LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2005
483ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE
(3331) BOBBIO e MUGNAI. - Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione, e di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali
(Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che introduce modifiche alla legge n. 633 del 1941, in materia di diritto d’autore, al fine di approntare un'adeguata tutela ai programmi software per apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione e per apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali, cosiddetti decoder. A tal fine, il disegno di legge inserisce preliminarmente il concetto di «programma per apparecchiature terminali di reti pubbliche» e di «programma per apparati di ricezione di programmi televisivi digitali» tra le opere dell’ingegno tutelate dalla legge n. 633 del 1941. Estende inoltre la norma prevista all’articolo 171-bis della medesima legge concernente l’applicazione delle sanzioni penali, anche a chi, detentore a qualunque titolo del bene tutelato, pone in essere una condotta tale da consentire o facilitare la rimozione arbitraria, l’elusione funzionale o la modifica di programmi applicati ad apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione o a decoder. L'articolo 1 del disegno di legge fornisce la definizione di apparecchiatura terminale di reti pubbliche di comunicazione: un prodotto utilizzato dall’utente del servizio di comunicazione elettronica, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di comunicazione, cioè di reti di comunicazione elettronica utilizzate, interamente o prevalentemente, per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'articolo fornisce anche la definizione di decodificatore: apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri. L'articolo 2 inserisce il decoder tra le opere per cui è prevista la tutela sul diritto d'autore ed estende le sanzioni penali dell'articolo 171-bis a chi consente o facilita la rimozione arbitraria, l’elusione funzionale o la modifica di programmi applicati ad apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione o a decoder.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(826) PASQUINI ed altri. - Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada
(2363) FABRIS e DENTAMARO. - Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
(2575) MAGNALBO' ed altri. - Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico
(2963) CAMBER. - Modifica dell' articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

In attesa di ricevere il parere della Commissione bilancio sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e sugli emendamenti ad esso relativi, il presidente GRILLO, al fine di proseguire i lavori della Commissione invita i senatori che hanno presentato emendamenti al testo ad illustrarli.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) illustra quindi tutti gli emendamenti a sua firma. In particolare, l'emendamento 3.4 introduce nel codice della strada la categoria dei "veicoli d'epoca". L'emendamento 4.2 elimina l'anomalia dell'obbligo della revisione annuale per tali veicoli e l'emendamento 4.5 distingue tra veicoli di interesse storico e collezionistico e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. L'emendamento 4.22 estende poi l'esonero dalle restrizioni alla circolazione nei centri abitati a tutti i veicoli storici indipendentemente dalla loro cilindrata. L'emendamento 4.0.2 prevede l'estensione dei benefici fiscali, attualmente previsti per i veicoli con più di trent'anni, a quelli che hanno superato i venticinque anni. L'emendamento 4.0.4 prevede infine che l'abuso del potere di cancellazione previsto dall'articolo 215 del Regolamento attuativo del codice della strada è fonte di responsabilità, a norma dell'articolo 243 del codice civile.

Il senatore MAGNALBO' (AN) illustra tutti gli emendamenti di cui è firmatario soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1 che mira ad eliminare la delega per la riforma del codice della strada e sull'emendamento 1.2 che, in alternativa, ne modifica i contenuti e sull'emendamento 1.0.1 che individua i veicoli di interesse storico per i quali propone una tassa di trasferimento forfettaria di cinquanta euro.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) illustra gli emendamenti a sua firma volti ad incentivare il turismo itinerante attraverso l'introduzione nel codice della strada di norme di favore per gli autocaravan. Gli emendamenti proposti hanno inoltre lo scopo di chiarire che le amministrazioni locali possono adottare provvedimenti di limitazione del traffico soltanto nei limiti di quanto espressamente previsto dal codice della strada. Si sofferma infine sull'emendamento 4.29 che riconosce alla Federazione motociclistica italiana (FMI) un ruolo nell'ambito del motociclismo storico analogo a quello dell'ACI in campo automobilistico.

Il presidente PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra l'emendamento 4.30 che, sull'esempio di alcuni Stati europei, mira ad introdurre principi per il riconoscimento, anche a fini assicurativi, delle modifiche ad autovetture e motocicli che ne incrementino le condizioni di sicurezza.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) interviene incidentalmente osservando che l'emendamento testé illustrato dal relatore, senatore Pedrazzini, non è coerente con le norme previste dal disegno di legge in esame che si limita a trattare la materia degli autocaravan e delle auto storiche.

Il vice ministro TASSONE, riservandosi un più puntuale parere sui singoli emendamenti, manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione dichiarando che il Governo è aperto a qualsiasi proposta migliorativa della normativa del codice della strada relativa alla disciplina degli autocaravan e delle auto storiche, che dovrà essere comunque contemperata con il rispetto dell'attuale sistema delle autonomie locali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963


Art. 1
1.1
Magnalbò, Salvi


Sopprimere l’articolo.

1.2
Magnalbò, Salvi


Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
“Articolo 1
(Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici)

1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.
2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.
3. Rientrano tra i criteri di rappresentatività un numero minimo di cinque club e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni, ed un numero minimo di soci iscritti che non deve essere inferiore a venti.
4. Le associazioni tengono i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.”


1.3
Donati


Al comma 1, dopo le parole “di concerto con” inserire le seguenti “il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con”.


1.4
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 1, lettera c), dopo la parola “iscritti” aggiungere le seguenti: “ed il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale FIVA”.


1.5
Camber

Al comma 1, lettera c) sono aggiunte, infine, le parole: "e il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale FIVA (Fédération Internazionale des Véhicules Anciens)".


1.6
Camber

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere la possibilità di rilasciare su richiestea, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai venticinque anni e in possesso dei requisiti richiesti, una Certificazione di Storicità al fine di ottenere dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri una targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo".


1.7
Donati

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) riconoscere alle associazioni la possibilità di rilasciare ai propri associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, una targa di identificazione, con il suffisso “H”, da affiancare alla targa di origine del veicolo”.


1.8
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 1, lettera e), dopo la parola “anni” aggiungere le seguenti: “e in possesso dei requisiti richiesti, una certificazione di storicità al fine di ottenere dal dipartimento dei trasporti terrestri”.


1.0.1
Magnalbò, Salvi


Dopo l’articolo 1, inserire il seguente articolo:
Articolo 1-bis
(Veicoli di interesse storico)

1. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a 25 anni di età e che siano stati dichiarati e certificati tali dall’ASI, dall’A.C.I., da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche costruttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana (FMI) e dalla Federazione ciclistica per quanto di loro competenza.
2. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l’ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
3. Il Ministero dei trasporti, su richiesta dei soggetti di cui al precedente comma 1, rilascia per i veicoli di interesse storico una targa di identificazione con il suffisso H) (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.”

Conseguentemente all’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all’articolo 1 sopprimere le parole: “nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”; sostituire il comma 4 con il presente articolo; modificare l’articolo 215, comma 1 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.


Art. 2
2.1
Donati


Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole “e, al quarto periodo, sostituire le parole “sentite le” con le seguenti: “previo parere obbligatorio delle”.


2.2
Fabris

Al comma 1, lettera a), dopo la parola “obbligatorio” aggiungere la seguente “e vincolante”.


2.3
Magnalbò, Salvi


All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

“a-bis. Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.”;
a-ter. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “1.-bis). Nelle manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, autorizzate dalle federazioni nazionali ed internazionali competenti, svolgentesi ad una velocità media non superiore a 50 chilometri orari, non sussiste l’onere di adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma precedente. Gli organizzatori di tali manifestazioni dovranno comunicare con preavviso di novanta giorni agli enti locali interessati dal transito della manifestazione specificando, nel caso di attraversamento di centri storici ovvero di aree chiuse al traffico, anche gli orari e le modalità di svolgimento delle manifestazioni, i seguenti dati:
1) l’inserimento dell’evento nel calendario della federazione di riferimento;
2) il programma della manifestazione;
3) il percorso;
4) il numero dei veicoli iscritti
Per le manifestazioni di carattere interregionale l’autorizzazione va richiesta alla Regione in cui è fissata la partenza della manifestazione;
a-quater. Al comma 3, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità media inferiore a 50 chilometri, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali ed internazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione riconosciuta dal CONI;
a-quinquies. Al comma 6, dopo le parole: “su strada”, aggiungere le seguenti: “e per le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico”;
a-sexies. Al comma 9, sostituire le parole: “lire centoventisettemilaventi” con le parole: “cento euro”, e “cinquecentottomilasettanta”, con “trecento euro”, e “duecentocinquantamilatrenta”, con “centocinquanta euro”, e “unmilionesedicimilacentoquaranta”, con “seicento euro”.

2.4
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

“a-bis). All’articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri orari.».


2.5
Camber

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) in fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico, per le quali non sia stata ammessa una velocità media eccedente i quaranta chilometri orari".


2.6
Donati


Al comma 1, sopprimere la lettera c).


2.7
Fabris


Al comma 1, lettera c), dopo la parola “ACI” aggiungere le seguenti: “per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto”.


2.8
Donati


Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole “su parere della medesima federazione”.


Art. 3

3.1
Donati


Sopprimere l’articolo.


3.2
Fabris

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

“1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte le seguenti lettere:
n-bis) veicoli d’interesse storico e collezionistico;
n-ter) veicoli d’epoca”.


3.3
Magnalbò, Salvi


Alla fine del comma 1, sopprimere le parole: “e collezionistico”.


3.4
Peruzzotti


Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1bis – All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera: “n-ter) veicoli d’epoca”.


3.0.1
Donati


Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:
“Articolo 3-bis
(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione»”.


Art. 4

4.1
Fabris


Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) sopprimere il comma 1 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.


4.2
Peruzzotti


Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) sopprimere il comma 1 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.


4.3
Magnalbò, Salvi


Al comma 1, sopprimere la lettera b).


4.4
Donati


Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

“b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli costruiti prima del 1° gennaio 1960. I veicoli di cui al presente comma devono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d’epoca e siano classificabili di interesse storico, l’ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici”.


4.5
Peruzzotti


Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con venticinque anni di vetustà calcolati dall’anno di costruzione.
Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché i veicoli iscritti nei registri delle associazioni di amatori di veicoli storici, di cui all’articolo 1, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent’anni dalla data di costruzione”.


4.6
Magnalbò, Salvi


Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato, sopprimere le parole “e collezionistico”.


4.7
Magnalbò, Salvi


Al comma 1, lettera b), al primo periodo del comma «4» richiamato, sostituire le parole “con trent’anni di vetustà” con le parole: “di età superiore ai venticinque anni”.


4.8
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire le parole "trent'anni" con le parole "venticinque anni".


4.9
Fabris


Al comma 1, lettera b, al comma «4» richiamato, sostituire nel primo periodo le parole: “trent’anni di vetustà” con le seguenti: “venticinque anni di vetustà”.


4.10
Donati


Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo del comma «4» richiamato.


4.11
Magnalbò, Salvi


Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente:

“Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età e di particolare interesse storico quelli che siano stati dichiarati e certificati tali dall’ASI, dall’ACI, da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche costruttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana e dalla Federazione ciclistica per quanto di loro competenza”.


4.12
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere le parole "sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli".


4.13
Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo le parole: “Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico” aggiungere le seguenti: “quelli iscritti nei registri Italiano FIAT, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, ASI, Storico FMI, nonché”.


4.14
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo la parola "storici" le parole "AVI, AAVS, FMI, e".


4.15
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola "storici" sopprimere la parola "ovvero".


4.16
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sostituire la parola: “ovvero” con le seguenti: “A.S.I., A.A.V.S., F.M.I., e”.


4.17
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere, dopo le parole "d'Italia", le seguenti: "per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione".


4.18
Camber

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, aggiungere, dopo la parola "costruzione" la seguente: "purchè".


4.19
Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, dopo la parola “statistici” aggiungere il seguente periodo: “I benefici fiscali per i mezzi di interesse storico o collezionistico previsti dall’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 decorrono dal venticinquesimo anno dalla loro costruzione”.


4.20
Fabris

Al comma 1, lettera b), al comma «4» richiamato, sopprimere la lettera c).


4.21
Donati


Al comma 1, sopprimere la lettera c).


4.22
Peruzzotti


Al comma 1, sopprimere la lettera c).


4.23
Camber

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali in occasione di eccezionali emergenze ambientali, sono esentati da eventuali restrizioni riguardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali relative ad eccezionali emergenze ambientali, sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, compresi quelli muniti di motore a due tempi, durante la partecipazione a manifestazioni regolarmente autorizzate e per recarsi presso officine e carrozzerie.»"


4.24
Donati


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: “c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai sensi dell’articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico all’interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni»”.


4.25
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono esentati dal rispetto della restrizione al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purchè partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate. L’esenzione vale anche per consentire il raggiungimento di officine e carrozzerie.»”


4.26
Donati

Al comma 1, lettera c), comma «5-bis» richiamato, sostituire le parole “di costruzione anteriore ai venticinque anni” con le seguenti: “costruiti prima del 1° gennaio 1960”.

4.27
Donati


Al comma 1, lettera c), comma «5-bis» richiamato, sostituire la parola “venticinque” con la seguente “trenta”.


4.28
Donati


Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo del comma «5-bis» richiamato.


4.29
Fabris


Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Dopo l’articolo 60 inserire il seguente “Articolo 60-bis-Autovetture e motoveicoli da competizione su strada”-1. Sono considerate autovetture da competizione su strada quelle immatricolate in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III – Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell’articolo 9.
2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell’ACI e della Federazione motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del dipartimento dei trasporti terrestri, che procedono all’aggiornamento della carta di circolazione, tramite l’inserimento della dicitura “autovettura da competizione su strada o motoveicolo da competizione su strada”, su richiesta e a spese dell’interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 78.
3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’articolo 9. L’autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l’intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.
4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire in sostituzione della targa anteriore di cui all’articolo 100, comma 1, custodita all’interno dell’abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall’articolo 102, comma 3. per quanto attiene ai motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.
5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all’atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l’assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l’effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80”.


4.30
Il Relatore


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 inserire il seguente: «Articolo 60 ter – Modifiche ad autovetture e motocicli)
1. Sono possibili modifiche alle autovetture o motocicli di serie per uso stradale (tunning) alle seguenti condizioni:
1.1 siano migliorate la sicurezza sia attiva che passiva del veicolo
1.2 le modifiche siano certificate da professionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la motorizzazione con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di autorizzazione alle officine ed esercita le funzioni di controllo.
3. L’aggiornamento del libretto dell’autoveicolo o del motoveicolo, se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito prima della messa su strada dagli enti preposti».”


4.0.1
Fabris


Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
“Articolo 4-bis
(Modifiche all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “trentesimo anno” con le seguenti “venticinquesimo anno”.
2. I commi 2 e 3 sono soppressi.”


4.0.2
Peruzzotti

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
“Articolo 4-bis
(Modifiche all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole trentesimo anno con le seguenti: «venticinquesimo anno».
2. Sopprimere i commi 2 e 3.”


4.0.3
Fabris

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:
“Articolo 4-bis
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aggiungere il seguente: “L’abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”.


4.0.4
Peruzzotti


Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
“Articolo 4-bis

Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 215 del regolamento del Codice della strada, aggiunto il seguente periodo: «L’abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità, a norma dell’articolo 243 del codice civile».”


Art. 5

5.1
Donati


Al comma 1, sostituire il comma 4-bis richiamato con il seguente: "4-bis. La revisione per i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960, o che sono temporaneamente ritirati dalla circolazione, viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti in conformità con quanto espressamente previsto in materia di deroghe dalla direttiva 96/96/CE".


5.2
Donati


Al comma 1, sostituire il comma 4-bis richiamato con il seguente: "4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, in conformità con quanto espressamente previsto in materia di deroghe dalla direttiva 96/96/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei ceicoli a morore e dei loro rimorchi, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".


5.3
Camber

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo le parole "veicoli di interesse storico" sono aggiunte le seguenti "e muniti di targa H".


5.4
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo le parole: "veicoli di interesse storico", aggiungere le seguenti: "e muniti di targa H".


5.5
Magnalbò, Salvi


Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere le parole: "e collezionistico".


5.6
Donati


Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere le parole: "e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici,".


5.7
Camber

Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, dopo la parola: "collezionistico" sopprimere le seguenti: "per quelli".


5.8
Donati


Al comma 1, al comma 4-bis richiamato, sopprimere l'ultimo periodo.


5.9
Donati


Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
"Articolo 5-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole «veicoli a trazioni animale» sono inserite le seguenti i «velocipedi»".

Art. 6

6.1
Camber

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: "Per i veicoli provenienti dall'estero, il proprietario può chiedere l'immatricolazione conservando le targhe d'origine.".


6.2
Magnalbò, Salvi


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis). Alla fine del comma 7, dell'articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «L'uso improprio del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articllo 2043 del Codice Civile»".


Art. 7

7.1
Camber

Al comma 1 dopo la parola "historicum", sopprimere le seguenti "sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4".


7.2
Camber

Al comma 1, dopo la parola "historicum" aggiungere le seguenti: "e di Certificato di Storicità rilasciato da parte delle Associazioni autorizzate, sul quale siano riportati gli estremi di immatricolazione e di certificazione."

7.0.1
Fabris


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
"Articolo 7-bis
(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti numeri:
1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185;
2-bis) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185".


7.0.2
Fabris


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
"Articolo 7-bis
(Definizioni autocaravan)

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente".


Art. 8

8.1
Donati


Sopprimere l'articolo.


8.2
Donati


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Articolo 8-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 142 (Limiti di velocità) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limiti fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentono, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 km/h.»".


8.0.1
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Articolo 8-bis
(Modifiche all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzioni. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato.»
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dalle associazioni di amatori di veicoli storici. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: "12 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "al medesimo Ministero" con le seguenti: "al Ministero degli affari esteri".

Art. 9

9.1
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 4, dopo le parole: "invalido civile" aggiungere le seguenti: "con impedimento permanente alla deambulazione".

9.2
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 5, dopo le parole: "invalido civile" aggiungere le seguenti: "con impedimento permanente alla deambulazione".


9.3
Fabris


Dopo l'articolo il comma 5, aggiungere il seguente:


"5-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, si estendono anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. E' fatto obbligo, in conformità di quanto previsto dall'articolo 185, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di disporre lungo le strade e le autostrade, come nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan. La mancata realizzazioni di tali impianti, ove prevista in progetti esecutivi, è sanzionata con un'ammenda da euro 300 e euro 1.000.".


9.0.1
Fabris


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
"Articolo 9-bis
(Circolazione degli autocaravan)

1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".


Art. 10

10.1
Fabris


Al comma 1, sostituire le parole: "possono provvedere" con "provvedono".

10.2
Donati


Al comma 1, dopo la parola: "autocaravan" inserire le seguenti: "riservate ai soggetti portatori di handicap".


10.3
Donati


Sopprimere il comma 3.


10.4
Donati


Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire la sosta degli autocaravan per i soggetti portatori di handicap".


10.5
Donati


Al comma 3, dopo la parola: "parcheggi" inserire le seguenti: "riservati ai soggetti portatori di handicap".


10.6
Montalbano, Pasquini, Paolo Brutti, Viserta Costantini, Montino


Al comma 3, dopo la parola: "consentire" aggiungere le seguenti: ", previa apposita regolamentazione,".


10.7
Fabris


Al comma 3, sopprimere le parole: "anche prolungata".


10.8
Donati


Al comma 3, dopo la parola: "di linea" inserire le seguenti: "o a chiamata".


10.9
Donati


Al comma 3, dopo la parola: "di linea" inserire le seguenti: "e non".


10.10
Fabris


Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le amministrazioni comunali non possono installare nelle aree adibite alla sosta degli autoveicoli qualsiasi strumento dissuasore della circolazione e della sosta per gli autocaravan, salva l'ipotesi in cui non sussistano ostacoli in altezza o strettoie della strada.
4-ter. Le aree di cui al comma 1 devono essere facilmente individuabili a mezzo di apposita segnaletica stradale devono considerarsi opere di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente e sono realizzate entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4-quater. Tutti i campeggi di nuova costruzione devono essere dotati di apposite aree per la sosta e il rimessaggio degli autocaravan.
4-quinquies. Le Regioni, in quanto delegate allo sviluppo del turismo in generale e di quello itinerante in particolare, disciplinano la sosta temporanea degli autoveicoli e dei rimorchi in aree appositamente individuate dai Comuni o dalla Comunità Montane.".


10.0.1
Fabris


Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
"10-bis
(Sanzioni amministrative)

1. Al comma 6 dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida.»".


10.0.2
Donati


Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Articolo 10-bis
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86»".


10.0.3
Magnalbò, Salvi


Dopo l'articolo 10, inserire il seguente articolo:
"Articolo 10-bis
(Modifiche al Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Articolo 17-bis
(Esenzione per i veicoli di costruzione superiore ai venticinque anni)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli la cui data di fabbricazione sia superiore ai venticinque anni.
2. Per i veicoli di cui al comma 1, la tassa di trasferimento di proprietà è di euro cinquanta.
3. Il contenzioso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2001 e fino alla entrata in vigore della presente legge, relativo al mancato pagamento della tassa di circolazione da parte dei mezzi di età compresa tra i venti e i trent'anni, può essere estinto mediante il pagamento di una somma pari al 10% dell'ammontare complessivo.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63 della legge 21/11/2000, n. 342.

Art. 11

11.1
Magnalbò. Salvi


Sopprimere l'articolo.


11.2
Camber

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti".


11.0.1
Montalbano


Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
"Art. 11-bis
(Modifiche alle legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121)

All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»".