LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2005
427ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO
indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI


Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.


La seduta inizia alle ore 15.


IN SEDE REFERENTE

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri
(Esame e rinvio)

presidente GRILLO (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recante modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativo alla tutela dei minori nella programmazione televisiva. A tale riguardo ricorda che la previsione del divieto assoluto di impiego di minori di quattordici anni in spot e pubblicità, introdotta dall'Assemblea della Camera dei Deputati, ha dato luogo - sin dai primi giorni dell'entrata in vigore della legge - ad effetti distorsivi per il comparto pubblicitario, senza assicurare comunque un'effettiva tutela dell'infanzia. In tale contesto, il disegno di legge n. 3296 sopprime pertanto la previsione del divieto assoluto dell'impiego dei minori nelle pubblicità e prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento di disciplina dell'intera materia. Ciò consentirà al Parlamento di intervenire, attraverso la sua azione di indirizzo, nella definizione della normativa specifica, particolarmente rilevante dal punto di vista etico, sociale ed educativo. Fa quindi presente che la legge n. 112 del 2004 già prevede - agli articoli 3 e 4, oltre che al citato articolo 10 - ampie disposizioni finalizzate alla tutela dei minori. Il tema della tutela dei minori nel settore radiotelevisivo è inoltre oggetto di particolare attenzione, sotto diversi profili, da parte della normativa comunitaria, in particolare la direttiva 89/552/CEE, meglio nota come «Télévision sans frontières». Inoltre, il Codice di autoregolamentazione stabilisce espressamente che la partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive debba avvenire sempre con «il massimo rispetto della loro persona», senza strumentalizzare in particolare la loro età e la loro ingenuità, e detta specifici e stringenti impegni cui devono attenersi le imprese televisive. Al fine di completare la tutela dei minori nella programmazione televisiva, l'articolo 1 del disegno di legge prevede il divieto esplicito di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente ad oggetto bevande alcoliche all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Prevede inoltre che lo schema di regolamento che disciplina l'impiego dei minori in programmi radiotelevisivi sia trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge n. 451 del 1997, che si pronunciano entro sessanta giorni dall’assegnazione. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori in trasmissioni televisive non è ammesso il pagamento in misura ridotta e non trovano applicazione le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 223 del 1990, che prevede - nei casi di recidiva nelle violazioni - la sospensione della concessione per un periodo da undici a trenta giorni e - nei casi più gravi - la revoca della concessione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, è da ultimo assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone diversamente abili. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore della legge.


Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 febbraio scorso e rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.)

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara di condividere il disegno delle competenze degli enti operanti nel settore del volo contenuto nello schema di decreto legislativo in esame. A tale riguardo rileva tuttavia la necessità di trasferire dai gestori totali degli aeroporti all'ENAV le competenze relative agli impianti luminosi di segnalazione presenti sulle piste di atterraggio e decollo. Gli impianti di segnalazione visiva svolgono infatti una funzione di assistenza al volo ed è quindi ragionevole che tali responsabilità spettino all'ENAV che è appunto l'ente preposto all'assistenza al volo degli aeromobili. Tale modifica consentirebbe di ovviare all'attuale farraginoso assetto delle competenze che prevede che il gestore portuale debba comunicare il mal funzionamento degli impianti luminosi all'ENAV che lo comunica all'aeromobile in fase di decollo e atterraggio, per poi comunicare al gestore aeroportuale il momento in cui è possibile intervenire, compatibilmente con il traffico aereo sulla pista, per ripristinare il normale funzionamento di questi impianti. Con riferimento alla materia delle concessioni delle gestioni aeroportuali, fa infine presente la necessità di prevenire l'insorgere di problemi interpretativi tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 237 del 2004, convertito in legge n. 265 del 2004, e le analoghe disposizioni recate dall'atto del Governo in esame, prevedendo nello schema di decreto legislativo un'adeguata disposizione di coordinamento.

Il relatore CICOLANI (FI) dichiara di condividere l'osservazione del senatore Paolo Brutti in merito all'attribuzione delle competenze relative alla gestione degli impianti luminosi sulle piste, al fine di rimuovere una delle concause dell'incidente aereo di Linate del 2001. Per quanto riguarda poi la compatibilità del regime transitorio previsto dal citato decreto-legge n. 237 del 2004 con la disciplina prevista dalle norme di modifica del codice della navigazione in esame, assicura che provvederà ai necessari approfondimenti, verificando la necessità di una norma di coordinamento.

Il vice ministro TASSONE interviene apprezzando lo spirito delle osservazioni contenute nella proposta di parere favorevole del Relatore. Ricorda poi che il provvedimento in esame, dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà nuovamente sottoposto all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge, al fine di raccogliere indicazioni utili al suo miglioramento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 15,45.

BOZZA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 446


L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)
premesso che:

- con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

- i decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

- il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile, la finalità dell'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre in relazione ai principi e criteri direttivi debbono essere affrontati gli aspetti nevralgici (organizzazione, fonti, aeroporti, servizi) del quadro normativo di riferimento del settore medesimo;

- il Governo ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge di delega, un primo di schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005, recante uno schema di nuovo articolato della parte aeronautica del codice della navigazione, che affronta ogni aspetto essenziale del quadro normativo dell'aviazione civile, dalle fonti normative al dettato legislativo riguardante gli aeroporti, le gestioni totali aeroportuali, il regime amministrativo dei veicoli, i servizi aerei ed aeroportuali, la contrattualistica ad hoc, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore;

- la riforma non può comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica;

- la Commissione è chiamata, ai sensi di legge e nei termini ivi previsti, ad esprimere un parere preliminare, “indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione”. Lo schema di decreto legislativo dovrà, infatti, essere nuovamente trasmesso a cura del Governo (con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni), per il prescritto parere definitivo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) nel Titolo I, relativo agli organi amministrativi ed alla disciplina tecnica della navigazione, vi sono norme di mera ricognizione e sintesi della situazione legislativa attuale, in ordine all'amministrazione della navigazione aerea, in linea quindi con la normativa vigente ed il pacchetto di norme comunitarie del single sky circa l'individuazione di un'autorità di vigilanza (ENAC) e la doverosa separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro. Del resto risulta precluso al Governo dalla legge delega un intervento di più ampio impatto in ordine alle attribuzioni ed all’organizzazione degli enti aeronautici. Così anche per quanto concerne l’individuazione dei meccanismi semplificati per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel complesso settore dell'aviazione civile (in particolare gli Annessi ICAO), si recepisce nel Codice un dettato legislativo attualmente vigente (articolo 26 legge 166 del 2002) emanato nell’ottica di evitare definitivamente le ben note conseguenze della pluridecennale situazione di stasi e scarsa chiarezza che ha riguardato tale ricezione di norme tecniche nel nostro ordinamento, in relazione anche alla mancata emanazione delle disposizioni regolamentari attuative del codice del 1942 per la parte aeronautica. Per entrambi gli aspetti sopra elencati, dunque, può esprimersi un avviso positivo e di conformità ai dettami della legge delega;

b) con riferimento al Titolo II, che disciplina i servizi della navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza, tenendo conto, nel caso dell'art. 691-bis, dei principi di controllo cosiddetti gate to gate sul movimento degli aeromobili introdotto a carico di ENAV s.p.a. da parte della citata legge 265 del 2004, di conversione del decreto legge 237 del 2004, occorre procedere alla modificazione dell’art. 691-bis, commi 1 e 3, nel senso che, anche per conformità al dettato vigente della legge 265 del 2004, è superfluo al momento, tenendo conto della situazione attuale, prevedere “altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria”, non essendo precluso l’ingresso di questi in virtù della normativa comunitaria, che ha, ed avrà, direttamente riflessi in quella nazionale;

c) con riguardo al successivo Titolo III, relativi ai beni destinati alla navigazione aerea e la polizia degli aerodromi, evidentemente elaborato alla luce degli esiti del dibattito parlamentare, nonché della citata legge n. 265 del 2004, occorre premettere che la materia delle gestioni aeroportuali non è affrontata direttamente nell’ambito dei principi e criteri direttivi, che si limitano a prevedere, alla lettera c), la “disciplina della proprietà degli aeroporti”. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge delega il Governo è chiamato a “razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore dell’avizione civile e delle gestioni aeroportuali”. Si concorda pertanto con la scelta di introdurre nel codice, nell’ottica sopradescritta, una disciplina seppur sintetica concernente la detta materia. L’articolato proposto necessita però, ad avviso della Commissione, di alcuni correttivi. Anche al fine di chiarire la portata e gli effetti della individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale (articolo 698) e quindi, di risulta, degli eventuali aeroporti di interesse regionale, sarebbe preferibile l’utilizzazione di disposizioni definitorie, anche per ciò che concerne l’“aeroporto” in quanto tale. In relazione alla cessazione del rapporto di concessione (articolo 703) va verificata la possibilità di introdurre il riconoscimento dell’ammortamento residuo degli investimenti. Per quanto concerne la procedura di rilascio della concessione aeroportuale, con particolare riferimento alla norma transitoria di salvaguardia delle procedure in corso (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo), occorre meglio chiarire se le medesime procedure non debbano subire effetti dall’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. In ordine alle funzioni del gestore aeroportuale (articolo 705), è opportuno chiarire definitivamente, alla lettera f), cosa si intende per “struttura aeroportuale”. Il reintrodotto divieto di partenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagare tasse e diritti (articolo 802) deve poter trovare applicazione, in base a previsione esplicita, anche al caso della segnalazione di ENAV s.p.a. per il mancato pagamento delle tariffe di pertinenza.