AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005
531ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.
In quella sede egli ha ricordato di aver partecipato ai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero della scorsa settimana, dove ha confermato l'impegno della Commissione al fine di rimuovere gli ostacoli organizzativi all'attuazione delle norme sul voto degli italiani all'estero. Pertanto, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svolgerà una serie di audizioni con l'obiettivo di approfondire dal punto di vista tecnico le procedure previste per l'esercizio del voto, in modo che la Commissione, alla ripresa dei lavori in autunno, sia in grado di pervenire ad alcune conclusioni, indicando anche concrete misure da adottare.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente.

Il senatore STIFFONI (LP) ribadisce la richiesta già avanzata la scorsa settimana di riprendere al più presto l'esame del disegno di legge n. 3357 (Vittime degli attentati in Friuli e in Veneto), anche in considerazione del fatto che in questi giorni si è verificato un altro episodio, che per fortuna non ha causato vittime, ma dimostra l'urgenza di approvare le norme di cui al citato disegno di legge. A tal fine ricorda l'impegno assunto dal rappresentante del Governo, di fornire ulteriori chiarimenti per consentire alla Commissione di adeguare la formulazione delle disposizioni.

Il presidente PASTORE assicura che solleciterà il Governo nel senso richiesto dal senatore Stiffoni.

IN SEDE CONSULTIVA

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVII n. 5)Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004
(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14ª Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge. Parere favorevole sul documento)

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo che ripropone, nella forma e nella sostanza, il contenuto dei disegni di legge comunitaria approvati negli anni passati, con l'adeguamento al nuovo diritto europeo
In particolare, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie mediante decreti legislativi. Negli allegati A e B sono elencate le direttive per le quali il parere delle commissioni parlamentari è richiesto, rispettivamente, solo se prevedono il ricorso a sanzioni penali ovvero in ogni caso. A tal fine si prevede la possibilità di una proroga del termine al fine di favorire la pronuncia delle commissioni parlamentari.
Il comma 5 del medesimo articolo 1 prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, mentre il comma 7 conferma il principio di cedevolezza delle norme contenute nei decreti legislativi, in coerenza all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Il successivo articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, precisa la portata della disposizione, già contenuta nella legge n. 11 del 2005, che estende i princípi e i criteri direttivi generali previsti dalle legge comunitaria dell'anno di riferimento ai decreti legislativi adottati in attuazione di deleghe contenute in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale.
L'articolo 3 elenca i princípi e i criteri direttivi generali della delega, in aggiunta a quelli previsti nelle direttive da attuare, mentre l'articolo 4 reca la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
L'articolo 5 reca norme in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli, mentre l'articolo 6 la delega al Governo per il riordino normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie. A quest'ultimo proposito, il relatore propone di osservare che il riordino attuato mediante la compilazione di testi unici potrebbe non coordinarsi con le disposizioni di cui al disegno di legge di semplificazione annuale che, invece, privilegiano un riassetto delle norme per settori di materia, anche indipendentemente dalla derivazione comunitaria. In proposito propone di formulare osservazioni che segnalino la pluralità delle misure di riordino concernenti normative di derivazione comunitaria nonché l'esigenza di un utile coordinamento.
L'articolo 7 introduce alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di vendita di materie esplodenti.
Il relatore si sofferma quindi su alcuni capitoli del documento LXXXVII, n. 5, e, infine, propone di redigere per la 14ª Commissione permanente una relazione complessivamente favorevole, con osservazioni, sul disegno di legge e un parere favorevole sul documento.

Il senatore VILLONE (DS-U) rileva, preliminarmente, l'inopportunità di limitare l'ambito di intervento delle commissioni parlamentari, il cui parere è previsto per le direttive di cui all'allegato A solo qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene che sia incongrua la previsione che il rispetto dei princípi e criteri direttivi della legge comunitaria da parte dei decreti legislativi che si riferiscono a deleghe contenute in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale sia condizionato alla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. A parte la palese incostituzionalità, la norma, a suo avviso, è sbagliata anche sotto il profilo tecnico.
Ritiene poi eccessivamente generico il contenuto dei princípi e criteri direttivi previsti per quanto riguarda le sanzioni penali e amministrative, all'articolo 3, nonché i criteri stabiliti per la delega al Governo in vista della disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie (articolo 4).
Infine esprime scetticismo sull'efficacia della norma di cui all'articolo 6, comma 2, secondo la quale le disposizioni contenute nei testi unici non potrebbero essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da leggi successive, se non esplicitamente.

Il presidente PASTORE condivide le perplessità di principio del senatore Villone sul contenuto dell'articolo 6, comma 2, ma ritiene che la norma possa avere un sua utilità in sede interpretativa, nel senso di privilegiare le disposizioni contenute nei citati testi unici rispetto a norme successive apparentemente abrogative o modificative.
Quanto alla limitazione dell'ambito di intervento delle commissioni parlamentari, osserva che il contenuto dell'allegato A (direttive per le quali il parere delle commissioni parlamentari è richiesto solo quando sia previsto il ricorso a sanzioni penali) è notevolmente ridotto rispetto all'elenco di cui all'allegato B (direttive per le quali è comunque richiesto il parere delle commissioni parlamentari).
Per quanto riguarda, infine, l'osservazione sulla formulazione dell'articolo 2, ritiene che la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardi non il rispetto dei principi e criteri direttivi bensì l'adozione dei decreti legislativi di cui si tratta. Invita comunque il relatore a segnalare l'opportunità di un emendamento che corregga il testo che, effettivamente, può prestarsi a interpretazioni incongrue.

Il relatore MAGNALBO' (AN) condivide le osservazioni svolte dal senatore Villone e auspica una maggiore specificazione dei princípi e criteri direttivi riguardanti le sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle normative comunitarie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge, con le osservazioni proposte dal relatore, e le altre emerse nel dibattito, con riferimento agli articoli 2, 3, comma 1, lettera c, 4, comma 1, e 6. Inoltre, accertato il numero legale, approva la proposta di parere favorevole sul documento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2871) MAFFIOLI ed altri. - Modifiche all' articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, riferiti al nuovo testo proposto dal relatore, già pubblicato con il resoconto della seduta del 14 giugno e riprodotto in allegato al presente resoconto.

Il senatore MAGNALBO' (AN) rinuncia a illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore VILLONE (DS-U) illustra la proposta di abrogare i commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998 (emendamento 1.3), in considerazione del fatto che il servizio di leva obbligatoria è stato sospeso, per cui viene meno, a suo avviso, il fondamento giuridico delle limitazioni successive per coloro che hanno svolto il servizio civile sostitutivo.
Informa, inoltre, di aver presentato un emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 (all'esame della Commissione per la conversione con il disegno di legge n. 3523) che consentirebbe di ottenere un risultato identico. Esso infatti, vista la possibilità di chiedere la cessazione anticipata del servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005, propone l'abrogazione delle limitazioni di legge previste per gli obiettori di coscienza.

Anche il senatore MAFFIOLI (UDC) conviene sull'opportunità di ritenere ormai inattuale il regime di divieti che colpisce gli obiettori di coscienza, persone che a volte hanno prestato un servizio molto utile alla società.

Il presidente PASTORE osserva che formalmente il servizio di leva è stato solo sospeso.

Il relatore BOSCETTO (FI) sottolinea che la legge che disciplina il servizio civile sostitutivo è tuttora vigente; a suo avviso, la proposta abrogativa avanzata dal senatore Villone è, pertanto, da verificare nella sua congruità e opportunità. Si riserva tuttavia di esprimere un parere specifico dopo aver ascoltato l'opinione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione è convocata per una seduta antimeridiana domani, 13 luglio, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2871


Art. 1

1.1
MAGNALBO'

Sostituire l'articolo con il seguente
"Art. 1
(Integrazioni dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano decorsi dieci anni dalla data di congedo dal servizio sostitutivo civile.»".
__________________________

1.2
MAGNALBO'

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
(Integrazioni dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7 - ter. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7, qualora siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.»".
__________________________

1.3
VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
(Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230 sono abrogati.".
__________________________

1.4
VILLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da "decorsi" fino alla fine, con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2007.".
__________________________

1.5
KOFLER, THALER, PETERLINI

Al comma 1, sostituire le parole "dieci anni" con le seguenti "cinque anni.".
__________________________

1.6
MAGNALBO'

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente: "7-ter. Ai soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applica il disposto di cui al comma 4, se svolgono le attività previste dal comma 6 o partecipano ai concorsi di cui al comma 7.".
__________________________
NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2871

Art. 1
(Integrazione dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230)


1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano decorsi dieci anni dall'esercizio del diritto di cui all'articolo 1. "