AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005
485ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, Saporito e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione, appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi parlamentari: su proposta del senatore STIFFONI (LP), si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, dalla settimana successiva, il disegno di legge n. 3246 ("Istituzione della giornata dei bonificatori"), assegnato in sede referente. Il senatore MAFFIOLI (UDC), a sua volta, si è riservato di indicare una priorità, per l'iscrizione nell'ordine del giorno, tra i disegni di legge n. 1936 ("Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali"), d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri e n. 3258 ("Norme interpretative in materia di rideterminazione della pensione per i dipendenti pubblici a seguito di proscioglimento nei procedimenti penali"), d'iniziativa del senatore Eufemi. Il senatore FALCIER (FI), quindi, ha sollecitato un chiarimento, da parte del Governo, sulla disponibilità di uno schema di revisione del testo unico sugli enti locali, reso noto alle associazioni di tali enti.
Su richiesta del senatore VITALI (DS-U), il senatore BOSCETTO (FI), relatore sui disegni di legge relativi ai territori montani e ai piccoli comuni, assegnati alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, si è riservato di concordare con il senatore Izzo, a sua volta relatore su quei provvedimenti per la commissione bilancio, la convocazione, possibilmente per la prossima settimana, di una nuova riunione del comitato ristretto, per una valutazione degli emendamenti presentati alle due, distinte proposte di testo unificato, relative, rispettivamente, ai territori montani e ai piccoli comuni.

Il PRESIDENTE, quindi, riferisce che in Ufficio di Presidenza è stata presa in considerazione l'organizzazione dei lavori per il parere sul disegno di legge n. 3269 ("Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004"), e sull'affare, assegnato alla Commissione, relativo all'impatto del trattato in questione sul sistema delle fonti nell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale. Si è convenuto di procedere immediatamente nella sede consultiva, avviando subito anche la trattazione dell'affare assegnato, ma nella consapevolezza che quest'ultima assai difficilmente potrà concludersi prima dell'approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica del Trattato. In proposito il senatore VILLONE (DS-U) ha manifestato il suo dissenso dalla soluzione data alla questione di competenza sollevata dalla Commissione in merito allo stesso disegno di legge n. 3269, perché a suo avviso l'apparente riconoscimento della competenza della Commissione affari costituzionali, che sarebbe stata affermata con il citato affare assegnato, in realtà si risolve in un nulla di fatto, ai fini della ratifica del Trattato ma prelude, al più, a un approfondimento postumo, utile semmai per i dibattiti scientifici. Il PRESIDENTE riferisce di aver risposto a tale obiezione osservando che anche la procedura per l'affare assegnato potrà essere avviata in breve termine, avendo come scopo quello di fornire un contributo politico e istituzionale alla soluzione di importanti questioni di rilievo costituzionale, che resteranno attuali anche una volta ratificato il Trattato.


PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1283, RECANTE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene all'unanimità di richiedere al Presidente del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge in titolo, già definito in sede referente, nella seduta del 29 settembre 2004, con un nuovo testo sul quale la commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta.


IN SEDE CONSULTIVA
(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza di ciascuna disposizione del decreto-legge n. 314, recante proroga dei termini di alcune disposizioni legislative.
Conclude, proponendo l’espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U) , a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta del relatore. A suo avviso, non possono riconoscersi i presupposti di costituzionalità, per la eterogeneità delle norme di cui solo alcune appaiono necessarie e urgenti, mentre altre comportano un mero rinvio di scelte da parte del Governo, ovvero la soluzione per situazioni determinate dall'inerzia del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previo annuncio di voto contrario del senatore MANCINO (Mar-DL-U), la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI), richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, si sofferma sul contenuto normativo del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
All’articolo 1, a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005, si è resa necessaria la proroga del termine per la formazione dei bilanci degli enti locali che la Camera ha esteso al 31 marzo 2005.
L’articolo 1-bis proroga al 30 aprile del 2005 il termine per l’anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti delle spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite stabilito nella legge finanziaria, facendone comunicazione al CIPE.
L’articolo 1-ter conferma la competenza del Ministro dell’economia a emanare un decreto per l’individuazione degli enti destinatari di contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dei beni culturali, mentre l’articolo 1-quater prevede la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per la liquidazione dell’ICI per le annualità di imposta a partire dal 2000.
L’articolo 2 stabilisce la proroga nelle funzioni del Procuratore nazionale antimafia in carica alla data di entrata in vigore del decreto fino al settantaduesimo anno di età, con la precisazione, introdotta dalla Camera dei deputati che, ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell’incarico, il posto si considera vacante da tale data.
L’articolo 3 reca il rinvio della liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto merci per conto terzi, mentre l’articolo 4 sospende l’applicazione delle norme relative ai criteri per l’assegnazione alle Regioni del Fondo perequativo nazionale e autorizza il Ministro dell’economia a concedere anticipazioni relative all’attribuzione del gettito IRAP, fermo restando quanto previsto in materia di Servizio sanitario nazionale, in attesa dell’adeguamento, entro il 30 aprile 2005, della procedura relativa alle erogazioni collegate alla compartecipazione regionale all’IVA, alla attribuzione del gettito IRAP e alla erogazione delle risorse di cui al Fondo perequativo nazionale.
L’articolo 4-bis proroga il termine entro il quale le Regioni possono concedere contributi per la messa a norma degli edifici scolastici, mentre l’articolo 5 proroga al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalla Croce Rossa.
All’articolo 6, in attesa delle riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo e al fine di non interrompere le erogazioni agli enti interessati, vengono riaperti i termini per la presentazione delle relative domande.
L’articolo 6-bis proroga alcuni termini relativi alle misure minime di sicurezza al trattamento dei dati personali e a quelle intese a evitare un incremento dei rischi in relazione all’uso di strumenti elettronici.
L’articolo 6-ter proroga i termini relativi alla presentazione della documentazione delle spese sostenute con finanziamenti agevolati, nonché delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni, da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994.
L’articolo 6-quater differisce ulteriormente al 31 dicembre 2005 il termine di efficacia dei decreti di occupazione e urgenza delle aree interessate al programma di ricostruzione previsto dalla legge n. 219 del 1981 (area metropolitana di Napoli).
L’articolo 6-quinquies proroga al 31 dicembre 2006 la normativa relativa a prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, mentre l’articolo 6-sexies differisce al 1° gennaio 2006 il termine per l’applicazione delle disposizioni relative all’IVA concernenti le attività svolte nell’impresa agricola considerate unitarie ai fini delle detrazioni previste dal regime speciale per i produttori agricoli.
L’articolo 6-septies proroga la validità della normativa in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, mentre l’articolo 6-opties proroga il termine per l’applicazione del codice a barre sui medicinali veterinari.
Infine, l’articolo 6-nonies differisce al 1° luglio 2005 il termine di efficacia delle disposizioni sanzionatorie relative a misure per evitare l’uso del contante e dei titoli al portatore.
Propone, quindi, di concludere con favore l’esame del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte dalla Camera e con le eventuali integrazioni che la Commissione volesse apportare.

Il senatore VILLONE (DS-U), dopo aver richiamato le osservazioni critiche sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, esprime la sua contrarietà anche nel merito del provvedimento. In particolare, l’articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, reca una norma palesemente ad personam e di dubbia legittimità costituzionale, essendo esplicitamente diretta a definire la situazione giuridica di un singolo magistrato senza alcun sostegno razionale.
Per quanto riguarda l’articolo 4, rileva che la nozione di “proposte normative” non ha alcun significato giuridico, per cui, a suo giudizio, non ha senso prevedere che l’applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 sia sospesa fino alla approvazione delle "proposte normative" da parte del Governo. In generale tutte le previsioni dell’articolo 4 rischiano di decadere, determinando un grave contenzioso fra lo Stato e le Regioni.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) invita il Governo a proporre, in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea, una più chiara formulazione dell’articolo 4.
A proposito dell’articolo 2, ritiene che la norma che proroga ad personam l’incarico alla Direzione nazionale antimafia sia offensiva per la magistratura. Con la stessa logica, e paradossalmente, si potrebbe infatti proporre la proroga dell’incarico per tutti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal senatore Villone sulla insussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 314, in particolare per la disomogeneità delle disposizioni in esso contenute, richiama l’attenzione sulla norma di cui all’articolo 6, che proroga il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi allo spettacolo dal vivo. Si tratta a suo avviso, anche in questo caso, di una norma rivolta a soddisfare le esigenze di pochi e determinati operatori, i quali non avevano avanzato richiesta nel termine prescritto.
Più in generale, a suo avviso, il decreto-legge in esame è un coacervo di disposizioni disomogenee volte a risolvere casi particolari ed è fuori da ogni regola comune dello Stato di diritto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) si associa alle critiche già svolte sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e sottolinea alcuni rilievi critici in ordine alla costituzionalità del decreto-legge n. 314.
Per quanto riguarda l’articolo 4, condivide l’esigenza di adeguare le norme del decreto legislativo n. 56 del 2000 ai principi sanciti con la riforma dell’articolo 119 della Costituzione. Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della norma legislativa, ha rinviato la sua decisione, ritenendo che la disposizione costituzionale necessiti, per l'attuazione, della legge di coordinamento finanziario prevista al secondo comma. Considerato che il progetto di riforma di cui al disegno di legge costituzionale n. 2544-B stabilisce un ulteriore rinvio dell’attuazione dell’articolo 119, appare del tutto inutile, a suo giudizio, la dichiarazione programmatica di cui all’articolo 4 del decreto-legge in esame. La disposizione, inoltre, nei periodi successivi, avrà effetti normativi sostanziali collegati proprio alle proposte normative che il Governo dovrebbe elaborare. Egli ritiene, allora, che l’articolo 4 dovrebbe essere emendato nel senso di collegare la sospensione dell’applicazione del decreto legislativo n. 56 alla effettiva entrata in vigore delle norme di adeguamento.

Il presidente PASTORE sottolinea che la previsione di cui all’articolo 4, si riferisce alla data del 30 aprile 2005, indicando così un termine certo per la sospensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 56.

Il relatore FALCIER (FI) sottolinea che la Camera dei deputati, accorgendosi della errata formulazione della norma, ha precisato che il Governo “approva” le proposte normative di adeguamento del decreto legislativo n. 56 ai princìpi contenuti nel Titolo V della Costituzione.

Conclusa così la discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di domani, mercoledì 16 febbraio.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(3219) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TRAVAGLIA ed altri. - Modifica dell' articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1635) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CORATO ed altri. - Modifica all' articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Si procede all'esame degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 3219, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al presente resoconto, che si intendono illustrati.

Il relatore MAFFIOLI (UDC) esprime un parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Turroni, evidentemente volti a stravolgere l'impianto della proposta.
Esprime parere contrario anche sull'emendamento 1.8.

Il sottosegretario VENTUCCI si esprime in senso conforme.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che, anche in base alle comunicazioni svolte dal ministro Baccini la scorsa settimana, è opportuno accantonare l'esame degli emendamenti riferiti ad alcuni articoli, in attesa che il Governo si determini sia in merito all'espressione del proprio parere, sia riguardo alla presentazione di ulteriori proposte di modifica. Tuttavia, ritiene opportuno che la Commissione proceda intanto sulle altre parti del disegno di legge.

Il senatore BASSANINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nel disegno di legge in esame anche le disposizioni più specifiche possono dar luogo a effetti consistenti sul complessivo impianto del provvedimento.
Non essendovi contrapposizione politica sulla materia e in attesa che il Governo abbia il tempo di valutare gli emendamenti e di presentarne eventualmente degli altri, ritiene opportuno accantonare l'esame di quelle parti che possono essere interessate da eventuali, nuove proposte del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che la richiesta del senatore Bassanini va incontro all'esigenza prospettata anche dal Governo e condivide l'opportunità di proseguire nell'esame solo per le parti non interessate dalla riserva già formulata dal Governo.

Riprende, quindi, l'esame degli emendamenti e dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane del 2 e dell'8 febbraio.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1. Per quanto riguarda la seconda parte, tuttavia, propone una riformulazione in modo da prevedere che il Governo "può completare" il processo di codificazione nelle materie di competenza esclusiva dello Stato emanando "anche contestualmente" al decreto legislativo di riassetto una raccolta organica delle norme regolamentari.
Ritiene, inoltre, non del tutto appropriata la formulazione dell'ultimo periodo, che fa riferimento a norme regolamentari di "rango diverso".
Esprime, infine, un parere contrario sull'emendamento 1.2.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore, convenendo anche sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore BASSANINI (DS-U) accoglie in parte la proposta di riformulazione avanzata dal relatore. Ritiene, infatti, che si possa sopprimere l'ultimo periodo della seconda parte dell'emendamento, ma insiste per il mantenimento di una formula più netta nel primo periodo, nel senso che il Governo "completa" il processo di codificazione, emanando una raccolta delle norme regolamentari "anche contestualmente" al decreto legislativo di riassetto. In tale senso presenta l'emendamento 1.1 (testo 2)(allegato al presente resoconto).

Sulla nuova proposta il relatore e il rappresentante del Governo esprimono un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto, mentre l'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere contrario sull'emendamento 2.3, mentre si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 2.2 e 2.1, salvo il parere che su di essi potrà esprimere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione bilancio.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.3 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti, mentre si conviene di accantonare la votazione sugli emendamenti 2.2 e 2.1, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3. Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia in modo conforme.

L'emendamento 3.2 decade in assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 3.1, posto ai voti, è accolto. Anche l'emendamento 3.3 decade per l'assenza dei proponenti. La Commissione conviene di accantonare l'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, riferiti all'articolo 4, di quelli tendenti a inserire articoli dopo lo stesso articolo, nonché degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, si pronuncia negativamente sugli emendamenti 6.1 e 6.2 e invita il senatore Malan a ritirare gli emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MALAN (FI), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 6.4 e 6.3.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti. Accantonato l'emendamento 6.0.1, dopo il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 7.0.1/1, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, anche l'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti all'articolo 9 vengono accantonati.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è dichiarato decaduto l'emendamento 10.1. La Commissione, su proposta del rappresentante del Governo, conviene di accantonare anche gli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.
Previo parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 12.1 e 13.1, in assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti.

Il relatore PASTORE (FI) e il sottosegretario SAPORITO esprimono un parere contrario sull'emendamento 15.1 nonché sulle proposte identiche 15.2 e 15.3.
Decaduto l'emendamento 15.1 per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 15.2 e 15.3, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Sono infine accantonati l'emendamento 15.0.1 e i relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3219


Art. 1

1.1
TURRONI

Sopprimere l'articolo.
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1.4
TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "l'infanzia, la gioventù" con le seguenti: "la primavera della vita"
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1.2
TURRONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole ", la gioventù".
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1.3
TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "la gioventù" con le seguenti: "l'adolescenza"
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1.5
TURRONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: "e gli anziani".
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1.8
BAIO DOSSI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: "e gli anziani", inserire le seguenti: "dei quali tutela la dignità umana e il rispetto sociale,".
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1.6
TURRONI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fra i quali l'opera nazionale maternità e infanzia".
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1.7
TURRONI
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fra i quali l'opera maternità, infanzia e anziani (OMNIA)".
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 1.

1.1 (testo 2)
BASSANINI
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettere a) è inserita la seguente:
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;
02. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della medesima legge, è inserito il seguente:
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai commi successivi.».