Meleleo
Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «, siano in possesso della qualifica non inferiore a “eccellente“ o giudizio corrispondente nell’ultimo triennio».
1.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
(Commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito)
a) al comma 3, lettera b), le parole “che ricoprano cariche di Comandante delle forze operative terrestri ed Ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito“ sono sostituite dalle seguenti: “che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale“;
b) al comma 3, lettera c), le parole: “o di Capo del Corpo degli ingegneri“ sono soppresse e “ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali“ sono sostituite dalle seguenti: “ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali“».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: »nel numero massimo di cinque posti«, sono sostituite con Ie seguenti: »nel numero massimo di dieci posti».
2.0.1
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)
(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 34» con il seguente:
«Art. 34. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono di una promozione alla vigilia del congedo, sono promossi al grado superiore anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di Corpo d’armata e gradi corrispondenti, il giorno dopo il congedo anche se non collocati nella posizione di ausiliaria non avendone maturato il diritto».
3.0.1
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
(Disposizioni per gli Ufficiali provenienti dal complemento)
2. Gli ufficiali, di cui al comma l, all’atto del transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell’intera progressione di carriera mediante l’applicazione delle norme per l’avanzamento relative ai citati ruoli a partire dalla nomina ad Ufficiale di complemento. 3. Ai fini di cui al presente decreto e con effetto retroattivo, l’intera progressione di carriera è rideterminata computando esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato da Ufficiale. 4. La rideterminazione di cui al comma 2, non impedisce l’applicazione a favore degli Ufficiali di cui al comma l, dell’articolo 39, commi 3 e 4 del presente decreto. Essi non possono comunque conseguire un’anzianità di grado uguale o superiore a quella dei pari corso d’accademia dei ruoli normali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado“».
Premettere al comma 1 i seguenti commi:
«01. All’articolo 58, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole da: “dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni“ sino a: “Qualora si determinino eccedenze“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni. Gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o di generale e non si trovino nella condizione di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possono, a domanda da effettuarsi almeno trenta giorni prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento, chiedere di essere collocati volontariamente in aspettativa per riduzione quadri a condizione che abbiano maturato 35 anni di servizio effettivamente prestato. L’amministrazione, fatte salve le esigenze di servizio, accoglie tali domande.
02. Qualora permangano eccedenze gli ufficiali che in esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, possono, a domanda, essere collocati nella posizione di ausiliaria se hanno maturato il diritto alla pensione“».
4.2
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o a domanda, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224“».
2-ter. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».
2-quater. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: «al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all’anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».
4.0.1
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli speciali)
2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate. 3. Agli ufficiali appartenenti a ciascuno dei ruoli speciali, scavalcati in ruolo per effetto dell’applicazione della presente normativa, non si applicano il 4º comma dell’articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, l’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 e l’articolo 39 del presente decreto.
4.0.2
(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli tecnici)
2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.
Sostituire l’articolo 5 con i seguenti:
«Art. 5. - (Aggiunta dell’articolo 60-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). – 1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009«.
(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)
al comma 4, le parole «fino al 2005», sono sostituite con le seguenti «fino al 2004»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dell’anno 2005 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.“; dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall’articolo 60, comma 2, lettera d)».
5.2
Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «Limitatamente all’avanzamento dei tenenti colonnelli» con le seguenti: «relativamente all’avanzamento dei capitani e dei tenenti colonnelli».
5.0.1
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni)
5.0.2
(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni)
“4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando“».
5.0.3
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
(Aggiunta dell’articolo 2-bis alla legge 27 febbraio 1989, n. 79)
2. In aggiunta a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione al medesimo personale è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:
a) da parte dell’accompagnatore spettante in relazione allo stato dell’handicap sofferto per l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
b) per l’alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto; c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici“».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al comma l dell’articolo l 0 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole “maggior generale“ sono sostituite dalle parole “generale di divisione“ e le parole “brigadier generale“ sono sostituite dalle parole “generale di brigata“.
1-ter. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole “maggior generali“ sono sostituite dalle parole “generali di divisione“. Al comma 3 del medesimo articolo le parole “tenenti generali“ sono sostituite dalle parole “generali di corpo d’armata“.
7.2
Sostituire la rubrica con la seguente:
«Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali delle armi dell’Esercito».
7.0.1
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Eliminazione dei quadri II e VII e sostituzione dei quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). – 1. I quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato A della presente legge, in relazione alla confluenza dei ruoli normale e speciale dell’arma dei trasporti e dei materiali nei corrispondenti ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell’esercito; con decreto del Ministro della difesa saranno unificati i ruoli nel rispetto della legislazione vigente.
2. I quadri II e VII della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono abrogati.«
Conseguentemente, all’allegato A, apportare le seguenti modificazioni:
1) i quadri I e VI sono sostituiti dai seguenti:
Nell’allegato «A», i quadri VI e VII della tabella 1, allegata alla presente legge, alle righe: «tenente colonnello, capitano», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio,» aggiungere in fine le parole: «, o incarico equipollente».
Nell’allegato A, quadro IX della tabella 1, allegata alla presente legge, alla riga «tenente colonnello», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole: «, o incarico equipollente».
Nell’allegato C, quadro I della tabella 3, allegata alla presente legge, alla riga: «tenente», colonna 8, «titoli, corsi ed esami richiesti» sopprimere le parole: «il diploma di laurea ed».
10.0.1
Palombo
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell’arma dei carabinieri)
2. Agli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico, perché transitativi ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati dagli ufficiali aventi uguale o minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 del successivo articolo 29“».
PROPOSTA DAL RELATORE SULL'AFFARE RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA
considerato che: con la legge 24 novembre 2003, n. 236 si è consentita l’alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse operativamente connesse;
il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, sta procedendo alla definizione degli atti normali di transito delle unità alloggiative definire dall’art. 26, comma 11-quater del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326/2003,
tenuto conto che appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, come, peraltro, già previsto dalla legge n. 410/2001, ritiene che le autorità preposte debbano esaminare e valutare la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme, la possibilità di rimanere negli alloggi.
PROPOSTA DAI SENATORI PASCARELLA, NIEDDU, STANISCI E MANZELLA SULL'AFFARE
RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA
considerato che: con la legge 24 novembre 2003, n. 326 si e consentita l’alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse operativamente connesse;
il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Economia, avrebbe già proweduto a stilare un elenco di unità abitative da alienare mediante la suddetta procedura;
tenuto conto che appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, in particolare le vedove ed i pensionati che abitano i predetti alloggi; ritiene che le autorità preposte debbano operare con misure idonee a salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi la possibilità di rimanere negli alloggi con un rapporto di natura locatizia.