GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI



MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 2004



71a Seduta



Presidenza del Presidente
CREMA



La seduta inizia alle ore 14,35.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita del professor Mario Luzi

IL PRESIDENTE riferisce sulla nomina a senatore a vita del professor Mario Luzi per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo letterario e artistico, effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 2004.
A seguito di tale nomina la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è chiamata a verificare la sussistenza, nel nuovo nominato,dei titoli indicati nel citato decreto presidenziale, nonché il concorso degli altri requisiti di legge, e quindi a deliberare sulla legittimità del provvedimento e sulla convalida della predetta nomina a senatore a vita.
La Giunta, infatti, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato, procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori. Inoltre, secondo la norma specifica dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, esercita un controllo di legittimità sui titoli di ammissione dei senatori a vita.
Conseguentemente, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è pervenuta la seguente documentazione, della quale dà lettura:
a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 14 ottobre 2004, con il quale il professor Mario Luzi è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo letterario ed artistico;
b) certificato di nascita, pervenuto dalla Presidenza del Consiglio regionale della Toscana;
c) certificato di cittadinanza e di godimento dei diritti politici, pervenuto dalla Presidenza del Consiglio regionale della Toscana;
d) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività del professor Mario Luzi.
Come emerge dai documenti letti, è da ritenere che la documentazione dei titoli di nomina contenga gli elementi necessari e sufficienti, comprovanti la legittimità dei titoli di ammissione e, quindi, è dà considerarsi verificata la sussistenza dei titoli stessi ed il concorso degli altri requisiti di legge.
Si propone conseguentemente che sia dichiarata valida la nomina a senatore a vita del professor Mario Luzi.

La Giunta, quindi, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato e dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, verifica, all'unanimità, la sussistenza dei titoli indicati nel decreto presidenziale in data 14 ottobre 2004 di nomina a senatore a vita ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, del professor Mario Luzi, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo letterario e artistico.


IMMUNITA' PARLAMENTARI
L'unico documento allegato al deferimento, dal quale si deduce l'esistenza di un procedimento penale a carico del senatore Francesco Carella, è l'annuncio - da parte dell'Ispettorato generale di Pubblica Sicurezza del Senato - della ricezione di una sub-delega di indagine conferita dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza: di tale atto si riferisce che è relativo alla querela sporta dal signor Sposati nei confronti di Carella e di altri e che, a seguito di un'ispezione nella casa di cura di cui il querelante è proprietario, nei giorni successivi al 1° luglio 2004 sono stati pubblicati su una testata giornalistica locale "articoli contenenti dichiarazioni diffamatorie".
Dal tenore di tale atto non è dato riscontrare né la data di tali articoli, né la paternità delle dichiarazioni (essendovi anche altri soggetti destinatari della medesima querela), né ancora le affermazioni che nel testo si riterrebbero lesive dell'onorabilità del querelante. Non è quindi possibile, allo stato degli atti, alla Giunta pronunciarsi sull'esistenza della guarentigia costituzionale dell'insindacabilità.
Alla Presidenza della Giunta non resta quindi che richiedere alla Presidenza del Senato di attivarsi presso la Procura della Repubblica di Cosenza affinché sia disposta, con la massima premura, la trasmissione della querela che ha attivato il procedimento penale in questione; laddove siano stati compiuti ulteriori atti della procedura, sarebbe ugualmente utile alla Giunta esserne portata a conoscenza.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito. Il PRESIDENTE informa che in data 18 e 22 novembre 2004, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in tre conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dal Tribunale di Potenza con ricorsi depositati rispettivamente il 9 settembre 2003, l'8 gennaio 2004 e l'11 agosto 2003 e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con ordinanze nn. 312, 313 e 311 del 13-21 ottobre 2004.
I ricorsi sono stati presentati nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 28 maggio 2003, con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Loreto.
I due giudizi civili vertono rispettivamente sulla richiesta di sequestro conservativo ante causam e sulla richiesta di risarcimento dei danni con azione di simulazione e di revocatoria di due atti di donazione: in ambedue i giudizi sono addotti i medesimi fatti asseritamente diffamatori e calunniatori; si tratta di fatti sui quali l’Assemblea del Senato, il 28 maggio 2003, non aveva disatteso l’avviso della Giunta (a differenza di quanto avvenuto per il giudizio penale).
In particolare, la Giunta approvò a maggioranza la proposta di riconoscere l’insindacabilità delle dichiarazioni contenute nell’esposto al C.S.M. e Ministro della Giustizia del 26 ottobre 2000.
La Giunta approvò all’unanimità la proposta di riconoscere l’insindacabilità delle dichiarazioni contenute nell’intervista a “Gazzetta del Mezzogiorno” del 14 settembre 2000, nonché delle dichiarazioni rese in due comizi pubblici tenuti il 7 aprile e il 22 ottobre 2000.
Per tutti e tre questi fatti l'Assemblea ha confermato la proposta della Giunta. Va ricordato che la Giunta aveva deliberato a maggioranza di non riconoscere l’insindacabilità delle dichiarazioni contestate in quel procedimento, e precisamente né di quelle contestate come elementi del reato di calunnia, né di quelle contestate come parte del reato di violenza privata
Com’è noto, in ambedue i casi l’Assemblea ha capovolto il deliberato di Giunta, riconoscendo l’insindacabilità anche in questi casi: il giudice ricorrente - che dà ampio risalto alla relazione della Giunta - lamenta che non si evincono le ragioni che hanno indotto l’Assemblea a discostarsi dal deliberato della Giunta.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONE, CONSOLO, FASSONE, PASCARELLA, CASTAGNETTI, MANZIONE, D'ONOFRIO e MARITATI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale penale di Potenza, in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 311 del 2004 della Corte costituzionale.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale civile di Potenza, in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 312 del 2004 della Corte costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale civile di Potenza, in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 313 del 2004 della Corte costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente. Il senatore Raffaele Iannuzzi ha richiesto la declaratoria di insindacabilità in ordine alle opinioni espresse nell’articolo “Il codice segreto dell’ultimo pentito”, pubblicato sulla rivista “Panorama” il 10 ottobre 2002. Tali opinioni sono state oggetto di querela da parte dei signori Giuseppe Geraci e Vincenza Scimeca; a seguito di ciò, è stata svolta udienza preliminare l’8 novembre 2004 dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, con rinvio del seguito dell’esame all’udienza del 18 aprile 2005. La seduta termina alle ore 15,45.