I N D U S T R I A (10a)
MERCOLEDI' 25 MARZO 1998
135a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
PALUMBO




Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,20.



SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10a, 0024°)


Il senatore DEMASI rileva come, da notizie riportate sulla stampa odierna, risulta che il Governo abbia in corso un'iniziativa nella materia oggetto della seduta delle Commissioni 5^ e 10^ riunite, programmata per le ore 20.30 di stasera. Egli ritiene, pertanto, che la Presidenza della 10^ Commissione dovrebbe farsi carico di rappresentare l'esigenza di un rinvio della suddetta seduta, chiamando preliminarmente il Governo a fornire informazioni al riguardo, onde evitare che il dibattito parlamentare si svolga senza un'adeguata conoscenza dei suoi intendimenti.

Il senatore NIEDDU, ritenendo che nel corso della prossima seduta delle Commissioni riunite il rappresentante del Governo potrà fornire in modo ampio ed adeguato i chiarimenti richiesti dal senatore Demasi, segnala l'opportunità di non rinviare il confronto parlamentare, ma anzi accelerarlo.

Interviene quindi il senatore WILDE, che condivide i rilievi del senatore Demasi, lamentando il frequente sovrapporsi dell'azione del Governo sulle iniziative parlamentari.

Il presidente PALUMBO ritiene che la questione proposta dal senatore Demasi debba essere sollevata nella sede, competente, delle Commissioni riunite, ove potrà essere chiarita la natura della annunziata iniziativa governativa.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 222)
(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C10a, 0007°)

Il relatore CAZZARO ricorda preliminarmente come lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Commissione tragga origine dalla delega contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge n. 266 del 1997, con il quale si delegifica la materia attualmente disciplinata dalla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta "legge Marcora"), di cui si dispone l'abrogazione con l'entrata in vigore del Regolamento, semplificando ed accelerando le procedure, tenuto conto degli orientamenti in merito espressi a livello comunitario. A tale riguardo fa riferimento alla comunicazione del 9 ottobre 1997, con cui la Commissione europea informava il Governo italiano di aver avviato una procedura di infrazione nei confronti del rifinanziamento e delle modifiche degli aiuti a cooperative previsti dall'articolo 14 della richiamata legge n. 49 del 1995, procedura a seguito della quale la citata legge viene ora sottoposta ad una revisione totale.
Si sofferma, quindi, sulle finalità della legge Marcora, che ha costituito una rilevante novità nelle modalità di intervento dello Stato a sostegno della cooperazione e più in generale dell'occupazione, configurandosi come un importante strumento di politica industriale e del lavoro, consentendo ai lavoratori di evitare la disoccupazione creando essi stessi un'impresa, e prevedendo modalità di finanziamento tali da incentivare i lavoratori stessi ad apporti di capitale di un certo rilievo. Dopo aver dato brevemente conto degli effetti conseguiti con tale legge (che ha comportato la creazione di 213 nuove imprese ed ha fornito un'occupazione stabile a più di 6.900 lavoratori, con un costo medio per posto di lavoro di poco superiore ai 27 milioni), si sofferma sul testo dello schema di regolamento.
Il titolo I disciplina il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, della cui definizione si occupa l'articolo 1. L'articolo 2 stabilisce che le finalità di detto fondo - invariate rispetto alla normativa vigente - consistono nel finanziamento a tasso agevolato delle cooperative, che siano ispirate al principio di mutualità, che siano iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione e - requisito attualmente non previsto - che rientrino nei limiti dimensionali per le piccole e medie imprese fissati dalla disciplina comunitaria. L'articolo 3 definisce la dotazione finanziaria del Foncooper e stabilisce innanzitutto che esso continui ad avvalersi delle somme stanziate dalla legge n. 49 del 1985 e successivamente incrementate da altri provvedimenti legislativi. Esso prevede, inoltre, che una quota delle disponibilità del Foncooper, fissata in 20 mld., venga destinata esclusivamente al finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con modalità stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'industria.
La finalizzazione dei progetti ammessi al finanziamento è indicata nell'articolo 4 dello schema, che riproduce, in linea generale, quella prevista dalla legge n. 49 del 1985: si deve trattare di progetti volti all'aumento della produttività o dell'occupazione, alla valorizzazione dei prodotti, alla razionalizzazione del settore distributivo, alla ristrutturazione o riconversione industriale, o, infine, alla sostituzione delle passività contratte per la realizzazione dei progetti. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, lo schema innova rispetto alla legislazione vigente: questa ammetteva al finanziamento le passività contratte non oltre i due anni precedenti la data di presentazione della domanda al Fondo e in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva del progetto; lo schema prevede, invece, la possibilità di sostituzione delle passività contratte, per la realizzazione di programmi finanziabili, successivamente alla data di presentazione della domanda e in carenza di disponibilità del Fondo. La misura della sostituzione non può comunque superare quella del debito residuo al momento dell'erogazione del finanziamento del Foncooper. A tale riguardo il relatore ricorda come si tratti di uno dei punti su cui si sono incentrate le osservazioni della Commissione europea, ad avviso della quale tale intervento, non essendo destinato a stimolare nuovi investimenti, ma limitandosi ad intervenire nella gestione societaria, avrebbe un effetto distorsivo della concorrenza.
L'articolo 5 dello schema ricalca la normativa vigente per quanto riguarda i privilegi posti a garanzia dei crediti derivanti dai finanziamenti, che continuano pertanto ad insistere sui beni oggetto degli stessi finanziamenti, nonchè su tutte le proprietà immobiliari e mobiliari della cooperativa. L'articolo 6 demanda a direttive del Ministro dell'industria, emanate di intesa con il Ministro del tesoro, la definizione delle modalità di concessione e di rimborso dei finanziamenti, i cui limiti non devono comunque superare quelli stabiliti dalla normativa comunitaria. L'articolo 7 dello schema, infine, prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria e la Coopercredito S.p.A. che regolamenti la gestione del Fondo: essa deve comunque essere affidata ad un organo distinto, al quale partecipi un rappresentante della Coopercredito ed uno di ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Il relatore passa quindi a considerare il Titolo II dello schema di regolamento in esame che ha per oggetto un'ampia revisione della normativa relativa al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Nel suo ambito, l' articolo 8 disciplina i requisiti richiesti alle società finanziarie per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione in imprese cooperative, anche di piccole dimensioni, appartenenti al settore di produzione e lavoro e al settore sociale, che devono essere costituite in forma di cooperativa, al cui capitale partecipino almeno 50 società cooperative distribuite sul territorio nazionale e comunque in non meno di 10 regioni. Tali società finanziarie, utilizzando le risorse apportate dal Ministero dell'industria in base a quanto previsto dall'articolo 10, possono partecipare al capitale delle cooperative anche temporaneamente e con quote di minoranza; possono inoltre concedere alle cooperative stesse finanziamenti ed agevolazioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, nonchè erogare servizi che favoriscano l'avvio di iniziative imprenditoriali. L'articolo 8 prevede inoltre che, nella definizione dei progetti di impresa, le società finanziarie individuino criteri di priorità per le cooperative i cui soci siano lavoratori in situazioni di particolare precarietà occupazionale. Quanto alle modalità di dismissione delle partecipazioni assunte, se ne rinvia la disciplina ad appositi accordi tra le società finanziarie e le cooperative mentre il periodo massimo di durata della partecipazione è fissato in 10 anni.
L'articolo 9 dello schema di regolamento stabilisce che i soci delle cooperative partecipate dalle società finanziarie debbano necessariamente sottoscrivere quote di capitale delle medesime cooperative, secondo modalità, condizioni e criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria. L'articolo 10 definisce le modalità di funzionamento e di finanziamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate dal Ministero dell'industria per la partecipazione al capitale delle società finanziarie; su di esso gravano, poi, le spese per il completamento degli interventi già deliberati e per il pagamento dei compensi dovuti alle società finanziarie a titolo di rimborso degli oneri sostenuti in relazione alla loro partecipazione al capitale delle cooperative. Le modalità e i criteri in base ai quali le disponibilità del Fondo sono utilizzate per la sottoscrizione di quote di capitale delle società finanziarie, lo schema per le convenzioni che devono regolare i rapporti tra Ministero dell'industria e società finanziarie, nonchè i criteri per la disciplina dei rapporti tra queste ultime e le cooperative partecipate, dovranno essere definiti da un apposito decreto del Ministro dell'industria. L'articolo 11, infine, dispone l'abrogazione della legge n. 49 del 1985, con effetto a partire dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Il relatore rileva, quindi, come il Consiglio di Stato abbia sospeso l'emissione del previsto parere, chiedendo al Ministero dell'industria di fornire più precise indicazioni sulla posizione italiana nei confronti dell'Unione europea e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole con alcune osservazioni, tese a segnalare una serie di errori di fatto contenuti nell'articolato sottoposto al Parlamento e a raccomandare al Governo una attenta verifica delle osservazioni che saranno formulate dalla Commissione dell'Unione europea - cui risulta essere stato trasmesso lo schema in esame - in modo da pervenire ad una formulazione del testo che eviti ulteriori procedure di infrazione.

Interviene quindi il senatore MUNGARI, il quale propone che la Commissione sospenda l'esame del provvedimento in titolo in attesa della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato, indispensabile, a suo avviso, per poter valutare la legittimità dello schema di regolamento in esame.

Il senatore PAPPALARDO rileva come già in passato la Commissione si sia pronunciata, in sede consultiva, in assenza del parere del Consiglio di Stato. La Commissione peraltro dispone, a suo avviso, di tutti gli elementi per potersi pronunciare entro il termine previsto dalla legge; ed al riguardo ricorda come l'inutile decorso di tale termine renderebbe non incidente la pronuncia parlamentare.

Il senatore TRAVAGLIA reputa che la questione debba essere esaminata con più attenzione e disponendo di tempi adeguati. Quanto al merito, ritiene lo schema in esame per molti aspetti elusivo ed incompleto ed al riguardo ricorda quanto disposto, da un lato, dagli articoli 2 e 6 e, dall'altro, dal comma 5 dell'articolo 7, recante una disposizione, a suo avviso, preoccupante per la propria genericità.

Intervengono quindi i senatori PONTONE e TURINI che condividono la proposta avanzata dal senatore Mungari, sottolineando il rilievo della assenza di una pronuncia del Consiglio di Stato.

Dopo un intervento del presidente PALUMBO, il quale ritiene che la proposta di parere avanzata dal senatore Cazzaro, soddisfi adeguatamente la esigenza da più parti evidenziata di raccomandare al Governo l'osservanza dei rilievi che il Consiglio di Stato formulerà, replica agli intervenuti il senatore CAZZARO che ricorda come la Commissione sia chiamata essenzialmente a pronunciarsi sull'impianto complessivo della normativa di riforma della cosiddetta "legge Marcora"; sotto questo profilo assumono, a suo avviso, un carattere marginale i rilievi che hanno spinto il Consiglio di Stato a differire la propria definitiva valutazione sullo schema in esame.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza - previe dichiarazioni di voto contrario, a nome delle rispettive parti politiche, dei senatori PONTONE, MUNGARI e NAVA - mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni formulate nell'illustrazione del provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,30.