GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI



MERCOLEDI' 15 DICEMBRE 2004



74a Seduta



Presidenza del Presidente
CREMA



La seduta inizia alle ore 8,45.

Il ricorso dichiarato ammissibile dall’ordinanza 15 novembre 2004, n. 356, è stato sollevato dalla prima sezione civile del Tribunale di Napoli, in riferimento alla declaratoria di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi. In particolare, il Tribunale lamenta che “lo Iannuzzi rese le dichiarazioni asseritamente diffamatorie nell’esercizio dell’attività di giornalista da lui svolta per la rivista Panorama, e senza che le dichiarazioni stesse avessero alcun aggancio diretto o indiretto con la funzione parlamentare (…) Laddove lo Iannuzzi fornisce la notizia del preteso summit a Lugano dei cosiddetti quattro congiurati al fine di incastrare Berlusconi, egli non esprime un’opinione o una valutazione di avvenimenti ma narra un fatto come giornalista e, quindi, non può sottrarsi alla verifica della verità o meno della notizia. (…) Non è dato sapere quale attività parlamentare prodromica o coeva abbia svolto lo Iannuzzi per sostenere la tesi contraria all’introduzione del mandato di cattura europeo”, questione che il magistrato peraltro non giudica collegata con l’accusa rivolta dal convenuto alla dottoressa Ilda Boccassini, che per questo ha spiegato l’azione civile di risarcimento all’origine del procedimento in questione.
Il conflitto dichiarato ammissibile con l’ordinanza 28 ottobre 2004, n. 341, è stato sollevato dalla terza sezione civile della Corte d’appello di Genova, in riferimento alla declaratoria di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Paolo Emilio Taviani. La vicenda processuale ebbe origine dall’azione risarcitoria proposta dall’onorevole Massimo Riva nei confronti del senatore Paolo Emilio Taviani per dichiarazioni da questi rese il 24 febbraio 1992, presente la stampa, nella sede della Democrazia Cristiana di Busalla. In quella circostanza fu affermato dal senatore a vita: “Il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della sinistra indipendente Riva contro il presidente Cossiga. Si è andato a cercare in tutti i vecchi documenti ed è saltato quello firmato da Cossiga nel ’64 perché allora era sottosegretario alla difesa”. Contumace Taviani, in primo grado il Tribunale civile di Genova lo condannò a 100 milioni di lire di risarcimento (da versare all’associazione tra i familiari delle vittime del disastro di Ustica, come richiesto dall’attore) soffermandosi tra l’altro sull’attribuzione di ricchezze miliardarie, giudicata allusiva e non giustificata dal diritto alla libera manifestazione del pensiero.
Interposto appello, il senatore Taviani invocò l’articolo 68 primo comma della Costituzione, ricevendone il conforto del Senato. La relativa deliberazione fu depositata dinanzi alla Corte d’appello competente, la quale, il 5 luglio 2001, sollevò conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Va rilevato che il 18 giugno 2001 il senatore Paolo Emilio Taviani era deceduto. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 2002, dichiarò inammissibile il ricorso in quanto da esso non emergeva chiaramente l’intento di sollevare conflitto di attribuzione. La Corte d’appello di Genova, deducendone comunque la non manifesta infondatezza della domanda, il 2 aprile 2003 ha reiterato in termini univoci il ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo che “nella specie le frasi pronunciate dal senatore Taviani sembrano collocarsi fuori del paradigma costituzionale non apparendo connesse al mandato parlamentare (…) La decisione del Senato, che ha valutato solo una parte delle frasi pronunziate dal senatore Taviani, incide nell’esercizio del potere di azione riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione e nella funzione giurisdizionale attribuita a questo giudice dall’articolo 102 della Costituzione”.
Il conflitto dichiarato ammissibile dall’ordinanza 17 novembre 2004, n. 369, è stato sollevato dalla ottava sezione penale del Tribunale di Milano, in riferimento alla declaratoria di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell’Utri. La querela dell’onorevole Pierluigi Onorato – che lamentava di essere stato diffamato ripetutamente a mezzo stampa con l’accusa di aver abusato del potere giudiziario di cui era investito come magistrato di cassazione, per colpire un avversario politico – aveva dato origine ad un procedimento penale a carico del senatore Dell’Utri, nel corso del quale era intervenuta la pronuncia del Senato. La relazione della Giunta è stata ripresa nel ricorso del Tribunale di Milano, soffermandosi sull’affermazione del relatore secondo cui “i paletti posti dal giudice delle leggi dovrebbero ormai considerarsi superati poiché giustificati in un contesto caratterizzato da un vuoto normativo”; il Tribunale replica affermando che la giurisprudenza della Corte non deve ritenersi superata “per l’evidente ragione che la legge n. 140 del 2003 non è di rango costituzionale e, quindi, non è idonea a stravolgere i limiti fin qui delineati dalla Corte”. Nel caso di specie, il Tribunale conclude che le dichiarazioni giornalistiche rese dal senatore Dell’Utri il 5 marzo 2002 “non risultano funzionalmente collegate con un precedente atto parlamentare cosiddetto tipico, non emergendo dagli atti alcun documento da cui si evinca che il medesimo abbia compiuto in un momento antecedente a tali dichiarazioni un’attività parlamentare tipica sostanzialmente corrispondente (…) Si tratta, al contrario, di opinioni genericamente ricollegabili all’attività politica in senso lato e, come tali, non possono essere sottratte al sindacato del giudice ordinario”.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MANZIONE e PETERLINI ed il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 356 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Genova in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all’unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all’unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 9,05.