LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2005
428ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE
(3144) CUTRUFO ed altri. - Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell'Unione Democristiana e di Centro ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il senatore PELLEGRINO (UDC), relatore, illustra il disegno di legge in titolo il cui scopo è quello di incentivare lo sviluppo delle strutture ricettive della nautica da diporto attraverso una normativa volta a conferire maggiore certezza giuridica agli operatori del settore. Le finalità del disegno di legge sono perseguite innanzitutto grazie ad una durata più ampia della concessione demaniale marittima - estesa fino a 50 anni - ed al diritto ad ottenerne il rinnovo per i concessionari che incrementino il numero dei posti barca o migliorino le strutture già esistenti. I concessionari, secondo le previsioni dell’articolo 1, devono provvedere, pena la decadenza dalla concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. In tale contesto sono previsti benefici fiscali per le spese sostenute per la realizzazione delle opere portuali. L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede inoltre l'esenzione dall’ICI per gli specchi acquei e le banchine in concessione, le aree circostanti asservite al porto nonché per i fabbricati strumentali alla struttura portuale. L’articolo 2 fa obbligo ai concessionari di realizzare adeguate strutture per la raccolta delle acque nere e di quelle di sentina provenienti dalle unità da diporto. L’articolo 3 istituisce la figura del direttore del porto o dell’approdo turistico, definendone i compiti. L’articolo 4 individua poi le attività e i servizi svolti all’interno dei porti e approdi turistici, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle linee guida per un atto formale di concessione tipizzato. L’articolo 5 obbliga i concessionari dei punti di ormeggio al rispetto delle forniture idriche, elettriche e di assistenza alla chiamata VHF dall’alba al tramonto. L’articolo 6 stabilisce che nell’ambito delle strutture ricettive della nautica sia riservato un certo numero di accosti alle unità da diporto in transito. Per la sosta negli accosti riservati al transito, in deroga al principio di liberalizzazione delle tariffe dei servizi, le tariffe sono approvate dalla competente autorità marittima, di concerto con gli enti locali e le organizzazioni turistiche più rappresentative. L’articolo 7 prevede che le tariffe applicate dalle strutture ricettive della nautica siano esposte in modo visibile all’interno dell’area portuale. Le strutture ricettive sono suddivise in tre categorie a ciascuna delle quali, in relazione alla qualità dei servizi resi, è attribuito un marchio di qualità sulla base del quale commisurare le relative tariffe. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di classificazione di ciascun porto o approdo turistico. L’articolo 8 definisce le competenze dell’autorità marittima in materia di polizia e di sicurezza delle strutture dedicate alla nautica, anche se ricadenti in parte sulla proprietà privata. L’articolo 9 riconosce le imprese turistiche della filiera nautica, individuandole ai sensi del comma 1. Tali sono le imprese di gestione delle strutture ricettive della nautica, le imprese esercenti l’attività di locazione e noleggio delle unità da diporto, le imprese di intermediazione per la locazione e noleggio delle unità da diporto, le imprese esercenti l’attività sportiva subacquea e le agenzie di consulenza nautica. L'articolo 10 stabilisce le sanzioni per l’inosservanza delle tariffe ordinarie, di quelle speciali previste per le unità da diporto in transito nonché per gli utilizzatori che non lasciano l’ormeggio nei termini stabiliti. L’articolo 11 prevede la realizzazione di una rete costiera di comunicazioni finalizzata alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. In tale contesto sono attribuiti al servizio meteorologico dell'aeronautica militare la progettazione, il coordinamento e la gestione del sistema di rilevazione di meteorologia per la nautica e la pesca locale. L’articolo 12 dispone che i comuni costieri realizzino nel territorio di competenza scivoli pubblici per l'alaggio ed il tiro a secco delle unità trasportate a mezzo di carrelli. L'articolo 13 prevede infine la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.