AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005
546ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Balocchi e D’Alia.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, il prefetto Mario Ciclosi, direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell’interno, accompagnato dal viceprefetto Giuseppe Castaldo nonché dai signori Salvatore Galatioto e Federico Paolone.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3504) BONFIETTI ed altri. - Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della "Uno bianca"
(Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI (LP) sottolinea che il provvedimento è volto a concedere i benefici economici, anche di natura pensionistica, garantiti dalla legge n. 206 del 2004, ai familiari delle vittime della tragedia di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti commessi dal gruppo denominato “banda della Uno bianca”, nei confronti dei quali la legge n. 70 del 1998 ha esteso le norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 302 del 1990.
Ricorda che la legge n. 206 assicura l’assistenza psicologica alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi nonché ai loro familiari e prevede l’esenzione da ogni imposta sulle indennità erogate a loro favore nonché dalla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Per coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore all’80 per cento stabilisce un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva a fini pensionistici, mentre equipara coloro che abbiano subito un’invalidità superiore ai grandi invalidi di guerra, riconoscendo quindi il diritto immediato alla pensione diretta. Inoltre, pone a carico dello Stato il patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili. Infine, rinvia alle disposizioni della legge n. 302 del 1998 e all’articolo 82 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) per quanto non espressamente previsto.
Rammenta le attività della magistratura ordinaria e della Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi con riguardo alla tragedia di Ustica, le cui cause non sono state ancora accertate, nonostante i contenuti della sentenza-ordinanza del 1999 nella quale si afferma che l’ incidente fu provocato da un’azione di polizia internazionale; accenna, inoltre, all’attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e alle azioni criminali della “banda della Uno bianca” nel periodo 1987-1994. Auspica, quindi, che il Parlamento dia corso al disegno di legge in titolo estendendo alle vittime di quei tragici eventi i benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche in osservanza dell’ordine del giorno in tal senso approvato in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005.
Conclude, invitando il Governo a consentire una rapida definizione del provvedimento, al quale potrebbe connettersi anche il disegno di legge n. 3357, recante norma interpretativa volta a estendere i benefici di cui alla legge n. 206 alle vittime degli attentati commessi in Friuli e in Veneto dal cosiddetto “Unabomber”. In questo senso e in considerazione dell’unanime convergenza dei Gruppi parlamentari, auspica che l’esame possa svolgersi con procedura speciale, come la sede deliberante.

La senatrice BONFIETTI (DS-U) esprime soddisfazione per l’avvio dell’esame del provvedimento in titolo, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari. Ricorda che il Ministero dell’interno, con motivazioni a suo avviso non condivisibili, ha ritenuto che le disposizioni della legge n. 206 del 2004 non siano applicabili in favore delle vittime del disastro aereo di Ustica, malgrado la volontà espressa dalla stessa Commissione affari costituzionali del Senato, in sede di discussione della citata legge n. 206, attraverso un ordine del giorno accolto anche dal Governo.
Concorda, quindi, con la proposta del relatore di chiedere l’assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, in modo che si possa colmare tempestivamente la lacuna legislativa. Lamenta, infine, l’assenza di un rappresentante del Governo per l’esame odierno del disegno di legge.

Il presidente PASTORE assicura che il rappresentante del Governo parteciperà al seguito dell’esame. Osserva che l’approvazione del provvedimento, e l’eventuale connessione del disegno di legge n. 3357, sono condizionate all’individuazione di un’idonea copertura finanziaria delle norme. Inoltre segnala l’evidente diversità dei presupposti sostanziali che hanno dato luogo alle due proposte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori - mediante trasmissione audiovisiva - già adottato nelle precedenti audizioni svolte per l’indagine conoscitiva sul voto degli italiani all’estero e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, prefetto Mario Ciclosi

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

Sui temi oggetto dell’indagine interviene il prefetto CICLOSI, che si avvale anche di ausili tecnici per illustrare la sua esposizione e mette a disposizione della Commissione una serie di documenti.

Il presidente PASTORE ringrazia il prefetto Ciclosi per la sua esposizione e informa la Commissione che i documenti appena depositati sono acquisiti agli atti dell’indagine e dunque disponibili alla pubblica consultazione.

Seguono gli interventi, per domande e richieste di chiarimenti, dei senatori DEL PENNINO (Misto-PRI) e PETRINI (Mar-DL-U), nonché del presidente PASTORE.

Il prefetto CICLOSI risponde alle richieste di chiarimento.

Il presidente PASTORE, infine, ringrazia il prefetto Ciclosi e lo congeda, dichiarando conclusa l’audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(30) MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide - Pollino, fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(372) PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa
(394) GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa
(426) ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona
(464) LAURO e GIULIANO. - Istituzione della provincia dell' Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida
(707) DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano
(764) FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(978) BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide - Pollino
(1069) BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(1108) TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari
(1362) MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano
(1456) IERVOLINO ed altri. - Istituzione della provincia di Nola
(1691) BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona
(2533) DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore BASSO (DS-U) condivide le considerazioni svolte ieri dal senatore Bassanini a nome del Gruppo DS-L’Ulivo, nel senso che le proposte in titolo saranno valutate caso per caso in base a un criterio generale di utilità dell’istituzione di una nuova Provincia; consente anche nel riconoscimento di una nuova importanza del ruolo della Provincia, al quale la legislazione più recente ha attribuito autonome funzioni: in particolare la legge n. 59 del 1997, che ha sottolineato il principio di sussidiarietà.
Argomenta, quindi, per l’accoglimento dei disegni di legge volti a istituire la provincia della Venezia Orientale, che presenta tutti i requisiti previsti dalla legge, compreso quello del limite minimo di abitanti. In proposito, ricorda l’articolo 23, comma 6, del testo unico degli enti locali, il quale consente ai comuni che non siano compresi nel territorio della città metropolitana di aderire ad altra provincia ovvero di istituirne una nuova, anche in deroga alle previsioni stabilite per la revisione delle circoscrizioni provinciali.
Infine, concorda con le proposte avanzate dal senatore Falcier, che recano una quantificazione degli oneri connessi all’istituzione della provincia Venezia Orientale minore di quella stimata dal Governo, in considerazione delle infrastrutture e dei servizi che risultano già disponibili.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) chiede che sia riaperto il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in titolo.

Il presidente PASTORE assicura che la richiesta sarà portata all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all' impero austro - ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore MAGNALBO' (AN) ricorda che il disegno di legge in titolo, approvato in sede legislativa dalla Commissione affari costituzionali della Camera, modifica la legge n. 91 del 1992, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte di coloro che l’avevano perduta in forza di leggi anteriori nonché l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e modifica la legge n. 379 del 2000, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana a persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti. Esso riconosce il diritto alla cittadinanza italiana alle persone di lingua e cultura italiana che abbiano o abbiano avuto un genitore o un ascendente cittadino italiano, residente in quei territori. Rammenta in particolare che con l’articolo 17 della legge n. 92 il legislatore riconobbe il diritto a optare per la cittadinanza italiana anche a coloro che avevano spontaneamente acquisito una cittadinanza straniera ai sensi della legge n. 555 del 1912 o che avevano rinunciato espressamente a quella italiana dopo aver acquisito involontariamente la cittadinanza straniera. Il termine di decadenza di due anni introdotto dal citato articolo 17 fu successivamente prorogato al 31 dicembre 1997.
Ciò premesso, osserva che l’articolo 1 del disegno di legge in discussione sopprime quel limite temporale, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni fondate sulla data di nascita, mentre l’articolo 2 introduce alcune disposizioni che indicano i requisiti necessari per coloro che avanzano la richiesta di cittadinanza italiana, nonché le autorità competenti, la documentazione e le procedure a cui attenersi. L’articolo 3, inoltre, sopprime il termine di cinque anni previsto dalla legge n. 379 del 2000 in modo da non limitare il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro che possano dimostrare l’appartenenza al gruppo etnico di lingua e cultura italiana. L’articolo 4, infine, stabilisce l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VILLONE (DS-U) esprime perplessità sulla norma di cui all’articolo 1, osservando che l’eliminazione tout court del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana consentirebbe di avanzare la richiesta a un numero assai elevato di persone. Si chiede, inoltre, come sia possibile assicurare l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica, visto che il potenziale riconoscimento della cittadinanza a milioni di persone comporterebbe un aggravio di spesa.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 526

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto delle valutazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e delle altre osservazioni pervenute, rilevata la sostanziale aderenza dello schema alla legge di delegazione e la congruità del medesimo;
considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo potrebbero, meritatamente, essere valorizzati, nel quadro del complessivo riordino, con la previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino, la valorizzazione dei funzionari operativi diplomati, eventualmente attraverso l'istituzione di specifico ruolo direttivo speciale ad esaurimento;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'articolo 41, lettera d) dopo la parola "architettura" vengono aggiunte le parole "o, limitatamente ai concorsi straordinari di cui all'art. 158 lettere a) e b), laurea in Scienze geologiche".