LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDI' 25 GIUGNO 2003
224a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l'articolo 12 e i connessi emendamenti.

La senatrice DEPETRIS illustra quindi tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi-L'Ulivo relativi ad un uso realmente più efficiente dello spettro elettromagnetico e sottolinea la necessità che tale uso sia più precisamente ancorato, in relazione alla salute delle persone, al principio di precauzione stabilito dal Trattato dell'Unione europea e che tenga conto in modo più congruo delle competenze delle autonomie locali riguardo all'ubicazione dei siti per la trasmissione delle radiofrequenze.

Il senatore FALOMI, nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei DS-L'Ulivo, sottolinea come l'articolo 12 rappresenti un punto nodale del provvedimento in quanto coinvolge pienamente il principio del pluralismo. L'uso efficiente dello spettro elettromagnetico implica infatti l'assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiotelevisive e quindi il tema connesso alla recente sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale la quale ha stabilito che emittenti che occupano senza titolo frequenze in tecnica analogica trasmettano con altra tecnologia, al fine di liberare queste risorse e consentire ad altri che tale titolo posseggono di poter trasmettere il segnale. Si sofferma quindi sull'emendamento soppressivo della lettera e) del comma 3 in quanto ai titolari di concessioni (che pure non posseggono le frequenze perché occupate da altri) si fa l'obbligo di dare adeguata copertura al territorio sanzionando l'inadempienza alla norma. La sensazione è che al danno si aggiunga la beffa.

Il senatore D'ANDREA, nell'illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita, sottolinea come essi siano volti a tener conto dei due peculiari aspetti della salute dei cittadini e del pluralismo radiotelevisivo entrambi fortemente connessi alla disciplina dettata dall'articolo in questione. Si sofferma quindi sugli emendamenti volti ad estendere alle comunità locali decisioni connesse alle assegnazioni delle frequenze e al piano nazionale delle stesse.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che la normativa contenuta nell'articolo 12 andrebbe coordinata con quella contenuta nell'articolo 23 del disegno di legge il cui combinato disposto dà luogo ai pesanti inconvenienti accennati nell'intervento del senatore Falomi.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 12.18 e 12.21.

Il sottosegretario INNOCENZI dichiara di condividere l'espressione dei pareri del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175
Art. 12.
12.1
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, alinea, dopo la parola: «efficiente» aggiungere le seguenti: «ed ambientalmente sostenibile».
 
12.2
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l’impatto ambientale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, ambientali o paesaggistici e comunque».
 
12.3
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa sottoposizione delle installazioni che generano lo spettro elettromagnetico alle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale».
 
12.4
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) assicurare che l’uso delle frequenze e la realizzazione degli impianti sia coerente con la tutela dell’ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».
 
12.5
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nel rispetto della normativa» aggiungere le seguenti: «in materia di tutela della salute dai campi elettromagnetici nonché della normativa sanitaria».
 
12.6
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione europea».
 
12.7
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».
 
12.8
Pasinato
        Al comma 1, sopprimere la lettera e).
 
12.9
Fabris, Filippelli
        Al comma 1, sopprimere la lettera e).
 
12.10
Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Baio Dossi, Scalera, Lauria, Dato
        Al comma 1, sopprimere la lettera e).
 
12.11
Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini
        Al comma 1, sopprimere la lettera e).
 
12.12
Pasinato
        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo».
 
12.13
Fabris, Filippelli
        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo».
 
12.14
Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Scalera, Baio Dossi, Lauria, Dato
        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo».
 
12.15
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) assicurare la copertura delle aree di servizio degli impianti risultanti dal titolo abilitativo;».
 
12.16
Fabris, Filippelli
        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) assicurare la copertura del bacino di utenza secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze“;».
 
12.17
Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Baio Dossi, Lauria, Dato, Scalera
        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) assicurare la copertura del bacino di utenza secondo quanto previsto dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze».
 
12.18
Menardi, Tofani
        Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «la piena» con la seguente: «adeguata».
 
12.19
Fabris, Filippelli
        Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «emissioni» aggiungere le seguenti: «previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».
 
12.20
Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Baio Dossi, Lauria, Dato, Scalera,
        Al comma 1, lettera f), aggiungere, dopo la parola: «emissioni» le seguenti: «previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze».
 
12.21
Menardi, Tofani
        Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche in Stati confinanti con il territorio nazionale».
 
12.22
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 1, lettera f), aggiungere le seguenti parole: «e garantire la compatibilità degli impianti che generano le emissioni con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, con particoalre riferimento ai campi elettromagnetici generati in prossimità di strutture scolastiche e sanitarie nonchè di strutture nelle quali la permanenza della popolazione o dei lavoratori sia superiore alle quattro ore giornaliere».
 
12.23
Fabris, Filippelli
        Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
            «f-bis) la banda FM 87.5-108 è canalizzata a passi di 200KHz a partire da 87.6 e fino a 107.900 ferma restando la protezione di 300 KHz riservata alle frequenze utilizzate dell’emittenza pubblica inserite nel Contratto di servizio;
            f-ter) l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punto 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e coerentemente con i fini dei punti d) e) f) e f-bis), predispone un piano operativo di riassetto della banda FM, segnalando agli organi del Ministero delle comunicazioni le emittenti soggette allo spostamentodi frequenza da attuarsi da quest’ultimo secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1998, n. 122».
 
12.24
Baio Dossi, Manzione, Cambursano, Dato, D’Andrea, Veraldi, Scalera
        Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
            «f-bis) la banda FM 87,5-108 è canalizzata a passi di 200KHz a partire da 87.6 e fino a 107.900 ferma restando la protezione di 300 KHz riservata alle frequenze utilizzate dell’emittenza pubblica inserite nel Contratto di servizio;
            f-ter) l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punto 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e coerentemente con i fini dei punti d) e) f) e g), predispone un piano operativo di riassetto della banda FM, segnalando agli organi del Ministero delle comunicazioni le emittenti soggette allo spostamento di frequenza da attuarsi da quest’ultimo secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1998, n. 122».
 
12.25
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, dopo le parole: «L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Corecom».
 
12.26
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, dopo le parole: «L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Corecom».
 
12.27
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, dopo le parole: «un uso» aggiungere la seguente: «equo».
 
12.28
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 3, dopo le parole: «risorsa radioelettrica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio».
 
12.29
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 3, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «e garantendo l’esercizio dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della Costituzione»
 
12.30
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Andreotti, Frau, Michelini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
        Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale, esercitato dalla RAS in provincia di Bolzano in virtù dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubbica 1º novembre 1973, n. 691 nonchè della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 sono riservati almeno due blocchi DVB-T e almeno un blocco DAB per la diffusione dei programmi radiotelevisivi in tecnica digitale».
 
12.31
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano,Viserta Costantini
        Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Fino al 31 dicembre 2003 è consentita la prosecuzione in via transitoria dell’esercizio delle reti eccedenti ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 e del comma 11 dell’articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249.
        3-ter. Le radiofrequenze resesi disponibili a norma del presente articolo sono riassegnate, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 4, anche per la diffusione, di programmi via etere terrestre in tecnica digitale».
 
12.32
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. È di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti, l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti di radiodiffusione. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale per assicurare l’utilizzo sostenibile dello spettro elettromagnetico, utilizzando a tal fine le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61».
 
12.33
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Al comma 4, sostituire le parole: «L’assegnazione delle frequenze avviene» con le seguenti: «L’Autorità per le garanzie per le comunicazioni assegna le radiofrequenze».
 
12.34
Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini
        Al comma 4, dopo le parole: «, non discriminatori e proporzionati», aggiungere le seguenti: «Come previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 2002/21/CEE, dall’articolo 7 della direttiva n. 2002/20/CE e dall’articolo 4 della direttiva n. 2002/77/CE ed orientate ai costi effettivi nel caso di operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi e con le procedure di cui alla normativa vigente».
 
12.35
Monticone, D’Andrea
        Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sottoposti al parere delle regioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
 
12.36
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 5, sostituire le parole da: «sono sottoposti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono definiti di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e dei beni ed attività culturali, sentiti il comitato di cui all’articolo 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e le competenti commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281 in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano».
 
12.37
D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano
        Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «al parere delle» con le seguenti: «all’intesa con le».
 
12.38
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle regioni» aggiungere la seguente: «anche».
 
12.39
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accertamento da parte delle ARPA ovvero, in caso di mancata costituzione delle stesse, dall’organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».
 
12.40
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la realizzazione degli impianti secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché l’adozione delle misure specifiche a tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’articolo 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
 
12.41
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell’installazione e nell’uso delle reti di comunicazione elettrica deve essere garantita la compatibilità degli impianti stessi con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati. La installazione delle reti è sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale».
 
12.42
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. L’installazione della rete di comunicazione elettrica non può avvenire in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico».
 
12.43
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
        Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il rispetto dei princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, del paesaggio  e».