248a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE
(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MILIO, avuto riguardo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Premesso che non ritiene necessario soffermarsi sui cambiamenti che rivestono natura meramente formale, tiene, invece, a mettere in evidenza che le sostanziali innovazioni apportate all'articolo 5 gli appaiono di difficile lettura. La nuova formulazione, prevedendo che, per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano le funzioni di magistrato presso tribunali militari o corti militari d'appello, quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applichino le disposizioni dell'articolo medesimo, sembrerebbe, infatti, lasciare un vuoto legislativo rispetto ai magistrati militari togati che testualmente non sarebbero ricompresi nella norma varata dall'altro ramo del Parlamento. Altra modifica - che il relatore ritiene, peraltro, non condivisibile - riguarda la reintroduzione delle tabelle per individuare la determinazione del distretto di Corte d'appello nel cui capoluogo va individuata la sede del giudice competente agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice di procedura penale stesso. Tale opzione - prosegue il relatore Milio - ha posto nel nulla la diversa impostazione prescelta dal Senato nella precedente lettura.

Seguono interventi del senatore BERTONI e del sottosegretario AYALA, i quali esprimono l'avviso che la riformulazione effettuata dalla Camera dei deputati per l'articolo 5 del testo in discussione sia volta a rappresentare fedelmente le fattispecie considerate, in quanto per i magistrati militari l'ordinamento giudiziario militare già prevede l'applicabilità delle norme vigenti per gli altri magistrati. Di tal che, il testo proposto andrebbe considerato con favore poichè colma un vuoto normativo che riguardava solo i magistrati militari non togati.

Il senatore PREIONI chiede chiarimenti in merito alla possibilità di modificare le tabelle allegate, nella prospettiva di importanti modifiche costituzionali che potrebbero avvenire in determinate regioni del nord Italia.

Il senatore GRECO ribadisce l'esigenza - da lui già evidenziata nelle precedenti fasi dell'esame del provvedimento - di sopprimere il sistema della individuazione del distretto di Corte d'appello competente sulla base di una tabella sorteggiata ogni cinque anni tra le tre tabelle previste dal provvedimento e preannuncia un emendamento in tal senso.

Il presidente ZECCHINO, prendendo atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone - e la Commissione conviene - di stabilire per martedì 24 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(3006) VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale
(Esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore CORTELLONI, il quale osserva che il disegno di legge si propone di creare un raccordo fra la sentenza n. 435 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale nella parte in cui consentivano la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel comma 1 dello stesso articolo 599 e la situazione che si determinerà con l'entrata in vigore del decreto legislativo delegato contenente l'attuazione della legge delega - n. 254 del 1997 - istitutiva del giudice unico, decreto legislativo che, una volta pubblicato, reintrodurrà, nei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore la possibilità del patteggiamento in appello nei casi in cui questa è stata esclusa dalla medesima sentenza della Corte Costituzionale. L'entrata in vigore della riforma sul giudice unico comporterebbe in conseguenza per coloro nei cui confronti è pendente un giudizio definito in primo grado, ma non ancora definito in secondo grado, la possibilità di beneficiare della possibilità del patteggiamento in appello anche nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 del citato articolo 599 laddove di tale opportunità non potranno avvalersi coloro nei confronti dei quali è stato già definito il giudizio di secondo grado. Il disegno di legge in esame intende eliminare questa disparità di trattamento ammettendo anche questi ultimi soggetti alla forma di patteggiamento in questione.

Il presidente ZECCHINO dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO manifesta alcune perplessità circa il disegno di legge in esame, richiamando l'attenzione sul fatto che esso consentirebbe, in ipotesi in cui il giudice di appello ha già pronunciato sentenza, che, sulla base dell'accordo delle parti su tutti o su alcuni dei motivi di appello, lo stesso giudice torni sulla decisione assunta e decida nuovamente la causa. Si tratta di una soluzione che non appare compatibile con i principi ispiratori della disciplina del processo penale e in particolare con quelli propri del patteggiamento, una delle cui caratteristiche è senz'altro che il patteggiamento stesso intervenga prima che il giudice abbia pronunciato sentenza sul merito della causa.
Ciò premesso il senatore Russo si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento degli aspetti problematici cui ha fatto riferimento ed, eventualmente, anche a modificare la propria posizione se questi risulteranno chiariti.

Il senatore VALENTINO evidenzia come il disegno di legge in titolo intenda sanare una obiettiva situazione di disagio che costituisce un dato reale sul quale non si può non convenire. Per quanto riguarda poi, specificamente, gli aspetti di carattere tecnico, l'oratore sottolinea che l'accordo tra le parti determinerebbe, come emerge dal rinvio all'articolo 589 del codice di procedura penale contenuto nel comma 4 dell'articolo 599, la rinuncia al ricorso per Cassazione e conseguentemente farebbe venir meno tutti gli oneri di carattere procedurale che implica l'espletamento di tale ulteriore fase di giudizio, con vantaggiosi ed evidenti effetti deflattivi.

Prende quindi brevemente la parola il senatore BERTONI, il quale sottolinea che la previsione di una rinuncia al ricorso per Cassazione suscita perplessità dal punto di vista della sua legittimità costituzionale.

Interviene quindi il senatore FOLLIERI, il quale ritiene decisivo che la portata generale del disegno di legge in esame venga ristretta facendo specifico riferimento solo ai procedimenti in cui le parti non hanno potuto avvalersi della possibilità prevista dai commi 4 e 5 del citato articolo 599 a causa dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale.

Dopo brevi interventi dei senatori RUSSO, GRECO, CALLEGARO e nuovamente del senatore VALENTINO, il presidente ZECCHINO, dichiarata chiusa la discussione generale, ritiene che la complessità dei profili tecnici sottesi al disegno di legge in titolo renda opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale elaborare una soluzione su cui raccogliere il maggior consenso possibile.

Il senatore PREIONI è favorevole alla proposta e ritiene che, anche nell'eventualità della mancata partecipazione degli esponenti del Gruppo Lega Nord - per la Padania indipendente, i lavori del Comitato otterranno i risultati sperati.

Anche il senatore GRECO aderisce alla prospettazione del Presidente, condividendo peraltro la ratio sottesa al provvedimento in esame.

La Commissione conviene quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto al quale affidare la predisposizione di un testo per il disegno di legge in titolo e di cui sono chiamati a far parte i senatori Russo, Greco, Follieri, Preioni, Valentino, Callegaro, Cirami, Salvato, Pettinato e Cortelloni.

Il presidente ZECCHINO si riserva quindi di acquisire il nominativo del senatore che sarà designato a far parte del Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo misto e rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge.

(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati
(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
- e della petizione n. 167 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 18.0.1 e sottolinea come tale proposta emendativa sia diretta a ridefinire la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, mantenendo fermi gli attuali livelli sanzionatori, ma specificando le ipotesi cui fa riferimento la norma, in modo da esplicitare che la sanzione penale è applicabile solo nei casi in cui la detenzione - di qualunque tipo - di sostanze stupefacenti o psicotrope sia caratterizzata dal fine della cessione a terzi a scopo di profitto. La riformulazione in questi termini del comma 1 del citato articolo 73 corrisponde ad una esigenza di razionalizzazione e di giustizia ed è volta ad evitare che, come purtroppo avviene attualmente, tanti tossicodipendenti si ritrovano in carcere senza essersi resi in alcun modo responsabili di una vera e propria attività di spaccio a fini di profitto.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 18.0.2 e 18.0.3, evidenziando la diversa portata di tali proposte emendative e rilevando come esse siano finalizzate a modificare l'attuale quadro normativo in modo da renderlo più rispondente alla volontà popolare manifestatasi con il referendum del 1993 e tenendo, altresì, conto dei più recenti indirizzi della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. L'oratore sottolinea infatti come dal risultato referendario emerga sostanzialmente la volontà di restringere l'area delle ipotesi penalmente rilevanti unicamente a quelle che sono riconducibili al fenomeno del vero e proprio spaccio di sostanze stupefacenti e, a questo proposito, è significativo che nella stessa prospettiva vengano a collocarsi anche le linee di intervento definite in occasione della Conferenza nazionale sulla droga svoltasi nel marzo del 1997; anche in tale occasione, infatti, si è auspicata la depenalizzazione di tutti i comportamenti che rientrano nella sfera dell'uso personale delle sostanze stupefacenti.

La senatrice SCOPELLITI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 18.0.5 e 18.0.6, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Milio e dalla senatrice Salvato.

Il presidente SENESE avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 18.0.6.

Il senatore GRECO dichiara fin da ora la sua contrarietà a tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18 e rileva come il contenuto delle proposte emendative in questione ben difficilmente possa rientrare nell'oggetto proprio del disegno di legge in esame. A questo riguardo, l'oratore si chiede se la presentazione degli emendamenti in questione non rappresenti uno stratagemma per superare gli ostacoli che impediscono o rendono comunque estremamente difficile portare avanti in altri contesti proposte del genere di quelle qui considerate.

Il senatore RUSSO osserva che, mentre gli emendamenti della senatrice Salvato e del senatore Milio si propongono sostanzialmente un intervento chiarificatore della portata della normativa vigente, gli altri emendamenti in discussione hanno una portata più ampia ed egli ritiene che sarebbe più opportuno venissero ritirati ed esaminati in una sede diversa.
Per quanto riguarda specificamente l'emendamento 18.0.1, il senatore Russo ne condivide il contenuto e la finalità, ma giudica che sarebbe preferibile una sua diversa formulazione che conservasse lo specifico riferimento alle varie modalità di comportamento menzionate dall'attuale comma 1 dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 precisando però, esplicitamente o implicitamente, che la rilevanza penale di queste ipotesi è subordinata al fatto che esse siano finalizzate alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti allo scopo di ricavarne un profitto.

La senatrice SALVATO si dichiara disponibile ad accogliere una proposta di riformulazione dell'emendamento 18.0.1 nei termini delineati dal senatore Russo, anche se ritiene che comunque tutte le diverse modalità di condotta previste dall'attuale comma 1 dell'articolo 73 possono essere ricomprese nel concetto di detenzione e rileva che il nodo di fondo da sciogliere è quello di evitare situazioni in cui finiscono per essere sanzionati penalmente comportamenti che non rientrano sotto alcun profilo nell'area dello spaccio inteso in senso proprio.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente SENESE avverte che la seduta notturna di oggi, mercoledì 18 marzo, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Art. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole: «275, 332, 657».
18.29
Gasperini, Preioni

Al comma 1, sopprimere la parola: «297».
18.30
Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «298».
18.31
Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «303».
18.32
Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «327».
18.33
Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «332».
18.34
Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «341».
18.35
Centaro

Al comma 1, sopprimere la parola: «344».
18.36
Centaro

Al comma 1, dopo la parola: «345», inserire le altre: «392, 393».
18.37
Preioni

Al comma 1, dopo la parola: «711», aggiungere l'altra: «718, 720, 723, 724, 725».
18.38
Greco, Centaro

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 732».
18.39
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Sopprimere il comma 2.
18.40
Pastore, Centaro

Sopprimere il comma 2.
18.41
Il Governo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».
18.42
Il Governo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».
18.42 (Nuovo testo)
Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis). L'ultimo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito con il seguente: «le contravvenzioni alle ordinanze emanate dal prefetto sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda sino a lire 1.000.000».
18.43
Pastore, Centaro

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645».
18.44
Pastore, Centaro

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene, al fine di cedere a terzi e di ricavarne un profitto, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”».
18.0.1
Salvato, Pettinato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».
18.0.2
Milio, Meloni, Filograna

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».
18.0.3
Milio, Lo Curzio, Meloni, Filograna, Pettinato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Depenalizzazione droghe leggere)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono soppresse le parole: “di pianta di canapa indiana”, e la parola: “II”.
2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65 ed al comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “tabelle I, II e III”, sono sostituite dalle seguenti: “tabelle I, III”.
3. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 ed al comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: “nelle tabelle II e IV previste”, sono sostituite dalle seguenti: “nella tabella IV prevista”».
18.0.5
Scopelliti, Pera

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 18-bis.

1. Dopo il Capo I del Titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente Capo:

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANNABIS INDICA

Art. 136.
(Disciplina del commercio, produzione e vendita di cannabis indica
e dei suoi derivati)

1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggette ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni, nonchè le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonchè la tipologia dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.
4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

Art. 137.
(Casi di punibilità)

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 136, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 136.

Art. 138.
(Sanzioni e casi di non punibilità)

1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 136 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'articolo 73.
2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 139.
(Divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis indica
e dei suoi derivati)

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 140.
(Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri
al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle stesse e sui loro effetti, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni, con specifico riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età dei consumatori;
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati e il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonchè ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche».

«Art. 18-ter.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. È abrogata ogni disposizione di legge che risulti incompatibile con le norme del Capo II del presente titolo”.

Conseguentemente il Capo II del titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 assume la seguente numerazione: «Capo III». L'articolo 136 dello stesso Capo assume la seguente numerazione: «140».
18.0.6
Pettinato

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, l'uso di gruppo, la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non costituiscono un illecito penale e sono punibili con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le quali devono essere sempre applicate in modo da non contrastare con le esigenze di recupero del tossicodipendente».
18.0.4
Scopelliti, Pera