GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI’ 22 GIUGNO 1999

440ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.


IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali

(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Riprende il seguito dell’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16 del disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Il presidente RELATORE avverte che la 5ª Commissione permanente ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 16.1 e 16.2 volti, l’uno a eliminare il tetto di lire 1 miliardo che l’articolo 16 stesso prevede come limite massimo per l’entità della riparazione per ingiusta detenzione dovuta ai sensi dell’articolo 315 del codice di procedura penale e, l’altro, a commisurare l’entità della riparazione a ipotesi predeterminate, stabilendone, in ogni caso, una soglia minima. Il senatore Antonino Caruso sottolinea che la finalità degli emendamenti da lui presentati, in particolare dell’emendamento 16.1, è di impedire che la privazione ingiusta della libertà personale, profilo di per sé, comunque, non suscettibile di adeguato ristoro, possa essere riparata con somme la cui entità è del tutto irrisoria o che, comunque, la riparazione sia sottoposta ad un vincolo limitativo di spesa. Proprio per tale motivo esprime forti riserve sulle conseguenze del parere reso dalla Commissione bilancio la quale – attraverso il suo parere - può paralizzare una iniziativa emendativa ispirata a chiari fini di giustizia sulla base di valutazioni meramente contabili. In ogni caso, più in generale, il senatore Caruso esprime l’esigenza che sulla tipologia dei pareri resi dalla Commissione bilancio possa essere individuato un percorso, anche procedurale, che ne permetta la revisione qualora essi appaiano chiaramente carenti nella motivazione e inadeguati nella tipologia di parere prescelta.

Il senatore GRECO illustra, poi l’emendamento 16.3, di cui segnala – in particolare – la previsione diretta a consentire che la riparazione per l’ingiusta detenzione può essere anche effettuata mediante la costituzione di una rendita vitalizia di importo annuo non superiore a lire cinquanta milioni.

Il Presidente relatore, PINTO riformula l’emendamento 16.4 nell’emendamento 16.4 (Nuovo testo) e sottolinea che con la riformulazione in questione il termine per presentare la domanda di riparazione viene portato a due anni, oltre che nei casi già previsti dall’articolo 315 anche a partire dalla data di notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunziato a norma del comma 3 dell’articolo 314 del codice di procedura penale, seguendo una indicazione espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 446 del 1997. Parallelamente si prevede una modifica dell’articolo 409 dello stesso codice, per disporre che sia effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata la misura della custodia cautelare. Il presidente Relatore precisa che con la previsione del termine di due anni verrebbe anche riportato nell’emendamento 16.4 (Nuovo testo) il contenuto dell’emendamento 16.0.1 presentato dal senatore Antonino Caruso.

Il senatore CENTARO illustra poi l’emendamento 16.5, diretto a stabilire che l’entità della riparazione non può eccedere il massimo di un miliardo di lire, salvo casi di particolare gravità.

Il senatore BUCCIERO, esprime forti e motivate riserve in ordine alla tipologia scelta dalla Commissione bilancio per esprimere il proprio parere sugli emendamenti di cui egli è cofirmatario.

Il senatore RUSSO ritiene giustificati i pareri contrari espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 e, nel merito, ritiene che non vi siano ragioni per modificare il testo della Camera dei deputati sul punto concernente il limite massimo della riparazione che può essere corrisposta per ingiusta detenzione. Volere eliminare qualsiasi limite a tale indennizzo o volerlo comunque incrementare costituirebbe infatti, a suo avviso, una vera e propria fuga in avanti e ugualmente non condivisibile sarebbe poi la fissazione di un limite minimo all’importo che deve essere erogato in tale ipotesi, dovendosi ritenere preferibile invece lasciare al giudice il compito di determinare tale importo sulla base delle peculiarità del caso concreto.
Appare peraltro meritevole di attenzione la proposta contenuta nell’emendamento 16.3, relativa alla possibilità di erogare l’indennizzo spettante nei casi di riparazione per ingiusta detenzione mediante la corresponsione di una rendita vitalizia. Si tratta peraltro di una possibilità che dovrebbe ritenersi già prevista per effetto del rinvio contenuto nel comma 3 dell’articolo 315 del codice di procedura penale alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.

Il senatore GRECO prende brevemente la parola per sottolineare che, se anche dovesse accedersi alla conclusione cui è pervenuto il senatore Russo con riferimento all’emendamento 16.3, non sarebbe fuor di luogo prevedere espressamente la possibilità che l’indennizzo venga erogato mediante la costituzione di una rendita vitalizia in quanto, allo stato, tale possibilità non si è mai concretamente verificata.

Il senatore PERA giudica inaccettabile il fatto che le norme vigenti, mentre consentono che le indagini svolte dagli uffici del pubblico ministero possano comportare oneri finanziari praticamente illimitati, fissino un limite di spesa estremamente esiguo con riferimento a quei casi in cui si pone l’esigenza – certamente inderogabile - di porre in qualche modo rimedio all’ingiusta limitazione della libertà subita da un cittadino.

Il senatore FOLLIERI, pur condividendo in linea di principio, il contenuto di molti degli interventi svolti sulle problematiche relative all’articolo 16 del disegno di legge n. 3807, ritiene però che debba considerarsi prevalente l’esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del testo dello stesso articolo 16 come licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BERTONI osserva che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, il parere contrario della 5ª Commissione determina unicamente un aggravamento dell’iter procedurale, ma non esclude la possibilità che la Commissione di merito e l’Assemblea non si uniformino ad esso, approvando ugualmente la proposta su cui la Commissione bilancio e programmazione economica si è espressa in senso negativo.

Il senatore CORTELLONI interviene brevemente, sottolineando che, nei casi di ingiusta detenzione, suscita perplessità lo stesso fatto che si ponga un limite all’ammontare dell’indennizzo che può essere erogato.

Il senatore Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione degli emendamenti 16.1 e 16.2, volta a superare il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente. Più in generale, rileva che il problema della riparazione da corrispondere nei casi di ingiusta detenzione non può essere affrontato individuando una copertura finanziaria e determinando entro il limite delle disponibilità previste nel bilancio dello Stato la concreta possibilità di corrispondere un indennizzo in tali casi. E’ necessario invece che lo Stato recepisca tutte le risorse necessarie per riparare i danni subiti dai cittadini nelle ipotesi considerate, qualunque sia l’ammontare degli stessi.

Il senatore GRECO modifica l’emendamento 16.3, riformulandolo nell’emendamento 16.3 (Nuovo testo) e sottolinea come la nuova formulazione dell’emendamento appaia suscettibile di superare il parere contrario formulato dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore FASSONE osserva che la formulazione dell’emendamento 16.2 potrebbe prestare il fianco a critiche di legittimità costituzionale dal momento che l’incremento dell’entità della riparazione, conseguente alla pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare, viene a dipendere da una circostanza non imputabile alla pubblica amministrazione.

Il senatore Antonino CARUSO riformula infine gli emendamenti 16.1 e 16.2 rispettivamente negli emendamenti 16.1 (Nuovo testo) e 16.2 (Nuovo testo).

Il presidente PINTO, in considerazione della necessità di acquisire il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti 16.1 (Nuovo testo), 16.2 (Nuovo testo) e 16.3 (Nuovo testo), dispone l’accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 16, ivi inclusi gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.
Rinvia infine il seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807


Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è soppresso».
16.1
Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. L'entità della riparazione è commisurata alla durata della custodia cautelare ed è determinata in misura non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire un miliardo. L'entità della riparazione è determinata in misura non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire due miliardi se la notizia della custodia cautelare risulta essere stata pubblicata o diffusa per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita, a suo familiare o al suo difensore”».
16.2
Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il comma 2, dell'articolo 315 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia di importo annuo non superiore a lire cinquanta milioni».
16.3
Greco, Centaro

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314”».
16.4
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314”.
2. All'articolo 409 del codice di procedura penale, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare”».
16.4 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «salvo casi di particolare gravità».
16.5
Centaro, Greco, Scopelliti, Pera

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è soppresso.
2. All'onere relativo valutato in lire 1 miliardo, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.1 (Nuovo testo)
Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. L'entità della riparazione deve tener conto dell'eventuale pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita ed è determinata in misura non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire un miliardo”.

2. All'onere relativo valutato in lire 4 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.2 (Nuovo testo)
Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il comma 2, dell'articolo 315 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo, salvo quanto previsto dal comma 3.
16.3 (Nuovo testo)
Greco, Centaro

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale le parole “diciotto mesi” sono sostituite dalle parole “due anni”».
16.0.1
Caruso Antonino, Bucciero

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è aggiunto, al termine, il seguente periodo:

“La domanda di riparazione non preclude, quando sia accolta, l'esperimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile”».
16.0.2
Caruso Antonino, Bucciero