LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
523ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO
Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(3320) GRILLO ed altri. - Riforma organica della procedura di finanza di progetto
(3415) Paolo BRUTTI ed altri. - Misure urgenti per l' accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta di ieri erano stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge 3320, testo base scelto dalla Commissione. Invita pertanto il relatore, senatore Menardi ed il vice ministro Martinat ad esprimere i pareri sugli emendamenti in questione.

Il relatore MENARDI (AN) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Si rimette alle valutazioni del Governo sugli emendamenti 1.3 e 1.10 ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.2.

Il vice ministro MARTINAT esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 1.2, sul quale esprime parere favorevole.

Si passa alla votazione.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1 in quanto i compiti dei soggetti privati sarebbero in questo modo più correttamente definiti.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Sull'emendamento 1.2 annuncia il proprio voto favorevole il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) che, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dei senatori Cicolani e Chirilli, fa presente che il richiamo all'articolo 19, comma 2-ter della legge quadro sui lavori pubblici è strettamente connesso alla riformulazione di tale comma contenuta nell'emendamento 7.0.2 (testo 2) nel quale si dà una definizione possibile del partenariato pubblico privato (PPP).

Posto ai voti l'emendamento 1.2 è quindi approvato.

Il presidente GRILLO fa presente che l'emendamento 1.3 della senatrice Donati sarebbe tecnicamente precluso. Tuttavia poiché potrebbe non contrastare come l'emendamento 1.4 con quello appena approvato e completarlo, chiede al Rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento 1.3..

Il vice ministro MARTINAT ribadisce il proprio parere contrario perché l'emendamento 1.3 non risulta in linea con il libro verde della Comunità europea concernente appunto le norme relative alla finanza di progetto e in quanto non appare conforme neanche alla possibile riformulazione del comma 2-ter dell'articolo 19 della legge 109 del 1994.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è quindi respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ZANDA (Mar-DL-U), che richiama le ragioni dell'emendamento 1.4, posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3320

Art. 1.
1.1

Donati

        Al comma 1, sostituire le parole: «allo scopo di agevolare l’iniziativa privata per la realizzazione e la gestione», con le seguenti: «al fine di ridurre l’esborso finanziario pubblico e migliorare l’efficienza e l’efficacia».

 

1.2

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

        Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) “paternariato pubblico-privato (PPP)“, il contratto di cui all’articolo 19, comma 2-ter della legge-quadro e successive modificazioni;».

 

1.3

Donati

        Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) “paternariato pubblico-privato“, contratto mediante il quale un soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto privato una concessione o un altro contratto che comporta la partecipazione dello stesso al finanziamento, alla gestione tecnica o economica dell’opera eseguita, nonchè al rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità».

 

1.4

Zanda

        Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l’affidamento del contratto deve essere effettuato a mezzo procedura di evidenza pubblica, mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso. A tale contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste per la concessione di lavori e per la procedura del promotore;».

 

1.5

Zanda

        Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

            «h) “promotori“, i soggetti privati che richiedono, con le modalità di cui alla presente legge e con l’utilizzo di capitali privati, l’affidamento di un contrattto di PPP».

 

1.6

Zanda

        Al comma 2, lettera h) dopo la parola: «soggetti», aggiungere la seguente: «privati».

        Conseguentemete, all’articolo 2, comma 1, al primo periodo sopprimere le parole: «pubblici e» e al secondo periodo le parole: «pubblici o».

 

1.7

Donati

        Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità della stessa».

 

1.8

Donati

        Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «nonchè i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla normativa statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

 

1.9

Donati

        Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

 

1.10

Donati

        Al comma 2, lettera h) aggiungere la seguente:

            «h)-bis. “dialogo competitivo“, ai sensi dell’articolo 29 della Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale i soggetti aggiudicatori avviano un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. Ai fini del ricorso a tale procedura, un appalto pubblico è considerato “particolarmente complesso“ quando i soggetti aggiudicatori:
            – non sono oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, lettere
b), c) o d) della Direttiva n. 2004/18/CE, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o;

            – non sono oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto».

 


Art. 7.
7.0.2 (testo 2)

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:


«Art. 7-bis.

(Adeguamenti della Legge Quadro 11 febbraio 1994 n.  109)


        1. Al comma 2-ter dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, le parole: “l’alea economico-finanziaria“ sono sostituite dalle seguenti: “oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda dell’opera“ e sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: “Le amministrazioni aggiudicatici possono altresì affidare contratti di partenariato pubblico-privato aventi ad oggetto il finanziamento, la progettazione, la costruzione di opere anche destinate alla sola utilizzazione diretta della pubblica amministrazione e la gestione dei servizi necessari al funzionamento delle opere ed alla manutenzione degli impianti tecnologici e delle opere stesse, con attribuzione al contraente del rischio di disponibilità. Si considera attribuito al contraente il rischio di disponibilità quando il corrispettivo da pagare è collegato in modo significativo al mantenimento di prestazioni corrispondenti per quantità e qualità a quelle pattuite; a tale contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la concessione di lavori pubblici, ivi incluse quelle relative all’affidamento al promotore“».