GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 21 DICEMBRE 2000

682ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SENESE


Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (n. 797)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana del 14 dicembre.

Non essendovi iscritti a parlare il presidente SENESE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore RUSSO dà conto di uno schema di parere che riepiloga quanto da lui già portato all'attenzione della Commissione nella precedente seduta, in particolare per quanto riguarda la condivisione dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato sullo schema in esame – escluso quello relativo alla determinazione del grado del consigliere diplomatico – rilievi che peraltro, nella lettera di trasmissione del provvedimento in titolo, il Governo ha dichiarato essere suo intendimento accogliere. Quanto all'osservazione del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo cui la destinazione di magistrati al ministero dovrebbe discendere da una preliminare individuazione delle funzioni dirigenziali in cui sia indispensabile l'apporto di conoscenza del magistrato, e non obbedire ad una rigida predeterminazione del numero di presenze al ministero, essa - al di là di ogni valutazione di merito – appare al relatore in contrasto con l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, che ha invece stabilito che il numero massimo dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura e destinati al ministero non deve superare le 50 unità: sul punto, pertanto, la scelta operata dallo schema di regolamento in esame appare corretta, in quanto aderente al testo legislativo di cui il regolamento costituisce attuazione.
Il relatore prosegue informando la Commissione di aver acquisito informalmente ulteriori elementi di conoscenza, alla luce dei quali ritiene di poter proporre alla Commissione l'inserimento nel parere da rendere di un passaggio in cui si potrebbe osservare come, in considerazione del crescente rilievo che ha assunto la materia, sarebbe auspicabile che l'esecuzione penale esterna avesse - all'interno del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria (DAP) - una direzione generale propria.
Propone, infine, di fare proprie le osservazioni rese dalla Commissione bilancio e programmazione economica sullo schema in esame.

Sullo schema di parere proposto dal relatore si apre un dibattito.

Il senatore CENTARO fa osservare che l'impianto dello schema di regolamento, nel ripartire fra i vari dipartimenti le rispettive competenze dimostra un certo squilibrio - dal punto di vista delle attività in esse rispettivamente ricomprese - tra il Dipartimento per gli Affari della giustizia (che ha competenza in materia di giustizia civile, giustizia penale, contenzioso e diritti umani) e gli altri dipartimenti.

Il senatore PERA, a sua volta, vorrebbe che il parere contenesse una indicazione per ottenere che siano rigorosamente equiparati i requisiti per l'accesso alle funzioni di capo gabinetto e di capo di dipartimento. Infatti, questa equiparazione risulta necessaria proprio per stabilire una effettiva possibilità di interlocuzione alla pari fra gli uffici di staff e quelli marcatamente burocratici. Inoltre –a giudizio del senatore Pera – il livello di qualifica su cui si dovrebbe assestare tale equiparazione dovrebbe essere meno elevato di quello attualmente previsto per il capo di dipartimento.

Seguono su tali considerazioni interventi dei senatori SENESE, FASSONE e Antonino CARUSO.

Il RELATORE prende, quindi, la parola osservando che per quanto attiene al rilievo del senatore Centaro, i dipartimenti e le rispettive competenze corrispondono alle aree funzionali rigidamente determinate dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sicché la scelta operata sul punto dallo schema di regolamento in esame, appare corretta in quanto legislativamente vincolata. Per quanto riguarda, invece, la questione sollevata dal senatore Pera, il relatore non vorrebbe che seguendo le indicazioni proposte si determinasse, in conseguenza, un assetto degli uffici di gabinetto interpretabile in termini di gerarchia con gli uffici burocratici. Se così fosse si arriverebbe ad una conseguenza inaccettabile non solo in ragione della chiara distinzione fra uffici di staff ed uffici di line voluti dalla cosiddetta "riforma Bassanini" ma anche perché ci si verrebbe a muovere in un'ottica contraddetta dallo stesso parere del Consiglio di Stato il quale – ancorché con una ricostruzione non condivisa dal relatore – ha formulato rilievi sull'articolo 6 dello schema suggerendo di modificare il comma 3, nella parte in cui impone ai dipartimenti l'obbligo di informare il gabinetto "delle attività in corso di maggiore rilevanza".

Il presidente SENESE osserva che la richiesta del senatore Pera non può essere ricollegata ad alcuna norma attualmente vigente.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a predisporre uno schema di parere nei termini emersi dal dibattito facendo inoltre proprie le osservazioni rese dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

La seduta termina alle ore 16,10.