GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 9 GENNAIO 2001

683ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Antonino CARUSO comunica alla Commissione che, durante le vacanze natalizie, raccogliendo l'invito del ministro Fassino, ha visitato con il senatore Meloni gli istituti penitenziari di Alghero e di Sassari. Mentre per quanto riguarda il carcere di Alghero, va sottolineato come si tratti di una struttura efficiente con una direzione in grado di assicurare il pieno impiego delle risorse stanziate per le esigenze proprie dell'istituto e con un comandante del reparto degli agenti di polizia penitenziaria pienamente informato sulla situazione di tutti i detenuti, ben diversa è invece la situazione che ha dovuto rilevare nel carcere di Sassari dove egli stesso ed il senatore Meloni sono stati accolti da un brigadiere che ha invano cercato di mettersi in contatto con il direttore e con il comandante degli agenti di custodia e dove la situazione può essere definita soltanto come disastrosa. Si è di fronte ad edifici che sarebbero ristrutturabili solo con oneri di gran lunga superiori a quelli che implicherebbe la costruzione di un nuovo carcere e a strutture nelle quali risulta di fatto impossibile svolgere alcuna attività trattamentale.
Conclude rivolgendo un invito al ministro Fassino ad effettuare un sopralluogo nello stesso carcere di Sassari in modo che anche il Ministro possa constatare come l'unica soluzione praticabile in presenza dell'attuale stato di cose sia quella di chiudere questo carcere e di aprirne uno nuovo con una collocazione diversa.

Il sottosegretario MAGGI prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso e assicura che se ne farà tramite presso il Ministro.

La senatrice SCOPELLITI ringrazia il senatore Caruso per il suo intervento e si chiede se non sia opportuno che anche una delegazione della Commissione giustizia si rechi a visitare il carcere di Sassari.

Il presidente PINTO ritiene che, in attesa della risposta che perverrà dal Ministro, anche la proposta della senatrice Scopelliti possa essere oggetto di attenta valutazione.

IN SEDE REFERENTE

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE che si sofferma innanzitutto sulle disposizioni del capo I del decreto - legge in conversione nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In particolare all'articolo 1, diversamente dal testo originario del decreto legge che modificava il comma 2 dell'articolo 18 del codice di procedura penale eliminando il requisito dell'accordo delle parti e inseriva poi, nelle norme di attuazione, una disposizione con la quale si stabiliva che ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'articolo 18, comma 2, si teneva conto dei rischi di scarcerazione derivanti dalla scadenza dei termini di custodia cautelare, la Camera dei deputati si è limitata a prevedere una modifica dell'articolo 18, comma 1, del codice di rito con la quale si introduce una nuova ipotesi in cui il giudice deve disporre la separazione di processi - salvo che ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti - nei casi in cui uno o più imputati di reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) siano prossimi ad essere rimessi in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare e per la mancanza di altri titoli di detenzione. La modifica apportata dalla Camera dei deputati restringe pertanto l'ambito dell'intervento normativo in questione limitandolo ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), mentre rimangono, anche rispetto al testo originario del decreto-legge, i problemi che la nuova normativa potrà determinare dal punto di vista di un'eventuale proliferazione delle situazioni di incompatibilità alla luce - in particolare - della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996.

In merito all'articolo 2 la Camera dei deputati ha modificato le originarie previsioni del decreto- legge n. 341 del 2000, limitando anche in questo caso l'ambito dell'intervento normativo ai delitti di particolare gravità indicati dall'articolo 407, comma 2 lettera a), ed intervenendo sostanzialmente sull'articolo 303 del codice con il prevedere, con esclusivo riferimento alla fase del giudizio, un incremento fino a sei mesi dei termini di durata massima della custodia cautelare, incremento da imputare al termine previsto per la fase precedente ove quest'ultimo non sia stato completamente utilizzato ovvero, per la parte eventualmente residua, al termine previsto per la fase del giudizio di cassazione, che verrebbe pertanto proporzionalmente ridotto. Al riguardo, dopo aver ricordato il percorso normativo che, dalla legge n. 398 del 1984, attraverso la successiva emanazione del nuovo codice di procedura penale e le novelle ad esso apportate con la legge n. 332 del 1995, ha portato all'attuale assetto delle disposizioni in materia di termini di durata massima della custodia cautelare e di sospensione e proroga dei medesimi, il relatore sottolinea che la modifica apportata dalla Camera dei deputati può comportare nella prassi un maggior rischio di scarcerazione proprio nei confronti di imputati magari già condannati in primo ed in secondo grado. Si tratterebbe di un esito paradossale visto che semmai proprio per questi imputati dovrebbe considerarsi più attenuata la presunzione di innocenza.
Dopo aver evidenziato come l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso le modifiche che il testo originario del decreto-legge apportava all'articolo 305 del codice di procedura penale e che estendevano ad ogni stato e grado del procedimento l'ambito di operatività della proroga prevista dallo stesso articolo 305, comma 2, si sofferma sulle modifiche apportate dall'articolo 307 del codice. In questo caso, in merito al comma 5 dell'articolo 2, va rilevato che, mentre il testo originario del decreto-legge tendeva a facilitare l'applicazione delle misure cautelari previste dagli articoli 281, 282 e 283 nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il testo approvato dalla Camera dei deputati si muove in un'ottica opposta e rischia di sottoporre l'applicazione di tali misure ad un filtro più severo di quello previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto. Perplessità, innanzitutto sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, suscita poi il comma 6 dell'articolo 2 - non modificato dalla Camera dei deputati - laddove sembra prevedere una sorta di automatica applicazione delle misure cautelari indicate negli articoli 281, 282 e 283 nei confronti della persona scarcerata per decorrenza dei termini che risulti imputata di reati di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a), del codice di procedura penale. Non suggeriscono, invece, rilievi le previsioni del comma 7 dell'articolo 2, anche esso non modificato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 3 modifica l'articolo 407, comma 2 lettera a), inserendo nell'elenco dei delitti ivi previsti quelli in materia di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, nonché l'articolo 406 prevedendo che anche per i reati testé citati la proroga del termine per le indagini preliminari possa essere disposta dal giudice delle indagini preliminari senza l'osservanza delle norme di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 406.
All'articolo 4 la Camera dei deputati ha poi modificato l'iniziale testo del decreto-legge escludendo in particolare la possibilità che la decisione di procedere alla cosiddetta "motivazione frazionata" possa essere assunta anche dopo il momento in cui è stata pronunciata la sentenza.
In merito agli articoli 7 ed 8 il relatore sottolinea come il primo modifichi l'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale stabilendo che, nel predetto comma 2, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno e prevedendo che, nell'ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo. L'articolo 8 contiene invece una disposizione di carattere transitorio con la quale si stabilisce che nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato - ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto - legge n. 82 del 2000 - l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. In tal caso il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Al riguardo sottolinea come, mentre appare chiaro il significato normativo di tale disposizione laddove fa riferimento ai casi in cui " è applicabile…. la pena dell'ergastolo con isolamento diurno", risulti invece incomprensibile il riferimento ai casi in cui "è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno", in quanto in queste ultime ipotesi, non essendo stata applicata nessuna riduzione di pena, non può esservi stato svolgimento del giudizio abbreviato.
L'altro ramo del Parlamento ha profondamente modificato il testo dell'articolo 10 del decreto - legge che interviene sull'articolo 656 del codice di procedura penale.
Con riferimento a quest'ultimo si è modificata, al comma 5, la previsione relativa alla consegna dell'ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione con la previsione della notifica degli stessi al condannato ed al difensore, individuando in tal modo - coerentemente con le indicazioni contenute nell'A.S. 4053 già approvato dal Senato stesso - una soluzione con cui si è cercato di far fronte alle difficoltà di ordine pratico legate alla previsione della consegna senza che ciò implicasse una significativa riduzione della effettiva possibilità di conoscenza, da parte del condannato, della possibilità di chiedere, prima che abbia inizio l'esecuzione della pena, l'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione. Nella stessa prospettiva si inseriscono le previsioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 10, mentre quella di cui alla lettera b) è legata alle modifiche apportate agli articoli 91 e 94 del testo unico sugli stupefacenti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10. Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10, essa suscita invece perplessità in quanto non si vede come, in mancanza di una adeguata istruttoria, il tribunale di sorveglianza possa non limitarsi più a disporre soltanto la provvisoria trasformazione degli arresti domiciliari in detenzione domiciliare, ma eventualmente applicare - sebbene sempre in via provvisoria - una delle altre misure alternative alla detenzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 656.
L'articolo 11 del decreto-legge - non modificato dalla Camera dei deputati - interviene sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario inserendo nell'ultimo periodo del comma 1 di tale disposizione il riferimento alle ipotesi di associazione a delinquere realizzate allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro II, del titolo XII, del capo III, della sezione I del codice penale, nonché dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies dello stesso codice. Al riguardo il relatore sottolinea la necessità di un raccordo sistematico fra tale previsione e quella contenuta nell'articolo 9 dell'Atto Camera n. 7366, in quanto le due disposizioni si sovrappongono parzialmente.
Nel Capo VI – prosegue il relatore Fassone – sono contenute disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e di video-conferenze. L'articolo 12, nell'ambito del Capo in questione, proroga al 31 dicembre 2002 la disciplina delle video-conferenze adottata con la legge 7 gennaio 1998, n.11 e introdotta in via temporanea e collegata funzionalmente alla normativa di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n.446. In particolare, poi, il relatore segnala il nuovo articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice procedura penale di cui all'articolo 14 del disegno di legge di conversione che prevede, nei casi predeterminati, che la partecipazione dell'imputato possa avvenire a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza, mentre si sofferma anche sulle modifiche apportate dall'articolo 15 all'articolo 146-bis delle medesime norme di attuazione.
Il Capo VII del disegno di legge detta, poi, norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare. Anche se il Capo in questione è rimasto inalterato dopo il passaggio alla Camera dei deputati, il relatore non può fare a meno di esprimere talune perplessità che si riconnettono principalmente all'esigenza di assicurare in concreto che l'applicazione di tali particolari strumenti tecnici di controllo avvenga nel rispetto della sfera personale dell'individuo, soprattutto nel quadro delineato dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sottolinea la particolare valenza del secondo comma dello stesso articolo 8, il quale impone che ogni ingerenza della pubblica Autorità nella sfera personale debba essere giustificata nei termini descritti dallo stesso secondo comma del medesimo articolo 8. Nel merito, poi, il relatore dà conto del nuovo articolo 275-bis del codice di procedura penale di cui all'articolo 16 del disegno di legge, che consente al giudice - se lo ritiene necessario - in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, di prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, applicando il giudice stesso la misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione degli strumenti anzidetti. Il relatore Fassone, avuto riguardo, poi, al comma 3 dell'articolo 16 del provvedimento esprime perplessità sul contenuto del comma 1-ter che viene aggiunto nell'articolo 276 del codice di procedura penale, in quanto gli appare che esso potrebbe creare problemi di applicabilità. Medesima perplessità esprime sul comma 4 dell'articolo 16 che introduce un comma 5-bis nel codice di rito e che sembra, alla luce di una interpretazione testuale, vietare la concessione degli arresti domiciliari per condotte più risalenti nel tempo rispetto a una condotta delittuosa più recente e quindi più percepibile come lesiva.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore Fassone dà conto del Capo VIII del disegno di legge in titolo, dedicato alle norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo.
L'articolo 20 – che non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento – chiarisce che l'indennità assegnata al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace è dovuta anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice, considerandosi che l'attività di coordinamento trovi espressione, anche a prescindere dalla effettiva copertura dell'organico dell'ufficio, con la direzione del personale amministrativo nonché attraverso compiti di rappresentanza e compiti con i dirigenti degli altri uffici giudiziari. Nemmeno l'articolo 21 è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento e esso intende far fronte all'urgente copertura dei nuovi posti di giudice di pace creati nel distretto di Napoli e pari a 229: si tratta di una procedura di chiara finalità acceleratoria per la copertura dei posti vacanti, sui quali il Consiglio superiore della magistratura è in grado di provvedere con immediatezza. L'articolo 22, anch'esso rimasto per larga parte immutato, attiene alle procedure di conferma dell'incarico per i giudici onorari di tribunale, mentre per i vice procuratori onorari sono richieste norme di adeguamento in quanto l'articolo 71 dell'ordinamento giudiziario richiama integralmente le norme per i giudici onorari di tribunale. Il relatore segnala che la Camera ha invece inserito un nuovo comma 2-bis nell'articolo 22 stesso, ritardando per nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso l'applicazione delle disposizioni in tema di incompatibilità per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari attualmente in servizio. Dopo aver ricordato che l'articolo 23, non modificato, reca agevolazioni ai magistrati che ottengono un provvedimento di applicazione extra distrettuale sottolinea che lo stesso articolo, in vista della definizione di gravosi processi di criminalità organizzata che non assicurano di poter essere definiti entro il periodo massimo di applicazione del magistrato componente di collegio, si propone di introdurre una modifica nel vigente articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, nel senso di consentire che la applicazione possa durare fino ad un massimo di tre anni, in presenza di casi di eccezionale rilevanza da valutare ad opera del Consiglio superiore della magistratura e limitatamente ai procedimenti di maggiore allarme sociale previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. L'articolo 24, prosegue il relatore Fassone, è stato arricchito con ulteriori commi aggiuntivi dalla Camera dei deputati, che consentono all'amministrazione giudiziaria di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo – nei limiti di validità previsti – alle graduatorie di merito di concorsi precedentemente banditi e ad una filosofia analoga si ispira altresì il comma 1-ter, che consente all'amministrazione penitenziaria di assumere, temporaneamente, attingendo dalle graduatorie degli idonei di altri concorsi pubblici. Infine sono stati inseriti i nuovi articoli 24-bis e 24-ter i quali ridisegnano le indennità dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Il senatore CENTARO, premesso che intende proporre un modo di procedere ispirato ad intenti assolutamente costruttivi e senza alcun fine dilatorio, si domanda se non sia opportuno, prima di stabilire un termine per la presentazione di emendamenti e alla luce delle considerazioni problematicamente riferite dal relatore in merito ad alcune parti del provvedimento in esame, procedere a un confronto sereno e realistico per verificare se si può procedere a modificazioni in maniera condivisa dalla Commissione.

Il presidente PINTO ritiene che nel prosieguo della discussione che si terrà nella seduta di domani mattina si potrà verificare se sussistono le condizioni prefigurate dal senatore Centaro Ricorda che, comunque, i tempi per la discussione del provvedimento in esame sono assai ridotti, essendo già prevista la sua calendarizzazione in tempi quanto mai ravvicinati.

Secondo il personale giudizio del senatore CALVI, alle considerazioni del senatore Centaro è possibile rispondere nel senso che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento non abbia necessità di essere modificato.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4843) Antonino CARUSO ed altri. - Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2000.

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a giovedì, 11 gennaio, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,20.