Falomi
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Al fine di garantire l’occupabilità dei lavoratori che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 6.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 30 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall’impresa al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 15 aprile 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.
In particolare una quota pari al 50 per cento del numero dei lavoratori rientranti nel piano straordinario previsto per il reimpiego degli ultracinquantenni, deve riferirsi alle Province con il più alto tasso di disoccupazione nella fascia di età superiore a cinquant’anni ubicate nelle Regioni appartenenti all’Obiettivo 1 di cui al Regolamento CE 1260/1999 che non hanno avuto accesso ai fondi, a valere sulle leggi finanzarie per il 2004 e per il 2005, relativi alle richieste per settori ed aree in crisi.
Conseguentemente al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Province con il più alto tasso di disoccupazione ubicate nelle Regioni appartenenti all’Obiettivo 1, di cui al comma 1, agli oneri pari 1.300.000 euro per l’anno 2006, 2.600.000 euro per l’anno 2007 e di 15,6 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, 2007 e 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, riferiti ai trienni di cui sopra, relativi ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorrizato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».
1.101
Nieddu, Legnini, Battafarano, Angius
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2006» con le seguenti: «31 maggio 2006».
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «15 aprile 2006» con le seguenti: «15 giugno 2006».
1.102
Nieddu, Dettori, Caddeo, Angius
Al comma 1, dopo le parole: «tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «, le Regioni e».
1.103
Al comma 1, primo periodo , sopprimere le seguenti parole: «ove non abbiano cessato l’attività».
1.104
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «ove non abbiano cessato l’attività».
1.105
Battafarano, Nieddu, Legnini, Angius
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 6».
1.106
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua».
1.107
Al comma 4, secondo periodo sostituire le parole da: «a carico delle imprese» fino a: «delle unità indicate nel comma 1» con le seguenti: «a carico del Bilancio dello Stato».
Conseguentemente, al comma 10 sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2006, a 14 milioni di euro per l’anno 2007 e a 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere al 1º aprile 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell’8 per cento».
1.108
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «con esclusione delle imprese» aggiungere le seguenti: «in liquidazione volontaria e quelle».
1.109
Al comma 6, sostituire la parola: «acquisute» con le seguenti: «possedute, in base al bilancio di competenze effettuato obbligatoriamente dall’operatore, pubblico o privato, responsabile della ricollocazione».
1.110
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, al secondo periodo, dopo la parola: “quando“ inserire le seguenti: “senza giustificato motivo“».
1.111
«6-bis. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, alla lettera a), dopo le parole: “di riqualificazione“ inserire le seguenti: “coerenti con la qualifica posseduta del lavoratore“».
1.112
«6-bis. All’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, alla lettera b), dopo le parole: “offerta di un lavoro“ inserire le seguenti: “, che sia professionalmente equivalente o che presenti omogeneità, anche intercategoriale,“».
1.113
Al comma 7, capoverso 1-ter, dopo le parole: «presentazione del ricorso» aggiungere le seguenti: «con l’intervento, se a ciò delegata dal lavoratore in mobilità, dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o cui abbia conferito mandato».
1.114
Al comma 8, dopo le parole: «hanno diritto a rientrare» inserire le seguenti: «fino alla totale fruizione dei periodi di mobilità di cui al comma 3».
1.115
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori ammessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai trattamenti di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi alla contribuzione previdenziale, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
11-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 11-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:
a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º aprile 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica dell’8 per cento».
ORDINE DEL GIORNO
Nieddu, Angius
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3798, di conversione del decreto-legge 9 marzo 2006, n. 68, considerato che le disposizioni recate dall’articolo 1 del provvedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, non risultano idonee alla soluzione della grave crisi economica che coinvolge le aree industriali della Sardegna e alla tutela di tutti i lavoratori ultracinquantenni coinvolti dai processi di ristrutturazione e crisi industriale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare appositi provvedimenti per estendere le disposizioni di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame a tutti i lavoratori ultracinquantenni della Sardegna coinvolti dai processi di ristrutturazione e crisi aziendale e a porre gli oneri finanziari relativi alla soluzione di tali crisi, ivi compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa, a totale carico del bilancio dello Stato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 606 La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, - preso atto della nuova relazione tecnica sul provvedimento e rilevato che il timbro recante la verifica della stessa da parte della Ragioneria generale dello Stato prevede espressamente la riformulazione dell’articolo 8, secondo il testo ivi allegato; - nel presupposto che le amministrazioni interessate, in qualità di stazioni appaltanti, siano già attrezzate per attuare le specifiche forme di pubblicità dei bandi di gara e delle relative comunicazioni previste dalle disposizioni dello schema in esame; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione: a) che all’articolo 8, siano apportate le modificazioni appresso indicate: 1) al comma 2, vengano soppresse le parole: «il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere,»; 2) al comma 8, le parole da: «in coerenza» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei principi di autonomia di cui al comma 2 del presente articolo.»; 3) vengano soppressi i commi 10 e 12; 4) al comma 11, dopo le parole: «può altresì avvalersi» siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, inoltre, le parole: «o altra analoga posizione prevista,» siano sostituite dalle altre: «, ove previsto»; 5) il comma 14 sia sostituito dal seguente: «14. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, l’Autorità fa fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»; b) che all’articolo 127, comma 2, al secondo periodo, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; c) che all’articolo 242, comma 10, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti costi.»; d) che all’articolo 252, comma 2, le parole da: «pari complessivamente a» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109.», e che, conseguentemente, all’articolo 256, comma 1, le parole: «gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge nella legge 25 giugno 2005, n. 109;» vengano sostituite dalle altre: «l’articolo 2-ter, commi 1, 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché gli articoli 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;».