DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004
127a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE
indi del Vice Presidente
PASCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15.


SULLE RISULTANZE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL RECLUTAMENTO E SULLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO

Il presidente CONTESTABILE ricorda che il senatore Manfredi aveva richiesto nella seduta del 30 marzo quale fosse stato il seguito dato dall'Esecutivo alle conclusioni cui la Commissione era pervenuta lo scorso dicembre al termine dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito. Egli auspica che il Governo possa riferire in tempi congrui in ordine alla tematica evocata.

Il sottosegretario CICU fornisce assicurazioni in tal senso.


SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE dà quindi conto alla Commissione di una missiva del Gabinetto del Ministro della Difesa, pervenuta in data odierna, nella quale si rende noto che il prossimo 24 giugno avrà luogo, presso il policlinico militare di Roma, un collegamento di telemedicina con la base militare di Tallil, ove è dislocato il contingente militare italiano operante in Iraq. Propone quindi di deliberare una apposita visita presso il suddetto ospedale militare nel giorno indicato.
Propone inoltre di effettuare la visita alle unità subacquee della Marina dislocate presso la base di La Spezia, già deliberata nella seduta del 31 marzo, nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 luglio.

Sulle proposte formulate dal Presidente conviene la Commissione.


IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba
(1430) NIEDDU ed altri. - Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all' articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione Affari costituzionali sul testo base individuato nella seduta del 28 aprile e sugli emendamenti ad esso presentati, osservando altresì che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, nella giornata odierna potrà farsi luogo soltanto all'illustrazione delle suddette proposte emendative (pubblicate in allegato).

Il relatore MANFREDI (FI) ed il senatore NIEDDU (DS-U) danno per illustrati tutti gli emendamenti a loro firma, riservandosi di esprimere ulteriori considerazioni nel prosieguo dell'esame delle proposte emendative al disegno di legge n. 2866.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.


AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente CONTESTABILE ricorda che, a seguito di quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza tenutosi due giorni prima, il 21 maggio scorso la Presidenza della Commissione aveva ufficialmente formulato la richiesta di assegnazione dell'affare in titolo con apposita missiva, contestualmente accolta dalla Presidenza del Senato. Dà quindi preliminarmente conto alla Commissione di una bozza di risoluzione presentata dai senatori Pascarella, Nieddu, Stanisci e Manzella (pubblicata in allegato).

Riferisce quindi il relatore ZORZOLI (FI) osservando che, per meglio comprendere i limiti di quanto statuito dal decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, va tenuto conto che il rientro previsto per il bilancio della Difesa è fissato nel limite massimo di 20 milioni di euro: ciò sta a significare che i proventi derivanti dalle cartolarizzazioni non vengono ad esso destinati. Il quadro sembrerebbe quindi delineare una strategia contraddittoria: infatti da un lato si chiedono alla Difesa impegni crescenti in termini sia di ristrutturazione dello strumento militare, sia di partecipazioni a missioni internazioni, mentre dall'altro si sottraggono preziose risorse.
Ricorda inoltre che gli alloggi di servizio hanno costituito, nel passato, un bene strumentale volto sia a ridurre i disagi dovuti alla mobilità, sia al sostegno dei nuclei familiari con reddito medio-basso. In particolare, la loro concessione avviene sulla base di graduatorie che tengono conto del reddito familiare, del numero dei figli ed eventualmente di altre condizioni di disagio (portatori di handicaps o ammalati gravi). Tali graduatorie sono pubbliche e rimangono aperte per coloro che non ottengono la concessione di un alloggio per indisponibilità dello stesso. Le ragioni di tale indisponibilità sono da ricercare essenzialmente sia nel numero esiguo di alloggi messi a disposizione del personale (in totale la Difesa ne dispone di circa 18.000), sia nelle disposizioni legislative introdotte circa 10 anni fa, con le quali si era data la possibilità ai nuclei familiari con reddito non elevato di mantenere la concessione dell'alloggio (che in un primo tempo era limitata ad un massimo di sei anni, portati poi ad otto), anche a tempo indeterminato qualora il reddito non superi una soglia predefinita, fissata di anno in anno con un decreto del ministro della Difesa e al momento pari a 35 mila euro lordi. In forza di questo criterio di protezione sociale 2.500 famiglie di militari sono potute rimanere nell'alloggio di servizio loro destinato anche dopo il primo periodo di assegnazione, mentre un pari numero ha ottenuto la continuità della concessione (anche superando la soglia di reddito), corrispondendo un canone maggiorato del 50 per cento.
Tutti gli utenti pagano quindi un canone equo, mentre la manutenzione degli alloggi è stata fatta negli ultimi dieci anni proprio con i soldi raccolti dai canoni versati. Queste risorse hanno impedito che gran parte del patrimonio decadesse definitivamente e ne hanno consentito altresì la conservazione, anche se gli interventi di manutenzione sono stati ridotti al minimo necessario. Nonostante ciò, questi utenti sono comunemente e impropriamente definiti sine titulo, anche se il loro rapporto di concessione è garantito da una legge dello Stato, e sembrano scontare maggiormente gli effetti negativi del recente decreto legge. Infatti, il reddito medio di questi utenti consiste, nell'85% dei casi, in uno stipendio mensile netto di circa 2.500.000 di vecchie lire, spesso insufficiente per contrarre mutui al fine di esercitare il diritto di opzione.
Rileva quindi che il processo di cartolarizzazione, ovvero l'acquisto da parte di terzi o anche da parte di alcuni inquilini di un numero consistente di alloggi senza che il ricavato torni nelle casse della Difesa per essere investito in nuove abitazioni, potrebbe dar luogo ad una serie di problemi, sia nei confronti della Difesa (rompendo l'aurea regola, ormai in uso da diversi anni, in base alla quale i proventi dei beni della Difesa tornavano alla stessa quando dimessi o venduti), sia nei confronti degli inquilini (che, laddove non riusciranno ad esercitare l'opzione perché impossibilitati ad ottenere un mutuo o a confrontarsi con il prezzo di mercato saranno inesorabilmente sfrattati dai nuovi proprietari), sia, infine, nei confronti degli utenti in lista di attesa.
L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che alle misure approvate dal governo potrebbe essere contrapposta un'alternativa efficace, consistente nel rinnovare il patrimonio abitativo della Difesa proponendo la vendita diretta agli utenti, basata sulla propensione all'acquisto da parte degli stessi (individuati sulla base di una loro dichiarazione impegnativa). Tale propensione potrebbe essere inoltre incentivata da un prezzo di mercato abbattuto in maniera adeguata, ottenendo le necessarie garanzie per coloro il cui reddito, o la condizione sociale di vedova, o altri fattori di disagio economico non consentano di esercitare il diritto di opzione all'acquisto.
Auspica infine che sia possibile evitare a numerose famiglie un grave trauma (quale sarebbe lo sfratto), attraverso un'opportuna sensibilizzazione dei ministri competenti. Peraltro, tenere conto della reale possibilità di acquisto da parte dei conduttori faciliterebbe la stessa procedura di cartolarizzazione, potendo concludersi entro i primi sessanta giorni con obiettivi vantaggi per le casse dello Stato.
Conclude illustrando una propria bozza di risoluzione (pubblicata in allegato), di tenore similare a quella poc'anzi presentata dai senatori Pascarella, Nieddu, Stanisci e Manzella e recante, rispetto a quest'ultima, una serie di correttivi nella formulazione.

Sui rilievi formulati dal relatore Zorzoli esprime il suo avviso favorevole il sottosegretario CICU.

Il presidente PASCARELLA, dopo aver espresso il proprio apprezzamento in ordine ai contenuti della relazione svolta dal senatore Zorzoli, osserva che, stanti la complessità e la delicatezza dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, sarebbe opportuna una pausa di riflessione onde poter pervenire in una prossima seduta ad una soluzione condivisa da tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866


Art. 1.

1.1

Meleleo

        Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: «, siano in possesso della qualifica non inferiore a “eccellente“ o giudizio corrispondente nell’ultimo triennio».

 

1.0.1

Il Relatore

        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:


«Art. 1-bis.

(Commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito)


        1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, lettera b), le parole “che ricoprano cariche di Comandante delle forze operative terrestri ed Ispettori a competenza generale nell’ambito dell’Esercito“ sono sostituite dalle seguenti: “che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale“;

            b) al comma 3, lettera c), le parole: “o di Capo del Corpo degli ingegneri“ sono soppresse e “ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali“ sono sostituite dalle seguenti: “ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali“».

 


Art. 2.
2.1

Il Relatore

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: »nel numero massimo di cinque posti«, sono sostituite con Ie seguenti: »nel numero massimo di dieci posti».

 

2.0.1

Il Relatore

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:


«Art. 2-bis.

(Partecipazione al concorso per i ruoli speciali)


        l. All’articolo 58, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: «in servizio di prima nomina» sono soppresse.

 


Art. 3.

(Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio)


3.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

        Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 34» con il seguente:

        «Art. 34. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono di una promozione alla vigilia del congedo, sono promossi al grado superiore anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di Corpo d’armata e gradi corrispondenti, il giorno dopo il congedo anche se non collocati nella posizione di ausiliaria non avendone maturato il diritto».

 

3.0.1

Meleleo

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:


«Art. 3-bis.

        1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

“Art. 53-bis.

(Disposizioni per gli Ufficiali provenienti dal complemento)


        1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento in applicazione del comma 4, dell’articolo 64, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che non hanno potuto beneficiare dell’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 224 del 1986, e del comma 8 dell’articolo 61 del presente decreto, possono essere collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ad esaurimento con l’anzianità di servizio posseduta dalla nomina ad Ufficiale di complemento entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.

         2. Gli ufficiali, di cui al comma l, all’atto del transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell’intera progressione di carriera mediante l’applicazione delle norme per l’avanzamento relative ai citati ruoli a partire dalla nomina ad Ufficiale di complemento.
        3. Ai fini di cui al presente decreto e con effetto retroattivo, l’intera progressione di carriera è rideterminata computando esclusivamente i periodi di servizio effettivamente prestato da Ufficiale.
        4. La rideterminazione di cui al comma 2, non impedisce l’applicazione a favore degli Ufficiali di cui al comma l, dell’articolo 39, commi 3 e 4 del presente decreto. Essi non possono comunque conseguire un’anzianità di grado uguale o superiore a quella dei pari corso d’accademia dei ruoli normali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado“».

 




Art. 4.
4.1

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

        Premettere al comma 1 i seguenti commi:

        «01. All’articolo 58, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole da: “dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni“ sino a: “Qualora si determinino eccedenze“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni. Gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o di generale e non si trovino nella condizione di essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, possono, a domanda da effettuarsi almeno trenta giorni prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento, chiedere di essere collocati volontariamente in aspettativa per riduzione quadri a condizione che abbiano maturato 35 anni di servizio effettivamente prestato. L’amministrazione, fatte salve le esigenze di servizio, accoglie tali domande.

        02. Qualora permangano eccedenze gli ufficiali che in esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, possono, a domanda, essere collocati nella posizione di ausiliaria se hanno maturato il diritto alla pensione“».

 

4.2

Il Relatore

        Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o a domanda, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224“».

        2-ter. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

        6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2.
        6-
quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».

        2-quater. All’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, le parole: «al ruolo normale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all’anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale».

 

4.0.1

Meleleo

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:


«Art. 4-bis.

        Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:

“Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli speciali)


        1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli speciali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n.  314, della legge 8 marzo 1958, n. 233 e del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, dalla data di promozione al grado di maggiore assumono agli effetti giuridici una anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e comunque non superiore a cinque anni.

        2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.
        3. Agli ufficiali appartenenti a ciascuno dei ruoli speciali, scavalcati in ruolo per effetto dell’applicazione della presente normativa, non si applicano il 4º comma dell’articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, l’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 e l’articolo 39 del presente decreto.

 

4.0.2

Meleleo

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:


«Art. 4-bis.

        Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:

«Art. 59-bis.

(Norme riguardanti gli ufficiali dei ruoli tecnici)


        1. Gli ufficiali in servizio dei ruoli tecnici dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri provenienti dai sottufficiali, reclutati ai sensi della legge n. 212 del 1983, dalla data della promozione al grado di maggiore, assumono agli effetti giuridici un’anzianità assoluta nel grado retrodatata di un terzo del servizio prestato antecedentemente alla nomina ad ufficiale e, comunque, non superiore a cinque anni.

        2. Ai soli fini della determinazione della nuova anzianità di grado sono da scomputare precedenti retrodatazioni di anzianità per qualsiasi motivo effettuate.

 




Art. 5.
5.1

Il Relatore

        Sostituire l’articolo 5 con i seguenti:

        «Art. 5. - (Aggiunta dell’articolo 60-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). – 1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:


“Art. 60-bis.

(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)


        1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2bis, 61, comma 3, 62, comma 5 e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all’anno 2009.

        2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009«.


Art. 5-bis

(Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.  490, e successive modificazioni)


        1. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            al comma 4, le parole «fino al 2005», sono sostituite con le seguenti «fino al 2004»;

            dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        “4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dell’anno 2005 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.“;
            dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        5-
bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall’articolo 60, comma 2, lettera  d)».

 

5.2

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci

        Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «Limitatamente all’avanzamento dei tenenti colonnelli» con le seguenti: «relativamente all’avanzamento dei capitani e dei tenenti colonnelli».

 

5.0.1

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-ter.

(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
e successive modificazioni)


        1. All’articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in corrispondenza degli alinea relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».

 

5.0.2

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:


«Art. 5-quater.

(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
e successive modificazioni)


        1. All’articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        “4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando“».

 

5.0.3

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-quinquies.

(Aggiunta dell’articolo 2-bis alla legge 27 febbraio 1989, n. 79)


        1. Dopo l’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis.

        1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell’articolo $œ, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall’obbligo di apposizione, sul certificato di viaggio, dei visti di arrivo e di partenza e può avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell’autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

        2. In aggiunta a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento di missione al medesimo personale è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:

            a) da parte dell’accompagnatore spettante in relazione allo stato dell’handicap sofferto per l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;

            b) per l’alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto;
            
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici“».

 


Art. 7.
7.1

Il Relatore

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al comma l dell’articolo l 0 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole “maggior generale“ sono sostituite dalle parole “generale di divisione“ e le parole “brigadier generale“ sono sostituite dalle parole “generale di brigata“.

        1-ter. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole “maggior generali“ sono sostituite dalle parole “generali di divisione“. Al comma 3 del medesimo articolo le parole “tenenti generali“ sono sostituite dalle parole “generali di corpo d’armata“.

 

7.2

Meleleo

        Sostituire la rubrica con la seguente:

        «Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali delle armi dell’Esercito».

 

7.0.1

Meleleo

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:


«Art. 7-bis.

        1. A decorrere dalla data di entrata n vigore della presente legge i ruoli normale e speciale dell’arma dei trasporti e dei materiali confluiscono nei rispettivi ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell’Esercito».

 


Art. 8.
8.1

Meleleo

        L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

        «Art. 8. - (Eliminazione dei quadri II e VII e sostituzione dei quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). – 1. I quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato A della presente legge, in relazione alla confluenza dei ruoli normale e speciale dell’arma dei trasporti e dei materiali nei corrispondenti ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell’esercito; con decreto del Ministro della difesa saranno unificati i ruoli nel rispetto della legislazione vigente.

        2. I quadri II e VII della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono abrogati.«

        Conseguentemente, all’allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

            1) i quadri I e VI sono sostituiti dai seguenti:

 

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2) Alla colonna 6 del quadro IX con riferimento al grado di tenente colonnello, dopo le parole: «dell’area tecnico amministrativa» aggiungere le seguenti: «o incarico equipollente».

 


Tabella 1 – quadri VI e VII
8. All. A. 1

Il Relatore

        Nell’allegato «A», i quadri VI e VII della tabella 1, allegata alla presente legge, alle righe: «tenente colonnello, capitano», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio,» aggiungere in fine le parole: «, o incarico equipollente».

 


Tabella l, quadro IX
8. All. A.2

Il Relatore

        Nell’allegato A, quadro IX della tabella 1, allegata alla presente legge, alla riga «tenente colonnello», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole: «, o incarico equipollente».

 


Art. 10.
Tabella 3 – quadro I
10. All. C.l

Il Relatore

        Nell’allegato C, quadro I della tabella 3, allegata alla presente legge, alla riga: «tenente», colonna 8, «titoli, corsi ed esami richiesti» sopprimere le parole: «il diploma di laurea ed».

 

10.0.1

Palombo

        Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:


«Art. 10-bis.

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell’arma dei carabinieri)


        L’articolo 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è sostituito dal seguente:

“Art. 28.

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell’arma dei carabinieri)


        1. Le carriere degli ufficiali del disciolto ruolo unico dell’Arma dei Carabinieri, transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono ricostruite nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella degli ufficiali con minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, transitati nel ruolo tecnico logistico dai ruoli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica per effetto del precedente articolo 26.

        2. Agli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico, perché transitativi ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati dagli ufficiali aventi uguale o minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 del successivo articolo 29“».


 PROPOSTA DI RISOLUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

PROPOSTA DAL RELATORE SULL'AFFARE RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA


        La Commissione Difesa del Senato della Repubblica

        considerato che:
            con la legge 24 novembre 2003, n. 236 si è consentita l’alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse operativamente connesse;

            il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, sta procedendo alla definizione degli atti normali di transito delle unità alloggiative definire dall’art. 26, comma 11-quater del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge n. 326/2003,

        tenuto conto che
            appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, come, peraltro, già previsto dalla legge n. 410/2001,
        ritiene
            che le autorità preposte debbano esaminare e valutare la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme, la possibilità di rimanere negli alloggi.

 


PROPOSTA DI RISOLUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

PROPOSTA DAI SENATORI PASCARELLA, NIEDDU, STANISCI E MANZELLA SULL'AFFARE

RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA


        La Commissione Difesa del Senato della Repubblica

        considerato che:
            con la legge 24 novembre 2003, n. 326 si e consentita l’alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad esse operativamente connesse;

            il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Economia, avrebbe già proweduto a stilare un elenco di unità abitative da alienare mediante la suddetta procedura;

        tenuto conto che
            appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, in particolare le vedove ed i pensionati che abitano i predetti alloggi;
        ritiene
            che le autorità preposte debbano operare con misure idonee a salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi la possibilità di rimanere negli alloggi con un rapporto di natura locatizia.