AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede all’unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali; propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con i seguenti rilievi:
si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di verificare la corrispondenza di alcune disposizioni contenute nello schema in esame con l'oggetto della delega conferita al Governo dalla legge n. 34 del 2005: tale delega, infatti, non sembra poter autorizzare la complessiva novazione della fonte di disciplina degli ordini professionali di cui si tratta, coinvolgendo anche ambiti materiali - quali la disciplina delle incompatibilità, del segreto professionale, del potere disciplinare, e l'attribuzione di potestà regolamentari al Consiglio nazionale - che non sembrano essere considerati tra gli oggetti di delega, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 34; né si rinviene un'espressa delega al riordino o anche al solo coordinamento della materia in esame. Peraltro, ove anche si ritenesse che dall'unificazione dei due Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali discenda implicitamente la delega a coordinare tra loro le disposizioni che attualmente regolano detti ordini professionali, tale delega "implicita" dovrebbe essere intesa in senso minimale. Pertanto, anche ove si accedesse a tale interpretazione, le disposizioni dello schema in titolo nelle materie già ricordate (e segnatamente gli articoli 4, 5, 29, 49 e seguenti) dovrebbero essere attentamente valutate, non limitandosi a riprodurre e coordinare le disposizioni vigenti, provvedendo invece a modificarle in misura più incisiva di quanto consentirebbe il semplice coordinamento formale. In tale contesto si segnala in particolare l'articolo 53 dello schema in titolo, con il quale, intervenendo in materia di funzione disciplinare, viene introdotto ex novo l'istituto della sospensione cautelare non previsto nella legislazione vigente, senza che si possa, al riguardo, rinvenire alcun criterio direttivo nella legge n. 34.
Si invita altresì la Commissione di merito a valutare la conformità dell'articolo 1, comma 4, lettera b) con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo della legge delega, a norma del quale è consentita l'attribuzione di nuove competenze solo agli iscritti nella sezione A dell'albo unico.
Si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:
all'articolo 1, comma 3, lettera j) sostituire le parole da "dall'articolo 2, comma 3" fino alla fine della medesima lettera, con le seguenti: "dal codice di procedura civile e dalle relative norme di attuazione";
all'articolo 29 coordinare la competenza del Consiglio in materia elettorale di cui alla lettera l) con quella di cui alla lettera p);
riformulare l'articolo 41, la cui formulazione appare errata.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una direttiva comunitaria incidente in materia di tutela ambientale, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:
all'articolo 8, comma 11, sembrerebbe opportuno prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, in analogia con quanto disposto dall'articolo 9, comma 7;
l'articolo 18 consente la modifica con decreto ministeriale degli allegati allo schema di decreto legislativo in titolo, che hanno rango primario e che provvedono tra l'altro - il riferimento è in particolare all'allegato 1A - a individuare lo stesso ambito di applicazione del decreto legislativo: tale disposizione non solo non sembra trovare radicamento nella legge delega (legge comunitaria n. 306 del 2003), ma appare anche in contrasto con la normativa in materia di delegificazione delineata dalla legge n. 400 del 1988;
all'articolo 16, comma 9, occorrerebbe valutare se la misura minima della sanzione pecuniaria sia conforme ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 306 del 2003 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro, ma che stabilisce anche che "in ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi".

Conviene la Sottocommissione.

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri
(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere non ostativo sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SCARABOSIO (FI) riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, le cui disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, ai sensi del quale “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”; rileva come esse siano riconducibili alle materie “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari”, “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”, la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione.
Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
si invitano le Commissioni di merito a integrare l'articolo 27, comma 3, che conferisce al Governo una delega ad adottare un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, nonché per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari, con l'esplicita formulazione dei principi e criteri direttivi in base ai quali deve essere esercitata la delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
si invitano inoltre le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare i criteri e principi della delega conferita al Governo dall'articolo 41, delimitando le modalità cui deve attenersi nel procedere al coordinamento ivi previsto;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere l'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 22, comma 1, per gli atti che abbiano natura normativa e di coordinare le disposizioni del successivo comma 2 con quelle di cui all'articolo 12 della legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), in tema di AIR per gli atti di competenza delle autorità amministrative indipendenti;
si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'esigenza di evitare di novellare con atto di rango primario un regolamento, come prevede l'articolo 14, comma 2.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 del disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Il RELATORE propone infine di rinviare ad altra seduta l’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42 del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

Il seguito dell’esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

(622) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
(1659) MANFREDI ed altri. - Modifiche del codice civile in materia di condominio
(1708) BUCCIERO ed altri. - Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonche' all' articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici
(2587) TUNIS. - Modifiche alla normativa in materia di condominio
(3309) DEMASI ed altri. - Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza
(Parere su emendamenti al testo unificato alla 2a Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte favorevole con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, in parte favorevole)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che venga soppressa l’espressione “che ne individua a pena di nullità la specifica destinazione d’uso”. Si osserva, infatti, che la sanzione della nullità risulta eccessivamente onerosa per i contraenti, oltre che incongruente la necessità di precisare la destinazione d’uso rispetto alla volontà di sottrarre la parte dell’edificio alla natura giuridica di bene comune. Inoltre l'inciso suddetto potrebbe creare una norma suscettibile di violare l’articolo 42 della Costituzione in materia di tutela della proprietà privata. Si creerebbe infine un vuoto normativo circa il cambiamento di destinazione d’uso di questi beni che andrebbe necessariamente ed ulteriormente regolamentato;

- parere favorevole sui seguenti emendamenti:
1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.18; 2.11; 2.17; 3.1 (testo 2); 3.2; 4.1 (testo 2); 4.2; 5.2 (testo 2); 5.5; 6.1 (testo 2); 6.2; 7.1; 7.2; 7.3 (testo 2); 8.2 (testo 2); 8.8; 9.4 (testo 2); 10.100; 11.1 (testo 2); 11.2; 12.1; 13.1; 13.3; 14.2 (testo 2); 15.2 (testo 2); 16.100; 18.2 (testo 2); 19.1 (testo 2); 20.1 (testo 2); 21.1; 21.2; Coord. 22.1; Coord. 23.1; Coord. 24.1.

- parere non ostativo sui seguenti emendamenti:
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, pur ritenendo preferibile la soluzione normativa prefigurata dall'emendamento 1.1 (testo 2);

- parere contrario sugli emendamenti 1.13 e 1.14 in quanto appare irragionevole dettare una apposita disciplina dell'acquisto della proprietà per tali beni, il cui regime non può essere sotto tale profilo differenziato rispetto agli altri beni immobili. Costituire un’eccezione al principio generale dei trasferimenti immobiliari significherebbe creare una nuova categoria di beni con tutte le conseguenze negative della mancanza di regolamentazione specifica, nonché assicurare ai beni condominiali la medesima tutela dei beni demaniali, con un procedimento non giustificato dalla natura dei beni comuni di un edificio, che è comunque una proprietà privata. L’istituto dell'usucapione si fonda su un consolidato principio per cui l’appartenenza di fatto della cosa con certi requisiti ed una certa durata, diviene appartenenza in senso giuridico della cosa stessa. Inoltre la funzione dell’usucapione adempie allo scopo fondamentale di evitare che duri al di là di un certo tempo l’eventuale discrepanza tra situazione di fatto e di diritto. Complessivamente quindi l’usucapione svolge una funzione socialmente utile fondandosi sull’interesse collettivo alla certezza dei rapporti giuridici, che è di rango superiore a quello che si vorrebbe tutelare introducendo l’inusucapibilità delle parti comuni dell’edificio;

- parere contrario altresì sull'emendamento 2.1 (testo 2), limitatamente al secondo e terzo comma del capoverso "Art. 1117-bis", in riferimento alle disposizioni inerenti la destinazione d'uso e il possesso esclusivo, per le medesime motivazioni indicate con riferimento all'emendamento 1.1 (testo2), segnalando in particolare che orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati equiparano il possesso esclusivo al diritto di proprietà;

- parere non ostativo sui seguenti emendamenti, pur non condividendo le scelte normative così proposte:
1.15; 1.16; 1.17; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 4.3; 4.4; 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 7.4; 8.1; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12; 8.13; 8.14; 8.15; 8.16; 8.17; 9.1; 9.2; 9.3; 9.5; 9.7; 9.9; 9.12; 9.13; 9.0.1; 9.0.2; 10.1; 10.0.2; 11.3; 11.4; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 12.2 (testo 2); 13.2 (testo 2); 14.1; 14.3; 15.1; 16.1; 18.1; 18.4;18.5; 19.2; 19.3; 19.4; 19.5; 20.0.1; 20.0.2; 21.0.1; 21.0.2; 21.0.3 e 21.0.4;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ha quindi la parola il senatore PASTORE (FI) che dichiara di condividere la proposta del relatore.

La Sottocommissione, quindi, concorda con la proposta formulata dal relatore.


La seduta termina alle ore 15.