LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005
415ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO


Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ugge'.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2378) CICOLANI. - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente
(3184) FALOMI ed altri. - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PASINATO (FI), relatore, illustra anzitutto il disegno di legge n. 2378 che disciplina l'attività di trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente, regolamentandone l’accesso alla professione, al fine di stimolare la crescita di una cultura imprenditoriale in tale segmento del trasporto dei passeggeri. Il disegno di legge stabilisce quindi i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell’ambito dell’attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovettura con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall’ordinamento comunitario. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, il provvedimento mira a garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese o delle ditte al mercato, nonché il libero esercizio dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, assicurando altresì la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro. Persegue inoltre la omogeneizzazione e la collocazione dell’attività di noleggio di autovettura con conducente all’interno del medesimo settore di mercato nel quale è collocato anche l’esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente. L'articolo 2 fornisce la definizione di impresa esercente servizi di noleggio e servizio di noleggio con conducente per le autovetture mentre l'articolo 3 prevede che entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente Stato -Regioni definisca i parametri di riferimento per la determinazione della misura delle eventuali sanzioni pecuniarie da parte delle singole regioni, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale. L'articolo 4 attribuisce alle regioni l’adozione di atti legislativi o regolamentari volti a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 e a fissare modalità e procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada. Attribuisce altresì alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti a definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese o le ditte esercenti l’attività di noleggio di autovetture con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte. Le regioni sono inoltre tenute ad istituire il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovettura con conducente e ad inviare annualmente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento di un elenco nazionale. L'articolo 5 detta disposizioni in materia di accesso al mercato prevedendo che l’attività di noleggio di autovetture con conducente sia subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve a questo fine adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto ministeriale per l’accesso alla professione del trasportatore di viaggiatori su strada. L’autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige l’attività di trasporto, in maniera continuativa ed effettiva, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale. Le regioni stabiliscono inoltre la periodicità delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione. L'articolo 6 detta poi disposizioni relative ai conducenti. Ai dipendenti conducenti adibiti al servizio di noleggio di autovettura è consentito espletare l’attività, anche se non in possesso del requisito dell’iscrizione a ruolo dei conducenti, fermo il rispetto del comma 2 del presente articolo e purché in possesso del certificato di abilitazione professionale. L'articolo 7 prevede che le regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, sentite le associazioni sindacali di categoria, emanino un provvedimento per fissare la tariffa minima del servizio di noleggio di autovettura con conducente. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'articolo 8 prevede che l’autorità che procede all’applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autovettura con conducente in capo all’impresa contravventrice, per l’adozione degli eventuali ed ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali. L'articolo 9 detta poi una disciplina transitoria prevedendo che le licenze di noleggio di autovettura con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia. Dalla data di entrata in vigore delle norme in esame, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non potranno essere cedute se non ad imprese o a ditte che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.
Il Relatore illustra poi il disegno di legge n. 3184 che reca una disciplina analoga a quella prevista dal disegno di legge n. 2378. In particolare si differenziano i commi 3 e 4 dell'articolo 2, in cui si prevede che le imprese di autonoleggio in possesso di regolare autorizzazione possano aprire sedi secondarie all’interno della medesima regione nella quale già figurano iscritte all’albo delle imprese e che per aprire sedi secondarie al di fuori della regione che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa debba richiedere l’iscrizione all’albo della regione dove intende aprire una sede secondaria. Si prevede inoltre che i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori siano autorizzati a fruire delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i vettori addetti al servizio pubblico di trasporto persone. L'articolo 3 disciplina inoltre in maniera più puntuale la definizione dei parametri di riferimento a cui le regioni debbono attenersi per evitare distorsioni alla concorrenza in relazione alle sanzioni, ai requisiti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e ai documenti di viaggio. L'articolo 6, relativo a disposizioni concernenti i conducenti, prevede inoltre, rispetto al disegno di legge n. 2378, che l’impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo sia soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. Al conducente è fatto poi obbligo di accertarsi della dotazione a bordo del veicolo del documento di viaggio. Infine, ai conducenti per servizi di autonoleggio non si applicano le previsioni di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, relative al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Il disegno di legge disciplina infine, in modo parzialmente diverso la normativa transitoria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso e rinviato nella seduta di ieri.

La senatrice DONATI (Verdi-U) interviene in discussione generale soffermandosi sugli articoli 24 e 25 del disegno di legge in esame. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 24, sottolinea come le modifiche apportate dal comma 9 all'articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, relativo alla figura del promotore, siano insufficienti a recepire le indicazioni fornite dalla Comunità europea nel parere reso al Governo italiano il 15 ottobre 2003. Esprime inoltre perplessità sulla effettiva capacità del disegno di legge comunitaria 2004 di dare reale applicazione nell'ordinamento italiano, in riferimento alla sentenza C-247 della Corte di Giustizia, del principio dell'affidamento degli appalti secondo il prezzo più basso dell'offerta. Si sofferma infine sui commi 10, 11 e 12 dell'articolo 24, evidenziando in particolare la necessità di introdurre criteri oggettivi con riferimento alla previsione che attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di disporre l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale a seguito dell'introduzione di varianti alle opere pubbliche che comportano un significativo impatto sull'ambiente. Infine, pur non giudicando negativamente il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di servizi di trasporto e postali (direttiva 2004/17/CE) e in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (direttiva 2004/18/CE), ritiene che la delega conferita al Governo su temi così delicati sia sostanzialmente in bianco a causa della indeterminatezza dei criteri direttivi indicati dall'articolo 25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.