182a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo nel testo unificato sospeso nella seduta antimeridiana.

Procedendo con le votazioni degli emendamenti all'articolo 2, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.56.

Il senatore MAGGI dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 2.57 già suggerita in precedenza dal relatore.

Il senatore VELTRI propone di inserire nel testo dell'emendamento anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.

Dopo che i proponenti hanno accolto tale proposta, l'emendamento 2.57 (nuovo testo) è posto ai voti ed accolto.

Il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 2.58.

Il senatore CAPALDI dichiara di voler mantenere l'emendamento 2.59.

Il senatore BORTOLOTTO si esprime in senso contrario su tale emendamento, ritenendo più equilibrato il testo del comma 7 proposto dal relatore.

Il ministro RONCHI, richiamando l'esigenza di non perdere di vista il dettato della direttiva comunitaria, sottolinea la necessità di mantenere comunque un limite di durata della deroga; dichiarandosi disponibile ad accettare la soppressione del secondo periodo, considera invece importante il mantenimento del terzo periodo del comma.

Il presidente GIOVANELLI, espressa la preoccupazione di varare un testo che estenda eccessivamente il ricorso alla procedura di valutazione di impatto ambientale, propone l'accantonamento degli emendamenti 2.59, 2.60 e 2.61 per un loro maggiore approfondimento.

Conviene la Commissione.

Il senatore CAPALDI, accedendo ad un invito espresso dal relatore in sede di parere, riformula l'emendamento 2.62 eliminando il riferimento al comma 9.

L'emendamento 2.62 in tale nuovo testo è posto ai voti ed accolto.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 2.63 dopo aver ricordato che esso era volto semplicemente a precisare che la procedura di valutazione ambientale per le opere connesse ad opere già approvate debba essere solo integrativa.

È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.69 del relatore, che in parte va incontro anche alle esigenze sottese all'emendamento 2.63.

Il relatore IULIANO presenta ed illustra gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106 volti in parte a recepire più dettagliatamente il contenuto della direttiva, in parte ad adeguare l'allegato A ad altre disposizioni legislative vigenti.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.105 e 2.106, dopo che il ministro RONCHI ha espresso parere favorevole.

Sull'emendamento 2.104 interviene il senatore BORTOLOTTO chiedendosi se esso sia conforme con il dettato comunitario e se sia effettivamente migliorativo del testo il riferimento normativo contenuto nell'emendamento.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il ministro RONCHI, il relatore IULIANO e lo stesso senatore BORTOLOTTO, si conviene di accantonare l'emendamento.

Su richiesta del senatore CAPALDI è altresì accantonato l'emendamento 2.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13a, 0027o)

Il ministro RONCHI, in merito alla richiesta avanzata ieri circa la condizione giuridica in cui versa lo statuto dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, interviene per fornire alla Commissione le informazioni ed i chiarimenti richiesti, allo scopo di consentire la ripresa dell'esame della proposta di nomina del Presidente di tale Istituto.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1998, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, fu trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, subito dopo la sua firma da parte del Presidente del Consiglio; in data di ieri esso è stato restituito in quanto non giudicato riconducibile a nessuna delle tipologie di atti soggetti al controllo della Corte, trattandosi di un atto di organizzazione non avente natura regolamentare. Ne consegue che, non essendovi altri sub-procedimenti consultivi da espletare, lo statuto entrerà in vigore entro breve tempo; non è inverosimile che la condizione integrativa di efficacia intervenga prima della nomina del Presidente (che deve attendere il decorso dei termini regolamentari per l'espressione dei pareri parlamentari) e, pertanto, la censura avanzata ieri dal senatore Specchia - sull'irregolarità di aver invocato, nella richiesta di nomina, non solo l'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, ma anche l'articolo 3 dello statuto non ancora vigente - non ha fondamento e non dovrebbe ostare alla ripresa dell'esame. Semmai, coloro che nel merito fossero contrari alla nomina proposta hanno in sede di votazione modo di esprimere la loro posizione e, se essa dovesse disattendere le indicazioni del Governo, il Ministro si impegna a rappresentare al Presidente del Consiglio proponente le obiezioni sollevate.

Il senatore SPECCHIA dichiara che, più dell'irregolarità procedimentale da lui rilevata, è l'impianto stesso dello statuto proposto che desta perplessità: la norma dell'articolo 12, in via transitoria, dispone già la continuazione per quattro anni del mandato dell'attuale Presidente, riconfermabile per una sola volta: l'espressione di un parere parlamentare su di un candidato già destinato a rimanere in carica in virtù di una norma statutaria, non può che avere il valore di una compartecipazione artificiosa del Parlamento in scelte già avvenute nel chiuso dell'Esecutivo.

I senatori CAMO e LASAGNA concordano col senatore Specchia, giudicando opportuno non pronunciarsi sulla proposta fino a quando lo statuto dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica mantiene l'attuale formulazione. Il senatore STANISCIA stigmatizza il groviglio interpretativo nel quale la Commissione è stata posta, mentre il senatore VELTRI, giudicato ridondante l'articolo 12 dello statuto, chiede al Ministro di farsi tramite presso il Presidente del Consiglio circa l'esigenza di ritirare tale norma prima della pubblicazione: in tal caso si potrà riprendere l'esame ed il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo non farà mancare il suo deciso sostegno al merito della proposta.

Il senatore CARCARINO dichiara che il Ministro dovrebbe farsi interprete delle istanze emerse, indirizzandole all'Amministrazione proponente.

Il presidente GIOVANELLI dichiara di non ravvisare nella norma dello statuto citata una vera e propria interferenza nel merito dell'esame della proposta di nomina, trattandosi soltanto di una precisazione riferita alla durata del mandato di colui che dovesse essere riconfermato in virtù delle procedure ordinarie: queste ultime passano per l'esame ed il voto parlamentare, che dovrebbe prescindere da elementi estranei e difficilmente conferenti. Ciò nondimeno, accoglie la richiesta del relatore RESCAGLIO di non procedere all'esame della proposta nella seduta odierna, per consentire al Ministro di rappresentare al Presidente del Consiglio proponente le considerazioni espresse nel corso della seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 64, 149 E 422
(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Art. 2.

Al comma 2 dopo le parole:«e vincolante» inserire le seguenti: «, costituisce autorizzazione ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale».
2.64 (Nuovo testo)
Il Governo

Al comma 2, dopo le parole «prima dell'inizio dei lavori» inserire il seguente periodo:

«Per le opere e i progetti soggetti a valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata la Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto ambientale viene fissato un termine non superiore a 12 mesi fissato nella prima seduta della Conferenza dei servizi stessa. Il suddetto termine di 12 mesi non decorre comunque sino alla presentazione all'Agenzia incaricata dell'istruttoria dello studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto termine senza pronunciamento dell'autorità competente, la valutazione dell'impatto ambientale si intende favorevolmente acquisita».
2.5
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità e i procedimenti previsti dalla presente legge i progetti di opere di cui all'allegato A e quelli di cui all'allegato B che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394».
2.6
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A, A-bis e A-ter della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'allegato A, aggiungere i seguenti allegati:
Allegato A-bis
(Articolo 2)

Elenco di tipologie progettuali di cui all'articolo 12 comma 1 (Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 19 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
i) Impianti d'incenerimento e di trattamento dei rifiuti con capacità superiore a 100 t/giorno.
j) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 t/giorno.
k) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili con una capacità superiore a 100.000 metri cubi.
l) Discariche di rifiuti speciali, a esclusione delle discariche per inerti, con capacità sino a 100.000 metri cubi.
m) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore ai 150.000 metri cubi.
n) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
o) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/ a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
p) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
q) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi/a di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m c/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
Allegato A-ter
(Articolo 2)

Elenco delle tipologie progettuali di cui all'articolo 12, comma 1 (Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996):

1) Agricoltura:

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti di pollame, 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) 750 posti scrofe.
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2) Industria energetica:

a) .
b) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

3) Lavorazione dei metalli:

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri quadrati di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora:
forgiatura con magli la cui energia di impianto supera a 50 KJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio prezzo all'ora.

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
g) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 metri quadrati di superficie impegnata 50.000 metri cubi di volume.
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
l) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.

4. Industria dei prodotti alimentari:

a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impaniati per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei , industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 metri quadrati di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume.
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:

a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con lamento 25.000 tonnellate /anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

a) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.
c) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
d) Derivazione e opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo.
e) Interporti.
f) Porti lacuali e fluviali, vie navigabili.
g) Strade extraurbane secondarie.
h) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri.
i) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
l) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
m) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 Km.
n) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare.
o) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi del demanio fluviale e lacuale.
p) Aeroporti.
q) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera k) dell'allegato Dbis, nonchè progetti d'intervento su porti già esistenti.
r) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno.
s) Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti speciali di capacità superiore a 10 t/giorno.
t) Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 metri cubi.
u) Discariche di rifiuti urbani e assimilabili.
v) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

8. Altri progetti:

a) Campeggi e villaggi turistici di superfici superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadrati.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5000 metri quadrati di superficie impegnata a 50.000 metri cubi di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 t.
h) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
i) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
l) Cave e torbiere.
m) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di lusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
n) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
o) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate».
2.7
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
2.8
Il Governo

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, punto 2, sostituire le parole: «compreso lo smantellamento e lo smontaggio» con le seguenti: «compresa la disattivazione e lo smantellamento».
2.68
Il Relatore

Al comma 3, nel richiamato Allegato A, sopprimere il punto 9. Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È di competenza regionale la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito dall'Allegato B, punto D 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o interramento di rifiuti pericolosi».
2.9
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-ter. Le regioni effettuano la valutazione di impatto ambientale degli impianti che impiegano combustibile da rifiuto, di cui alla lettera c), comma 8, dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
2.10
Polidoro, Rescaglio

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, comma 3, le parole “all'allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati A e B”».
2.11
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 1, sono soppressi i commi 4 e 6.»
2.12
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In assenza dei predetti pareri l'autorità competente non può rendere il giudizio di compatibilità ambientale”».
2.13
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'art. 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In assenza dei predetti pareri, le autorità competenti non possono rendere il giudizio di compatibilità ambientale”».
2.14
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di aree naturali protette, in assenza dei predetti pareri, l'autorità competente pronuncia provvedimento di reiezione”».
2.15
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, è soppresso l'articolo 10».
2.16
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 5.000 posti pollame, 200 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);”».
2.17
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 1), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre 0,5 ha;”».
2.18
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera a) le parole «50.000 m3 di volume» sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3 di volume”».
2.19
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera b) le parole “superiore a 2,5 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 1 tonnellata”».
2.20
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera c) le parole “capacità superiore a 20 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “capacità superiore a 5 tonnellate”».
2.21
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera f) le parole: “a 50 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “a 20 tonnellate”».
2.22
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera g) dopo le parole: “un volume” è inserita la seguente: “complessivo”».
2.23
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera h) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3”».
2.24
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera i) le parole “2 ha” sono sostituite dalle seguenti: “1 ha”».
2.25
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 3), lettera l) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3”».
2.26
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera d) le parole: “500.000 hl/anno” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 hl/anno”».
2.27
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera e) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 m3”».
2.28
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera g) le parole: “50.000 q/anno” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 q/anno”».
2.29
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera h) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 m3”».
2.30
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 4), lettera i) le parole: “10.000 t/giorno” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 t/giorno”».
2.31
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera c) le parole: “le 10 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “i 10 quintali”».
2.32
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 5), lettera d) le parole: “le 5 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “i 5 quintali”».
2.33
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 6), lettera a) le parole: “25.000 tonnellate/anno” sono sostituite dalle seguenti: “250 tonnellate/anno”».
2.34
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: “lavori per l'attrezzamento” sono sostituite dalle seguenti: “progetti”».
2.35
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera a) le parole: “40 ha” sono sostituite dalle seguenti: “10 ha”».
2.36
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) impianti meccanici di risalita e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 100 metri.”».
2.37
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 100 litri al minuto secondo o comunque di oltre l'1% della portata minima decadica del corso d'acqua”».
2.38
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera h) sono soppresse le parole: “superiore a 1.500 metri”».
2.39
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) progetti di acquedotti con estensione superiore ai 20 km”».
2.40
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 7), lettera o) sono soppresse le parole: “destinati ad incidere sul regime delle acque”».
2.41
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: “5 ha” sono sostituite dalle seguenti: “1 ha”».
2.42
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera a) le parole: “20 ha” sono sostituite dalle seguenti: “2 ha”».
2.43
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera e) le parole: “50.000 m3” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 m3”».
2.44
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera f) le parole: “25.000 tonnellate/anno” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 tonnellate/anno”».
2.45
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) recupero di suoli dal mare”».
2.46
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera n) le parole: “10.000 t/anno” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 t/anno”».
2.47
Bortolotto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, al punto 8), alla lettera o) le parole: “10.000 t/anno” sono sostituite dalle seguenti: “100 t/anno”».
2.48
Bortolotto

Al comma 4, dopo le parole «destinati alla difesa nazionale», aggiungere le seguenti «e ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria».
2.49
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 4, dopo le parole «destinati alla difesa nazionale», aggiungere le seguenti «e ai progetti di manutenzione».
2.49 (Nuovo testo)
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 5.
2.50
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 5.
2.51
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti dell'impianto e gli aspetti oggetto della modifica, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. L'autorità competente determina secondo la procedura di verifica di cui al successivo comma 6-bis, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetti elencati nell'allegato A che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità competente determina con la stessa procedura se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale».
2.53
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale le modifiche sostanziali o gli ampliamenti di progetti già autorizzati relativi alle opere appartenenti alle categorie indicate nell'allegato A, in quanto le modifiche stesse comportino un rilevante aggravamento dell'impatto ambientale. Il Ministero dell'ambiente determina, secondo procedura di verifica di cui al successivo articolo 7, comma 10, se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale».
2.54
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «notevoli ripercussioni negative» con le seguenti: «ripercussioni».
2.55
Bortolotto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ampliamenti di progetti» inserire le seguenti: «di cui al comma 3».
2.66
Il Governo

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere» con le seguenti: «di cui al comma 3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che avrebbero».
2.66 (Nuovo testo)
Il Governo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 6, che non comportino modifiche sostanziali il committente o l'autorità proponente trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità competente provvede, entro 90 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura».
2.56
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente possono essere determinati per specifiche categorie progettuali e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 7.
2.57
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere determinati per specifiche categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A, e/o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato C, soglie e criteri per l'esclusione dalla procedura».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 7.
2.57 (Nuovo testo)
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sopprimere il comma 7.
2.58
Rizzi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
2.59
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Al comma 7, sostituire le parole: «sia per salvaguardare le incolumità delle persone da un pericolo imminente sia in seguito a calamità» con le seguenti: «e nei tempi utili a salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente a causa di calamità».
2.60
Il Governo

Al comma 7 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
2.61
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sopprimere i commi 8 e 9.
2.62
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sopprimere il comma 8.
2.62 (Nuovo testo)
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La realizzazione delle opere funzionalmente connesse di un impianto soggetto alla disciplina di valutazione di impatto ambientale è subordinata all'integrazione della procedura di valutazione ambientale».
2.63
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 9, dopo la parola: «funzionalmente» aggiungere le seguenti: «e direttamente».
2.69
Il Relatore
Allegato A
(Articolo 2)

All'allegato A, punto 3, aggiungere la seguente lettera:

«c) trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui radioattivi».
2.101
Il Relatore

All'allegato A, sopprimere il punto 5.
2.102
Il Relatore

All'allegato A, lettera c), alla fine aggiungere le parole: «di lunghezza di almeno 10 Km riferita all'intero progetto e non a singoli lotti del medesimo».
2.103
Il Relatore

All'allegato A, alla fine del punto 9) aggiungere le seguenti parole: «rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi».
2.104
Il Relatore

All'allegato A, sopprimere il punto 14.
2.105
Il Relatore

All'allegato A, al punto 27, prima riga, sostituire le parole: «Oleodotti e gasdotti» con le seguenti: «Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici».
2.106
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità competente.
2. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;
b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;
c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto ambientale.
d) per agenzia di istruttoria, l'ANPA nel caso di progetti di rilevanza nazionale, le ARPA nel caso di progetti di rilevanza regionale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 9».
2.0.1
Capaldi, Veltri, Conte, Gambini, Staniscia, Squarcialupi, Giovanelli