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GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 7 MAGGIO 1998
280a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8.55.


IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri.- Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti nel testo licenziato per l'Aula, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri e, successivamente, rinviata nella seduta notturna dello stesso giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore BUCCIERO ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, l'articolo 10, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione, è approvato l'articolo 11.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nel parere rassegnato dalla prima Commissione Affari costituzionali si esprime, a proposito dell'articolo 12, la condizione che non si preveda l'apposizione del contrassegno della SIAE ai beni prodotti nei paesi dell'Unione Europea, in conformità alla loro legislazione nazionale, in quanto ciò determinerebbe una violazione della normativa comunitaria sulla libera circolazione.

Il relatore BUCCIERO, nell'esprimere perplessità circa il parere della 1^ Commissione, rileva come l'obbligo del contrassegno - già vigente nella legislazione italiana e concernente in un primo tempo tutte le cassette audio e video prodotte in Italia e successivamente tutti i supporti contenenti fonogrammi o videogrammi -abbia fino ad oggi prodotto buoni risultati. La soppressione dell'obbligo del contrassegno renderebbe, inoltre, più difficile i controlli sulle contraffazioni, tradendo lo spirito dell'intero provvedimento in discussione.

Il presidente ZECCHINO rammenta - in conformità del parere della 1^ Commissione - che il principio della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea deve essere realizzato, nel rispetto dei Trattati di Roma.

Ha la parola il senatore BERTONI, il quale, dopo aver espresso perplessità circa i metodi di controllo attualmente praticati dalla SIAE, si dichiara contrario alla previsione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 181-bis della legge n. 633/1941, come introdotto dall'articolo 12 all'esame. Più in generale, si dichiara inoltre contrario all'intero articolo 12, in quanto attribuisce alla SIAE poteri di controllo e di repressione in larga parte simili a poteri di polizia.

Il senatore CENTARO rileva che gli emendamenti 12.1 e 12.2 prevedono entrambi la soppressione del comma 2 dell'articolo 181-bis, la cui disposizione potrebbe ledere il principio della libera circolazione in ambito europeo. Le previsioni contenute nelle restanti parti dell'articolo 12 e negli altri emendamenti ad esso presentati non determinano, invece, ostacoli alla libera circolazione, in quanto ispirate al principio, proprio della normativa internazionale, in base al quale trova applicazione la legge del paese in cui il controllo è attuato. La normativa italiana già prevede, a questo riguardo, l'apposizione del contrassegno e tale previsione non ha suscitato fino ad oggi opposizione da parte dell'Unione Europea. Ricorda, inoltre, come la malavita organizzata si stia decisamente indirizzando sul mercato internazionale dei supporti audiovisivi e fonografici, considerato molto redditizio. Si rende, pertanto, necessario attribuire opportuni poteri di controllo in capo alla SIAE; peraltro, il provvedimento all'esame conferisce funzioni di vigilanza anche al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il quale invita a limitare per il momento la discussione alla sola soppressione del comma 2 dell'articolo 181-bis, proposta negli emendamenti 12.1 e 12.2, il presidente ZECCHINO rileva come tale problematica assuma un significato più ampio ed investa l'articolo 12 nel suo complesso.

Il relatore BUCCIERO osserva che la condizione posta dal parere della 1^ Commissione si riferisce soltanto ai supporti prodotti nei paesi dell'Unione europea, eventualmente anche da imprenditori italiani, e non anche ai supporti prodotti in Italia. Al fine di tenere nella giusta considerazione tale condizione, si potrebbe pertanto limitare l'obbligo contenuto nella disposizione all'esame soltanto ai supporti prodotti in Italia demandando, per quanto attiene ai supporti prodotti negli altri paesi dell'Unione europea, ad un successivo regolamento di attuazione, che individui la disciplina più opportuna ad assicurare il rispetto del principio che, per assicurare la libera circolazione delle merci in ambito comunitario, vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni.

Dopo un intervento del sottosegretario MIRONE, il quale propone una modifica della prima parte del terzo comma dell'articolo 181-bis, introdotto dall'articolo 12 all'esame, il presidente ZECCHINO sottolinea che il rispetto del principio della libera circolazione impone di sottrarre i supporti prodotti in altri paesi dell'Unione europea a forme di controllo preventivo, in particolare all'apposizione di contrassegni .

Conviene con il presidente Zecchino il relatore BUCCIERO.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale propone l'inserimento, nel testo dell'articolo all'esame, di una espressione che faccia salvi i principi dell'Unione europea in tema di libera circolazione delle merci. Ricorda, peraltro, che la garanzia della libera circolazione riguarda soltanto i beni legittimamente prodotti, non anche quelli illecitamente prodotti e distribuiti.

Il senatore RUSSO rileva come l'obbligo del contrassegno non è introdotto ex novo dal provvedimento all'esame, ma è già previsto dall'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 ed è assistito da sanzione penale.

Ha nuovamente la parola il relatore BUCCIERO, il quale osserva come anche la normativa concernente la distribuzione in Italia di prodotti alimentari provenienti dall'estero impone che i relativi involucri riportino in lingua italiana una dichiarazione relativa al contenuto degli stessi, in modo che se ne possa controllare la conformità alle norme italiane, che spesso si identificano con quelle operanti all'interno dell'Unione Europea. Ciò comporta l'imposizione al produttore straniero di una legittima condizione per la commercializzazione in Italia; allo stesso modo, l'apposizione del contrassegno ai supporti audiovisivi e fonografici prodotti all'estero ne attesterebbe la conformità alla normativa italiana.

Il presidente ZECCHINO rileva come il principio della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea non escluda la repressione di eventuali illiceità commesse nella fase di produzione o di distribuzione, ma importa che il controllo sia attuato non preventivamente, ma soltanto ex post, in sede repressiva.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale, muovendo dal presupposto che i supporti legittimamente prodotti all'estero scontino nel paese di origine il pagamento dei diritti d'autore, si richiede se l'apposizione del contrassegno abbia un significato soltanto per i supporti prodotti in Italia. Se così fosse, basterebbe aggiungere tale specificazione all'inizio dell'articolo in esame.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione della complessità delle problematiche affrontate, propone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 12, con invito al relatore ad una riformulazione del testo, da sottoporre nuovamente al parere della 1^ Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il presidente ZECCHINO ricorda come, in relazione a tale articolo, nel parere della 1^ Commissione si esprima la condizione in base alla quale non è accettabile l'estensione della portata dell'articolo 650 del codice penale all'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione provenienti dagli ispettori indicati nell'articolo 13 all'esame, occorrendo salvaguardare un ragionevole equilibrio nelle misure sanzionatorie. Il parere invita, inoltre, la Commissione a valutare l'opportunità di affidare anche ad altri organi le funzioni di vigilanza previste nel medesimo articolo 13.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Aula, rinvia, quindi, la discussione del provvedimento alla seduta pomeridiana, anticipata alle ore 14.30.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 9.30.


EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1496 E 2157