intendono presentare emendamenti al provvedimento in esame, ritenendo acquisiti ai lavori della Commissione quelli già presentati all’Assemblea. Poiché nessun altro Gruppo desidera presentare emendamenti, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), intervenendo in particolare sull’articolo 1 del testo del decreto-legge, ricorda che della questione dei lavoratori ultracinquantenni si è occupata la Commissione lavoro del Senato con una indagine conoscitiva giunta alle conclusioni recentemente. Richiamando i dati emersi dall’indagine, fa presente che il problema della disoccupazione dei lavoratori ultracinquantenni interessa all’incirca un milione di persone: lamenta pertanto che il provvedimento in esame, ancorché condivisibile, sia rivolto ad un contingente estremamente ristretto di lavoratori (3.000 persone), laddove la maggior parte dei soggetti interessati rimane priva di qualsiasi forma di tutela. Peraltro, si tratta in gran parte di lavoratori che erano impiegati presso aziende per le quali non si applicano ammortizzatori sociali e che, pur avendo spesso una qualifica professionale elevata, si trovano ad essere troppo anziani per rientrare nel mondo lavorativo e troppo giovani per andare in pensione. Inoltre, il provvedimento si riferisce a lavoratori che lavorano in aziende contrattualmente “forti” nel mercato del lavoro in termini di utilizzazione di ammortizzatori sociali. Invita quindi alla lettura degli atti conclusivi della ricordata indagine conoscitiva della Commissione lavoro del Senato, con particolare riguardo alle proposte di soluzione ivi prospettate, che il Governo ha scientemente ignorato. Facendo propri tutti gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo, rinuncia quindi all’illustrazione dei medesimi.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant) critica il carattere limitato ed episodico delle misure di tutela a favore dei lavoratori ultracinquantenni fuoriusciti dal ciclo produttivo, apprestate dall’articolo 1 del decreto-legge in conversione. Tali misure, infatti, ancorché condivisibili, lasciano tuttavia irrisolto il problema di specie, che, come ricordato dal senatore Pizzinato, coinvolge circa un milione di lavoratori, soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese ricomprese nell’obiettivo 1 dell’Unione europea.
Proprio al fine di dare risposta anche alle esigenze dei lavoratori ricompresi in tali aree, illustra quindi gli emendamenti 1.100 e 1.104, da lui presentati.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 1.100 illustrato dal senatore Falomi.

Il presidente AZZOLLINI, avverte che sulle questioni ricordate dal relatore in merito agli aspetti finanziari del provvedimento è stata depositata agli atti della Commissione una nota di chiarimenti del Ministero dell'economia, il quale conferma i profili di quantificazione e di copertura indicati nella relazione tecnica e fornisce altresì delucidazioni sulle altre questioni di natura contabile segnalate. Rileva, tuttavia, in relazione agli articoli 2 e 3, come segnalato dal Relatore e dal Servizio del bilancio, che le suddette disposizioni introducono, per la seconda volta nel corso di quest’anno, una copertura degli oneri solo con riferimento alla contabilità economica e a quella di tesoreria, ma non in termini di competenza finanziaria. Trattandosi di una rilevante innovazione rispetto alla prassi, ritiene opportuno che sul tema sia svolta, nelle sedi a ciò deputate, una approfondita riflessione metodologica, anche ai fini della competenza della Commissione bilancio sui profili di copertura. Poiché non vi sono altri interventi dichiara quindi chiusa la discussione generale

Il RELATORE facente funzione rinuncia alla replica.

Il sottosegretario SACCONI, intervenendo in sede di replica, fa presente che nel corso della legislatura il Governo è intervenuto in maniera concreta a sostegno dei lavoratori ultracinquantenni esclusi dal ciclo produttivo con vari tipi di strumenti, tra i quali ricorda la borsa del lavoro telematica, l’istituzione di fondi professionali per la formazione e l’introduzione di contratti di reinserimento. Tuttavia, il provvedimento in esame non è volto a dare risposta in termini generali al problema, ma piuttosto a far fronte ad alcune specifiche situazioni di crisi ormai ben individuate e che richiedono un intervento urgente: si tratta di situazioni segnalate dalle stesse organizzazioni sindacali e il decreto-legge in conversione serve proprio a consentire l’adozione tempestiva dei necessari accordi di programma sia con le organizzazioni sindacali che con le imprese interessate. Cita, al riguardo, le situazioni di crisi di alcuni comporti produttivi delle regioni Abruzzo e Sardegna. Pertanto, data la necessità di approvare tempestivamente il provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, facendo presente che taluni di essi ripropongono il testo originario del decreto-legge, cancellando così gli accordi elaborati con i Gruppi di opposizione alla Camera dei deputati. In particolare, l’emendamento 1.104 del senatore Falomi appare ultroneo in quanto le disposizioni previste dal testo si applicano comunque anche alle imprese che hanno cessato l’attività.

Il relatore FASOLINO (FI) dichiara di condividere il medesimo avviso del rappresentante del Governo sugli emendamenti.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant), in considerazione di quanto affermato dal sottosegretario Sacconi, dichiara di ritirare l’emendamento 1.104.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del testo del decreto-legge.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti, tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1 sono respinti.

Facendolo proprio, il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra quindi l’ordine del giorno n. 0/3798/1/5a .

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l’ordine del giorno è respinto.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia di votare a favore del provvedimento, con particolare riferimento all’articolo 1 del testo del decreto-legge, per ribadire il sostegno già espresso ai lavoratori cui esso è riferito.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant) annuncia la propria astensione sul provvedimento.

Il senatore MICHELINI (Aut), annunciando la propria astensione, esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento in esame, associandosi comunque alle perplessità espresse dai senatori dell’opposizione circa il carattere episodico e limitato dello stesso rispetto alla dimensione complessiva del problema dei lavoratori ultracinquantenni. Censura, peraltro, l’inserimento nel provvedimento di una serie di norme estranee all’oggetto principale, contenuto nell’articolo 1 del testo del decreto-legge, rilevando che alcune (come l’articolo 4 sulla riassegnazione di residui in bilancio) presentano rilevanti problemi dal punto di vista contabile e di copertura finanziaria.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all’Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 68 del 2006, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a chiedere all’Assemblea di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 606)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni e rilievi)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI, relatore, dopo aver ricordato che è pervenuta alla Commissione la nuova relazione tecnica sul provvedimento, recante la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento all’articolo 8 del Codice, per il quale viene indicata una specifica riformulazione, in accoglimento di quanto contenuto nella richiamata relazione, illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni e rilievi (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Verificata la presenza del numero legale, acquisito l’avviso favorevole del sottosegretario CONTE, la proposta di parere illustrata dal Presidente, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE N. 3798

Art. 1.

1.100

Falomi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di garantire l’occupabilità dei lavoratori che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 6.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 30 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall’impresa al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 15 aprile 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.

In particolare una quota pari al 50 per cento del numero dei lavoratori rientranti nel piano straordinario previsto per il reimpiego degli ultracinquantenni, deve riferirsi alle Province con il più alto tasso di disoccupazione nella fascia di età superiore a cinquant’anni ubicate nelle Regioni appartenenti all’Obiettivo 1 di cui al Regolamento CE 1260/1999 che non hanno avuto accesso ai fondi, a valere sulle leggi finanzarie per il 2004 e per il 2005, relativi alle richieste per settori ed aree in crisi.

Conseguentemente al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Province con il più alto tasso di disoccupazione ubicate nelle Regioni appartenenti all’Obiettivo 1, di cui al comma 1, agli oneri pari 1.300.000 euro per l’anno 2006, 2.600.000 euro per l’anno 2007 e di 15,6 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, 2007 e 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, riferiti ai trienni di cui sopra, relativi ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorrizato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

1.101

Nieddu, Legnini, Battafarano, Angius

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2006» con le seguenti: «31 maggio 2006».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «15 aprile 2006» con le seguenti: «15 giugno 2006».

1.102

Nieddu, Dettori, Caddeo, Angius

Al comma 1, dopo le parole: «tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «, le Regioni e».

1.103

Nieddu, Dettori, Caddeo, Angius

Al comma 1, primo periodo , sopprimere le seguenti parole: «ove non abbiano cessato l’attività».

1.104

Falomi

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ove non abbiano cessato l’attività».

1.105

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 6».

1.106

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua».

1.107

Nieddu, Legnini, Battafarano, Angius

Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole da: «a carico delle imprese» fino a: «delle unità indicate nel comma 1» con le seguenti: «a carico del Bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al comma 10 sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2006, a 14 milioni di euro per l’anno 2007 e a 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere al 1º aprile 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell’8 per cento».

1.108

Nieddu, Dettori, Caddeo, Angius

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «con esclusione delle imprese» aggiungere le seguenti: «in liquidazione volontaria e quelle».

1.109

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Al comma 6, sostituire la parola: «acquisute» con le seguenti: «possedute, in base al bilancio di competenze effettuato obbligatoriamente dall’operatore, pubblico o privato, responsabile della ricollocazione».

1.110

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, al secondo periodo, dopo la parola: “quando“ inserire le seguenti: “senza giustificato motivo“».

1.111

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, alla lettera a), dopo le parole: “di riqualificazione“ inserire le seguenti: “coerenti con la qualifica posseduta del lavoratore“».

1.112

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, alla lettera b), dopo le parole: “offerta di un lavoro“ inserire le seguenti: “, che sia professionalmente equivalente o che presenti omogeneità, anche intercategoriale,“».

1.113

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Al comma 7, capoverso 1-ter, dopo le parole: «presentazione del ricorso» aggiungere le seguenti: «con l’intervento, se a ciò delegata dal lavoratore in mobilità, dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o cui abbia conferito mandato».

1.114

Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius

Al comma 8, dopo le parole: «hanno diritto a rientrare» inserire le seguenti: «fino alla totale fruizione dei periodi di mobilità di cui al comma 3».

1.115

Nieddu, Dettori, Caddeo, Angius

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori ammessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai trattamenti di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi alla contribuzione previdenziale, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

11-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 11-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º aprile 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell’8 per cento».


Art. 1.

ORDINE DEL GIORNO


0/3798/1/5a

Nieddu, Angius

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3798, di conversione del decreto-legge 9 marzo 2006, n. 68, considerato che le disposizioni recate dall’articolo 1 del provvedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, non risultano idonee alla soluzione della grave crisi economica che coinvolge le aree industriali della Sardegna e alla tutela di tutti i lavoratori ultracinquantenni coinvolti dai processi di ristrutturazione e crisi industriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare appositi provvedimenti per estendere le disposizioni di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame a tutti i lavoratori ultracinquantenni della Sardegna coinvolti dai processi di ristrutturazione e crisi aziendale e a porre gli oneri finanziari relativi alla soluzione di tali crisi, ivi compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa, a totale carico del bilancio dello Stato.



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 606

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,
- preso atto della nuova relazione tecnica sul provvedimento e rilevato che il timbro recante la verifica della stessa da parte della Ragioneria generale dello Stato prevede espressamente la riformulazione dell’articolo 8, secondo il testo ivi allegato;
- nel presupposto che le amministrazioni interessate, in qualità di stazioni appaltanti, siano già attrezzate per attuare le specifiche forme di pubblicità dei bandi di gara e delle relative comunicazioni previste dalle disposizioni dello schema in esame;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
a) che all’articolo 8, siano apportate le modificazioni appresso indicate:
1) al comma 2, vengano soppresse le parole: «il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere,»;
2) al comma 8, le parole da: «in coerenza» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei principi di autonomia di cui al comma 2 del presente articolo.»;
3) vengano soppressi i commi 10 e 12;
4) al comma 11, dopo le parole: «può altresì avvalersi» siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, inoltre, le parole: «o altra analoga posizione prevista,» siano sostituite dalle altre: «, ove previsto»;
5) il comma 14 sia sostituito dal seguente: «14. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, l’Autorità fa fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
b) che all’articolo 127, comma 2, al secondo periodo, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
c) che all’articolo 242, comma 10, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti costi.»;
d) che all’articolo 252, comma 2, le parole da: «pari complessivamente a» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109.», e che, conseguentemente, all’articolo 256, comma 1, le parole: «gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge nella legge 25 giugno 2005, n. 109;» vengano sostituite dalle altre: «l’articolo 2-ter, commi 1, 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché gli articoli 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;».