LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDI' 24 GIUGNO 2003
222a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO



Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. - Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri.- Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. - Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. - Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI.- Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT.- Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA.- Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri.- Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada"

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. - Norme in materia di tutela delle "televisioni di strada"

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. - Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso, con il seguito della trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2175.

La senatrice FRANCO, dopo aver dichiarato di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Democratici di sinistra, illustra l'emendamento 10.4 che mira a definire la cornice dei diritti dei minori rispetto alla televisione. Illustra poi l'emendamento 10.27 sulla regolamentazione della partecipazione dei minori ai programmi televisivi, l'emendamento 10.30 sulle competenze del collegio giudicante per la verifica del rispetto del codice di autoregolamentazione TV e minori, l'emendamento 10.44 sull'istituzione di un osservatorio di vigilanza, l'emendamento 10.68 sulla qualità delle produzioni televisive.

Il senatore CAMBURSANO procede, di seguito, ad illustrare l’emendamento 10.9, la cui finalità è quella di recuperare il ritardo accumulato dal nostro Paese nell’attenzione alla programmazione per i minori. A tale scopo si propone la limitazione, se non il completo divieto, del transito pubblicitario nelle fasce orarie di maggior ascolto da parte dei minori.

La senatrice DONATI illustra l’emendamento 10.5, che mira a sostenere la valenza culturale dei programmi televisivi fruiti dai minori. Gli emendamenti 10.11 e 10.12 ampliano, poi, la durata della fascia oraria in cui l'ascolto dei minori è sottoposto ad una particolare tutela. L’emendamento 10.20 inserisce, inoltre, la previsione di uno specifico obbligo di programmazione nella fascia oraria di prima serata con la trasmissione di programmi esclusivamente dedicati ai minori. Gli emendamenti 10.32 e 10.39 prevedono, invece, l’istituzione di un’apposita commissione istituita presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed i compiti a questa assegnati. L’emendamento 10.52 incrementa, infine, le sanzioni pecuniarie dovute per la violazione delle norme previste dall’articolo 10.

Il senatore FALOMI si sofferma sugli emendamenti della sua parte politica relativi al tema del rapporto tra pubblicità e minori. Questa tematica, seppur affrontata approfonditamente a livello comunitario e nazionale, non trova tuttavia nel testo dell’articolo 10 una corretta soluzione. La sua trattazione è, infatti, eccessivamente evanescente e non risolve adeguatamente il nodo della pubblicità trasmessa durante la fascia protetta dedicata ai minori. La questione assume una particolare rilevanza psicologica e sociologica in quanto pone il problema del rapporto tra genitori e figli e dell’acquisto di beni di consumo a scopo emulativo. In tale contesto, una delle possibili soluzioni può certamente essere quella di eliminare totalmente dalla fascia protetta la pubblicità, allo scopo di evitare ai minori le situazioni di sofferenza che si vengono a determinare dal confronto con i coetanei, i cui genitori possono provvedere all’acquisto di beni di consumo voluttuari. In conclusione, richiama l'attenzione del Governo sulla questione in esame, al fine di approntare una idonea soluzione a tale problematica.

Il senatore D’ANDREA illustra gli emendamenti presentati dal suo gruppo che mirano a cogliere la complessità del rapporto tra minori e televisione puntando, da un lato, al recupero della qualità e della utilizzabilità di ciò che i minori apprendono dalla televisione e, dall’altro, definendo l’impianto istituzionale del codice di regolamentazione al fine di dare effettività alle previsioni del codice stesso.

Il PRESIDENTE, a conclusione dell’illustrazione degli emendamenti all’articolo 10, dichiara di presentare due nuovi emendamenti agli articoli 20 e 27, gli emendamenti 20.1000 e 27.1000 - pubblicati in allegato – e propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16 di domani, mercoledì 25 giugno 2003.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175


Art. 10.

10.1

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Soliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

        Sostituire l’articolo con i seguenti.

    –«Art. 10. – (Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni). –1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle direttive dell’Unione europea e della normativa vigente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell’Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, di seguito denominata “Carta“.

        2. La Carta contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e cd-rom e i responsabili della diffusione di messaggi via Internet o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.
        
3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l’esercizio delle attività di cui al comma 2 devono prevedere l’obbligo, per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione, di osservare le regole fissate dalla Carta.

        Art. 10-bis. –(Programmi e produzioni destinati ai minori). – 1. Nel settore radiotelevisivo, la Carta deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

        2. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, talk show o televendite
        
3. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che siano:

            a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

            b) adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;
            
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d’intelligenza, che siano privi di volgarità.

        4. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.

        5. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:

            a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

        b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell’età adulta;
        
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.

        6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

        Art. 10-ter. – (Quote di riserva delle opere europee). – 1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta.

        2. La Carta fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi i film e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinare a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
        
3. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all’acquisto di opere europee ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all’acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all’infanzia e all’adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell’infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
        
4. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
        
5. La Carta disciplina l’obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai media destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.

        Art. 10-quater. – (Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge). – 1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.
        Art. 10-
quinquies. – (Rispetto e tutela della Carta). – 1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta nonché sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell’informazione, dell’editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.

        2. Nel caso di reiterata violazione della Carta i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dall’articolo 31, commi 3 e 5, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.

        Art. 10-sexies. – (Sanzioni). – 1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell’autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.

        2. Le stesse sanzioni si applicano all’editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.
        
3. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.
        
4. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell’autorizzazione o della concessione.
        
5. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell’obbligo di rettifica di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dall’articolo 15, commi da 10 a 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dall’articolo 31, comma 3, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.
        
6. La revoca della concessione, della licenza o dell’autorizzazione è disposta, nei casi previsti dall’articolo 31, commi 7, 12 e 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        
7. Nei casi indicati nel comma 6 del presente articolo non si applicano comunque le procedure previste dall’articolo 31, commi 1 e 2, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        
8. Le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale».

 

10.2

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Doliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 10. – (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). – 1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle direttive dell’Unione europea e della normativa vigente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell’Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, di seguito denominata “Carta“.

        2. La Carta contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e cd-rom e i responsabili della diffusione di messaggi via Internet o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.
        
3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l’esercizio delle attività di cui al comma 2 devono prevedere l’obbligo, per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione, di osservare le regole fissate dalla Carta.
        
4. Nel settore radiotelevisivo, la Carta deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
        
5. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, talk show o televendite.
        
6. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che siano:

            a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

            b) adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;
            
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d’intelligenza, che siano privi di volgarità.

        7. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.

        8. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:

            a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

            b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell’età adulta;
            
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.

        9. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

        10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta.
        
11. La Carta fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi i film e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinare a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti
        
12. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all’acquisto di opere europee ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all’acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all’infanzia e all’adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell’infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
        
13. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
        
14. La Carta disciplina l’obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai media destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.
        
15. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.
        
16. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta nonché sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell’informazione, dell’editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.
        
17. Nel caso di reiterata violazione della Carta i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dall’articolo 31, commi 3 e 5, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.
        
18. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell’autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.
        
19. Le stesse sanzioni si applicano all’editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.
        
20. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.
        
21. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell’autorizzazione o della concessione.
        
22. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell’obbligo di rettifica di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dall’articolo 15, commi da 10 a 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dall’articolo 31, comma 3, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.
        
23. La revoca della concessione, della licenza o dell’autorizzazione è disposta, nei casi previsti dall’articolo 31, commi 7, 12 e 13, della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        
24. Nei casi indicati nel comma 6 del presente articolo non si applicano comunque le procedure previste dall’articolo 31, commi 1 e 2, della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        
25. Le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale».

 

10.3

Gubert

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. La Repubblica riconosce il regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti dei fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n 176».

 

10.4

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programrni radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano ledere tale diritto o che, comunque:
            
a) possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori;

            b) contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche;
            
c) contengano incitamenti all’odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità».

 

10.5

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Le emittenti radiotelevisive, le imprese editoriali, i produttori e i distributori di prodotti audiovisivi, su qualsiasi supporto o fisico o elettromagnetico, hanno il vincolo di promuovere e sostenere programmi e prodotti destinati ai minori nel quadro delle disposizioni comunitarie e costituzionali».

 

10.6

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 1, dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «e delle famiglie».

 

10.7

Pedrazzini, Moro

        Al comma 1, sostituire le parole: «le emittenti televisive» con le seguenti: «i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività radiotelevisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette».

 

10.8

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 1, sostituire le parole: «devono osservare» con la seguente: «rispettano».

 

10.9

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» aggiungere le seguenti: «pena la revoca della concessione».

 

10.10

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le emittenti televisive debbono altresì sostenere la produzione e la diffusione di programmi dedicati ai minori che dovranno essere collocati nelle adeguate fasce orarie».

 

10.11

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La fascia protetta individuata dal Codice di autoregolamentazione tv e minori di cui al precedente periodo si intende dalle ore 15 alle 19».

 

10.12

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La fascia protetta individuata dal Codice di autoregolamentazione tv e minori di cui al precedente periodo si intende dalle ore 15 alle 20».

 

10.13

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «fino all’emanazione del nuovo codice di autoregolarnentazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2003».

 

10.14

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni del presente articolo i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività televisive, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e prodotti similari e i riproduttori di esse su qualsiasi supporto».

 

10.15

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Soliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

        Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che siano:
            
a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;

            b) adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;
            
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d’intelligenza, che siano privi di volgarità».

 

10.16

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Soliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

        Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:
            
a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;

            b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell’età adulta;
            
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia».

        2-bis. Dai programmi di cui al comma 2 deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

 

10.17

Pedrazzini

        Al comma 2, dopo le parole: «le emittenti televisive» inserire le seguenti: «private e la concessionaria pubblica».

        Conseguentemente, all’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all’osservanza delle disposizioni sulla tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori».

 

10.18

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «particolare riguardo» fino a: «commerciale e pubblicitaria» con le seguenti: «abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria».

 

10.19

Fanco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Al comma 2, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino a: «commerciale e pubblicitaria» con le seguenti: «abolendo qualsiasi messaggio pubblicitario, promozioni ed ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria».

 

10.20

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 2, al termine del primo periodo, inserire le parole: «le emittenti televisive sono tenute a prevedere, all’interno del palinsesto settimanale, una fascia oraria, di almeno 90 minuti in prima serata, dedicata esclusivamente ai minori. In questa fascia possono essere previste interruzioni pubblicitarie che non superino il 5 per cento del tempo disponibile».

 

10.21

Gubert

        Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire le parole: «È comunque vietata la pubblicità televisiva di opere di attuale o futura programmazione nelle sale cinematografiche, alla cui visione i minori non possono essere ammessi».

 

10.22

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Soliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

        Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette, previste dai codici di autoregolamentazione o da analoghi documenti, sono altresì vietate la pubblicità televisiva e la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali promos e trailers di produzioni, film, telefilm e programmi dei quali la legge o altre norme o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore».

 

10.23

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Soliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi, Scalera

        Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori deve essere bandita, inoltre, ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque, essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia».

 

10.24

Pedrazzini

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sulla adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            
a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione,

            b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori;
            
c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;
            
d) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;
            
e) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all’infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l’esercizio di attività multimediali;
            
f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;
            
g) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;
            
h) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile».

 

10.25

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

 

10.26

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».

 

10.27

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l’obbligo scolastico».

 

10.28

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere specifiche misure che precisano norme e divieti per la tutela dei minori nelle fasce protette. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l’obbligo scolastico».

 

10.29

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. La fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14,30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme ai programmi destinati ad un’utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore».

 

10.30

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «la Commissione per i servizi» fino alla fine del comma con le seguenti: «un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili».

 

10.31

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 3, sostituire le parole da: «la Commissione per i servizi» fino a: «indipendentemente dall’azione penale» con le seguenti: «un collegio giudicante, su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, secondo le disposizioni contenute nel codice. Il collegio è istituito presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è composto da tre membri individuati con metodo del sorteggio, tra i sei designati rispettivamente dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dal Ministro per le comunicazioni, tra persone di assoluto valore professionale e di specchiata condotta morale. Il collegio resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili».

 

10.32

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 3, sostituire le parole da: «provvede la Commissione per i servizi e i» fino alla fine del comma con le seguenti: «provvede una apposita Commissione istituita presso la stessa Autorità per le comunicazioni. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da tre membri, di cui uno indicato dal Ministro delle Comunicazioni, uno dall’Autorità per le Comunicazioni ed uno votato a maggioranza assoluta dai componenti il Comitato di Controllo sul Codice tv e minori».

 

10.33

Eufemi

        Al comma 3, sopprimere le parole: «in collaborazione con il Comitato di applicazione Tv e minori».

 

10.34

Gubert, Gaburro

        Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in collaborazione con il Comitato di applicazione Tv e minori».

 

10.35

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in collaborazione con il» con le seguenti: «su segnalazione del».

 

10.36

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori», aggiungere le seguenti: «e della ripetuta violazione delle regole dello stesso Codice di autoregolamentazione Tv e minori».

 

10.37

Gubert, Gaburro

        Al comma 3, dopo le parole: «sanzioni inflitte», aggiungere le seguenti: «sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».

 

10.38

Eufemi

        Al comma 3, dopo le parole: «sanzioni inflitte», aggiungere le seguenti: «sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo (o di buon) ascolto».

 

10.39

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione minori istituta presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, provvede e concorre, d’intesa con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche alla proposizione ed elaborazione di indirizzi e nuove misure, anche tecnologiche, di tutela e di promozione dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

 

10.40

Pedrazzini, Moro

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis). All’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n.223, dopo il comma 13 inserire il comma: “13-bis: Nel rispetto dei principi di cui ai commi 10, 11, 12, e 13, è fatto divieto:
            
h) negli orari nei quali non ne può essere effettuata la trasmissione, di pubblicità televisiva e trasmissione di promo e trailer di film e opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 della legge 6 Agosto 1990 n. 223 e delle altre norme in materia;

            i) di pubblicità di opere cinematografiche di attuale o futura programmazione nelle sale, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.
            
l) dalle ore 7.00 alle ore 22.00, di pubblicità di servizi telefonici ovvero di siti internet e telematici contrari alla legge o la cui utilizzazione può, in qualsiasi forma, ledere i diritti della persona, nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori“».

 

10.41

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis). Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l’esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l’obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

 

10.42

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ogni convenzione, licenza, autorizzazione, concessione, contratto di servizio, volto a disciplinare l’esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei minori, prevedendo l’obbligo al rispetto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

 

10.43

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis). Al fine di potenziare l’attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

 

10.44

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di potenziare l’attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, è istituito presso la stessa un Osservatorio di vigilanza sulle opere e le programmazioni rivolte ai minori, con funzioni di monitoraggio, di segnalazione ed elaborazione di nuove misure, anche tecnologiche, di tutela dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori».

 

10.45

Il Governo

        Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all’attività del Comitato di attuazione del codice di autoregolamentazione Tv e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

10.46

Il Relatore

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori sono elevate rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro».

 

10.47

Pasinato

        Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

 

10.48

Fabris, Filippelli

        Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

 

10.49

Veraldi, Manzione, D’Andrea, Cambursano, Scalera, Baio Dossi, Lauria, Dato

        Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

 

10.50

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

 

10.51

Falomi, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

 

10.52

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

        Al comma 5, dopo le parole: «le sanzioni pecuniarie», aggiungere le seguenti: «per le violazioni delle norme di cui al presente articolo».

 

10.53

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «350.000» con la seguente: «500.000».

 

10.54

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato pagamento entro trenta giorni le sanzioni sono triplicate».

 

10.55

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’inesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adeguati i suddetti importi tenendo conto, quanto meno, del tasso programmato di inflazione».

 

10.56

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le sanzini previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nel caso di violazione dei commi 10, 11 e 13 dell’articolo 15 della stessa legge nonchè delle disposizioni sulla tutela dei minori previste dalla presente legge, sono applicate dalla Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità di garanzia per le comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da esperti di chiara fama, nominati dai Presidenti delle due Camere, tra personalità altamente qualificate che si sono distinte particolarmente nelle attività di tutela dei minori».

 

10.57

Pedrazzini, Moro

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. “1. L’Autorità redige annualmente una classifica delle emittenti radiotelevisive che si sono distinte per la qualità della programmazione nel rispetto della tutela dei minori e la trasmette al Ministero delle comunicazioni che concede finanziamenti in conto capitale ed in conto interessi in favore delle imprese segnalate, anche a carattere cooperativo, finalizzati alla produzione di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici di opere a carattere documentario, informativo o di intrattenimento, e cartoni animati che acquistino carattere educativo nei confronti dei minori.

        2. I soggetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 6, sono valutati sulla base dell’offerta della programmazione e del numero di segnalazioni attribuite in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contenuti nel codice di autoregolamentazione TV e minori.
        
3. Per le finalità di cui al comma 6, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il fondo rotativo per la qualità dei programmi e dei prodotti destinati ai minori, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2003.
        
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, delle comunicazioni e per la solidarietà sociale, emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, è data attuazione alle disposizioni di cui al punto 1, previa individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari, dei prodotti ammessi a contributo e della misura del concorso statale nel finanziamento dei progetti.
        
5. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del punto 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio“».

10.58

Pedrazzini, Moro

        Al comma 6. dopo le parole: «provvedimenti adottati» sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti: «i finanziamenti assegnati e le eventuali sanzioni irrogate nel corso dell’anno solare precedente».

 

10.59

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari, e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet».

 

10.60

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Al comma 7, dopo le parole: «la pubblicazione» aggiungere le seguenti: «e la commercializzazione».

 

10.61

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.

        «7-bis. Per incentivare la ricerca e l’utilizzo della tecnologia applicata alla protezione dei minori, il Ministero delle comunicazioni, d’intesa con il Ministero dell’innovazione tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità tecniche di protezione idonee a identificare programmi o servizi lesivi dei princìpi di cui al comma 1 e ne incentiva la commercializzazione e la diffusione con adeguate campagne informative per gli utenti nonché attraverso la concessione di un credito d’imposta finalizzato all’acquisto di tali dispositivi da parte delle famiglie per un ammontare massimo di 20.000 euro per l’anno 2003.

        8-ter. All’onere di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo utilizzando gli accantonamenti iscritti al medesimo Ministero».

 

10.62

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione e sulla trasmissione di messaggi pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all’infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l’esercizio di attività multimediali».

 

10.63

Il Governo

        Al comma 8, dopo le parole: «diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».

 

10.64

Eufemi, Iervolino

        Al comma 8, dopo le parole: «diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «stabilendo le ore di buon ascolto nelle quali devono essere trasmesse».

 

10.65

Gubert, Gaburro

        Al comma 8, dopo le parole: «diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi», aggiungere le seguenti: «stabilendo le ore di buon ascolto nelle quali devono essere trasmesse».

 

10.66

Monticone, D’Andrea, Giaretta, Soliani, Veraldi, Dato, Castellani, Cambursano, Bedin, Baio Dossi

        Al comma 9 sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

        «A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore al venti per cento della programmazione».

 

10.67

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis). Il gettito derivante dall’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

        9-ter). Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 10».

 

10.68

Franco Vittoria, Falomi, Stanisci, Rotondo, Brutti Paolo, Montalbano, Petruccioli, Viserta Costantini

        Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Il gettito derivante dall’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 5 è destinato a finanziare un fondo finalizzato al sostegno di opere e produzioni cinematografiche o per la televisione specificatamente rivolte ai minori.

        9-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Commissione di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 9-bis».

 

10.69

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

        «9-bis. Delle sanzioni applicate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori nonché delle ingiunzioni effettuate dal Comitato di applicazione del Codice Tv e minori deve essere data notizia alla stampa. L’emittente nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento o effettuata l’ingiunzione deve inoltre darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione nello stesso orario nel quale la violazione è stata compiuta e nel notiziario di maggior ascolto irradiato dall’emittente stessa. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

 

10.0.1

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente.


«Art. 10-bis.

        1. È costituita preso il Ministero delle Comunicazioni una apposita commissione di valutazione per i programmi per l’infanzia e l’adolescenza denominata “Commissione per i programmi per l’infanzia e l’adolescenza“ composta da venti membri nominati dal Ministro tra esperti, psicologi, sociologi, docenti di scienze della comunicazione, rappresentanti degli insegnanti dei cicli scolastici in cui si articola il sistema formativo e rappresentanti delle associazioni dei genitori, il cui rinnovo avviene ogni tre anni.

        2. La commissione elabora annualmente un regolamento per l’autorizzazione alla trasmissione dei programmi televisivi per minori che rispondono a criteri di tutela e garanzia, di formazione, crescita e sviluppo per il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.
        3. La commissione attribuisce al programma un “bollino“ quale certificazione di conformità sociale del prodotto televisivo rispondente a criteri di qualità e finalità socio educative per linguaggio, immagini e rappresentazioni.
        4. È vietata la trasmissione sui circuiti televisivi pubblici e privati sul territorio nazionale di programmi che non hanno ottenuto il riconoscimento del bollino.
        5. Il bollino concesso dalla commissione è condizione essenziale per l’attribuzione di fondi pubblici alla realizzazione di programmi aventi le finalità di cui ai commi precedenti.
        6. I privati che investono in programmi televisivi che ottengono il bollino sono ammessi al beneficio di incentivi economici da attribuirsi mediante apposito regolamento del Ministero delle comunicazioni da emanarsi entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge».

 

10.0.2

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente.


«Art. 10-bis.

(Pubblicità nell’ambito della programmazione per ragazzi)


        1. E vietata la trasmissione di pubblicità nel corso della programmazione televisiva di programmi rivolti ad un pubblico di bambini in età prescolare.

        2. Nell’ambito dei programrni rivolti ad un pubblico di ragazzi dai sei ai quattordici anni, la trasmissione di messaggi pubblicitari non deve superare i due minuti per ogni trenta di trasmissione.
        3. Nell’ambito della fascia oraria rivolta ad un pubblico di minori, durante la programmazione pubblicitaria è severamente vietata la messa in onda dello stesso messaggio pubblicitario per più di una volta».

 

10.0.3

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente.


«Art. 10-bis.

        1. I personaggi protagonisti di programmi per bambini non possono essere oggetto di messaggi pubblicitari trasmessi immediatamente prima, nonché durante, e immediatamente dopo il programma di cui sono protagonisti».

 

10.0.4

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente.


«Art. 10-bis.

(Modifiche all ’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive)


        1. All’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di terrnini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “e quelli per bambini“ sono soppresse;

            b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        “5-bis. I prograrnmi per bambini non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita“».

 

10.0.5

D’Andrea, Veraldi, Lauria, Scalera, Cambursano

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente.


«Art. 10-bis.

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta all’emanazione del regolamento per la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 5-bis, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

 

10.0.6

Falomi, Brutti Paolo, Petruccioli, Montalbano, Viserta Costantini

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:


«Art. 10-bis.

(Disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo)


        1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo fondata sull’adozione della normativa europea in materia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

            a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente della tutela dei diritti della persona ed in particolare dei minori, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate, ed anche sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione;

            b) previsione di misure atte a favorire ed incentivare la produzione audiovisiva destinata al minori;
            
c) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, utilizzando a tal fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;
            
d) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee ad identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele, introducendo misure per incentivare la commercializzazione e la diffusione dei sistemi tecnologici utili a tale finalità;
            
e) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;
            
f) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di spot pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all’infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l’esercizio di attività multimediali;
            
g) previsione di specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori nelle trasmissioni di informazione;
            
h) definizione delle procedure di controllo delle norme in materia di pubblicità e tutela dei minori;
            
i) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 24, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile».

 


Art. 20.
20/1000

Il Relatore

        L’articolo 20, è sostituito dal seguente:

        «Art. 20. - (Disciplina della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

        2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
        
3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
        
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
        
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
        
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
        
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che la trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione.
        
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
        
9. I commi 3, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3 e, comunque, si applicano alle nomine degli amministratori successive a quella disciplinata dal comma 10.
        
10. In occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione italiana Spa successiva all’entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge sette membri del consiglio di amministrazione con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il Presidente, sono invece nominati dall’assemblea degli azionisti; l’elezione del Presidente del consiglio di amministrazione diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. La nomina di cui al presente comma è regolata dalle norme di cui al comma 4 e comporta l’entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2; fino a tale momento rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 205, in ordine all’amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia.
        
11. Con riferimento alle applicazioni di tale legge successive alla prima, disciplinate dai commi da 1 a 8, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti le modalità di formazione della lista di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 7 rispettando, comunque, i criteri proporzionali e i principi contenuti nel comma 10».

 


Art. 27.
27/1000

Il Relatore

        L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

        «Art. 27. - (Abrogazioni). – 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
            
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;

            b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
            
c) articoli 1, 2 e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
            
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
            
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;
            
f) articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
            
g) articolo 4, comma 8, limitatamente all’ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
            
h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5».