GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1999

450a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE
(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri
(91) LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
(95) LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione
(198) SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali
(471) GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione
(1211) MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale
(1615) GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale
(1821) VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta
(2085) FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale
(2360) SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia
(2531) LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero
(2649) VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale
(2679) LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero
(2680) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari
(2834) CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali
(3340) BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato
(3457) CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale
(3518) GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini
(3709) MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato
(3712) MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio
(3757) FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale
- e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 33.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunziato ad illustrare gli emendamenti 33.1 e 33.4.

Il senatore CENTARO riformula l'emendamento 33.2 nell'emendamento 34.200.

Il presidente RELATORE riformula l'emendamento 33.3 nell'emendamento 33.3 (Nuovo testo), modifica resasi necessaria a seguito dell'approvazione degli emendamenti ai precedenti articoli 29 e 30, i quali hanno inteso ampliare l'accesso al rito abbreviato su richiesta dell'imputato prescindendo dal consenso del pubblico ministero. Il presidente relatore richiama, comunque, l'attenzione della Commissione su alcuni ulteriori aspetti problematici per quanto attiene alla opportunità di mantenere fra imputato e pubblico ministero lo stesso regime in ordine all'esclusione dell'appello contro le sentenze di proscioglimento - quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula - una volta che, attese le modifiche già accolte dalla Commissione sul rito abbreviato è attualmente venuto a mancare il presupposto della partecipazione sia dell'imputato che del pubblico ministero nella decisione sul rito abbreviato.

Seguono richieste di chiarimento dei senatori RUSSO e BERTONI e del sottosegretario AYALA.

Il senatore RUSSO non ritiene necessaria la soppressione del comma 2 dell'articolo 443 proposta dalla lettera b) dell'emendamento 33.3 (Nuovo Testo), considerando che tale norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita, mentre la restante parte del medesimo comma 2, in cui si esclude l'appello dell'imputato contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, potrebbe essere valutata come funzionale alla specialità del rito abbreviato.

Il senatore FASSONE ricorda che con una modifica introdotta all'articolo 593 del codice di procedura penale, inserita nel disegno di legge 3160-B, sulla competenza penale del giudice di pace, si è prevista l'inappellabilità in via generale per le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria.

Il senatore FOLLIERI prospetta, quindi, una riformulazione dell'emendamento 33.3 (Nuovo testo) per quanto riguarda la lettera b).

Il presidente RELATORE mantiene il testo come da lui riformulato, osservando che la riformulazione proposta dal senatore Follieri farebbe sì che mentre l'imputato non potrebbe proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, potrebbe invece farlo il pubblico ministero.

Il senatore BERTONI ritiene che tale possibilità sia comunque esclusa per il pubblico ministero dal successivo comma 3 dell'articolo 443.

Il senatore FASSONE osserva che tale ultima disposizione non riguarda, peraltro, le sentenze che modificano il titolo del reato e, qualora ciò comportasse una pena pecuniaria, si darebbe ingresso all'appello del pubblico ministero.

Il senatore RUSSO propone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 33.3 (Nuovo testo) nel senso di porre in votazione prima la prima parte di tale emendamento fino alla lettera a) inclusa e poi la lettera b).

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il senatore FASSONE preannuncia il voto contrario sulla lettera a) dell'emendamento 33.3 (Nuovo testo) del relatore, ritenendo che l'introduzione della possibilità di appellare le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive sia in contraddizione con la generale tendenza volta a restringere l'area dell'appello.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 33.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 33.3 e 33.3 (Nuovo testo).

Si passa all'esame dell'articolo 34.

Il senatore CORTELLONI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 34.1.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 34.2 e 34.200.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 34.3 e avverte, quindi, che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 34.4.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento 34.2 sottolineando, tra l'altro, come tale proposta emendativa appaia del tutto asistematica per il fatto di prevedere l'eliminazione del consenso del pubblico ministero. L'oratore si dichiara altresì contrario sia a questa proposta emendativa, sia a quelle contenute negli emendamenti 34.1, 34.200 e 34.3 in quanto ritiene non condivisibile un incremento della diminuzione di pena prevista per il patteggiamento e inopportuna un'estensione dell'area di incidenza di un rito speciale che, da un lato, già oggi può trovare applicazione nell'ipotesi di reati di non trascurabile gravità e che, dall'altro, si caratterizza per una vera e propria rinuncia da parte dello Stato all'accertamento della responsabilità penale nel caso concreto.

Il senatore FOLLIERI preannunzia il voto favorevole sull'emendamento 34.3 del relatore e rileva come le perplessità manifestate da alcune parti circa i rischi derivanti dall'incremento della diminuzione di pena prevista per il patteggiamento risultino, a suo avviso, non condivisibili in considerazione del fatto che rimane fermo il potere del giudice di valutare la congruità della pena indicata dalle parti.

Il senatore PETTINATO evidenzia come uno degli ostacoli fondamentali ad una più ampia diffusione del patteggiamento sia costituito dall'ostilità degli avvocati nei confronti di tale istituto. In tale prospettiva si dichiara non pregiudizialmente contrario all'emendamento 34.2 anche se ritiene che non sussistano ragioni per escludere l'attribuzione al pubblico ministero della facoltà di assumere un'iniziativa analoga a quella che può essere assunta dall'imputato.

Il senatore CENTARO precisa che la proposta contenuta nell'emendamento 34.2 è volta specificamente a prevedere che l'iniziativa del patteggiamento possa essere assunta solo dall'imputato, ferma restando, per l'effettiva applicazione della pena, la necessità del consenso del pubblico ministero e la valutazione positiva del giudice circa la congruità della pena indicata dalle parti. Sotto un diverso profilo l'oratore sottolinea la necessità di un intervento sull'entità della diminuzione di pena conseguente al patteggiamento al fine di incentivare il ricorso a tale rito speciale.

Segue un intervento del senatore CALLEGARO il quale richiama l'attenzione sulle pressioni che, nella concreta prassi giudiziaria, vengono esercitate sull'imputato al fine di indurlo ad accedere al patteggiamento.

Il senatore BERTONI ritiene sostanzialmente privo di portata innovativa l'emendamento 34.2.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,15.