AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER
indi del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.


La seduta inizia alle ore 14,30.

(1645-A/R - 1928 e 2159-A/R - 3236-A) TOMASSINI. - Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo con il quale si disciplinano alcune professioni sanitarie, conferendo al Governo una delega per l'istituzione dei relativi ordini professionali. Il testo in esame è chiaramente riconducibile alla materia "professioni" che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni; a tale riguardo, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito in diverse occasioni che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, rientrando tale disciplina nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali. Ricorda altresì che la Corte costituzionale ha esplicitamente affermato che detto principio si pone come limite invalicabile alla potestà legislativa regionale (sentenze n. 319 del 2005, nonché n. 353 del 2003, 405 e 424 del 2005); anche l'istituzione di nuovi albi è espressamente riservata allo Stato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 355 del 2005). Alla luce di tali considerazioni osserva come alcune delle disposizioni recate dal disegno di legge in titolo non appaiano conformi alla richiamata giurisprudenza costituzionale, prevedendo competenze legislative delle regioni in materia di individuazione e formazione dei profili professionali di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie specificamente individuate e disciplinate dal disegno di legge medesimo: si riferisce, in particolare, alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5. Ritiene inoltre opportuno segnalare l'esigenza di riformulare l'articolo 1, comma 3, prevedendo una clausola di salvaguardia per tutte le autonomie speciali, e non solo per le province autonome di Trento e Bolzano. Ritiene utile, inoltre, invitare a valutare l'opportunità di disciplinare gli effetti del mandato parlamentare ovvero dell'elezione al consiglio regionale nell'ambito della iniziativa in esame (articolo 2, commi 5 e 6). Quanto alla redazione del testo, invita a valutare l'opportunità di formulare la norma di cui all'articolo 3 come articolo iniziale dell'iniziativa in titolo.

Il sottosegretario GAGLIARDI, nel dichiarare di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, lo invita a integrarle segnalando l'opportunità di prevedere una disposizione che consenta alle aziende sanitarie locali di istituire, oltre al servizio dell'assistenza infermieristica e ostetrica, anche il servizio sociale professionale, consentendo altresì l'attribuzione dell'incarico di dirigente di tale servizio a un appartenente al servizio sociale professionale.

Il relatore SCARABOSIO (FI), integra la propria proposta di parere non ostativo aggiungendo, alle osservazioni già formulate, il rilievo ora indicato dal rappresentante del Governo.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 4.101, riferendo peraltro a tale proposta le osservazioni già formulate concernenti il testo cui esso si riferisce, in merito alla competenza statale all'individuazione di nuove professioni sanitarie;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI), richiamato il parere espresso lo scorso 6 dicembre sul decreto-legge in titolo, illustra gli emendamenti riferiti al medesimo decreto-legge e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.7, riferendo anche ad esso l'osservazione già formulata in merito all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
- parere non ostativo sugli emendamenti 1.14, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, riferendo anche ad essi le osservazioni già formulate in merito all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in titolo;
- parere non ostativo sull'emendamento 2.2, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere lo scioglimento dei consigli comunali come conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 2;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.4, invitando tuttavia a riformularlo, conformandolo a quanto disposto per un’analoga fattispecie dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, in particolare esplicitando la connessione tra l'attività di monitoraggio che viene demandata all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e la situazione di emergenza dichiarata nella regione Campania; si segnala inoltre l'esigenza di precisare gli estremi della legge regionale ivi citata;
- parere non ostativo sugli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.9, riferendo anche ad essi l'osservazione già formulata con riferimento all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2005;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.2, a condizione che sia riformulato escludendo la natura vincolante del parere di ciascuno degli enti territoriali interessati ivi previsto;
- parere contrario sull'emendamento 7.1 che pone a carico della Regione e delle Province interessate la copertura degli oneri derivanti dal decreto;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, presentati per l'esame in Assemblea, e richiamato il parere espresso lo scorso 6 dicembre sul decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.107, riferendo anche ad esso l'osservazione già formulata in merito all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
- parere non ostativo sugli emendamenti 1.115, 1.116, 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122, riferendo anche ad essi le osservazioni già formulate in merito all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in titolo;
- parere non ostativo sull'emendamento 2.102, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere lo scioglimento dei consigli comunali come conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 2;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.106, invitando tuttavia a riformularlo, conformandolo a quanto disposto per un’analoga fattispecie dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, in particolare esplicitando la connessione tra l'attività di monitoraggio che viene demandata all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e la situazione di emergenza dichiarata nella regione Campania; si segnala inoltre l'esigenza di precisare gli estremi della legge regionale ivi citata;
- parere non ostativo sugli emendamenti 6.100, 6.104 e 6.105, riferendo anche ad essi l'osservazione già formulata con riferimento all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2005;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.100, a condizione che sia riformulato escludendo la natura vincolante del parere di ciascuno degli enti territoriali interessati ivi previsto;
- parere contrario sull'emendamento 7.100 che pone a carico della Regione e delle Province interessate la copertura degli oneri derivanti dal decreto;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (FI), richiamando la relazione già svolta in sede plenaria durante l'esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, illustra le disposizioni del decreto numero 250 del 2005, che sono riconducibili in parte alla determinazione di principi fondamentali in materie di competenza legislativa concorrente, segnatamente nelle materie coordinamento della finanza pubblica, tutela della salute, nonché, in parte, a competenze legislative esclusive dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui rispettivamente all'articolo 117, comma secondo, lettere n) e g), della Costituzione. Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3008-B) Riordino del Consiglio universitario nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, le quali a suo avviso non suscitano rilievi in termini di costituzionalità. Ricorda che le disposizioni in esame sono riconducibili alla materia "norme generali sull'istruzione", nonché a quella concernente l'"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato", di cui rispettivamente all'articolo 117, comma secondo, lettere n) e g) della Costituzione; in conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato" (n. 562)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2004; lo schema in esame dà attuazione a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che detta regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare al suo articolo 16 che disciplina le violazioni delle disposizioni del regolamento stesso. In merito al riparto di competenze tra Stato e regioni, ricorda che secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia autonoma, e che la competenza a stabilirle segue quella sulla disciplina sostanziale cui esse afferiscono. Le sanzioni previste dal provvedimento in esame riguardano responsabilità derivanti da mancato o ritardato imbarco ovvero cancellazione dei voli aerei: sia che esse siano ricondotte a competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - per i profili di responsabilità derivanti appunto dal mancato o ritardato imbarco dei passeggeri - sia che vengano ricondotte a principi fondamentali in materia di grandi reti di trasporto, di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, esse sono legittimamente dettate dal legislatore statale. Ricorda infatti che anche nelle materie di legislazione concorrente la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali e dunque alla competenza statale: e ciò sia per quanto attiene all'individuazione delle fattispecie sanzionabili (sentenze n. 361/2003 e n. 362/2003), sia per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni stesse (sentenza n. 361/2003.). In conclusione, dopo aver segnalato che la disciplina così dettata è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunitario nonché ai principi e criteri direttivi dettati dalla legge comunitaria 2004, ritiene che il provvedimento in titolo non susciti rilievi di costituzionalità e propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2848-B) SALINI ed altri. - Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; ritiene che le sue disposizioni debbano essere ricondotte, per le finalità perseguite, alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione; propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in sede referente dalla Commissione lavori pubblici e ora nuovamente assegnato per la discussione in sede deliberante. L'iniziativa in esame è volta in primo luogo a limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna: a tal fine si vieta l'iscrizione nei registri tenuti dalle autorità nazionali di navi cisterna a scafo singolo, che abbiano una portata superiore a quella appositamente stabilita dall'articolo 2, quando esse siano abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici e quando la loro età risalga a oltre quindici anni. Viene inoltre istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto: si prevede, in particolare, l'erogazione di contributi allo scopo di favorire e accelerare l’eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione. Le disposizioni del disegno di legge in titolo sono, pertanto, prevalentemente da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Si sofferma quindi sull'articolo 4 del disegno di legge in titolo: tale disposizione prevede l'istituzione - sempre presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di un Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale; tale Fondo, per espressa previsione dell'articolo 4, comma 3, ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali di cui si tratta. Sottolinea come né dalla disposizione in commento, né dalle successive norme recate dal medesimo articolo 4 emerga una prevalente finalità di adeguamento a standard di sicurezza ovvero di tutela dell'ambiente: si prevede infatti che i contributi possano essere attribuiti alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale anche in connessione alla mera intenzione di potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni, nonché a quelle imprese che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese (ovvero che si trovino nelle ulteriori condizioni indicate dal comma 4). In conclusione, le disposizioni in commento sono a suo avviso riconducibili alla materia trasporto pubblico locale, la quale - secondo la Corte costituzionale - "non vi è dubbio che (...) rientri nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost., come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (...) aveva ridisciplinato l’intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale" (sentenza n. 222 del 2005). Nella medesima decisione ora ricordata, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione della legge finanziaria 2004 che prevedeva la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare il conseguimento di risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale. Afferma infatti la Corte che, poiché "tale finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale, la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi (sentenze numeri 49 e 16 del 2004); ciò tenendo altresì conto del «limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall’art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119» (sentenza n. 37 del 2004)". La Corte ha quindi ritenuto insufficiente il meccanismo previsto dalla disposizione della legge finanziaria 2004 impugnata, che – ai fini della emanazione del d.P.C.m. per la ripartizione del fondo e a differenza di quanto previsto dalla previgente legislazione – si limitava a richiedere il solo parere della Conferenza unificata, riducendo in tal modo gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni nel complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale. Afferma, in conclusione la Corte che "è invece costituzionalmente necessario, al fine di assicurare in modo adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e regionali, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui fa riferimento la disposizione impugnata sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997".
Segnala che il comma 8 dell'articolo 4 prevede che i criteri per l'attribuzione dei benefìci di cui al medesimo articolo siano definiti con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata: alla luce della richiamata recente decisione della Corte costituzionale, e al fine di evitare che detta disposizione possa incorrere nelle medesime censure che hanno colpito la disposizione oggetto di quel giudizio di legittimità costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, sia applicata nel senso che il Governo deve adoperarsi al fine di conseguire un'intesa in sede di Conferenza Unificata sul decreto di cui al medesimo comma 8.
Quanto all'articolo 5, le sue disposizioni sono riconducibili in prevalenza alla materia "ricerca scientifica e tecnologica", che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni: propone, a tale riguardo, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiedere, anche in questo caso, eventualmente con apposito atto di indirizzo, un coinvolgimento delle Regioni nell'approvazione dei programmi di ricerca di cui si tratta, prevedendo l'acquisizione del previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.