AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2005
220ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER



Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Saporito.


La seduta inizia alle ore 14,05.


(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.
(Parere su testo ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) ricorda che il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, approvato dal Parlamento nel dicembre 2004, è stato oggetto di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.
Un primo rilievo formulato nel messaggio del Presidente investe l'articolo 2, comma 31, lettera a), del testo approvato dalle Camere nella parte in cui, prevedendo l'individuazione di "linee di politica giudiziaria per l'anno in corso", si pone in evidente contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione, configurando un potere di indirizzo in capo al Ministro della giustizia, mentre l'indicazione di "obiettivi primari che l'attività giudiziaria dovrebbe perseguire" si pone in violazione dell'articolo 112 della Costituzione. Dà quindi conto dell'emendamento 2.461 che il Governo ha presentato riformulando la disposizione colpita dal rilievo del Presidente della Repubblica appena ricordata; tale riformulazione è, a suo avviso, idonea a superare i rilievi di costituzionalità formulati dal Capo dello Stato, adeguando il dettato del disegno di legge ai princìpi costituzionali.
Un secondo motivo di rinvio alle Camere evidenziato nel messaggio concerne l'articolo 2, comma 14, lettera c), del testo in esame che prevede tra i criteri direttivi di delega l'istituzione di un ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale; tale disposizione si pone, secondo il Capo dello Stato, in palese contrasto con gli articoli 101, 104 e 110 della Costituzione in quanto affida a strutture del Ministero della giustizia una funzione che esula dalla organizzazione e dal funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, che costituiscono il limite costituzionale delle competenze del Ministro, con grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Con l'emendamento 2.441 del Governo si propone la soppressione della lettera c) in questione: conseguentemente il rilievo di costituzionalità viene del tutto superato.
Un ulteriore profilo oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica riguarda l'articolo 2, comma 1, lettera m), che prevede la facoltà del Ministro della giustizia di ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere del CSM concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi, ricorrendo alcune condizioni, per contrasto con l'articolo 134 della Costituzione che attribuisce alla Corte costituzionale la competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, compresi quelli tra CSM e Ministro della giustizia.
L'emendamento 2.53 del Governo, al capoverso 30, n. 1, riformula la lettera m), n. 1) in questione, stabilendo che il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzione, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa avverso le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi. Tale riformulazione è volta a configurare come ipotesi del tutto residuale l'impugnativa dinanzi alla giurisdizione amministrativa e a indicare come rimedio ordinario quello del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale; pur permanendo taluni profili di perplessità sul mantenimento della possibilità di ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa, ritiene che la disposizione così riformulata, configurandosi come norma di chiusura del sistema, non sia manifestamente irrazionale e che sia compatibile con i princìpi costituzionali.
Nel medesimo emendamento 2.53 trova, infine, idonea soluzione anche l'ultimo rilievo di costituzionalità contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica, che aveva segnalato la menomazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura come delineati dall'articolo 105 della Costituzione da parte di numerose disposizioni della legge delega concernenti le procedure concorsuali. In particolare, il messaggio evidenzia come il sistema delineato nella legge delega collochi al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, struttura esterna al CSM, e apposite commissioni, anch'esse esterne allo stesso CSM; il rilievo del Presidente riguarda soprattutto la situazione di candidati che non abbiano conseguito il favorevole giudizio o la positiva valutazione da parte di tali strutture, poiché in tali casi al Consiglio superiore della magistratura verrebbe preclusa la possibilità di prendere in considerazione la posizione del candidato escluso. Il richiamato emendamento 2.53, nel riformulare numerose disposizioni della legge delega, delinea un diverso sistema di valutazione e scrutinio che consente al CSM una valutazione secondo modalità, a suo avviso, rispettose delle competenze attribuitegli dall'articolo 105 della Costituzione, escludendo, in particolare, che le valutazioni della Scuola superiore e delle commissioni precludano il vaglio del CSM.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione che vengano approvati gli emendamenti 2.461, 2.441 e 2.53. Propone di esprimere su tali proposte emendative un parere favorevole, e un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente FALCIER riferisce che il relatore designato, senatore Scarabosio, ha predisposto sul disegno di legge in titolo un parere favorevole, con il quale si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Torino 2006 tra gli enti cui è riservato l'uso del simbolo olimpico di cui all'articolo 2, comma 1, in quanto ente attuatore di tutti i progetti e delle infrastrutture occorrenti per la realizzazione dei giochi.

La Sottocommissione concorda con il parere predisposto dal relatore.

(116) TOMASSINI.- Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il disegno di legge in titolo, volto ad approntare un programma di cure e assistenza per i malati terminali affetti da cancro, prevedendo il ricorso alle cure palliative domiciliari. Si tratta di un disegno di legge il cui contenuto è riconducibile per le sue finalità alla tutela di un diritto fondamentale quale quello alla vita, in particolare finalizzato a garantire un livello accettabile di qualità della vita e l'accompagnamento a una morte dignitosa, nonché a princìpi fondamentali in materia di tutela della salute. Rileva come le disposizioni in esame appaiano rispettose delle competenze regionali in materia di organizzazione delle strutture sanitarie, demandando alle Regioni l'organizzazione e il funzionamento dei servizi in questione, in conformità alla giurisprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n. 272 del 2001; osserva poi che l'articolo 1 potrebbe utilmente essere integrato con la definizione normativa delle cure palliative di cui si tratta; anche l'articolo 2, comma 1, dovrebbe essere a suo avviso riformulato conformando la dizione di "pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie" a quella recata dal precedente articolo 1, comma 2, nonché dallo stesso titolo del disegno di legge. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni testé formulate, a condizione che l'articolo 5 venga riformulato nel senso di demandare alle Regioni l'istituzione delle scuole di formazione professionale ivi previste ovvero di riconoscere che la loro istituzione è - secondo il dettato costituzionale - di competenza regionale.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 16,20.

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)


Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici inerenti il riparto di competenze legislative delineato dal Titolo V della Costituzione, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione
(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando che molti di essi ripropongono emendamenti già presentati in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 280 del 2004, poi decaduto. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti, riservandosi di raccogliere le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Interviene il senatore BASSANINI (DS-U) per esprimere la propria sorpresa nel vedere riproposto, tra gli emendamenti in esame, una disposizione del decreto legge n. 280 del 2004, e segnatamente l'articolo 4 di quel provvedimento: si tratta infatti di una disposizione sulla soppressione della quale il rappresentante del Governo, durante l'esame in sede di conversione di quel decreto-legge, aveva espresso parere favorevole.

Il presidente FALCIER (FI) ricorda che sul comma 2 del richiamato articolo 4 la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; ricorda, altresì, che il rappresentante del Governo, in quella occasione, sottolineando la stretta connessione tra la disposizione recata dal comma 1 e quella di cui al comma 2 dell'articolo in questione, ritenne di non poter mantenere l'una disposizione senza l'altra e conseguentemente espresse parere favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo, che di fatti venne soppresso. Poi, come è noto, il decreto non venne convertito in legge.

Il senatore BASSANINI (DS-U) richiama l'attenzione della Sottocommissione sugli emendamenti all'articolo 5, che concernono una materia di stretta competenza della Commissione affari costituzionali, chiamata in questa sede a rendere un mero parere alla Commissione cultura, in quanto il decreto-legge è stato assegnato per l'esame in sede referente a quest'ultima, in considerazione del contenuto prevalente del suo testo originario, che si va tuttavia arricchendo, con la proposta dei numerosi emendamenti, di molteplici disposizioni in diverse materie, tra cui quella del pubblico impiego. Sottolinea come, mentre alcuni emendamenti all'articolo 5 recano norme di natura prevalentemente tecnica (benché in alcuni casi sia da ritenersi preferibile demandarne la definizione alla contrattazione collettiva, come nel caso dell'emendamento 5.19), l'emendamento 5.3 proponga una disposizione che innova la disciplina sostanziale, in modo censurabile: si ripropone, infatti, una disciplina, quale quella di cui al ricordato articolo 4 del decreto-legge n. 280 del 2004, che è espressione di una volontà di superamento del principio del pubblico concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica, consentendo la nomina a dirigente di personale direttivo senza il superamento di qualunque procedura concorsuale e avanzamenti in assenza di ogni criterio meritocratico. Il ricorso a un sistema di facili promozioni, svincolate dal superamento di ogni selezione, demotiva la dirigenza pubblica e la condanna, a suo avviso, al degrado. Propone, pertanto di esprimere un parere contrario a tale emendamento, di chiara natura clientelare. Anche sul successivo emendamento 5.4 propone di esprimere parere contrario, in quanto volto - come l'emendamento 5.3, comma 1-quater - a fare salvi gli effetti prodottisi in vigenza del decreto-legge n. 280 del 2004: la volontà espressa dalle Camere con la soppressione dell'articolo 4 era infatti proprio quella di impedire le nomine e le promozioni ivi previste. Propone inoltre di esprimersi nello stesso senso anche sul successivo emendamento 5.5.
Conclude, sottolineando che il parere sugli emendamenti richiamati deve essere contrario non solo in termini di costituzionalità, poiché essi si pongono in contrasto con il principio costituzionale del concorso pubblico, ma anche nel merito, ritenendo assolutamente inopportuno consentire promozioni in massa di personale direttivo.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda che è la stessa Costituzione a consentire che le Camere possano regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il relatore presidente FALCIER (FI), pur dopo i rilievi del senatore Bassanini, conferma la propria proposta di parere non ostativo sul complesso degli emendamenti all'esame, ritenendo di non doversi discostare dalle valutazioni che la Commissione aveva formulato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 280/2004, con particolare riferimento al suo articolo 4, le cui disposizioni sono sostanzialmente riproposte o i cui effetti sono disciplinati dagli emendamenti indicati dal senatore Bassanini.

Con il dissenso del senatore BASSANINI (DS-U), la Sottocommissione, a maggioranza, concorda con la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,35.